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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6535 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 23.9.2025, ha pronunciato, mediante contestuale lettura di dispositivo e motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 7343/2025 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via San Tommaso d'Aquino n. 36, presso lo studio dell'avv. Pasquale Fuschino che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER AVERTO PATRIZIA: in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile alla percezione dell'assegno di invalidità civile a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per CP_ l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 24.3.2025,
esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 14012/2024) per il Parte_1 riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno di invalidità civile, relativamente alla domanda amministrativa del 02.10.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato che “…in relazione alla diagnosi formulata possiamo affermare che le infermità raggiungono un valore percentuale di invalidità complessiva del 57% (cinquantasette %)”; concludendo per la mancanza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando la sottovalutazione del quadro clinico nel complesso e, in particolare, delle conseguenze della fibromialgia della sindrome depressiva sul proprio stato di salute.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda CP_ amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre accessori. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e disattesa la richiesta di rinnovo della consulenza, all'udienza del
23.9.2025 la causa veniva discussa oralmente ed all'esito veniva decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il c.t.u., dott. ha in modo esauriente accertato in capo alla sig.ra Per_1
una invalidità complessiva in misura del 57%, causata dalle seguenti patologie: “Tiroidite Pt_1
2 di Hashimoto;
Poliartrosi in soggetto con fibromialgia a lieve incidenza funzionale;
Ipertensione arteriosa in trattamento;
Sindrome ansiosa -depressiva; Segni strumentali di broncopatia cronica in asma allergico”, confermando la valutazione espressa dalla commissione medica circa la mancanza del requisito sanitario di cui si chiedeva l'accertamento.
Il consulente ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta. All'esito di tale esame, si soffermava sul complesso invalidante sofferto e sulle percentuali da ricollegare alle patologie riscontrate, accertando che: “[…]in relazione alla diagnosi formulata possiamo affermare che le infermità raggiungono un valore percentuale di invalidità complessiva del 57% (cinquantasette %) ed analiticamente:
1. Tiroidite di Hashimoto. L'infermità come tale non
è riportata nel le citate Tabelle ma, per analogia, è ascrivibile al codice 9322 con una valutazione fissa dell'11%;
2. Poliartrosi in soggetto con fibromialgia a lieve incidenza funzionale. L 'infermità come tale non è riportata nel le citate Tabelle ma, in relazione alla lieve compromissione funzionale
è valutabile nella percentuale dell'11%;
3. Ipertensione arteriosa in trattamento. L 'infermità come tale non è riportata nel le citate Tabelle ma, in relazione al discreto compenso emodinamico è valutabile nella percentuale dell'15%;
4. Sindrome ansiosa -depressiva, ascrivibile al codice 2207 con una valutazione fissa del 15%;
5. Segni strumentali di broncopatia cronica in asma allergico.
L 'infermità come tale non è riportata nel le citate Tabelle ma, per analogia, è ascrivibile al codice
6003 con una valutazione media del 25%.”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali di invalidità valutate con riferimento alla tabella indicativa del D.M. 05.02.1992, accertava che “[…]le infermità raggiungono un valore percentuale di invalidità complessiva del 57% (cinquantasette %)
[…] dalla data della domanda: 02/10/2023”.
Ciò detto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio, nella fase sommaria, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di un'invalidità complessiva in misura superiore al
74%, condizione necessaria all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile (legge n. 117/81).
Va, in primo luogo, ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé
e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, l. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 11185 del
23/04/2019; Cass. n. 17400 del 29/08/2016).
