CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 960/2025 N. 597/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di COMO n. 375/2024, estensore giudice DOTT. GIOVANNI LUCA ORTORE, discussa all'udienza del 19.11.2025 e promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GA OS ), elettivamente domiciliato in C.F._2
MILANO VIA WASHING sore
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ANTONIO DEL GATTO e dell'avv. C.F._3
OB AI ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
SAVARE' 1 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“CONCLUDE perché l'adita Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado:
3.1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in
1 particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute CP_1
IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Accertare e dichiarare l'applicazione, rispetto all'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare CP_1 al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Nel caso in cui l'ill.mo Tribunale ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte ricorrente (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutale se la nuova interpretazione proposta dall' ed in generale l'operato dell' osti o meno al diritto eurounitario e CP_1 CP_1
Costituzione, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.
3.2 IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento e conseguentemente annullare il provvedimento di riliquidazione (per tassazione) ed ordinare all' di non CP_1 applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorr tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Nel caso in cui il presente ricorso dovesse essere ritenuto infondato, rinviare gli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti, al fine di valutare in capo ai dirigenti , ipotesi di danno erariale (per non avere CP_1 trattenuto imposte per 35 anni, nonostante dovute).
3.3 IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da liquidare ex DM. n. 55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito;
in subordine, rigettare, nel merito, l'avversa impugnazione e, conseguentemente, tutte le domande in essa contenute e per l'effetto confermare la Sentenza n. 375 del 05/05/2024, emessa dal Tribunale di Como, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa rubricata al numero R.G. 855/2023. Con vittoria di spese”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto depositato il 9.6.2025, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indic ALE di COMO aveva respinto, a spese compensate, il ricorso mediante il quale lo stesso aveva impugnato il provvedimento di riliquidazione della propria pensione, comunicatogli dall' il 2.5.2023, in quanto – a suo avviso – contrastante CP_1 con la Convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria, ove lo stesso aveva esposto di essere stato residente a fini anagrafici e fiscali.
In particolare, il primo Giudice aveva preliminarmente disatteso le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e di carenza di legittimazione passiva in capo all' , trattandosi di lite privatistica CP_1 promossa nei riguardi del sostituto di im .
Nel merito la sentenza aveva recepito il principio, enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21697/2023, secondo cui detta convenzione aveva subordinato la residenza in Bulgaria, ai fini oggetto di causa, al possesso della cittadinanza di tale Stato, indimostrata nel caso di specie.
Sulla scorta della giurisprudenza interna e sovranazionale, non era stata ravvisata dal TRIBUNALE la lamentata violazione delle norme eurounitarie in tema di discriminazione e del principio dell'affidamento, ritenuto “idoneo - ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 - ad escludere gli aspetti sanzionatori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione tributaria, rimanendo integro il debito tributario che nasce in base all'oggettiva sussistenza dei presupposti individuati dalla legge”.
Con un primo, articolato motivo di gravame, si censurava l'interpretazione della citata Convenzione, in quanto operata dal TRIBUNALE secondo un criterio meramente letterale, senza considerare “l'intero sistema ordinamentale (sovranazionale e nazionale)”, “le regole d'ermeneutica di cui alla Convenzione di Vienna”, nonché la precedente consolidata prassi.
Veniva altresì criticato dall'appellante il richiamo compiuto in sentenza alla pronuncia di legittimità n. 21697/2023, priva di argomentazioni in ordine alle motivazioni poste a base del ricorso di primo grado e comunque contrastante con la gravata decisione per l'espresso riferimento al requisito sostanziale sotteso alla residenza fiscale, costituito dal “centro degli interessi vitali”.
Veniva, al riguardo, evidenziata nell'atto di impugnazione la difformità della fattispecie decisa dalla Corte di Cassazione, tramite il citato precedente, rispetto a quella oggetto di causa, in cui l'appellante sosteneva di avere
“pienamente provato di avere il in Bulgaria ”, essendosi ivi “trasferito definitivamente già nel 2011”, interrompendo “ogni legame con l'Italia”, circostanza, a suo avviso, mai contestata dall' . CP_1
denunciava altresì l'errata equiparazione, ad opera del Parte_1
TRIBUNALE, dei concetti di “nazionalità” e “cittadinanza”, nonché l'omessa
3 motivazione sulla lamentata violazione del diritto eurounitario, esclusa in base alla inconferente sentenza della CGUE del 30.4.2020, emessa nelle cause riunite C-168/19 e C-169/19, riguardante, tuttavia, il diverso tema dei criteri di riparto della potestà impositiva degli Stati contraenti all'interno della Convenzione.
