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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1129/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
p.i. , in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante , con sede in Torino;
Parte_2
p.i. , in persona dell'amministratore Parte_3 P.IVA_2 unico suo legale rappresentante , con sede in Torino;
Parte_2 rappresentate e difese dall'avv. Davide Salvo ed elettivamente domiciliate in Torino, Corso Inghilterra 41
OPPONENTI contro
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 dell'amministratore p.t., geom. rappresentato e difeso, CP_2 giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Davide Renaldo del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Torino,
Corso Luigi Einaudi, n. 22;
CONVENUTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- ordinare, eventualmente anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo indicato come sotteso al precetto in questa sede opposto (i.e. sentenza Tribunale di Ivrea n. 363/2024);
Pag. 1 a 6 - dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto in questa sede opposto e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di (C.F./P.IVA. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e di (C.F./P. IVA Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_2 procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, stante l'intervenuta
[...] compensazione dei reciproci crediti;
- accertata e dichiarata l'esistenza e l'entità del credito vantato dal
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 nei confronti di (C.F./P.IVA. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e (C.F./P. Pt_3 Parte_3
IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 condannare le convenute al relativo pagamento, ciascuna per quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione;
- dichiarare la nullità e/o inefficacia, totale e/o parziale, dell'atto di precetto opposto e, per l'effetto accertare e dichiarare l'importo effettivamente dovuto, anche in relazione all'estinzione del credito per le ragioni dedotte in narrativa;
accertata e dichiarata l'illegittimità delle azioni esecutive minacciate nei confronti del condannare Controparte_1 Parte_1
(C.F./P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore e (C.F./P. IVA ), in persona Pt_3 Parte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, in via solidale e/o alternativa, ex art. 96 c.p.c. al pagamento, a favore dell'attore, di un importo pari ad euro
1.000,00 ovvero della minore o maggiore somma ritenuta spettante, determinata ove occorra anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate fino al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
Parte convenuta: “Nel termine assegnato dalla S.V. Ill.ma le opposte creditrici danno atto, instando per l'ammissione dei documenti che si producono, che il Condominio debitore ha incamerato dal Fallimento della effettiva condomina proprietaria delle unità immobiliari di cui al doc. 20 avverso prodotto con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 cpc del 10.10.2024
(cfr. ibi) tutte le somme senza fondamento già pretese ai danni dell'esponente in compensazione col debito Parte_3 condominiale nei suoi confronti portato dal titolo precettato. I documenti de quibus, inesistenti nella fase di trattazione, evidenziano l'inequivoca
Pag. 2 a 6 cessazione della materia del contendere intorno al “controcredito” opposto in compensazione dal debitore.
In ogni caso le opposte convenute in opposizione a precetto richiamano tutto quanto anche tempestivamente eccepito e dedotto nelle previe difese chiedendo comunque accogliersi, richiamandole, le conclusioni rassegnate con la propria comparsa di costituzione e risposta 28.5.2024, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, istanze ed eccezioni avverse non tempestivamente formulate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ La società e la società hanno intimato Parte_1 Parte_3 in via solidale al condominio “ ” di Volpiano (TO), Via Verdi CP_1
69-71 il pagamento della somma di € 9.937,99, a titolo di rimborso delle spese legali liquidate nella sentenza n. 363/2024 pronunciata dal
Tribunale di Ivrea in data e provvisoriamente esecutiva.
Il condominio “ ” ha proposto tempestiva opposizione a CP_1 precetto eccependo in compensazione un controcredito per spese condominiali (di ammontare pari ad € 5.187,90, rispetto ad Parte_4 ad € 5.925,73 rispetto a , risultante dal rendiconto Parte_5 consuntivo del bilancio di esercizio dell'anno 2017, regolarmente approvato dall'assemblea dei condomini e divenuto definitivo;
deducendo inoltre che le convenute (divenute proprietarie di unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale) sarebbero obbligate solidalmente con il precedente proprietario al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso al momento dell'acquisto e a quello precedente. Ha chiesto pertanto disporsi in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Le convenute, costituitesi in giudizio mediante unico patrocinatore, hanno contestato l'esistenza del controcredito opposto in compensazione ed hanno eccepito, in via subordinata, la relativa prescrizione, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, di natura documentale, è stata rimessa in decisione all'udienza del
05.02.2025.
