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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 2979/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1619/2021 emessa dal Tribunale di Napoli il
19.2.2021, pendente
TRA
(P. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 avv. Giovanni Carrella (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Alessandro Citro (C.F. ); C.F._2
Appellante
E
nato a [...] [...], c.f. e CP_1 Pt_1 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], cf. , difesi e CP_2 C.F._4 rappresentati dall'avv. Gaetano Racinaro ( ; C.F._5
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Donato Giudice e , soci e membri del c.d.a. della Controparte_2 Parte_1
, esercente attività turistico-ricreative nell'ambito del diportismo nautico, hanno
[...]
1 proposto opposizione, ai sensi dell'art. 2533 co. 3 c.c., alle delibere del 12.10.16 e dell'1.11.16 con le quali erano stati esclusi dalla compagine sociale, per aver arrecato gravi danni anche morali alla cooperativa a norma dell'art. 10 lett. g dello Statuto.
A fondamento dell'azione gli attori hanno dedotto che, a causa di dissidi interni con alcuni soci, avevano rassegnato anticipatamente le dimissioni dalla carica di amministratori in data 30.9.15. Il nuovo presidente del c.d.a. – riscontrando anomalie su alcune fatture per spese effettuate dalla società negli esercizi 2010-2014 - aveva proposto all'assemblea dei soci, in data 12.12.15, di nominare una commissione interna per procedere alle verifiche e adottare i provvedimenti conseguenziali. Detta commissione aveva riscontrato costi non addebitabili alla cooperativa per € 16.540,00, trattandosi di spese non inerenti all'attività dell' o relative a beni strumentali non rinvenuti in inventario, comprensivi, in Pt_1 particolare, di: € 1.827,00 per trasferte alla fiera nautica di Genova negli esercizi 2011 - 2013, € 5.610,00 per spese di ristorazione sostenute negli esercizi 2011-2014, € 2.448,00 per spese per generi alimentari, € 4.383,00 per materiali di consumo utilizzati dal 2011 al 2015. In data 31.05.16 la cooperativa chiedeva al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti la nomina di un esperto per verificare l'inerenza delle spese di cui sopra alle attività dell' individuato nel dott. che con propria relazione riteneva “inerenti Pt_1 Per_1 all'attività sociale” le spese per generi alimentari di € 2.448,00, sostenute dalla cooperativa per eventi conviviali, mentre aveva ritenuto di non avere le competenze specifiche per catalogare le spese impiegate per beni di consumo (resine, collanti, stucchi etc., quantificate dalla commissione interna in € 4.383,00), rimettendo la valutazione al c.d.a. ed ai soci e limitandosi, pertanto, ad indicare l'ammontare complessivo di tutti i costi sopportati negli esercizi 2011-2015 dalla società non giustificati dall'oggetto sociale, in € 11.419,46.
Il Presidente della Cooperativa, dunque, aveva chiesto agli attori la restituzione dell'importo di € 16.183,36, comprensivo dei costi dei beni di consumo sostenuti negli esercizi 2011-2015, delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi 2011-2014, del compenso per la consulenza del dott. (pari ad € 1.903,20), detratti gli importi versati Per_1 dai soci ravvedutisi.
A seguito di tale contestazione la con le due delibere impugnate, escludeva Parte_1 gli appellati dalla società contestando loro di aver arrecato danni gravi, anche morali, come previsto dall'art. 10 lett. G dello Statuto.
Gli attori hanno impugnato entrambe le delibere di esclusione, contestando di aver arrecato un “grave danno anche morale alla cooperativa”, ritenendo di aver adeguatamente giustificato le spese sostenute per l'acquisto di beni di consumo (resine, collanti, stucchi etc.), le spese di trasferta a Genova e quelle di ristorazione. Hanno, inoltre, evidenziato che la norma statutaria (art.10, lett. g) richiede un danno grave - e non un qualsiasi danno all'interesse sociale – per poter escludere il socio, presupposto non dimostrato dalla
Cooperativa.
2 Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto delle avverse domande, Parte_1 ritenendo di aver dimostrato che i soci esclusi avevano arrecato un grave pregiudizio patrimoniale e morale alla società, abusando dei propri poteri gestori ed impedendo il raggiungimento dello scopo sociale.
