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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/10/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 345 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclu- sioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 21/10/2025
Il G.I. dr. FA PI
1 N. 345/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. FA PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 345/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , in persona del legale rapp.te p.t., parte rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentata e difesa dall'Avv. FEDELE SAMUEL ( ), come da pro- C.F._1 cura in calce a ricorso introduttivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Città di Castello, via F.Pierucci - parte ricorrente opponente - CONCLUDE come da memoria 23.10.24: “NEL MERITO in via principale a) revocare e/o annullare il D.I. telematico emesso il 20.12.23, in seno al proc. mon. n. r.g. 3063/23, dall'On.le Tribunale Ordinario di Arezzo (omissis); in via subordinata b) previa declaratoria della compensazione legale, si chiede che dalla somma ingiunta sia detratta quella parte per cui l'opponente risulta creditrice dell'opposta, pari ad € 108803,66; - In ogni caso con condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio e compensi professionali, da liquidarsi ex DM 55/14, oltre i.v.a. e c.p.a”
[...]
) in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2 p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. GIRONI ANDREA ( ), come da procura in calce a C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in BORGO PINTI 80 FIRENZE - parte resistente opposta -
2 CONCLUDE come da memoria 23.10.24: “nel merito rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le eccezioni sollevate ivi compresa l'eccezione/domanda riconvenzionale di compensazione della somma di € 108803,66 e confermare il d.i. opposto;
condannare la in persona del l.r.p.t. al Parte_1 pagamento a favore della della somma di € 149978 o della diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi. Con vittoria di spese diritti ed onorari”
Affitto di azienda
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la premesso che: aveva ricevuto notificazione Parte_1 del Decreto n. 1133/2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
di € 149.978,00 oltre interessi e spese, a titolo di canoni (anche da accessi Controparte_2 in piscina), come da contratto di affitto di ramo d'azienda (ramo già rilasciato in virtù di provvedimento d'urgenza: campeggio) del 29.12.2021, modificato il 27.12.2022, e del
01.07.2022 (somministrazione di bevande ed alimenti, loro vendita, gastronomia, rosticce- ria), già risoluti, come da fatture. Nel proporre opposizione, deduceva quali motivi: nullità del Decreto Ingiuntivo opposto/Insussistenza dei requisiti-presupposti (in particolare, inido- neità delle fatture) di cui all'art. 633 c.p.c.; eccezione di inadempimento (vizi di locali e pertinenze, omessa manutenzione degli impianti idraulici - non conformi ai parametri di legge - con conseguenti miasmi e danno di immagine, costi extra per allacciamento alla rete idrica pubblica, riparazione servizi igienici e lavatrici, stato deplorevole di piscine e vegeta- zione), confortata dall' orientamento attuale della Cassazione e dalla necessità di rispettare l' equilibrio delle prestazioni e la buona fede;
eccezione di compensazione con proprio cre- dito di € 108.803,66, a titolo erroneo accreditamento delle provvigioni di alcuni tour operator con cui l'opponente era convenzionata, spese di ristrutturazione dell'immobile, recante vizi.
Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta confermava l'inadempimento dell'opponente in rela- zione all'obbligazione di pagamento dei canoni (in particolare relativi al 2022), dilazionati
3 al 2023, con imputazione dei depositi cauzionali versati al pagamento delle fatture insolute al 22/12/22 e con obbligo di loro ricostituzione in tre rate, nonché l'inadempimento della nuova obbligazione di pagamento, oltre che dell'obbligazione di manutenzione necessari all' inizio della nuova stagione, con conseguente comunicata risoluzione dei due contratti di af- fitto di azienda e diffida al rilascio, ottenuto a seguito di procedimento per provvedimento d' urgenza solo in data 08/09/2023. Eccepiva: ottimo andamento dell'attività dell'azienda del campeggio nel 2022 e 2023; mancata giustificazione della sospensione del pagamento del canone con l'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, contestando comunque il proprio (in particolare, relativamente alla manutenzione delle piscine), comunque risalente al periodo precedente la transazione del 2022. Contestava la violazione della clausola rela- tiva alle “utenze”, le contestazioni relative alle lavatrici, addebito di spese anticipate per energia elettrica e gas, addebito del canone di settembre 2020. Contestava contestava l'ec- cezione di compensazione e, in particolare, il fatto di aver ricevuto accrediti dai tour operator e soggetti indicati dall'opponente, nonché le presunte spese per € 44.456,00, ed eccepiva la rinuncia dell'opponente al risarcimento e restituzione delle somme corrispondenti agli inter- venti di ristrutturazione. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo pro- mosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la Sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
4 Il Giudice all'esito del processo, è tenuto a pronunciarsi sempre sul merito della pre- tesa creditoria e non può limitarsi, né pronunciarsi, in merito a motivi di opposizione con cui si alleghi che il Decreto sarebbe stato illegittimamente emesso (Cass., S.U., 19.04.82 n. 2387) in base ai presupposti previsti dagli art. 633 e 634 del c.p.c.. Il Giudice dell'opposizione non può cioè revocare il Decreto Ingiuntivo emesso sulla sola base dell'assenza, pur ove accet- tata, dei presupposti previsti dagli artt. 633 e seguenti del c.p.c.. Da ciò il rigetto, in limine litis, del primo motivo di opposizione.