§ L'opposizione all'esecuzione. Il credito precettato. L'eccezione di compensazione.
Pag. 3 a 6 Il motivo di opposizione (eccezione di compensazione) deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1° c.p.c. dal momento che esso è incentrato sull'affermazione di inesistenza del diritto delle convenute ad agire esecutivamente per il recupero del credito precettato in forza del titolo esecutivo azionato.
Il motivo di opposizione non è fondato.
E' opportuno riassumere i principi affermati da Cass. SS.UU. n.
23225/2016 in tema di eccezione di compensazione:
a) le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, che include il requisito della certezza, e l'esigibilità, verificati i quali il giudice dichiara estinto il credito principale per compensazione legale a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda;
b) se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, e può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione;
c) se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale;
d) la compensazione giudiziale di cui all'art. 1243, secondo comma, c.c. presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinnanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, in tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale e va, parimenti, esclusa l'applicabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c.
La successiva giurisprudenza di legittimità e di merito ha fatto costante applicazione di tali principi, ribadendo che la contestazione riguardante l'esistenza del controcredito fatto valere dal debitore esclude la possibilità
Pag. 4 a 6 di dichiarare estinti i due crediti per compensazione giacchè fa venir meno i requisiti della certezza e della liquidità del credito e che la compensazione giudiziale non è possibile laddove l'esistenza del controcredito formi oggetto di un separato giudizio, ancorchè questo sia stato definito con sentenza provvisoriamente esecutiva ma non ancora passata in giudicato (Cass. n. 31359/2018, n. 4313/2019).
È stato, altresì, precisato che tali principi trovano applicazione non solo nel caso della c.d. compensazione propria, che si verifica quando il credito e il controcredito derivano da rapporti autonomi e presuppone un'eccezione di parte, ma anche nell'ipotesi della c.d. compensazione impropria, che si ha quando la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio.
Tali due forme di compensazione si distinguono esclusivamente per quanto sopra, ma non per la necessità che il controcredito sia dotato del requisito della certezza, giacché, diversamente opinando, la pronuncia sul credito azionato sarebbe indebitamente procrastinata e si imporrebbe al titolare di esso di attendere l'accertamento del controcredito dedotto in compensazione impropria, a differenza di quanto accade per colui che si vede opposto un controcredito in compensazione propria, che, invece, vede immediatamente soddisfatta la sua pretesa e rigettata l'eccezione di compensazione (cfr. Cass. n. 7474/2017 e n. 73167/2022).
Nella specie, il controcredito fatto valere dal è Controparte_1 fondato su un rendiconto consuntivo dell'esercizio di gestione dell'anno 2017, approvato dall'assemblea dei condomini, per cui esso è sprovvisto del requisito di certezza richiesto dalla giurisprudenza ai fini della sua opponibilità in compensazione.
Per queste ragioni, dunque, l'eccezione di compensazione non appare meritevole di accoglimento, non potendosi disporre la compensazione del credito azionato tramite il precetto de qua con il controcredito vantato dall'opponente, visto che, allo stato attuale, non risulta accertato da sentenza passata in giudicato.
L'opposizione è pertanto respinta e il rigetto dell'opposizione assorbe ogni ulteriore questione, anche quella concernente l'asserita cessazione della
Pag. 5 a 6 materia del contendere per fatto sopravvenuto (allegato soltanto dalla convenuta).
§ Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 – 26.000,00 (in ragione dell'ammontare del credito intimato), liquidato il compenso in base a valori compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 1129/2024 così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Ivrea, 14.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1129/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
p.i. , in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante , con sede in Torino;
Parte_2
p.i. , in persona dell'amministratore Parte_3 P.IVA_2 unico suo legale rappresentante , con sede in Torino;
Parte_2 rappresentate e difese dall'avv. Davide Salvo ed elettivamente domiciliate in Torino, Corso Inghilterra 41
OPPONENTI contro
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 dell'amministratore p.t., geom. rappresentato e difeso, CP_2 giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Davide Renaldo del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Torino,
Corso Luigi Einaudi, n. 22;
CONVENUTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- ordinare, eventualmente anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo indicato come sotteso al precetto in questa sede opposto (i.e. sentenza Tribunale di Ivrea n. 363/2024);
Pag. 1 a 6 - dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto in questa sede opposto e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di (C.F./P.IVA. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e di (C.F./P. IVA Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_2 procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, stante l'intervenuta
[...] compensazione dei reciproci crediti;
- accertata e dichiarata l'esistenza e l'entità del credito vantato dal
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 nei confronti di (C.F./P.IVA. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e (C.F./P. Pt_3 Parte_3
IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 condannare le convenute al relativo pagamento, ciascuna per quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione;
- dichiarare la nullità e/o inefficacia, totale e/o parziale, dell'atto di precetto opposto e, per l'effetto accertare e dichiarare l'importo effettivamente dovuto, anche in relazione all'estinzione del credito per le ragioni dedotte in narrativa;
accertata e dichiarata l'illegittimità delle azioni esecutive minacciate nei confronti del condannare Controparte_1 Parte_1
(C.F./P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore e (C.F./P. IVA ), in persona Pt_3 Parte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, in via solidale e/o alternativa, ex art. 96 c.p.c. al pagamento, a favore dell'attore, di un importo pari ad euro
1.000,00 ovvero della minore o maggiore somma ritenuta spettante, determinata ove occorra anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate fino al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
Parte convenuta: “Nel termine assegnato dalla S.V. Ill.ma le opposte creditrici danno atto, instando per l'ammissione dei documenti che si producono, che il Condominio debitore ha incamerato dal Fallimento della effettiva condomina proprietaria delle unità immobiliari di cui al doc. 20 avverso prodotto con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 cpc del 10.10.2024
(cfr. ibi) tutte le somme senza fondamento già pretese ai danni dell'esponente in compensazione col debito Parte_3 condominiale nei suoi confronti portato dal titolo precettato. I documenti de quibus, inesistenti nella fase di trattazione, evidenziano l'inequivoca
Pag. 2 a 6 cessazione della materia del contendere intorno al “controcredito” opposto in compensazione dal debitore.
In ogni caso le opposte convenute in opposizione a precetto richiamano tutto quanto anche tempestivamente eccepito e dedotto nelle previe difese chiedendo comunque accogliersi, richiamandole, le conclusioni rassegnate con la propria comparsa di costituzione e risposta 28.5.2024, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, istanze ed eccezioni avverse non tempestivamente formulate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ La società e la società hanno intimato Parte_1 Parte_3 in via solidale al condominio “ ” di Volpiano (TO), Via Verdi CP_1
69-71 il pagamento della somma di € 9.937,99, a titolo di rimborso delle spese legali liquidate nella sentenza n. 363/2024 pronunciata dal
Tribunale di Ivrea in data e provvisoriamente esecutiva.
Il condominio “ ” ha proposto tempestiva opposizione a CP_1 precetto eccependo in compensazione un controcredito per spese condominiali (di ammontare pari ad € 5.187,90, rispetto ad Parte_4 ad € 5.925,73 rispetto a , risultante dal rendiconto Parte_5 consuntivo del bilancio di esercizio dell'anno 2017, regolarmente approvato dall'assemblea dei condomini e divenuto definitivo;
deducendo inoltre che le convenute (divenute proprietarie di unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale) sarebbero obbligate solidalmente con il precedente proprietario al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso al momento dell'acquisto e a quello precedente. Ha chiesto pertanto disporsi in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Le convenute, costituitesi in giudizio mediante unico patrocinatore, hanno contestato l'esistenza del controcredito opposto in compensazione ed hanno eccepito, in via subordinata, la relativa prescrizione, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, di natura documentale, è stata rimessa in decisione all'udienza del
05.02.2025.
