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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/10/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3050 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Proprietà” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 29.11.81, rappresentata e difesa dall'avv. VITALE SIMONA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. parte nata a SA (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 23.08.86, rappresentata e difesa dall'avv. MAGLIARELLA MARIA PAOLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO –
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA MARINI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 22.12.21, ha Parte_1 convenuto in giudizio ed . La difesa del primo ha Controparte_1 Controparte_2 allegato che:
- La ricorrente è proprietaria esclusiva dell'immobile sito in NO OS (CS), alla Via Donato Mungo S.n.c., identificato in catasto urbano del Comune di NO- OS, foglio n. 45, particella 809, sub. 61, come da atto di donazione che si allega;
- La predetta, interessata a concludere valido negozio di locazione ed in pendenza di trattative, in data 28.09.2021 immetteva, pacificamente, nel possesso del proprio immobile completamente arredato, i Sig.ri e , i quali Parte_1 Controparte_2 avevano offerto precise garanzie economiche per la conclusione dell'affare;
- A seguito di ciò, nonostante numerose sollecitazioni verbali e scritte (cfr. Allegato n.3), i resistenti si rifiutavano di concludere e sottoscrivere regolare contratto di locazione;
- In data 26.10.2021, stante l'immotivato comportamento di diniego dei resistenti, la ricorrente formulava verbalmente richiesta di immediato rilascio dell'immobile di sua proprietà, rimasta inevasa;
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- In data 16.11.2021, altresì, per il tramite della scrivente difesa, la Sig.ra Parte_1 provvedeva ad inoltrare formale richiesta di rilascio e restituzione immobile (cfr. Allegato n.4) che, tuttavia, non sortiva effetto alcuno;
- certamente a decorrere dal 16.11.2021, si cristallizzava in capo ai resistenti situazione di fatto atipica, non legittimata da alcun rapporto contrattuale e, caratterizzata dalla malafede, consistente in una detenzione sine titulo di bene altrui;
- La ricorrente ha, pertanto, interesse ad ottenere il rilascio urgente dell'immobile di sua esclusiva proprietà, occupato sine titulo dai resistenti, e, di conseguenza, il risarcimento del danno sofferto in virtù della detenzione senza titolo, visto il mancato rilascio dell'abitazione a richiesta della stessa;
- In primo luogo, l'assenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti espone al concreto rischio che l'immobile non sia attualmente soggetto alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e che, pertanto, il bene sia effettivamente esposto al pericolo di deterioramento. Sotto altro profilo, il protrarsi del ritardo nella reintegrazione della disponibilità del bene costituisce un ulteriore posta di danno per la ricorrente, atteso che, a quest'ultima, è preclusa la possibilità di disporre, in modo pieno ed esclusivo, della propria res, con conseguente illegittima ed immotivata limitazione delle facoltà derivanti dalla proprietà sull'immobile in questione. Tale circostanza costituisce, pertanto, un evidente, ulteriore, grave pregiudizio derivante dal perdurante mancato utilizzo del bene, di carattere certo ed attuale;
l'odierna ricorrente, difatti, si era determinata a concedere in locazione l'immobile de quo, sua abitazione principale, poiché temporaneamente fuori dalla città di residenza per motivi di lavoro transitori, come da contratto MIUR atermine allegato al presente atto (cfr. Allegato n. 6). La rendita della locazione, dunque, doveva costituire per la Sig.ra fonte di guadagno che potesse consentirle di affrontare, Parte_1 con tranquillità, le spese necessarie al suo sostentamento fuori regione, considerato che la stessa è parte conduttrice di immobile a Novara (cfr. Allegato n.7).
- Nel caso de quo, risulta evidente l'intenzione concreta della ricorrente “di mettere l'immobile a frutto", validamente locandolo a terzi, oggi materialmente paralizzata dall'illecita condotta dei resistenti. Ciò è dimostrato dalle comunicazioni intercorse tra le parti, dalle richieste di locazione pervenute alla da terzi a conoscenza delle sua Parte_1 intenzione di locare l'immobile, nonché dall'espresso mandato conferito ad agenzia immobiliare (cfr. Allegato n.8). Appare, pertanto, evidente la fondatezza della domanda incardinata, la quale può certamente definirsi sulla base dell'allegata documentazione. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Accertare e dichiarare che la Sig.ra è proprietaria esclusiva dell'immobile Parte_1 sito in NO OS (CS), alla Via Donato Mungo S.n.c., identificato in catasto urbano del Comune di NO-OS, Area urbana di OS, foglio n. 45, particella 809, sub. 61; b. Accertare e dichiarare che i resistenti e detengono, Controparte_1 Controparte_2 all'attualità, sine titulo alcuno il predetto bene immobile sito in NO OS (CS), alla Via Donato Mungo S.n.c.; c. Per l'effetto, ordinare ai resistenti e di rilasciare il predetto Controparte_1 Controparte_2 bene immobile sito in NO OS (CS), alla Via Donato Mungo S.n.c., libero da persone e loro cose, in favore della ricorrente, immediatamente ovvero entro e non oltre il termine determinato di giustizia;
d. Per l'effetto, condannare i resistenti e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento, in favore della ricorrente, dei danni patiti a causa dell'occupazione sine titulo del proprio bene, da quantificarsi secondo giustizia;
e. Condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del nominato procuratore. R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 3 di 11
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2.5.22, si è costituita
[...]
. La sua difesa ha dedotto che: CP_1
- in primis è stata solo la sig.ra a chiedere in fitto l'immobile alla Controparte_1
e non il marito , il quale non è stato mai, immesso nel possesso Parte_1 Controparte_2 dell'immobile, avendo sempre vissuto e risieduto in Udine;
- la sig.ra e i suoi figli minori si trasferivano in OS, provenienti da Controparte_1 Udine, a seguito di una crisi coniugale con il marito, sfociata in separazione coniugi, per tale motivo, la richiedeva subito alla , il contratto di fitto e la CP_1 Parte_1 successiva registrazione, per lei fondamentale, al fine di avere la residenza in OS e poter iscrivere i figli a scuola e al nido, per poter scegliere il pediatra di fiducia e il proprio medico curante, per intestarsi il contratto della luce quale residente per non pagare il surplus e altro, nonché per accedere ai servizi del Comune di NO OS;
- una settimana dopo l'entrata in casa da parte della , la con scuse CP_1 Parte_1 varie, fra le quali quella di non essere ancora la proprietaria dell'immobile, ritardava di redigere il contratto da far firmare;
- la , avendo appreso da terze persone che la versava in crisi coniugale Parte_1 CP_1
e stava per separarsi, decideva di formalizzare l'atto, evidentemente prospettandosi l'eventuale problema, e la difficoltà, di dover sfrattare una donna sola con due figli minori;
- Infatti, dopo poco tempo intimava alla il rilascio dell'immobile, con la scusa CP_1 che aveva intenzione di venderlo, per trasferirsi, al Nord per lavoro;
