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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 837/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 837/2024
Oggi 25 febbraio 2025, ore 09.35, innanzi al Giudice, dott.ssa Maddalena Ghisolfi, sono comparsi: per parte appellante il Funzionario Delegato;
Parte_1 per parte appellata l'avv. Giorgia Casaliggi in rea Cremona. Il Giudice invita i procuratori alla discussione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e note autorizzate. L'avv. Casaliggi, in particolare, eccepisce che, in fase d'appello, la non può CP_1 essere rappresentata in udienza dal Funzionario Delegato. Il dott. rappresenta, invece, di essere Pt_1 pienamente legittimato in forza di delega rilasciata dall'Avvocatura d . Gli stessi dichiarano concordemente di essere esentati dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza che si intenderanno, pertanto, letti con il deposito telematico nel fascicolo. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. Successivamente, alle ore 11.30, la causa viene decisa come da allegata sentenza del cui dispositivo viene data lettura in assenza delle parti e delle difese.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 1 di 10 N. R.G. 837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 837/2024 promossa da:
UTG– (C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avvocatura dello Stato, nei cui uffici in Bologna, via Testori n. 6, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, CP_3 C.F._1 dall'avv. Andrea Cremona, elettivamente domiciliato in via XX Settembre n. 142, presso lo CP_2 studio del suddetto difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_2
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Piacenza, per ottenere la riforma della sentenza del CP_3
Giudice di Pace di n. 89/2024, emessa in data 09.02.2024, pubblicata in data 25.03.2024, con CP_2 la quale era accolta parzialmente l'opposizione promossa dall'odierno appellato avverso l'ordinanza prefettizia n. 2021/2720 (la quale determinava, quale sanzione accessoria da applicare per la violazione degli artt. 186, comma 2, lett. b), e 186, comma 2 bis, C.d.S., ai sensi dell'art. 224, comma 3, C.d.S., la sospensione della patente di guida per mesi tredici, comprensivi del ) e, per l'effetto, veniva Parte_3
limitata la durata della sospensione della patente di quest'ultimo a mesi otto.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata laddove il Giudice delle prime cure aveva ritenuto applicabili al caso di specie i benefici previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 30.06.2022, ossia la diminuzione di metà della sanzione accessoria a coloro che hanno realizzato positivamente la messa alla prova. Rappresentava, in particolare, che quanto previsto dalla suddetta pronuncia era riferito alle sole ipotesi in cui il reato commesso fosse quello di cui alle lett. b) o c) dell'art. 186, comma 2, C.d.S. (ossia guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5
g/l), non già all'ipotesi in cui fosse stata, altresì, contestata la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2 bis, C.d.S. (ossia guida in stato di ebbrezza con causazione di incidente stradale).
1.1) Con memoria di costituzione depositata in data 28.06.20024, si costituiva in giudizio CP_3
il quale chiedeva: in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in quanto
[...]
depositato oltre il termine c.d. breve di trenta giorni, decorrente dal momento della notifica della sentenza impugnata;
nel merito, la conferma di quest'ultima.
1.2) All'udienza del 09.07.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione e rilevata la sua ridotta complessità, fissava, per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 29.10.2024, successivamente rinviata al 25.02.2025. In tale ultima sede, fatte precisare dalle parti le rispettive conclusioni, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e deposito nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda il rilievo, svolto da parte appellata, relativamente al difetto di rappresentanza in udienza della , la quale, secondo la tesi da questa sostenuta, non potrebbe essere Controparte_2
svolta, in secondo grado, dal Funzionario Delegato, vi è da rilevare quanto segue.
L'art. 2 del R.D. n. 1611/1933 prevede, al comma 1, che: “Per la rappresentanza delle amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il
pagina 3 di 10 giudizio” e, al comma 2 (aggiunto dalla L. 10 maggio 1982, n. 271, art. 1), che: “L'Avvocatura dello
Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari accertate esigenze - la delega di cui al comma
1 del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi”. Inoltre, come disposto dal successivo art. 3: “Innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti”.
Dal tali norme si evince che l'Avvocatura dello Stato può delegare per la rappresentanza in udienza di una Amministrazione un funzionario o un procuratore;
la delega concerne la sola rappresentanza in giudizio (cc.dd. funzioni procuratorie), mentre l'attività defensionale vera e propria in questo caso rimane affidata all'ufficio dell'Avvocatura competente per territorio (cfr. Cass. n. 13294/2002).