§ L'opposizione all'esecuzione. Il credito precettato. L'eccezione di compensazione.
Pag. 3 a 6 Il motivo di opposizione (eccezione di compensazione) deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1° c.p.c. dal momento che esso è incentrato sull'affermazione di inesistenza del diritto delle convenute ad agire esecutivamente per il recupero del credito precettato in forza del titolo esecutivo azionato.
Il motivo di opposizione non è fondato.
E' opportuno riassumere i principi affermati da Cass. SS.UU. n.
23225/2016 in tema di eccezione di compensazione:
a) le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, che include il requisito della certezza, e l'esigibilità, verificati i quali il giudice dichiara estinto il credito principale per compensazione legale a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda;
b) se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, e può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione;
c) se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale;
d) la compensazione giudiziale di cui all'art. 1243, secondo comma, c.c. presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinnanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, in tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale e va, parimenti, esclusa l'applicabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c.
La successiva giurisprudenza di legittimità e di merito ha fatto costante applicazione di tali principi, ribadendo che la contestazione riguardante l'esistenza del controcredito fatto valere dal debitore esclude la possibilità
Pag. 4 a 6 di dichiarare estinti i due crediti per compensazione giacchè fa venir meno i requisiti della certezza e della liquidità del credito e che la compensazione giudiziale non è possibile laddove l'esistenza del controcredito formi oggetto di un separato giudizio, ancorchè questo sia stato definito con sentenza provvisoriamente esecutiva ma non ancora passata in giudicato (Cass. n. 31359/2018, n. 4313/2019).
È stato, altresì, precisato che tali principi trovano applicazione non solo nel caso della c.d. compensazione propria, che si verifica quando il credito e il controcredito derivano da rapporti autonomi e presuppone un'eccezione di parte, ma anche nell'ipotesi della c.d. compensazione impropria, che si ha quando la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio.
Tali due forme di compensazione si distinguono esclusivamente per quanto sopra, ma non per la necessità che il controcredito sia dotato del requisito della certezza, giacché, diversamente opinando, la pronuncia sul credito azionato sarebbe indebitamente procrastinata e si imporrebbe al titolare di esso di attendere l'accertamento del controcredito dedotto in compensazione impropria, a differenza di quanto accade per colui che si vede opposto un controcredito in compensazione propria, che, invece, vede immediatamente soddisfatta la sua pretesa e rigettata l'eccezione di compensazione (cfr. Cass. n. 7474/2017 e n. 73167/2022).
Nella specie, il controcredito fatto valere dal è Controparte_1 fondato su un rendiconto consuntivo dell'esercizio di gestione dell'anno 2017, approvato dall'assemblea dei condomini, per cui esso è sprovvisto del requisito di certezza richiesto dalla giurisprudenza ai fini della sua opponibilità in compensazione.
Per queste ragioni, dunque, l'eccezione di compensazione non appare meritevole di accoglimento, non potendosi disporre la compensazione del credito azionato tramite il precetto de qua con il controcredito vantato dall'opponente, visto che, allo stato attuale, non risulta accertato da sentenza passata in giudicato.
L'opposizione è pertanto respinta e il rigetto dell'opposizione assorbe ogni ulteriore questione, anche quella concernente l'asserita cessazione della
Pag. 5 a 6 materia del contendere per fatto sopravvenuto (allegato soltanto dalla convenuta).
§ Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 – 26.000,00 (in ragione dell'ammontare del credito intimato), liquidato il compenso in base a valori compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 1129/2024 così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Ivrea, 14.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 6 a 6