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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3929/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 07.08.2024
PROMOSSO DA
, con sede legale in Padova, via Trieste 28, C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. (C.F. Parte_2 C.F._1
), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Codrino e
[...]
Anna La Stella, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore opponente
CONTRO
nato a [...] ( VE) il 2/12/1963 (C.F.: Controparte_1
ed indirizzo pec e CA C.F._2 Email_1
TAGLIALATELA nata a [...] il [...] (C.F.: ed indirizzo pec C.F._3
residenti rispettivamente in Caserta alla Via Tescione 205 Email_2
pagina 1 di 12 e Via Tescione 95, con domicilio eletto in Roma al Viale Castrense n. 7, con n. di fax
0823/327570 ed indirizzo pec: e Email_1
Email_2
Convenuti opposti
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 cpc, nonché agli atti esecutivi ex art. 617
comma 1 cpc.
Conclusioni dell'attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
14.03.2025:
“I. NEL MERITO Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti: la nullità ex art. 480
cpc del precetto notificato per inesistenza e contrasto insanabile delle parti intimanti, posto che
l'intimazione di pagamento è dichiaratamente svolta dalla Sig.ra mentre il Controparte_2
precetto è notificato dagli Avv.ti e Monica EL, che si affermano Controparte_1
titolari del diritto di credito di cui al titolo notificato in data 27.6.2024; la nullità del precetto ex art. 480 comma 2 cpc nonché ex art. 479 cpc ai sensi dell'art. 617 cpc nonché ex art. 615 cpc,
perché gli istanti Avv.ti e Monica EL non hanno notificato il Controparte_1
titolo esecutivo (Cass. 15 ottobre 2020-21 gennaio 2021 n. 1096), posto che quello notificato in
data 27 giugno 2024 -indicato nel precetto- (doc. 11) riguarda il decreto del Tribunale di Velletri
del 15 aprile 2024 cronol. 4490/2024 del 15.04.2024, titolo assorbito e caducato dalla ordinanza
resa in sede collegiale dal medesimo Tribunale di Velletri in data 18.6.2024 (doc. 8) mai
notificata a cura degli Avv.ti ; che gli istanti Avv.ti e Monica CP_1 Controparte_1
EL non hanno titolo ex art. 615 cpc per procedere con l'esecuzione forzata, in quanto pagina 2 di 12 il titolo dagli stessi indicato (docc. nn. 7-11; Tribunale di Velletri del 15 aprile 2024 cronol.
4490/2024 del 15.04.2024) è assorbito dalla ordinanza resa nell'ambito della fase di reclamo
(doc. 8), che non contempla distrazione delle spese a favore dei legali antistatari, che quindi non
possono rivendicare un pagamento per le spese di lite;
per l'effetto In accoglimento dei motivi
di opposizione: 1) dichiarare la nullità del precetto per i motivi di cui in atti ex art. 480 cpc sia
ai sensi dell'art. 617 cpc - per inesistenza e contrasto insanabile delle parti intimanti;
- perché
gli istanti Avv. ti e Monica EL non hanno notificato il titolo Controparte_1
esecutivo prima di notificare il precetto - né contestualmente allo stesso- (Cass. 15 ottobre 2020-
21 gennaio 2021 n. 1096), posto che quello notificato in data 27 giugno 2024 –indicato nel
precetto- (doc. 11) riguarda il decreto del Tribunale di Velletri del 15 aprile 2024 cronol.
4490/2024 del 15.04.2024, titolo assorbito e caducato dalla ordinanza resa in sede collegiale
dal medesimo Tribunale di Velletri in data 18.6.2024 (doc. 8), mai notificata a cura degli
intimanti; 2) accertare e dichiarare che, ex art. 615 cpc gli istanti Avv.ti Controparte_1
e Monica EL non hanno titolo ex art. 615 cpc per procedere con l'esecuzione forzata
in quanto il titolo dagli stessi indicato (docc. nn. 7-11; Tribunale di Velletri del 15 aprile 2024
cronol. 4490/2024 del 15.04.2024) è assorbito dalla ordinanza resa nell'ambito della fase di
reclamo (doc. 8), che non contempla distrazione delle spese a favore dei legali antistatari, che
quindi non possono rivendicare un pagamento per le spese di lite;
3) accertare e dichiarare che
la condotta degli intimanti Avv.ti e Monica EL è abusiva per Controparte_1
avere i medesimi illecitamente frazionato il credito per tutti i motivi di cui in atti, al solo fine di
duplicare le spese della fase prodromica all'esecuzione e per l'effetto dichiarare pagina 3 di 12 inammissibile/improcedibile l'intimazione e comunque temeraria, con condanna alla refusione
delle spese di lite maggiorate della sanzione ex art. 96 cpc. II. IN OGNI CASO Con vittoria di
spese e competenze di lite ex art. 96 cpc per i motivi di cui in atti. Senza rinuncia a tutte le
domande di cui all'atto di citazione a precetto notificato in data 31 luglio 2024 e con
contestazione e richiesta di rigetto di tutte le argomentazioni, eccezioni e pretese ex adverso
dedotte e formulate. Con vittoria di spese e competenze di lite per i motivi di cui in atti.”
