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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/08/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1043 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Girifalco Parte_1 C.F._1
(CZ), via A. Migliaccio n. 129, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Fulvio Attisani, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE CONTRO (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5A, presso lo studio legale dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 703/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 5.12.2017, depositato in pari data e notificato il 8.5.2018. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
703/2017 emesso il 5.12.2017 dal Tribunale di Lamezia Terme e notificato il 8.5.2018 con il quale le era stato ingiunto il pagamento a favore della predetta società ingiungente, nella sua qualità di fideiussore di della somma di euro 50.203,77 oltre accessori e spese del Parte_2 monitorio, come liquidati in decreto, quale debito residuo derivante da un contratto di finanziamento stipulato dal debitore principale con la Findomestic Banca s.p.a.. 1.1. A sostegno della spiegata opposizione eccepiva: 1) la nullità ex artt. 643 e 137 Parte_1
c.p.c. della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia;
2) il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'opponente negava di avere prestato garanzie personali a favore di disconoscendo formalmente Parte_2
l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di fideiussione del 19.6.2007. Sulla scorta di tali deduzioni la parte opponente domandava il rigetto della domanda monitoria azionata dalla società opposta perché infondata in fatto ed in diritto e, di conseguenza, chiedeva che venisse dichiarata dal Tribunale adito la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con il favore delle spese di lite. 1 1.2. Costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa di risposta, la contestava il Controparte_1 disconoscimento ex art. 214 c.p.c. formulato dalla parte opponente in quanto considerato generico, infondato e inammissibile perché relativo a delle sottoscrizioni di una fotocopia. In ogni caso, l'opposta dichiarava di volersi avvalere delle sottoscrizioni apposte dalla Rettura sulla fidejussione del 19.6.2007 e, a tal fine, chiedeva disporsi la verificazione della stesse ai sensi dell'art. 216 c.p.c.. Contestava, infine, gli ulteriori motivi di opposizione formulati dalla controparte in quanto infondati in fatto e in diritto ed insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato. La società opposta concludeva, pertanto, domandando la conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato e la condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze del processo. 1.3. Con ordinanza resa all'udienza del 4.11.2020 il Giudice Istruttore diversamente impersonato rigettava l'istanza formulata dalla convenuta ex art 648 c.p.c. e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. 1.4. Con la memoria ex art. ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione ad agire della banca opposta modificando le proprie conclusioni nel modo seguente:
“In via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento delle eccezioni proposte nella narrativa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 643 e 137 c.p.c. della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 703/2017 del 5.12.2017 R.G. 1772/2017, non essendo stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia;
in subordine, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di per i Controparte_1 motivi esposti nella presente memoria e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 703/2017 del 5.12.2017 R.G. 1772/2017 o, comunque, rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere il pagamento della somma oggetto di detta ingiunzione;
in ulteriore subordine, nel merito: 1) revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 703/2017 R.G. 1772/2017 emesso il 5.12.2017 dal Tribunale di Lamezia Terme per mancanza dei requisiti di cui di cui all'art. 633 c.p.c. alla luce dei motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo o, comunque, sempre per gli stessi motivi, rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere il pagamento della somma oggetto di ingiunzione;
2) accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni e delle firme apposte sulla lettera di fideiussione datata 19.6.2007 prodotta da parte convenuta opposta;
3) accertare e dichiarare, in accoglimento dell'opposizione svolta, l'inesistenza di obblighi fideiussori e, per l'effetto, dichiarare non dovuto alcun importo da parte della signora a favore della sempre per i Parte_1 Controparte_1 motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.. 1.5. La controversia era istruita, a seguito della proposizione, da parte della opposta, ai sensi dell'art 216 c.p.c., dell'istanza di verificazione della fideiussione del 19.6.2007 disconosciuta dall'opponente, mediante consulenza tecnica d'ufficio grafologica (con elaborato peritale stilato dal dott. ). Persona_1
