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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1898/2021 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1898 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA con sede in Como, Via Asiago n.21, C.F.-P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Pillosio( , ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Napo Torriani n.33 (fax 031.278513, pec:
Email_1
-attrice-
CONTRO
con sede legale in RB (CO), Via Resegone n. 76_1
-convenuta contumace-
Oggetto: contrattuale – effetti restitutori e risarcitori della risoluzione – concorrenza sleale
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 30.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle sole note conclusionali sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
Voglia l'On.Le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” e della “Scrittura Privata”sino al 19.5.2021 per avere la inviato la comunicazione di recesso di cui _1
1 alla email del 20.11.2020 in ottemperanza di quanto statuito ex art. XVII – “RECESSO ORDINARIO DAL CONTRATTO“ del “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault”;
accertare e dichiarare, così come comunicato via pec da a in data 5.3.2021, la Parte_1 _1 risoluzione per giusta causa dal 5.3.2021 della “Scrittura Privata “ di cui alla lettera e) della predetta scrittura per esclusiva colpa della per avere violato quest'ultima l'obbligo di esclusiva a favore _1 del AR ( relativamente allo svolgimento della attività di segnalazione di cui alla Parte_1 lettera b) e c) della “Scrittura Privata”e conseguentemente accertare e dichiarare risolto anche il “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” dal 5.3.2021 così come previsto dalla lettera f) della “Scrittura
Privata” e dall'art.XIX del “Contratto di Officina Autorizzata Polivalente Renault”;
accertata e dichiarata la risoluzione per giusta causa del “Contratto di Officina Autorizzata Polivalente Renault” e della “Scrittura Privata”dal 5.3.2021 per esclusiva colpa della per avere violato _1 quest'ultima l'obbligo di esclusiva a favore del AR ( relativamente allo Parte_1 svolgimento della Attività di segnalazione, condannare al risarcimento del danno per _1 inadempimento contrattuale pari a Euro 37.557,96 a titolo di restituzione alla “Concessionaria( Parte_1
di tutte le somme percepite da a titolo di extraprovvigione per l'attività di segnalazione
[...] _1 esclusiva a favore e nell'interesse dell così come previsto dalla lettera d) della Scrittura Privata e Parte_1 di cui al Doc.n. 11 prodotto in causa o a quella diversa somma che risulterà provata all'esito dell'istruttoria di presentarsi in qualità di membro ufficiale della Rete Renault, e per non avere rimosso contestualmente tutte le insegne ed i pannelli pubblicitari in suo possesso e cancellato entro 8 giorni ogni eventuale dicitura richiamante i Marchi Renault, in .violazione di quanto previsto al punto 1.3 dell'art.XX del“Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault“ e come ammesso da nelle proprie email del 6.4.2021 e _1 del 21.4.2021;
Accertare e dichiarare la per le ragioni e le motivazioni dedotte in narrativa obbligata ex _1 art.2043 c.c .al risarcimento in favore della dei danni tutti patiti in conseguenza di quanto Parte_1 dedotto nella misura di Euro 37.557,96 o in quella diversa che risulterà provata all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, oltre al risarcimento del danno alla stessa conseguito ex art.2059 c.c. per le causali tutte dedotte in narrativa, da determinarsi nella misura che risulterà provata o in quella che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa;
In via subordinata :
accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” e della “Scrittura Privata”sino al 19.5.2021 per avere la inviato la comunicazione di recesso di cui _1 alla email del 20.11.2020 in ottemperanza di quanto statuito ex art. XVII – “RECESSO ORDINARIO DAL
CONTRATTO“ del “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault”;
accertare e dichiarare, così come comunicato via pec da a in data 5.3.2021, la Parte_1 _1 risoluzione per giusta causa dal 5.3.2021 della “Scrittura Privata “ di cui alla lettera e) della predetta scrittura per esclusiva colpa della per avere violato quest'ultima l'obbligo di esclusiva a favore _1 del AR ( relativamente allo svolgimento della attività di segnalazione di cui alla Parte_1 lettera b) e c) della “Scrittura Privata”e conseguentemente accertare e dichiarare risolto anche il “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” dal 5.3.2021 così come previsto dalla lettera f) della “Scrittura
Privata” e dall'art.XIX del “Contratto di Officina Autorizzata Polivalente Renault”; accertata e dichiarata la risoluzione per giusta causa del “Contratto di Officina Autorizzata Polivalente
Renault” e della “Scrittura Privata”dal 5.3.2021 per esclusiva colpa della per avere violato _1 quest'ultima l'obbligo di esclusiva a favore del AR ( relativamente allo Parte_1 svolgimento della Attività di segnalazione, condannare al risarcimento del danno per _1 inadempimento contrattuale pari a Euro 37.557,96 a titolo di restituzione alla “Concessionaria ( CP_2
[..
[...] [
di tutte le somme percepite da a titolo di extraprovvigione per l'attività di segnalazione
[...] _1 esclusiva a favore e nell'interesse dell così come previsto dalla lettera d) della Scrittura Privata e Parte_1 di cui al Doc.n. 11 prodotto in causa o a quella diversa somma che risulterà provata all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo e conseguentemente condannare la al risarcimento del danno per concorrenza sleale ex art.2598 _1
c.c. comma 3, ed ex art.2600 c.c.pari a Euro 40.000,00 o a quella diversa somma che risulterà provata all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
accertata e dichiarata la cessazione del “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” e della
“Scrittura Privata”, a seguito della risoluzione per giusta causa in data 5.3.2021, condannare la _1 al pagamento della penale di Euro 28.080,00 per non avere quest'ultima cessato immediatamente ogni pubblicità di qualsiasi natura riguardante i Prodotti Contrattuali e/o Servizi Renault,per non avere cessato di utilizzare, sotto qualsiasi forma, i Marchi Renault nonché di presentarsi in qualità di membro ufficiale della Rete Renault, e per non avere rimosso contestualmente tutte le insegne ed i pannelli pubblicitari in suo possesso e cancellato entro 8 giorni ogni eventuale dicitura richiamante i Marchi Renault, in .violazione di quanto previsto al punto 1.3 dell'art.XX del“Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault“ e come ammesso da nelle proprie email del 6.4.2021 e del 21.4.2021; _1
Accertare e dichiarare la per le ragioni e le motivazioni dedotte in narrativa obbligata ex _1 art.2043 c.c .al risarcimento in favore della dei danni tutti patiti in conseguenza di quanto Parte_1 dedotto nella misura di Euro 37.557,96 o in quella diversa che risulterà provata all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, oltre al risarcimento del danno alla stessa conseguito ex art.2059 c.c. per le causali tutte dedotte in narrativa, da determinarsi nella misura che risulterà provata o in quella che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa;
In ogni caso con vittoria di compensi e spese legali.
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
[seguono 21 capitoli di prova come da seconda memoria ex art. 183 co.VI cpc cui si rimanda]
per parte convenuta nulla, non essendosi costituita. _1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 6 maggio 2021, in persona del Parte_1
l.r.p.t, conveniva in giudizio per sentirla condannare al pagamento di un triplice ordine di voci di _1 danno:
(I) risarcimento del danno per inadempimento contrattuale –quantificato in Euro 37.557,96 oltre rivalutazione ed interessi- a titolo di restituzione delle somme percepite dalla convenuta sotto forma di extra-provvigione per l'attività svolta;
(II) risarcimento del danno per concorrenza sleale ex art.2598 c.c. comma 3, ed ex art.2600 c.c.pari a Euro
40.000,00;
(III) pagamento della penale di Euro 28.080,00 per mancata cessazione immediata di ogni pubblicità di qualsiasi natura riguardante i Prodotti Contrattuali e/o Servizi Renault, e per continuato utilizzo del marchio Renault e di
3 insegne ed i pannelli pubblicitari a partire dal nono giorno successivo all'intervenuta risoluzione del contratto, per quanto previsto al punto 1.3 dell'art.XX del Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault.
Deduceva in particolare l'attrice, Concessionaria Ufficiale sul territorio lariano per la vendita dei veicoli Renault,
Dacia e Renault Pro, che l'officina autorizzata di RB (CO) -con la quale da anni collaborava per la _1 vendita di autovetture e con la quale in data 1.6.2016 aveva sottoscritto un contratto di “Officina Autorizzata
Polivalente” Renault (Doc. n. 1), che prevedeva per di compimento di attività di segnalazione di veicoli _1 nuovi facenti parte della gamma Renault per conto del concessionario, e vendita quindi stipulata dal concessionario attore, con diritto/obbligo di esclusiva a favore di quest'ultimo e a carico della prima- aveva violato l'obbligo contrattuale di non poter concludere contratti in nome e per conto del AR, né di assumere obbligazioni in suo nome, di fatto turbando la concorrenza, ed aveva continuato ad utilizzare il marchio e gli strumenti pubblicitari Renault pur non avendone più titolo.
In sede di prima udienza, in data 22.3.2022 il (precedente) G.I., rilevata la mancata costituzione di _1 nonostante rituale notifica, ne dichiarava la contumacia, assegnando i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali veniva depositata da parte attrice sia la prima che la seconda che la terza memoria ex art. 183 co.VI cpc, in particolare, con la seconda memoria, veniva articolata la prova orale con ventuno capitoli e tre testi
(nelle persone di e , entrambi presso e ); Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 di questi ne venivano ammessi due, il n.20 e, parzialmente, il n.17, gli altri ritenuti oggetto di prova documentale (capi 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19, 21), non rilevanti ai fini del decidere (capi n. 3, 21) o contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni (capo 17).
Il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato, dava pertanto seguito all'assunzione della prova orale, alle udienze del 11.09.2023 e 25.01.2024, integrando i capitoli ammissibili e rilevanti con anche i n. 18 e 21 (vds verbale udienza 11.09.2023). All'udienza del 11.09.2023, stante la non semplice reperibilità del teste , Tes_3 veniva escusso unicamente il teste;
alla successiva udienza veniva escusso il teste ed all'esito Tes_2 Tes_3 il Giudice, “esaurita l'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione”, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 30 settembre 2024, ex art. 127 ter cpc in forma cartolare.
