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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2025
Registro Generale Appello Lavoro n. 1260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2902/2024 del Tribunale di MO
(est. dott.ssa Camilla Stefanizzi), promossa:
DA
Parte_1
rappresentate e difese dall'avv. Nicola Montella
[...]
ed elettivamente domiciliate in Napoli via M. Kerbaker n. 91, presso lo studio del difensore appellanti
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo de Marchis Gòmez, Flaminia CP_1
Agostinelli ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv.
Carlo de Marchis Gòmez appellato
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gallo ed elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, Piazza del Viminale n. 5 presso lo studio del difensore appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTI
1 In via preliminare Accogliere, per tutte le prefate motivazioni, il presente Appello in riforma integralmente della sentenza n. 2902/2024, pubblicata in data 5/08/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona del G.U., Dott.ssa Camilla Stefanizzi;
2. Per l'effetto accogliere integralmente le seguenti conclusioni: I – In via preliminare, per tutto quanto esposto al I motivo della presente memoria, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
, con afferenza alla richiesta di condanna al pagamento di €. 7.689,57 a
[...] titolo di rimborso chilometrico, così come richiesto dal ricorrente Sig. CP_1
II – Nel merito, per tutte le motivazioni dedotte in atti, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia debenza in capo alla ed Controparte_3 alla nei confronti del Sig. e per l'effetto Parte_1 Pt_2 CP_1 rigettare l'avverso ricorso;
III – In subordine, e nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo Tribunale di Milano non dovesse ritenere degne di accoglimento le conclusioni di cui ai precedenti capi, limitare la condanna solo ed esclusivamente alle somme che dovessero essere provate ed accertate in corso di causa;
IV – Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario.
3. Pronunziare ogni altro provvedimento opportuno che si renderà necessario;
4. Condannare, in ogni caso, al pagamento in favore delle odierne appellanti delle spese e dei compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre la C.P.A., e l'I.V.A. e rimborso spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Nicola Montella. In via istruttoria si chiede che venga disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado del procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Milano, e contraddistinto da R.G. n. 10456/2024 definito con la sentenza oggetto del presente atto di gravame.
APPELLATO CP_1
Rigettare il ricorso in appello perché infondato e/o inammissibile per i motivi di cui alla presente memoria.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi.
Si reiterano le istanze istruttorie già articolate in primo grado e segnatamente:
• • Interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute su tutti i capitoli di prova di cui al presente ricorso e comunque su quelli capitolati nella parte in fatto e contraddistinti dai numeri da 1) a 55) e comunque su tutti quelli capitolati e all'esito prova per testi, sulle medesime circostanze, salvo la premessa del “Vero che”, nonché prova contraria su quelle ex adverso ammesse.
APPELLATA Controparte_2 Piaccia all'Ecc. Corte D'appello adita, contrariis reiectis: 1) Accertare il diritto di ad essere manlevata dalla da ogni conseguenza CP_2 Pt_1 pregiudizievole che dovesse eventualmente derivare dal presente giudizio.
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, le società Parte_1
[... e hanno impugnato la sentenza n. 2902/2024 del Parte_1
2 Tribunale di Milano che, in ragione di quanto accertato con la sentenza n. 28298/2021 del medesimo Tribunale, ha condannato l pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di € 13.994,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ha CP_1
condannato e al pagamento Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 6.606,94 in favore di in solido con CP_1 Parte_1
ha condannato a manlevare
[...] Parte_1
da quanto eventualmente pagato in esecuzione della presente pronuncia;
ha Controparte_2
condannato rimborsare a le spese di Parte_1 CP_1 lite liquidate in € 2.800,00 oltre spese generali, IVA e cpa;
ha compensato le ulteriori spese di lite tra le altre parti.
In particolare, con la sentenza n. 28298/2021, il Tribunale di Milano aveva:
- accertato e dichiarato il diritto di (dipendente socio lavoratore di CP_1 [...]
impiegato nel periodo dal 3 aprile 2018 al 31 dicembre 2019 Parte_1 nell'ambito dell'appalto commissionato da a Controparte_2 Controparte_4 di cui consorziata) all'inquadramento, sin
[...] Parte_1 dall'origine del rapporto di lavoro, nel II livello C.C.N.L. Pulizia Aziende Industriali in luogo che nel I livello come inquadrato;
- condannato e Parte_1 Parte_1 Parte_3
al pagamento, in solido, in favore di di quanto dovuto a Controparte_2 CP_1
titolo di differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
- dichiarato tenuta a manlevare in Controparte_5 Controparte_2 relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice in esecuzione della sentenza;
- accertato e dichiarato il diritto di a vedere computato quale tempo di lavoro il CP_1
tempo di percorrenza dalla propria abitazione al primo gruppo di contatori da verificare e dall'ultimo gruppo di contatori alla propria abitazione;
- accertato e dichiarato l'illegittimità del mancato computo da parte di Parte_1
nel tempo di lavoro, del periodo di intervallo tra le diverse letture dei contatori
[...]