- La signora , praticamente nel panico, non sapendo dove andare con i figli, e CP_1 dopo avere effettuato un faticoso, trasloco, pregava la rassicurandola che i fitti Parte_1 sarebbero stati regolarmente pagati, richiedendo la registrazione del contratto a suo nome, ma nulla di tutto ciò veniva fatto, anzi la , pretendeva di redigere due Parte_1 contratti uno intestato al marito, della , il sig da non registrare a suo dire, CP_1 CP_2 e tenere come garanzia, ciò a ragione del fatto che il sig. percepisce regolare CP_2 stipendio, consigliata in tal senso, faceva firmare altro contratto al sig. al solo CP_2 scopo di avere garanzie, ma non per concedere l'immobile, infatti il contratto non veniva perfezionato con la firma di entrambi e non registrato;
- Che di tutte queste manovre il sig. , veniva tenuto all'oscuro, non è Controparte_2 assolutamente vero che il sig. sia domiciliato, alla Via Donato Mungo Controparte_2 snc, ma soprattutto non vi è stata mai consegna delle chiavi da parte della sig.ra nelle mani del sig. che non ha mai lasciato la sua residenza di Parte_1 Controparte_2 Udine;
- la sig.ra veniva minacciata, e lasciata senza luce con i figli minori e ciò per CP_1 indurla ad abbondonare l'immobile, cosa che alla fine la stessa ha fatto nel mese di marzo 2022 per quieto vivere;
- Di tutta la narrazione della nulla corrisponde al vero, come gli allegati alla Parte_1 presente dimostrano, la è stata pagata per tutto il tempo in cui la signora Parte_1
ha abitato l'immobile, ed è stato per scelta e convenienza della che il CP_1 Parte_1 contratto di fitto non è stato concluso con atto scritto regolarmente firmato e registrato. La resistente ha versato in tempi diversi, come dimostrano i pagamenti tramite bonifici ben 1200,00 euro alla , senza che la stessa rilasciasse alcuna ricevuta, inoltre ha Parte_1 pagato brevi manu, in tempi diversi le restanti somme, tanto da non dovere nulla, rilasciando al fine, sotto il peso delle pressioni l'immobile di via Mungo;
- la si obbligava a pagare mensilmente la somma mensile di euro 400,00 con CP_1 modalità tracciabili, ma di fatto appena la ha capito che la sig.ra Parte_1 CP_1 stava per separarsi, dopo una settimana circa dal 28.9.2021 si presentava in casa della dicendole che se ne doveva andare, da quel momento in poi, la povera CP_1 R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 4 di 11
veniva praticamente molestata quasi quotidianamente con intimazioni ad CP_1 andarsene;
- la ricorrente ha violato il principio di buona fede nelle trattative contrattuali, ha preteso dopo poco tempo il rilascio dell'immobile, si è rifiutata di registrare e firmare il contratto, creando alla signora notevole patimento fisico e psichico oltre che CP_1 danno economico quale quello di non avere potuto rivolgersi ai servizi sociali per avere un aiuto economico, quale, donna separata e con figli minori;
e, infatti, se la Parte_1 avesse provveduto a redigere il contratto di fitto, la sig.ra oltre al contributo che il marito le mandava bonariamente a seguito degli accordi verbali di separazione, avrebbe potuto accedere al bonus per la casa, al bonus per l'energia elettrica, ed altre provvidenza erogate a persone in difficoltà, Invece la , dopo essersi fatta un veloce calcolo, Parte_1 ha preferito non fittare più l'abitazione alla e, dopo che la stessa si era CP_1 trasferita con i suoi effetti nella abitazione, sul timore infondato che non sarebbe stata pagata, dichiarando poi in giudizio che la , avrebbe occupato sine titolo CP_1
l'immobile ciò anche allo scopo, accedere alla procedura ex art. 702 bis cod civ più veloce rispetto a quello dello sfratto;
- il comportamento della ha violato le regole contrattuali di buona fede, lealtà Parte_1 nel concludere il contratto si è rifiutata di sottoscrivere il contratto, ha preteso dopo una settimana dall'entrata nell'appartamento da parte della il rilascio immediato CP_1 dell'immobile, nonostante avesse ricevuto e incamerato in via anticipata la somma di euro 400,00, ha ricevuto tali somme senza provvedere a registrare il contratto, ha distaccato la luce alla , provocandone disaggio e disguido oltre che patimento e CP_1 sofferenza anche per i piccoli rimasti senza acqua corrente, costretti a ricorrere a delle candele;
- il comportamento della ha creato grossi problemi alla e notevole Parte_1 CP_1 patimento psico fisico, e sofferenza, danno morale e psicofisico, ingenerando danni da liquidarsi anche in via equitativa, e che si chiedono in via riconvenzionale;
Ciò posto, CONVERSO ha concluso come in atti. Pt_1 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9.5.22, si è costituito CP_2
. La sua difesa ha dedotto che:
[...]
- Le pretese e le affermazioni della ricorrente (che integralmente e recisamente si contestano) sono destituite di ogni fondamento, posto che il sig. non ha e Controparte_2 non ha mai avuto la detenzione (nemmeno temporanea od occasionale) dell'immobile sito a NO OS (CS), in Via Donato Mungo s.n.c.;
- Come confermato anche dalla sig.ra (moglie dell'odierno resistente) Controparte_1 nella propria comparsa di costituzione e risposta dd. 18.04.2022, il sig. ha CP_2
“sempre vissuto e risieduto in Udine”: nel mese di settembre 2021, invero, i coniugi hanno deciso di separarsi e la sig.ra si è trasferita in Calabria insieme Controparte_1 ai due figli minori;
- Il sig. è rimasto in Friuli, dove risiede da sempre e dove lavora full time come CP_2 montatore meccanico (vedasi lettera di assunzione dd. 23.04.2010 e comunicazione di prosecuzione del rapporto di lavoro dd. 30.11.2020 allegate ai doc. 1 e 2);
- Non corrisponde dunque al vero che il resistente sia stato immesso nel possesso dell'immobile di proprietà della sig.ra (la quale non ha fornito alcuna prova di Parte_1 un tanto), né che egli lo occupi attualmente senza titolo: il sig. non si è mai CP_2 recato personalmente a NO OS, non ha mai ricevuto le chiavi dell'appartamento e non ne ha mai avuta la disponibilità.
- Ma non solo: a ben vedere, non vi è traccia in atti di alcun contatto tra la ricorrente ed il sig. . Ed infatti le “numerose” sollecitazioni scritte allegate da controparte sono CP_2 costituite da messaggi Whatsapp ed emails inviati dalla ricorrente alla sola sig.ra R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 5 di 11
, mai al sig. : è evidente che quest'ultimo non ha mai nemmeno preso CP_1 CP_2 parte alle trattative intercorse la sig.ra e la sig.ra ; Parte_1 CP_1
- Invero, la sig.ra aveva ripetutamente chiesto alla ricorrente di intestare il CP_1 contratto solo a lei, e non al marito (“va solo modificato, va intestato solo a nome mio”): richiesta cui la sig.ra non ha mai dato seguito, omettendo di regolarizzare la Parte_1 posizione della sig.ra con l'evidente fine di costringere quest'ultima a CP_1 coinvolgere il marito, in quanto soggetto maggiormente “solvibile”;
- Orbene, la sig.ra era perfettamente consapevole dell'estraneità alla vicenda del Parte_1 sig. (come ribaditole più volte dalla stessa sig.ra ) e, contrariamente a CP_2 CP_1 quanto affermato nel proprio atto introduttivo, sapeva benissimo che il resistente non aveva mai avuto la disponibilità dell'immobile: ad ulteriore riprova di un tanto, basti osservare che l'intimazione di rilascio è stata inviata al resistente in data 17.11.2021 presso il suo indirizzo di residenza, non presso l'asserito nuovo domicilio!
- Le considerazioni svolte al punto che precede non possono che condurre al rigetto delle domande svolte dalla sig.ra nei confronti del sig. ; ad ogni buon conto, Parte_1 CP_2 ad abundatiam merita altresì evidenziare quanto segue.
- Alcuna prova del danno è stata fornita dalla sig.ra . Ella si è, invero, limitata a Parte_1 produrre un mandato di mediazione conferito all'agenzia immobiliare “Qui.Casa” in data 03.11.2021: a tal proposito, si rileva innanzitutto che tale mandato non contiene alcun riferimento (indirizzo, dati catastali, ecc.) all'immobile del quale la ricorrente lamenta l'abusiva occupazione.