Nell'ottica del gravame, l'interpretazione di tale fonte, fatta propria dal primo Giudice, rendeva “evidente che gli italiani, a seguito di un <handicap razziale>, non hanno diritto di beneficiare della Convenzione e concretamente non hanno diritto a non essere doppiamente tassati”.
Altrettanto erronea sarebbe stata, ad avviso dell'appellante, la mancata applicazione del principio dell'affidamento, in difformità dai canoni sovranazionali, come interpretati dalla CGUE, in materia tributaria.
Con il secondo motivo, si approfondiva il tema relativo alla nozione di
“nazionalità”, identificata da – diversamente da quanto affermato Parte_1 nella sentenza – con “l'appartenenza di una persona ad una comunità, gruppo, popolo presente su un territorio”.
A sostegno di tale tesi, si citava l'art. 2 del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, secondo cui il termine “NAZIONALE” indicava la popolazione presente sul territorio in maniera stabile e non i titolari della cittadinanza.
Su tale presupposto, l'appellante sosteneva che dovesse essere assoggettato alla legislazione fiscale bulgara, secondo l'art. 1 comma 2, lett. b) della Convenzione in esame, il contribuente presente stabilmente sul territorio bulgaro.
Ad avviso di AN, il primo Giudice non avrebbe valutato l'incidenza della doppia imposizione sui diritti fondamentali dei cittadini europei, primo fra tutti quello di libera circolazione e stabilimento all'interno dell'UE, nonché sul divieto di discriminazione “in base alla nazionalità”, sanciti dal TFUE.
In base a tali principi, l'appellante sosteneva che le Convenzioni contro la doppia imposizione dovevano essere interpretate – contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie – “con effetto conservativo”, in conformità con il principio di unicità della legislazione applicabile, affermato ai punti 15 e 18 bis dei considerando del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
lamentava che l'interpretazione della Convenzione, recepita dalla Parte_1 sentenza impugnata, avrebbe – al contrario – determinato il suo assoggettamento ad entrambe le legislazioni (tributarie) nazionali, anziché a
4 quella del solo “stato membro di residenza”, da intendersi come “centro degli interessi”, individuata dal citato Regolamento.
In caso di dubbio, nell'atto di appello si invocava la rimessione della questione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia europea, per l'emanazione di apposita pronuncia pregiudiziale.
Né il TRIBUNALE avrebbe considerato – secondo AN – il contrasto della soluzione ermeneutica, adottata dall' , con gli artt. 11, 117, 3, 23, 42 CP_1
e 97 della Costituzione italiana, nonché con le regole ermeneutiche dettate dalla Convenzione di Vienna del 23.5.1969, ratificata con l. 12.2.1974, n. 112, secondo cui i trattati andavano interpretati in buona fede, alla luce del contesto e dello scopo perseguito (nel caso di specie quello di evitare la doppia imposizione), nonché della prassi precedentemente adottata.
Nell'atto di appello si ricordava come il modello OCSE, allegato al ricorso di primo grado, legasse l'imposizione fiscale – ai fini oggetto di causa – alla residenza o al domicilio nel territorio dello stato: tale criterio, ad avviso dell'appellante, doveva costituire la chiave ermeneutica delle Convenzioni contro la doppia imposizione, anche in ottica sistematica, ex art. 31 co. 1 Trattato di Vienna.
Al contrario, sosteneva l'interpretazione adottata dall' Parte_1 CP_1 avrebbe comportato di fat icazione della convenzione ogget causa.
A sostegno della doglianza in esame, si citava altresì la Legge delega n. 111/2023 del 9.8.2023, che correlava l'imposizione del reddito delle persone fisiche alla residenza fiscale.
Con riguardo al principio del legittimo affidamento, si evidenziava come la pubblica amministrazione avesse sempre interpretato la Convenzione, fin dalla sua sottoscrizione, nel senso sostenuto dall'appellante, il quale esponeva di avere ottenuto il provvedimento di riliquidazione con detassazione cinque anni prima della impugnata revoca, disposta oltre il termine stabilito per l'annullamento d'ufficio dall'art. 21 nonies, L. 241/1990.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Parte_1 sentenza, le domande, dallo stesso proposte in primo grado, conseguentemente annullando il provvedimento di riliquidazione ed ordinando all' di non applicare ritenute IRPEF sul suo trattamento pensionistico CP_1 nonché di rimborsargli le somme a tale titolo trattenute, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 2.9.2025, ribadendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
5 tributario, formulata in primo grado, e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Con particolare riguardo ai riferimenti, compiuti dalla controparte, a profili di natura “razziale”, l' deduceva quanto segue: “da ultimo, si esprime la più CP_1 radicale riprovazio condanna per le gravi e gratuite accuse di razzismo formulate dall'appellante; controparte, anzi, afferma che tale razzismo è addirittura esercitato, infelicissima locuzione, quest'ultima, che presenta assonanze con espressioni proprie di un lugubre e mai sufficientemente condannato passato politico ”; “l'azione, quotidiana e concreta, dell'Istituto previdenziale italiano è caratterizzata dal più reciso rifiuto non solo di qualsiasi forma di razzismo, ma proprio dell'idea disgustosa, falsa e catastrofica, che le persone possano distinguersi in razze”.