Con la sentenza n. 1619 pubblicata il 10 febbraio 2021, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda, annullando entrambe le delibere di esclusione, ritenendo che le condotte tenute dai soci esclusi non avessero “pregiudicato le attività turistico ricreative nell'ambito del diportismo nautico, né leso lo spirito mutualistico, su cui si fonda l' ai sensi dell'art. Pt_1
3 dello Statuto, in assenza di prova certa della totale estraneità delle spese contestate all'oggetto sociale e, comunque, di un grave danno arrecato alla società tale da legittimare l'esclusione dei soci”. Il Tribunale ha, quindi, escluso “la gravità dell'inadempimento agli obblighi gravanti sugli stessi specificamente quali componenti dell'organo amministrativo, tale da pregiudicare anche il rapporto sociale e giustificare dunque l'esclusione dalla compagine sociale”.
Contro tale sentenza ha proposto appello la deducendo: Parte_1
- la nullità della sentenza per l'omessa motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie spiegate nel corso del giudizio dalla società e non ammesse dal giudice;
- l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto non sufficienti a giustificare l'esclusione dalla società le condotte tenute dagli appellati.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto delle impugnazioni delle delibere assembleari.
e si sono costituiti chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'impugnazione, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di annullare le delibere assembleari, per l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 10 lett. g dello Statuto.
All'udienza del 22.10.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello
L'appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 112 e 132 c.p.c., non avendo il Tribunale “statuito sull'istanze istruttorie formulate dalla società appellante (recte sulla illegittimità del provvedimento per effetto del quale si revocava l'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente richiesti) ovvero per non aver adeguatamente motivato la determinazione (ove mai implicitamente ravvisabile nel corpo della medesima sentenza) di rigettare le stesse”.
3 Il motivo è infondato.
Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova sussiste solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024).
Nel caso in esame, nella motivazione il Tribunale ha valutato i medesimi fatti sui quali l'appellante aveva anche articolato le richieste istruttorie orali, ritenendoli non così gravi da giustificare le delibere di esclusione. Ne consegue che la decisione di accogliere l'impugnazione è stata fondata non già sull'assenza di prova del danno, ma sulla ritenuta non gravità dello stesso.
Per tali ragioni la Corte ritiene che la mancata ammissione delle prove orali richieste in primo grado dalla non abbia determinato alcun vizio della decisione in quanto Parte_1 le circostanze che la parte aveva chiesto di provare con testimoni sono state comunque valutate dal giudice in base alle prove documentali in atti.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di impugnazione la ha dedotto l'erroneità della Parte_1 motivazione nella parte in cui ha valutato le condotte tenute dagli appellati non così gravi da giustificare l'esclusione dalla società.
Secondo l'appellante, viceversa, l'appropriazione dei beni sociali per scopi personali da parte dei due soci rappresenterebbe una condotta sufficiente a giustificarne l'esclusione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, avendo costoro cagionato alla società un danno grave sia economico che morale.
Al fine di valutare il fondamento del motivo di appello va considerato che l'art. 10 lett. g dello Statuto prevede quale causa di esclusione del socio l'aver arrecato “danni gravi, anche morali alla cooperativa”. La gravità del danno indicata dalla clausola statutaria va parametrata alle caratteristiche della società, al suo patrimonio e all'oggetto sociale. Non c'è dubbio che gli amministratori hanno il dovere di utilizzare le risorse comuni con diligenza e buona fede, destinandole esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali. La violazione degli obblighi di comportamento giustifica la promozione dell'azione di responsabilità, come avvenuto nel caso di specie, mentre solo in casi estremi, nei quali la condotta abbia cagionato anche un danno grave alla società, sussistono i presupposti per l'esclusione dei soci. Ed è proprio questa la valutazione che ha effettuato il Tribunale, ritenendo che la condotta appropriativa posta in essere dagli appellati non avesse cagionato un danno grave alla società e, pertanto, non potesse giustificarne l'esclusione.
4 Il Collegio condivide le considerazioni espresse dal Tribunale dovendosi ribadire l'insussistenza dei presupposti per l'esclusione degli appellati dalla cooperativa.
In linea teorica va premesso che, al fine di valutare la delibera di esclusione per gravi motivi, il giudice é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo;
in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione
(Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 2117 del 22/01/2024).