- Non vi è prova, quindi, che l'incarico di mediazione dimesso in atti inerisca specificamente all'immobile per cui è causa;
in ogni caso, la sig.ra non ha in Parte_1 ogni caso dimostrato (ad esempio, allegando concrete proposte di locazione) quale sia stato il danno asseritamente sofferto a causa della mancata disponibilità del bene;
- si consideri, peraltro, che la sig.ra è stata immessa nel possesso Controparte_1 dell'immobile in data 28.09.2021 e che le “trattative” per la stipula del relativo contratto di locazione sono proseguite almeno sino a fine ottobre: la formale richiesta di rilascio e restituzione dell'immobile è pervenuta alla detentrice in data 16.11.2021, addirittura successivamente a l l'asserito conferimento di incarico all'agenzia immobiliare!
- E', inoltre, emerso che l'immobile in questione è stato rilasciato nel mese di marzo 2022, ossia 3 mesi dopo l'intimazione pervenuta alla sig.ra : risulta parimenti CP_1 dimostrato che la sig.ra abbia percepito da quest'ultima, in tempi diversi, Parte_1 quantomeno l a somma tracciabile di euro 1.200,00.
- Non sussiste dunque alcun pregiudizio grave ed irreparabile (e men che meno attuale) sofferto da controparte, posto che: l'immobile è stato spontaneamente rilasciato dalla sig.ra a marzo 2022; la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che CP_1 l'immediata restituzione del bene avrebbe consentito alla stessa di concludere positivamente eventuali contratti di locazione del bene (non essendo stata fornita prova di alcuna concreta proposta o trattativa in tal senso); per i 3 mesi di asserita occupazione la sig.ra ha incamerato un importo pari esattamente a quello che, in base al Parte_1 contratto proposto alla sig.ra , sarebbe stato l'ammontare del canone di CP_1 locazione pattuito. Per l'effetto, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Controparte_2 a. Nel merito, in via principale: respingersi in toto, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, le domande promosse dalla sig.ra
[...]
e condannarla per l'effetto al pagamento in favore del resistente di una somma Parte_1 equitativamente determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 96 comma 3, c.p.c., stante la temerarietà della lite. Spese compensi ed oneri di lite rifusi. R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 6 di 11
b. Nel merito, in via subordinata: respingersi in toto, in quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni esposte, le domande promosse dalla sig.ra . Parte_1 Spese compensi ed oneri di lite rifusi. Disposta la conversione del rito, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo delle prove documentali depositate dalle parti. All'udienza del giorno 14.05.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
Depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio, con decreto del 13.1.22 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 10.5.22, assegnando a parte resistente il termine per la costituzione non oltre dieci giorni prima di quella udienza e avvertendo la parte resistente che la costituzione oltre il suddetto termine avrebbe comportato la decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali e le eccezioni di merito non rilevabili di ufficio e della possibilità di chiamare in giudizio i terzi, secondo le disposizioni dell'allora vigente art. 702 bis e seguenti c.p.c. Tenuto conto della udienza fissata per il 10.5.22 e della costituzione della parte resistente in data 2.5.22, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte originaria resistente CP_1 va dichiarata inammissibile a causa della tardiva costituzione di questa oltre il Controparte_1 termine di almeno 10 giorni prima dell'udienza indicata nel decreto di fissazione ex art. 702 bis c.p.c.
3. Nel merito. La domanda di rilascio. 3.1. In relazione alla domanda volta al rilascio dell'immobile, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione pacificamente riconosciuta dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950 del 2003). Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che fa venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante Cass. civ. n. 12310 del 2007; Cass. civ. n. 4714 del 2006). Invero, l'immobile di cui è causa è stato rilasciato dalla in favore della , CP_1 Parte_1 giusta verbale di consegna del 7.3.22. Alla luce di quanto esposto, è agevole concludere che nessuna delle parti nutre un interesse giuridicamente rilevante ad una decisione sul merito della lite, in relazione a tale domanda, con conseguente estinzione del giudizio. Ciò posto, occorre adesso provvedere sulle spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante cfr. Cass. Civ. n. 4442 del 2001). Bisogna, cioè, valutare il fondamento della domanda per verificare se questa sarebbe stata accolta o rigettata. E la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. civ. n. 4884 del 1996) e valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 7 di 11
totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte (cfr. Cass. civ. n. 3075 del 1997). 3.2. In applicazione, quindi, del principio della soccombenza virtuale, al fine di disegnare le coordinate ermeneutiche di riferimento, non vi è dubbio che, in seguito all'intervento chiarificatore della Suprema Corte in materia, l'azione proposta dalla deve, nel caso di specie, Parte_1 qualificarsi quale azione (reale) di rivendicazione e non già come azione (personale) di restituzione del bene. Infatti, l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce. Pertanto, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza originaria di ogni titolo, in questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, “poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 7305 del 2014). 3.3. L'azione proposta dalla parte originaria ricorrente deve, quindi, essere qualificata come azione di rivendica ex art. 948 c.c., dal momento che la causa petendi è costituita dalla titolarità del diritto di proprietà e il petitum dalla condanna alla restituzione della res, nei confronti di chi ed ) asseritamente dispone del bene nell'assenza anche originaria di Controparte_1 CP_3 qualsiasi titolo. La c.d. reivindicatio è, infatti, l'azione petitoria concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso ed è volta, da un lato, a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene e, dall'altro, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione. Proprio la finalità restitutoria consente di operare la distinzione dalla azione di mero accertamento della proprietà. In ordine alle condizioni della azione, occorre osservare che la legittimazione attiva ad esperire l'azione di rivendicazione è riconosciuta solo ed esclusivamente in capo al proprietario del bene rivendicato, il quale non abbia la detenzione o il possesso della cosa rivendicata (v. Cass. Civ. n. 4421 del 1994). Infatti, avendo tipica finalità recuperatoria, la domanda di rivendica presuppone, necessariamente, che chi propone l'azione abbia la titolarità del bene e che, all'atto della sua formulazione, il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. Nel caso che ci occupa, pertanto, risultano soddisfatte entrambe le condizioni dell'azione di rivendica ex art. 948 c.c., avendo la parte attrice prodotto il proprio titolo di proprietà e avendo chiesto il rilascio del bene all'attuale possessore/detentore, non avendo la la disponibilità Parte_1 del bene. Legittimato passivo dell'azione di rivendica è chiunque possegga o detenga il bene rivendicato ed abbia, quindi, la “facultas restituendi”: infatti, solo colui che si trova nella materiale disponibilità della cosa, per ciò stesso, può essere condannato alla sua restituzione. Secondo la giurisprudenza che si condivide, qualunque sia il titolo di acquisto petitorio invocato dall'attore, legittimato passivamente nell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 c.c. è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia, quindi, in grado di restituirlo, con la conseguenza che su di esso incombe, ai fini del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, l'onere di provare la legittimità del possesso o della detenzione relativi allo stesso bene (cfr. Cass. Civ. n.13973 del 2006). R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 8 di 11