superiore a 15 minuti e del ripristino del computo del tempo di lavoro a decorrere dalla nuova lettura;
- compensato tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, con la sentenza qui impugnata,
-quanto alle differenze retributive relative al superiore inquadramento (€ 1.304,50), ha ritenuto corretto e non contestato il conteggio del lavoratore (“sulla base delle buste paga depositate in atti
3 (doc. 9 ricorso), il ricorrente, per il periodo di lavoro dal 3 aprile 2018 al 31 dicembre 2019, risulta essere creditore di euro 873,91 a titolo di paga oraria, euro 146,16 complessive per 13^ e
14^ mensilità, euro 34,14 per festività ed euro 39,75 per ferie non godute, euro 182,93 per lavoro supplementare, euro 16,89 per permessi non goduti ed euro 10,72 a titolo di ex festività come da allegato conteggio analitico e per un importo complessivo pari ad euro 1.304,50”);
-quanto alla retribuzione delle pause superiori a 15 minuti (€ 1.307,88), premesso che il datore di lavoro non aveva fornito i dati rilevati dal “terminalino” consegnato ai lavoratori per la lettura dei contatori, dai quali emergeva l'esatta geolocalizzazione del lavoratore necessaria per individuare l'esatto percorso svolto dal lavoratore tra un punto di rilevazione e l'altro al fine di dimostrarne il tempo di percorrenza superiore a 15 minuti (non era servito il contenzioso innanzi l'Autorità
Garante vinto dal lavoratore né l'ordine di esibizione del giudice), ha ritenuto corretto il conteggio del lavoratore in quanto effettuato sulla base del “raffronto orario dei conteggi di dettaglio consegnati al ricorrente dalla stessa datrice di lavoro convenuta unitamente alle buste paga e alle ore lavorative pagate in busta paga ( doc. 20)”. In particolare, secondo il primo giudice, “In tale documento, di provenienza datoriale, è indicato l'orario di inizio e di fine della prestazione lavorativa dato dalla prima e ultima rilevazione, il numero di pause e la durata delle pause.
Quando le pause hanno durata inferiore a quindici minuti, la durata delle pause è pari a zero;
quando la durata è superiore ai 15 minuti la durata viene indicata ed è poi detratta dalla durata della prestazione lavorativa indicata nell'ultima colonna.”;
-quanto alla retribuzione dovuta per il tempo casa/lavoro-lavoro/casa (€ 3.994,56), sulla base delle stesse allegazioni della datrice di lavoro di trenta minuti a tratta, considerato che il lavoratore risiedeva nel Comune di Fiano Romano e svolgeva l'attività di lettura dei contatori nella zona di
Roma e provincia, ha ritenuto che “il tempo di percorrenza indicato in ricorso pari a 30 km per 30 minuti per ogni tratta appare del tutto congruo e anzi, al più sottostimato, idoneo dunque a costituire la base di calcolo per il calcolo della retribuzione dovuta.
Il numero complessivo delle ore, moltiplicato per la retribuzione oraria non contestata di euro
8,76 conduce all'importo di euro 3.994,56.”;
-quanto al rimborso chilometrico (€ 7.387,22), ha respinto l'eccezione della parte convenuta secondo cui la domanda esulava dagli accertamenti della sentenza n. 28298/2021. Secondo il giudice “i rimborsi chilometrici non sono stati richiesti nel precedente giudizio in quanto, in base al contratto in essere tra le parti, era già previsto il rimborso dell'indennità chilometrica, posto che il ricorrente era tenuto a muoversi sul territorio col proprio mezzo.
4 Di conseguenza, una volta riconosciuto il diritto a considerare il tempo di percorrenza da casa alla prima rilevazione e dall'ultima rilevazione a casa come tempo di lavoro, il rimborso dell'indennità chilometrica costituisce un'automatica conseguenza.
Spetta dunque al ricorrente l'importo di euro 7.387,22 a titolo di rimborso chilometrico, calcolato sempre sulla base della stima ritenuta del tutto congrua di 30 km per ogni tratta per ogni giorno lavorativo svolto, sulla base di tariffa chilometrica non contestata di euro 0,27/km.”;
-quanto alla responsabilità solidale delle convenute, ha escluso la stessa con riferimento alla sola indennità chilometrica non avente natura retributiva;
-ha ribadito il diritto di ad essere manlevata da quanto eventualmente Controparte_2
dovuto.
Le società appellanti impugnano la sentenza con i seguenti motivi.
Con il primo motivo, contestano la condanna di al Parte_1
pagamento in solido con delle somme a titolo di Parte_1
superiore inquadramento e pause superiori a 15 minuti, avendo intrattenuto CP_1 rapporti solo con quest'ultima società.
Con il secondo motivo, contestano in particolare la condanna al pagamento dell'indennità chilometrica, innanzitutto per non essere stato riconosciuto con la sentenza n. 28298/2021 alcun diritto all'indennità chilometrica e comunque per non essere prevista detta indennità nemmeno nel contratto di lavoro. Mancherebbe quindi il titolo del diritto.
Inoltre, il lavoratore non ha fornito prova documentale dei chilometri effettivamente percorsi.
Contestano inoltre la quantificazione della retribuzione delle pause superiore a 15 minuti, per non avere il lavoratore provato la durata effettiva delle pause né il numero delle stesse
Con il terzo motivo, censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda circa il presunto credito vantato da per la somma di €. CP_1
6.164,55, a titolo di mancato computo nell'orario di lavoro del “cd” tragitto casa lavoro e del tragitto lavoro casa.