Nel caso in esame il Collegio ritiene che la condotta contestata agli appellati, idonea a giustificare l'azione di responsabilità promossa nei loro confronti, non sia così grave da giustificare il ricorso all'estrema sanzione dell'esclusione dalla società. Tale provvedimento, infatti, può essere adottato (secondo lo Statuto) solo allorquando i soci abbiano procurato danni “gravi” alla società.
I danni arrecati dagli appellati non possono essere considerati gravi da un punto di vista economico.
Ed infatti, dagli atti emerge che:
- le spese sostenute dalla società per la trasferta al salone nautico di Genova risultano essere state interamente rimborsate, in parte dagli appellati ed in parte dagli altri membri del
CdA;
- le spese inerenti ai generi alimentari sono state ritenute coerenti dal dott. Per_1 consulente nominato dalla società, motivo per il quale esse vanno escluse dal computo del totale;
- le spese relative all'acquisto di materiali di consumo (gealcoat, vetroresina, vernici) non possono considerarsi del tutto estranee all'attività sociale, tenuto conto che il ha giustificato tali spese affermando che si trattava di materiali acquistati per la CP_2 manutenzione dei pontili e di due barchini sociali, circostanze non specificamente contestate dalla Parte_1
Ne consegue che le uniche spese effettivamente non giustificate sono quelle per l'acquisto delle tre canoe nell'esclusiva disponibilità dei soci (del valore di circa € 1000) e per le spese di ristorazione (€ 5.000,00 circa). L'esiguità di tali spese da un punto di vista economico porta questa Corte a ritenere che il danno cagionato alla società non sia stato così grave da giustificare l'esclusione dei soci, sanzione che non è stata, pertanto, proporzionata alla gravità delle condotte.
5 Per tutte le ragioni sopra espresse l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, nei seguenti importi:
Fase di studio: € 2.058,00
Fase introduttiva: € 1.418,00
Fase istruttoria: € 3.045,00
Fase decisionale: € 3.470,00
Totale € 9.991,00
Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1619 del
19.2.2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 per compenso ed € 1.498,65 per spese generali di difesa e rappresentanza, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 2979/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1619/2021 emessa dal Tribunale di Napoli il
19.2.2021, pendente
TRA
(P. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 avv. Giovanni Carrella (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Alessandro Citro (C.F. ); C.F._2
Appellante
E
nato a [...] [...], c.f. e CP_1 Pt_1 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], cf. , difesi e CP_2 C.F._4 rappresentati dall'avv. Gaetano Racinaro ( ; C.F._5
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Donato Giudice e , soci e membri del c.d.a. della Controparte_2 Parte_1
, esercente attività turistico-ricreative nell'ambito del diportismo nautico, hanno
[...]
1 proposto opposizione, ai sensi dell'art. 2533 co. 3 c.c., alle delibere del 12.10.16 e dell'1.11.16 con le quali erano stati esclusi dalla compagine sociale, per aver arrecato gravi danni anche morali alla cooperativa a norma dell'art. 10 lett. g dello Statuto.
A fondamento dell'azione gli attori hanno dedotto che, a causa di dissidi interni con alcuni soci, avevano rassegnato anticipatamente le dimissioni dalla carica di amministratori in data 30.9.15. Il nuovo presidente del c.d.a. – riscontrando anomalie su alcune fatture per spese effettuate dalla società negli esercizi 2010-2014 - aveva proposto all'assemblea dei soci, in data 12.12.15, di nominare una commissione interna per procedere alle verifiche e adottare i provvedimenti conseguenziali. Detta commissione aveva riscontrato costi non addebitabili alla cooperativa per € 16.540,00, trattandosi di spese non inerenti all'attività dell' o relative a beni strumentali non rinvenuti in inventario, comprensivi, in Pt_1 particolare, di: € 1.827,00 per trasferte alla fiera nautica di Genova negli esercizi 2011 - 2013, € 5.610,00 per spese di ristorazione sostenute negli esercizi 2011-2014, € 2.448,00 per spese per generi alimentari, € 4.383,00 per materiali di consumo utilizzati dal 2011 al 2015. In data 31.05.16 la cooperativa chiedeva al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti la nomina di un esperto per verificare l'inerenza delle spese di cui sopra alle attività dell' individuato nel dott. che con propria relazione riteneva “inerenti Pt_1 Per_1 all'attività sociale” le spese per generi alimentari di € 2.448,00, sostenute dalla cooperativa per eventi conviviali, mentre aveva ritenuto di non avere le competenze specifiche per catalogare le spese impiegate per beni di consumo (resine, collanti, stucchi etc., quantificate dalla commissione interna in € 4.383,00), rimettendo la valutazione al c.d.a. ed ai soci e limitandosi, pertanto, ad indicare l'ammontare complessivo di tutti i costi sopportati negli esercizi 2011-2015 dalla società non giustificati dall'oggetto sociale, in € 11.419,46.