3.4. In relazione alla prova, è noto che l'attore in rivendicazione è tenuto ad indicare, innanzitutto, il titolo in base al quale afferma il proprio diritto di proprietà sulla cosa nella disponibilità del convenuto, oltre che il possesso o la detenzione del bene in capo al convenuto medesimo, qualora quest'ultimo la contesti. Quanto al titolo di acquisto della proprietà posto da parte attrice a fondamento dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., si rileva che la prova della titolarità del diritto di proprietà, in linea generale, è molto rigorosa, essendo necessario che l'attore dimostri che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o gli sia pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si è protratta per il tempo necessario all'usucapione (c.d. probatio diabolica). In particolare, tale rigoroso onere probatorio di norma gravante sul soggetto che agisce in rivendicazione può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore (cfr. Cass. civ. n. 2334 del 1995). Tuttavia, il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente, limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. civ. n. 22598 del 2010). Di recente, poi, si è sostenuto che il rigore della prova della proprietà è ulteriormente stemperato se il convenuto riconosce che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una data persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri il passaggio da quella persona fino a lui (v. Cass. Civ. 25793 del 2016). Infatti, il rigore della cosiddetta probatio diabolica da cui è gravato l'attore in rivendicazione si attenua ove il convenuto riconosca o, comunque, non contesti la proprietà del bene conteso in capo ad un comune dante causa o al dante causa dell'attore ovvero risulti individuato dalle parti un unico originario proprietario del bene stesso. In tal caso, infatti, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori fino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del suo acquisto (v. Cass. Civ. n.4276 del 1984). Nel caso in esame, l'attenuazione del rigore probatorio può essere agevolmente desunta dal fatto che nessuna delle parti convenute contesta che l'immobile oggetto di rivendica sia di proprietà dell'attrice, né la originaria titolarità dei suddetti beni in capo al dante causa della parte attrice,
. Persona_1 3.5. , quindi, producendo il proprio titolo di acquisto, alla luce di quanto Parte_1 sopra esposto, ha assolto al proprio onere probatorio, documentando il trasferimento intercorso in proprio favore, la cui proprietà del bene non è contestata ed è, anzi, pacificamente affermata dalle parti convenute. Infatti, la prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario di acquisto del bene - in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso ad usucapionem anche per accessione sino al compimento del ventennio - deve essere interpretato in relazione alle peculiarità di ciascun caso concreto, per tali intendendosi, non solo le caratteristiche particolari della vicenda proprietaria, ma anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto, nel rispetto del diverso e più generale principio per cui le dichiarazioni del possessore o del detentore possono essere ritenute significative, se interpretate nel complessivo contesto di tutte le risultanze relative alla condotta del soggetto, secondo un criterio di valutazione oggettiva (v. Cass. Civ. n. 6521 del 2008; Cass. civ. n. 1569 del 2022). 3.6. Inoltre, che l'immobile fosse nella sfera di disponibilità della è circostanza CP_1 pacificamente ammessa tra le parti e, inoltre, confermata dallo stesso tenore delle difese della parte R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 9 di 11
originaria resistente. E non vi è prova – attesa l'assenza di qualsiasi titolo in atti – della legittimità del possesso e della detenzione della . CP_1 Di contro, non vi è alcuna prova – né, a ben vedere, la stessa è stata articolata dalla Parte_1
– in ordine alla circostanza che anche l' fosse nella materiale disponibilità del bene. Attesa la CP_2 natura reale della azione e la necessità della prova della disponibilità materiale della res, alcun rilievo assumono i messaggi contenenti trattative volte alla stipula di un negozio, mai concluso. Peraltro, è circostanza che emerge in maniera chiara dagli atti che l' non si è mai CP_2 interfacciato con la , che egli abbia continuato a vivere e lavorare in Friuli e che, quindi, Parte_1 non abbia mai instaurato alcuna relazione con la res oggetto di rivendica (evocativo, peraltro, il verbale di consegna dell'immobile, sottoscritto dalla sola ). CP_1 3.7. Ne consegue che, ai meri fini della soccombenza virtuale, la domanda volta al rilascio dell'immobile sarebbe stata accolta nei confronti della , ma rigettata nei confronti CP_1 dell' . CP_2
4. La domanda risarcitoria di parte attrice. 4.1. La domanda risarcitoria relativa al mancato godimento del bene, formulata dalla parte attrice, è fondata e deve essere accolta. Infatti, l'occupazione non sorretta da alcun titolo che giustificasse la disponibilità del bene da parte della si traduce in una lesione del diritto di proprietà della , la quale è stata CP_1 Parte_1 privata del diritto di godere (e, nel caso di specie, del solo diritto di godere, non anche di quello di disporre, in assenza di specifica prova) del bene in modo pieno ed esclusivo. La illegittima occupazione costituisce un fatto che determina un ingiusto danno a carico del proprietario del bene, fatto a cui necessariamente consegue l'obbligazione di risarcire il danneggiato nella misura del pregiudizio subito (v. in maniera precisa S.U. n. 33645 del 2022). Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Sotto il profilo della esatta quantificazione della obbligazione risarcitoria, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Prima di quantificare esattamente tale somma, è opportuno precisare che il periodo di riferimento è quello che va dal 28.09.21 (data in cui la ha avuto la disponibilità CP_1 dell'immobile) fino al 7.3.22 (data in cui l'immobile è stato rilasciato) per un totale di 5 mesi e 8 giorni.
Nel caso di specie, fermo l'an, il danno può essere quantificato in via equitativa ed in considerazione del luogo in cui si trova l'immobile, del tempo trascorso dall'inizio dell'occupazione, del valore del bene, valutata anche la notoria crisi economica in atto da tempo nel nostro paese, cui è conseguita la “depressione” dell'intero mercato immobiliare sull'intero territorio nazionale e locale, nonché, soprattutto, della indennità versata dalla stessa nei primi mesi, CP_1 in un importo medio di € 400,00 mensili, per complessivi € 2.106,00 (per mesi 5 e giorni 8), importo stimato equitativamente già comprensivo di rivalutazione ed interessi. Tuttavia, essendo pacifico che la abbia già incassato la somma di euro 1.200,00, la Parte_1
– ed esclusivamente la , essendo ella l'unica che ha instaurato una relazione con CP_1 CP_1 il bene - deve essere condannata a risarcire la residua somma di € 906,00, importo già comprensivo di rivalutazione ed interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 10 di 11
della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999). 4.2. Non vi è prova, invece, dell'ulteriore posta risarcitoria, rappresentata dal mancato guadagno. Non vi è alcuna deduzione, infatti, e neppure alcuna prova degli specifici pregiudizi ulteriori, fra i quali si potrebbero astrattamente identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato. 4.3. L'ulteriore domanda risarcitoria esperita dalla parte attrice è infondata e non può essere accolta. Invero, come correttamente sottolineato dalla parte convenuta , è assorbente il rilievo CP_2 della mancata deduzione, in sede assertiva, di un pregiudizio specifico di natura patrimoniale eziologicamente riconducibile alla condotta illecita della parte attrice. Come chiarito dalla Suprema Corte “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (v. Cass. Civ. n. 691 del 2012). Per l'effetto, l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E, dunque, in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (v. Cass. Civ. n. 13328 del 2015). Applicando i suesposti principi al caso di specie, è evidente che la domanda proposta in prima udienza non è mai stata specificata con la memoria ex 183 c. 6 c. 1 c.p.c.: l'attore ha declinato il pregiudizio patrimoniale in modo estremamente generico, senza specificare né i fatti materiali da cui è derivata la lesione né la concreta diminuzione patrimoniale subita per effetto dell'altrui condotta. Né vale il mero rinvio alla c.t.p. depositata in atti. Infatti, in caso di omessa allegazione dei fatti fondanti la domanda, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Cass. Civ. ord. n. 24607 del 2017, nonché Cass. Civ. n. 7115 del 2013, per il principio secondo cui quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum).