In tale occasione, preso atto dell'avvenuto deposito di note di trattazione scritta da parte attrice contenenti le conclusioni precisate, tratteneva in decisione la causa, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle sole conclusionali, stante la contumacia di parte convenuta. Nel rispetto del termine concesso parte attrice depositava la propria comparsa conclusionale.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, in applicazione del criterio generale (art. 18 c.p.c), come anche tenuto conto di quelli speciali (avendo entrambe le società sede legale nell'ambito del circondario del
Tribunale di Como).
Risulta ritualmente dichiarata la contumacia di in ragione della mancata costituzione, nonostante _1 ritualità della notifica, per come acclarato anche dal sottoscritto G.I. all'udienza del 11.9.2023, essendo stata fornita prova della notifica dell'atto di citazione in data 4.5.2021, e dunque tempestivamente, all'indirizzo pec risultante da registro INI-pec e riscontrato giusta visura camerale di cui è stato richiesto a Email_2 parte attrice il deposito in atti.
Adeguatamente provate risultano l'interesse ad agire attorea e la legittimazione attiva, come anche quella passiva di parte convenuta, contumace.
4 Non risulta esperita la negoziazione assistita;
a riguardo parte attrice ha ritenuto (ed indicato) il valore di causa essere superiore ad € 50.000 (tra 52.000,00 a 260.000,00: vds pag. 24 citazione), dunque con esclusione della condizione di procedibilità; in ogni caso la circostanza non è stata tempestivamente oggetto né di eccezione né di rilievo di ufficio.
III. Nel merito, giova principiare dalla ricostruzione attorea, per come rappresentata nell'atto introduttivo.
Sostiene che abbia violato l'obbligo di esclusiva cui era contrattualmente obbligata e Parte_1 _1
l'abbia dunque fatto in un momento in cui il contratto era ancora in vigore fra le parti. Conseguentemente, stante l'inadempimento di controparte, in costanza di contratto efficace fra le parti, risulterebbe da una _1 parte (I) sottoposta agli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione contrattuale, dall'altra (II) avrebbe violato il divieto di concorrenza sleale, e, ancora, (III) in applicazione dell'art. 20 del contratto (“conseguenze della cessazione”) risulterebbe tenuta al pagamento della penale giornaliera prevista per non aver immediatamente cessato ogni forma di pubblicità e per non aver rimosso contestualmente tutte le insegne ed i pannelli pubblicitari.
Fonda il suo ragionamento da una parte sulla circostanza che in data 19.2.2021 abbia proposto ad un _1 cliente terzo un preventivo per l'acquisto di un veicolo nuovo Renault con altro Parte_2
AR, dall'altra sul fatto che l'obbligo di agire esclusivamente in qualità di Controparte_3 segnalatore per fosse ancora in essere in quel momento, in ragione della previsione di cui Parte_1 all'art. XVII del “contratto di Officina autorizzata polivalente” disciplinante la facoltà di recesso per ciascuna delle due parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di “ameno 6 (sei) mesi”; per tali ragioni, la rinuncia al mandato pervenuta all'attrice da parte di il 20.11.2020 non ne avrebbe inficiato la _1 validità ed efficacia sino al 19.5.2021, con mantenimento cioè dei rispettivi obblighi e diritti fino al decorso del termine semestrale.
IV. Occorre esaminare partitamente le tre diverse voci di danno (I, II e III) che parte attrice ha sottoposto al vaglio del giudicante, principiando dalla prima (supra, sub.I).
L'intervenuta violazione degli obblighi contrattuali da parte di (quantomeno) il 19.2.2021 _1 determinerebbe, in ragione della risoluzione di diritto del contratto, da una parte il diritto alla restituzione dell' extra provvigione pari al 1% quale corrispettivo per la segnalazione, in esclusiva, di ogni autovettura alla concessionaria attrice, poi effettivamente venduta;
dall'altra l'interruzione del rapporto pubblicitario e dunque la restituzione delle insegne e pannelli pubblicitari a marchio Renault consegnati dal concessionario.
Secondo parte attrice, in sintesi, il petitum della domanda trova fondamento nell'ingiustificato, poiché intempestivo, recesso di da cui trae invece indirettamente (per le ragioni infra illustrate) titolo la _1 risoluzione di diritto ed i conseguenti obblighi restitutori e risarcitori in favore dell'attrice.
Deduce infatti, ed allega, l'erronea interpretazione del disposto contrattuale da parte di atteso che: _1
- a fronte di comunicazione di recesso del 20.11.2020 (doc. 3 citazione) da parte di questa dal seguente tenore, ovvero “rinunciare al mandato di R2 Renault - Dacia. Si presume che la rinuncia sia subordinata ad una tempistica che ci verrà comunicata a seguito”;
- Autovittani replicava il 5.3.2021, a mezzo pec (doc.4):
“Premesso a) che in data 01-06-2016 avete sottoscritto il "Contratto di officina autorizzata polivalente";
b) che in data 01-06-2016 avete sottoscritto la "Scrittura privata" avente ad oggetto il riconoscimento a
Vostro favore di una extra provvigione pari all'1% a fronte dell'esclusiva a noi riconosciuta nello
5 svolgimento della Vs attività di segnalazione;
c) che in data 20.11.2020, a mezzo PEC, avete comunicato la Vostra volontà di recede dal Contratto di officina autorizzata polivalente;
d) che l'art. XVII del Contratto di officina autorizzata polivalente prevede che ogni parte possa recedere dal contratto con un preavviso di almeno 6 mesi;
e) che, considerato il periodo di preavviso, il Contratto di officina autorizzata polivalente deve intendersi valido ed efficace sino al 19.5.2021, e cosi pertanto la sopra citata Scrittura privata;
f) che è stato constatato in fatti che avete violato l'obbligo di esclusiva di cui alla lettera b) della Scrittura privata;
g) che la violazione di tale obbligo causa, ai sensi della successiva lettera e), la risoluzione per giusta causa a voi imputabile dalla Scrittura privata e, ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera f) della citata Scrittura privata, costituisce giusta causa di risoluzione dal Contratto di officina autorizzata polivalente;
tuo ciò Premesso, con la presente 1. si comunica, per causa a Voi imputabile, la risoluzione della Scrittura privata e conseguentemente la risoluzione del Contratto di officina autorizzata polivalente;
2. la risoluzione della Scrittura privata e del
Contratto di officina autorizzata polivalente avranno effetto dalla data di ricevimento della presente, senza necessità di ulteriore messa in mora;
3. Vi invitiamo pertanto a porre in essere tutto quanto previsto dal Contratto di officina autorizzata polivalente in caso di interruzione dello stesso, in particolare con riferimento a quanto previsto all'art. XX, con l'avviso che ci attiveremo sin d'ora per monitorare gli eventuali vostri ulteriori inadempimenti, avvisandovi sin d'ora che in tale circostanza troverà applicazione la penale di cui all'art. XX 1.3; 4. a seguito della violazione da parte Vostra dell'obbligo di esclusiva di cui alla Scrittura privata Vi chiediamo di procedere senza indugio alla restituzione di tutto quanto sino ad ora a Voi versato a titolo di extraprovvigione , con la riserva di quantificarne a stretto giro l'ammontare” […].
Rappresenta, infine, che da parte sua: _1
- in data 11.3.2021 comunicava “l'intenzione di cessare la sua attività” e di conseguenza il suo rapporto di officina polivalente con e con Renault Italia in data 31 marzo 2021.”(Doc. n. 5); Parte_1
- a fronte di formale diffida del 2.4.2021 di “all'immediato pagamento dei seguenti importi così Parte_1 come previsto al punto 1.3 dell'art.XX di cui al “Contratto di Officina Autorizzata Polivalente: - Euro 28.080,00 a titolo di penale per ogni insegna o pannello o dicitura mantenuti abusivamente a seguito della risoluzione del predetto contratto;
- Euro 37.557,96 a titolo di restituzione dell'extra provvigione a seguito della violazione della clausola di esclusiva. il 6.4.2021 comunicava che, “in merito alla richiesta di €. 28.080,00 a _1 titolo di penale per insegne e pannelli […] che il salone era stato già stato sgomberato e che il cestello per smontare le insegne sarebbe arrivato il 1 aprile 2021. Infatti il 1 aprile 2021 alle ore 10.30 le insegne sono state rimosse” e che “in merito alla richiesta di €. 37.557,96 a titolo di restituzione dell'extra provvigione […] non abbiamo mai esposto ne in salone ne in esposizione esterna veicoli Renault/Dacia nuovi non appartenenti ad
. Parte_1
V. In relazione a tale capo di domanda, l'azione attorea risulta infondata, e come tale merita di essere rigettata.
Manca in atti una qualificazione giuridica dei contratti stipulati tra e non essendo stati Parte_1 _1 qualificati dall'unica parte costituita, la quale concentra invece i suoi atti, e le sue richieste istruttorie, da una parte nel provare l'inadempimento contrattuale di controparte –venuta meno al suo obbligo di segnalazione ad di soggetti interessati all'acquisto di auto Renault-, dall'altra nel provare che, al momento Parte_1 dell'inadempimento posto in essere da controparte, il contratto era perfettamente vigente tra le parti, non potendosi ritenere correttamente esercitato il recesso posto in essere da il 20.11.2020, in quanto lo _1 stesso non avrebbe avuto effetto prima di sei mesi.
6 Conseguenza della mancata qualificazione del rapporto è l'erroneità della pretesa di parte attrice nell'individuazione dell'estensione degli effetti restitutori, ampliata anche alle prestazioni compiute ed esauritesi prima del primo semestre 2021.
Il complessivo apparato contrattuale stipulato tra e può essere assimilato ad un Parte_1 _1 contratto misto, atipico, di collaborazione continuata commerciale con cui l'Officina Autorizzata oltre a _1 effettuare i servizi propri di un'officina, quali la riparazione e manutenzione dei veicoli di marca Renault (vds. art. II.2 pag.2 doc.1 contratto), in sinergia con la concessionaria –i marchi del quale trattava in esclusiva sul territorio- esponeva nella propria azienda le insegne e il materiale pubblicitario della casa madre ed agiva in qualità di segnalatore del concessionario, ricevendo la qualifica di membro della rete Renault, con evidenti vantaggi per entrambe le parti, per l'officina autorizzata consistenti, anche, nella previsione di un'extra- provvigione pari al 1% del valore di vendita dell'autoveicolo per ogni vettura venduta dal AR previa segnalazione da parte dell'Officina autorizzata (vds scrittura privata pag. 35 doc.1).