Indi la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 2. Giova premettere, ai fini dell'esatta delimitazione del thema decidendum, che l'opponente quale preteso fideiussore di ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere Parte_2 la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla quale società Controparte_1 cessionaria del credito. In particolare, l'opponente ha dedotto: a) il difetto di legittimazione attiva della b) Controparte_1 la non riferibilità a sè della documentazione ex adverso prodotta, avendo la Rettura disconosciuto le firme apposte al contratto di fideiussione del 19.6.2007; c) la nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, non notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia. Per contro, la società convenuta ha sostenuto la genericità e l'inammissibilità del disconoscimento e quindi la autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione in oggetto, di cui ha chiesto verificazione. Sulla scorta di ciò, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Ciò premesso, l'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, va accolta con la Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3.1. Come noto, il disconoscimento della scrittura privata costituisce precipuo onere della parte contro cui tale scrittura venga prodotta, atteso che l'effetto del mancato adempimento di questo onere è il riconoscimento tacito della scrittura stessa: pertanto, il termine della prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione del documento, entro cui il disconoscimento può essere effettuato a norma dell'art. 215, n. 2), c.p.c., ha carattere perentorio e non è suscettibile di essere prorogato (cfr. Cass. III, n. 9159/2002). Quanto alla “prima risposta successiva alla produzione”, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, fa riferimento al primo atto processualmente rilevante successivo alla produzione documentale, che consenta alla controparte (ovvero a quella che ha prodotto la scrittura) l'immediata conoscenza del disconoscimento operato e, conseguentemente, di poter prendere posizione sul punto, dichiarando che intende valersi del documento e di proporre verificazione. Applicando tali principi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è evidente che, rispetto alla documentazione già allegata al ricorso monitorio e di cui l'ingiunto abbia già conoscenza e contezza al momento della ricezione della notifica del ricorso con l'indicazione dei documenti allegati, il momento della “prima risposta successiva alla produzione” viene necessariamente a coincidere con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Ciò, d'altronde, è coerente con il fatto che è con il medesimo atto di opposizione che l'ingiunto, attore formale ma convenuto in senso sostanziale, deve proporre tutte le proprie eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio e deve spiegare le eventuali domande riconvenzionali. Ne consegue che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su documenti già depositati in sede monitoria, se non dichiarato con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (che costituisce dunque il termine perentorio entro cui effettuarlo), è tardivo e comporta che quelle scritture private devono considerarsi tacitamente riconosciute dalla parte ingiunta, contro la quale sono state prodotte. 3.2. Nella fattispecie in esame, l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione del 19.6.2007 nell'atto di opposizione a d.i., sicchè tale disconoscimento è certamente tempestivo, alla stregua di quanto poc'anzi illustrato. Il disconoscimento dell'opponente, oltre a essere tempestivo è anche valido sotto ogni altro profilo. Invero, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio
3 impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità (Cass., 1 luglio 2002, n. 9543; cfr. Cassazione civile , sez. I, 06/02/2002, n. 1591: “Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non occorrendo, ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un'impugnazione specifica e determinata, da compiersi con atto processuale immediatamente successivo alla produzione in giudizio della scrittura, tale che si possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione. Il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce peraltro giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità”). Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può costituire una mera formula di stile. Pertanto, a tale scopo va considerata inidonea una contestazione generica oppure implicita perché frammista ad altre difese o sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (Corte Appello Torino, sez. I, 20/10/2021, n. 1133). Infatti, il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo a tal fine inidonea una contestazione generica o implicita;