All'udienza del 19.11.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
______________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L'applicazione del criterio sostanzialistico, invocato a sostegno del gravame, ne evidenzia l'infondatezza.
Rileva, in proposito, osservare come la riliquidazione della pensione di AN sia stata operata dall' , con la motivazione “revoca disposizioni CP_1 per evitare la doppia imposizione fiscale”, “a decorrere dal 1 gennaio 2023” (doc. 6, ric. I gr.).
Per l'effetto, come correttamente rilevato nel ricorso di primo grado, è stato attuato “il contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti, operato a partire da gennaio 2023”, con le conseguenti trattenute a conguaglio sui ratei successivi.
Tale è, pertanto, l'epoca di riferimento per l'individuazione dell'effettivo centro di interessi dell'odierno appellante, ai fini per cui è causa.
A supporto dell'affermato legame con il territorio bulgaro, l'odierno appellante - in difetto di alcuna deduzione di prova orale – si è limitato a produrre in primo grado la seguente documentazione:
- carta di identità bulgara del 30.4.2020 (doc. 1 ric. I gr.);
- contratto di locazione con durata di un anno dal 1°.
5.2020 e relative ricevute di pagamento fino al 5.5.2021 (v. all. mem. dep. 19.11.23);
- certificazione anagrafica bulgara di “permanenza a lungo termine” del 30.4.2020 (all. mem. dep. 19.11.23);
6 - iscrizione al servizio sanitario bulgaro del 22.10.2020 (all. mem. dep. 19.11.23).
Giova evidenziare come detto contratto di locazione prevedesse espressamente la necessità di un accordo scritto fra le parti per la proroga del termine di scadenza.
Così stabiliva, infatti, l'art. 2 del testo negoziale: “questo contratto è firmato per un periodo di anni 1 (un) a decorrere dal 01.05.2020, dopo la scadenza del contratto di locazione concordato il termine può essere prorogato per comune accordo tra le parti per iscritto” (doc. 1, all. mem. ult. cit.).
Nessun accordo scritto di proroga è stato prodotto in giudizio, né il ricorrente in primo grado ha documentato il pagamento di canoni per l'epoca successiva alla scadenza della prima annualità (v. doc. 1 cit.).
Nessun elemento di prova è stato, quindi, offerto da con riguardo Parte_1 all'effettività del suo stabilimento in Bulgaria all'epoca dell'impugnato provvedimento di riliquidazione il quale – va ribadito – non retroagiva al periodo anteriore al 1°.1.2023.
Nella prospettiva stessa dell'appellante, l'azione esperita risulta priva del necessario supporto probatorio sotto l'aspetto fattuale.
A tali considerazioni, già sufficienti alla conferma della sentenza di primo grado, si aggiungono – in ogni caso – le, altrettanto decisive, argomentazioni in diritto, già più volte enunciate da questa Corte, con orientamento consolidato, al quale il Collegio intende dare continuità ritenendolo pienamente condivisibile, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto.
Si rileva, in particolare, che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 174/2024 (nello stesso senso, v. anche sentenze nn. 202/24, 590/24, 585/24), in base alle seguenti motivazioni:
“vanno, preliminarmente, disattese le doglianze svolte da parte appellante sotto l'aspetto processuale. Quanto alla giurisdizione, osserva il Collegio come la giurisprudenza di legittimità, superando il proprio precedente orientamento invocato dall'odierno appellante, si sia da tempo consolidata nel ricondurre alla cognizione del Giudice Ordinario le controversie fra sostituto d'imposta e sostituito in materia di trattenute, in quanto concernenti – non già direttamente il rapporto tributario – bensì quello privatistico fra tali due soggetti. Ha, in proposito, affermato il Supremo Collegio: “in tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario” (Cass. SS.UU. 7.7.2017, n. 1683; conf.