***
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall' art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius oppo- nente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto).
Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie.
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
5 L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha biso- gno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cass., III, 05.03.2009, n. 5356; Cass., III,
10.11.2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. La contestazione, inoltre, deve essere tempestiva;
l'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi è, infatti, la prima difesa utile (Cass., 21.05.2008, n. 13078).
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, e cioè l'inadempimento alle obbligazioni di pagamento dei canoni di affitto di ramo di azienda assunte con l'atto di modifica al contratto di affitto del campeggio di utilizzo delle piscine, datato 28/12/2022
(docc. 4, 7 opposta).
Tale mancata specifica contestazione appare del tutto, e logicamente, coerente ri- spetto all'eccezione di inadempimento e di compensazione, sollevate da parte attrice oppo- nente quali motivi principali di opposizione.
Si deve solo osservare che, in base al più recente orientamento della Giurisprudenza di legittimità, “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adim- pleti contractus di cui all'Art 1460 del c.c. si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempi- mento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situa- zione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del paga- mento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore di “ (Cass, n. 17020/22: conferma: Cass., n. 36295/23): ciò che esclude che eventuali
6 inadempimenti della locatrice-opposta potessero giustificare la totale omissione nel paga- mento dei canoni da parte della conduttrice-opponente.
***
Ciò premesso, e richiamato quanto detto supra in relazione al I motivo, costituito dalla nullità del D.I. per insussistenza dei presupposti di cui agli Art 633 e ss. del c.p.c., occorre passare all'esame del II motivo (exceptio inadimpleti contractus), la cui accertata fondatezza condurrebbe, comunque, al(quantomeno parziale)accoglimento dell'opposi- zione, nel senso di decurtare l'importo portato dal Decreto Ingiuntivo.
Invero, deve essere subito detratto l'importo delle bollette pagate da parte attrice op- ponente in virtù dell'allaccio alla rete idrica pubblica, ma dovute dall'opposta in virtù delle pattuizioni contrattuali. L'importo documentato ammonta a complessivi € 3.967,88 (doc. 5 opponente).
Inoltre, dall'importo dovuto deve essere detratto quanto corrisponde al pregiudizio lamentato da parte attrice opponente per lo Stato della piscina, ben documentato dagli alle- gati n. 8 e 9, ed in particolare dalle fotografie dalle quali emerge uno stato degradato, un colore verde sporco dell'acqua, la presenza di detriti, residui ed altri oggetti non consoni all' utilizzo per la clientela.
Non rileva, e non è comunque provata l'argomentazione per cui le foto prodotte da parte opponente sarebbero state scattate la mattina presto, alle ore 06,00, prima degli asseriti interventi giornalieri di manutenzione.
Tale stato è confermato dalle recensioni negative, pur esse documentate (doc. 13) e, ciò che occorre maggiormente sottolineare, successive al 22/12/2022, ossia al momento in cui le parti avevano raggiunto una transazione, nell'ambito della quale l'opponente aveva dichiarato di “rinunciare alle pretese inerenti le spese sostenute ed i disservizi legati alle piscine, sino alla data odierna” (doc. 6 opposta).
Il pregiudizio, derivante dal danno all'immagine subito dall' opponente, appare cer- tamente rilevante e viene equitativamente determinato in complessivi € 10.000,00, già com- prensivi di interessi e rivalutazione.
7 Inoltre, non è dovuto il canone relativo alle piscine per il mese di settembre 2023, pari a € 8.000,00, per il quale è mancata la prova che il pagamento fosse stato ripartito in cinque rate, ultima appunto scadente nel settembre 2023.
Infine, parte opposta ha depositato le fatture da essa pagate quali anticipi dell'energia elettrica e gas, delle quali è stato richiesto il rimborso (doc. 16).
***
Per contro, non è stata sufficientemente provata la fondatezza del III motivo, ossia della eccezione di compensazione con il relativo credito asseritamente vantato da parte at- trice opponente, da essa sollevata.