5. Il regime delle spese. Non vi è dubbio che la sia soccombente nei confronti della e che, a sua CP_1 Parte_1 volta, la sia soccombente nei confronti dell'altro convenuto . Parte_1 CP_2 Le spese del giudizio seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 11 di 11
23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
; CP_1 B. DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile; C. ACCOGLIE la domanda risarcitoria proposta da parte attrice e, per Parte_1
l'effetto, DA parte convenuta CONVERSO al pagamento in favore di Pt_1 parte attrice della somma di € 906,00, già comprensiva di rivalutazione ed interessi fino alla presente pronuncia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo quanto descritto in parte motiva;
D. RIGETTA le ulteriori domande;
E. RIGETTA le domande proposte nei confronti di;
Controparte_2 F. DA parte convenuta al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice delle spese di giudizio che si liquidano in € 58,98 per Parte_1 esborsi vivi ed in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
G. DA parte attrice al pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per Controparte_2 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
H. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 10 ottobre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3050 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Proprietà” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 29.11.81, rappresentata e difesa dall'avv. VITALE SIMONA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. parte nata a SA (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 23.08.86, rappresentata e difesa dall'avv. MAGLIARELLA MARIA PAOLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO –
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA MARINI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 22.12.21, ha Parte_1 convenuto in giudizio ed . La difesa del primo ha Controparte_1 Controparte_2 allegato che:
- La ricorrente è proprietaria esclusiva dell'immobile sito in NO OS (CS), alla Via Donato Mungo S.n.c., identificato in catasto urbano del Comune di NO- OS, foglio n. 45, particella 809, sub. 61, come da atto di donazione che si allega;
- La predetta, interessata a concludere valido negozio di locazione ed in pendenza di trattative, in data 28.09.2021 immetteva, pacificamente, nel possesso del proprio immobile completamente arredato, i Sig.ri e , i quali Parte_1 Controparte_2 avevano offerto precise garanzie economiche per la conclusione dell'affare;
- A seguito di ciò, nonostante numerose sollecitazioni verbali e scritte (cfr. Allegato n.3), i resistenti si rifiutavano di concludere e sottoscrivere regolare contratto di locazione;
- In data 26.10.2021, stante l'immotivato comportamento di diniego dei resistenti, la ricorrente formulava verbalmente richiesta di immediato rilascio dell'immobile di sua proprietà, rimasta inevasa;
R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 2 di 11
- In data 16.11.2021, altresì, per il tramite della scrivente difesa, la Sig.ra Parte_1 provvedeva ad inoltrare formale richiesta di rilascio e restituzione immobile (cfr. Allegato n.4) che, tuttavia, non sortiva effetto alcuno;
- certamente a decorrere dal 16.11.2021, si cristallizzava in capo ai resistenti situazione di fatto atipica, non legittimata da alcun rapporto contrattuale e, caratterizzata dalla malafede, consistente in una detenzione sine titulo di bene altrui;
- La ricorrente ha, pertanto, interesse ad ottenere il rilascio urgente dell'immobile di sua esclusiva proprietà, occupato sine titulo dai resistenti, e, di conseguenza, il risarcimento del danno sofferto in virtù della detenzione senza titolo, visto il mancato rilascio dell'abitazione a richiesta della stessa;
- In primo luogo, l'assenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti espone al concreto rischio che l'immobile non sia attualmente soggetto alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e che, pertanto, il bene sia effettivamente esposto al pericolo di deterioramento. Sotto altro profilo, il protrarsi del ritardo nella reintegrazione della disponibilità del bene costituisce un ulteriore posta di danno per la ricorrente, atteso che, a quest'ultima, è preclusa la possibilità di disporre, in modo pieno ed esclusivo, della propria res, con conseguente illegittima ed immotivata limitazione delle facoltà derivanti dalla proprietà sull'immobile in questione. Tale circostanza costituisce, pertanto, un evidente, ulteriore, grave pregiudizio derivante dal perdurante mancato utilizzo del bene, di carattere certo ed attuale;
l'odierna ricorrente, difatti, si era determinata a concedere in locazione l'immobile de quo, sua abitazione principale, poiché temporaneamente fuori dalla città di residenza per motivi di lavoro transitori, come da contratto MIUR atermine allegato al presente atto (cfr. Allegato n. 6). La rendita della locazione, dunque, doveva costituire per la Sig.ra fonte di guadagno che potesse consentirle di affrontare, Parte_1 con tranquillità, le spese necessarie al suo sostentamento fuori regione, considerato che la stessa è parte conduttrice di immobile a Novara (cfr. Allegato n.7).
- Nel caso de quo, risulta evidente l'intenzione concreta della ricorrente “di mettere l'immobile a frutto", validamente locandolo a terzi, oggi materialmente paralizzata dall'illecita condotta dei resistenti. Ciò è dimostrato dalle comunicazioni intercorse tra le parti, dalle richieste di locazione pervenute alla da terzi a conoscenza delle sua Parte_1 intenzione di locare l'immobile, nonché dall'espresso mandato conferito ad agenzia immobiliare (cfr. Allegato n.8). Appare, pertanto, evidente la fondatezza della domanda incardinata, la quale può certamente definirsi sulla base dell'allegata documentazione. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Accertare e dichiarare che la Sig.ra è proprietaria esclusiva dell'immobile Parte_1 sito in NO OS (CS), alla Via Donato Mungo S.n.c., identificato in catasto urbano del Comune di NO-OS, Area urbana di OS, foglio n. 45, particella 809, sub. 61; b. Accertare e dichiarare che i resistenti e detengono, Controparte_1 Controparte_2 all'attualità, sine titulo alcuno il predetto bene immobile sito in NO OS (CS), alla Via Donato Mungo S.n.c.; c. Per l'effetto, ordinare ai resistenti e di rilasciare il predetto Controparte_1 Controparte_2 bene immobile sito in NO OS (CS), alla Via Donato Mungo S.n.c., libero da persone e loro cose, in favore della ricorrente, immediatamente ovvero entro e non oltre il termine determinato di giustizia;
d. Per l'effetto, condannare i resistenti e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento, in favore della ricorrente, dei danni patiti a causa dell'occupazione sine titulo del proprio bene, da quantificarsi secondo giustizia;
e. Condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del nominato procuratore. R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 3 di 11
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2.5.22, si è costituita
[...]
. La sua difesa ha dedotto che: CP_1
- in primis è stata solo la sig.ra a chiedere in fitto l'immobile alla Controparte_1
e non il marito , il quale non è stato mai, immesso nel possesso Parte_1 Controparte_2 dell'immobile, avendo sempre vissuto e risieduto in Udine;
- la sig.ra e i suoi figli minori si trasferivano in OS, provenienti da Controparte_1 Udine, a seguito di una crisi coniugale con il marito, sfociata in separazione coniugi, per tale motivo, la richiedeva subito alla , il contratto di fitto e la CP_1 Parte_1 successiva registrazione, per lei fondamentale, al fine di avere la residenza in OS e poter iscrivere i figli a scuola e al nido, per poter scegliere il pediatra di fiducia e il proprio medico curante, per intestarsi il contratto della luce quale residente per non pagare il surplus e altro, nonché per accedere ai servizi del Comune di NO OS;
- una settimana dopo l'entrata in casa da parte della , la con scuse CP_1 Parte_1 varie, fra le quali quella di non essere ancora la proprietaria dell'immobile, ritardava di redigere il contratto da far firmare;
- la , avendo appreso da terze persone che la versava in crisi coniugale Parte_1 CP_1