Conclusioni dei convenuti come da foglio di PC depositato in data 13.03.2025:
“I. Rigettare l'opposizione al precetto in quanto infondata in fatto e in diritto avendo, peraltro,
l'atto di precetto notificato alla società opponente, raggiunto lo scopo, come già acclarato
dall'ordinanza di rigetto della sospensione. II. Condannare l'opponente al pagamento delle
spese e competenze di lite.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 07.08.2024 proponeva opposizione ex Parte_1
art 615 comma 1 e 617 comma 1 cpc avverso l'atto di precetto notificatole in data 11.07.2024
dagli Avv.ti e Monica per l'importo di € 8.150,74, contestando il loro diritto Controparte_1
ad agire in executivis nei suoi confronti.
Esponeva che, svolgendo attività di assistenza sotto il profilo sanitario e legale in favore di vittime di sinistri stradali, trattamenti sanitari errati e altre simili situazioni, maturava un credito di € 89.969, 98 nei confronti di la quale tuttavia non saldava quanto dovuto. Controparte_2
In attesa di ottenere un titolo esecutivo nei confronti della suddetta, l'attrice proponeva ricorso pagina 4 di 12 ex art. 671 cpc innanzi al Tribunale di Velletri onde ottenere sequestro conservativo contro la debitrice, difesa dagli odierni convenuti. In data 15.04.2024 il Tribunale rigettava il ricorso non ravvisando periculum in mora e condannava l'odierna attrice al pagamento delle spese di lite per
€ 5.224,00 oltre accessori, in favore degli Avv.ti oggi convenuti, dichiaratisi antistatari, i quali assistevano la La società proponeva allora reclamo ex art. 669terdecies cpc avverso il CP_2
decreto di rigetto del sequestro conservativo, ma il gravame veniva rigettato con ordinanza pubblicata il 21.06.2024, la quale disponeva condanna alle spese per € 8.059,00 oltre accessori,
senza distrazione in favore dei difensori. Deduce l'attrice di avere quindi ricevuto notifica dei due provvedimenti di cui sopra in data 27.06.2024 (docc. 11 e 12) e di avere poi ricevuto, in data
11.07.2024, notifica di due atti di precetto (docc. 9 e 10), il primo, oggetto della presente opposizione, per € 8.150,74 a istanza degli Avv. ti e Monica EL Controparte_1
intimato in forza del decreto del Tribunale di Velletri emesso il 15.04.2024 e il secondo per €
12.287,35 a istanza della Sig.ra in forza dell'ordinanza collegiale del 21.06.2024. CP_2
Dopo un'ampia premessa sulla competenza territoriale di questo Tribunale, l'opponente enunciava i seguenti motivi, in ragione dei quali chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo:
1) Nullità dell'atto di precetto ai sensi degli artt. 480 comma 2 e 617 cpc, per assoluta incertezza sulle parti, dal momento che dalla lettura del precetto non si comprende chi sia la parte intimante. Si legge, infatti, che “Gli avv.ti Controparte_1
( – e Monica EL C.F._2 Email_1
( – , in proprio e nella C.F._4 Email_2
pagina 5 di 12 qualità di procuratori e difensori di sé stessi… Tanto premesso e ritenuto, la sig.ra
come sopra rapp.ta e difesa INTIMA E FA PRECETTO”. Ragione Controparte_2
per cui risulta, ad avviso dell'attrice, incerto se la somma sia intimata dagli odierni opposti o dalla sig.ra CP_2
2) Nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, in quanto quello notificato in data 27.06.2024 -indicato nel precetto- (doc. 11) riguarda il decreto del Tribunale di
Velletri del 15.04.2024 cronol. 4490/2024, titolo assorbito e caducato dall'ordinanza resa in sede collegiale dal medesimo Tribunale di Velletri in data 18.6.2024, mai notificata.
3) Inesistenza del titolo esecutivo poiché, avendo l'ordinanza collegiale sostituito il decreto impugnato, le statuizioni di quest'ultimo devono ritenersi caducate.
4) Illecito frazionamento del credito rilevante ex art. 96 cpc per essere stati notificati due distinti atti di precetto, con susseguente improcedibilità della domanda e necessità di condannare i convenuti per lite temeraria.
Si costituivano in data 26.08.2024 i convenuti, i quali contestavano tutto quanto ex adverso
dedotto ed eccepito, chiedendo preliminarmente il rigetto della sospensiva. Affermavano che, in relazione alla pretesa nullità del precetto in ragione dell'incertezza sulle parti, si tratta di un mero errore materiale, che non ha ostacolato il raggiungimento dello scopo dell'atto. Quanto ai motivi di ordine sostanziale, invece, affermavano che il provvedimento collegiale non aveva assorbito quello monocratico in punto di spese di lite, ragione per cui deve ritenersi che sussistano due distinti titoli esecutivi relativi alle spese di lite delle due distinte fasi processuali.
pagina 6 di 12 All'udienza del 03.09.2024 fissata per la sospensiva le parti si riportavano ai rispettivi atti, e l'istanza veniva rigettata in data 01.10.2024; provvedimento confermato anche in sede di reclamo. Seguiva scambio di memorie ex art 171 ter cpc. La causa veniva istruita solo documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Come già osservato, con il primo motivo, qualificato come opposizione agli atti esecutivi, parte attrice deduce la nullità del precetto per assoluta incertezza sull'indicazione delle parti.
Va allora in via preliminare rilevato come sia pacifico e documentale che il precetto notificato in data 11.07.2024 con cui gli attori hanno intimato il pagamento delle spese di lite liquidate con decreto monocratico dal Tribunale di Velletri in data 15.04.2024 contenga un errore. Nonostante
infatti l'intestazione del precetto faccia riferimento, quali intimanti, agli odierni convenuti (che nel procedimento de quo erano difensori, dichiaratisi antistatari, della sig.ra , Controparte_2
l'intimazione risulta effettuata in nome di quest'ultima. A fronte di una tale formulazione, parte attrice – come anticipato- sostiene che non fosse possibile comprendere quale fosse il soggetto intimante e che dunque si verta in una ipotesi di nullità dell'atto di precetto comminata dall'art. 480 comma 2 cpc.
Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile.
Ritiene infatti il giudice che quello sopra evidenziato sia un mero errore materiale che, sebbene costituisca irregolarità formale, non inficia l'atto sotto il profilo della sua validità ed efficacia.
Nel precetto, infatti, è ben chiaro che la somma sia in realtà intimata dagli Avv.ti , CP_1
pagina 7 di 12 poiché si fa riferimento alla loro qualità di difensori antistatari, a cui la somma viene attribuita.
A ciò si aggiunga che l'atto impugnato contiene le generalità complete dei convenuti, che redigono il precetto in proprio e nella qualità di procuratori e difensori di sé stessi, mentre la viene indicata solamente con nome e cognome, circostanza che fa ulteriormente CP_2
propendere per il mero errore materiale.
Deve allora ribadirsi quanto già evidenziato nel rigetto dell'istanza sospensiva, ovvero che quello rilevato rientra nella categoria dell'errore materiale, tale da non poter ingenerare (e da non aver nel caso di specie ingenerato nell'attore) alcuna seria incertezza con riferimento ai soggetti creditori delle somme indicate in titolo ed in precetto e che effettivamente intimavano il pagamento, come risulta dalla circostanza che l'opposizione è stata diretta dall'attore nei (soli)
confronti degli avv. i quali risultano come i mittenti del precetto sia dall'intestazione CP_1
dello stesso (ove affermano espressamente di agire in proprio) che dalla sottoscrizione dello stesso (che porta appunto la loro firma) e che risultano indicati quali creditori nel titolo esecutivo azionato, essendo le spese di lite della fase cautelare monocratica state liquidate direttamente in loro favore “in qualità di procuratori dichiaratisi antistatari”.
In ogni caso, ove volesse escludersi che quello riscontrato fosse un mero errore materiale ed ammettendo che una siffatta intimazione sia nulla ai sensi dell'art. 480 comma 2 cpc, la nullità
deve comunque ritenersi sanata a fronte del raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 comma 3 cpc.
L'atto ha infatti consentito alla debitrice di comprendere agilmente chi fosse il soggetto intimante, come dimostra la proposizione del presente giudizio di opposizione, instaurato non pagina 8 di 12 contro la (come pure si sarebbe dovuto fare se vi fosse stata effettiva incertezza), ma CP_2
appunto contro i soli avv , rendendo chiaro che l'atto ha comunque raggiunto il CP_1
proprio scopo avendo l'attrice dimostrato di avere ben compreso il contenuto del precetto.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, essi si fondano sull'assunto secondo cui la condanna al pagamento delle spese di lite comminata con l'ordinanza collegiale del Tribunale di Velletri
emessa il 21.06.2024, che ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza 15.04.2024 con cui il giudice ha rigettato l'istanza di sequestro a suo tempo azionata da ha assorbito Parte_1
e caducato la condanna alle spese contenuta nel provvedimento monocratico. Da ciò l'attrice fa discendere la conseguenza della nullità del precetto ex art 615 cpc per assenza di titolo esecutivo,
ovvero per mancata notifica dello stesso asserendo, appunto, che alla data della sua notifica il titolo azionato, costituito dall'ordinanza monocratica, era caducato in quanto sostituito dall'ordinanza collegiale.