Il Presidente della Cooperativa, dunque, aveva chiesto agli attori la restituzione dell'importo di € 16.183,36, comprensivo dei costi dei beni di consumo sostenuti negli esercizi 2011-2015, delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi 2011-2014, del compenso per la consulenza del dott. (pari ad € 1.903,20), detratti gli importi versati Per_1 dai soci ravvedutisi.
A seguito di tale contestazione la con le due delibere impugnate, escludeva Parte_1 gli appellati dalla società contestando loro di aver arrecato danni gravi, anche morali, come previsto dall'art. 10 lett. G dello Statuto.
Gli attori hanno impugnato entrambe le delibere di esclusione, contestando di aver arrecato un “grave danno anche morale alla cooperativa”, ritenendo di aver adeguatamente giustificato le spese sostenute per l'acquisto di beni di consumo (resine, collanti, stucchi etc.), le spese di trasferta a Genova e quelle di ristorazione. Hanno, inoltre, evidenziato che la norma statutaria (art.10, lett. g) richiede un danno grave - e non un qualsiasi danno all'interesse sociale – per poter escludere il socio, presupposto non dimostrato dalla
Cooperativa.
2 Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto delle avverse domande, Parte_1 ritenendo di aver dimostrato che i soci esclusi avevano arrecato un grave pregiudizio patrimoniale e morale alla società, abusando dei propri poteri gestori ed impedendo il raggiungimento dello scopo sociale.
Con la sentenza n. 1619 pubblicata il 10 febbraio 2021, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda, annullando entrambe le delibere di esclusione, ritenendo che le condotte tenute dai soci esclusi non avessero “pregiudicato le attività turistico ricreative nell'ambito del diportismo nautico, né leso lo spirito mutualistico, su cui si fonda l' ai sensi dell'art. Pt_1
3 dello Statuto, in assenza di prova certa della totale estraneità delle spese contestate all'oggetto sociale e, comunque, di un grave danno arrecato alla società tale da legittimare l'esclusione dei soci”. Il Tribunale ha, quindi, escluso “la gravità dell'inadempimento agli obblighi gravanti sugli stessi specificamente quali componenti dell'organo amministrativo, tale da pregiudicare anche il rapporto sociale e giustificare dunque l'esclusione dalla compagine sociale”.
Contro tale sentenza ha proposto appello la deducendo: Parte_1
- la nullità della sentenza per l'omessa motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie spiegate nel corso del giudizio dalla società e non ammesse dal giudice;
- l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto non sufficienti a giustificare l'esclusione dalla società le condotte tenute dagli appellati.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto delle impugnazioni delle delibere assembleari.
e si sono costituiti chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'impugnazione, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di annullare le delibere assembleari, per l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 10 lett. g dello Statuto.
All'udienza del 22.10.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello
L'appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 112 e 132 c.p.c., non avendo il Tribunale “statuito sull'istanze istruttorie formulate dalla società appellante (recte sulla illegittimità del provvedimento per effetto del quale si revocava l'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente richiesti) ovvero per non aver adeguatamente motivato la determinazione (ove mai implicitamente ravvisabile nel corpo della medesima sentenza) di rigettare le stesse”.
3 Il motivo è infondato.
Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova sussiste solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024).
Nel caso in esame, nella motivazione il Tribunale ha valutato i medesimi fatti sui quali l'appellante aveva anche articolato le richieste istruttorie orali, ritenendoli non così gravi da giustificare le delibere di esclusione. Ne consegue che la decisione di accogliere l'impugnazione è stata fondata non già sull'assenza di prova del danno, ma sulla ritenuta non gravità dello stesso.