Tale fattispecie contrattuale, non inquadrabile in uno degli istituti contrattuali tipizzati dal codice civile, presenta aspetti che riconducono, tra gli altri (e non esaustivamente, ma il profilo non è dirimente), parte al contratto di agenzia, parte a quello di subfornitura, parte a quello di affiliazione commerciale. A prescindere dall'esatta individuazione delle fattispecie astratte di riconducibilità della concreta, ciò che rileva è la qualificazione ai fini della disciplina della risoluzione.
Ebbene, la fattispecie contrattuale di causa deve necessariamente –per caratteri e previsioni contrattuali, ed in assenza di una puntualizzazione dall'unica parte costituita in senso contrario- essere ricondotta all'interno della fattispecie dei contratti ad esecuzione continuata e periodica, e ciò in ragione della previsione di obblighi prestazionali di varia natura (tra gli altri, di fornitura, pubblicitari, ecc) –vds art. II e ss contratto-, di raggiungimenti di obiettivi (vds ibidem art. III.2), di rispetto di condizioni di garanzia e di determinati standard qualitativi (artt. IV e VI), del diritto di supervisione da parte del concessionario e della casa madre (vds art. iV.1),
e ciò nell'ambito di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato (a far data dal 1.5.2014, vds articolo XVI
“durata del contratto”).
La riconduzione della contratto de quo nell'ambito di quelli ad esecuzione continuata e periodica determina l'inapplicabilità dell'art. 1458 cc relativo alla piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite. Si richiami a riguardo l'orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022) secondo cui “nei contratti ad esecuzione continuata o periodica,
l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che, in caso di risoluzione, rispetto alle reciproche prestazioni già eseguite, il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio e con l'ulteriore conseguenza che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto”.
Anche in ipotesi di intervenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di controparte –come sostenuto da parte attrice- non può pertanto ritenersi configurabile alcun diritto da parte del concessionario ad ottenere la restituzione del corrispettivo per l'extra-provvigione del 1% del valore di vendita del veicolo, trattandosi di corrispettivo per attività svolta in passato (nemmeno recente, vds infra) e conclusasi, e dunque separata temporalmente ed eziologicamente rispetto alle circostanze che hanno determinato la risoluzione del rapporto contrattuale.
7 A rafforzare tali conclusioni depone infatti l'unica prova documentale portata da parte attrice, ovvero la tabella extraprofitti di cui al doc.11, asseritamente funzionale a dimostrare quantitativamente il danno dedotto.
Ebbene, le prime cinque pagine del documento, comprendenti i circa 230-240 clienti che avrebbero sottoscritto tramite segnalazione di contratto di acquisto di autovettura con riguardano –ad eccezione _1 Parte_1 di 22 nominativi- prestazioni concluse tra il 2016 e il 2019, e dunque del tutto separate rispetto all'inadempimento di del febbraio 2021, né ha dimostrato che (o quantomeno fornito indici _1 Parte_1 presuntivi funzionali a provare che) tale inadempimento sia da retrodatare. Tantomeno possono essere ricondotte in qualche modo al periodo contestuale o susseguente all'inadempimento di le altre 22 _1 vendite, che risultano prive di data.
Per tali motivi deve essere disattesa la domanda di parte attrice di restituzione in proprio favore da controparte dell'importo di Euro 37.557,96 (invero qualificato sotto forma di “risarcimento del danno per inadempimento contrattuale”: vds atto di citazione e prima memoria ex art. 183 co.VI cpc).
VI. La stessa domanda, in ogni caso, va rigettata per altro motivo: anche ammettendo, ciò che non è, una qualificazione contrattuale della fattispecie alla stregua di quella dell'appalto –e dunque senza sottrazione alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ.(ma anche in tal caso verrebbero comunque escluse “le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche” (vds. Cass n. 15705 del
21/06/2013), quale è quella di causa)-, nondimeno la domanda risulterebbe comunque infondata in punto quantum: la quantificazione dell'extraprofitto del 1% di cui chiedere la restituzione dipende infatti esclusivamente dal numero di vendite dei veicoli segnalati da e, per ciascuna di esse, del valore di _1 vendita. Tuttavia tali dati sono affidati esclusivamente a documentazione di provenienza unilaterale, priva peraltro di data certa, e financo di sottoscrizione o timbro o altro elemento di riconoscimento in ordine alla provenienza;
la rilevanza del documento, ed in primis l'utilizzabilità dello stesso, sono pertanto affidate, processualmente, esclusivamente al riconoscimento che di essa avrebbe dovuto avvenire attraverso la prova testimoniale ammessa.
Ed a riguardo la scelta processuale di proporre il teste , per sua stessa ammissione (vds pag.2 rigo Tes_2 primo verbale 13.9.2023) “direttore commerciale e consigliere delegato della società”, oltre che socio di minoranza, seppur non determini l'incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc –come invece per colui che ha per statuto la rappresentanza legale della società (vds ex multis Cassc n. 19498 del 23/07/2018 e n. 27461 del
23/10/2024)-, determina nondimeno la necessità di un vaglio di credibilità e attendibilità particolarmente stringente, specie considerato che concerne l'unica prova offerta dalla parte su un aspetto decisivo della domanda, e rispetto cui non può valere il principio di non contestazione stante la contumacia di parte convenuta.
Sulla base di tali premesse, non risulta sufficientemente provata l'effettiva e completa corrispondenza dei nominativi e delle vendite indicate nella tabella di cui al doc.11 con la realtà fattuale, sia poiché risulta scarsamente credibile la risposta data dal teste a specifica domanda del G.I (vds pag.3 verbale 13.9.23) “come fa a sapere che questo elenco corrisponde all'effettiva realtà?” a.d.r. “Perché ricordo che corrisponde all'elenco condiviso, di cui dispone il nostro back office in quanto dobbiamo provvedere alla liquidazione del bonus a ogni vendita”), sia in quanto, alla successiva domanda a chiarimento del Giudice “ma quindi ricorda i nominativi indicati nell'elenco?” il teste ha ammesso di non ricordarli, ma di essere giunto alle conclusioni che precedono in via deduttiva: a.d.r. “No ma ad esempio il numero totale trova una certa corrispondenza rispetto all'attività che ricordo essere stata svolta con la . _1
8 La domanda di restituzione dell'importo elargito a titolo di extra-provvigione del 1%, nella misura di complessivi € 37.557,96, deve pertanto essere disattesa.
VII. Il rigetto del capo di domanda contenente la condanna alla restituzione delle extra-provvigioni, come visto, non dipende tuttavia dall'esito delle domande, preliminari, di accertamento della validità del Contratto di
Officina Autorizzata polivalente Renault” e della “Scrittura Privata” fino al 19.5.2021, e dunque alla data dell'intervenuta scoperta della violazione dell'obbligo di esclusiva da parte di in data 5.3.2021), e _1 dell'intervenuta risoluzione per giusta causa in tale ultima data.
Risulta invece sufficientemente provata l'intervenuta violazione da parte di dell'obbligo di esclusiva: sul _1 punto la testimonianza del teste , indifferente e credibile (anche per il fatto che non ricorda Tes_3
l'intestazione del preventivo sottopostole da , integrata con l'esame del documento n. 10 –concernente _1 il preventivo di acquisto del 19.2.2021 di , con destinatario espressamente individuato in Controparte_3
“ ” e auto indicata nella Renault IO , ovvero la stessa indicata dal teste (vds pag.2 Testimone_3 Pt_3 verbale di udienza) - consente di concludere con lo standard probatorio della "preponderanza dell'evidenza"(cd
“più probabile che non”) che effettivamente nel mese di febbraio 2021 (nel preventivo è indicato il 19.2.21) sia stata posta in essere da parte di un'attività concernente l'offerta di acquisto di auto del marchio _1
Renault, in violazione dell'obbligo contrattuale stipulato nel 201 con la concessionaria attrice.
La circostanza che la condotta sia stata compiuta non con dolo –come appare doversi concludere stante la missiva del novembre 2020 di di recesso dal contratto- risulta irrilevante, tanto ai fini dell'intervenuta _1 risoluzione contrattuale, quanto alle conseguenze in ambito di concorrenza sleale (l'art. 2600 cc prevedendo anche l'ipotesi colposa), di cui alla voce di danno sub II § III) che a quelle previste dall'art. XX del contratto di cui alla voce di danno sub III. § III.
Quanto all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto quale conseguenza del comportamento posto in essere da risulta sufficiente citare il combinato disposto delle lettere c), e) ed f) della scrittura privata, _1 sottoscritta da entrambe le parti a latere del succitato contratto: tali disposizioni prevedono, infatti, rispettivamente, che (c) “è fatto divieto all'Officina autorizzata di svolgere l'attività di segnalazione a favore e nell'interesse di altri concessionari Renault”, e (e) “la violazione da parte dell'Officina Autorizzata dell'obbligo di esclusiva a favore del AR relativamente allo svolgimento dell'attività di segnalazione costituisce giusta causa di risoluzione a favore del AR dalla presente scrittura”, e (f) “le parti concordano che il venire meno per qualunque ragione della presente Scrittura costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto risposto dall'articolo XIX del Contratto polivalente stesso”.
Essendo stata provata la violazione dell'obbligo di cui al punto c), ne discende la risoluzione della scrittura privata e, a cascata, quella del contratto (la cui regolamentazione sul punto con scrittura a latere è peraltro espressamente prevista dall'art. V.3 del contratto).
VIII. Resta da scrutinare se l'accertamento dell'illegittimità –all'epoca dell'atto violativo dell'accordo- del recesso comunicato da e dell'intervenuta risoluzione di diritto, determinino il diritto di parte attrice al _1 riconoscimento di € 40.000 a titolo di risarcimento del danno da concorrenza sleale e di € 28.080,00 a titolo di penale per mancata cessazione delle attività pubblicitarie contrattualmente previste.