e stava per separarsi, decideva di formalizzare l'atto, evidentemente prospettandosi l'eventuale problema, e la difficoltà, di dover sfrattare una donna sola con due figli minori;
- Infatti, dopo poco tempo intimava alla il rilascio dell'immobile, con la scusa CP_1 che aveva intenzione di venderlo, per trasferirsi, al Nord per lavoro;
- La signora , praticamente nel panico, non sapendo dove andare con i figli, e CP_1 dopo avere effettuato un faticoso, trasloco, pregava la rassicurandola che i fitti Parte_1 sarebbero stati regolarmente pagati, richiedendo la registrazione del contratto a suo nome, ma nulla di tutto ciò veniva fatto, anzi la , pretendeva di redigere due Parte_1 contratti uno intestato al marito, della , il sig da non registrare a suo dire, CP_1 CP_2 e tenere come garanzia, ciò a ragione del fatto che il sig. percepisce regolare CP_2 stipendio, consigliata in tal senso, faceva firmare altro contratto al sig. al solo CP_2 scopo di avere garanzie, ma non per concedere l'immobile, infatti il contratto non veniva perfezionato con la firma di entrambi e non registrato;
- Che di tutte queste manovre il sig. , veniva tenuto all'oscuro, non è Controparte_2 assolutamente vero che il sig. sia domiciliato, alla Via Donato Mungo Controparte_2 snc, ma soprattutto non vi è stata mai consegna delle chiavi da parte della sig.ra nelle mani del sig. che non ha mai lasciato la sua residenza di Parte_1 Controparte_2 Udine;
- la sig.ra veniva minacciata, e lasciata senza luce con i figli minori e ciò per CP_1 indurla ad abbondonare l'immobile, cosa che alla fine la stessa ha fatto nel mese di marzo 2022 per quieto vivere;
- Di tutta la narrazione della nulla corrisponde al vero, come gli allegati alla Parte_1 presente dimostrano, la è stata pagata per tutto il tempo in cui la signora Parte_1
ha abitato l'immobile, ed è stato per scelta e convenienza della che il CP_1 Parte_1 contratto di fitto non è stato concluso con atto scritto regolarmente firmato e registrato. La resistente ha versato in tempi diversi, come dimostrano i pagamenti tramite bonifici ben 1200,00 euro alla , senza che la stessa rilasciasse alcuna ricevuta, inoltre ha Parte_1 pagato brevi manu, in tempi diversi le restanti somme, tanto da non dovere nulla, rilasciando al fine, sotto il peso delle pressioni l'immobile di via Mungo;
- la si obbligava a pagare mensilmente la somma mensile di euro 400,00 con CP_1 modalità tracciabili, ma di fatto appena la ha capito che la sig.ra Parte_1 CP_1 stava per separarsi, dopo una settimana circa dal 28.9.2021 si presentava in casa della dicendole che se ne doveva andare, da quel momento in poi, la povera CP_1 R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 4 di 11
veniva praticamente molestata quasi quotidianamente con intimazioni ad CP_1 andarsene;
- la ricorrente ha violato il principio di buona fede nelle trattative contrattuali, ha preteso dopo poco tempo il rilascio dell'immobile, si è rifiutata di registrare e firmare il contratto, creando alla signora notevole patimento fisico e psichico oltre che CP_1 danno economico quale quello di non avere potuto rivolgersi ai servizi sociali per avere un aiuto economico, quale, donna separata e con figli minori;
e, infatti, se la Parte_1 avesse provveduto a redigere il contratto di fitto, la sig.ra oltre al contributo che il marito le mandava bonariamente a seguito degli accordi verbali di separazione, avrebbe potuto accedere al bonus per la casa, al bonus per l'energia elettrica, ed altre provvidenza erogate a persone in difficoltà, Invece la , dopo essersi fatta un veloce calcolo, Parte_1 ha preferito non fittare più l'abitazione alla e, dopo che la stessa si era CP_1 trasferita con i suoi effetti nella abitazione, sul timore infondato che non sarebbe stata pagata, dichiarando poi in giudizio che la , avrebbe occupato sine titolo CP_1
l'immobile ciò anche allo scopo, accedere alla procedura ex art. 702 bis cod civ più veloce rispetto a quello dello sfratto;
- il comportamento della ha violato le regole contrattuali di buona fede, lealtà Parte_1 nel concludere il contratto si è rifiutata di sottoscrivere il contratto, ha preteso dopo una settimana dall'entrata nell'appartamento da parte della il rilascio immediato CP_1 dell'immobile, nonostante avesse ricevuto e incamerato in via anticipata la somma di euro 400,00, ha ricevuto tali somme senza provvedere a registrare il contratto, ha distaccato la luce alla , provocandone disaggio e disguido oltre che patimento e CP_1 sofferenza anche per i piccoli rimasti senza acqua corrente, costretti a ricorrere a delle candele;
- il comportamento della ha creato grossi problemi alla e notevole Parte_1 CP_1 patimento psico fisico, e sofferenza, danno morale e psicofisico, ingenerando danni da liquidarsi anche in via equitativa, e che si chiedono in via riconvenzionale;
Ciò posto, CONVERSO ha concluso come in atti. Pt_1 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9.5.22, si è costituito CP_2
. La sua difesa ha dedotto che:
[...]
- Le pretese e le affermazioni della ricorrente (che integralmente e recisamente si contestano) sono destituite di ogni fondamento, posto che il sig. non ha e Controparte_2 non ha mai avuto la detenzione (nemmeno temporanea od occasionale) dell'immobile sito a NO OS (CS), in Via Donato Mungo s.n.c.;
- Come confermato anche dalla sig.ra (moglie dell'odierno resistente) Controparte_1 nella propria comparsa di costituzione e risposta dd. 18.04.2022, il sig. ha CP_2
“sempre vissuto e risieduto in Udine”: nel mese di settembre 2021, invero, i coniugi hanno deciso di separarsi e la sig.ra si è trasferita in Calabria insieme Controparte_1 ai due figli minori;
- Il sig. è rimasto in Friuli, dove risiede da sempre e dove lavora full time come CP_2 montatore meccanico (vedasi lettera di assunzione dd. 23.04.2010 e comunicazione di prosecuzione del rapporto di lavoro dd. 30.11.2020 allegate ai doc. 1 e 2);
- Non corrisponde dunque al vero che il resistente sia stato immesso nel possesso dell'immobile di proprietà della sig.ra (la quale non ha fornito alcuna prova di Parte_1 un tanto), né che egli lo occupi attualmente senza titolo: il sig. non si è mai CP_2 recato personalmente a NO OS, non ha mai ricevuto le chiavi dell'appartamento e non ne ha mai avuta la disponibilità.
- Ma non solo: a ben vedere, non vi è traccia in atti di alcun contatto tra la ricorrente ed il sig. . Ed infatti le “numerose” sollecitazioni scritte allegate da controparte sono CP_2 costituite da messaggi Whatsapp ed emails inviati dalla ricorrente alla sola sig.ra R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 5 di 11
, mai al sig. : è evidente che quest'ultimo non ha mai nemmeno preso CP_1 CP_2 parte alle trattative intercorse la sig.ra e la sig.ra ; Parte_1 CP_1
- Invero, la sig.ra aveva ripetutamente chiesto alla ricorrente di intestare il CP_1 contratto solo a lei, e non al marito (“va solo modificato, va intestato solo a nome mio”): richiesta cui la sig.ra non ha mai dato seguito, omettendo di regolarizzare la Parte_1 posizione della sig.ra con l'evidente fine di costringere quest'ultima a CP_1 coinvolgere il marito, in quanto soggetto maggiormente “solvibile”;
- Orbene, la sig.ra era perfettamente consapevole dell'estraneità alla vicenda del Parte_1 sig. (come ribaditole più volte dalla stessa sig.ra ) e, contrariamente a CP_2 CP_1 quanto affermato nel proprio atto introduttivo, sapeva benissimo che il resistente non aveva mai avuto la disponibilità dell'immobile: ad ulteriore riprova di un tanto, basti osservare che l'intimazione di rilascio è stata inviata al resistente in data 17.11.2021 presso il suo indirizzo di residenza, non presso l'asserito nuovo domicilio!
- Le considerazioni svolte al punto che precede non possono che condurre al rigetto delle domande svolte dalla sig.ra nei confronti del sig. ; ad ogni buon conto, Parte_1 CP_2 ad abundatiam merita altresì evidenziare quanto segue.
- Alcuna prova del danno è stata fornita dalla sig.ra . Ella si è, invero, limitata a Parte_1 produrre un mandato di mediazione conferito all'agenzia immobiliare “Qui.Casa” in data 03.11.2021: a tal proposito, si rileva innanzitutto che tale mandato non contiene alcun riferimento (indirizzo, dati catastali, ecc.) all'immobile del quale la ricorrente lamenta l'abusiva occupazione.
