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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/11/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso giudiziale, depositato il 15.10.2024, da
1) Parte_1
Nata a: Napoli il: 8.08.1978
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in[...]
con l'Avv. Andrea Oregioni
contro
2) CP_1
Nato a: Como il: 24.3.1976
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Stefano Fermi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Como, in data 16.6.2003, (anno 2003, atto n. 47,
parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 19136 del 5.12.2019 – n. R.G. 3310/2019
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore sarà collocato presso la madre, signora , con affidamento Persona_1 Parte_1 condiviso tra entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
2) il padre contribuirà nei seguenti termini al mantenimento del figlio:
- corrisponderà l'assegno mensile di mantenimento pari ad Euro 350,00=, a partire dal mese di novembre 2025, versandolo alla signora tramite bonifico bancario, a valuta fissa entro il 10 di ogni mese, per Parte_1 dodici mensilità e rivalutandolo annualmente sulla base dell'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
3) gli assegni elvetici famigliari percepiti dalla madre, signora , saranno versati, come già Parte_1 avviene, in un libretto postale intestato al figlio minore, ; Persona_1
4) il padre, signor si impegna al versamento dell'ulteriore somma di Euro 300,00=, sempre a CP_1 partire dal mese di novembre 2025, a titolo di recupero degli assegni di mantenimento arretrati, fino ad estinzione dell'intero debito per capitale e spese, anche legali, che i coniugi quantificavano a saldo e stralcio, in Euro 6.000,00= complessivi;
5) il padre, signor , avrà la facoltà di tenere con sé il figlio in ogni caso: CP_1 Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera dalle 17.30 alla domenica fino alle 21.00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre;
una sera infrasettimanale, tendenzialmente il martedì, compatibile con gli impegni sportivi e/o scolastici del ragazzo, dalle ore 17.30 alle 21.00;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno 15 giorni durante le vacanze estive;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente. I periodi delle ferie estive dovranno 2 essere concordati tassativamente entro oltre il 30 marzo di ogni anno. Il signor avrà diritto di recuperare CP_1
i periodi che non avrà potuto trascorrere con il figlio, per impegni di lavoro indifferibili o per esigenze del ragazzo, accordandosi con la madre sui tempi più opportuni, subito successivi a quelli non goduti;
6) i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di autorizzazione all'espatrio personale o del figlio senza necessità di ricorrere al Giudice Tutelare;
7) eventuali nuovi partner saranno inseriti in modo graduale e con cautela quanto ai rapporti con il minore;
8) spese legali del presente procedimento compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
3 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 16.6.2012, in
Como con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como (anno 2003, atto n. 47, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 21.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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