Anche tali motivi di impugnazione non possono trovare accoglimento.
La ricostruzione in fatto dell'attrice è smentita dalla lettura dei due provvedimenti. Il dispositivo del decreto monocratico, infatti, recita “
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla
refusione in favore di parte resistente delle spese di lite liquidate in € 5.224,00 per compensi,
oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari”, mentre l'ordinanza resa sul reclamo così dispone “Il reclamo va dunque respinto con condanna della
reclamante a rifondere delle spese di lite la reclamata che si liquidano in dispositivo ai valori
medi corrispondenti al valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e condanna la
pagina 9 di 12 reclamante a rifondere delle spese di lite la reclamata per euro 8.059,00 oltre spese gen iva e
cpa”.
È chiaro che la condanna alle spese comminata in sede di reclamo non ha in alcun modo sostituito quella disposta col provvedimento monocratico. La condanna alle spese di lite, infatti, ha natura accessoria rispetto al petitum principale e ai sensi dell'art. 91 viene disposta d'ufficio dal giudice a carico della parte soccombente al momento della chiusura del processo. Lo stesso principio si applica ai provvedimenti richiesti in sede cautelare, dovendosi liquidare le spese all'esito della decisione sulla domanda proposta. Qualora tale decisione venga impugnata, il giudice del gravame deve nuovamente liquidare le spese di lite, relativamente al giudizio di impugnazione,
ma tale pronuncia non assorbe, limitatamente alle spese, quella emessa nel grado inferiore. Solo
in caso di riforma del provvedimento impugnato, infatti, il giudice modifica d'ufficio la statuizione relativa alle spese, mentre in caso di rigetto del gravame con conferma della decisione impugnata, le spese del grado precedente rimangono quelle liquidate nel relativo provvedimento.
Tali principi sono pacifici in giurisprudenza, come si legge in Cass. 9064/2018, secondo cui “Il
giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle
spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della
lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base
ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la
decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia
costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.” pagina 10 di 12 Nel caso di specie è chiaro che l'odierna attrice abbia reclamato il provvedimento monocratico chiedendo, consequenzialmente, la modifica del regolamento delle spese di lite, ma a fronte del totale rigetto del gravame non vi era motivo di riformare le statuizioni in punto di spese.
Deve dunque concludersi rilevando come i convenuti abbiano ottenuto due distinti titoli esecutivi, il primo relativo alle spese di lite liquidate dal giudice monocratico, azionato col precetto qui opposto, il secondo relativo alle spese di lite per il procedimento di reclamo, azionato nell'altro precetto non oggetto di opposizione;
ragione per cui deve concludersi affermando che il primo titolo non ha mai perso la propria efficacia.
Peraltro, come già rilevato nell'ordinanza che ha rigettato l'istanza sospensiva, gli importi liquidati nei due provvedimenti differiscono non perché nell'ordinanza collegiale si tiene conto delle spese liquidate dal giudice monocratico, ma poiché il collegio ha ritenuto di liquidare anche le spese relative alla fase istruttoria, avendo il reclamante avanzato istanze di prova per testi. I
due importi, infatti, differiscono per € 2.885, che alla luce del d.m. 55/2014 costituiscono proprio le spese relative alla fase istruttoria per procedimenti cautelari del valore di causa.
Di conseguenza deve ritenersi pure infondata la censura con cui viene dedotta la mancata notifica del titolo esecutivo, essendo incontestata la regolare notifica dell'ordinanza monocratica
15.4.2024 ad opera dei convenuti (doc. 11 attore).
Per le ragioni anzidette è evidente che gli Avv.ti non hanno posto in essere alcun CP_1
abusivo frazionamento del credito, poiché i due atti di precetto sono correlati a due distinti titoli esecutivi, ma ancor prima poiché il precetto qui opposto riguarda un credito proprio, l'altro un credito altrui, essendo stato redatto e notificato in qualità di difensori della sig.ra CP_2
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014,
applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per l'istruttoria data la natura documentale della causa. Con lo stesso criterio si liquidano le spese relative alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
Rigetta l'opposizione.
Condanna a rifondere agli Avv.ti e EL Parte_1 Controparte_1
Monica le spese di lite per che si liquidano in € 4.237,00 per il giudizio di merito ed €
2.901,00 per la fase cautelare, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Padova, 26.05.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 12 di 12
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3929/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 07.08.2024
PROMOSSO DA
, con sede legale in Padova, via Trieste 28, C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. (C.F. Parte_2 C.F._1
), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Codrino e
[...]