- Non vi è prova, quindi, che l'incarico di mediazione dimesso in atti inerisca specificamente all'immobile per cui è causa;
in ogni caso, la sig.ra non ha in Parte_1 ogni caso dimostrato (ad esempio, allegando concrete proposte di locazione) quale sia stato il danno asseritamente sofferto a causa della mancata disponibilità del bene;
- si consideri, peraltro, che la sig.ra è stata immessa nel possesso Controparte_1 dell'immobile in data 28.09.2021 e che le “trattative” per la stipula del relativo contratto di locazione sono proseguite almeno sino a fine ottobre: la formale richiesta di rilascio e restituzione dell'immobile è pervenuta alla detentrice in data 16.11.2021, addirittura successivamente a l l'asserito conferimento di incarico all'agenzia immobiliare!
- E', inoltre, emerso che l'immobile in questione è stato rilasciato nel mese di marzo 2022, ossia 3 mesi dopo l'intimazione pervenuta alla sig.ra : risulta parimenti CP_1 dimostrato che la sig.ra abbia percepito da quest'ultima, in tempi diversi, Parte_1 quantomeno l a somma tracciabile di euro 1.200,00.
- Non sussiste dunque alcun pregiudizio grave ed irreparabile (e men che meno attuale) sofferto da controparte, posto che: l'immobile è stato spontaneamente rilasciato dalla sig.ra a marzo 2022; la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che CP_1 l'immediata restituzione del bene avrebbe consentito alla stessa di concludere positivamente eventuali contratti di locazione del bene (non essendo stata fornita prova di alcuna concreta proposta o trattativa in tal senso); per i 3 mesi di asserita occupazione la sig.ra ha incamerato un importo pari esattamente a quello che, in base al Parte_1 contratto proposto alla sig.ra , sarebbe stato l'ammontare del canone di CP_1 locazione pattuito. Per l'effetto, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Controparte_2 a. Nel merito, in via principale: respingersi in toto, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, le domande promosse dalla sig.ra
[...]
e condannarla per l'effetto al pagamento in favore del resistente di una somma Parte_1 equitativamente determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 96 comma 3, c.p.c., stante la temerarietà della lite. Spese compensi ed oneri di lite rifusi. R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 6 di 11
b. Nel merito, in via subordinata: respingersi in toto, in quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni esposte, le domande promosse dalla sig.ra . Parte_1 Spese compensi ed oneri di lite rifusi. Disposta la conversione del rito, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo delle prove documentali depositate dalle parti. All'udienza del giorno 14.05.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
Depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio, con decreto del 13.1.22 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 10.5.22, assegnando a parte resistente il termine per la costituzione non oltre dieci giorni prima di quella udienza e avvertendo la parte resistente che la costituzione oltre il suddetto termine avrebbe comportato la decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali e le eccezioni di merito non rilevabili di ufficio e della possibilità di chiamare in giudizio i terzi, secondo le disposizioni dell'allora vigente art. 702 bis e seguenti c.p.c. Tenuto conto della udienza fissata per il 10.5.22 e della costituzione della parte resistente in data 2.5.22, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte originaria resistente CP_1 va dichiarata inammissibile a causa della tardiva costituzione di questa oltre il Controparte_1 termine di almeno 10 giorni prima dell'udienza indicata nel decreto di fissazione ex art. 702 bis c.p.c.
3. Nel merito. La domanda di rilascio. 3.1. In relazione alla domanda volta al rilascio dell'immobile, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione pacificamente riconosciuta dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950 del 2003). Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che fa venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante Cass. civ. n. 12310 del 2007; Cass. civ. n. 4714 del 2006). Invero, l'immobile di cui è causa è stato rilasciato dalla in favore della , CP_1 Parte_1 giusta verbale di consegna del 7.3.22. Alla luce di quanto esposto, è agevole concludere che nessuna delle parti nutre un interesse giuridicamente rilevante ad una decisione sul merito della lite, in relazione a tale domanda, con conseguente estinzione del giudizio. Ciò posto, occorre adesso provvedere sulle spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante cfr. Cass. Civ. n. 4442 del 2001). Bisogna, cioè, valutare il fondamento della domanda per verificare se questa sarebbe stata accolta o rigettata. E la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. civ. n. 4884 del 1996) e valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 7 di 11
totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte (cfr. Cass. civ. n. 3075 del 1997). 3.2. In applicazione, quindi, del principio della soccombenza virtuale, al fine di disegnare le coordinate ermeneutiche di riferimento, non vi è dubbio che, in seguito all'intervento chiarificatore della Suprema Corte in materia, l'azione proposta dalla deve, nel caso di specie, Parte_1 qualificarsi quale azione (reale) di rivendicazione e non già come azione (personale) di restituzione del bene. Infatti, l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce. Pertanto, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza originaria di ogni titolo, in questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, “poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 7305 del 2014). 3.3. L'azione proposta dalla parte originaria ricorrente deve, quindi, essere qualificata come azione di rivendica ex art. 948 c.c., dal momento che la causa petendi è costituita dalla titolarità del diritto di proprietà e il petitum dalla condanna alla restituzione della res, nei confronti di chi ed ) asseritamente dispone del bene nell'assenza anche originaria di Controparte_1 CP_3 qualsiasi titolo. La c.d. reivindicatio è, infatti, l'azione petitoria concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso ed è volta, da un lato, a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene e, dall'altro, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione. Proprio la finalità restitutoria consente di operare la distinzione dalla azione di mero accertamento della proprietà. In ordine alle condizioni della azione, occorre osservare che la legittimazione attiva ad esperire l'azione di rivendicazione è riconosciuta solo ed esclusivamente in capo al proprietario del bene rivendicato, il quale non abbia la detenzione o il possesso della cosa rivendicata (v. Cass. Civ. n. 4421 del 1994). Infatti, avendo tipica finalità recuperatoria, la domanda di rivendica presuppone, necessariamente, che chi propone l'azione abbia la titolarità del bene e che, all'atto della sua formulazione, il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. Nel caso che ci occupa, pertanto, risultano soddisfatte entrambe le condizioni dell'azione di rivendica ex art. 948 c.c., avendo la parte attrice prodotto il proprio titolo di proprietà e avendo chiesto il rilascio del bene all'attuale possessore/detentore, non avendo la la disponibilità Parte_1 del bene. Legittimato passivo dell'azione di rivendica è chiunque possegga o detenga il bene rivendicato ed abbia, quindi, la “facultas restituendi”: infatti, solo colui che si trova nella materiale disponibilità della cosa, per ciò stesso, può essere condannato alla sua restituzione. Secondo la giurisprudenza che si condivide, qualunque sia il titolo di acquisto petitorio invocato dall'attore, legittimato passivamente nell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 c.c. è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia, quindi, in grado di restituirlo, con la conseguenza che su di esso incombe, ai fini del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, l'onere di provare la legittimità del possesso o della detenzione relativi allo stesso bene (cfr. Cass. Civ. n.13973 del 2006). R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 8 di 11