7 Cass. SS.UU. 26.6.2009, n. 15031; Cass. SS.UU. 8.4.2010, n. 8312; Cass. 23.7.2019, n. 19895). Alla luce di tali invalsi principi, condivisi dal Collegio, la decisione del TRIBUNALE appare, sul punto, del tutto corretta. Non appare, invece, conferente la pronuncia di legittimità n. 20323 del 20.11.2012, richiamata dall' a sostegno del gravame, in quanto CP_1 relativa alla diversa fattispecie di pretese rivolte dal contribuente ad CP_2 per la restituzione di trattenute operate dal datore di lavoro e no come nel caso di specie, di azione esperita nei confronti del sostituto di imposta. Anche la tesi di parte appellante, secondo cui sarebbe CP_2 stata legittimata passivamente – o quanto meno litisconsorte necessaria – rispetto alle pretese del ricorrente in primo grado, è smentita dalla costante giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte ritiene di uniformarsi. Essa appare, infatti, basata sulla corretta qualificazione giuridica dei rapporti intercorrenti fra le parti del rapporto di lavoro, da un lato, ed il Fisco, dall'altro. In particolare, il Supremo Collegio ha rilevato, in modo convincente, che “il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme indebitamente trattenute sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva” (così Cass. 28.5.2019, n. 14502). Ed infatti, secondo il precedente di legittimità da ultimo citato, “il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a questa ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito, nel caso di specie del lavoratore subordinato;
provvede, cioè - sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione di affari altrui) - ad adempiere ad un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria”. Da tale ricostruzione discende, secondo la Cassazione, la conseguenza per cui “l'obbligato principale nei confronti del Fisco resta, dunque, sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte”, mentre, laddove venga meno il titolo sotteso alla trattenuta (come, nel caso esaminato dalla Cassazione, a seguito di accesso alla definizione agevolata), “il sostituto (id est: il datore di lavoro), non più tenuto a versare al Fisco, … , le somme trattenute, deve restituirle al lavoratore, non avendo più idoneo e valido titolo giuridico per trattenere il residuo” (conf. n. 26873/2017, in motiv., punto 2.a). Di tali condivisibili insegnamenti il primo Giudice ha fatto corretta applicazione mediante la sentenza impugnata. Quest'ultima appare, tuttavia, meritevole di riforma nel merito, laddove ha ritenuto la mera residenza in Bulgaria presupposto sufficiente per la detassazione del trattamento pensionistico oggetto di causa nell'ordinamento italiano. Giova in proposito rammentare come l'art. 2, commi 2 e 2 bis, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), preveda che: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o
8 territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”. La Convenzione tra Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con Legge n. 389 del 29.11.1990, prevede, all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”), che: “1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”. Il successivo art. 16 della medesima Convenzione precisa che “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. A propria volta, l'art. 17, paragrafo 2, stabilisce che “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”. Il Supremo Collegio è recentemente intervenuto nella materia in esame, risolvendo – sulla base di convincenti motivazioni – la questione interpretativa rilevante ai fini della presente decisione, relativa alla definizione del concetto di “residenza” ai fini applicativi della citata Convenzione. In particolare, la Cassazione ha smentito l'assunto “in base al quale l'ottenimento dei benefici riconosciuti dalla Convenzione ai percettori di reddito pensionistico italiano presupporrebbe unicamente la residenza fiscale di costoro in Bulgaria, ciò che varrebbe ad attestarne, come letteralmente affermato dal ricorrente, "il possesso della nazionalità (ovvero l'appartenenza alla nazione) bulgara in considerazione del "centro degli interessi vitali" della persona fisica stessa in quello Stato" (Cass. 20.7.2023, n. 21697). La Suprema Corte ha, in proposito, rilevato che
“l'art. 1 della Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle <persone che sono residenti di uno o entrambi gli stati contraenti>, poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come <qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi giuridica ha propria sede in bulgaria o è ivi registrata>. Il concetto di ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità
9 bulgara. (…) 3.3. Per completezza, si può osservare che i rilievi che precedono, inerenti alla nozione "convenzionale" di cittadinanza per i fini che qui occupano, sono stati condivisi dall' con la Controparte_3 risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, che afferma:
<(d)all'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-
Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato>. I suddetti rilievi, infine, sono stati condivisi anche dall' che con proprio messaggio n. 1270 del 3 CP_1 aprile 2023 ha comunicato che devono intendersi superate le proprie precedenti indicazioni di più favorevoli criteri di esenzione dal regime impositivo italiano”. Tale decisione appare pienamente recepibile, in quanto basata su un'interpretazione conforme all'univoco contenuto testuale della fonte in esame. Né appaiono ravvisabili i prospettati contrasti di tale lettura con i principi costituzionali e sovranazionali, non incidendo la riconosciuta soggezione dei redditi in questione alla fiscalità italiana su alcuno dei diritti fondamentali invocati dall'odierno appellante, poiché del tutto priva delle connotazioni “razziali” individuate nell'atto di impugnazione né limitativa della libera circolazione del pensionato nell'ambito europeo” .