Secondo le appellanti il lavoratore non ha provato né il tempo di percorrenza del tragitto casa- lavoro e lavoro-casa (mezz'ora per tratta), né l'imposizione da parte del datore di lavoro del luogo da cui iniziare a svolgere l'attività lavorativa ogni mattina, né, quindi, di aver svolto 703 ore di viaggio. Precisano che “i conteggi allegati da controparte, sono sprovvisti di qualsivoglia paternità, nonché di qualsivoglia indicazione di criterio di calcolo, tanto è provato altresì dal fatto che il Giudice di prime cure ha deciso sul quantum (non provato assolutamente dall'odierno appellato) secondo equità.
5 Ma v'è di più, infatti controparte nel tentativo di provare i tragitti fatti, e quindi le ore di lavoro che non gli sarebbero state corrisposte, allegava alcuni screenshot, tutti afferenti a presunti percorsi e tutti sprovvisti di qualsivoglia data certa (!) e che, quindi, non possono fare in alcun modo fede di quanto asserito dal ricorrente a sostegno della propria pretesa”.
Quanto al menzionato “terminalino” precisano che lo stesso avrebbe la funzione non di monitorare e registrare i percorsi effettuati dai dipendenti in forza lavoro alle resistenti, bensì di registrare l'avvenuta lettura dei contatori oggetto del servizio offerto in appalto dalla in favore di Pt_1
. Quindi non offrirebbe alcuna informazione circa i chilometri percorsi ed il tempo CP_2
impiegato per il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa.
Si è costituita la società eccependo in via pregiudiziale il passaggio in Controparte_2
giudicato del capo della sentenza relativo al diritto alla manleva di Ciò Controparte_2
premesso, reitera la domanda di manleva nei confronti della Controparte_6
arl.
[...]
Nel merito, ribadisce come la pretesa creditoria per la percorrenza casa/primo accesso e ultimo accesso/casa e per le pause superiori a 15 minuti sia del tutto sprovvista di supporto probatorio.
Secondo la società, il lavoratore si sarebbe limitato ad allegare solo il certificato di residenza e alcuni screenshot estratti da Google Maps che possono essere allegati da chiunque, indicando il sito di partenza e arrivo. In ogni caso i conteggi sono incomprensibili.
Conclude chiedendo solo di “accertare il diritto di ad essere manlevata dalla Controparte_2
da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse eventualmente derivare dal presente Pt_1 giudizio”.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In particolare, quanto al primo motivo di appello, precisa che la giurisprudenza di merito ha affermato che la responsabilità ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 si estende anche alle indennità di trasferta laddove la prestazione di lavoro è sistematicamente resa fuori dalla sede di lavoro;
quanto al secondo motivo di appello eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dello stesso, osservando come non venga specificamente e in modo chiaro indicato il capo della sentenza impugnato, né le censure proposte e/o le violazioni di legge denunciate. Nel merito, insiste sull'infondatezza delle censure avversarie, difendendo la sentenza impugnata;
quanto al terzo motivo di appello ritiene ineccepibile la sentenza di primo grado.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto rilevato il passaggio in giudicato della sentenza nella parte relativa alla condanna di arl al pagamento delle differenze retributive relative al Controparte_6 superiore inquadramento ( € 1.304,50) ed alla ritenuta responsabilità solidale delle altre società
6 convenute, nonché al diritto di manleva di nei confronti di Controparte_2 [...]
Arl. Controparte_6
Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato nei termini e limiti di seguito esposti.
Va innanzitutto evidenziato come il diritto al superiore inquadramento, il diritto alla retribuzione delle pause superiori a 15 minuti ed il diritto a vedere computato quale tempo di lavoro il tempo di percorrenza del tragitto , siano stati accertati e dichiarati dal Tribunale di Email_1
Milano con la sentenza n. 28298/2021.
La sentenza suindicata ha anche condannato Arl., Controparte_6 [...]
e al pagamento in solido di quanto Parte_1 Controparte_2
dovuto a titolo di differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento.
Conseguentemente ogni contestazione circa la sussistenza del diritto al superiore inquadramento, alla retribuzione delle pause superiori a 15 minuti ed al diritto a vedere computato quale tempo di lavoro il tempo di percorrenza del tragitto , nonché la responsabilità Email_1
solidale quanto alle differenze retributive relative al superiore inquadramento, è in questa sede inammissibile, dovendo essere rivolta avverso la sentenza n. 28298/2021.
Quanto alla contestata responsabilità solidale con riferimento al pagamento delle differenze retributive delle pause superiori a 15 minuti, rispetto alla quale le società appellanti dichiarano di non aver compreso il motivo della condanna solidale, va solo evidenziato che la sentenza non è Cont stata impugnata nella parte in cui ha esteso anche nei confronti di a responsabilità solidale con riferimento a tutte le poste di natura retributiva, quale appunto la retribuzione per le pause superiori a 15 minuti.