Anna La Stella, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore opponente
CONTRO
nato a [...] ( VE) il 2/12/1963 (C.F.: Controparte_1
ed indirizzo pec e CA C.F._2 Email_1
TAGLIALATELA nata a [...] il [...] (C.F.: ed indirizzo pec C.F._3
residenti rispettivamente in Caserta alla Via Tescione 205 Email_2
pagina 1 di 12 e Via Tescione 95, con domicilio eletto in Roma al Viale Castrense n. 7, con n. di fax
0823/327570 ed indirizzo pec: e Email_1
Email_2
Convenuti opposti
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 cpc, nonché agli atti esecutivi ex art. 617
comma 1 cpc.
Conclusioni dell'attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
14.03.2025:
“I. NEL MERITO Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti: la nullità ex art. 480
cpc del precetto notificato per inesistenza e contrasto insanabile delle parti intimanti, posto che
l'intimazione di pagamento è dichiaratamente svolta dalla Sig.ra mentre il Controparte_2
precetto è notificato dagli Avv.ti e Monica EL, che si affermano Controparte_1
titolari del diritto di credito di cui al titolo notificato in data 27.6.2024; la nullità del precetto ex art. 480 comma 2 cpc nonché ex art. 479 cpc ai sensi dell'art. 617 cpc nonché ex art. 615 cpc,
perché gli istanti Avv.ti e Monica EL non hanno notificato il Controparte_1
titolo esecutivo (Cass. 15 ottobre 2020-21 gennaio 2021 n. 1096), posto che quello notificato in
data 27 giugno 2024 -indicato nel precetto- (doc. 11) riguarda il decreto del Tribunale di Velletri
del 15 aprile 2024 cronol. 4490/2024 del 15.04.2024, titolo assorbito e caducato dalla ordinanza
resa in sede collegiale dal medesimo Tribunale di Velletri in data 18.6.2024 (doc. 8) mai
notificata a cura degli Avv.ti ; che gli istanti Avv.ti e Monica CP_1 Controparte_1
EL non hanno titolo ex art. 615 cpc per procedere con l'esecuzione forzata, in quanto pagina 2 di 12 il titolo dagli stessi indicato (docc. nn. 7-11; Tribunale di Velletri del 15 aprile 2024 cronol.
4490/2024 del 15.04.2024) è assorbito dalla ordinanza resa nell'ambito della fase di reclamo
(doc. 8), che non contempla distrazione delle spese a favore dei legali antistatari, che quindi non
possono rivendicare un pagamento per le spese di lite;
per l'effetto In accoglimento dei motivi
di opposizione: 1) dichiarare la nullità del precetto per i motivi di cui in atti ex art. 480 cpc sia
ai sensi dell'art. 617 cpc - per inesistenza e contrasto insanabile delle parti intimanti;
- perché
gli istanti Avv. ti e Monica EL non hanno notificato il titolo Controparte_1
esecutivo prima di notificare il precetto - né contestualmente allo stesso- (Cass. 15 ottobre 2020-
21 gennaio 2021 n. 1096), posto che quello notificato in data 27 giugno 2024 –indicato nel
precetto- (doc. 11) riguarda il decreto del Tribunale di Velletri del 15 aprile 2024 cronol.
4490/2024 del 15.04.2024, titolo assorbito e caducato dalla ordinanza resa in sede collegiale
dal medesimo Tribunale di Velletri in data 18.6.2024 (doc. 8), mai notificata a cura degli
intimanti; 2) accertare e dichiarare che, ex art. 615 cpc gli istanti Avv.ti Controparte_1
e Monica EL non hanno titolo ex art. 615 cpc per procedere con l'esecuzione forzata
in quanto il titolo dagli stessi indicato (docc. nn. 7-11; Tribunale di Velletri del 15 aprile 2024
cronol. 4490/2024 del 15.04.2024) è assorbito dalla ordinanza resa nell'ambito della fase di
reclamo (doc. 8), che non contempla distrazione delle spese a favore dei legali antistatari, che
quindi non possono rivendicare un pagamento per le spese di lite;
3) accertare e dichiarare che
la condotta degli intimanti Avv.ti e Monica EL è abusiva per Controparte_1
avere i medesimi illecitamente frazionato il credito per tutti i motivi di cui in atti, al solo fine di
duplicare le spese della fase prodromica all'esecuzione e per l'effetto dichiarare pagina 3 di 12 inammissibile/improcedibile l'intimazione e comunque temeraria, con condanna alla refusione
delle spese di lite maggiorate della sanzione ex art. 96 cpc. II. IN OGNI CASO Con vittoria di
spese e competenze di lite ex art. 96 cpc per i motivi di cui in atti. Senza rinuncia a tutte le
domande di cui all'atto di citazione a precetto notificato in data 31 luglio 2024 e con
contestazione e richiesta di rigetto di tutte le argomentazioni, eccezioni e pretese ex adverso
dedotte e formulate. Con vittoria di spese e competenze di lite per i motivi di cui in atti.”