L'eccezione in oggetto deve, quindi, essere rigettata.
2.1) Occorre, in seconda battuta, analizzare l'ulteriore eccezione svolta in via preliminare da CP_3
il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello promosso dalla poiché
[...] Controparte_2
depositato solo in data 10.05.2024, quindi oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata, avvenuta via pec in data 27.03.2024.
Com'è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 20866/2020, hanno risolto il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità sulle modalità con cui debba essere eseguita la notificazione della sentenza affinché possa utilmente decorrere il termine breve per la sua impugnazione affermando il seguente principio di diritto: “A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta
a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica della parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non
è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendosi surrogarsi l'omessa indicazione della notifica al difensore con la circostanza
pagina 4 di 10 che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tal sola circostanza”.
In conformità al suddetto principio, la giurisprudenza di legittimità ha anche statuito che non vale a provocare gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c. la notifica eseguita nei confronti di un Ente presso la sua sede (che sia anche domicilio eletto dal procuratore ad litem, appartenente al servizio di avvocatura interna) in assenza di qualsivoglia richiamo della notifica al procuratore domiciliatario;
ciò in quanto la sola identità di domiciliazione non garantisce che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unica figura professionalmente qualificata per valutare l'opportunità dell'impugnazione (vedasi, Cass., sez. VI, ord. n. 14054/2016; Cass., sez. VI, sent. n. 16590/2017).
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta da parte appellata non risulta che la notifica della sentenza di primo grado, da quest'ultima compiuta, sia stata effettivamente trasmessa al procuratore legale che difendeva la in primo grado;
pertanto, la suddetta notifica non risulta Controparte_2 idonea a far decorrere il termine c.d. “breve” di impugnazione.
Anche tale eccezione preliminare svolta da parte appellata non può, quindi, trovare accoglimento.
2.2) In punto di fatto, giova rammentare che il Giudice di Pace di con la sentenza n. 89/2024, CP_2 pubblicata il 25.03.2024, ha rigettato il ricorso presentato avverso l'ordinanza prefettizia CP_3
n. 2021- 2720 del 19.09.2023 con la quale si disponeva la sospensione della patente di guida per un periodi di mesi tredici (comprensivo del ) a seguito della sentenza del Tribunale di Piacenza Parte_3
n. 155/2023, resa in data 26.04.2023, che aveva dichiarato di “non doversi procedere nei confronti del
Sig. in ordine al reato ascritto per essersi il reato estinto per esito positivo della messa CP_3 alla prova”.
Invero, con il ricorso in primo grado, chiedeva, in subordine, l'applicazione dei benefici CP_3
previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 30.06.2022, ossia la diminuzione di metà della sanzione accessoria a coloro che avevano realizzato positivamente la messa alla prova.
Quest'ultima domanda veniva accolta dal Giudice di prime cure, che confermava, infatti, la sospensione, limitandola, però, a mesi otto, in virtù dei benefici previsti dalla sopracitata sentenza.
Ciò premesso, l'appello formulato dalla è fondato e deve essere accolto per le Controparte_2
ragioni che seguono.
E' noto che l'art. 224, comma 3, C.d.S. prevede che, in caso di estinzione del reato per prescrizione (o comunque per causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo), il Prefetto deve procedere autonomamente all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e, quindi, una volta ritenuti esistenti i presupposti, comminare la sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 218 e 219 C.d.S..
pagina 5 di 10 In tal caso, dunque l'autorità competente all'irrogazione della sanzione non è quella giudiziaria, bensì il
Prefetto, ai sensi dell'art. 224 C.d.S, al quale gli atti sono stati trasmessi dal giudice penale che ha pronunciato circa l'estinzione del reato.
Dalla lettura della norma si evince che il potere del Prefetto sussiste ogniqualvolta ci si trovi dinanzi ad un'ipotesi di estinzione del reato per qualunque causa diversa dalla morte del reo;
tra tali cause si può collocare pacificamente l'estinzione per esito positivo della messa alla prova cui è stato sottoposto l'imputato. La norma non distingue l'ipotesi di estinzione per esito positivo della prova dalle altre ipotesi di estinzione diverse dalla morte del reo, nonostante l'accertamento della responsabilità penale non si sia svolto in sede processuale a causa della sospensione del procedimento in attesa dell'esito della prova.