In proposito, va evidenziato come con la sentenza n. 28298/2021 si sia dato atto che pacificamente i rapporti tra e fossero regolati in forza di un Controparte_2 Controparte_8
contratto di appalto per prestazioni di servizi, la cui esecuzione era stata affidata alle consorziate e Controparte_9 CP_10
Da qui la responsabilità di e di in forza Controparte_5 Controparte_2 dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, atteso che l'affidamento, da parte di un consorzio aggiudicatario di un appalto, dell'esecuzione dei lavori o dei servizi alle singole imprese consorziate è “qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto” ai fini dell'applicazione della normativa a tutela dei lavoratori dell'appaltatore (cfr.
Cass. n. 6208/2008; n. 10439/2012, n. 24368/2017).
Ne deriva che tanto il (da considerarsi alla stregua di un subcommittente) quanto la CP_11
società committente sono obbligati in solido con la cooperativa ex art. 29, comma 2, d.lgs. n.
7 276/2003 per i crediti retributivi maturati dai lavoratori per l'attività prestata “in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
Il primo motivo va quindi respinto.
Va invece accolto il secondo motivo con riferimento al rimborso chilometrico.
L'eccezione delle appellanti, secondo cui detta voce non sarebbe stata oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio definito con la sentenza n. 28298/2021, è fondata. Lo stesso giudice di primo grado lo riconosce.
Tuttavia, il primo giudice ha ritenuto che, essendo previsto nel contratto il rimborso dell'indennità chilometrica, posto che il lavoratore era tenuto a muoversi sul territorio con il proprio mezzo, “Di conseguenza, una volta riconosciuto il diritto a considerare il tempo di percorrenza da casa alla prima rilevazione dall'ultima rilevazione a casa come tempo di lavoro, il rimborso dell'indennità chilometrica costituisce automatica conseguenza”.
La tesi non è condivisibile.
Con la sentenza n. 28298/2021 è stato accertato esclusivamente il diritto del lavoratore “a vedere computato quale tempo di lavoro il tempo di percorrenza dall'abitazione alla prima lettura e dall'ultima lettura all'abitazione.” (cfr. pag. 11 sentenza n. 28298/2021)
Alcun cenno è stato fatto al diritto al rimborso chilometrico, che è oggetto di autonoma domanda e quindi inammissibile.
In ogni caso, si rileva come dall'esame del contratto di assunzione non risulti la previsione del diritto all'indennità chilometrica oggetto di causa, né detta previsione si rinviene nel CCNL applicato, cui il contratto di assunzione rinvia per tutto quanto non previsto.
La stessa parte appellata non ha mai indicato alcuna norma specifica di riferimento.
Al contrario, l'esclusione dell'indennità in parola risulta dall'art. 30 del CCNL applicato, secondo cui “Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio.”.
Infondata è invece la doglianza con riferimento alla quantificazione della retribuzione delle pause superiore a 15 minuti, per non avere il lavoratore provato, secondo le appellanti, la durata effettiva delle pause né il numero delle stesse.
Le appellanti si limitano a lamentare l'assenza di prova circa la durata effettiva delle pause ed il numero di esse.
Alcuna censura è stata invece mossa in maniera specifica all'argomentazione del primo giudice secondo cui la quantificazione del credito è stata effettuata dal raffronto orario dei conteggi consegnati al lavoratore proprio dalla società unitamente alle buste paga e alle ore lavorative
8 pagate in busta paga di cui al documento 20 ove sono indicati la data, l'ora di inizio e fine, le pause e le ore lavorate.
La quantificazione tutt'altro che aleatoria è stata effettuata sulla scorta di dati provenienti direttamente dalla società datrice di lavoro e malgrado la scarsa collaborazione da parte della stessa, come stigmatizzato anche dal primo giudice.
Va respinto anche il terzo motivo relativo al credito vantato dal lavoratore per il mancato computo nell'orario di lavoro del tragitto casa/lavoro-lavoro/casa.
Va innanzitutto dichiarata inammissibile ogni doglianza relativa al diritto a computare quale tempo di lavoro il tempo di percorrenza del tragitto casa/lavoro-lavoro/casa, trattandosi di diritto accertato con la sentenza n. 28298/2021.
Infondata è invece la doglianza circa la quantificazione di detto tempo operata dal primo giudice in
30 minuti per 30Km.
Del tutto condivisibile è l'argomentazione del primo giudice che si è basato su dati oggettivi non contestati e precisamente: la residenza dell'odierno appellato nel comune di Fiano Romano;
lo svolgimento dell'attività di lettura dei contatori nella zona di Roma e provincia.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza impugnata va respinta la domanda formulata da CP_1
con riferimento al rimborso chilometrico.
Vanno confermate le altre statuizioni di merito.
Le spese del doppio grado tra le appellanti e liquidate come in dispositivo, in base CP_1 al DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, stante la parziale soccombenza, vanno compensate per metà mentre la restante metà, nella quota indicata nel dispositivo, va posta a carico delle appellanti in via solidale.
Le spese del doppio grado di giudizio tra le altre parti del giudizio vanno compensate, attesa l'assenza di domande specifiche sia nei confronti che da parte di . Controparte_2
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 2902/2024 del Tribunale di Milano rigetta la domanda di relativa al rimborso chilometrico. CP_1
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna le appellanti alla rifusione in favore di della restante metà che liquida in € 2.400 oltre spese generali e accessori di legge. CP_1
Compensa le ulteriori spese di lite tra le altre parti.