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Va, infine, dato conto dell'inammissibilità della memoria non autorizzata, composta di nove pagine contenenti articolate deduzioni difensive, depositata fuori udienza da parte appellante in data 10.11.2025, nonché dell'irrilevanza della documentazione ad essa allegata ai fini della decisione, in quanto non afferente alla specifica posizione di e comunque costituita da atti Parte_1 di carattere amministrativo, privi di atoria e non vincolanti in sede giurisdizionale.
10 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Considerata l'esenzione della parte appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 375/2024 del Tribunale di COMO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge. Così deciso in Milano, 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di COMO n. 375/2024, estensore giudice DOTT. GIOVANNI LUCA ORTORE, discussa all'udienza del 19.11.2025 e promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GA OS ), elettivamente domiciliato in C.F._2
MILANO VIA WASHING sore
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ANTONIO DEL GATTO e dell'avv. C.F._3
OB AI ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
SAVARE' 1 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“CONCLUDE perché l'adita Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado:
3.1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in
1 particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute CP_1
IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Accertare e dichiarare l'applicazione, rispetto all'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare CP_1 al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Nel caso in cui l'ill.mo Tribunale ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte ricorrente (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutale se la nuova interpretazione proposta dall' ed in generale l'operato dell' osti o meno al diritto eurounitario e CP_1 CP_1
Costituzione, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.
3.2 IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento e conseguentemente annullare il provvedimento di riliquidazione (per tassazione) ed ordinare all' di non CP_1 applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorr tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Nel caso in cui il presente ricorso dovesse essere ritenuto infondato, rinviare gli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti, al fine di valutare in capo ai dirigenti , ipotesi di danno erariale (per non avere CP_1 trattenuto imposte per 35 anni, nonostante dovute).
3.3 IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da liquidare ex DM. n. 55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito;
in subordine, rigettare, nel merito, l'avversa impugnazione e, conseguentemente, tutte le domande in essa contenute e per l'effetto confermare la Sentenza n. 375 del 05/05/2024, emessa dal Tribunale di Como, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa rubricata al numero R.G. 855/2023. Con vittoria di spese”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto depositato il 9.6.2025, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indic ALE di COMO aveva respinto, a spese compensate, il ricorso mediante il quale lo stesso aveva impugnato il provvedimento di riliquidazione della propria pensione, comunicatogli dall' il 2.5.2023, in quanto – a suo avviso – contrastante CP_1 con la Convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria, ove lo stesso aveva esposto di essere stato residente a fini anagrafici e fiscali.
In particolare, il primo Giudice aveva preliminarmente disatteso le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e di carenza di legittimazione passiva in capo all' , trattandosi di lite privatistica CP_1 promossa nei riguardi del sostituto di im .
Nel merito la sentenza aveva recepito il principio, enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21697/2023, secondo cui detta convenzione aveva subordinato la residenza in Bulgaria, ai fini oggetto di causa, al possesso della cittadinanza di tale Stato, indimostrata nel caso di specie.
Sulla scorta della giurisprudenza interna e sovranazionale, non era stata ravvisata dal TRIBUNALE la lamentata violazione delle norme eurounitarie in tema di discriminazione e del principio dell'affidamento, ritenuto “idoneo - ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 - ad escludere gli aspetti sanzionatori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione tributaria, rimanendo integro il debito tributario che nasce in base all'oggettiva sussistenza dei presupposti individuati dalla legge”.
Con un primo, articolato motivo di gravame, si censurava l'interpretazione della citata Convenzione, in quanto operata dal TRIBUNALE secondo un criterio meramente letterale, senza considerare “l'intero sistema ordinamentale (sovranazionale e nazionale)”, “le regole d'ermeneutica di cui alla Convenzione di Vienna”, nonché la precedente consolidata prassi.
Veniva altresì criticato dall'appellante il richiamo compiuto in sentenza alla pronuncia di legittimità n. 21697/2023, priva di argomentazioni in ordine alle motivazioni poste a base del ricorso di primo grado e comunque contrastante con la gravata decisione per l'espresso riferimento al requisito sostanziale sotteso alla residenza fiscale, costituito dal “centro degli interessi vitali”.
