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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.V.G. 12164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.vg. 12164 /2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata Torino, via Susa n.43 presso lo studio degli Parte_1 avv.ti GAETINI LAURA e LA ROSA ROBERTA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n.6 presso lo P_ studio dell'avv. SCOLARO ANTONINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 16/10/2024.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il minore è nato dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di P_
carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/5/2024, e Parte_1 P_ hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza anagrafica presso la madre e collocazione presso la stessa. Le parti danno atto che la SI
si sia già allontana dall'immobile sito in Torino, Via Frejus n. 6 ed il padre presta il consenso Pt_1
al cambio della residenza del minore presso il nuovo immobile ove attualmente sono già da tempo domiciliati madre e figlio;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
A. a settimane alternate (e, segnatamente da domenica dalle ore 18,00 a domenica alle ore 18,00);
B. per ciò che concernono le vacanze natalizie, pasquali, di Carnevale ed i cosiddetti “ponti”, le parti concordano che li trascorrerà con il genitore che, in quel momento lo ha in carico (avendo Per_1 cura di considerare un'alternanza annuale); C. per ciò che concernono le vacanze estive, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro settimane, non consecutive, così suddivise: Per_1
1. ad anni alterni, le prime due settimane del mese di luglio e le prime due settimane del mese di agosto;
- Gli accompagnamenti saranno curati dal genitore che ha trascorso la settimana o il periodo di vacanza con il figlio, e, segnatamente se il minore avrà trascorso la settimana o le vacanze con il padre lo stesso provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna e viceversa.
DÀ ATTO che le parti concordano che il Sig. è disponibile, nei periodi in cui terrà con sé P_
, a tenere con sé anche la figlia della GN , , per non separare Per_1 Pt_1 Persona_2
i fratelli che sono sempre cresciuti assieme;
DISPONE che, stante lo squilibrio reddituale delle parti, il padre corrisponda alla SI la Pt_1 somma mensile di € 300,00, a titolo di mantenimento ordinario per il figlio , entro il giorno 5 Per_1
di ogni mese. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma sarà corrisposta dal GN , dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo; P_
DISPONE che il padre, dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo, provveda altresì al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo delle spese del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama in toto. Le parti danno atto che il padre si farà integralmente carico di tutti i costi relativi al golf (compresivi di attrezzatura, abbigliamento, trasferte per eventuali tornei e tutto quanto riguardante);
DÀ ATTO che le parti concordano che , il quale attualmente frequenta l'istituto paritario Per_1 [...]
(i cui costi sono sopportati integralmente dal IG ), verrà trasferito al Persona_3 P_
(dal mese di settembre 2024) nel caso in cui il padre, dovesse manifestare il dissenso CP_2
al predetto trasferimento si impegna a continuare a sostenere, integralmente, le spese per la precedente scuola.
DÀ ATTO che la somma relativa all'assegno unico universale sarà percepita integralmente dalla SI . Il GN si impegna a produrre ed a sottoscrivere quanto all'uopo occorrente;
Pt_1 P_
DÀ ATTO che il GN si impegna a non fare entrare in contatto il figlio con la SI P_
sua attuale compagna e con le successive partner, almeno per un periodo di tempo Controparte_3
non inferiore ad un anno;
la SI si impegna a fare altrettanto;
Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che l'immobile di cui all'ex casa coniugale, condotto in locazione con contratto intestato alla SI , dalla quale la stessa si è allontanata unitamente al figlio, Pt_1
resterà nella disponibilità del GN . P_
Segnatamente le parti concordano che la SI , effettuerà regolare disdetta, e con l'assenso Pt_1
della Proprietà verrà costituito nuovo contratto di locazione intestato al GN . Il GN P_ si impegna a continuare a corrispondere tutto quanto relativo all'immobile (canone di P_
locazione, oneri condominiali, utenze, TARI e tutto quanto relativo);
DÀ ATTO che il GN si impegna altresì a corrispondere il canone di locazione relativo al P_
box di Via Dandolo, in uso alla moglie per un periodo non superiore a sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo.