Milano 18.2.2025
La Presidente
9 Maria Rosaria Cuomo
10
Registro Generale Appello Lavoro n. 1260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2902/2024 del Tribunale di MO
(est. dott.ssa Camilla Stefanizzi), promossa:
DA
Parte_1
rappresentate e difese dall'avv. Nicola Montella
[...]
ed elettivamente domiciliate in Napoli via M. Kerbaker n. 91, presso lo studio del difensore appellanti
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo de Marchis Gòmez, Flaminia CP_1
Agostinelli ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv.
Carlo de Marchis Gòmez appellato
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gallo ed elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, Piazza del Viminale n. 5 presso lo studio del difensore appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTI
1 In via preliminare Accogliere, per tutte le prefate motivazioni, il presente Appello in riforma integralmente della sentenza n. 2902/2024, pubblicata in data 5/08/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona del G.U., Dott.ssa Camilla Stefanizzi;
2. Per l'effetto accogliere integralmente le seguenti conclusioni: I – In via preliminare, per tutto quanto esposto al I motivo della presente memoria, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
, con afferenza alla richiesta di condanna al pagamento di €. 7.689,57 a
[...] titolo di rimborso chilometrico, così come richiesto dal ricorrente Sig. CP_1
II – Nel merito, per tutte le motivazioni dedotte in atti, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia debenza in capo alla ed Controparte_3 alla nei confronti del Sig. e per l'effetto Parte_1 Pt_2 CP_1 rigettare l'avverso ricorso;
III – In subordine, e nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo Tribunale di Milano non dovesse ritenere degne di accoglimento le conclusioni di cui ai precedenti capi, limitare la condanna solo ed esclusivamente alle somme che dovessero essere provate ed accertate in corso di causa;
IV – Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario.
3. Pronunziare ogni altro provvedimento opportuno che si renderà necessario;
4. Condannare, in ogni caso, al pagamento in favore delle odierne appellanti delle spese e dei compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre la C.P.A., e l'I.V.A. e rimborso spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Nicola Montella. In via istruttoria si chiede che venga disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado del procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Milano, e contraddistinto da R.G. n. 10456/2024 definito con la sentenza oggetto del presente atto di gravame.
APPELLATO CP_1
Rigettare il ricorso in appello perché infondato e/o inammissibile per i motivi di cui alla presente memoria.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi.
Si reiterano le istanze istruttorie già articolate in primo grado e segnatamente:
• • Interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute su tutti i capitoli di prova di cui al presente ricorso e comunque su quelli capitolati nella parte in fatto e contraddistinti dai numeri da 1) a 55) e comunque su tutti quelli capitolati e all'esito prova per testi, sulle medesime circostanze, salvo la premessa del “Vero che”, nonché prova contraria su quelle ex adverso ammesse.
APPELLATA Controparte_2 Piaccia all'Ecc. Corte D'appello adita, contrariis reiectis: 1) Accertare il diritto di ad essere manlevata dalla da ogni conseguenza CP_2 Pt_1 pregiudizievole che dovesse eventualmente derivare dal presente giudizio.
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, le società Parte_1
[... e hanno impugnato la sentenza n. 2902/2024 del Parte_1
2 Tribunale di Milano che, in ragione di quanto accertato con la sentenza n. 28298/2021 del medesimo Tribunale, ha condannato l pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di € 13.994,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ha CP_1
condannato e al pagamento Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 6.606,94 in favore di in solido con CP_1 Parte_1
ha condannato a manlevare
[...] Parte_1
da quanto eventualmente pagato in esecuzione della presente pronuncia;
ha Controparte_2
condannato rimborsare a le spese di Parte_1 CP_1 lite liquidate in € 2.800,00 oltre spese generali, IVA e cpa;
ha compensato le ulteriori spese di lite tra le altre parti.
In particolare, con la sentenza n. 28298/2021, il Tribunale di Milano aveva:
- accertato e dichiarato il diritto di (dipendente socio lavoratore di CP_1 [...]
impiegato nel periodo dal 3 aprile 2018 al 31 dicembre 2019 Parte_1 nell'ambito dell'appalto commissionato da a Controparte_2 Controparte_4 di cui consorziata) all'inquadramento, sin
[...] Parte_1 dall'origine del rapporto di lavoro, nel II livello C.C.N.L. Pulizia Aziende Industriali in luogo che nel I livello come inquadrato;
- condannato e Parte_1 Parte_1 Parte_3
al pagamento, in solido, in favore di di quanto dovuto a Controparte_2 CP_1
titolo di differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
- dichiarato tenuta a manlevare in Controparte_5 Controparte_2 relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice in esecuzione della sentenza;
- accertato e dichiarato il diritto di a vedere computato quale tempo di lavoro il CP_1
tempo di percorrenza dalla propria abitazione al primo gruppo di contatori da verificare e dall'ultimo gruppo di contatori alla propria abitazione;
- accertato e dichiarato l'illegittimità del mancato computo da parte di Parte_1
nel tempo di lavoro, del periodo di intervallo tra le diverse letture dei contatori
[...]
