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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 802/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3970/2024 depositato il 11/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9824/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149030970003 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la sentenza la sentenza n. 9824/2024 resa dalla sezione n.27 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma depositata il successivo 22/07/2024 non notificata, riguardante imposta di registro per di importo complessivo pari ad Euro 168,00 al netto degli interessi
(Euro 55,97), delle sanzioni (Euro 50,40) e delle spese di notifica (Euro 46,20), e relativa al presunto omesso dell'imposta di registro di un non meglio atto giudiziario emesso dal Tribunale di Roma. Il contribuente contesta la mancata condanna alle spese in ragione della totale soccombenza dell'Ufficio
Il giudice di primo grado, infatti, ha compensato le spese
L'Ufficio non è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In caso di soccombenza piena di una delle parti l'eventuale compensazione delle spese deve essere motivata con particolare efficacia. Nel caso in esame la motivazione sul punto è assente.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e l'Ufficio dichiarato soccombente quanto alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese si quantificano complessivamente in euro 300,00 oltre ad oneri ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'Ufficio a rifondere le spese del doppio grado di giudizio che quantifica complessivamente in euro 300,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3970/2024 depositato il 11/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9824/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149030970003 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la sentenza la sentenza n. 9824/2024 resa dalla sezione n.27 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma depositata il successivo 22/07/2024 non notificata, riguardante imposta di registro per di importo complessivo pari ad Euro 168,00 al netto degli interessi
(Euro 55,97), delle sanzioni (Euro 50,40) e delle spese di notifica (Euro 46,20), e relativa al presunto omesso dell'imposta di registro di un non meglio atto giudiziario emesso dal Tribunale di Roma. Il contribuente contesta la mancata condanna alle spese in ragione della totale soccombenza dell'Ufficio
Il giudice di primo grado, infatti, ha compensato le spese
L'Ufficio non è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In caso di soccombenza piena di una delle parti l'eventuale compensazione delle spese deve essere motivata con particolare efficacia. Nel caso in esame la motivazione sul punto è assente.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e l'Ufficio dichiarato soccombente quanto alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese si quantificano complessivamente in euro 300,00 oltre ad oneri ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'Ufficio a rifondere le spese del doppio grado di giudizio che quantifica complessivamente in euro 300,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.