3.4. In relazione alla prova, è noto che l'attore in rivendicazione è tenuto ad indicare, innanzitutto, il titolo in base al quale afferma il proprio diritto di proprietà sulla cosa nella disponibilità del convenuto, oltre che il possesso o la detenzione del bene in capo al convenuto medesimo, qualora quest'ultimo la contesti. Quanto al titolo di acquisto della proprietà posto da parte attrice a fondamento dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., si rileva che la prova della titolarità del diritto di proprietà, in linea generale, è molto rigorosa, essendo necessario che l'attore dimostri che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o gli sia pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si è protratta per il tempo necessario all'usucapione (c.d. probatio diabolica). In particolare, tale rigoroso onere probatorio di norma gravante sul soggetto che agisce in rivendicazione può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore (cfr. Cass. civ. n. 2334 del 1995). Tuttavia, il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente, limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. civ. n. 22598 del 2010). Di recente, poi, si è sostenuto che il rigore della prova della proprietà è ulteriormente stemperato se il convenuto riconosce che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una data persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri il passaggio da quella persona fino a lui (v. Cass. Civ. 25793 del 2016). Infatti, il rigore della cosiddetta probatio diabolica da cui è gravato l'attore in rivendicazione si attenua ove il convenuto riconosca o, comunque, non contesti la proprietà del bene conteso in capo ad un comune dante causa o al dante causa dell'attore ovvero risulti individuato dalle parti un unico originario proprietario del bene stesso. In tal caso, infatti, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori fino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del suo acquisto (v. Cass. Civ. n.4276 del 1984). Nel caso in esame, l'attenuazione del rigore probatorio può essere agevolmente desunta dal fatto che nessuna delle parti convenute contesta che l'immobile oggetto di rivendica sia di proprietà dell'attrice, né la originaria titolarità dei suddetti beni in capo al dante causa della parte attrice,
. Persona_1 3.5. , quindi, producendo il proprio titolo di acquisto, alla luce di quanto Parte_1 sopra esposto, ha assolto al proprio onere probatorio, documentando il trasferimento intercorso in proprio favore, la cui proprietà del bene non è contestata ed è, anzi, pacificamente affermata dalle parti convenute. Infatti, la prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario di acquisto del bene - in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso ad usucapionem anche per accessione sino al compimento del ventennio - deve essere interpretato in relazione alle peculiarità di ciascun caso concreto, per tali intendendosi, non solo le caratteristiche particolari della vicenda proprietaria, ma anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto, nel rispetto del diverso e più generale principio per cui le dichiarazioni del possessore o del detentore possono essere ritenute significative, se interpretate nel complessivo contesto di tutte le risultanze relative alla condotta del soggetto, secondo un criterio di valutazione oggettiva (v. Cass. Civ. n. 6521 del 2008; Cass. civ. n. 1569 del 2022). 3.6. Inoltre, che l'immobile fosse nella sfera di disponibilità della è circostanza CP_1 pacificamente ammessa tra le parti e, inoltre, confermata dallo stesso tenore delle difese della parte R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 9 di 11
originaria resistente. E non vi è prova – attesa l'assenza di qualsiasi titolo in atti – della legittimità del possesso e della detenzione della . CP_1 Di contro, non vi è alcuna prova – né, a ben vedere, la stessa è stata articolata dalla Parte_1
– in ordine alla circostanza che anche l' fosse nella materiale disponibilità del bene. Attesa la CP_2 natura reale della azione e la necessità della prova della disponibilità materiale della res, alcun rilievo assumono i messaggi contenenti trattative volte alla stipula di un negozio, mai concluso. Peraltro, è circostanza che emerge in maniera chiara dagli atti che l' non si è mai CP_2 interfacciato con la , che egli abbia continuato a vivere e lavorare in Friuli e che, quindi, Parte_1 non abbia mai instaurato alcuna relazione con la res oggetto di rivendica (evocativo, peraltro, il verbale di consegna dell'immobile, sottoscritto dalla sola ). CP_1 3.7. Ne consegue che, ai meri fini della soccombenza virtuale, la domanda volta al rilascio dell'immobile sarebbe stata accolta nei confronti della , ma rigettata nei confronti CP_1 dell' . CP_2
4. La domanda risarcitoria di parte attrice. 4.1. La domanda risarcitoria relativa al mancato godimento del bene, formulata dalla parte attrice, è fondata e deve essere accolta. Infatti, l'occupazione non sorretta da alcun titolo che giustificasse la disponibilità del bene da parte della si traduce in una lesione del diritto di proprietà della , la quale è stata CP_1 Parte_1 privata del diritto di godere (e, nel caso di specie, del solo diritto di godere, non anche di quello di disporre, in assenza di specifica prova) del bene in modo pieno ed esclusivo. La illegittima occupazione costituisce un fatto che determina un ingiusto danno a carico del proprietario del bene, fatto a cui necessariamente consegue l'obbligazione di risarcire il danneggiato nella misura del pregiudizio subito (v. in maniera precisa S.U. n. 33645 del 2022). Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Sotto il profilo della esatta quantificazione della obbligazione risarcitoria, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Prima di quantificare esattamente tale somma, è opportuno precisare che il periodo di riferimento è quello che va dal 28.09.21 (data in cui la ha avuto la disponibilità CP_1 dell'immobile) fino al 7.3.22 (data in cui l'immobile è stato rilasciato) per un totale di 5 mesi e 8 giorni.
Nel caso di specie, fermo l'an, il danno può essere quantificato in via equitativa ed in considerazione del luogo in cui si trova l'immobile, del tempo trascorso dall'inizio dell'occupazione, del valore del bene, valutata anche la notoria crisi economica in atto da tempo nel nostro paese, cui è conseguita la “depressione” dell'intero mercato immobiliare sull'intero territorio nazionale e locale, nonché, soprattutto, della indennità versata dalla stessa nei primi mesi, CP_1 in un importo medio di € 400,00 mensili, per complessivi € 2.106,00 (per mesi 5 e giorni 8), importo stimato equitativamente già comprensivo di rivalutazione ed interessi. Tuttavia, essendo pacifico che la abbia già incassato la somma di euro 1.200,00, la Parte_1
– ed esclusivamente la , essendo ella l'unica che ha instaurato una relazione con CP_1 CP_1 il bene - deve essere condannata a risarcire la residua somma di € 906,00, importo già comprensivo di rivalutazione ed interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 10 di 11
della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999). 4.2. Non vi è prova, invece, dell'ulteriore posta risarcitoria, rappresentata dal mancato guadagno. Non vi è alcuna deduzione, infatti, e neppure alcuna prova degli specifici pregiudizi ulteriori, fra i quali si potrebbero astrattamente identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato. 4.3. L'ulteriore domanda risarcitoria esperita dalla parte attrice è infondata e non può essere accolta. Invero, come correttamente sottolineato dalla parte convenuta , è assorbente il rilievo CP_2 della mancata deduzione, in sede assertiva, di un pregiudizio specifico di natura patrimoniale eziologicamente riconducibile alla condotta illecita della parte attrice. Come chiarito dalla Suprema Corte “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (v. Cass. Civ. n. 691 del 2012). Per l'effetto, l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E, dunque, in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (v. Cass. Civ. n. 13328 del 2015). Applicando i suesposti principi al caso di specie, è evidente che la domanda proposta in prima udienza non è mai stata specificata con la memoria ex 183 c. 6 c. 1 c.p.c.: l'attore ha declinato il pregiudizio patrimoniale in modo estremamente generico, senza specificare né i fatti materiali da cui è derivata la lesione né la concreta diminuzione patrimoniale subita per effetto dell'altrui condotta. Né vale il mero rinvio alla c.t.p. depositata in atti. Infatti, in caso di omessa allegazione dei fatti fondanti la domanda, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Cass. Civ. ord. n. 24607 del 2017, nonché Cass. Civ. n. 7115 del 2013, per il principio secondo cui quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum).
5. Il regime delle spese. Non vi è dubbio che la sia soccombente nei confronti della e che, a sua CP_1 Parte_1 volta, la sia soccombente nei confronti dell'altro convenuto . Parte_1 CP_2 Le spese del giudizio seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il R.G. n. 3050 del 2021 - Pag. 11 di 11
23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
; CP_1 B. DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile; C. ACCOGLIE la domanda risarcitoria proposta da parte attrice e, per Parte_1
l'effetto, DA parte convenuta CONVERSO al pagamento in favore di Pt_1 parte attrice della somma di € 906,00, già comprensiva di rivalutazione ed interessi fino alla presente pronuncia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo quanto descritto in parte motiva;
D. RIGETTA le ulteriori domande;
E. RIGETTA le domande proposte nei confronti di;
Controparte_2 F. DA parte convenuta al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice delle spese di giudizio che si liquidano in € 58,98 per Parte_1 esborsi vivi ed in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
G. DA parte attrice al pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per Controparte_2 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
H. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 10 ottobre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia