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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/10/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice AR Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5735/2021 R.G.
TRA
P.IVA ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1 presentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Carbone, che la rap- presenta e difende, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Tancredi, che la rappresenta e difende, giusta man- dato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 16.7.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, l' ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1528/2021, emesso dal Tribunale di Foggia il
13.8.2021, con cui le è stato ingiunto di pagare la somma di € 13.506,62 in favore della CP_1
a titolo di saldo delle fatture n. 501 del 30.4.2021 e 664 del 31.5.2021, oltre interessi e spese di lite.
L'opponente ha riferito di aver commissionato una fornitura di calcestruzzo alla da CP_1 impiegare nei lavori di ampliamento del piazzale aziendale appaltati alla che il CP_2
3.5.2021 la ha scaricato il primo carico di calcestruzzo o cemento, immediatamente lavorato CP_1 dalla che nei d.d.t. è indicato il Cem II/A LL-42.5 R in luogo del calcestruzzo;
che, CP_2 il giorno seguente, la pavimentazione realizzata ha presentato delle lesioni, immediatamente contestate verbalmente e telefonicamente ad entrambe le società; che, tuttavia, la ha CP_1 consigliato di proseguire la lavorazione e ha completato la fornitura il 24.5.2021, mentre i lavori sono completati il 3.6.2021; che, successivamente, sul piazzale sono emerse, numerose lesioni perciò è stato sollecitato un sopralluogo della che, invece, ha emesso la fattura n. 664, alla CP_1 quale l'opponente ha risposto, via pec, dichiarando di non volere pagare fintanto che non venisse posto rimedio alla situazione;
di avere perciò depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nel quale ha altresì ribadito di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'effettivo accertamento di danni e responsabilità; che, il giorno seguente alla notifica del ricorso, la ha pretestuosamente CP_1 promosso ricorso per decreto ingiuntivo;
infine, che, con riguardo alla fattura n. 501, la quale si riferisce a un diverso e precedente lavoro rimasto impagato per mera svista, il debito è stato saldato in data 17.9.2021.
L'Azienda vinicola ha precisato le proprie conclusioni rinunciando alla originaria domanda di integrale accoglimento dell'opposizione e ha chiesto, avendo pagato il proprio debito dopo l'emissione di ordinanza di provvisoria esecuzione, la parziale revoca del decreto ingiuntivo con riguardo ai soli interessi di mora;
in subordine, ha chiesto che il computo degli interessi di mora decorra dalla comunicazione dell'ordinanza di provvisoria esecuzione, avvenuta il 4.11.2022, alla data di effettivo pagamento, avvenuta il 7.11.2022; con compensazione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2022, si è costituita in giudizio la CP_1
impugnando e contestando l'opposizione in quanto pretestuosa, dilatoria e infondata in fatto e
[...] diritto.
L'opposta ha riferito di essere creditrice dell'importo ingiunto, dovuto a saldo delle fatture n. 501 e 664; di avere consegnato la fornitura di calcestruzzo il 3.5.2021, mediante quattordici viaggi in autobetoniera e di avere perciò emesso la fattura n. 664 per complessivi € 10531 oltre iva;
che la controparte, con pec del 18.6.2021 ha comunicato il proprio rifiuto ad adempiere,
2 costituendosi in mora;
di avere effettuato un sopralluogo dal quale risultava che il modesto fenomeno microfessurativo non era addebitabile alla di avere perciò chiesto e ottenuto il CP_1 decreto ingiuntivo per cui è causa;
che la controparte ha pretestuosamente introdotto il giudizio di
ATP n. 4456/2021 che si è concluso con la relazione peritale del C.t.u. ing. , il quale ha Per_1 negato qualsivoglia responsabilità in capo alla infine, ha contestato l'imputazione del CP_1 pagamento dedotto a valere sulla fattura n. 501, in quanto la copia contabile del bonifico è priva di ogni riferimento causale.
La ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo, in via preliminare, la provvisoria CP_1 esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese di lite.
