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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20112/2023 promossa da:
“ (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SALINETTI PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE DELL'UMANESIMO, 308 00144 ROMA presso il difensore avv. SALINETTI PIERPAOLO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEMITRY ANTONIO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PALMANOVA 189/E 20121 MILANO presso il difensore avv.
DEMITRY ANTONIO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi, previa ogni necessaria declaratoria e previo ogni provvedimento o accertamento necessario e/o opportuno:
- In via principale: Dichiarare, per tutti i motivi esposti, inammissibile e comunque infondato, totalmente o parzialmente, in fatto ed in diritto, il ricorso ex artt. 633, e ss, c.p.c. che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, proposto dalla ricorrente- opposta ( nei confronti della , e, previo Controparte_1 Controparte_2 l'accoglimento di quanto eccepito e domandato dall'odierna attrice e l'accertamento / la dichiarazione della fondatezza di tutto quanto esposto in fatto ed in diritto dall'odierna opponente, dell'inesistenza/inesigibilità del debito, e dichiarando comunque insussistente o inesigibile il credito vantato da controparte, dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido e/o revocare e/o annullare, totalmente o in subordine parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto e più precisamente il Decreto Ingiuntivo Telematico N. 7335/2023 – R.G.N. 14524/2023, emesso il 10 aprile 2023, depositato telematicamente in Cancelleria in data 20 aprile 2023, dall'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Civile D.I., in persona dell'Ill.mo Giudice Dott. Alessandro
pagina 1 di 5 Petrucci, e rigettare comunque tutte le avverse domande e conclusioni perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto o comunque non provate.
E, per l'effetto: - Condannare parte convenuta-opposta, al rimborso di spese e compensi del presente giudizio, in favore dell'odierna attrice-opponente.
Per parte convenuta opposta:
Voglia il Tribunale adito, Dott.ssa Elisabetta Palo. così giudicare:
in via principale:
- rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte negli atti di parte opposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo decreto n. 7335/23, R.G. 14524/23/, emesso dal Tribunale di
Milano;
- accertare, comunque, il credito vantato dalla in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
nei confronti della (CF ), in virtù Parte_1 P.IVA_1 dell'attività eseguita e condannare quest'ultima al pagamento di €. 20.237,22, oltre interessi, spese come richieste, spese legali per la procedura ed esborsi documentati e successivi oltre spese legali.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12/05/2023, la Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7335/2023 (R.G. 14524/23) con il
[...]
quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla società debitrice il pagamento della somma di €
20.237,22, oltre interessi e spese legali, in favore della ricorrente , a titolo di Controparte_1
corrispettivo per le compagne pubblicitarie espletate per conto di Parte_1
(doc. A fasc. opposta) come da fattura n. AM00030934 del 23/02/2021 allegata al
[...]
fascicolo monitorio.
Parte opponente, in particolare, contestava la pretesa creditoria azionata dall'opposta eccependo l'inesistenza di un valido contratto tra le parti e contestando l'effettiva erogazione dei servizi di cui alla fattura allegata da controparte;
pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria delle spese del giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando quanto Controparte_1
dedotto ed eccepito da controparte;
in particolare, deduceva che i servizi erano stati espletati su pagina 2 di 5 espliciti ordini di successivi al contratto iniziale, Parte_1
come previsto dalle prestazioni promesse negli ordini stessi e proseguite per tutto l'anno dell'incarico; concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 04.04.2024, veniva rigettata dal
Giudice la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Occorre premettere – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova della fonte
(negoziale o legale) del suo diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Nel caso di specie, il diritto di credito vantato dall'opposta risulta fondato su una fattura riportante la seguente dicitura:
“2 Presenza pubblicitaria su PagineGialle.it PAGINE GIALLE ONLINE
3 12/2020 RE 0,05 Iniziative Speciali IOL Connect
4 12/2020 RE 3.400,00 Servizio PUBBLICITÀ ONLINE L - SERVICE PACK ANNUALE
5 12/2020 RE 3.699,84 Servizio PUBBLICITÀ ONLINE L - FEE GESTIONE
6 12/2020 RE 25.000,00 Servizio PUBBLICITÀ ONLINE L - TRAFFICO GOOGLE
7 12/2020 RE 7.000,00 ” Parte_2
Al riguardo, è principio di diritto consolidato quello secondo cui “Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione”. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.
Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto conto prodotto dall'opposta sub doc. 4, trattandosi di documento realizzato dalla stessa società opposta.
pagina 3 di 5 Deve poi rilevarsi che, a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente, - Controparte_1
onerata della dimostrazione del fatto costitutivo della propria pretesa creditoria - non ha fornito prova dell'effettiva esecuzione dei servizi indicati nella fattura allegata, né del criterio adottato per la quantificazione del corrispettivo complessivamente indicato nella fattura rispetto ai vari servizi asseritamente erogati.
Né alcun elemento di prova può desumersi dal grafico prodotto da in allegato Controparte_1
alla comparsa di costituzione (All. A), in quanto trattasi di documento realizzato dalla stessa società opposta.
E dovendosi, ancora, osservare che l'opposta non ha fornito la prova degli asseriti ordini di esecuzione, successivi al contratto iniziale, ricevuti da Parte_1 per l'espletamento di prestazioni pubblicitarie.
[...]
Inoltre, occorre ribadire (come già sostenuto nell'ordinanza emessa il 04.04.2024) che il pagamento da parte dell'opponente di fatture precedentemente emesse dall'opposta e non oggetto del presente giudizio non costituisce prova sufficiente – in assenza di ulteriori elementi a supporto (quali ad esempio le schermate ed i file delle campagne pubblicitarie) - della effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture fatte valere in questa sede.
Sulla base delle considerazioni che precedono, che hanno natura assorbente e rendono ogni altra valutazione superflua o ultronea, va dunque accolta l'opposizione di Parte_1
e, conseguentemente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata nel rispetto dei parametri di cui al d.m. n. 55/14 e successive modifiche e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria orale, né tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione avanzata nell'interesse di Parte_1
e, per l'effetto, REVOCA l'impugnato decreto ingiuntivo n. 7335/2023 del
[...]
Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese del presente Controparte_1
giudizio di opposizione in favore di parte opponente, liquidando le stesse in € 4.237,00 per competenze ed € 145,50 per spese, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e oltre c.u.
Milano, 29 marzo 2025
pagina 4 di 5 Il GOP dott. Elisabetta Palo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20112/2023 promossa da:
“ (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SALINETTI PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE DELL'UMANESIMO, 308 00144 ROMA presso il difensore avv. SALINETTI PIERPAOLO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEMITRY ANTONIO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PALMANOVA 189/E 20121 MILANO presso il difensore avv.
DEMITRY ANTONIO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi, previa ogni necessaria declaratoria e previo ogni provvedimento o accertamento necessario e/o opportuno:
- In via principale: Dichiarare, per tutti i motivi esposti, inammissibile e comunque infondato, totalmente o parzialmente, in fatto ed in diritto, il ricorso ex artt. 633, e ss, c.p.c. che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, proposto dalla ricorrente- opposta ( nei confronti della , e, previo Controparte_1 Controparte_2 l'accoglimento di quanto eccepito e domandato dall'odierna attrice e l'accertamento / la dichiarazione della fondatezza di tutto quanto esposto in fatto ed in diritto dall'odierna opponente, dell'inesistenza/inesigibilità del debito, e dichiarando comunque insussistente o inesigibile il credito vantato da controparte, dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido e/o revocare e/o annullare, totalmente o in subordine parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto e più precisamente il Decreto Ingiuntivo Telematico N. 7335/2023 – R.G.N. 14524/2023, emesso il 10 aprile 2023, depositato telematicamente in Cancelleria in data 20 aprile 2023, dall'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Civile D.I., in persona dell'Ill.mo Giudice Dott. Alessandro
pagina 1 di 5 Petrucci, e rigettare comunque tutte le avverse domande e conclusioni perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto o comunque non provate.
E, per l'effetto: - Condannare parte convenuta-opposta, al rimborso di spese e compensi del presente giudizio, in favore dell'odierna attrice-opponente.
Per parte convenuta opposta:
Voglia il Tribunale adito, Dott.ssa Elisabetta Palo. così giudicare:
in via principale:
- rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte negli atti di parte opposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo decreto n. 7335/23, R.G. 14524/23/, emesso dal Tribunale di
Milano;
- accertare, comunque, il credito vantato dalla in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
nei confronti della (CF ), in virtù Parte_1 P.IVA_1 dell'attività eseguita e condannare quest'ultima al pagamento di €. 20.237,22, oltre interessi, spese come richieste, spese legali per la procedura ed esborsi documentati e successivi oltre spese legali.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12/05/2023, la Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7335/2023 (R.G. 14524/23) con il
[...]
quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla società debitrice il pagamento della somma di €
20.237,22, oltre interessi e spese legali, in favore della ricorrente , a titolo di Controparte_1
corrispettivo per le compagne pubblicitarie espletate per conto di Parte_1
(doc. A fasc. opposta) come da fattura n. AM00030934 del 23/02/2021 allegata al
[...]
fascicolo monitorio.
Parte opponente, in particolare, contestava la pretesa creditoria azionata dall'opposta eccependo l'inesistenza di un valido contratto tra le parti e contestando l'effettiva erogazione dei servizi di cui alla fattura allegata da controparte;
pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria delle spese del giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando quanto Controparte_1
dedotto ed eccepito da controparte;
in particolare, deduceva che i servizi erano stati espletati su pagina 2 di 5 espliciti ordini di successivi al contratto iniziale, Parte_1
come previsto dalle prestazioni promesse negli ordini stessi e proseguite per tutto l'anno dell'incarico; concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 04.04.2024, veniva rigettata dal
Giudice la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Occorre premettere – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova della fonte
(negoziale o legale) del suo diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Nel caso di specie, il diritto di credito vantato dall'opposta risulta fondato su una fattura riportante la seguente dicitura:
“2 Presenza pubblicitaria su PagineGialle.it PAGINE GIALLE ONLINE
3 12/2020 RE 0,05 Iniziative Speciali IOL Connect
4 12/2020 RE 3.400,00 Servizio PUBBLICITÀ ONLINE L - SERVICE PACK ANNUALE
5 12/2020 RE 3.699,84 Servizio PUBBLICITÀ ONLINE L - FEE GESTIONE
6 12/2020 RE 25.000,00 Servizio PUBBLICITÀ ONLINE L - TRAFFICO GOOGLE
7 12/2020 RE 7.000,00 ” Parte_2
Al riguardo, è principio di diritto consolidato quello secondo cui “Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione”. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.
Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto conto prodotto dall'opposta sub doc. 4, trattandosi di documento realizzato dalla stessa società opposta.
pagina 3 di 5 Deve poi rilevarsi che, a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente, - Controparte_1
onerata della dimostrazione del fatto costitutivo della propria pretesa creditoria - non ha fornito prova dell'effettiva esecuzione dei servizi indicati nella fattura allegata, né del criterio adottato per la quantificazione del corrispettivo complessivamente indicato nella fattura rispetto ai vari servizi asseritamente erogati.
Né alcun elemento di prova può desumersi dal grafico prodotto da in allegato Controparte_1
alla comparsa di costituzione (All. A), in quanto trattasi di documento realizzato dalla stessa società opposta.
E dovendosi, ancora, osservare che l'opposta non ha fornito la prova degli asseriti ordini di esecuzione, successivi al contratto iniziale, ricevuti da Parte_1 per l'espletamento di prestazioni pubblicitarie.
[...]
Inoltre, occorre ribadire (come già sostenuto nell'ordinanza emessa il 04.04.2024) che il pagamento da parte dell'opponente di fatture precedentemente emesse dall'opposta e non oggetto del presente giudizio non costituisce prova sufficiente – in assenza di ulteriori elementi a supporto (quali ad esempio le schermate ed i file delle campagne pubblicitarie) - della effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture fatte valere in questa sede.
Sulla base delle considerazioni che precedono, che hanno natura assorbente e rendono ogni altra valutazione superflua o ultronea, va dunque accolta l'opposizione di Parte_1
e, conseguentemente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata nel rispetto dei parametri di cui al d.m. n. 55/14 e successive modifiche e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria orale, né tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione avanzata nell'interesse di Parte_1
e, per l'effetto, REVOCA l'impugnato decreto ingiuntivo n. 7335/2023 del
[...]
Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese del presente Controparte_1
giudizio di opposizione in favore di parte opponente, liquidando le stesse in € 4.237,00 per competenze ed € 145,50 per spese, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e oltre c.u.
Milano, 29 marzo 2025
pagina 4 di 5 Il GOP dott. Elisabetta Palo
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