Ordinanza collegiale 22 gennaio 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 11/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2024, proposto da
AR ZO, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Languasco, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, vico Falamonica, 1/13;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’esecuzione
del giudicato derivante dalla seguente decisione del Giudice Ordinario: Sentenza n. 538/2023 pubbl. il 1/06/2023 RG n. 959/2023 Tribunale di Genova sezione lavoro, notificata al MIM il 14.6.2023, in giudicato dal 14.7.2023 e comunque perché trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione, non impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 21 ottobre 2024, la signora AR ZO agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 538/2023 del 1 giugno 2023 (R.G. n. 959/2023), nelle parti in cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato:
- ad assegnarle, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- a corrisponderle, in relazione ai periodi lavorati in forza di contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2019/2020, la “retribuzione professionale docenti” ex art. 7, CCNL 2001, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
La ricorrente chiede, altresì, che il Ministero sia condannato al pagamento della c.d. “penalità di mora” e che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Si costituiva formalmente in giudizio l’intimato Ministero dell’istruzione e del merito.
Con l’ordinanza n. 64 del 22 gennaio 2025, è stata segnalata alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione inerente alla validità della procura ad litem conferita dalla ricorrente che, non recando l’indicazione dell’autorità giurisdizionale, dell’oggetto del ricorso e della data di rilascio, risultava priva dei requisiti di specialità richiesti dal c.p.a. Ai sensi dell’art. 182 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del richiamo operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., è stato contestualmente concesso alla parte ricorrente il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, per la produzione di valido mandato processuale, avvertendo che l’inutile decorso del termine avrebbe potuto dare luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In data 30 gennaio 2025, parte ricorrente ha depositato un nuovo mandato processuale recante i necessari requisiti di specialità.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, è stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta i lamentati inadempimenti né risulta che abbia comunque provveduto a dare esecuzione in parte qua alla sentenza del giudice ordinario.
Per quanto concerne la statuizione di condanna alla corresponsione della c.d. “retribuzione professionale docenti”, va soggiunto che, seppure la sentenza ottemperanda non abbia indicato l’ammontare del credito, esso è agevolmente determinabile sulla base della motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale e dei criteri definiti dal CCNL.
In conseguenza, va ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla citata sentenza del Tribunale di Genova con le seguenti modalità:
a) rilasciando alla ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la “carta elettronica del docente” e accreditandovi l’importo di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
b) corrispondendo alla ricorrente medesima, entro il termine di cui sopra, l’importo dovuto a titolo di “retribuzione professionale docenti” in relazione ai periodi lavorati in forza di contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2019/2020, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine suddetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Va accolta, altresì, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta .
In considerazione della condotta processuale di parte ricorrente, cagione di appesantimento dell’istruttoria e conseguente protrazione del presente giudizio di ottemperanza, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 538/2023 del 1 giugno 2023.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO