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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14206/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14206/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato GRASSI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA del Foro di Bologna
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato GALEOTA CAMILLA del Foro di Roma con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
20/11/2024;
pagina 1 di 5
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie , in data 03/12/2006, e in data Per_1 Per_2
15/09/2009; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a seguito della procedura di Negoziazione Assistita autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 26/06/2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 07/01/2025; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Parte_1
(BO) il 05/11/1964, e , nata nel REGNO UNITO il 29/04/1977, Controparte_1
celebrato a BOLOGNA il 26/06/2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BOLOGNA al n. 380, parte 2, seria C/01 anno 2006;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori e sono affidate in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocamento prevalente delle stesse presso l'abitazione coniugale sita in Bologna, in Via
Francesco Petrarca 35 ove conserveranno la loro residenza anagrafica. L'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie spetterà ad entrambi i genitori in via condivisa, i quali per le questioni di ordinaria importanza potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti le figlie quando queste si trovino presso di loro;
viceversa tutte le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, la scelta dei pagina 2 di 5 medici e le cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e delle esigenze delle minori;
2) la casa coniugale sita in Bologna via Francesco Petrarca n. 35, di proprietà esclusiva del signor in virtù del collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre, rimarrà Parte_1 assegnata, con l'arredo che la compone, alla signora mentre il signor già da CP_1 Pt_1
tempo, si è trasferito altrove precisamente a Bologna in via Cino da Pistoia n. 5; le spese ordinarie relative all'immobile saranno imputate alla IG.ra , quelle straordinarie al Controparte_1
proprietario signor ex lege; Parte_1
3) in ragione della vicinanza delle abitazioni dei genitori (200 metri) e della età delle figlie (17 e 15 anni) il signor potrà vederle e frequentarle liberamente compatibilmente con tutti i Parte_1
loro impegni scolastici ricreativi e sportivi ma almeno:
- una giornata dei week end alternati (o il sabato o la domenica anche senza pernottamento);
- il martedì di ogni settimana le figlie pernottano dal padre;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare tra i genitori le principali festività di tali periodi (23 dicembre - 30 dicembre/30 dicembre - 6 gennaio). In caso di disaccordo, deciderà la madre negli anni pari e il padre negli anni dispari;
- le vacanze pasquali verranno trascorse dalle figlie alternativamente, ogni anno, con l'uno o l'altro genitore;
in caso di disaccordo, deciderà la madre negli anni pari e il padre negli anni dispari;
- 15 giorni in estate, periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, deciderà la madre negli anni pari e il padre negli anni dispari;
- è sempre fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra i genitori che comunque si impegnano a facilitare i rapporti con le rispettive famiglie d'origine facendo trascorrere anche periodi di vacanze con ascendenti e fratelli dell'altro genitore e si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente e preventivamente i luoghi in cui trascorreranno il tempo con le figlie in caso di pernottamento fuori e di avere rapporti telefonici con le minori;
4) il signor si impegna a contribuire al mantenimento ordinario delle figlie minori Parte_1
versando la somma mensile di Euro 750,00 per ciascuna, per un totale di Euro 1.500,00, mediante bonifico bancario, sul conto della signora entro il 5 di ogni mese. Detta somma sarà CP_1
soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT FOI;
5) le spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori saranno sostenute per una quota pari al 70% dal IGnor e per una quota pari al 30% dalla IGnora specificatamente come Pt_1 CP_1
individuate e disciplinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017 a pagina 3 di 5 cui le parti dichiarano di aderire (ad eccezione di quanto diversamente pattuito con il presente accordo al punto 6) che segue) e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter pre- scuola e post-scuola se necessitati dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione, e educazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, compresi lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (via e-mail o whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest' ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (via e-mail o whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie,
pagina 4 di 5 6) in ragione del fatto che la figlia maggiore sta frequentando il quinto anno Persona_3 scolastico in UK presso l'Istituto Bedales School di Petersfield (UK), le parti concordano che il costo di iscrizione, la retta di tale istituto e le spese accessorie ordinarie connesse a tale progetto di studio all'estero, verranno sopportate in via diretta ed esclusiva (nella misura del 100%) dalla signora , ferma comunque la corresponsione continuativa di euro 750,00 Controparte_1
mensili, a titolo di mantenimento ordinario della figlia , a carico del signor Per_1 Pt_1
di cui al punto 4) che precede e fermo il rimborso del signor nella percentuale del
[...] Pt_1
70%, circa eventuali spese straordinarie sopportate dalla figlia in UK, da concordare preventivamente tra i genitori nelle modalità previste dal Protocollo delle spese straordinarie che precede;
7) con l'esatto reciproco adempimento delle obbligazioni tutte da entrambi qui assunte i signori e si danno reciprocamente atto di avere regolamentato Parte_1 Controparte_1
ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale attuale, trascorso e pendente, di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, a titolo di assegno divorzile;
8) le parti si danno reciprocamente assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
9) le parti concordano che ciascuno di esse sosterrà le spese legali per il proprio difensore per il procedimento di scioglimento del matrimonio;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14206/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato GRASSI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA del Foro di Bologna
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato GALEOTA CAMILLA del Foro di Roma con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
20/11/2024;
pagina 1 di 5
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie , in data 03/12/2006, e in data Per_1 Per_2
15/09/2009; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a seguito della procedura di Negoziazione Assistita autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 26/06/2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 07/01/2025; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Parte_1
(BO) il 05/11/1964, e , nata nel REGNO UNITO il 29/04/1977, Controparte_1
celebrato a BOLOGNA il 26/06/2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BOLOGNA al n. 380, parte 2, seria C/01 anno 2006;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori e sono affidate in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocamento prevalente delle stesse presso l'abitazione coniugale sita in Bologna, in Via
Francesco Petrarca 35 ove conserveranno la loro residenza anagrafica. L'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie spetterà ad entrambi i genitori in via condivisa, i quali per le questioni di ordinaria importanza potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti le figlie quando queste si trovino presso di loro;
viceversa tutte le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, la scelta dei pagina 2 di 5 medici e le cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e delle esigenze delle minori;
2) la casa coniugale sita in Bologna via Francesco Petrarca n. 35, di proprietà esclusiva del signor in virtù del collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre, rimarrà Parte_1 assegnata, con l'arredo che la compone, alla signora mentre il signor già da CP_1 Pt_1
tempo, si è trasferito altrove precisamente a Bologna in via Cino da Pistoia n. 5; le spese ordinarie relative all'immobile saranno imputate alla IG.ra , quelle straordinarie al Controparte_1
proprietario signor ex lege; Parte_1
3) in ragione della vicinanza delle abitazioni dei genitori (200 metri) e della età delle figlie (17 e 15 anni) il signor potrà vederle e frequentarle liberamente compatibilmente con tutti i Parte_1
loro impegni scolastici ricreativi e sportivi ma almeno:
- una giornata dei week end alternati (o il sabato o la domenica anche senza pernottamento);
- il martedì di ogni settimana le figlie pernottano dal padre;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare tra i genitori le principali festività di tali periodi (23 dicembre - 30 dicembre/30 dicembre - 6 gennaio). In caso di disaccordo, deciderà la madre negli anni pari e il padre negli anni dispari;
- le vacanze pasquali verranno trascorse dalle figlie alternativamente, ogni anno, con l'uno o l'altro genitore;
in caso di disaccordo, deciderà la madre negli anni pari e il padre negli anni dispari;
- 15 giorni in estate, periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, deciderà la madre negli anni pari e il padre negli anni dispari;
- è sempre fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra i genitori che comunque si impegnano a facilitare i rapporti con le rispettive famiglie d'origine facendo trascorrere anche periodi di vacanze con ascendenti e fratelli dell'altro genitore e si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente e preventivamente i luoghi in cui trascorreranno il tempo con le figlie in caso di pernottamento fuori e di avere rapporti telefonici con le minori;
4) il signor si impegna a contribuire al mantenimento ordinario delle figlie minori Parte_1
versando la somma mensile di Euro 750,00 per ciascuna, per un totale di Euro 1.500,00, mediante bonifico bancario, sul conto della signora entro il 5 di ogni mese. Detta somma sarà CP_1
soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT FOI;
5) le spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori saranno sostenute per una quota pari al 70% dal IGnor e per una quota pari al 30% dalla IGnora specificatamente come Pt_1 CP_1
individuate e disciplinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017 a pagina 3 di 5 cui le parti dichiarano di aderire (ad eccezione di quanto diversamente pattuito con il presente accordo al punto 6) che segue) e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter pre- scuola e post-scuola se necessitati dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione, e educazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, compresi lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (via e-mail o whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest' ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (via e-mail o whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie,
pagina 4 di 5 6) in ragione del fatto che la figlia maggiore sta frequentando il quinto anno Persona_3 scolastico in UK presso l'Istituto Bedales School di Petersfield (UK), le parti concordano che il costo di iscrizione, la retta di tale istituto e le spese accessorie ordinarie connesse a tale progetto di studio all'estero, verranno sopportate in via diretta ed esclusiva (nella misura del 100%) dalla signora , ferma comunque la corresponsione continuativa di euro 750,00 Controparte_1
mensili, a titolo di mantenimento ordinario della figlia , a carico del signor Per_1 Pt_1
di cui al punto 4) che precede e fermo il rimborso del signor nella percentuale del
[...] Pt_1
70%, circa eventuali spese straordinarie sopportate dalla figlia in UK, da concordare preventivamente tra i genitori nelle modalità previste dal Protocollo delle spese straordinarie che precede;
7) con l'esatto reciproco adempimento delle obbligazioni tutte da entrambi qui assunte i signori e si danno reciprocamente atto di avere regolamentato Parte_1 Controparte_1
ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale attuale, trascorso e pendente, di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, a titolo di assegno divorzile;
8) le parti si danno reciprocamente assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
9) le parti concordano che ciascuno di esse sosterrà le spese legali per il proprio difensore per il procedimento di scioglimento del matrimonio;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
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