Conclusioni dei convenuti come da foglio di PC depositato in data 13.03.2025:
“I. Rigettare l'opposizione al precetto in quanto infondata in fatto e in diritto avendo, peraltro,
l'atto di precetto notificato alla società opponente, raggiunto lo scopo, come già acclarato
dall'ordinanza di rigetto della sospensione. II. Condannare l'opponente al pagamento delle
spese e competenze di lite.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 07.08.2024 proponeva opposizione ex Parte_1
art 615 comma 1 e 617 comma 1 cpc avverso l'atto di precetto notificatole in data 11.07.2024
dagli Avv.ti e Monica per l'importo di € 8.150,74, contestando il loro diritto Controparte_1
ad agire in executivis nei suoi confronti.
Esponeva che, svolgendo attività di assistenza sotto il profilo sanitario e legale in favore di vittime di sinistri stradali, trattamenti sanitari errati e altre simili situazioni, maturava un credito di € 89.969, 98 nei confronti di la quale tuttavia non saldava quanto dovuto. Controparte_2
In attesa di ottenere un titolo esecutivo nei confronti della suddetta, l'attrice proponeva ricorso pagina 4 di 12 ex art. 671 cpc innanzi al Tribunale di Velletri onde ottenere sequestro conservativo contro la debitrice, difesa dagli odierni convenuti. In data 15.04.2024 il Tribunale rigettava il ricorso non ravvisando periculum in mora e condannava l'odierna attrice al pagamento delle spese di lite per
€ 5.224,00 oltre accessori, in favore degli Avv.ti oggi convenuti, dichiaratisi antistatari, i quali assistevano la La società proponeva allora reclamo ex art. 669terdecies cpc avverso il CP_2
decreto di rigetto del sequestro conservativo, ma il gravame veniva rigettato con ordinanza pubblicata il 21.06.2024, la quale disponeva condanna alle spese per € 8.059,00 oltre accessori,
senza distrazione in favore dei difensori. Deduce l'attrice di avere quindi ricevuto notifica dei due provvedimenti di cui sopra in data 27.06.2024 (docc. 11 e 12) e di avere poi ricevuto, in data
11.07.2024, notifica di due atti di precetto (docc. 9 e 10), il primo, oggetto della presente opposizione, per € 8.150,74 a istanza degli Avv. ti e Monica EL Controparte_1
intimato in forza del decreto del Tribunale di Velletri emesso il 15.04.2024 e il secondo per €
12.287,35 a istanza della Sig.ra in forza dell'ordinanza collegiale del 21.06.2024. CP_2
Dopo un'ampia premessa sulla competenza territoriale di questo Tribunale, l'opponente enunciava i seguenti motivi, in ragione dei quali chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo:
1) Nullità dell'atto di precetto ai sensi degli artt. 480 comma 2 e 617 cpc, per assoluta incertezza sulle parti, dal momento che dalla lettura del precetto non si comprende chi sia la parte intimante. Si legge, infatti, che “Gli avv.ti Controparte_1
( – e Monica EL C.F._2 Email_1
( – , in proprio e nella C.F._4 Email_2
pagina 5 di 12 qualità di procuratori e difensori di sé stessi… Tanto premesso e ritenuto, la sig.ra
come sopra rapp.ta e difesa INTIMA E FA PRECETTO”. Ragione Controparte_2
per cui risulta, ad avviso dell'attrice, incerto se la somma sia intimata dagli odierni opposti o dalla sig.ra CP_2
2) Nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, in quanto quello notificato in data 27.06.2024 -indicato nel precetto- (doc. 11) riguarda il decreto del Tribunale di
Velletri del 15.04.2024 cronol. 4490/2024, titolo assorbito e caducato dall'ordinanza resa in sede collegiale dal medesimo Tribunale di Velletri in data 18.6.2024, mai notificata.
3) Inesistenza del titolo esecutivo poiché, avendo l'ordinanza collegiale sostituito il decreto impugnato, le statuizioni di quest'ultimo devono ritenersi caducate.
4) Illecito frazionamento del credito rilevante ex art. 96 cpc per essere stati notificati due distinti atti di precetto, con susseguente improcedibilità della domanda e necessità di condannare i convenuti per lite temeraria.