la relativa eccezione deve contenere lo specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che viene contestato e non ha valore se effettuato con riguardo ad ogni produzione in copia effettuata da controparte (vedi Tribunale Napoli Nord, sez. I, 24/03/2023). Nel caso di specie, tutte le espressioni utilizzate dall'opponente possono ritenersi idonee a configurare un valido e specifico disconoscimento in quanto la Rettura ha individuato in maniera specifica non soltanto il documento disconosciuto ma anche il profilo contestato (vale a dire l'autenticità della sottoscrizione) essendo stati dedotti anche vari argomenti a sostegno dell'impossibilità dell'autografia delle firme dell'opponente sul contratto di garanzia di cui si discute. 3.3. Ebbene, come sopra illustrato, l'opponente, nel proprio atto introduttivo, ha disconosciuto, a norma dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni, allo stesso apparentemente riferibili, apposte sul contratto di fideiussione del 19.6.2007. Preso atto del rituale disconoscimento effettuato dall'opponente nonché della rituale istanza di verificazione formulata dall'opposta, a seguito del deposito dell'originale del documento da parte della è stata esperita CTU grafologica volta ad accertare se le sottoscrizioni Controparte_1 apposte sul contratto di fideiussione sopra citato, mediante confronto con le scritture di comparazione indicate dalle parti ed esperimento del saggio grafico, fossero riferibili o meno a
. Parte_1
All'esito dell'indagine peritale, il consulente tecnico ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Il CTU, letti gli atti, esaminati gli atti e i documenti prodotti in causa, esaminate le scritture di comparazione, per verificare l'autenticità delle firme apposte al “documento contestato” oggetto di verifica, sulla base dell'analisi effettuata e sui documenti in esame e dei risultati della ricerca sopra indicati, valutando le prove grafiche acquisite in atti, nonchè le scritture di comparazione, ritiene di poter rispondere: le firme apposte al documento in verifica non sono di pugno della medesima
” (vedi pag. 39 CTU dott. in atti). Parte_1 Per_1
4 La consulenza tecnica risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico, per cui le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU possono essere fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione. Segnatamente, le conclusioni innanzi riportate riconoscono l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte da alla lettera di fideiussione del 19.6.2007 (vedi doc. 2 fascicolo del monitorio). Parte_1
Come evidenziato nella relazione tecnica resa dal CTU, infatti, sono state evidenziate delle non corrispondenze tra le sottoscrizioni contestate apposte sulla fideiussione e quelle delle scritture comparative. Il fiduciario del Tribunale, difatti, ha osservato quanto segue: “…Nella pagina iniziale del documento contestato, appare un'alterazione dovuta ad una cancellatura effettuata per mezzo di un correttore di colore bianco. Sotto tale cancellatura, dove vi è la scritta a stampatello, effettuata con penna ad inchiostro blu “Rettura Rossella via delle Palme” inoltre si riscontra con l'uso della strumentazione, con l'indagine a luce trasmessa mediante l'uso dello stereomicroscopio, la dicitura storica apposta prima della cancellatura “Vittorini Carmelo Progresso s.n.c.“, come raffigurato nelle foto sottostanti…. Le analisi all'ultravioletto consentono di controllare gli effetti, altrimenti non visibili ad occhio nudo, eseguite per mezzo della lampada di WO (dal cognome del suo ideatore, il fisico statunitense Robert ), possono far apparire, per effetto della fluorescenza, Persona_2 macchie dovute al danneggiamento della carta per sfregamento, conseguente a cancellature o per l'uso d'acidi e scolorina. Tutte queste metodologie richiedono un requisito fondamentale: i documenti vanno esaminati in originale, giacché la copia difficilmente può dare risultati attendibili. L'indagine grafologica vera e propria si differenzia dall'indagine documentale, diretta a scoprire l'alterazione di documenti. L'alterazione ha luogo, mediante asportazione, sostituzione, aggiunta di elementi, sia per il materiale costituente il documento sia per le notizie, in esso contenute. Per la rilevazione di tali anomalie si procede ad un'approfondita osservazione del documento sospetto, attraverso tutti i tipi di ispezioni strumentali fattibili, non distruttive, che sono svariate e vanno dalla semplice osservazione per trasparenza, alle analisi effettuate con i mezzi ottici ricorrenti e più versatili. L'analisi eseguita per mezzo dell'(UV) è risultata negativa sulle firme in verifica, mentre sul frontespizio della prima pagina del contratto di fideiussione appare una cancellatura mediante l'uso di un correttore di colore bianco come riportato in precedenza. L'ispezione tecnico- strumentale sul particolare è utile, quando c'è il sospetto, che vi sia un'imitazione oppure un'alterazione del documento in esame. Essa permette di analizzare il supporto cartaceo, per capire, se la superficie della carta ha subito interventi alterativi sia di natura chimica sia di natura fisica….Effettuando dei macro-ingrandimenti sull'apposito documento contestato oggetto di verifica ad IR (infrarosso), tale esame permette, a determinate lunghezze d'onda, di rilevare se sotto la firma in verifica siano stati usati