Quanto al danno da concorrenza sleale, la domanda non può trovare accoglimento, per difetto di prova del danno subito.
9 Sebbene infatti la configurazione di un'ipotesi di concorrenza sleale –in questo caso da ipotizzarsi sotto-forma di fattispecie di sviamento di clientela, pur non precisato dalla parte- prescinda dalla sussistenza del dolo, che nel caso di specie risulta insussistente ( aveva receduto a novembre dal contratto: ignorantia legis non _1 excusat, ma cela una censura in termini di colpa, non intenzionalità), nondimeno il pregiudizio commerciale subito, derivante da attività di concorrenza sleale non può ritenersi sussistente "in re ipsa", ma va allegato e dimostrato da parte del danneggiato (vds. Cass. n. 21586 del 20/07/2023), e solo una volta dimostrata l'esistenza del danno da essa derivato è consentito al giudice l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione (n. 30214 del 15/12/2017).
Per tali ragioni, nonostante non necessiti l'animus nocendi per la configurazione della condotta di concorrenza sleale –come invece chiosato da parte attrice in sede conclusionale (pag.17) e nonostante sia condivisibile la possibilità di liquidazione in via equitativa, come richiesto, ciò che non può essere presunta è la prova del danno: “l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione” (Cass. n. 25921 del 23/12/2015).
E parte attrice non ha minimamente dedotto né tantomeno provato in che modo la vendita di un auto, peraltro tentata (poiché non ha poi perfezionato la vendita con possa avere determinato un effettivo Tes_3 _1 pregiudizio a sé, se non presuntivamente.
Ferme le valutazioni che precedono, può incidentalmente rilevarsi come, d'altra parte, nemmeno presuntivamente possa giungersi ad ipotizzare un danno subito da parte attrice, quantomeno in relazione all'attività compiuta da successivamente alla comunicazione di del 5.3.21 (doc.3); e ciò in _1 Parte_1 quanto l'attività dell'Officina Autorizzata, per come affermato dalla stessa, è stata cessata poco dopo, il
31.3.2021 (giusta comunicazione del 11.3.21, sub doc.5), circostanza non oggetto di contestazione né nel carteggio in atti tra le due società (il concessionario il 15.3.21 –doc.
6- si limita a prenderne atto), né in sede giudiziale, non essendo stata la circostanza oggetto di rilievo da parte attrice.
Medesime conclusioni in termini di rigetto della domanda per difetto di prova sono comuni anche alle domande di risarcimento del danno svolte ex art. 2043 ed ex art. 2059 c.c., trattandosi di domande accennate in atti dall'attrice ma del tutto sfornite di approfondimento tanto in termini di deduzioni che di allegazioni probatorie.
IX. Quanto, infine, al danno da mancato adeguamento di alle condizioni contrattuali previste in caso di _1 risoluzione (sub III § III) si osservi quanto segue.
L'accordo sottoscritto nel 2016 fra le due parti in causa prevede:
CP_
- al punto XX.1.1, che l' “ [Gencar] restituirà, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, al AR - presso i locali di quest'ultimo - tutti i Prodotti Contrattuali e qualsiasi altro materiale di proprietà del AR e/o della NA IT nonché qualsiasi altro Prodotto Contrattuale non ancora pagato da parte dell'O.A. al AR, benchè già fatturato e/o consegnato, ad eccezione di quanto diversamente disposto espressamente per iscritto tra le Parti”;
- al punto XX.
1.3 che “L'O.A. si obbliga a: - cessare immediatamente ogni pubblicità di qualsiasi natura riguardante i Prodotti Contrattuali e/o Servizi Renault;
- cessare di utilizzare, sotto qualsiasi forma, i
10 Marchi Renault nonché di presentarsi in qualità di membro ufficiale della Rete Renault;
- rimuovere contestualmente tutte le insegne ed i pannelli pubblicitari in suo possesso e di cancellare entro 8 giorni ogni eventuale dicitura che richiami i Marchi Renault. La mancata osservanza dei termini di cui sopra comporterà una penalità a carico dell'O.A. dell'ammontare di Euro 520,00 al giorno (per ogni insegna o pannello o dicitura mantenuti abusivamente), salvo il risarcimento del danno ulteriore. Tale penalità sarà rivalutata su base annua tenuto conto degli indici ISTAT;
Il mancato e/o non tempestivo adempimento di tale obbligazione reca grave ed immediato nocumento alla NA IT ed alla sua rete di distribuzione e riparazione. In considerazione di ciò l'O.A. accetta ed autorizza sin d'ora il
AR e/o la NA IT a provvedere, a spese dell'O.A., alle predette rimozioni/cancellazioni, qualora l'O.A. non avesse adempiuto entro 15 giorni dal ricevimento di apposita diffida, facendo comunque salva l'applicazione della penale sopra convenuta e degli eventuali maggiori danni”
Nonostante parte attrice non precisi i criteri di calcolo attraverso i quali giunge a chiedere l'importo €
28.080,00 (già presente peraltro nella pec inviata il 1.4.2021 sub doc.7), la domanda risulta, in relazione a tale voce, parzialmente accoglibile.
L'intervenuto accertamento (supra § VII) dell'intervenuta risoluzione ex art. 1456 cc per clausola risolutiva espressa determina che, dal giorno successivo a quella in cui è stata fatta valere (il 5.3.2021, giusta comunicazione sub doc.4, pervenuta il giorno stesso a mezzo pec), avrebbe dovuto porre in essere gli _1 adempimenti previsti dall'art. XX e dunque provvedere a cessare ogni attività di pubblicizzazione e rimuovere tutte le insegne e cancellazione di ogni dicitura, con termine ultimo indicato in giorni 8.
Che fosse a conoscenza della previsione all'epoca della sottoscrizione del contratto, risulta palese _1 dall'espresso assenso fornito con apposita sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc., essendo tra tali articoli menzionato il n.XX; parimenti era a conoscenza della circostanza a far data dal 5.3.2021, anche qualora si ritenga sussistente la buona fede, e la sola colpa, fino a quella data, ipotizzando supponesse di essere liberata da ogni vincola contrattuale a seguito della rinuncia/recesso del 20.11.2020.
Egualmente, risulta pacifico –poiché ammesso dalla stessa nella comunicazione del 6.4.2021 sub. doc.8- _1 che l'eliminazione di tutto quanto afferente il marchio Renault sia avvenuta entro il 31.3.2021 per quanto concerne l'interno dell'Officina, e il 1 aprile 2021 mattina per quanto riguarda l'esterno.
Da quanto precede si evince che, nonostante abbia avuto notizia il 5.3.2021 della risoluzione posta in _1 essere da avvalendosi della clausola risolutiva espressa, e nonostante il richiamo –in piena buona Parte_1 fede- da parte del concessionario degli obblighi previsti dal contratto, non abbia, quantomeno _1 prudenzialmente -nel dubbio sull'effettiva efficacia della risoluzione e dunque sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 20 e nella consapevolezza dell'esistenza di una penale-, provveduto alla rapida rimozione di tutto il materiale pubblicitario, se non a distanza di 26 giorni (6.3.2021- 31.3.2021).
Di questi, tolti i primi otto, quale termine di tolleranza individuato contrattualmente, discende che per 18 giorni il comportamento inerte di parte convenuta contumace, come dalla stessa riconosciuto (foss'anche per una sola “insegna o pannello o dicitura mantenuti abusivamente”), è stato inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali a suo tempo assunti.
Pertanto, tenuto conto della penale giornaliera prevista in € 520, spetta ad il riconoscimento Parte_1 dell'importo di € 9.360 che, rivalutato su base annua tenuto conto degli indici ISTAT (come da contratto), fino al
31.3.2021, porta a complessivi € 9.678,24 (coefficiente 1,034).
11 Trattandosi di debito di valuta, l'importo non deve essere ulteriormente rivalutato dal 31.3.21 fino alla domanda, tantomeno fino al saldo.
Quanto agli interessi, sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo
Il risarcimento del danno ulteriore, pure previsto nell'art. XX del contratto, non è dovuto, perché, ancora una volta, non provato.
X. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, viene condannata al pagamento di € 9.678,24, oltre _1 interessi legali dalla domanda al saldo.
XI. Le spese di lite trovano compensazione per la metà, e per il residuo vengono poste a carico di parte contumace.
A tali conclusioni giungesi, da una parte, valorizzando, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”; dall'altra dovendo, nondimeno, tenere conto del fatto che rispetto alla pluralità di voci di danno di cui parte attrice ha chiesto il ristoro, e complessivamente pari a € 105.000 circa, oltre il maggior danno, la domanda è risultata fondata unicamente in relazione ad una voce, e per il ridimensionato importo di € 9.678,24, dunque meno del 10% del petitum.
Le spese vengono liquidate ai medi con riferimento alle prime tre fasi, ai minimi per quanto concerne quella decisionale, e tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda, corrispondente peraltro a quello del decisum (€ 5.200- 26.000); utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al
23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: _1
Dichiara la contumacia di _1
Accoglie parzialmente la domanda attorea, e per l'effetto:
Accerta e dichiara, rispetto alla comunicazione di recesso unilaterale di del 20.11.2020, l'efficacia della _1 stessa solamente a far data dal 19.5.2021, dunque non anche in data antecedente, in relazione alla quale accerta invece la validità e l'efficacia del “contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” e della
“scrittura privata” stipulata fra le parti in causa il 1.6.2016.
Accerta l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del “contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” e della “scrittura privata” a far data dal 5.3.2021.
e per l'effetto:
Condanna al pagamento in favore di di complessivi € 9.678,24 _1 Parte_1
(novemilaseicentosettantotto/24), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di penale per violazione
12 dell'art. XX del citato contratto.
Respinge tutte le altre domande, restitutorie e risarcitorie, svolte da parte attrice.
Compensa le spese di lite per la metà.
