Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1018/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1018/2025, promossa con ricorso depositato il 12/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Aspesi Andrea Evasio Maria;
e
2) Parte_2
nato a [...] in data [...], cittadino italiano, C.F. C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Nicola Gunnar Vincenzi;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cantello (VA), in data 23 luglio 2016,
(anno 2016 atto n. 6 parte I); con il seguente figlio minorenne: , nato Persona_1
il 18/06/2018 a Varese.
pagina 1 di 4
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/03/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Affidare il minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalentemente presso la madre, , residente in [...]
n.29.
2. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in ugual misura, assumendo le decisioni di maggior interesse per il figlio minore (riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, ecc.) di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascuna parte.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati: dal sabato mattina, quando lo preleverà dalla madre, al lunedì mattina, quando riaccompagnerà il figlio presso l'istituto scolastico. Il padre potrà inoltre vedere liberamente il minore in settimana, previo congruo preavviso alla madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o extrascolastici del figlio e con i rispettivi impegni dei genitori. Le parti concordano che la sig.ra potrà usufruire dell'aiuto della propria madre nell'accudire il minore, Pt_1 parimenti il padre ricorrerà all'aiuto di una baby-sitter, a proprie spese, qualora ne avesse necessità e nei momenti in cui i propri impegni di lavoro risultino incompatibili con la possibilità di accudire il minore, secondo la calendarizzazione sopra indicata.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare gli spostamenti del minore in caso di attività straordinarie, viaggi ovvero pernotti in luoghi diversi rispetto all'abitazione dei genitori. In ogni caso, i genitori si impegnano per i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo a non portare il figlio a dormire a casa di terze persone. Le Per_1
statuizioni assunte al presente punto potranno essere modificate dalle parti previo preventivo loro accordo.
4. Durante le festività natalizie il figlio minore trascorrerà, alternativamente, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, secondo la regola dell'alternanza. Le vacanze scolastiche del periodo pasquale verranno, invece, trascorse integralmente con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni. Le statuizioni di cui al presente punto potranno essere modificate, in relazione agli pagina 2 di 4 impegni lavorativi dei genitori, previo loro preventivo accordo da assumersi almeno due settimane prima dei predetti periodi di festività.
5. Durante il periodo delle vacanze estive (dal termine della scuola fino alla ripresa dell'attività scolastica) i genitori trascorreranno ciascuno con il figlio minore un periodo di due settimane anche non consecutive. Ciò compatibilmente con gli impegni scolastici e/o extra scolastici del minore, e salvo diversi accordi tra le parti, da raggiungersi entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Il sig. corrisponderà, a titolo di assegno al concorso al mantenimento Parte_2
del figlio minore , a decorrere dal deposito del presente ricorso, la somma Persona_1 mensile di € 200,00 (duecento/00), somma che sarà versata alla IG.ra , Parte_1
tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese. Il predetto importo che sarà oggetto di rivalutazione secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico, se percepito, sarà interamente attribuito alla madre.
7. Il IG. concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_2
sostenute per il figlio minore, previamente concordate ed adeguatamente documentate, come da protocollo dalla Corte di Appello di Milano del 14/11/17, a cui si rimanda.
8. Le parti si impegnano a prestare il reciproco consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e non intendono avanzare alcuna pretesa economica in ordine al loro personale mantenimento.
10. In relazione allo scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni, le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni acquistati in corso di matrimonio e di aver definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale inerente anche la divisone dei propri conti correnti, dichiarando espressamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, reciprocamente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/04/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i pagina 3 di 4 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, peraltro infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale fra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Parte_2
(VA) in data 21/02/1978, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Cantello
(VA), in data 23/07/2016, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cantello (VA) (anno 2016 atto n. 6, parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4