L'interpretazione della disciplina in parola non consente, allora, partendo dal dato testuale, di giungere alla conclusione secondo la quale, nel caso di messa alla prova, l'accertamento della responsabilità, non compiutamente svoltosi in sede penale, debba essere in altra sede portato a termine.
Va, peraltro, ricordato che il giudice penale è tenuto ad assolvere l'imputato qualora ritenga insussistenti o non provati gli elementi costitutivi del reato, con precedenza e priorità rispetto all'accertamento di una causa estintiva dello stesso, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; deve, cioè, essere data prevalenza alla formula piena quando possibile.
Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale di Piacenza ha dichiarato l'estinzione del reato ascritto a esclusivamente per il positivo superamento della messa in prova. CP_3
Questa è l'unica interpretazione possibile della norma di cui all'art. 224, terzo comma, C.d.S. in quanto
– altrimenti ragionando – non residuerebbero margini di applicazione della suddetta disposizione. La pronuncia di estinzione del reato per cause diverse dalla morte dell'imputato e, nello specifico, per messa alla prova, determina, ex art. 224 C.d.S., un trasferimento al Prefetto del potere/dovere di valutare la sussistenza dei presupposti di legge ai fini della applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Invero, l'assegnazione della competenza al Prefetto, con il conseguente accertamento, autonomo rispetto al processo penale, sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie, non ha risolto il problema della netta differenza di trattamento conseguente all'esito positivo del lavoro di pubblica utilità previsto dal Codice della Strada, con i due distinti e molto favorevoli effetti del dimezzamento della sospensione della patente e della revoca della confisca,
e il trattamento conseguente all'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ove tali benefici non sono contemplati.
pagina 6 di 10 Di questa disparità di trattamento è stata investita la Corte Costituzionale, dapprima con specifico riferimento all'art. 224 ter, comma 6, C.d.S., ossia all'applicazione, da parte del Prefetto, della confisca del veicolo anche a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. In questa occasione, la Consulta ha pronunciato la parziale illegittimità dell'art. 224 ter, comma 6, C.d.S., ritenendo irragionevole “che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova” (Corte Cost., 24.04.2020, n. 75).
La pronuncia di illegittimità costituzionale ha, dunque, eliminato uno dei due momenti di evidente differenziazione: anche in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto (in senso conforme, in applicazione di Corte Cost., n. 75/2020, v. da ultimo, Cass., civ., sez. VI, 10.11.2021, n.
33082).
Il secondo profilo differenziale, attinente alla riduzione della metà della sospensione della patente di guida, è, invece, oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 163/2022.
La questione di costituzionalità sollevata dal Giudice di Pace di Forlì è stata accolta, sancendo la parziale illegittimità della norma in esame sulla base delle seguenti rationes (identiche a quelle già espresse nella precedente Corte Cost., n. 75/2020).
Il primo rilievo motivazionale si appunta sulla “connotazione sanzionatoria” che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati adulti conserva, pur non essendo una sanzione penale in senso proprio. Secondariamente, la Corte ha, per converso, evidenziato che il lavoro di pubblica utilità, disciplinato dal comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S., pur costituendo una vera e propria pena sostitutiva, svolge anche una funzione “premiale” per le conseguenze favorevoli costituite dalla declaratoria di estinzione del reato, dal dimezzamento della sospensione della patente e dalla revoca della confisca del veicolo.
Ecco, quindi, che entrambi gli istituti si connotano per profili sia sanzionatori, che premiali correlati alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, tanto da poter affermare la
“piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto”.
Da queste considerazioni, secondo la Consulta “discende la manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell'identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel
pagina 7 di 10 caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest'ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa, giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante, come visto, condotte riparatrici da parte dell'imputato, nonché l'affidamento dello stesso al servizio sociale”.
Pertanto, anche nel caso in cui l'estinzione del reato consegua all'esito positivo della messa alla prova, la sospensione della patente quale sanzione accessoria della guida in stato di ebbrezza dovrà essere ridotta alla metà dal competente Prefetto.
Nella sentenza di incostituzionalità in commento è contenuta una precisazione che, per quanto ovvia, ha importanti ricadute pratiche. La Consulta, infatti, ha specificato che la rilevata irragionevolezza è predicabile solo in riferimento alle “ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S.”, ove è prevista l'aggravante dell'incidente stradale.
Invero, nel microsistema del C.d.S., la ricorrenza dell'aggravante dell'incidente stradale vale da espressa preclusione alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e, quindi, preclude, altresì, ai benefici dell'estinzione del reato, della riduzione della sospensione della patente e della revoca della patente.
A questo proposito, deve essere ricordato come, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria qualora ricorra la ricordata aggravante, deve essere disposta anche se sia stata riconosciuta, all'esito del giudizio di bilanciamento,
l'equivalenza, ovvero la prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno, a seguito di tale giudizio, la sussistenza di profili di particolare allarme sociale connessi alla ricorrenza dell'aggravante de qua (Cass. pen., sez. IV, 03.03.2022, n. 8491).
Analoga conclusione vale ovviamente per la preclusione alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Nell'ambito della messa alla prova, invece, tale preclusione non è prevista: l'imputato può chiedere di essere ammesso alla prova anche quando gli sia contestata l'aggravante dell'incidente stradale. Ciò, però, non significa che si possano, per questa via, lucrare, con l'esito positivo della prova, quei benefici che il Codice della Strada esclude.
Anche a seguito di questa sentenza di incostituzionalità, il dimezzamento della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida potrà, sì, essere disposto come effetto positivo dello svolgimento della messa alla prova, ma solo nell'ipotesi in cui l'imputazione originaria per guida in stato di ebbrezza sia la stessa di quella per la quale il Codice della Strada ammetterebbe la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, ossia senza l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale.
Nel caso in questione, dalla documentazione agli atti risulta che l'odierno appellato, , è CP_3
stato imputato del reato di cui agli artt. 186, comma 1, comma 2, lettera b), comma 2 bis, comma 2
pagina 8 di 10 sexies, oltre che dell'art. 186 bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 285/1992, per aver condotto il veicolo
Mitsubishi Space, targato GA309CF, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato superiore a 0.8 g/l e non superiore a 1.50 g/l, con l'aggravante, quindi, di aver provocato un incidente stradale.
Giova, a questo punto, menzionare l'orientamento seguito dalla giurisprudenza in relazione alla nozione di incidente stradale, la quale non si limita al solo scontro tra due o più veicoli, ma ricomprende anche la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale, ovvero ogni forma di turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni.
Sul punto, una recente pronuncia ha affermato: “In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 186, comma 2-bis, del Codice della strada, la nozione di “incidente stradale” è più ampio di quelli di “investimento” e di “collisione tra veicoli”, che vi sono comunque inclusi, e comprende situazioni che comunque esorbitino dalla normale marcia su area aperta alla pubblica circolazione, e che determinino un qualche pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente, non implicando necessariamente la concreta produzioni di danni a cose od il coinvolgimento di terze persone” (Tribunale di Treviso, n. 1092/2023; in tale fattispecie, il
Tribunale ha ritenuto applicabile l'aggravante all'ipotesi di mera fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, senza coinvolgimento di terzi, causalmente collegata all'alterata condotta di guida dell'imputato).
In definitiva, se la ha correttamente irrogato a la sanzione Controparte_2 CP_3
amministrativa accessoria della sospensione della patente per il periodo di mesi sedici (infatti, da un lato, l'art. 186, comma 2, lett. b) del C.d.S. prevede, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, dall'altro, il comma 2 bis dell'art. 186 dispone che: “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate”), il Giudice di
Pace non poteva disporre la dimidiazione di tale sanzione in virtù della sentenza della Corte
Costituzionale n. 163/2022.
L'appello è, dunque, fondato e deve essere accolto.
3) Per quanto riguarda il governo delle spese di lite, il carattere delle questioni trattate e la natura delle parti coinvolte in giudizio ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
pagina 9 di 10 1) accoglie l'appello proposto da nei confronti di , e per Parte_2 CP_3
l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 89/2024, emessa in data CP_2
09.02.2024 e pubblicata in data 25.03.2024,
2) conferma integralmente l'ordinanza prefettizia n. 2021/2720;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 25.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 837/2024
Oggi 25 febbraio 2025, ore 09.35, innanzi al Giudice, dott.ssa Maddalena Ghisolfi, sono comparsi: per parte appellante il Funzionario Delegato;
Parte_1 per parte appellata l'avv. Giorgia Casaliggi in rea Cremona. Il Giudice invita i procuratori alla discussione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e note autorizzate. L'avv. Casaliggi, in particolare, eccepisce che, in fase d'appello, la non può CP_1 essere rappresentata in udienza dal Funzionario Delegato. Il dott. rappresenta, invece, di essere Pt_1 pienamente legittimato in forza di delega rilasciata dall'Avvocatura d . Gli stessi dichiarano concordemente di essere esentati dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza che si intenderanno, pertanto, letti con il deposito telematico nel fascicolo. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. Successivamente, alle ore 11.30, la causa viene decisa come da allegata sentenza del cui dispositivo viene data lettura in assenza delle parti e delle difese.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 1 di 10 N. R.G. 837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 837/2024 promossa da:
UTG– (C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avvocatura dello Stato, nei cui uffici in Bologna, via Testori n. 6, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, CP_3 C.F._1 dall'avv. Andrea Cremona, elettivamente domiciliato in via XX Settembre n. 142, presso lo CP_2 studio del suddetto difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_2
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Piacenza, per ottenere la riforma della sentenza del CP_3
Giudice di Pace di n. 89/2024, emessa in data 09.02.2024, pubblicata in data 25.03.2024, con CP_2 la quale era accolta parzialmente l'opposizione promossa dall'odierno appellato avverso l'ordinanza prefettizia n. 2021/2720 (la quale determinava, quale sanzione accessoria da applicare per la violazione degli artt. 186, comma 2, lett. b), e 186, comma 2 bis, C.d.S., ai sensi dell'art. 224, comma 3, C.d.S., la sospensione della patente di guida per mesi tredici, comprensivi del ) e, per l'effetto, veniva Parte_3
limitata la durata della sospensione della patente di quest'ultimo a mesi otto.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata laddove il Giudice delle prime cure aveva ritenuto applicabili al caso di specie i benefici previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 30.06.2022, ossia la diminuzione di metà della sanzione accessoria a coloro che hanno realizzato positivamente la messa alla prova. Rappresentava, in particolare, che quanto previsto dalla suddetta pronuncia era riferito alle sole ipotesi in cui il reato commesso fosse quello di cui alle lett. b) o c) dell'art. 186, comma 2, C.d.S. (ossia guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5
g/l), non già all'ipotesi in cui fosse stata, altresì, contestata la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2 bis, C.d.S. (ossia guida in stato di ebbrezza con causazione di incidente stradale).
1.1) Con memoria di costituzione depositata in data 28.06.20024, si costituiva in giudizio CP_3
il quale chiedeva: in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in quanto
[...]
depositato oltre il termine c.d. breve di trenta giorni, decorrente dal momento della notifica della sentenza impugnata;
nel merito, la conferma di quest'ultima.
1.2) All'udienza del 09.07.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione e rilevata la sua ridotta complessità, fissava, per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 29.10.2024, successivamente rinviata al 25.02.2025. In tale ultima sede, fatte precisare dalle parti le rispettive conclusioni, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e deposito nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda il rilievo, svolto da parte appellata, relativamente al difetto di rappresentanza in udienza della , la quale, secondo la tesi da questa sostenuta, non potrebbe essere Controparte_2
svolta, in secondo grado, dal Funzionario Delegato, vi è da rilevare quanto segue.
L'art. 2 del R.D. n. 1611/1933 prevede, al comma 1, che: “Per la rappresentanza delle amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il
pagina 3 di 10 giudizio” e, al comma 2 (aggiunto dalla L. 10 maggio 1982, n. 271, art. 1), che: “L'Avvocatura dello
Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari accertate esigenze - la delega di cui al comma
1 del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi”. Inoltre, come disposto dal successivo art. 3: “Innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti”.
Dal tali norme si evince che l'Avvocatura dello Stato può delegare per la rappresentanza in udienza di una Amministrazione un funzionario o un procuratore;
la delega concerne la sola rappresentanza in giudizio (cc.dd. funzioni procuratorie), mentre l'attività defensionale vera e propria in questo caso rimane affidata all'ufficio dell'Avvocatura competente per territorio (cfr. Cass. n. 13294/2002).
L'eccezione in oggetto deve, quindi, essere rigettata.
2.1) Occorre, in seconda battuta, analizzare l'ulteriore eccezione svolta in via preliminare da CP_3
il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello promosso dalla poiché
[...] Controparte_2
depositato solo in data 10.05.2024, quindi oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata, avvenuta via pec in data 27.03.2024.
Com'è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 20866/2020, hanno risolto il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità sulle modalità con cui debba essere eseguita la notificazione della sentenza affinché possa utilmente decorrere il termine breve per la sua impugnazione affermando il seguente principio di diritto: “A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta
a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica della parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non
è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendosi surrogarsi l'omessa indicazione della notifica al difensore con la circostanza
pagina 4 di 10 che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tal sola circostanza”.
In conformità al suddetto principio, la giurisprudenza di legittimità ha anche statuito che non vale a provocare gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c. la notifica eseguita nei confronti di un Ente presso la sua sede (che sia anche domicilio eletto dal procuratore ad litem, appartenente al servizio di avvocatura interna) in assenza di qualsivoglia richiamo della notifica al procuratore domiciliatario;
ciò in quanto la sola identità di domiciliazione non garantisce che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unica figura professionalmente qualificata per valutare l'opportunità dell'impugnazione (vedasi, Cass., sez. VI, ord. n. 14054/2016; Cass., sez. VI, sent. n. 16590/2017).
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta da parte appellata non risulta che la notifica della sentenza di primo grado, da quest'ultima compiuta, sia stata effettivamente trasmessa al procuratore legale che difendeva la in primo grado;
pertanto, la suddetta notifica non risulta Controparte_2 idonea a far decorrere il termine c.d. “breve” di impugnazione.
Anche tale eccezione preliminare svolta da parte appellata non può, quindi, trovare accoglimento.
2.2) In punto di fatto, giova rammentare che il Giudice di Pace di con la sentenza n. 89/2024, CP_2 pubblicata il 25.03.2024, ha rigettato il ricorso presentato avverso l'ordinanza prefettizia CP_3
n. 2021- 2720 del 19.09.2023 con la quale si disponeva la sospensione della patente di guida per un periodi di mesi tredici (comprensivo del ) a seguito della sentenza del Tribunale di Piacenza Parte_3
n. 155/2023, resa in data 26.04.2023, che aveva dichiarato di “non doversi procedere nei confronti del
Sig. in ordine al reato ascritto per essersi il reato estinto per esito positivo della messa CP_3 alla prova”.
Invero, con il ricorso in primo grado, chiedeva, in subordine, l'applicazione dei benefici CP_3
previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 30.06.2022, ossia la diminuzione di metà della sanzione accessoria a coloro che avevano realizzato positivamente la messa alla prova.
Quest'ultima domanda veniva accolta dal Giudice di prime cure, che confermava, infatti, la sospensione, limitandola, però, a mesi otto, in virtù dei benefici previsti dalla sopracitata sentenza.
Ciò premesso, l'appello formulato dalla è fondato e deve essere accolto per le Controparte_2
ragioni che seguono.
E' noto che l'art. 224, comma 3, C.d.S. prevede che, in caso di estinzione del reato per prescrizione (o comunque per causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo), il Prefetto deve procedere autonomamente all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e, quindi, una volta ritenuti esistenti i presupposti, comminare la sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 218 e 219 C.d.S..
pagina 5 di 10 In tal caso, dunque l'autorità competente all'irrogazione della sanzione non è quella giudiziaria, bensì il
Prefetto, ai sensi dell'art. 224 C.d.S, al quale gli atti sono stati trasmessi dal giudice penale che ha pronunciato circa l'estinzione del reato.
Dalla lettura della norma si evince che il potere del Prefetto sussiste ogniqualvolta ci si trovi dinanzi ad un'ipotesi di estinzione del reato per qualunque causa diversa dalla morte del reo;
tra tali cause si può collocare pacificamente l'estinzione per esito positivo della messa alla prova cui è stato sottoposto l'imputato. La norma non distingue l'ipotesi di estinzione per esito positivo della prova dalle altre ipotesi di estinzione diverse dalla morte del reo, nonostante l'accertamento della responsabilità penale non si sia svolto in sede processuale a causa della sospensione del procedimento in attesa dell'esito della prova.
