Sentenza 11 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/09/2002, n. 13225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13225 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE BBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE13225 / 02 Oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magis R.G.N. 19036/99 Dott. Vincenzo Presidente CARBONE Consigliere - Dott. Paolo VITTORIA Cron. 30837 Consigliere - Dott. Ernesto LUPO Rep. Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere Ud. 05/07/02 Dott. Francesco SABATINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCAPRIORA 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NICOLA RENDA, giusta MURDOLO, difesa dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente -
contro
IE AC, GI elettivamente NA, domiciliati in ROMA VIA CERVETERI 8, presso lo studio dell'avvocato PIERO FARALLO, che li difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrenti - 1576 avversO la sentenza n. 113/98 del Giudice conciliatore di ROMA, Ufficio III, emessa il 15/07/98 e depositata il 17/07/98 (R.G. 285/95); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Roma, su ricorso proposto da GI NO nei confronti dei locatori MO GI e NN SA, con sentenza del 22.7.1991, determi- nava l'equo canone. La NO, sulla base di tale sentenza, chiedeva ed otteneva dal Giudice conciliatore di Roma decreto ingiuntivo per l'importo di L. 891.685. Proponevano opposizione il GI e la Sangiovan- ni, deducendo che la NO avrebbe dovuto azionare la sentenza del pretore. Resisteva la NO rilevando che la sentenza del pretore era sentenza di accertamento e non di condanna. I l giudice conciliatore, con sentenza del 17.7.1998, accoglieva l'opposizione. Considerava che il decreto ingiuntivo era illegittimo, in quanto fondato 2 su una sentenza già esecutiva, che la NO avrebbe potuto direttamente azionare. Avverso la sentenza la NO ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 14.10.1999. Hanno resistito, con controricorso, il GI e la SA. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va disattesa l'eccezione di tardività del ricor- So. Tenuto conto del duplice operare della sospensione dei termini, il ricorso risulta proposto nel termine di cui all'art. 327 c.p.c.
2. Va del pari disattesa l'eccezione di difetto di procura speciale. La procura è apposta in calce al ricorso.
3. Con l'unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 476 c.p.c. in ri- ferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., deduce il ricor- rente che è errato il motivo di diritto enunciato dal giudice conciliatore, il quale non ha saputo valutare il titolo posto a base del decreto ingiuntivo, poichè la sentenza del Pretore di Roma era sentenza di accer- tamento e non di condanna, e non poteva quindi essere 3 eseguita.
4. Il motivo è infondato. La doglianza è enunciata sotto il profilo della violazione di norme di diritto, richiamando, senza ul- teriori specificazione, l'art. 132, e facendo riferi- mento a norma non pertinente, qual è l'art. 476 c.p.c., che vieta il rilascio di più copie in forma esecutiva dello stesso titolo, ed in realtà è rivolta compiuta dal giudice conciliatore all'interpretazione sul contenuto e la portata della sentenza del pretore, al fine di attribuirle efficacia di titolo esecutivo. Al riguardo avrebbe dovuto essere formulata quindi un censura di vizio di motivazione, ma una censura siffat- ta non è né enunciata né svolta. Né, d'altra parte, il ricorrente svolge censura circa la non conformità a diritto delle conseguenze che il giudice conciliatore ha fatto derivare dalla ravvi- sata preesistenza di un titolo esecutivo, consistenti nella revoca del decreto ingiuntivo, laddove l'art. 641, comma 3, c.p.c., esclude soltanto l'attribuzione delle spese.
5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- al pagamento delle spese, che liquida in Eu- te To 4800 ro. oltre Euro 450,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5.7.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. A Depositata in Cancelleria Oggi, 11.03.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa mel E N O I Z A R T S I G E - R A - D E T N E S E 5