Si costituivano in data 26.08.2024 i convenuti, i quali contestavano tutto quanto ex adverso
dedotto ed eccepito, chiedendo preliminarmente il rigetto della sospensiva. Affermavano che, in relazione alla pretesa nullità del precetto in ragione dell'incertezza sulle parti, si tratta di un mero errore materiale, che non ha ostacolato il raggiungimento dello scopo dell'atto. Quanto ai motivi di ordine sostanziale, invece, affermavano che il provvedimento collegiale non aveva assorbito quello monocratico in punto di spese di lite, ragione per cui deve ritenersi che sussistano due distinti titoli esecutivi relativi alle spese di lite delle due distinte fasi processuali.
pagina 6 di 12 All'udienza del 03.09.2024 fissata per la sospensiva le parti si riportavano ai rispettivi atti, e l'istanza veniva rigettata in data 01.10.2024; provvedimento confermato anche in sede di reclamo. Seguiva scambio di memorie ex art 171 ter cpc. La causa veniva istruita solo documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Come già osservato, con il primo motivo, qualificato come opposizione agli atti esecutivi, parte attrice deduce la nullità del precetto per assoluta incertezza sull'indicazione delle parti.
Va allora in via preliminare rilevato come sia pacifico e documentale che il precetto notificato in data 11.07.2024 con cui gli attori hanno intimato il pagamento delle spese di lite liquidate con decreto monocratico dal Tribunale di Velletri in data 15.04.2024 contenga un errore. Nonostante
infatti l'intestazione del precetto faccia riferimento, quali intimanti, agli odierni convenuti (che nel procedimento de quo erano difensori, dichiaratisi antistatari, della sig.ra , Controparte_2
l'intimazione risulta effettuata in nome di quest'ultima. A fronte di una tale formulazione, parte attrice – come anticipato- sostiene che non fosse possibile comprendere quale fosse il soggetto intimante e che dunque si verta in una ipotesi di nullità dell'atto di precetto comminata dall'art. 480 comma 2 cpc.
Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile.
Ritiene infatti il giudice che quello sopra evidenziato sia un mero errore materiale che, sebbene costituisca irregolarità formale, non inficia l'atto sotto il profilo della sua validità ed efficacia.
Nel precetto, infatti, è ben chiaro che la somma sia in realtà intimata dagli Avv.ti , CP_1
pagina 7 di 12 poiché si fa riferimento alla loro qualità di difensori antistatari, a cui la somma viene attribuita.
A ciò si aggiunga che l'atto impugnato contiene le generalità complete dei convenuti, che redigono il precetto in proprio e nella qualità di procuratori e difensori di sé stessi, mentre la viene indicata solamente con nome e cognome, circostanza che fa ulteriormente CP_2
propendere per il mero errore materiale.
Deve allora ribadirsi quanto già evidenziato nel rigetto dell'istanza sospensiva, ovvero che quello rilevato rientra nella categoria dell'errore materiale, tale da non poter ingenerare (e da non aver nel caso di specie ingenerato nell'attore) alcuna seria incertezza con riferimento ai soggetti creditori delle somme indicate in titolo ed in precetto e che effettivamente intimavano il pagamento, come risulta dalla circostanza che l'opposizione è stata diretta dall'attore nei (soli)
confronti degli avv. i quali risultano come i mittenti del precetto sia dall'intestazione CP_1
dello stesso (ove affermano espressamente di agire in proprio) che dalla sottoscrizione dello stesso (che porta appunto la loro firma) e che risultano indicati quali creditori nel titolo esecutivo azionato, essendo le spese di lite della fase cautelare monocratica state liquidate direttamente in loro favore “in qualità di procuratori dichiaratisi antistatari”.
In ogni caso, ove volesse escludersi che quello riscontrato fosse un mero errore materiale ed ammettendo che una siffatta intimazione sia nulla ai sensi dell'art. 480 comma 2 cpc, la nullità
deve comunque ritenersi sanata a fronte del raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 comma 3 cpc.
L'atto ha infatti consentito alla debitrice di comprendere agilmente chi fosse il soggetto intimante, come dimostra la proposizione del presente giudizio di opposizione, instaurato non pagina 8 di 12 contro la (come pure si sarebbe dovuto fare se vi fosse stata effettiva incertezza), ma CP_2
appunto contro i soli avv , rendendo chiaro che l'atto ha comunque raggiunto il CP_1
proprio scopo avendo l'attrice dimostrato di avere ben compreso il contenuto del precetto.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, essi si fondano sull'assunto secondo cui la condanna al pagamento delle spese di lite comminata con l'ordinanza collegiale del Tribunale di Velletri
emessa il 21.06.2024, che ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza 15.04.2024 con cui il giudice ha rigettato l'istanza di sequestro a suo tempo azionata da ha assorbito Parte_1
e caducato la condanna alle spese contenuta nel provvedimento monocratico. Da ciò l'attrice fa discendere la conseguenza della nullità del precetto ex art 615 cpc per assenza di titolo esecutivo,
ovvero per mancata notifica dello stesso asserendo, appunto, che alla data della sua notifica il titolo azionato, costituito dall'ordinanza monocratica, era caducato in quanto sostituito dall'ordinanza collegiale.