Per tali ragioni la Corte ritiene che la mancata ammissione delle prove orali richieste in primo grado dalla non abbia determinato alcun vizio della decisione in quanto Parte_1 le circostanze che la parte aveva chiesto di provare con testimoni sono state comunque valutate dal giudice in base alle prove documentali in atti.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di impugnazione la ha dedotto l'erroneità della Parte_1 motivazione nella parte in cui ha valutato le condotte tenute dagli appellati non così gravi da giustificare l'esclusione dalla società.
Secondo l'appellante, viceversa, l'appropriazione dei beni sociali per scopi personali da parte dei due soci rappresenterebbe una condotta sufficiente a giustificarne l'esclusione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, avendo costoro cagionato alla società un danno grave sia economico che morale.
Al fine di valutare il fondamento del motivo di appello va considerato che l'art. 10 lett. g dello Statuto prevede quale causa di esclusione del socio l'aver arrecato “danni gravi, anche morali alla cooperativa”. La gravità del danno indicata dalla clausola statutaria va parametrata alle caratteristiche della società, al suo patrimonio e all'oggetto sociale. Non c'è dubbio che gli amministratori hanno il dovere di utilizzare le risorse comuni con diligenza e buona fede, destinandole esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali. La violazione degli obblighi di comportamento giustifica la promozione dell'azione di responsabilità, come avvenuto nel caso di specie, mentre solo in casi estremi, nei quali la condotta abbia cagionato anche un danno grave alla società, sussistono i presupposti per l'esclusione dei soci. Ed è proprio questa la valutazione che ha effettuato il Tribunale, ritenendo che la condotta appropriativa posta in essere dagli appellati non avesse cagionato un danno grave alla società e, pertanto, non potesse giustificarne l'esclusione.
4 Il Collegio condivide le considerazioni espresse dal Tribunale dovendosi ribadire l'insussistenza dei presupposti per l'esclusione degli appellati dalla cooperativa.
In linea teorica va premesso che, al fine di valutare la delibera di esclusione per gravi motivi, il giudice é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo;
in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione
(Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 2117 del 22/01/2024).
Nel caso in esame il Collegio ritiene che la condotta contestata agli appellati, idonea a giustificare l'azione di responsabilità promossa nei loro confronti, non sia così grave da giustificare il ricorso all'estrema sanzione dell'esclusione dalla società. Tale provvedimento, infatti, può essere adottato (secondo lo Statuto) solo allorquando i soci abbiano procurato danni “gravi” alla società.
I danni arrecati dagli appellati non possono essere considerati gravi da un punto di vista economico.
Ed infatti, dagli atti emerge che:
- le spese sostenute dalla società per la trasferta al salone nautico di Genova risultano essere state interamente rimborsate, in parte dagli appellati ed in parte dagli altri membri del
CdA;
- le spese inerenti ai generi alimentari sono state ritenute coerenti dal dott. Per_1 consulente nominato dalla società, motivo per il quale esse vanno escluse dal computo del totale;
- le spese relative all'acquisto di materiali di consumo (gealcoat, vetroresina, vernici) non possono considerarsi del tutto estranee all'attività sociale, tenuto conto che il ha giustificato tali spese affermando che si trattava di materiali acquistati per la CP_2 manutenzione dei pontili e di due barchini sociali, circostanze non specificamente contestate dalla Parte_1
Ne consegue che le uniche spese effettivamente non giustificate sono quelle per l'acquisto delle tre canoe nell'esclusiva disponibilità dei soci (del valore di circa € 1000) e per le spese di ristorazione (€ 5.000,00 circa). L'esiguità di tali spese da un punto di vista economico porta questa Corte a ritenere che il danno cagionato alla società non sia stato così grave da giustificare l'esclusione dei soci, sanzione che non è stata, pertanto, proporzionata alla gravità delle condotte.
5 Per tutte le ragioni sopra espresse l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, nei seguenti importi:
Fase di studio: € 2.058,00
Fase introduttiva: € 1.418,00
Fase istruttoria: € 3.045,00
Fase decisionale: € 3.470,00
Totale € 9.991,00
Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1619 del
19.2.2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 per compenso ed € 1.498,65 per spese generali di difesa e rappresentanza, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6