In particolare, la documentazione prodotta (doc. 13), tra l'altro di provenienza della stessa opponente, e cioè della parte che ne vorrebbe trarre argomento di prova, non appare sufficiente a dimostrare l'ipotizzato erroneo accredito di provvigioni dovute da alcuni tour operator, convenzionati con l'opponente, su c/c dell'opposta.
Né è stata prodotta documentazione idonea a comprovare interventi di ristruttura- zione dell'azienda, per complessivi € 50.000,00, oltre a costi straordinari per ovviare ad altri, non identificati vizi di locali e pertinenze, per complessivi € 44.456,00 (a dimostrare ciò sono del tutto inidonea i preventivi di cui al doc. 3), oltre a 4 lavatrici e 2 asciugatrici, al prezzo di € 7.500,00 oltre Iva, per il cui acquisto è carente agli atti ogni documento di valore probatorio.
***
In conclusione.
Previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, parte opponente dovrà essere condan- nata al pagamento della differenza tra l'importo oggetto di ingiunzione (€ 149.978,00) e gli importi di cui l'opponente creditrice, a vario titolo, in virtù delle osservazioni precedenti e, cioè: € 3.967,88 (corrispondente all'importo delle bollette di allaccio alla rete idrica pub- blica) oltre a € 10.000,00 (corrispondente al danno all'immagine da essa subito per la cattiva manutenzione delle piscine), oltre a € 8.000,00 (corrispondente al canone del settembre
2023): e così per una differenza di € 128.010,12.
8 Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi corrispettivi pleno iure su somma liquida ed esigibile (tanto che su tale somma, oltre che sulla differenza non dovuta,
è stato concesso il provvedimento monitorio a titolo remunerativo del capitale goduto dal debitore e fondati sul principio di naturale fecondità del denaro (art. 1282, c. I, c.c.), in mi- sura legale dalla domanda ingiunzionale fino al soddisfo.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi (studio, introduttiva)
e minimi (istruttoria/trattazione, decisionale) delle fasi di giudizio effettivamente espletate, nell' ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 9142 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
9
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1133/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tem- Parte_1 pore, a pagare a in persona del suo legale rappre- Controparte_1 sentante pro-tempore, € 128.010,12, oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1 alle spese di giudizio per € 9.142,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 21/10/2025
Il giudice
FA PI
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclu- sioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 21/10/2025
Il G.I. dr. FA PI
1 N. 345/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. FA PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 345/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , in persona del legale rapp.te p.t., parte rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentata e difesa dall'Avv. FEDELE SAMUEL ( ), come da pro- C.F._1 cura in calce a ricorso introduttivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Città di Castello, via F.Pierucci - parte ricorrente opponente - CONCLUDE come da memoria 23.10.24: “NEL MERITO in via principale a) revocare e/o annullare il D.I. telematico emesso il 20.12.23, in seno al proc. mon. n. r.g. 3063/23, dall'On.le Tribunale Ordinario di Arezzo (omissis); in via subordinata b) previa declaratoria della compensazione legale, si chiede che dalla somma ingiunta sia detratta quella parte per cui l'opponente risulta creditrice dell'opposta, pari ad € 108803,66; - In ogni caso con condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio e compensi professionali, da liquidarsi ex DM 55/14, oltre i.v.a. e c.p.a”
[...]
) in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2 p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. GIRONI ANDREA ( ), come da procura in calce a C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in BORGO PINTI 80 FIRENZE - parte resistente opposta -
2 CONCLUDE come da memoria 23.10.24: “nel merito rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le eccezioni sollevate ivi compresa l'eccezione/domanda riconvenzionale di compensazione della somma di € 108803,66 e confermare il d.i. opposto;
condannare la in persona del l.r.p.t. al Parte_1 pagamento a favore della della somma di € 149978 o della diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi. Con vittoria di spese diritti ed onorari”
Affitto di azienda
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la premesso che: aveva ricevuto notificazione Parte_1 del Decreto n. 1133/2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
di € 149.978,00 oltre interessi e spese, a titolo di canoni (anche da accessi Controparte_2 in piscina), come da contratto di affitto di ramo d'azienda (ramo già rilasciato in virtù di provvedimento d'urgenza: campeggio) del 29.12.2021, modificato il 27.12.2022, e del
01.07.2022 (somministrazione di bevande ed alimenti, loro vendita, gastronomia, rosticce- ria), già risoluti, come da fatture. Nel proporre opposizione, deduceva quali motivi: nullità del Decreto Ingiuntivo opposto/Insussistenza dei requisiti-presupposti (in particolare, inido- neità delle fatture) di cui all'art. 633 c.p.c.; eccezione di inadempimento (vizi di locali e pertinenze, omessa manutenzione degli impianti idraulici - non conformi ai parametri di legge - con conseguenti miasmi e danno di immagine, costi extra per allacciamento alla rete idrica pubblica, riparazione servizi igienici e lavatrici, stato deplorevole di piscine e vegeta- zione), confortata dall' orientamento attuale della Cassazione e dalla necessità di rispettare l' equilibrio delle prestazioni e la buona fede;
eccezione di compensazione con proprio cre- dito di € 108.803,66, a titolo erroneo accreditamento delle provvigioni di alcuni tour operator con cui l'opponente era convenzionata, spese di ristrutturazione dell'immobile, recante vizi.
Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta confermava l'inadempimento dell'opponente in rela- zione all'obbligazione di pagamento dei canoni (in particolare relativi al 2022), dilazionati
3 al 2023, con imputazione dei depositi cauzionali versati al pagamento delle fatture insolute al 22/12/22 e con obbligo di loro ricostituzione in tre rate, nonché l'inadempimento della nuova obbligazione di pagamento, oltre che dell'obbligazione di manutenzione necessari all' inizio della nuova stagione, con conseguente comunicata risoluzione dei due contratti di af- fitto di azienda e diffida al rilascio, ottenuto a seguito di procedimento per provvedimento d' urgenza solo in data 08/09/2023. Eccepiva: ottimo andamento dell'attività dell'azienda del campeggio nel 2022 e 2023; mancata giustificazione della sospensione del pagamento del canone con l'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, contestando comunque il proprio (in particolare, relativamente alla manutenzione delle piscine), comunque risalente al periodo precedente la transazione del 2022. Contestava la violazione della clausola rela- tiva alle “utenze”, le contestazioni relative alle lavatrici, addebito di spese anticipate per energia elettrica e gas, addebito del canone di settembre 2020. Contestava contestava l'ec- cezione di compensazione e, in particolare, il fatto di aver ricevuto accrediti dai tour operator e soggetti indicati dall'opponente, nonché le presunte spese per € 44.456,00, ed eccepiva la rinuncia dell'opponente al risarcimento e restituzione delle somme corrispondenti agli inter- venti di ristrutturazione. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
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Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo pro- mosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la Sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
4 Il Giudice all'esito del processo, è tenuto a pronunciarsi sempre sul merito della pre- tesa creditoria e non può limitarsi, né pronunciarsi, in merito a motivi di opposizione con cui si alleghi che il Decreto sarebbe stato illegittimamente emesso (Cass., S.U., 19.04.82 n. 2387) in base ai presupposti previsti dagli art. 633 e 634 del c.p.c.. Il Giudice dell'opposizione non può cioè revocare il Decreto Ingiuntivo emesso sulla sola base dell'assenza, pur ove accet- tata, dei presupposti previsti dagli artt. 633 e seguenti del c.p.c.. Da ciò il rigetto, in limine litis, del primo motivo di opposizione.
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Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall' art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius oppo- nente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto).
Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie.
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
5 L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha biso- gno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cass., III, 05.03.2009, n. 5356; Cass., III,
10.11.2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. La contestazione, inoltre, deve essere tempestiva;
l'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi è, infatti, la prima difesa utile (Cass., 21.05.2008, n. 13078).
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, e cioè l'inadempimento alle obbligazioni di pagamento dei canoni di affitto di ramo di azienda assunte con l'atto di modifica al contratto di affitto del campeggio di utilizzo delle piscine, datato 28/12/2022
(docc. 4, 7 opposta).
Tale mancata specifica contestazione appare del tutto, e logicamente, coerente ri- spetto all'eccezione di inadempimento e di compensazione, sollevate da parte attrice oppo- nente quali motivi principali di opposizione.
Si deve solo osservare che, in base al più recente orientamento della Giurisprudenza di legittimità, “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adim- pleti contractus di cui all'Art 1460 del c.c. si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempi- mento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situa- zione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del paga- mento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore di “ (Cass, n. 17020/22: conferma: Cass., n. 36295/23): ciò che esclude che eventuali
6 inadempimenti della locatrice-opposta potessero giustificare la totale omissione nel paga- mento dei canoni da parte della conduttrice-opponente.
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Ciò premesso, e richiamato quanto detto supra in relazione al I motivo, costituito dalla nullità del D.I. per insussistenza dei presupposti di cui agli Art 633 e ss. del c.p.c., occorre passare all'esame del II motivo (exceptio inadimpleti contractus), la cui accertata fondatezza condurrebbe, comunque, al(quantomeno parziale)accoglimento dell'opposi- zione, nel senso di decurtare l'importo portato dal Decreto Ingiuntivo.
Invero, deve essere subito detratto l'importo delle bollette pagate da parte attrice op- ponente in virtù dell'allaccio alla rete idrica pubblica, ma dovute dall'opposta in virtù delle pattuizioni contrattuali. L'importo documentato ammonta a complessivi € 3.967,88 (doc. 5 opponente).
Inoltre, dall'importo dovuto deve essere detratto quanto corrisponde al pregiudizio lamentato da parte attrice opponente per lo Stato della piscina, ben documentato dagli alle- gati n. 8 e 9, ed in particolare dalle fotografie dalle quali emerge uno stato degradato, un colore verde sporco dell'acqua, la presenza di detriti, residui ed altri oggetti non consoni all' utilizzo per la clientela.
Non rileva, e non è comunque provata l'argomentazione per cui le foto prodotte da parte opponente sarebbero state scattate la mattina presto, alle ore 06,00, prima degli asseriti interventi giornalieri di manutenzione.
Tale stato è confermato dalle recensioni negative, pur esse documentate (doc. 13) e, ciò che occorre maggiormente sottolineare, successive al 22/12/2022, ossia al momento in cui le parti avevano raggiunto una transazione, nell'ambito della quale l'opponente aveva dichiarato di “rinunciare alle pretese inerenti le spese sostenute ed i disservizi legati alle piscine, sino alla data odierna” (doc. 6 opposta).
Il pregiudizio, derivante dal danno all'immagine subito dall' opponente, appare cer- tamente rilevante e viene equitativamente determinato in complessivi € 10.000,00, già com- prensivi di interessi e rivalutazione.
7 Inoltre, non è dovuto il canone relativo alle piscine per il mese di settembre 2023, pari a € 8.000,00, per il quale è mancata la prova che il pagamento fosse stato ripartito in cinque rate, ultima appunto scadente nel settembre 2023.
Infine, parte opposta ha depositato le fatture da essa pagate quali anticipi dell'energia elettrica e gas, delle quali è stato richiesto il rimborso (doc. 16).
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Per contro, non è stata sufficientemente provata la fondatezza del III motivo, ossia della eccezione di compensazione con il relativo credito asseritamente vantato da parte at- trice opponente, da essa sollevata.
In particolare, la documentazione prodotta (doc. 13), tra l'altro di provenienza della stessa opponente, e cioè della parte che ne vorrebbe trarre argomento di prova, non appare sufficiente a dimostrare l'ipotizzato erroneo accredito di provvigioni dovute da alcuni tour operator, convenzionati con l'opponente, su c/c dell'opposta.
Né è stata prodotta documentazione idonea a comprovare interventi di ristruttura- zione dell'azienda, per complessivi € 50.000,00, oltre a costi straordinari per ovviare ad altri, non identificati vizi di locali e pertinenze, per complessivi € 44.456,00 (a dimostrare ciò sono del tutto inidonea i preventivi di cui al doc. 3), oltre a 4 lavatrici e 2 asciugatrici, al prezzo di € 7.500,00 oltre Iva, per il cui acquisto è carente agli atti ogni documento di valore probatorio.
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In conclusione.
Previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, parte opponente dovrà essere condan- nata al pagamento della differenza tra l'importo oggetto di ingiunzione (€ 149.978,00) e gli importi di cui l'opponente creditrice, a vario titolo, in virtù delle osservazioni precedenti e, cioè: € 3.967,88 (corrispondente all'importo delle bollette di allaccio alla rete idrica pub- blica) oltre a € 10.000,00 (corrispondente al danno all'immagine da essa subito per la cattiva manutenzione delle piscine), oltre a € 8.000,00 (corrispondente al canone del settembre
2023): e così per una differenza di € 128.010,12.
8 Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi corrispettivi pleno iure su somma liquida ed esigibile (tanto che su tale somma, oltre che sulla differenza non dovuta,
è stato concesso il provvedimento monitorio a titolo remunerativo del capitale goduto dal debitore e fondati sul principio di naturale fecondità del denaro (art. 1282, c. I, c.c.), in mi- sura legale dalla domanda ingiunzionale fino al soddisfo.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi (studio, introduttiva)
e minimi (istruttoria/trattazione, decisionale) delle fasi di giudizio effettivamente espletate, nell' ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 9142 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1133/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tem- Parte_1 pore, a pagare a in persona del suo legale rappre- Controparte_1 sentante pro-tempore, € 128.010,12, oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1 alle spese di giudizio per € 9.142,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 21/10/2025
Il giudice
FA PI
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