due o più tipi di inchiostro. Infatti, gli inchiostri aventi una colorazione più chiara (blu) scompaiono quando sono filtrati alle lunghezze d'onda di 550-600 nanometri, quelli di composizione alquanto più scura (blu-violaceo) scompaiono a lunghezze d'onda superiori 700-800 nanometri, quelli di colore scuro scompaiono a lunghezze d'onda ancora superiori 850-950 nanometri, mentre i segni di matita scompaiono a lunghezze d'onda comprese tra i 1000 e 1100 nanometri. Tale esame sulle firme in verifica è risultato negativo si evidenziano solo delle macchie dovute al toner di stampa cerchiate in azzurro. Da una prima disamina del documento si può notare, che è stato redatto a penna su una copia fotostatica “su una pagina”; tale contratto è composto da: il nome della finanziaria “Findomestic”, i dati identificativi del consumatore composto da un numero di un totale di 3 firme a margine sinistro del contratto, lo stesso è composto
5 dall'importo richiesto, nonché causale e relative modalità di erogazione, e l'importo delle rate di rimborso. La scrittura apposta sul contratto è stata redatta da due inchiostrature di penne differenti, come indicato nella foto in alto: una penna ad inchiostratura di colorazione nero, e una penna di colore blu, indicati con frecce di colore fucsia. In alto a destra riportante i dati della Rettura vi è stata applicata una correzione effettuata per mezzo di un correttore di colore bianco, come indicata in azzurro. Indicato con frecce in verde, il contratto non è strutturato in tutte le sue parti. ….È ben naturale che questa sintesi nasce dall'osservazione costante di tutti i documenti comparativi. Il sottoscritto CT si è interessato di tutti quei meccanismi, che hanno utilità nel promuovere un comportamento scrittorio sia adattato che naturale e spontaneo. La deficienza o l'eccesso di funzione dei meccanismi mentali inconsci (interpretazione dinamica e strutturale del modello scrittorio) condurrà con sicurezza a intendere il passaggio dal modello conscio alla capacità di movimento dell'Io scrittorio (presentazioni ideative istintuali che non danno luogo a conflitto). Il modello conscio abolisce, riduce, spezza e distribuisce, in quantità maggiore o minore, le energie che stanno in qualsiasi punto fra l'eccitamento e lo spostamento scrittorio. Lo spostamento può rispondere bene sia ai fini della regressione (scrittoria), che a quelli dell'evoluzione (scrittoria). In realtà, lo spostamento ha una parte importante nel determinare sia la forma che la diffusione dei movimenti….L'osservatore potrà accorgersi del preciso momento in cui l'azione scrittoria (organizzazione, unità globale, qualità e proprietà che emergono dall'organizzazione e dall'unità globale, complessità) cade, malgrado vigorosi sforzi, nell'incapacità a rimanere nel contenuto grafologico specializzato della sig.ra opportuno mettere in evidenza come una Parte_3 costante delle raccolte documentali sia quella di inserire il documento in verifica nel suo contesto, posizione ideale per fare affluire nuovi sensi di lettura. Nel processo evolutivo ha grande importanza il fenomeno della modificazione del comportamento scrittorio che risulta essere un insieme di azioni tali da cambiare significato e assumere una specifica funzione di segnalazione nella comunicazione scrittoria. Nella coerenza costante delle firme certe della Rettura, occorre notare la diversa espressività scrittoria dell'imitatore nella quale si possono osservare soluzioni stilistiche elementari che giustificano il comportamento scrittorio nella sua modalità. Gli effetti dei vari gradi di velocità si vedono nella varietà del tempo;
la qualità dell'azione scrittoria non lascia alcun dubbio sul movimento fisiologico e psicologico di una diversa coscienza scrittoria. Le firme comparative, in tutta la loro fenomenologia scrittoria presentano un preciso modello uniformato intorno a un centro culturale e a un processo fisiologico‐psicologico irradiatore insieme di genesi, di struttura e di modulazione. Processo fisiologico‐psicologico irradiatore, insieme di spazio – movimento – forma, che protrae nel tempo la stabilità e la conservabilità dell'indole cerebrale della sig.ra .Le immagini comparative sottostanti, in modo straordinario il nome, mostrano in Pt_4 maniera cristallina la non convergenza espressiva. Lasciano vedere palesemente una struttura, portante e modulare, distribuzione e organizzazione degli elementi compositivi, differente. Le illustrazioni pongono in risalto tutti gli elementi divergenti. Le differenze tra le firme di comparazione e quella in verifica sono manifeste. Ovviamente sono presenti anche dei “composti omologhi”, cioè elementi strutturali simili ma che differiscono nelle modulazioni (per es. gruppo grafemico Rossella). Nelle foto raffigurate in alto si evincono alcuni aspetti morfologici delle lettere (“R ”, “o” ed “e” di Rossella verifica con (“R ”, “o” ed “e” di Rossella di comparazione), manifestano un significato scrittorio autonomo che svolge una funzione di sconnessione con le firme comparative (nessuna associazione con il grafismo comparativo).
6 L'analisi rigorosa, che riflette scientificamente gli aspetti particolari e concreti di tutti i documenti, nasce dallo studio delle leggi che governano lo sviluppo dell'azione scrittoria: Connotazione specifica del fenomeno scrittorio ― Carattere, peculiarità che qualifica la lettera, il gruppo letterale, ecc.. Grazie ai contenuti scrittori si è stabilita la peculiarità del dinamismo grafico dell'imitatore copista. Prova e conferma della non autenticità delle firme in verifica. In questo caso vi è stata un'imitazione servile, detta anche pedissequa o a mano lenta, sottoposta ad ispezione strumentale che presenta caratteristiche del tratto peculiari ed altamente identificative: pressione poco differenziata tra i vari segmenti del tracciato, soste e riaccelerazioni immotivate, deviazioni improvvise, accentuazione delle forme delle lettere che compongono il tracciato, mancanza di coesione per mancanza della disinvoltura del gesto, in quanto questo, non scaturisce dagli automatismi cognitivi di scrittura dell'autore. È sufficiente ingrandire alcune porzioni dello scritto mantenendo alta risoluzione e qualità dell'immagine del tratto per poter apprezzare le caratteristiche di tale tecnica imitatoria e di falsificazione come raffigurato in basso. Siamo in presenza di una disposizione diversa del grafismo in verifica, del ritmo, nonché di una diversa distanza tra i movimenti a confronto, con diverso numero di movimenti in cui viene suddiviso il tracciato (dimensione, disposizione, equilibrio, estensione;
grado della porzione, della parte di un tutto, dell'ordine nella divisione). Dovendo giungere ad una conclusione: “Più frequente di tutte è la falsificazione delle firme, anche perché, per la loro brevità, sono quelle, che, più facilmente, si prestano ad essere riprodotte. Non di rado, chi falsifica, avendo davanti a sè il modello della firma, ne segue ad uno ad uno, i movimenti, tentando e sforzandosi di riprodurli nella migliore forma possibile. Il falsificatore nel caso specifico e specificato è stato costretto a riflettere molto nel vergare la firma contestata. L'imitazione, così eseguita, risente, però, dell'improvvisazione e appare, di solito volgare e mal riuscita. La forma, grossolanamente, imitata ed il tratto deformato ed incerto, la rivela quasi sempre in modo chiaro senza ombre di dubbio…. Il falsificatore non sempre copia dal modello da imitare, ma ripete a memoria la firma, dopo averla a lungo studiata e dopo essersi impressi nella mente i segni particolari, che la caratterizzano. In molti casi, se egli possiede notevoli e comprovate abilità, potrà riprodurla con sufficiente approssimazione. Con tale sistema il falsificatore è riuscito a dare alla firme imitate una rapidità ed un movimento, che può trarre in inganno, specialmente il profano, proprio, perché, chi l'ha riprodotta, ha tentato di avvicinarsi il più possibile alla firma in originale;
se non si opera con attenzione e scrupolo, è facile sbagliare, cadendo nell'inganno, che il falsificatore si era prefisso. Nel caso specifico, la firma, oggetto di verifica, è frutto di un goffo tentativo di imitazione anche da chi non ha dimestichezza con le nozioni tecniche specifiche della materia. È opportuno mettere in evidenza come una costante delle raccolte documentali sia quella di inserire il documento in verifica nel suo contesto, posizione ideale per fare affluire nuovi sensi di lettura. Nel processo evolutivo ha grande importanza il fenomeno della modificazione del comportamento scrittorio che risulta essere un insieme di azioni tali da cambiare significato e assumere una specifica funzione di segnalazione nella comunicazione scrittoria. Per mezzo della sovrapposizione tra cognome e nome e la firma, è possibile osservare la disposizione topologica delle lettere e dei gruppi letterali, i quali forniscono e ci indicano il preciso rapporto che intercorre tra gli stessi. Il cognome e nome spiega compiutamente la firma. L'analisi osservativo-descrittiva della pagina precedente ha permesso di riconoscere, distinguere e rilevare un modello guida che fornisce lo spazio, il movimento e la forma del nome e cognome e della firma in verifica. Siamo in presenza di una disposizione precisa del ritmo, di una distanza regolare tra i movimenti a confronto, di un egual numero di movimenti in cui viene suddiviso il tracciato
