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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2025 in materia locatizia promossa da:
(cod.fisc. ) con l'avv.CAPPONI CROCI MARIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Ascoli Piceno presso l'Indirizzo Telematico del difensore
RICORRENTE contro
(cod.fisc. ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(cod.fisc. ) ) con l'avv. GAETANI DOMENICO PAOLO e con domicilio C.F._3 eletto presso lo studio del difensore in San Benedetto del Tronto presso l'indirizzo telematico del difensore RESISTENTE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 7.4.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 447 bis cpc accertata l'occupazione senza titolo dei convenuti relativa all'appartamento di proprietà del minore, sito a San Benedetto del Tronto Via Etruria n 11 piani 2-3 data l'inefficacia del titolo in forza del quale la predetta abitazione fu assegnata a Controparte_1
(quale collocatario dei figli minori) ex art 708 cpc, provvedimento trascritto in data 20/10/2008 al n
9861 del Reg Gen e al n 6512, inefficacia verificatasi a partire dal 12/11/2023 o da altra data anche anteriore ove risultasse nel corso del giudizio, condannare entrambi i convenuti a rilasciare l'immobile libero e vuoto da persone e cose , in favore del minore e per esso Persona_1 alla madre , e precisamente : ”l'appartamento di civile abitazione sito al piano secondo , Parte_1 composto da 5 vani ed accessori ,con sovrastante piano terzo o sottotetto, il tutto confinante con vano scala , via Etruria, proprietà Nespeca, proprietà e giardino , salvo altri;
riportato al Catasto Pt_3 fabbricati del comune di San Benedetto del Tronto al fgl 9 particella 900 sub 5, categoria A/2, classe 4, vani 9,5 R: R.C € 907,67, via Etruria n 11 , piano 2 -3 – Detto immobile insiste su lastrico solare pervenuto alla cedente con atto di donazione notar del 1 20/10/1983 Rep n Controparte_2 Per_2 45330/6411 , registrato a San Benedetto del Tronto il 9/11/1983 al n 1993 serie 1.” Voglia altresì fissare la data di rilascio dell'intero immobile come sopra descritto al legittimo proprietario libero e vuoto da persone e cose. 2) condannare i convenuti anche in via solidale, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente per l'illegittima occupazione , danni che si quantificano in totali €
pagina 1 di 3 7.185,07 ( di cui € € 6.503,00 per pagamento IMU e € 682,07 per pagamento spese condominiali ordinarie anno 2024) o della diversa somma , anche maggiore che venisse accertata in corso di causa;
3) condannare i convenuti al pagamento delle spese legali del presente giudizio Con comparsa depositata in data 29.3.2025 si costituivano in giudizio i resistenti i quali richiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande formulate da perché improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e in Parte_1 diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. “ Alla prima udienza di comparizione parti del 31.3.2025 la difesa della resistente proponeva un accordo al fine della definizione del contenzioso fra le parti teso alla fissazione di un termine lungo per il rilascio e con pagamento di spese condominiali e Imu a carico di essi resistenti ed il Giudice rinviava alla successiva udienza del 7.4.2025 onde consentire alla parte ricorrente di valutare se accettare o meno la proposta.
Alla udienza del 7.4.2025 partecipavano personalmente i resistenti personalmente signori
[...]
e e la ricorrente unitamente ai difensori i quali davano atto CP_1 Parte_2 Parte_1 che le parti si erano accordate come da verbale di conciliazione giudiziale che chiedevano di sottoscrivere dinanzi al Giudice.
Ritiene pertanto il Giudice che l'accordo raggiunto dalle parti consenta di accogliere la domanda della ricorrente in punto di pronuncia di rilascio e restituzione del bene immobile per cui è causa a favore della parte proprietaria, con determinazione della data di rilascio come in dispositivo.
Peraltro la formalità trascritta sul ripetuto immobile del provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno - relativo all'assegnazione della casa al coniuge della venditrice collocatario dei figli minori-, ha cessato i suoi effetti con il raggiungimento della autonomia economica dei figli, perché la previsione di cui all'art 337 sexies c.c. non costituisce un diritto reale e non è equiparabile al diritto di abitazione, ma ha una finalità esclusiva a favore della prole che cessa quando sopraggiunge l'indipendenza della prole.
Nel caso de quo ha dimostrato la parte ricorrente che i figli e Parte_2 Persona_3 abbiano raggiunto la di loro indipendenza per cui hanno perso inesorabilmente la facoltà di continuare ad abitare presso l'immobile oggetto della originaria compravendita, che pertanto potrà essere restituito nel pieno possesso del proprietario . Persona_1
Le parti hanno raggiunto un accordo anche in punto di pagamento di spese ed oneri condominiali per le per l'annualità 2024 e 2025, per cui i resistenti si impegnano a restituire gli oneri condominiali già versati dalla parte proprietaria per il 2024 ed a pagare gli oneri per l'annualità corrente ed a pagare, altresì l'IMU per l'annualità 2025.