Veniva, al riguardo, evidenziata nell'atto di impugnazione la difformità della fattispecie decisa dalla Corte di Cassazione, tramite il citato precedente, rispetto a quella oggetto di causa, in cui l'appellante sosteneva di avere
“pienamente provato di avere il
denunciava altresì l'errata equiparazione, ad opera del Parte_1
TRIBUNALE, dei concetti di “nazionalità” e “cittadinanza”, nonché l'omessa
3 motivazione sulla lamentata violazione del diritto eurounitario, esclusa in base alla inconferente sentenza della CGUE del 30.4.2020, emessa nelle cause riunite C-168/19 e C-169/19, riguardante, tuttavia, il diverso tema dei criteri di riparto della potestà impositiva degli Stati contraenti all'interno della Convenzione.
Nell'ottica del gravame, l'interpretazione di tale fonte, fatta propria dal primo Giudice, rendeva “evidente che gli italiani, a seguito di un <handicap razziale>, non hanno diritto di beneficiare della Convenzione e concretamente non hanno diritto a non essere doppiamente tassati”.
Altrettanto erronea sarebbe stata, ad avviso dell'appellante, la mancata applicazione del principio dell'affidamento, in difformità dai canoni sovranazionali, come interpretati dalla CGUE, in materia tributaria.
Con il secondo motivo, si approfondiva il tema relativo alla nozione di
“nazionalità”, identificata da – diversamente da quanto affermato Parte_1 nella sentenza – con “l'appartenenza di una persona ad una comunità, gruppo, popolo presente su un territorio”.
A sostegno di tale tesi, si citava l'art. 2 del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, secondo cui il termine “NAZIONALE” indicava la popolazione presente sul territorio in maniera stabile e non i titolari della cittadinanza.
Su tale presupposto, l'appellante sosteneva che dovesse essere assoggettato alla legislazione fiscale bulgara, secondo l'art. 1 comma 2, lett. b) della Convenzione in esame, il contribuente presente stabilmente sul territorio bulgaro.
Ad avviso di AN, il primo Giudice non avrebbe valutato l'incidenza della doppia imposizione sui diritti fondamentali dei cittadini europei, primo fra tutti quello di libera circolazione e stabilimento all'interno dell'UE, nonché sul divieto di discriminazione “in base alla nazionalità”, sanciti dal TFUE.
In base a tali principi, l'appellante sosteneva che le Convenzioni contro la doppia imposizione dovevano essere interpretate – contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie – “con effetto conservativo”, in conformità con il principio di unicità della legislazione applicabile, affermato ai punti 15 e 18 bis dei considerando del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
lamentava che l'interpretazione della Convenzione, recepita dalla Parte_1 sentenza impugnata, avrebbe – al contrario – determinato il suo assoggettamento ad entrambe le legislazioni (tributarie) nazionali, anziché a
4 quella del solo “stato membro di residenza”, da intendersi come “centro degli interessi”, individuata dal citato Regolamento.
In caso di dubbio, nell'atto di appello si invocava la rimessione della questione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia europea, per l'emanazione di apposita pronuncia pregiudiziale.
Né il TRIBUNALE avrebbe considerato – secondo AN – il contrasto della soluzione ermeneutica, adottata dall' , con gli artt. 11, 117, 3, 23, 42 CP_1
e 97 della Costituzione italiana, nonché con le regole ermeneutiche dettate dalla Convenzione di Vienna del 23.5.1969, ratificata con l. 12.2.1974, n. 112, secondo cui i trattati andavano interpretati in buona fede, alla luce del contesto e dello scopo perseguito (nel caso di specie quello di evitare la doppia imposizione), nonché della prassi precedentemente adottata.
Nell'atto di appello si ricordava come il modello OCSE, allegato al ricorso di primo grado, legasse l'imposizione fiscale – ai fini oggetto di causa – alla residenza o al domicilio nel territorio dello stato: tale criterio, ad avviso dell'appellante, doveva costituire la chiave ermeneutica delle Convenzioni contro la doppia imposizione, anche in ottica sistematica, ex art. 31 co. 1 Trattato di Vienna.
Al contrario, sosteneva l'interpretazione adottata dall' Parte_1 CP_1 avrebbe comportato di fat icazione della convenzione ogget causa.
A sostegno della doglianza in esame, si citava altresì la Legge delega n. 111/2023 del 9.8.2023, che correlava l'imposizione del reddito delle persone fisiche alla residenza fiscale.