Condanna, in relazione alla residua metà, in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite in _1 favore di in persona del l.r.p.t, che quantifica in € 2.073,00 (duemilasettantatre/00), oltre rimb. Parte_1
Forf. 15% -oltre C.U. e marca- oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
13
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1898 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA con sede in Como, Via Asiago n.21, C.F.-P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Pillosio( , ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Napo Torriani n.33 (fax 031.278513, pec:
Email_1
-attrice-
CONTRO
con sede legale in RB (CO), Via Resegone n. 76_1
-convenuta contumace-
Oggetto: contrattuale – effetti restitutori e risarcitori della risoluzione – concorrenza sleale
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 30.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle sole note conclusionali sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
Voglia l'On.Le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” e della “Scrittura Privata”sino al 19.5.2021 per avere la inviato la comunicazione di recesso di cui _1
1 alla email del 20.11.2020 in ottemperanza di quanto statuito ex art. XVII – “RECESSO ORDINARIO DAL CONTRATTO“ del “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault”;
accertare e dichiarare, così come comunicato via pec da a in data 5.3.2021, la Parte_1 _1 risoluzione per giusta causa dal 5.3.2021 della “Scrittura Privata “ di cui alla lettera e) della predetta scrittura per esclusiva colpa della per avere violato quest'ultima l'obbligo di esclusiva a favore _1 del AR ( relativamente allo svolgimento della attività di segnalazione di cui alla Parte_1 lettera b) e c) della “Scrittura Privata”e conseguentemente accertare e dichiarare risolto anche il “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” dal 5.3.2021 così come previsto dalla lettera f) della “Scrittura
Privata” e dall'art.XIX del “Contratto di Officina Autorizzata Polivalente Renault”;
accertata e dichiarata la risoluzione per giusta causa del “Contratto di Officina Autorizzata Polivalente Renault” e della “Scrittura Privata”dal 5.3.2021 per esclusiva colpa della per avere violato _1 quest'ultima l'obbligo di esclusiva a favore del AR ( relativamente allo Parte_1 svolgimento della Attività di segnalazione, condannare al risarcimento del danno per _1 inadempimento contrattuale pari a Euro 37.557,96 a titolo di restituzione alla “Concessionaria( Parte_1
di tutte le somme percepite da a titolo di extraprovvigione per l'attività di segnalazione
[...] _1 esclusiva a favore e nell'interesse dell così come previsto dalla lettera d) della Scrittura Privata e Parte_1 di cui al Doc.n. 11 prodotto in causa o a quella diversa somma che risulterà provata all'esito dell'istruttoria di presentarsi in qualità di membro ufficiale della Rete Renault, e per non avere rimosso contestualmente tutte le insegne ed i pannelli pubblicitari in suo possesso e cancellato entro 8 giorni ogni eventuale dicitura richiamante i Marchi Renault, in .violazione di quanto previsto al punto 1.3 dell'art.XX del“Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault“ e come ammesso da nelle proprie email del 6.4.2021 e _1 del 21.4.2021;
Accertare e dichiarare la per le ragioni e le motivazioni dedotte in narrativa obbligata ex _1 art.2043 c.c .al risarcimento in favore della dei danni tutti patiti in conseguenza di quanto Parte_1 dedotto nella misura di Euro 37.557,96 o in quella diversa che risulterà provata all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, oltre al risarcimento del danno alla stessa conseguito ex art.2059 c.c. per le causali tutte dedotte in narrativa, da determinarsi nella misura che risulterà provata o in quella che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa;
In via subordinata :
accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” e della “Scrittura Privata”sino al 19.5.2021 per avere la inviato la comunicazione di recesso di cui _1 alla email del 20.11.2020 in ottemperanza di quanto statuito ex art. XVII – “RECESSO ORDINARIO DAL
CONTRATTO“ del “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault”;
accertare e dichiarare, così come comunicato via pec da a in data 5.3.2021, la Parte_1 _1 risoluzione per giusta causa dal 5.3.2021 della “Scrittura Privata “ di cui alla lettera e) della predetta scrittura per esclusiva colpa della per avere violato quest'ultima l'obbligo di esclusiva a favore _1 del AR ( relativamente allo svolgimento della attività di segnalazione di cui alla Parte_1 lettera b) e c) della “Scrittura Privata”e conseguentemente accertare e dichiarare risolto anche il “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” dal 5.3.2021 così come previsto dalla lettera f) della “Scrittura
Privata” e dall'art.XIX del “Contratto di Officina Autorizzata Polivalente Renault”; accertata e dichiarata la risoluzione per giusta causa del “Contratto di Officina Autorizzata Polivalente
Renault” e della “Scrittura Privata”dal 5.3.2021 per esclusiva colpa della per avere violato _1 quest'ultima l'obbligo di esclusiva a favore del AR ( relativamente allo Parte_1 svolgimento della Attività di segnalazione, condannare al risarcimento del danno per _1 inadempimento contrattuale pari a Euro 37.557,96 a titolo di restituzione alla “Concessionaria ( CP_2
[..
[...] [
di tutte le somme percepite da a titolo di extraprovvigione per l'attività di segnalazione
[...] _1 esclusiva a favore e nell'interesse dell così come previsto dalla lettera d) della Scrittura Privata e Parte_1 di cui al Doc.n. 11 prodotto in causa o a quella diversa somma che risulterà provata all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo e conseguentemente condannare la al risarcimento del danno per concorrenza sleale ex art.2598 _1
c.c. comma 3, ed ex art.2600 c.c.pari a Euro 40.000,00 o a quella diversa somma che risulterà provata all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
accertata e dichiarata la cessazione del “Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” e della
“Scrittura Privata”, a seguito della risoluzione per giusta causa in data 5.3.2021, condannare la _1 al pagamento della penale di Euro 28.080,00 per non avere quest'ultima cessato immediatamente ogni pubblicità di qualsiasi natura riguardante i Prodotti Contrattuali e/o Servizi Renault,per non avere cessato di utilizzare, sotto qualsiasi forma, i Marchi Renault nonché di presentarsi in qualità di membro ufficiale della Rete Renault, e per non avere rimosso contestualmente tutte le insegne ed i pannelli pubblicitari in suo possesso e cancellato entro 8 giorni ogni eventuale dicitura richiamante i Marchi Renault, in .violazione di quanto previsto al punto 1.3 dell'art.XX del“Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault“ e come ammesso da nelle proprie email del 6.4.2021 e del 21.4.2021; _1
Accertare e dichiarare la per le ragioni e le motivazioni dedotte in narrativa obbligata ex _1 art.2043 c.c .al risarcimento in favore della dei danni tutti patiti in conseguenza di quanto Parte_1 dedotto nella misura di Euro 37.557,96 o in quella diversa che risulterà provata all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, oltre al risarcimento del danno alla stessa conseguito ex art.2059 c.c. per le causali tutte dedotte in narrativa, da determinarsi nella misura che risulterà provata o in quella che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa;
In ogni caso con vittoria di compensi e spese legali.
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
[seguono 21 capitoli di prova come da seconda memoria ex art. 183 co.VI cpc cui si rimanda]
per parte convenuta nulla, non essendosi costituita. _1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 6 maggio 2021, in persona del Parte_1
l.r.p.t, conveniva in giudizio per sentirla condannare al pagamento di un triplice ordine di voci di _1 danno:
(I) risarcimento del danno per inadempimento contrattuale –quantificato in Euro 37.557,96 oltre rivalutazione ed interessi- a titolo di restituzione delle somme percepite dalla convenuta sotto forma di extra-provvigione per l'attività svolta;
(II) risarcimento del danno per concorrenza sleale ex art.2598 c.c. comma 3, ed ex art.2600 c.c.pari a Euro
40.000,00;
(III) pagamento della penale di Euro 28.080,00 per mancata cessazione immediata di ogni pubblicità di qualsiasi natura riguardante i Prodotti Contrattuali e/o Servizi Renault, e per continuato utilizzo del marchio Renault e di
3 insegne ed i pannelli pubblicitari a partire dal nono giorno successivo all'intervenuta risoluzione del contratto, per quanto previsto al punto 1.3 dell'art.XX del Contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault.
Deduceva in particolare l'attrice, Concessionaria Ufficiale sul territorio lariano per la vendita dei veicoli Renault,
Dacia e Renault Pro, che l'officina autorizzata di RB (CO) -con la quale da anni collaborava per la _1 vendita di autovetture e con la quale in data 1.6.2016 aveva sottoscritto un contratto di “Officina Autorizzata
Polivalente” Renault (Doc. n. 1), che prevedeva per di compimento di attività di segnalazione di veicoli _1 nuovi facenti parte della gamma Renault per conto del concessionario, e vendita quindi stipulata dal concessionario attore, con diritto/obbligo di esclusiva a favore di quest'ultimo e a carico della prima- aveva violato l'obbligo contrattuale di non poter concludere contratti in nome e per conto del AR, né di assumere obbligazioni in suo nome, di fatto turbando la concorrenza, ed aveva continuato ad utilizzare il marchio e gli strumenti pubblicitari Renault pur non avendone più titolo.
In sede di prima udienza, in data 22.3.2022 il (precedente) G.I., rilevata la mancata costituzione di _1 nonostante rituale notifica, ne dichiarava la contumacia, assegnando i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali veniva depositata da parte attrice sia la prima che la seconda che la terza memoria ex art. 183 co.VI cpc, in particolare, con la seconda memoria, veniva articolata la prova orale con ventuno capitoli e tre testi
(nelle persone di e , entrambi presso e ); Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 di questi ne venivano ammessi due, il n.20 e, parzialmente, il n.17, gli altri ritenuti oggetto di prova documentale (capi 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19, 21), non rilevanti ai fini del decidere (capi n. 3, 21) o contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni (capo 17).
Il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato, dava pertanto seguito all'assunzione della prova orale, alle udienze del 11.09.2023 e 25.01.2024, integrando i capitoli ammissibili e rilevanti con anche i n. 18 e 21 (vds verbale udienza 11.09.2023). All'udienza del 11.09.2023, stante la non semplice reperibilità del teste , Tes_3 veniva escusso unicamente il teste;
alla successiva udienza veniva escusso il teste ed all'esito Tes_2 Tes_3 il Giudice, “esaurita l'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione”, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 30 settembre 2024, ex art. 127 ter cpc in forma cartolare.