Le spese processuali possono compensarsi integralmente fra le parti stante gli accordi patrimoniali raggiunti e tenuto conto della disponibilità della parte resistente a risolvere stragiudizialmente la vicenda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così decide:
Accoglie il ricorso in punto di domanda di rilascio di immobile per avere le parti con accordo separato disciplinato i rapporti patrimoniali in punto di pagamento di oneri e spese condominiali e di IMU e, per effetto
ORDINA
a ed a di liberare e riconsegnare libero e vuoto Controparte_1 Parte_4 l'immobile oggetto di causa sito in San Benedetto del Tronto, via Etruria n. 11 a favore della
[...]
entro la data del 31.12.2025. Pt_1 pagina 2 di 3 Spese di lite interamente compensate fra le parti
Ascoli Piceno, 7.4.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2025 in materia locatizia promossa da:
(cod.fisc. ) con l'avv.CAPPONI CROCI MARIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Ascoli Piceno presso l'Indirizzo Telematico del difensore
RICORRENTE contro
(cod.fisc. ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(cod.fisc. ) ) con l'avv. GAETANI DOMENICO PAOLO e con domicilio C.F._3 eletto presso lo studio del difensore in San Benedetto del Tronto presso l'indirizzo telematico del difensore RESISTENTE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 7.4.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 447 bis cpc accertata l'occupazione senza titolo dei convenuti relativa all'appartamento di proprietà del minore, sito a San Benedetto del Tronto Via Etruria n 11 piani 2-3 data l'inefficacia del titolo in forza del quale la predetta abitazione fu assegnata a Controparte_1
(quale collocatario dei figli minori) ex art 708 cpc, provvedimento trascritto in data 20/10/2008 al n
9861 del Reg Gen e al n 6512, inefficacia verificatasi a partire dal 12/11/2023 o da altra data anche anteriore ove risultasse nel corso del giudizio, condannare entrambi i convenuti a rilasciare l'immobile libero e vuoto da persone e cose , in favore del minore e per esso Persona_1 alla madre , e precisamente : ”l'appartamento di civile abitazione sito al piano secondo , Parte_1 composto da 5 vani ed accessori ,con sovrastante piano terzo o sottotetto, il tutto confinante con vano scala , via Etruria, proprietà Nespeca, proprietà e giardino , salvo altri;
riportato al Catasto Pt_3 fabbricati del comune di San Benedetto del Tronto al fgl 9 particella 900 sub 5, categoria A/2, classe 4, vani 9,5 R: R.C € 907,67, via Etruria n 11 , piano 2 -3 – Detto immobile insiste su lastrico solare pervenuto alla cedente con atto di donazione notar del 1 20/10/1983 Rep n Controparte_2 Per_2 45330/6411 , registrato a San Benedetto del Tronto il 9/11/1983 al n 1993 serie 1.” Voglia altresì fissare la data di rilascio dell'intero immobile come sopra descritto al legittimo proprietario libero e vuoto da persone e cose. 2) condannare i convenuti anche in via solidale, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente per l'illegittima occupazione , danni che si quantificano in totali €
pagina 1 di 3 7.185,07 ( di cui € € 6.503,00 per pagamento IMU e € 682,07 per pagamento spese condominiali ordinarie anno 2024) o della diversa somma , anche maggiore che venisse accertata in corso di causa;
3) condannare i convenuti al pagamento delle spese legali del presente giudizio Con comparsa depositata in data 29.3.2025 si costituivano in giudizio i resistenti i quali richiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande formulate da perché improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e in Parte_1 diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. “ Alla prima udienza di comparizione parti del 31.3.2025 la difesa della resistente proponeva un accordo al fine della definizione del contenzioso fra le parti teso alla fissazione di un termine lungo per il rilascio e con pagamento di spese condominiali e Imu a carico di essi resistenti ed il Giudice rinviava alla successiva udienza del 7.4.2025 onde consentire alla parte ricorrente di valutare se accettare o meno la proposta.
Alla udienza del 7.4.2025 partecipavano personalmente i resistenti personalmente signori
[...]
e e la ricorrente unitamente ai difensori i quali davano atto CP_1 Parte_2 Parte_1 che le parti si erano accordate come da verbale di conciliazione giudiziale che chiedevano di sottoscrivere dinanzi al Giudice.
Ritiene pertanto il Giudice che l'accordo raggiunto dalle parti consenta di accogliere la domanda della ricorrente in punto di pronuncia di rilascio e restituzione del bene immobile per cui è causa a favore della parte proprietaria, con determinazione della data di rilascio come in dispositivo.
Peraltro la formalità trascritta sul ripetuto immobile del provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno - relativo all'assegnazione della casa al coniuge della venditrice collocatario dei figli minori-, ha cessato i suoi effetti con il raggiungimento della autonomia economica dei figli, perché la previsione di cui all'art 337 sexies c.c. non costituisce un diritto reale e non è equiparabile al diritto di abitazione, ma ha una finalità esclusiva a favore della prole che cessa quando sopraggiunge l'indipendenza della prole.
Nel caso de quo ha dimostrato la parte ricorrente che i figli e Parte_2 Persona_3 abbiano raggiunto la di loro indipendenza per cui hanno perso inesorabilmente la facoltà di continuare ad abitare presso l'immobile oggetto della originaria compravendita, che pertanto potrà essere restituito nel pieno possesso del proprietario . Persona_1
Le parti hanno raggiunto un accordo anche in punto di pagamento di spese ed oneri condominiali per le per l'annualità 2024 e 2025, per cui i resistenti si impegnano a restituire gli oneri condominiali già versati dalla parte proprietaria per il 2024 ed a pagare gli oneri per l'annualità corrente ed a pagare, altresì l'IMU per l'annualità 2025.
Le spese processuali possono compensarsi integralmente fra le parti stante gli accordi patrimoniali raggiunti e tenuto conto della disponibilità della parte resistente a risolvere stragiudizialmente la vicenda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così decide:
Accoglie il ricorso in punto di domanda di rilascio di immobile per avere le parti con accordo separato disciplinato i rapporti patrimoniali in punto di pagamento di oneri e spese condominiali e di IMU e, per effetto
ORDINA
a ed a di liberare e riconsegnare libero e vuoto Controparte_1 Parte_4 l'immobile oggetto di causa sito in San Benedetto del Tronto, via Etruria n. 11 a favore della
[...]
entro la data del 31.12.2025. Pt_1 pagina 2 di 3 Spese di lite interamente compensate fra le parti
Ascoli Piceno, 7.4.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
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