II.- Dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per l'importo di € 12.847, 82, rigettata la richiesta di riunione con il giudizio n. 2461/2022 R.G. e assegnati i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione, rivelatosi infruttuoso, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata ritenuta matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova e rinviata all'udienza di discussione del 2.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, lette le note di trattazione scritta, viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il d.i. n. 1528/2021, emesso in data 13.8.2021 e notificato in data 1.9.2021, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore di dell'importo di € 13.506,62, a titolo di mancato versamento del saldo delle CP_1 fatture n. 501 del 30.04.2021 di € 658,80 e n. 664 del 31.05.2021 di € 12.847,82, oltre interessi mo- ratori ex D. Lgs. n. 192/2012 ss.mm. e spese di procedura.
In premessa, deve darsi atto che parte opponente ha provveduto al pagamento – successiva- mente alla notifica del d.i. e prima dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione (precisa- mente in data 17.9.2021) – della sorte capitale di cui alla fattura n. 501/2021 e – successivamente alla provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del d.i. opposto, concessa con ordinanza del 3.11.2022
(precisamente in data 7.11.2022) – della sorte capitale di cui alla fattura n. 664/2021.
Tanto premesso, deve ritenersi che il pagamento in corso di causa da parte dell'opponente della sorte capitale non sia stato eseguito in adempimento dell'ordinanza del 3.11.2022, con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione al d.i., ma sia scaturito da una decisione spontanea del de- bitore legata al riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria.
3 A riprova dell'assunto si evidenziano sia la circostanza che la fattura n. 501 sia stata pagata prima dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione, mentre la fattura n. 664, nonostante sia stata pagata a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, non è stata accompagnata dalla richiesta da parte dell'opponente di restituzione della somma pagata;
sia la spe- cifica imputazione dei pagamenti contenuta nei due ordini di bonifici prodotti in atti (cfr. all. 4 cita- zione e nota del 15.11.2022 di parte opposta); sia, infine, il contenuto delle conclusioni spiegate nel- la memoria difensiva finale del 19.9.2025, con cui l'opponente ha chiesto la revoca parziale del de- creto ingiuntivo opposto limitatamente alla condanna agli interessi moratori (in quanto ritenuti non dovuti).
Per effetto, quindi, dell'intervenuto documentato pagamento della sorte capitale da parte dell'opponente, il decreto ingiuntivo va revocato.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non ha ad oggetto solo la verifica del- la legittimità originaria dell'ingiunzione (e dunque l'accertamento dell'esistenza delle condizioni ri- chieste per l'emissione del monitorio), ma si estende all'esame complessivo della pretesa creditoria.
In sostanza tale giudizio ha ad oggetto l'accertamento di merito della pretesa sostanziale vantata dal creditore, con la conseguenza che andranno adeguatamente valutati anche tutti quei fatti giuridica- mente rilevanti - estintivi e/o modificativi - quali il pagamento, parziale o totale, della somma in- giunta.
Di conseguenza, laddove risulti provato che il diritto di credito azionato in via monitoria sia stato soddisfatto e che l'obbligazione sia stata in tutto o in parte adempiuta, il decreto ingiuntivo precedentemente emanato non potrà che essere revocato in toto, giacché il credito non potrà più dir- si sussistente nella misura ivi indicata.
La misura del credito ingiunto può dirsi, dunque, incontestata quanto alla sorte capitale, mentre per quanto concerne la questione relativa agli interessi di mora maturati sulle fatture oggetto del decreto ingiuntivo ed incassate successivamente alla sua concessione (e ritenuti non dovuti dalla parte attrice opponente), deve osservarsi che alla fattispecie di causa si applica senza dubbio la di- sciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 231/2002, la quale prevede che – nel caso di ritardo nell'adem- pimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali – il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori che, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. cit., decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
A tal proposito, la Corte di Cassazione – con riferimento al principio secondo cui nessuna domanda è necessaria affinché gli interessi siano riconosciuti, per cui il relativo debito sorge ex lege
4 alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento – ha statuito che “Nel caso di ritardo nell'a- dempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha dirit- to alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sen- za che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass., sent. n. 14911 del
31.05.2019).