superiore a 15 minuti e del ripristino del computo del tempo di lavoro a decorrere dalla nuova lettura;
- compensato tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, con la sentenza qui impugnata,
-quanto alle differenze retributive relative al superiore inquadramento (€ 1.304,50), ha ritenuto corretto e non contestato il conteggio del lavoratore (“sulla base delle buste paga depositate in atti
3 (doc. 9 ricorso), il ricorrente, per il periodo di lavoro dal 3 aprile 2018 al 31 dicembre 2019, risulta essere creditore di euro 873,91 a titolo di paga oraria, euro 146,16 complessive per 13^ e
14^ mensilità, euro 34,14 per festività ed euro 39,75 per ferie non godute, euro 182,93 per lavoro supplementare, euro 16,89 per permessi non goduti ed euro 10,72 a titolo di ex festività come da allegato conteggio analitico e per un importo complessivo pari ad euro 1.304,50”);
-quanto alla retribuzione delle pause superiori a 15 minuti (€ 1.307,88), premesso che il datore di lavoro non aveva fornito i dati rilevati dal “terminalino” consegnato ai lavoratori per la lettura dei contatori, dai quali emergeva l'esatta geolocalizzazione del lavoratore necessaria per individuare l'esatto percorso svolto dal lavoratore tra un punto di rilevazione e l'altro al fine di dimostrarne il tempo di percorrenza superiore a 15 minuti (non era servito il contenzioso innanzi l'Autorità
Garante vinto dal lavoratore né l'ordine di esibizione del giudice), ha ritenuto corretto il conteggio del lavoratore in quanto effettuato sulla base del “raffronto orario dei conteggi di dettaglio consegnati al ricorrente dalla stessa datrice di lavoro convenuta unitamente alle buste paga e alle ore lavorative pagate in busta paga ( doc. 20)”. In particolare, secondo il primo giudice, “In tale documento, di provenienza datoriale, è indicato l'orario di inizio e di fine della prestazione lavorativa dato dalla prima e ultima rilevazione, il numero di pause e la durata delle pause.
Quando le pause hanno durata inferiore a quindici minuti, la durata delle pause è pari a zero;
quando la durata è superiore ai 15 minuti la durata viene indicata ed è poi detratta dalla durata della prestazione lavorativa indicata nell'ultima colonna.”;
-quanto alla retribuzione dovuta per il tempo casa/lavoro-lavoro/casa (€ 3.994,56), sulla base delle stesse allegazioni della datrice di lavoro di trenta minuti a tratta, considerato che il lavoratore risiedeva nel Comune di Fiano Romano e svolgeva l'attività di lettura dei contatori nella zona di
Roma e provincia, ha ritenuto che “il tempo di percorrenza indicato in ricorso pari a 30 km per 30 minuti per ogni tratta appare del tutto congruo e anzi, al più sottostimato, idoneo dunque a costituire la base di calcolo per il calcolo della retribuzione dovuta.
Il numero complessivo delle ore, moltiplicato per la retribuzione oraria non contestata di euro
8,76 conduce all'importo di euro 3.994,56.”;
-quanto al rimborso chilometrico (€ 7.387,22), ha respinto l'eccezione della parte convenuta secondo cui la domanda esulava dagli accertamenti della sentenza n. 28298/2021. Secondo il giudice “i rimborsi chilometrici non sono stati richiesti nel precedente giudizio in quanto, in base al contratto in essere tra le parti, era già previsto il rimborso dell'indennità chilometrica, posto che il ricorrente era tenuto a muoversi sul territorio col proprio mezzo.
4 Di conseguenza, una volta riconosciuto il diritto a considerare il tempo di percorrenza da casa alla prima rilevazione e dall'ultima rilevazione a casa come tempo di lavoro, il rimborso dell'indennità chilometrica costituisce un'automatica conseguenza.
Spetta dunque al ricorrente l'importo di euro 7.387,22 a titolo di rimborso chilometrico, calcolato sempre sulla base della stima ritenuta del tutto congrua di 30 km per ogni tratta per ogni giorno lavorativo svolto, sulla base di tariffa chilometrica non contestata di euro 0,27/km.”;
-quanto alla responsabilità solidale delle convenute, ha escluso la stessa con riferimento alla sola indennità chilometrica non avente natura retributiva;
-ha ribadito il diritto di ad essere manlevata da quanto eventualmente Controparte_2
dovuto.
Le società appellanti impugnano la sentenza con i seguenti motivi.
Con il primo motivo, contestano la condanna di al Parte_1
pagamento in solido con delle somme a titolo di Parte_1
superiore inquadramento e pause superiori a 15 minuti, avendo intrattenuto CP_1 rapporti solo con quest'ultima società.
Con il secondo motivo, contestano in particolare la condanna al pagamento dell'indennità chilometrica, innanzitutto per non essere stato riconosciuto con la sentenza n. 28298/2021 alcun diritto all'indennità chilometrica e comunque per non essere prevista detta indennità nemmeno nel contratto di lavoro. Mancherebbe quindi il titolo del diritto.
Inoltre, il lavoratore non ha fornito prova documentale dei chilometri effettivamente percorsi.
Contestano inoltre la quantificazione della retribuzione delle pause superiore a 15 minuti, per non avere il lavoratore provato la durata effettiva delle pause né il numero delle stesse
Con il terzo motivo, censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda circa il presunto credito vantato da per la somma di €. CP_1
6.164,55, a titolo di mancato computo nell'orario di lavoro del “cd” tragitto casa lavoro e del tragitto lavoro casa.