7 (dimensione, disposizione, equilibrio, estensione;
grado della porzione, della parte di un tutto, dell'ordine nella divisione). Il livello grafico conserva le alternanze di movimento, di dimensione, di direzione;
ordine e sistema di legamento e continuità sono costanti;
diversa la liberazione degli impulsi grafomotori. Queste immagini, dimostrano il concetto sostanziale di imitazione, ricalco, copiatura della terza firma in verifica posta in basso al documento contestato….Dovendo pervenire ad una conclusione: “Più frequente di tutte è la falsificazione delle firme, anche perché, per la loro brevità, sono quelle, che, più facilmente, si prestano ad essere riprodotte. Non di rado, chi falsifica, avendo davanti a sè il modello della firma, ne segue ad uno ad uno, i movimenti, tentando e sforzandosi di riprodurli nella migliore forma possibile. Il falsificatore nel caso specifico e specificato è stato costretto a riflettere molto nel vergare la firma contestata. L'imitazione, così eseguita, risente, però, dell'improvvisazione e appare, di solito volgare e mal riuscita. La forma, grossolanamente, imitata ed il tratto deformato ed incerto, la rivela, quasi sempre in modo chiaro senza ombre di dubbio…. Il falsificatore non sempre copia dal modello da imitare, ma ripete a memoria la firma, dopo averla a lungo studiata e dopo essersi impressi nella mente i segni particolari, che la caratterizzano. In molti casi, se egli possiede notevoli e comprovate abilità, potrà riprodurla con sufficiente approssimazione. Le modalità, con le quali è possibile falsificare una grafia, sono riconducibili a due categorie principali: l'imitazione e la dissimulazione. L'imitazione costituisce il tentativo di riprodurre l'altrui grafia nella maniera più precisa ed accurata possibile. E' un'attività, che richiede una notevole abilità e che permette al contraffattore di modellare il proprio " modus scribendi " allo specifico modello da imitare. Al contrario, la
“dissimulazione”, non rappresenta altro che l'atto dello scrivere, mimetizzando la propria grafia allo scopo di non farsi riconoscere;
tutto questo si realizza mediante alterazioni, che privano la scrittura delle caratteristiche peculiari e, quindi, identificative dell'autore materiale. In questo caso c'è stata una chiara imitazione delle firme apposte al documento in verifica. Pur se il tentativo di imitare il testo, al primo impatto, sembra sia stato reso possibile, analizzando oggettivamente e realisticamente le varie fasi della vergatura, e specificatamente i punti in cui riaffiora quella spontaneità grafica del soggetto scrivente, lo stesso imitatore (produttore) di alcune lettere apposte sul documento in verifica inconsciamente è caduto in errore;
ciò è originato da una possibile ed inevitabile caduta d'attenzione, che tale sforzo psicofisico richiede, come anche da una chiara superficialità nell'atto dello scrivere” (cfr. pagg. 19-38 CTU dott. in atti). Per_1
3.4. Le conclusioni raggiunte dal consulente, in quanto logicamente e congruamente argomentate, supportate da una diffusa ed adeguata spiegazione in ordine alla metodologia di analisi impiegata e agli elementi tenuti in considerazione ai fini dell'accertamento tecnico compiuto, possono essere integralmente recepite dal Tribunale. Al riguardo va respinta ogni contestazione alle risultanze della CTU reiterata dalla difesa di parte convenuta anche in sede di scritti conclusionali, giacchè sulle osservazioni formulate dalla parte opposta il perito nominato dall'Ufficio ha ampiamente e puntualmente contro dedotto ex art. 195, terzo comma c.p.c. confermando il suo giudizio di apocrifia delle firme apposte sulla fideiussione oggetto del contendere (vedi pagg.
2-6 risposte ai rilievi critici CTU dott. : “In relazione Per_1 alle rimostranze ricevute alla bozza della Consulenza inoltrata a mezzo pec il 10.09.2023 dal CTP di parte attrice, si risponde per come segue: la CTP evidenzia che il CTU è “partito da idee preconcette, da presunzioni e tutta la relazione serva a dimostrare la sua tesi”. Ebbene, la consulenza si struttura secondo un preciso ordine metodologico, analizzando le firma in comparazione per poi andare a riscontrare la presunta identità di mano nelle firme contestate. Da
8 detta analisi si giunge alla conclusione che la firma della è stata apposta per imitazione. Pt_1
Infatti, è stato ben spiegato nell'analisi comparativa che non vi sono punti di identità del tratto nella stesura della firma, ma solo punti di somiglianza – cosa diversa dall'identità – che non combaciano sempre all'interno della firma e pertanto sono indizi di non identità di mano. Inoltre, basta visionare il modo di disegnare il gruppo di lettere “tt” e la finale “a”, nonché il capolettera “R” sia del nome che del cognome, per confermare che il gesto scrittorio è sempre differente e non porta a concludere sulla corrispondenza alla mano della . Infatti, nell'analisi operata dal CTP Parte_1 all'interno delle osservazioni, non si riscontrano in ogni firma le medesime caratteristiche, ma solo in alcune di esse vengono evidenziati inclinazione delle lettere, calibro e scattanza del tratto. Pertanto, la CTP ha argomentato la sua analisi ritrovando all'interno di alcune firma olografe tratti somiglianti con le firme in comparazione;
tale metodologia ha falsato sicuramente l'indagine metodologica, poiché ha basato le osservazioni solo su particolari grafici e stilistici, senza giungere al risultato corretto analizzando la totalità del gesto grafico della Rettura. Pertanto, si ribadisce quanto esposto nella bozza inviata al CTP, ribadendo nuovamente che le firme apposte al documento in verifica non sono di pugno della stessa , ma sono frutto di una Parte_1 imitazione. I quadri di osservazione generale, ancor meglio gli aspetti quantitativi e qualitativi della relazione precedente, forniscono un'ampia misurazione e una ricca valutazione, che portano ad un parere diverso da quello della CTP. Dall'esame analitico degli elementi caratteristici rilevati e messi in evidenza, si riscontra una struttura modulare diversa tra le firme in verifica e quella della sig.ra
. Per quanto detto sopra, e nella relazione precedente, è legittimo affermare, che le Parte_1 firme apposte al “documenti in verifica” non sono autentiche. Nelle osservazioni il CTP, mescola abilmente la realtà e la finzione. Come già descritto e riportato a pag. 36 della CTU: imitazione, ricalco, copiatura. Nel processo evolutivo ha grande importanza il fenomeno della modificazione del comportamento scrittorio che risulta essere un insieme di azioni tali da cambiare significato e assumere una specifica funzione di segnalazione nella comunicazione scrittoria. Per mezzo della sovrapposizione tra cognome e nome e la firma, è possibile osservare la disposizione topologica delle lettere e dei gruppi letterali, i quali forniscono e ci indicano il preciso rapporto che intercorre tra gli stessi. Il cognome e nome spiega compiutamente la firma….. L'analisi osservativo-descrittiva della pagina precedente ha permesso di riconoscere, distinguere e rilevare un modello guida che fornisce lo spazio, il movimento e la forma del nome e cognome e della firma in verifica…. Siamo in presenza di una disposizione precisa del ritmo, di una distanza regolare tra i movimenti a confronto, di un egual numero di movimenti in cui viene suddiviso il tracciato (dimensione, disposizione, equilibrio, estensione;
grado della porzione, della parte di un tutto, dell'ordine nella divisione). Il livello grafico conserva le alternanze di movimento, di dimensione, di direzione;
ordine e sistema di legamento e continuità sono costanti;
diversa la liberazione degli impulsi grafomotori. Queste immagini, dimostrano il concetto sostanziale di imitazione, ricalco, copiatura della terza firma in verifica posta in basso al documento contestato…. Il sottoscritto CTU ha prodotto un'analisi dimostrativa, intensiva esplicativa scientifica, per studiare analizzare e superare ogni forma di occultazione concernente i fenomeni scrittori. È di fondamentale importanza il principio fisiopsicologico secondo cui avviene il trasferimento dell'informazione scrittoria, per cui c'è ragione per supporre altri intermediari, cioè sussiste l'opera di altra mano….. In conclusione si ribadisce ancora che: le firme apposte al documento in verifica non sono attribuite a Pt_1
[...]
