Ordinanza cautelare 11 novembre 2021
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 22/04/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04282/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4282 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello, Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento,
- del Decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n.-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 03.07.2021, con il quale il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria, quale datore di lavoro, ha decretato la sospensione dal servizio del ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 2 D. Lgs.vo n. 449/1992 con assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio ed accessori erogati a carattere fisso e continuativo, oltre eventuali assegni familiari;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con memoria depositata in vista della udienza di merito, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi estinto il presente giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., con compensazione delle spese di lite, per sopravvenute ragioni che hanno determinato carenza di interesse all’impugnativa;
Rilevato che, nonostante l’irritualità della rinuncia proposta dal ricorrente con memoria non notificata né accettata dalla controparte, è tuttavia possibile desumere dalla dichiarazione del rinunciante la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, non sussistendo motivi ostativi alla definizione in rito della controversia, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, infine, che il complessivo andamento processuale e l'esito in rito della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.