Gli interessi decorrono, pertanto, dal momento in cui – trascorsi trenta giorni – il debitore non abbia ancora pagato la somma dovuta.
Ciò posto, dalla documentazione allegata in atti, emerge che la società attrice ha corrisposto la somma dovuta a titolo di sorte capitale in corso di causa ed, in particolare, la somma di € 658,80, di cui alla fattura n. 501/2021 del 30.4.2021, in data 17.9.2021 mediante bonifico bancario (all. 4 citazione), mentre la somma di € 12.847,82, di cui alla fattura n. 664/2021 del 31.5.2021, in data
7.11.2022 mediante bonifico bancario (cfr. nota di parte opposta del 15.11.2022).
Va, a tal proposito, rammentato che la sospensione del pagamento di una fattura non so- spende di per sé la decorrenza degli interessi di mora, che sono dovuti automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D.Lgs. n. 231/2002), prova quest'ultima che nel presente giudizio non è stata fornita.
Pertanto, spettano a parte opposta gli interessi di mora per il ritardato pagamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002, ossia dal trentunesimo giorno successivo alla data delle singole scadenze – come desumibile da ciascuna delle fatture azionate (allegate al fascicolo monito- rio) – fino al saldo.
Le somme maturate a titolo di interessi moratori sulle singole fatture sono pari, quindi, ad €
1406,82: di cui € 15,74 per 109 giorni di ritardo nel pagamento della fattura n. 501/2021, scaduta il
30.5.2021 e pagata il 17.9.2021, e i restanti € 1.391,08 per 494 giorni di ritardo nel pagamento della fattura n. 664/2021, scaduta il 30.6.2021 e pagata il 7.11.2022.
Ciò chiarito, in conseguenza del sopravvenuto pagamento in corso di causa della sorte capi- tale (fatto estintivo del credito), il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condan- nata al versamento, in favore di parte opposta, degli interessi moratori come sopra calcolati.
IV.- La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza sostanziale della parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
5 Costituisce, infatti, principio consolidato quello in base al quale “nel procedimento per in- giunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di oppo- sizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso;
sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il mo- nitorio” (cfr. Cass. civ., n. 18125/2017; Cass. civ. n. 26922/2022).
Conclusivamente, risultata fondata la pretesa e stante la revoca del decreto ingiuntivo oppo- sto, le spese processuali di questa fase e quelle già liquidate nella fase monitoria vanno poste a cari- co dell'opponente per il principio di soccombenza.
Esaminata la nota spese depositata dall'avv. Tancredi in data 10.9.2025, si procede alla li- quidazione delle spese di questa fase nella misura di € 3.387, oltre accessori di legge – somma così calcolata considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 26.000, stante il valore del cre- dito ingiunto, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e decisoria, in ragione della natura prevalentemente documentale della causa e della modesta entità delle questioni giuridiche esaminate – rispetto alla maggior somma richiesta nella nota spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
2. DÀ ATTO DEL PAGAMENTO INTERVENUTO IN CORSO DI CAUSA e, per l'effetto,
REVOCA il d.i. n. 1528/2021 emesso dal Tribunale di Foggia in data 13.08.2021;
3. CONDANNA corrispondere a la Parte_1 CP_1 somma di € 1.406,82, a titolo di interessi ex art. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 maturati sull'importo ingiunto, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla proposizione della domanda sino al soddisfo;
4. CONDANNA alla rifusione, in favore di Pt_1 Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 4.072,50, di cui € 145,50
[...] per esborsi relativi alla fase monitoria ed € 3.927 per compensi professionali (di cui € 3.387 per
6 la fase di opposizione e € 540 per la fase monitoria), oltre a rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte vittoriosa, avv. Gianpaolo Tancredi, dichiaratosi antistatario.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 4 Ottobre 2025
Il Giudice – AR Valeriani
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