In tale occasione, preso atto dell'avvenuto deposito di note di trattazione scritta da parte attrice contenenti le conclusioni precisate, tratteneva in decisione la causa, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle sole conclusionali, stante la contumacia di parte convenuta. Nel rispetto del termine concesso parte attrice depositava la propria comparsa conclusionale.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, in applicazione del criterio generale (art. 18 c.p.c), come anche tenuto conto di quelli speciali (avendo entrambe le società sede legale nell'ambito del circondario del
Tribunale di Como).
Risulta ritualmente dichiarata la contumacia di in ragione della mancata costituzione, nonostante _1 ritualità della notifica, per come acclarato anche dal sottoscritto G.I. all'udienza del 11.9.2023, essendo stata fornita prova della notifica dell'atto di citazione in data 4.5.2021, e dunque tempestivamente, all'indirizzo pec risultante da registro INI-pec e riscontrato giusta visura camerale di cui è stato richiesto a Email_2 parte attrice il deposito in atti.
Adeguatamente provate risultano l'interesse ad agire attorea e la legittimazione attiva, come anche quella passiva di parte convenuta, contumace.
4 Non risulta esperita la negoziazione assistita;
a riguardo parte attrice ha ritenuto (ed indicato) il valore di causa essere superiore ad € 50.000 (tra 52.000,00 a 260.000,00: vds pag. 24 citazione), dunque con esclusione della condizione di procedibilità; in ogni caso la circostanza non è stata tempestivamente oggetto né di eccezione né di rilievo di ufficio.
III. Nel merito, giova principiare dalla ricostruzione attorea, per come rappresentata nell'atto introduttivo.
Sostiene che abbia violato l'obbligo di esclusiva cui era contrattualmente obbligata e Parte_1 _1
l'abbia dunque fatto in un momento in cui il contratto era ancora in vigore fra le parti. Conseguentemente, stante l'inadempimento di controparte, in costanza di contratto efficace fra le parti, risulterebbe da una _1 parte (I) sottoposta agli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione contrattuale, dall'altra (II) avrebbe violato il divieto di concorrenza sleale, e, ancora, (III) in applicazione dell'art. 20 del contratto (“conseguenze della cessazione”) risulterebbe tenuta al pagamento della penale giornaliera prevista per non aver immediatamente cessato ogni forma di pubblicità e per non aver rimosso contestualmente tutte le insegne ed i pannelli pubblicitari.
Fonda il suo ragionamento da una parte sulla circostanza che in data 19.2.2021 abbia proposto ad un _1 cliente terzo un preventivo per l'acquisto di un veicolo nuovo Renault con altro Parte_2
AR, dall'altra sul fatto che l'obbligo di agire esclusivamente in qualità di Controparte_3 segnalatore per fosse ancora in essere in quel momento, in ragione della previsione di cui Parte_1 all'art. XVII del “contratto di Officina autorizzata polivalente” disciplinante la facoltà di recesso per ciascuna delle due parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di “ameno 6 (sei) mesi”; per tali ragioni, la rinuncia al mandato pervenuta all'attrice da parte di il 20.11.2020 non ne avrebbe inficiato la _1 validità ed efficacia sino al 19.5.2021, con mantenimento cioè dei rispettivi obblighi e diritti fino al decorso del termine semestrale.
IV. Occorre esaminare partitamente le tre diverse voci di danno (I, II e III) che parte attrice ha sottoposto al vaglio del giudicante, principiando dalla prima (supra, sub.I).
L'intervenuta violazione degli obblighi contrattuali da parte di (quantomeno) il 19.2.2021 _1 determinerebbe, in ragione della risoluzione di diritto del contratto, da una parte il diritto alla restituzione dell' extra provvigione pari al 1% quale corrispettivo per la segnalazione, in esclusiva, di ogni autovettura alla concessionaria attrice, poi effettivamente venduta;
dall'altra l'interruzione del rapporto pubblicitario e dunque la restituzione delle insegne e pannelli pubblicitari a marchio Renault consegnati dal concessionario.
Secondo parte attrice, in sintesi, il petitum della domanda trova fondamento nell'ingiustificato, poiché intempestivo, recesso di da cui trae invece indirettamente (per le ragioni infra illustrate) titolo la _1 risoluzione di diritto ed i conseguenti obblighi restitutori e risarcitori in favore dell'attrice.
Deduce infatti, ed allega, l'erronea interpretazione del disposto contrattuale da parte di atteso che: _1
- a fronte di comunicazione di recesso del 20.11.2020 (doc. 3 citazione) da parte di questa dal seguente tenore, ovvero “rinunciare al mandato di R2 Renault - Dacia. Si presume che la rinuncia sia subordinata ad una tempistica che ci verrà comunicata a seguito”;
- Autovittani replicava il 5.3.2021, a mezzo pec (doc.4):
“Premesso a) che in data 01-06-2016 avete sottoscritto il "Contratto di officina autorizzata polivalente";
b) che in data 01-06-2016 avete sottoscritto la "Scrittura privata" avente ad oggetto il riconoscimento a
Vostro favore di una extra provvigione pari all'1% a fronte dell'esclusiva a noi riconosciuta nello
5 svolgimento della Vs attività di segnalazione;
c) che in data 20.11.2020, a mezzo PEC, avete comunicato la Vostra volontà di recede dal Contratto di officina autorizzata polivalente;
d) che l'art. XVII del Contratto di officina autorizzata polivalente prevede che ogni parte possa recedere dal contratto con un preavviso di almeno 6 mesi;
e) che, considerato il periodo di preavviso, il Contratto di officina autorizzata polivalente deve intendersi valido ed efficace sino al 19.5.2021, e cosi pertanto la sopra citata Scrittura privata;
f) che è stato constatato in fatti che avete violato l'obbligo di esclusiva di cui alla lettera b) della Scrittura privata;
g) che la violazione di tale obbligo causa, ai sensi della successiva lettera e), la risoluzione per giusta causa a voi imputabile dalla Scrittura privata e, ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera f) della citata Scrittura privata, costituisce giusta causa di risoluzione dal Contratto di officina autorizzata polivalente;
tuo ciò Premesso, con la presente 1. si comunica, per causa a Voi imputabile, la risoluzione della Scrittura privata e conseguentemente la risoluzione del Contratto di officina autorizzata polivalente;
2. la risoluzione della Scrittura privata e del
Contratto di officina autorizzata polivalente avranno effetto dalla data di ricevimento della presente, senza necessità di ulteriore messa in mora;
3. Vi invitiamo pertanto a porre in essere tutto quanto previsto dal Contratto di officina autorizzata polivalente in caso di interruzione dello stesso, in particolare con riferimento a quanto previsto all'art. XX, con l'avviso che ci attiveremo sin d'ora per monitorare gli eventuali vostri ulteriori inadempimenti, avvisandovi sin d'ora che in tale circostanza troverà applicazione la penale di cui all'art. XX 1.3; 4. a seguito della violazione da parte Vostra dell'obbligo di esclusiva di cui alla Scrittura privata Vi chiediamo di procedere senza indugio alla restituzione di tutto quanto sino ad ora a Voi versato a titolo di extraprovvigione , con la riserva di quantificarne a stretto giro l'ammontare” […].
Rappresenta, infine, che da parte sua: _1
- in data 11.3.2021 comunicava “l'intenzione di cessare la sua attività” e di conseguenza il suo rapporto di officina polivalente con e con Renault Italia in data 31 marzo 2021.”(Doc. n. 5); Parte_1
- a fronte di formale diffida del 2.4.2021 di “all'immediato pagamento dei seguenti importi così Parte_1 come previsto al punto 1.3 dell'art.XX di cui al “Contratto di Officina Autorizzata Polivalente: - Euro 28.080,00 a titolo di penale per ogni insegna o pannello o dicitura mantenuti abusivamente a seguito della risoluzione del predetto contratto;
- Euro 37.557,96 a titolo di restituzione dell'extra provvigione a seguito della violazione della clausola di esclusiva. il 6.4.2021 comunicava che, “in merito alla richiesta di €. 28.080,00 a _1 titolo di penale per insegne e pannelli […] che il salone era stato già stato sgomberato e che il cestello per smontare le insegne sarebbe arrivato il 1 aprile 2021. Infatti il 1 aprile 2021 alle ore 10.30 le insegne sono state rimosse” e che “in merito alla richiesta di €. 37.557,96 a titolo di restituzione dell'extra provvigione […] non abbiamo mai esposto ne in salone ne in esposizione esterna veicoli Renault/Dacia nuovi non appartenenti ad
. Parte_1
V. In relazione a tale capo di domanda, l'azione attorea risulta infondata, e come tale merita di essere rigettata.
Manca in atti una qualificazione giuridica dei contratti stipulati tra e non essendo stati Parte_1 _1 qualificati dall'unica parte costituita, la quale concentra invece i suoi atti, e le sue richieste istruttorie, da una parte nel provare l'inadempimento contrattuale di controparte –venuta meno al suo obbligo di segnalazione ad di soggetti interessati all'acquisto di auto Renault-, dall'altra nel provare che, al momento Parte_1 dell'inadempimento posto in essere da controparte, il contratto era perfettamente vigente tra le parti, non potendosi ritenere correttamente esercitato il recesso posto in essere da il 20.11.2020, in quanto lo _1 stesso non avrebbe avuto effetto prima di sei mesi.
6 Conseguenza della mancata qualificazione del rapporto è l'erroneità della pretesa di parte attrice nell'individuazione dell'estensione degli effetti restitutori, ampliata anche alle prestazioni compiute ed esauritesi prima del primo semestre 2021.
Il complessivo apparato contrattuale stipulato tra e può essere assimilato ad un Parte_1 _1 contratto misto, atipico, di collaborazione continuata commerciale con cui l'Officina Autorizzata oltre a _1 effettuare i servizi propri di un'officina, quali la riparazione e manutenzione dei veicoli di marca Renault (vds. art. II.2 pag.2 doc.1 contratto), in sinergia con la concessionaria –i marchi del quale trattava in esclusiva sul territorio- esponeva nella propria azienda le insegne e il materiale pubblicitario della casa madre ed agiva in qualità di segnalatore del concessionario, ricevendo la qualifica di membro della rete Renault, con evidenti vantaggi per entrambe le parti, per l'officina autorizzata consistenti, anche, nella previsione di un'extra- provvigione pari al 1% del valore di vendita dell'autoveicolo per ogni vettura venduta dal AR previa segnalazione da parte dell'Officina autorizzata (vds scrittura privata pag. 35 doc.1).