3 Nella specie, il consulente ha ampiamente valutato le conseguenze delle suddette patologie diagnosticate, non riscontrando quell'indeterminabilità e/o permanenza delle stesse tali da incidere sul complesso invalidante della sig.ra in misura superiore al 57%. Pt_1
In secondo luogo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze non possono inficiare Per_1 la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77
D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
pone a carico dell' le spese della c.t.u. della fase sommaria;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 23.9.2025 Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 23.9.2025, ha pronunciato, mediante contestuale lettura di dispositivo e motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 7343/2025 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via San Tommaso d'Aquino n. 36, presso lo studio dell'avv. Pasquale Fuschino che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER AVERTO PATRIZIA: in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile alla percezione dell'assegno di invalidità civile a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per CP_ l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 24.3.2025,
esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 14012/2024) per il Parte_1 riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno di invalidità civile, relativamente alla domanda amministrativa del 02.10.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato che “…in relazione alla diagnosi formulata possiamo affermare che le infermità raggiungono un valore percentuale di invalidità complessiva del 57% (cinquantasette %)”; concludendo per la mancanza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando la sottovalutazione del quadro clinico nel complesso e, in particolare, delle conseguenze della fibromialgia della sindrome depressiva sul proprio stato di salute.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda CP_ amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre accessori. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e disattesa la richiesta di rinnovo della consulenza, all'udienza del
23.9.2025 la causa veniva discussa oralmente ed all'esito veniva decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il c.t.u., dott. ha in modo esauriente accertato in capo alla sig.ra Per_1
una invalidità complessiva in misura del 57%, causata dalle seguenti patologie: “Tiroidite Pt_1
2 di Hashimoto;
Poliartrosi in soggetto con fibromialgia a lieve incidenza funzionale;
Ipertensione arteriosa in trattamento;
Sindrome ansiosa -depressiva; Segni strumentali di broncopatia cronica in asma allergico”, confermando la valutazione espressa dalla commissione medica circa la mancanza del requisito sanitario di cui si chiedeva l'accertamento.
Il consulente ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta. All'esito di tale esame, si soffermava sul complesso invalidante sofferto e sulle percentuali da ricollegare alle patologie riscontrate, accertando che: “[…]in relazione alla diagnosi formulata possiamo affermare che le infermità raggiungono un valore percentuale di invalidità complessiva del 57% (cinquantasette %) ed analiticamente:
1. Tiroidite di Hashimoto. L'infermità come tale non
è riportata nel le citate Tabelle ma, per analogia, è ascrivibile al codice 9322 con una valutazione fissa dell'11%;
2. Poliartrosi in soggetto con fibromialgia a lieve incidenza funzionale. L 'infermità come tale non è riportata nel le citate Tabelle ma, in relazione alla lieve compromissione funzionale
è valutabile nella percentuale dell'11%;
3. Ipertensione arteriosa in trattamento. L 'infermità come tale non è riportata nel le citate Tabelle ma, in relazione al discreto compenso emodinamico è valutabile nella percentuale dell'15%;
4. Sindrome ansiosa -depressiva, ascrivibile al codice 2207 con una valutazione fissa del 15%;
5. Segni strumentali di broncopatia cronica in asma allergico.
L 'infermità come tale non è riportata nel le citate Tabelle ma, per analogia, è ascrivibile al codice
6003 con una valutazione media del 25%.”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali di invalidità valutate con riferimento alla tabella indicativa del D.M. 05.02.1992, accertava che “[…]le infermità raggiungono un valore percentuale di invalidità complessiva del 57% (cinquantasette %)
[…] dalla data della domanda: 02/10/2023”.
Ciò detto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio, nella fase sommaria, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di un'invalidità complessiva in misura superiore al
74%, condizione necessaria all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile (legge n. 117/81).
Va, in primo luogo, ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé
e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, l. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 11185 del
23/04/2019; Cass. n. 17400 del 29/08/2016).
3 Nella specie, il consulente ha ampiamente valutato le conseguenze delle suddette patologie diagnosticate, non riscontrando quell'indeterminabilità e/o permanenza delle stesse tali da incidere sul complesso invalidante della sig.ra in misura superiore al 57%. Pt_1
In secondo luogo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze non possono inficiare Per_1 la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77
D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
pone a carico dell' le spese della c.t.u. della fase sommaria;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 23.9.2025 Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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