Con riguardo al principio del legittimo affidamento, si evidenziava come la pubblica amministrazione avesse sempre interpretato la Convenzione, fin dalla sua sottoscrizione, nel senso sostenuto dall'appellante, il quale esponeva di avere ottenuto il provvedimento di riliquidazione con detassazione cinque anni prima della impugnata revoca, disposta oltre il termine stabilito per l'annullamento d'ufficio dall'art. 21 nonies, L. 241/1990.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Parte_1 sentenza, le domande, dallo stesso proposte in primo grado, conseguentemente annullando il provvedimento di riliquidazione ed ordinando all' di non applicare ritenute IRPEF sul suo trattamento pensionistico CP_1 nonché di rimborsargli le somme a tale titolo trattenute, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 2.9.2025, ribadendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
5 tributario, formulata in primo grado, e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Con particolare riguardo ai riferimenti, compiuti dalla controparte, a profili di natura “razziale”, l' deduceva quanto segue: “da ultimo, si esprime la più CP_1 radicale riprovazio condanna per le gravi e gratuite accuse di razzismo formulate dall'appellante; controparte, anzi, afferma che tale razzismo è addirittura esercitato
All'udienza del 19.11.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
______________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L'applicazione del criterio sostanzialistico, invocato a sostegno del gravame, ne evidenzia l'infondatezza.
Rileva, in proposito, osservare come la riliquidazione della pensione di AN sia stata operata dall' , con la motivazione “revoca disposizioni CP_1 per evitare la doppia imposizione fiscale”, “a decorrere dal 1 gennaio 2023” (doc. 6, ric. I gr.).
Per l'effetto, come correttamente rilevato nel ricorso di primo grado, è stato attuato “il contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti, operato a partire da gennaio 2023”, con le conseguenti trattenute a conguaglio sui ratei successivi.
Tale è, pertanto, l'epoca di riferimento per l'individuazione dell'effettivo centro di interessi dell'odierno appellante, ai fini per cui è causa.
A supporto dell'affermato legame con il territorio bulgaro, l'odierno appellante - in difetto di alcuna deduzione di prova orale – si è limitato a produrre in primo grado la seguente documentazione:
- carta di identità bulgara del 30.4.2020 (doc. 1 ric. I gr.);
- contratto di locazione con durata di un anno dal 1°.
5.2020 e relative ricevute di pagamento fino al 5.5.2021 (v. all. mem. dep. 19.11.23);
- certificazione anagrafica bulgara di “permanenza a lungo termine” del 30.4.2020 (all. mem. dep. 19.11.23);
6 - iscrizione al servizio sanitario bulgaro del 22.10.2020 (all. mem. dep. 19.11.23).
Giova evidenziare come detto contratto di locazione prevedesse espressamente la necessità di un accordo scritto fra le parti per la proroga del termine di scadenza.
Così stabiliva, infatti, l'art. 2 del testo negoziale: “questo contratto è firmato per un periodo di anni 1 (un) a decorrere dal 01.05.2020, dopo la scadenza del contratto di locazione concordato il termine può essere prorogato per comune accordo tra le parti per iscritto” (doc. 1, all. mem. ult. cit.).
Nessun accordo scritto di proroga è stato prodotto in giudizio, né il ricorrente in primo grado ha documentato il pagamento di canoni per l'epoca successiva alla scadenza della prima annualità (v. doc. 1 cit.).
Nessun elemento di prova è stato, quindi, offerto da con riguardo Parte_1 all'effettività del suo stabilimento in Bulgaria all'epoca dell'impugnato provvedimento di riliquidazione il quale – va ribadito – non retroagiva al periodo anteriore al 1°.1.2023.
Nella prospettiva stessa dell'appellante, l'azione esperita risulta priva del necessario supporto probatorio sotto l'aspetto fattuale.
A tali considerazioni, già sufficienti alla conferma della sentenza di primo grado, si aggiungono – in ogni caso – le, altrettanto decisive, argomentazioni in diritto, già più volte enunciate da questa Corte, con orientamento consolidato, al quale il Collegio intende dare continuità ritenendolo pienamente condivisibile, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto.
Si rileva, in particolare, che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 174/2024 (nello stesso senso, v. anche sentenze nn. 202/24, 590/24, 585/24), in base alle seguenti motivazioni:
“vanno, preliminarmente, disattese le doglianze svolte da parte appellante sotto l'aspetto processuale. Quanto alla giurisdizione, osserva il Collegio come la giurisprudenza di legittimità, superando il proprio precedente orientamento invocato dall'odierno appellante, si sia da tempo consolidata nel ricondurre alla cognizione del Giudice Ordinario le controversie fra sostituto d'imposta e sostituito in materia di trattenute, in quanto concernenti – non già direttamente il rapporto tributario – bensì quello privatistico fra tali due soggetti. Ha, in proposito, affermato il Supremo Collegio: “in tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario” (Cass. SS.UU. 7.7.2017, n. 1683; conf.