Secondo le appellanti il lavoratore non ha provato né il tempo di percorrenza del tragitto casa- lavoro e lavoro-casa (mezz'ora per tratta), né l'imposizione da parte del datore di lavoro del luogo da cui iniziare a svolgere l'attività lavorativa ogni mattina, né, quindi, di aver svolto 703 ore di viaggio. Precisano che “i conteggi allegati da controparte, sono sprovvisti di qualsivoglia paternità, nonché di qualsivoglia indicazione di criterio di calcolo, tanto è provato altresì dal fatto che il Giudice di prime cure ha deciso sul quantum (non provato assolutamente dall'odierno appellato) secondo equità.
5 Ma v'è di più, infatti controparte nel tentativo di provare i tragitti fatti, e quindi le ore di lavoro che non gli sarebbero state corrisposte, allegava alcuni screenshot, tutti afferenti a presunti percorsi e tutti sprovvisti di qualsivoglia data certa (!) e che, quindi, non possono fare in alcun modo fede di quanto asserito dal ricorrente a sostegno della propria pretesa”.
Quanto al menzionato “terminalino” precisano che lo stesso avrebbe la funzione non di monitorare e registrare i percorsi effettuati dai dipendenti in forza lavoro alle resistenti, bensì di registrare l'avvenuta lettura dei contatori oggetto del servizio offerto in appalto dalla in favore di Pt_1
. Quindi non offrirebbe alcuna informazione circa i chilometri percorsi ed il tempo CP_2
impiegato per il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa.
Si è costituita la società eccependo in via pregiudiziale il passaggio in Controparte_2
giudicato del capo della sentenza relativo al diritto alla manleva di Ciò Controparte_2
premesso, reitera la domanda di manleva nei confronti della Controparte_6
arl.
[...]
Nel merito, ribadisce come la pretesa creditoria per la percorrenza casa/primo accesso e ultimo accesso/casa e per le pause superiori a 15 minuti sia del tutto sprovvista di supporto probatorio.
Secondo la società, il lavoratore si sarebbe limitato ad allegare solo il certificato di residenza e alcuni screenshot estratti da Google Maps che possono essere allegati da chiunque, indicando il sito di partenza e arrivo. In ogni caso i conteggi sono incomprensibili.
Conclude chiedendo solo di “accertare il diritto di ad essere manlevata dalla Controparte_2
da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse eventualmente derivare dal presente Pt_1 giudizio”.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In particolare, quanto al primo motivo di appello, precisa che la giurisprudenza di merito ha affermato che la responsabilità ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 si estende anche alle indennità di trasferta laddove la prestazione di lavoro è sistematicamente resa fuori dalla sede di lavoro;
quanto al secondo motivo di appello eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dello stesso, osservando come non venga specificamente e in modo chiaro indicato il capo della sentenza impugnato, né le censure proposte e/o le violazioni di legge denunciate. Nel merito, insiste sull'infondatezza delle censure avversarie, difendendo la sentenza impugnata;
quanto al terzo motivo di appello ritiene ineccepibile la sentenza di primo grado.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto rilevato il passaggio in giudicato della sentenza nella parte relativa alla condanna di arl al pagamento delle differenze retributive relative al Controparte_6 superiore inquadramento ( € 1.304,50) ed alla ritenuta responsabilità solidale delle altre società
6 convenute, nonché al diritto di manleva di nei confronti di Controparte_2 [...]
Arl. Controparte_6
Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato nei termini e limiti di seguito esposti.
Va innanzitutto evidenziato come il diritto al superiore inquadramento, il diritto alla retribuzione delle pause superiori a 15 minuti ed il diritto a vedere computato quale tempo di lavoro il tempo di percorrenza del tragitto , siano stati accertati e dichiarati dal Tribunale di Email_1
Milano con la sentenza n. 28298/2021.
La sentenza suindicata ha anche condannato Arl., Controparte_6 [...]
e al pagamento in solido di quanto Parte_1 Controparte_2
dovuto a titolo di differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento.
Conseguentemente ogni contestazione circa la sussistenza del diritto al superiore inquadramento, alla retribuzione delle pause superiori a 15 minuti ed al diritto a vedere computato quale tempo di lavoro il tempo di percorrenza del tragitto , nonché la responsabilità Email_1
solidale quanto alle differenze retributive relative al superiore inquadramento, è in questa sede inammissibile, dovendo essere rivolta avverso la sentenza n. 28298/2021.
Quanto alla contestata responsabilità solidale con riferimento al pagamento delle differenze retributive delle pause superiori a 15 minuti, rispetto alla quale le società appellanti dichiarano di non aver compreso il motivo della condanna solidale, va solo evidenziato che la sentenza non è Cont stata impugnata nella parte in cui ha esteso anche nei confronti di a responsabilità solidale con riferimento a tutte le poste di natura retributiva, quale appunto la retribuzione per le pause superiori a 15 minuti.