L'interpretazione della disciplina in parola non consente, allora, partendo dal dato testuale, di giungere alla conclusione secondo la quale, nel caso di messa alla prova, l'accertamento della responsabilità, non compiutamente svoltosi in sede penale, debba essere in altra sede portato a termine.
Va, peraltro, ricordato che il giudice penale è tenuto ad assolvere l'imputato qualora ritenga insussistenti o non provati gli elementi costitutivi del reato, con precedenza e priorità rispetto all'accertamento di una causa estintiva dello stesso, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; deve, cioè, essere data prevalenza alla formula piena quando possibile.
Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale di Piacenza ha dichiarato l'estinzione del reato ascritto a esclusivamente per il positivo superamento della messa in prova. CP_3
Questa è l'unica interpretazione possibile della norma di cui all'art. 224, terzo comma, C.d.S. in quanto
– altrimenti ragionando – non residuerebbero margini di applicazione della suddetta disposizione. La pronuncia di estinzione del reato per cause diverse dalla morte dell'imputato e, nello specifico, per messa alla prova, determina, ex art. 224 C.d.S., un trasferimento al Prefetto del potere/dovere di valutare la sussistenza dei presupposti di legge ai fini della applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Invero, l'assegnazione della competenza al Prefetto, con il conseguente accertamento, autonomo rispetto al processo penale, sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie, non ha risolto il problema della netta differenza di trattamento conseguente all'esito positivo del lavoro di pubblica utilità previsto dal Codice della Strada, con i due distinti e molto favorevoli effetti del dimezzamento della sospensione della patente e della revoca della confisca,
e il trattamento conseguente all'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ove tali benefici non sono contemplati.
pagina 6 di 10 Di questa disparità di trattamento è stata investita la Corte Costituzionale, dapprima con specifico riferimento all'art. 224 ter, comma 6, C.d.S., ossia all'applicazione, da parte del Prefetto, della confisca del veicolo anche a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. In questa occasione, la Consulta ha pronunciato la parziale illegittimità dell'art. 224 ter, comma 6, C.d.S., ritenendo irragionevole “che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova” (Corte Cost., 24.04.2020, n. 75).
La pronuncia di illegittimità costituzionale ha, dunque, eliminato uno dei due momenti di evidente differenziazione: anche in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto (in senso conforme, in applicazione di Corte Cost., n. 75/2020, v. da ultimo, Cass., civ., sez. VI, 10.11.2021, n.
33082).
Il secondo profilo differenziale, attinente alla riduzione della metà della sospensione della patente di guida, è, invece, oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 163/2022.
La questione di costituzionalità sollevata dal Giudice di Pace di Forlì è stata accolta, sancendo la parziale illegittimità della norma in esame sulla base delle seguenti rationes (identiche a quelle già espresse nella precedente Corte Cost., n. 75/2020).
Il primo rilievo motivazionale si appunta sulla “connotazione sanzionatoria” che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati adulti conserva, pur non essendo una sanzione penale in senso proprio. Secondariamente, la Corte ha, per converso, evidenziato che il lavoro di pubblica utilità, disciplinato dal comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S., pur costituendo una vera e propria pena sostitutiva, svolge anche una funzione “premiale” per le conseguenze favorevoli costituite dalla declaratoria di estinzione del reato, dal dimezzamento della sospensione della patente e dalla revoca della confisca del veicolo.
Ecco, quindi, che entrambi gli istituti si connotano per profili sia sanzionatori, che premiali correlati alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, tanto da poter affermare la
“piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto”.
Da queste considerazioni, secondo la Consulta “discende la manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell'identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel
pagina 7 di 10 caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest'ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa, giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante, come visto, condotte riparatrici da parte dell'imputato, nonché l'affidamento dello stesso al servizio sociale”.
Pertanto, anche nel caso in cui l'estinzione del reato consegua all'esito positivo della messa alla prova, la sospensione della patente quale sanzione accessoria della guida in stato di ebbrezza dovrà essere ridotta alla metà dal competente Prefetto.