9 non sono di pugno della medesima ” (v. pagg.
2-6 risposte del CTU dott. Parte_1 Per_1 alle osservazioni critiche del CT di parte opposta). 3.5. Peraltro, la relazione peritale depositata contiene la specificazione dei metodi e dei criteri utilizzati per la redazione del saggio di comparazione nonché la minuziosa, puntuale e particolareggiata analisi delle sottoscrizioni in verifica. Pertanto, le sottoscrizioni analizzate presentano diversità nelle forme esteriori che non sono tipiche di una naturale variabilità grafica e, complessivamente, impediscono la riconducibilità delle stesse all'autrice delle firme prese come riferimento che, diversamente da quelle fatte oggetto di verificazione, sono state sicuramente apposte da . Parte_1
4. In conclusione, ai fini della presente decisione, deve ritenersi che le firme disconosciute siano apocrife e, dunque, che la fideiussione per cui è causa non sia stata validamente sottoscritta dall'opponente. Ritiene pertanto il Tribunale che la non riconducibilità alla di alcuna delle sottoscrizioni a Pt_1 lei apparentemente riferibili, apposte sul contratto di fideiussione del 19.6.2007 sia, senza dubbio, elemento decisivo per escludere che sia validamente sorto un rapporto di garanzia tra l'opponente e l'istituto di credito (vedi in caso analogo Tribunale Piacenza, 31/01/2023, n. 29). Ciò in ragione della totale estraneità all'operazione di finanziamento a base dell'ingiunzione di pagamento, posto che il difetto di sottoscrizione si risolve in una mancanza assoluta di manifestazione del consenso alla prestazione della garanzia fideiussoria, elemento essenziale del negozio giuridico (cfr. in caso identico Tribunale Latina sez. II, 17/01/2020, n.106). 4.1. Di conseguenza, in assenza di titoli alla base della pretesa monitoria da potere prendere in considerazione ai fini del decidere, il decreto ingiuntivo nei confronti di deve Parte_1 essere revocato, con assorbimento di tutte le altre eccezioni, difese e questioni svolte dalle parti in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356). Invero il “principio di economia della motivazione” è da considerarsi, in generale, come immanente al nostro ordinamento giuridico garantendo l'economia del processo e al contempo il principio della ragionevole durata del procedimento di cui all'art. 11, comma 2, Cost.. 5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opposta liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/8/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: euro 50.203,77; compensi nei valori minimi considerata la semplicità delle questioni giuridiche affrontate liquidate per ogni fase processuale nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 851,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 602,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 903,00; fase decisionale, valore minimo euro 1.453,00; compenso tabellare (valori minimi) euro 3.809,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a
10 parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699:
“Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”). 5.1. Le spese della CTU grafologica – come liquidate in corso di causa - sono poste definitivamente a carico della parte opposta stante il risultato della consulenza e la soccombenza della società convenuta nella lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
n. 703/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 5.12.2017, depositato in pari data e notificato il 8.5.2018;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida nella somma di euro 286,00 per esborsi e in complessive euro 3.809,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA come dovute per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Vincenzo Fulvio Attisani dichiaratosi difensore anticipatario;
3) pone definitivamente le spese e competenze della CTU grafologica espletata in corso di causa a carico della parte opposta, così come liquidate durante il procedimento e detratti gli importi eventualmente già corrisposti;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 18 agosto 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
11 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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