TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 323 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 18/03/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 323/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Santo Tomasello, per parte ricorrente l'avv. Concetta Parte_1
Loredana Alvaro, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente , e l'avv. Stefania CP_1
Germanò, per delega dell'avv. Giuliana Petito, per parte resistente Controparte_2
.
[...]
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
L'avv. Tomasello, aderisce alla chiesta cessata materia del contendere e si riporta al ricorso introduttivo ed insiste nella liquidazione delle spese di lite.
L'avv. Alvaro si riporta agli atti di causa.
L'avv. Germanò non si oppone alla chiesta cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. Tomasello si oppone alla chiesta compensazione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 4 nella controversia iscritta al n. 323/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
14/03/1961, elettivamente domiciliato in Gioia Tauro alla via Carducci n. 25, presso lo studio dell'avv. Santo Tomasello, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, che lo CP_1
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024. Persona_1
-resistente-
È
(C.F. P.IVA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Copertino (Lecce), via C. Battisti,
124, presso lo studio dell'avv. Giuliana Petito, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti allegata, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, Controparte_4
autorizzato per procura autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 Persona_2
raccolta nr 12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente si riporta al ricorso e aderisce alla chiesta cessata materia del contendere, con vittoria di spese di lite per soccombenza virtuale.
Parte resistente chiede di dichiarare cessata la materia del contendere. Spese e competenze CP_1
come per legge.
Parte resistente chiede di dichiarare il suo difetto di Controparte_2
legittimazione passiva essendo l'avviso di addebito un atto che viene emesso e notificato direttamente da;
aderisce, comunque, alla richiesta di cessata materia del contendere;
con CP_1
compensazione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso degli avvisi di addebito n. 3942016000440692700, n. 39420170003941910000, n. 39420180003742646000, n.
39420190005110537000, n. 39420210000551475000 e n. 39420220002818032000, per l'importo di
Pag. 2 di 4 €. 28.537,91, sottesi alla intimazione di pagamento n. 09420249012584516000, notificata in data 23 gennaio 2025.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la nullità degli avvisi di addebito per inesistenza giuridica del presupposto impositivo in quanto trattasi di attività di impresa cessata antecedentemente alle annualità di contribuzione richieste e di aver chiesto lo sgravio e di aver ottenuto risposta di accoglimento.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la cessazione CP_1
della materia del contendere per essere stati annullati gli avvisi di addebito opposti.
Si è costituita anche l ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_2
legittimazione passiva essendo di competenza dell' il provvedimento di sgravio, aderendo CP_1
all'udienza odierna alla chiesta cessazione della materia del contendere.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
È provato che, in corso di causa, è venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, risultando, al momento della decisione, che il creditore ha provveduto allo sgravio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
A tale richiesta hanno aderito le altre parti processuali.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assume la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Il ricorso, dunque, deve dichiararsi improcedibile per il venir meno, in corso di causa, dell'interesse a proseguire il giudizio.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per soddisfazione della pretesa di parte ricorrente.
Pag. 3 di 4 Ai fini della liquidazione delle spese per soccombenza virtuale, alla data di presentazione del ricorso, l'opposizione era fondata e risultava corredata dall'interesse ad agire, essendo stata presentata, in data 10 ottobre 2024, la richiesta di cancellazione del ricorrente dalla gestione previdenziale a decorrere dal 31 dicembre 2009 e di annullamento della posizione debitoria, ed essendo stata accolta tale richiesta con pec del 17 ottobre 2024.
Alla data del 23 gennaio 2025, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, l' aveva già CP_1
risposto di aver accolto la domanda della parte ricorrente di cancellazione dalla posizione e di CP_1
annullamento della posizione debitoria, come da PEC in atti, per cui l'intimazione di pagamento opposta non avrebbe dovuto riportare gli avvisi di addebito sopra indicati.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza virtuale e si liquidano in complessivi €. 3.291,00, considerando, l'importo degli avvisi di addebito opposti, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €. 26.001 ad €. 52.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' ed a favore della parte CP_1 ricorrente, , con distrazione all'avv. Santo Tomasello, che ha fatto richiesta. Parte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 3.291,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. Santo Parte_1
Tomasello, che ha fatto richiesta.
Palmi, 18/03/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 18/03/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 323/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Santo Tomasello, per parte ricorrente l'avv. Concetta Parte_1
Loredana Alvaro, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente , e l'avv. Stefania CP_1
Germanò, per delega dell'avv. Giuliana Petito, per parte resistente Controparte_2
.
[...]
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
L'avv. Tomasello, aderisce alla chiesta cessata materia del contendere e si riporta al ricorso introduttivo ed insiste nella liquidazione delle spese di lite.
L'avv. Alvaro si riporta agli atti di causa.
L'avv. Germanò non si oppone alla chiesta cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. Tomasello si oppone alla chiesta compensazione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 4 nella controversia iscritta al n. 323/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
14/03/1961, elettivamente domiciliato in Gioia Tauro alla via Carducci n. 25, presso lo studio dell'avv. Santo Tomasello, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, che lo CP_1
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024. Persona_1
-resistente-
È
(C.F. P.IVA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Copertino (Lecce), via C. Battisti,
124, presso lo studio dell'avv. Giuliana Petito, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti allegata, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, Controparte_4
autorizzato per procura autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 Persona_2
raccolta nr 12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente si riporta al ricorso e aderisce alla chiesta cessata materia del contendere, con vittoria di spese di lite per soccombenza virtuale.
Parte resistente chiede di dichiarare cessata la materia del contendere. Spese e competenze CP_1
come per legge.
Parte resistente chiede di dichiarare il suo difetto di Controparte_2
legittimazione passiva essendo l'avviso di addebito un atto che viene emesso e notificato direttamente da;
aderisce, comunque, alla richiesta di cessata materia del contendere;
con CP_1
compensazione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso degli avvisi di addebito n. 3942016000440692700, n. 39420170003941910000, n. 39420180003742646000, n.
39420190005110537000, n. 39420210000551475000 e n. 39420220002818032000, per l'importo di
Pag. 2 di 4 €. 28.537,91, sottesi alla intimazione di pagamento n. 09420249012584516000, notificata in data 23 gennaio 2025.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la nullità degli avvisi di addebito per inesistenza giuridica del presupposto impositivo in quanto trattasi di attività di impresa cessata antecedentemente alle annualità di contribuzione richieste e di aver chiesto lo sgravio e di aver ottenuto risposta di accoglimento.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la cessazione CP_1
della materia del contendere per essere stati annullati gli avvisi di addebito opposti.
Si è costituita anche l ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_2
legittimazione passiva essendo di competenza dell' il provvedimento di sgravio, aderendo CP_1
all'udienza odierna alla chiesta cessazione della materia del contendere.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
È provato che, in corso di causa, è venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, risultando, al momento della decisione, che il creditore ha provveduto allo sgravio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
A tale richiesta hanno aderito le altre parti processuali.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assume la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Il ricorso, dunque, deve dichiararsi improcedibile per il venir meno, in corso di causa, dell'interesse a proseguire il giudizio.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per soddisfazione della pretesa di parte ricorrente.
Pag. 3 di 4 Ai fini della liquidazione delle spese per soccombenza virtuale, alla data di presentazione del ricorso, l'opposizione era fondata e risultava corredata dall'interesse ad agire, essendo stata presentata, in data 10 ottobre 2024, la richiesta di cancellazione del ricorrente dalla gestione previdenziale a decorrere dal 31 dicembre 2009 e di annullamento della posizione debitoria, ed essendo stata accolta tale richiesta con pec del 17 ottobre 2024.
Alla data del 23 gennaio 2025, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, l' aveva già CP_1
risposto di aver accolto la domanda della parte ricorrente di cancellazione dalla posizione e di CP_1
annullamento della posizione debitoria, come da PEC in atti, per cui l'intimazione di pagamento opposta non avrebbe dovuto riportare gli avvisi di addebito sopra indicati.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza virtuale e si liquidano in complessivi €. 3.291,00, considerando, l'importo degli avvisi di addebito opposti, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €. 26.001 ad €. 52.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' ed a favore della parte CP_1 ricorrente, , con distrazione all'avv. Santo Tomasello, che ha fatto richiesta. Parte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 3.291,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. Santo Parte_1
Tomasello, che ha fatto richiesta.
Palmi, 18/03/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 4 di 4