Nella sentenza di incostituzionalità in commento è contenuta una precisazione che, per quanto ovvia, ha importanti ricadute pratiche. La Consulta, infatti, ha specificato che la rilevata irragionevolezza è predicabile solo in riferimento alle “ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S.”, ove è prevista l'aggravante dell'incidente stradale.
Invero, nel microsistema del C.d.S., la ricorrenza dell'aggravante dell'incidente stradale vale da espressa preclusione alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e, quindi, preclude, altresì, ai benefici dell'estinzione del reato, della riduzione della sospensione della patente e della revoca della patente.
A questo proposito, deve essere ricordato come, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria qualora ricorra la ricordata aggravante, deve essere disposta anche se sia stata riconosciuta, all'esito del giudizio di bilanciamento,
l'equivalenza, ovvero la prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno, a seguito di tale giudizio, la sussistenza di profili di particolare allarme sociale connessi alla ricorrenza dell'aggravante de qua (Cass. pen., sez. IV, 03.03.2022, n. 8491).
Analoga conclusione vale ovviamente per la preclusione alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Nell'ambito della messa alla prova, invece, tale preclusione non è prevista: l'imputato può chiedere di essere ammesso alla prova anche quando gli sia contestata l'aggravante dell'incidente stradale. Ciò, però, non significa che si possano, per questa via, lucrare, con l'esito positivo della prova, quei benefici che il Codice della Strada esclude.
Anche a seguito di questa sentenza di incostituzionalità, il dimezzamento della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida potrà, sì, essere disposto come effetto positivo dello svolgimento della messa alla prova, ma solo nell'ipotesi in cui l'imputazione originaria per guida in stato di ebbrezza sia la stessa di quella per la quale il Codice della Strada ammetterebbe la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, ossia senza l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale.
Nel caso in questione, dalla documentazione agli atti risulta che l'odierno appellato, , è CP_3
stato imputato del reato di cui agli artt. 186, comma 1, comma 2, lettera b), comma 2 bis, comma 2
pagina 8 di 10 sexies, oltre che dell'art. 186 bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 285/1992, per aver condotto il veicolo
Mitsubishi Space, targato GA309CF, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato superiore a 0.8 g/l e non superiore a 1.50 g/l, con l'aggravante, quindi, di aver provocato un incidente stradale.
Giova, a questo punto, menzionare l'orientamento seguito dalla giurisprudenza in relazione alla nozione di incidente stradale, la quale non si limita al solo scontro tra due o più veicoli, ma ricomprende anche la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale, ovvero ogni forma di turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni.
Sul punto, una recente pronuncia ha affermato: “In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 186, comma 2-bis, del Codice della strada, la nozione di “incidente stradale” è più ampio di quelli di “investimento” e di “collisione tra veicoli”, che vi sono comunque inclusi, e comprende situazioni che comunque esorbitino dalla normale marcia su area aperta alla pubblica circolazione, e che determinino un qualche pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente, non implicando necessariamente la concreta produzioni di danni a cose od il coinvolgimento di terze persone” (Tribunale di Treviso, n. 1092/2023; in tale fattispecie, il
Tribunale ha ritenuto applicabile l'aggravante all'ipotesi di mera fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, senza coinvolgimento di terzi, causalmente collegata all'alterata condotta di guida dell'imputato).
In definitiva, se la ha correttamente irrogato a la sanzione Controparte_2 CP_3
amministrativa accessoria della sospensione della patente per il periodo di mesi sedici (infatti, da un lato, l'art. 186, comma 2, lett. b) del C.d.S. prevede, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, dall'altro, il comma 2 bis dell'art. 186 dispone che: “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate”), il Giudice di
Pace non poteva disporre la dimidiazione di tale sanzione in virtù della sentenza della Corte
Costituzionale n. 163/2022.
L'appello è, dunque, fondato e deve essere accolto.
3) Per quanto riguarda il governo delle spese di lite, il carattere delle questioni trattate e la natura delle parti coinvolte in giudizio ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
pagina 9 di 10 1) accoglie l'appello proposto da nei confronti di , e per Parte_2 CP_3
l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 89/2024, emessa in data CP_2
09.02.2024 e pubblicata in data 25.03.2024,
2) conferma integralmente l'ordinanza prefettizia n. 2021/2720;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 25.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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