Tale fattispecie contrattuale, non inquadrabile in uno degli istituti contrattuali tipizzati dal codice civile, presenta aspetti che riconducono, tra gli altri (e non esaustivamente, ma il profilo non è dirimente), parte al contratto di agenzia, parte a quello di subfornitura, parte a quello di affiliazione commerciale. A prescindere dall'esatta individuazione delle fattispecie astratte di riconducibilità della concreta, ciò che rileva è la qualificazione ai fini della disciplina della risoluzione.
Ebbene, la fattispecie contrattuale di causa deve necessariamente –per caratteri e previsioni contrattuali, ed in assenza di una puntualizzazione dall'unica parte costituita in senso contrario- essere ricondotta all'interno della fattispecie dei contratti ad esecuzione continuata e periodica, e ciò in ragione della previsione di obblighi prestazionali di varia natura (tra gli altri, di fornitura, pubblicitari, ecc) –vds art. II e ss contratto-, di raggiungimenti di obiettivi (vds ibidem art. III.2), di rispetto di condizioni di garanzia e di determinati standard qualitativi (artt. IV e VI), del diritto di supervisione da parte del concessionario e della casa madre (vds art. iV.1),
e ciò nell'ambito di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato (a far data dal 1.5.2014, vds articolo XVI
“durata del contratto”).
La riconduzione della contratto de quo nell'ambito di quelli ad esecuzione continuata e periodica determina l'inapplicabilità dell'art. 1458 cc relativo alla piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite. Si richiami a riguardo l'orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022) secondo cui “nei contratti ad esecuzione continuata o periodica,
l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che, in caso di risoluzione, rispetto alle reciproche prestazioni già eseguite, il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio e con l'ulteriore conseguenza che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto”.
Anche in ipotesi di intervenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di controparte –come sostenuto da parte attrice- non può pertanto ritenersi configurabile alcun diritto da parte del concessionario ad ottenere la restituzione del corrispettivo per l'extra-provvigione del 1% del valore di vendita del veicolo, trattandosi di corrispettivo per attività svolta in passato (nemmeno recente, vds infra) e conclusasi, e dunque separata temporalmente ed eziologicamente rispetto alle circostanze che hanno determinato la risoluzione del rapporto contrattuale.
7 A rafforzare tali conclusioni depone infatti l'unica prova documentale portata da parte attrice, ovvero la tabella extraprofitti di cui al doc.11, asseritamente funzionale a dimostrare quantitativamente il danno dedotto.
Ebbene, le prime cinque pagine del documento, comprendenti i circa 230-240 clienti che avrebbero sottoscritto tramite segnalazione di contratto di acquisto di autovettura con riguardano –ad eccezione _1 Parte_1 di 22 nominativi- prestazioni concluse tra il 2016 e il 2019, e dunque del tutto separate rispetto all'inadempimento di del febbraio 2021, né ha dimostrato che (o quantomeno fornito indici _1 Parte_1 presuntivi funzionali a provare che) tale inadempimento sia da retrodatare. Tantomeno possono essere ricondotte in qualche modo al periodo contestuale o susseguente all'inadempimento di le altre 22 _1 vendite, che risultano prive di data.
Per tali motivi deve essere disattesa la domanda di parte attrice di restituzione in proprio favore da controparte dell'importo di Euro 37.557,96 (invero qualificato sotto forma di “risarcimento del danno per inadempimento contrattuale”: vds atto di citazione e prima memoria ex art. 183 co.VI cpc).
VI. La stessa domanda, in ogni caso, va rigettata per altro motivo: anche ammettendo, ciò che non è, una qualificazione contrattuale della fattispecie alla stregua di quella dell'appalto –e dunque senza sottrazione alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ.(ma anche in tal caso verrebbero comunque escluse “le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche” (vds. Cass n. 15705 del
21/06/2013), quale è quella di causa)-, nondimeno la domanda risulterebbe comunque infondata in punto quantum: la quantificazione dell'extraprofitto del 1% di cui chiedere la restituzione dipende infatti esclusivamente dal numero di vendite dei veicoli segnalati da e, per ciascuna di esse, del valore di _1 vendita. Tuttavia tali dati sono affidati esclusivamente a documentazione di provenienza unilaterale, priva peraltro di data certa, e financo di sottoscrizione o timbro o altro elemento di riconoscimento in ordine alla provenienza;
la rilevanza del documento, ed in primis l'utilizzabilità dello stesso, sono pertanto affidate, processualmente, esclusivamente al riconoscimento che di essa avrebbe dovuto avvenire attraverso la prova testimoniale ammessa.
Ed a riguardo la scelta processuale di proporre il teste , per sua stessa ammissione (vds pag.2 rigo Tes_2 primo verbale 13.9.2023) “direttore commerciale e consigliere delegato della società”, oltre che socio di minoranza, seppur non determini l'incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc –come invece per colui che ha per statuto la rappresentanza legale della società (vds ex multis Cassc n. 19498 del 23/07/2018 e n. 27461 del
23/10/2024)-, determina nondimeno la necessità di un vaglio di credibilità e attendibilità particolarmente stringente, specie considerato che concerne l'unica prova offerta dalla parte su un aspetto decisivo della domanda, e rispetto cui non può valere il principio di non contestazione stante la contumacia di parte convenuta.
Sulla base di tali premesse, non risulta sufficientemente provata l'effettiva e completa corrispondenza dei nominativi e delle vendite indicate nella tabella di cui al doc.11 con la realtà fattuale, sia poiché risulta scarsamente credibile la risposta data dal teste a specifica domanda del G.I (vds pag.3 verbale 13.9.23) “come fa a sapere che questo elenco corrisponde all'effettiva realtà?” a.d.r. “Perché ricordo che corrisponde all'elenco condiviso, di cui dispone il nostro back office in quanto dobbiamo provvedere alla liquidazione del bonus a ogni vendita”), sia in quanto, alla successiva domanda a chiarimento del Giudice “ma quindi ricorda i nominativi indicati nell'elenco?” il teste ha ammesso di non ricordarli, ma di essere giunto alle conclusioni che precedono in via deduttiva: a.d.r. “No ma ad esempio il numero totale trova una certa corrispondenza rispetto all'attività che ricordo essere stata svolta con la . _1
8 La domanda di restituzione dell'importo elargito a titolo di extra-provvigione del 1%, nella misura di complessivi € 37.557,96, deve pertanto essere disattesa.
VII. Il rigetto del capo di domanda contenente la condanna alla restituzione delle extra-provvigioni, come visto, non dipende tuttavia dall'esito delle domande, preliminari, di accertamento della validità del Contratto di
Officina Autorizzata polivalente Renault” e della “Scrittura Privata” fino al 19.5.2021, e dunque alla data dell'intervenuta scoperta della violazione dell'obbligo di esclusiva da parte di in data 5.3.2021), e _1 dell'intervenuta risoluzione per giusta causa in tale ultima data.
Risulta invece sufficientemente provata l'intervenuta violazione da parte di dell'obbligo di esclusiva: sul _1 punto la testimonianza del teste , indifferente e credibile (anche per il fatto che non ricorda Tes_3
l'intestazione del preventivo sottopostole da , integrata con l'esame del documento n. 10 –concernente _1 il preventivo di acquisto del 19.2.2021 di , con destinatario espressamente individuato in Controparte_3
“ ” e auto indicata nella Renault IO , ovvero la stessa indicata dal teste (vds pag.2 Testimone_3 Pt_3 verbale di udienza) - consente di concludere con lo standard probatorio della "preponderanza dell'evidenza"(cd
“più probabile che non”) che effettivamente nel mese di febbraio 2021 (nel preventivo è indicato il 19.2.21) sia stata posta in essere da parte di un'attività concernente l'offerta di acquisto di auto del marchio _1
Renault, in violazione dell'obbligo contrattuale stipulato nel 201 con la concessionaria attrice.
La circostanza che la condotta sia stata compiuta non con dolo –come appare doversi concludere stante la missiva del novembre 2020 di di recesso dal contratto- risulta irrilevante, tanto ai fini dell'intervenuta _1 risoluzione contrattuale, quanto alle conseguenze in ambito di concorrenza sleale (l'art. 2600 cc prevedendo anche l'ipotesi colposa), di cui alla voce di danno sub II § III) che a quelle previste dall'art. XX del contratto di cui alla voce di danno sub III. § III.
Quanto all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto quale conseguenza del comportamento posto in essere da risulta sufficiente citare il combinato disposto delle lettere c), e) ed f) della scrittura privata, _1 sottoscritta da entrambe le parti a latere del succitato contratto: tali disposizioni prevedono, infatti, rispettivamente, che (c) “è fatto divieto all'Officina autorizzata di svolgere l'attività di segnalazione a favore e nell'interesse di altri concessionari Renault”, e (e) “la violazione da parte dell'Officina Autorizzata dell'obbligo di esclusiva a favore del AR relativamente allo svolgimento dell'attività di segnalazione costituisce giusta causa di risoluzione a favore del AR dalla presente scrittura”, e (f) “le parti concordano che il venire meno per qualunque ragione della presente Scrittura costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto risposto dall'articolo XIX del Contratto polivalente stesso”.
Essendo stata provata la violazione dell'obbligo di cui al punto c), ne discende la risoluzione della scrittura privata e, a cascata, quella del contratto (la cui regolamentazione sul punto con scrittura a latere è peraltro espressamente prevista dall'art. V.3 del contratto).
VIII. Resta da scrutinare se l'accertamento dell'illegittimità –all'epoca dell'atto violativo dell'accordo- del recesso comunicato da e dell'intervenuta risoluzione di diritto, determinino il diritto di parte attrice al _1 riconoscimento di € 40.000 a titolo di risarcimento del danno da concorrenza sleale e di € 28.080,00 a titolo di penale per mancata cessazione delle attività pubblicitarie contrattualmente previste.
Quanto al danno da concorrenza sleale, la domanda non può trovare accoglimento, per difetto di prova del danno subito.
9 Sebbene infatti la configurazione di un'ipotesi di concorrenza sleale –in questo caso da ipotizzarsi sotto-forma di fattispecie di sviamento di clientela, pur non precisato dalla parte- prescinda dalla sussistenza del dolo, che nel caso di specie risulta insussistente ( aveva receduto a novembre dal contratto: ignorantia legis non _1 excusat, ma cela una censura in termini di colpa, non intenzionalità), nondimeno il pregiudizio commerciale subito, derivante da attività di concorrenza sleale non può ritenersi sussistente "in re ipsa", ma va allegato e dimostrato da parte del danneggiato (vds. Cass. n. 21586 del 20/07/2023), e solo una volta dimostrata l'esistenza del danno da essa derivato è consentito al giudice l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione (n. 30214 del 15/12/2017).
Per tali ragioni, nonostante non necessiti l'animus nocendi per la configurazione della condotta di concorrenza sleale –come invece chiosato da parte attrice in sede conclusionale (pag.17) e nonostante sia condivisibile la possibilità di liquidazione in via equitativa, come richiesto, ciò che non può essere presunta è la prova del danno: “l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione” (Cass. n. 25921 del 23/12/2015).
E parte attrice non ha minimamente dedotto né tantomeno provato in che modo la vendita di un auto, peraltro tentata (poiché non ha poi perfezionato la vendita con possa avere determinato un effettivo Tes_3 _1 pregiudizio a sé, se non presuntivamente.
Ferme le valutazioni che precedono, può incidentalmente rilevarsi come, d'altra parte, nemmeno presuntivamente possa giungersi ad ipotizzare un danno subito da parte attrice, quantomeno in relazione all'attività compiuta da successivamente alla comunicazione di del 5.3.21 (doc.3); e ciò in _1 Parte_1 quanto l'attività dell'Officina Autorizzata, per come affermato dalla stessa, è stata cessata poco dopo, il
31.3.2021 (giusta comunicazione del 11.3.21, sub doc.5), circostanza non oggetto di contestazione né nel carteggio in atti tra le due società (il concessionario il 15.3.21 –doc.
6- si limita a prenderne atto), né in sede giudiziale, non essendo stata la circostanza oggetto di rilievo da parte attrice.
Medesime conclusioni in termini di rigetto della domanda per difetto di prova sono comuni anche alle domande di risarcimento del danno svolte ex art. 2043 ed ex art. 2059 c.c., trattandosi di domande accennate in atti dall'attrice ma del tutto sfornite di approfondimento tanto in termini di deduzioni che di allegazioni probatorie.
IX. Quanto, infine, al danno da mancato adeguamento di alle condizioni contrattuali previste in caso di _1 risoluzione (sub III § III) si osservi quanto segue.
L'accordo sottoscritto nel 2016 fra le due parti in causa prevede:
CP_
- al punto XX.1.1, che l' “ [Gencar] restituirà, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, al AR - presso i locali di quest'ultimo - tutti i Prodotti Contrattuali e qualsiasi altro materiale di proprietà del AR e/o della NA IT nonché qualsiasi altro Prodotto Contrattuale non ancora pagato da parte dell'O.A. al AR, benchè già fatturato e/o consegnato, ad eccezione di quanto diversamente disposto espressamente per iscritto tra le Parti”;
- al punto XX.
1.3 che “L'O.A. si obbliga a: - cessare immediatamente ogni pubblicità di qualsiasi natura riguardante i Prodotti Contrattuali e/o Servizi Renault;
- cessare di utilizzare, sotto qualsiasi forma, i
10 Marchi Renault nonché di presentarsi in qualità di membro ufficiale della Rete Renault;
- rimuovere contestualmente tutte le insegne ed i pannelli pubblicitari in suo possesso e di cancellare entro 8 giorni ogni eventuale dicitura che richiami i Marchi Renault. La mancata osservanza dei termini di cui sopra comporterà una penalità a carico dell'O.A. dell'ammontare di Euro 520,00 al giorno (per ogni insegna o pannello o dicitura mantenuti abusivamente), salvo il risarcimento del danno ulteriore. Tale penalità sarà rivalutata su base annua tenuto conto degli indici ISTAT;
Il mancato e/o non tempestivo adempimento di tale obbligazione reca grave ed immediato nocumento alla NA IT ed alla sua rete di distribuzione e riparazione. In considerazione di ciò l'O.A. accetta ed autorizza sin d'ora il
AR e/o la NA IT a provvedere, a spese dell'O.A., alle predette rimozioni/cancellazioni, qualora l'O.A. non avesse adempiuto entro 15 giorni dal ricevimento di apposita diffida, facendo comunque salva l'applicazione della penale sopra convenuta e degli eventuali maggiori danni”
Nonostante parte attrice non precisi i criteri di calcolo attraverso i quali giunge a chiedere l'importo €
28.080,00 (già presente peraltro nella pec inviata il 1.4.2021 sub doc.7), la domanda risulta, in relazione a tale voce, parzialmente accoglibile.
L'intervenuto accertamento (supra § VII) dell'intervenuta risoluzione ex art. 1456 cc per clausola risolutiva espressa determina che, dal giorno successivo a quella in cui è stata fatta valere (il 5.3.2021, giusta comunicazione sub doc.4, pervenuta il giorno stesso a mezzo pec), avrebbe dovuto porre in essere gli _1 adempimenti previsti dall'art. XX e dunque provvedere a cessare ogni attività di pubblicizzazione e rimuovere tutte le insegne e cancellazione di ogni dicitura, con termine ultimo indicato in giorni 8.
Che fosse a conoscenza della previsione all'epoca della sottoscrizione del contratto, risulta palese _1 dall'espresso assenso fornito con apposita sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc., essendo tra tali articoli menzionato il n.XX; parimenti era a conoscenza della circostanza a far data dal 5.3.2021, anche qualora si ritenga sussistente la buona fede, e la sola colpa, fino a quella data, ipotizzando supponesse di essere liberata da ogni vincola contrattuale a seguito della rinuncia/recesso del 20.11.2020.
Egualmente, risulta pacifico –poiché ammesso dalla stessa nella comunicazione del 6.4.2021 sub. doc.8- _1 che l'eliminazione di tutto quanto afferente il marchio Renault sia avvenuta entro il 31.3.2021 per quanto concerne l'interno dell'Officina, e il 1 aprile 2021 mattina per quanto riguarda l'esterno.
Da quanto precede si evince che, nonostante abbia avuto notizia il 5.3.2021 della risoluzione posta in _1 essere da avvalendosi della clausola risolutiva espressa, e nonostante il richiamo –in piena buona Parte_1 fede- da parte del concessionario degli obblighi previsti dal contratto, non abbia, quantomeno _1 prudenzialmente -nel dubbio sull'effettiva efficacia della risoluzione e dunque sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 20 e nella consapevolezza dell'esistenza di una penale-, provveduto alla rapida rimozione di tutto il materiale pubblicitario, se non a distanza di 26 giorni (6.3.2021- 31.3.2021).
Di questi, tolti i primi otto, quale termine di tolleranza individuato contrattualmente, discende che per 18 giorni il comportamento inerte di parte convenuta contumace, come dalla stessa riconosciuto (foss'anche per una sola “insegna o pannello o dicitura mantenuti abusivamente”), è stato inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali a suo tempo assunti.
Pertanto, tenuto conto della penale giornaliera prevista in € 520, spetta ad il riconoscimento Parte_1 dell'importo di € 9.360 che, rivalutato su base annua tenuto conto degli indici ISTAT (come da contratto), fino al
31.3.2021, porta a complessivi € 9.678,24 (coefficiente 1,034).
11 Trattandosi di debito di valuta, l'importo non deve essere ulteriormente rivalutato dal 31.3.21 fino alla domanda, tantomeno fino al saldo.
Quanto agli interessi, sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo
Il risarcimento del danno ulteriore, pure previsto nell'art. XX del contratto, non è dovuto, perché, ancora una volta, non provato.
X. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, viene condannata al pagamento di € 9.678,24, oltre _1 interessi legali dalla domanda al saldo.
XI. Le spese di lite trovano compensazione per la metà, e per il residuo vengono poste a carico di parte contumace.
A tali conclusioni giungesi, da una parte, valorizzando, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”; dall'altra dovendo, nondimeno, tenere conto del fatto che rispetto alla pluralità di voci di danno di cui parte attrice ha chiesto il ristoro, e complessivamente pari a € 105.000 circa, oltre il maggior danno, la domanda è risultata fondata unicamente in relazione ad una voce, e per il ridimensionato importo di € 9.678,24, dunque meno del 10% del petitum.
Le spese vengono liquidate ai medi con riferimento alle prime tre fasi, ai minimi per quanto concerne quella decisionale, e tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda, corrispondente peraltro a quello del decisum (€ 5.200- 26.000); utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al
23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: _1
Dichiara la contumacia di _1
Accoglie parzialmente la domanda attorea, e per l'effetto:
Accerta e dichiara, rispetto alla comunicazione di recesso unilaterale di del 20.11.2020, l'efficacia della _1 stessa solamente a far data dal 19.5.2021, dunque non anche in data antecedente, in relazione alla quale accerta invece la validità e l'efficacia del “contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” e della
“scrittura privata” stipulata fra le parti in causa il 1.6.2016.
Accerta l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del “contratto di Officina Autorizzata polivalente Renault” e della “scrittura privata” a far data dal 5.3.2021.
e per l'effetto:
Condanna al pagamento in favore di di complessivi € 9.678,24 _1 Parte_1
(novemilaseicentosettantotto/24), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di penale per violazione
12 dell'art. XX del citato contratto.
Respinge tutte le altre domande, restitutorie e risarcitorie, svolte da parte attrice.
Compensa le spese di lite per la metà.
Condanna, in relazione alla residua metà, in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite in _1 favore di in persona del l.r.p.t, che quantifica in € 2.073,00 (duemilasettantatre/00), oltre rimb. Parte_1
Forf. 15% -oltre C.U. e marca- oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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