Anche tali motivi di impugnazione non possono trovare accoglimento.
La ricostruzione in fatto dell'attrice è smentita dalla lettura dei due provvedimenti. Il dispositivo del decreto monocratico, infatti, recita “
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla
refusione in favore di parte resistente delle spese di lite liquidate in € 5.224,00 per compensi,
oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari”, mentre l'ordinanza resa sul reclamo così dispone “Il reclamo va dunque respinto con condanna della
reclamante a rifondere delle spese di lite la reclamata che si liquidano in dispositivo ai valori
medi corrispondenti al valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e condanna la
pagina 9 di 12 reclamante a rifondere delle spese di lite la reclamata per euro 8.059,00 oltre spese gen iva e
cpa”.
È chiaro che la condanna alle spese comminata in sede di reclamo non ha in alcun modo sostituito quella disposta col provvedimento monocratico. La condanna alle spese di lite, infatti, ha natura accessoria rispetto al petitum principale e ai sensi dell'art. 91 viene disposta d'ufficio dal giudice a carico della parte soccombente al momento della chiusura del processo. Lo stesso principio si applica ai provvedimenti richiesti in sede cautelare, dovendosi liquidare le spese all'esito della decisione sulla domanda proposta. Qualora tale decisione venga impugnata, il giudice del gravame deve nuovamente liquidare le spese di lite, relativamente al giudizio di impugnazione,
ma tale pronuncia non assorbe, limitatamente alle spese, quella emessa nel grado inferiore. Solo
in caso di riforma del provvedimento impugnato, infatti, il giudice modifica d'ufficio la statuizione relativa alle spese, mentre in caso di rigetto del gravame con conferma della decisione impugnata, le spese del grado precedente rimangono quelle liquidate nel relativo provvedimento.
Tali principi sono pacifici in giurisprudenza, come si legge in Cass. 9064/2018, secondo cui “Il
giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle
spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della
lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base
ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la
decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia
costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.” pagina 10 di 12 Nel caso di specie è chiaro che l'odierna attrice abbia reclamato il provvedimento monocratico chiedendo, consequenzialmente, la modifica del regolamento delle spese di lite, ma a fronte del totale rigetto del gravame non vi era motivo di riformare le statuizioni in punto di spese.
Deve dunque concludersi rilevando come i convenuti abbiano ottenuto due distinti titoli esecutivi, il primo relativo alle spese di lite liquidate dal giudice monocratico, azionato col precetto qui opposto, il secondo relativo alle spese di lite per il procedimento di reclamo, azionato nell'altro precetto non oggetto di opposizione;
ragione per cui deve concludersi affermando che il primo titolo non ha mai perso la propria efficacia.
Peraltro, come già rilevato nell'ordinanza che ha rigettato l'istanza sospensiva, gli importi liquidati nei due provvedimenti differiscono non perché nell'ordinanza collegiale si tiene conto delle spese liquidate dal giudice monocratico, ma poiché il collegio ha ritenuto di liquidare anche le spese relative alla fase istruttoria, avendo il reclamante avanzato istanze di prova per testi. I
due importi, infatti, differiscono per € 2.885, che alla luce del d.m. 55/2014 costituiscono proprio le spese relative alla fase istruttoria per procedimenti cautelari del valore di causa.
Di conseguenza deve ritenersi pure infondata la censura con cui viene dedotta la mancata notifica del titolo esecutivo, essendo incontestata la regolare notifica dell'ordinanza monocratica
15.4.2024 ad opera dei convenuti (doc. 11 attore).
Per le ragioni anzidette è evidente che gli Avv.ti non hanno posto in essere alcun CP_1
abusivo frazionamento del credito, poiché i due atti di precetto sono correlati a due distinti titoli esecutivi, ma ancor prima poiché il precetto qui opposto riguarda un credito proprio, l'altro un credito altrui, essendo stato redatto e notificato in qualità di difensori della sig.ra CP_2
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014,
applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per l'istruttoria data la natura documentale della causa. Con lo stesso criterio si liquidano le spese relative alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
Rigetta l'opposizione.
Condanna a rifondere agli Avv.ti e EL Parte_1 Controparte_1
Monica le spese di lite per che si liquidano in € 4.237,00 per il giudizio di merito ed €
2.901,00 per la fase cautelare, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Padova, 26.05.2025
Il Giudice
Paola Rossi
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