7 Cass. SS.UU. 26.6.2009, n. 15031; Cass. SS.UU. 8.4.2010, n. 8312; Cass. 23.7.2019, n. 19895). Alla luce di tali invalsi principi, condivisi dal Collegio, la decisione del TRIBUNALE appare, sul punto, del tutto corretta. Non appare, invece, conferente la pronuncia di legittimità n. 20323 del 20.11.2012, richiamata dall' a sostegno del gravame, in quanto CP_1 relativa alla diversa fattispecie di pretese rivolte dal contribuente ad CP_2 per la restituzione di trattenute operate dal datore di lavoro e no come nel caso di specie, di azione esperita nei confronti del sostituto di imposta. Anche la tesi di parte appellante, secondo cui sarebbe CP_2 stata legittimata passivamente – o quanto meno litisconsorte necessaria – rispetto alle pretese del ricorrente in primo grado, è smentita dalla costante giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte ritiene di uniformarsi. Essa appare, infatti, basata sulla corretta qualificazione giuridica dei rapporti intercorrenti fra le parti del rapporto di lavoro, da un lato, ed il Fisco, dall'altro. In particolare, il Supremo Collegio ha rilevato, in modo convincente, che “il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme indebitamente trattenute sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva” (così Cass. 28.5.2019, n. 14502). Ed infatti, secondo il precedente di legittimità da ultimo citato, “il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a questa ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito, nel caso di specie del lavoratore subordinato;
provvede, cioè - sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione di affari altrui) - ad adempiere ad un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria”. Da tale ricostruzione discende, secondo la Cassazione, la conseguenza per cui “l'obbligato principale nei confronti del Fisco resta, dunque, sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte”, mentre, laddove venga meno il titolo sotteso alla trattenuta (come, nel caso esaminato dalla Cassazione, a seguito di accesso alla definizione agevolata), “il sostituto (id est: il datore di lavoro), non più tenuto a versare al Fisco, … , le somme trattenute, deve restituirle al lavoratore, non avendo più idoneo e valido titolo giuridico per trattenere il residuo” (conf. n. 26873/2017, in motiv., punto 2.a). Di tali condivisibili insegnamenti il primo Giudice ha fatto corretta applicazione mediante la sentenza impugnata. Quest'ultima appare, tuttavia, meritevole di riforma nel merito, laddove ha ritenuto la mera residenza in Bulgaria presupposto sufficiente per la detassazione del trattamento pensionistico oggetto di causa nell'ordinamento italiano. Giova in proposito rammentare come l'art. 2, commi 2 e 2 bis, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), preveda che: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o
8 territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”. La Convenzione tra Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con Legge n. 389 del 29.11.1990, prevede, all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”), che: “1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”. Il successivo art. 16 della medesima Convenzione precisa che “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. A propria volta, l'art. 17, paragrafo 2, stabilisce che “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”. Il Supremo Collegio è recentemente intervenuto nella materia in esame, risolvendo – sulla base di convincenti motivazioni – la questione interpretativa rilevante ai fini della presente decisione, relativa alla definizione del concetto di “residenza” ai fini applicativi della citata Convenzione. In particolare, la Cassazione ha smentito l'assunto “in base al quale l'ottenimento dei benefici riconosciuti dalla Convenzione ai percettori di reddito pensionistico italiano presupporrebbe unicamente la residenza fiscale di costoro in Bulgaria, ciò che varrebbe ad attestarne, come letteralmente affermato dal ricorrente, "il possesso della nazionalità (ovvero l'appartenenza alla nazione) bulgara in considerazione del "centro degli interessi vitali" della persona fisica stessa in quello Stato" (Cass. 20.7.2023, n. 21697). La Suprema Corte ha, in proposito, rilevato che
“l'art. 1 della Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle <persone che sono residenti di uno o entrambi gli stati contraenti>, poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come <qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi giuridica ha propria sede in bulgaria o è ivi registrata>. Il concetto di
9 bulgara. (…) 3.3. Per completezza, si può osservare che i rilievi che precedono, inerenti alla nozione "convenzionale" di cittadinanza per i fini che qui occupano, sono stati condivisi dall' con la Controparte_3 risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, che afferma:
<(d)all'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-
Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Va, infine, dato conto dell'inammissibilità della memoria non autorizzata, composta di nove pagine contenenti articolate deduzioni difensive, depositata fuori udienza da parte appellante in data 10.11.2025, nonché dell'irrilevanza della documentazione ad essa allegata ai fini della decisione, in quanto non afferente alla specifica posizione di e comunque costituita da atti Parte_1 di carattere amministrativo, privi di atoria e non vincolanti in sede giurisdizionale.
10 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Considerata l'esenzione della parte appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 375/2024 del Tribunale di COMO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge. Così deciso in Milano, 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
11