Dà atto della rinuncia alla solidarietà professionale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.vg. 12164 /2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata Torino, via Susa n.43 presso lo studio degli Parte_1 avv.ti GAETINI LAURA e LA ROSA ROBERTA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n.6 presso lo P_ studio dell'avv. SCOLARO ANTONINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 16/10/2024.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il minore è nato dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di P_
carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/5/2024, e Parte_1 P_ hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza anagrafica presso la madre e collocazione presso la stessa. Le parti danno atto che la SI
si sia già allontana dall'immobile sito in Torino, Via Frejus n. 6 ed il padre presta il consenso Pt_1
al cambio della residenza del minore presso il nuovo immobile ove attualmente sono già da tempo domiciliati madre e figlio;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
A. a settimane alternate (e, segnatamente da domenica dalle ore 18,00 a domenica alle ore 18,00);
B. per ciò che concernono le vacanze natalizie, pasquali, di Carnevale ed i cosiddetti “ponti”, le parti concordano che li trascorrerà con il genitore che, in quel momento lo ha in carico (avendo Per_1 cura di considerare un'alternanza annuale); C. per ciò che concernono le vacanze estive, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro settimane, non consecutive, così suddivise: Per_1
1. ad anni alterni, le prime due settimane del mese di luglio e le prime due settimane del mese di agosto;
- Gli accompagnamenti saranno curati dal genitore che ha trascorso la settimana o il periodo di vacanza con il figlio, e, segnatamente se il minore avrà trascorso la settimana o le vacanze con il padre lo stesso provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna e viceversa.
DÀ ATTO che le parti concordano che il Sig. è disponibile, nei periodi in cui terrà con sé P_
, a tenere con sé anche la figlia della GN , , per non separare Per_1 Pt_1 Persona_2
i fratelli che sono sempre cresciuti assieme;
DISPONE che, stante lo squilibrio reddituale delle parti, il padre corrisponda alla SI la Pt_1 somma mensile di € 300,00, a titolo di mantenimento ordinario per il figlio , entro il giorno 5 Per_1
di ogni mese. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma sarà corrisposta dal GN , dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo; P_
DISPONE che il padre, dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo, provveda altresì al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo delle spese del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama in toto. Le parti danno atto che il padre si farà integralmente carico di tutti i costi relativi al golf (compresivi di attrezzatura, abbigliamento, trasferte per eventuali tornei e tutto quanto riguardante);
DÀ ATTO che le parti concordano che , il quale attualmente frequenta l'istituto paritario Per_1 [...]
(i cui costi sono sopportati integralmente dal IG ), verrà trasferito al Persona_3 P_
(dal mese di settembre 2024) nel caso in cui il padre, dovesse manifestare il dissenso CP_2
al predetto trasferimento si impegna a continuare a sostenere, integralmente, le spese per la precedente scuola.
DÀ ATTO che la somma relativa all'assegno unico universale sarà percepita integralmente dalla SI . Il GN si impegna a produrre ed a sottoscrivere quanto all'uopo occorrente;
Pt_1 P_
DÀ ATTO che il GN si impegna a non fare entrare in contatto il figlio con la SI P_
sua attuale compagna e con le successive partner, almeno per un periodo di tempo Controparte_3
non inferiore ad un anno;
la SI si impegna a fare altrettanto;
Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che l'immobile di cui all'ex casa coniugale, condotto in locazione con contratto intestato alla SI , dalla quale la stessa si è allontanata unitamente al figlio, Pt_1
resterà nella disponibilità del GN . P_
Segnatamente le parti concordano che la SI , effettuerà regolare disdetta, e con l'assenso Pt_1
della Proprietà verrà costituito nuovo contratto di locazione intestato al GN . Il GN P_ si impegna a continuare a corrispondere tutto quanto relativo all'immobile (canone di P_
locazione, oneri condominiali, utenze, TARI e tutto quanto relativo);
DÀ ATTO che il GN si impegna altresì a corrispondere il canone di locazione relativo al P_
box di Via Dandolo, in uso alla moglie per un periodo non superiore a sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo.
Dà atto della rinuncia alla solidarietà professionale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.