In proposito, va evidenziato come con la sentenza n. 28298/2021 si sia dato atto che pacificamente i rapporti tra e fossero regolati in forza di un Controparte_2 Controparte_8
contratto di appalto per prestazioni di servizi, la cui esecuzione era stata affidata alle consorziate e Controparte_9 CP_10
Da qui la responsabilità di e di in forza Controparte_5 Controparte_2 dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, atteso che l'affidamento, da parte di un consorzio aggiudicatario di un appalto, dell'esecuzione dei lavori o dei servizi alle singole imprese consorziate è “qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto” ai fini dell'applicazione della normativa a tutela dei lavoratori dell'appaltatore (cfr.
Cass. n. 6208/2008; n. 10439/2012, n. 24368/2017).
Ne deriva che tanto il (da considerarsi alla stregua di un subcommittente) quanto la CP_11
società committente sono obbligati in solido con la cooperativa ex art. 29, comma 2, d.lgs. n.
7 276/2003 per i crediti retributivi maturati dai lavoratori per l'attività prestata “in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
Il primo motivo va quindi respinto.
Va invece accolto il secondo motivo con riferimento al rimborso chilometrico.
L'eccezione delle appellanti, secondo cui detta voce non sarebbe stata oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio definito con la sentenza n. 28298/2021, è fondata. Lo stesso giudice di primo grado lo riconosce.
Tuttavia, il primo giudice ha ritenuto che, essendo previsto nel contratto il rimborso dell'indennità chilometrica, posto che il lavoratore era tenuto a muoversi sul territorio con il proprio mezzo, “Di conseguenza, una volta riconosciuto il diritto a considerare il tempo di percorrenza da casa alla prima rilevazione dall'ultima rilevazione a casa come tempo di lavoro, il rimborso dell'indennità chilometrica costituisce automatica conseguenza”.
La tesi non è condivisibile.
Con la sentenza n. 28298/2021 è stato accertato esclusivamente il diritto del lavoratore “a vedere computato quale tempo di lavoro il tempo di percorrenza dall'abitazione alla prima lettura e dall'ultima lettura all'abitazione.” (cfr. pag. 11 sentenza n. 28298/2021)
Alcun cenno è stato fatto al diritto al rimborso chilometrico, che è oggetto di autonoma domanda e quindi inammissibile.
In ogni caso, si rileva come dall'esame del contratto di assunzione non risulti la previsione del diritto all'indennità chilometrica oggetto di causa, né detta previsione si rinviene nel CCNL applicato, cui il contratto di assunzione rinvia per tutto quanto non previsto.
La stessa parte appellata non ha mai indicato alcuna norma specifica di riferimento.
Al contrario, l'esclusione dell'indennità in parola risulta dall'art. 30 del CCNL applicato, secondo cui “Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio.”.
Infondata è invece la doglianza con riferimento alla quantificazione della retribuzione delle pause superiore a 15 minuti, per non avere il lavoratore provato, secondo le appellanti, la durata effettiva delle pause né il numero delle stesse.
Le appellanti si limitano a lamentare l'assenza di prova circa la durata effettiva delle pause ed il numero di esse.
Alcuna censura è stata invece mossa in maniera specifica all'argomentazione del primo giudice secondo cui la quantificazione del credito è stata effettuata dal raffronto orario dei conteggi consegnati al lavoratore proprio dalla società unitamente alle buste paga e alle ore lavorative
8 pagate in busta paga di cui al documento 20 ove sono indicati la data, l'ora di inizio e fine, le pause e le ore lavorate.
La quantificazione tutt'altro che aleatoria è stata effettuata sulla scorta di dati provenienti direttamente dalla società datrice di lavoro e malgrado la scarsa collaborazione da parte della stessa, come stigmatizzato anche dal primo giudice.
Va respinto anche il terzo motivo relativo al credito vantato dal lavoratore per il mancato computo nell'orario di lavoro del tragitto casa/lavoro-lavoro/casa.
Va innanzitutto dichiarata inammissibile ogni doglianza relativa al diritto a computare quale tempo di lavoro il tempo di percorrenza del tragitto casa/lavoro-lavoro/casa, trattandosi di diritto accertato con la sentenza n. 28298/2021.
Infondata è invece la doglianza circa la quantificazione di detto tempo operata dal primo giudice in
30 minuti per 30Km.
Del tutto condivisibile è l'argomentazione del primo giudice che si è basato su dati oggettivi non contestati e precisamente: la residenza dell'odierno appellato nel comune di Fiano Romano;
lo svolgimento dell'attività di lettura dei contatori nella zona di Roma e provincia.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza impugnata va respinta la domanda formulata da CP_1
con riferimento al rimborso chilometrico.
Vanno confermate le altre statuizioni di merito.
Le spese del doppio grado tra le appellanti e liquidate come in dispositivo, in base CP_1 al DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, stante la parziale soccombenza, vanno compensate per metà mentre la restante metà, nella quota indicata nel dispositivo, va posta a carico delle appellanti in via solidale.
Le spese del doppio grado di giudizio tra le altre parti del giudizio vanno compensate, attesa l'assenza di domande specifiche sia nei confronti che da parte di . Controparte_2
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 2902/2024 del Tribunale di Milano rigetta la domanda di relativa al rimborso chilometrico. CP_1
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna le appellanti alla rifusione in favore di della restante metà che liquida in € 2.400 oltre spese generali e accessori di legge. CP_1
Compensa le ulteriori spese di lite tra le altre parti.
Milano 18.2.2025
La Presidente
9 Maria Rosaria Cuomo
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