Trib. Caltanissetta, sentenza 06/03/2025, n. 177
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Sentenza 6 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Caltanissetta, Andrea Ingiulla, riguardante un'opposizione a un'ordinanza di ingiunzione. La parte ricorrente ha contestato la legittimità dell'ordinanza, sostenendo che le violazioni per cui era stata sanzionata erano già oggetto di precedenti procedimenti non conclusi, invocando il principio di non bis in idem. Inoltre, ha eccepito la mancanza di motivazione dell'ordinanza e l'assenza di volontarietà nella condotta contestata, poiché aveva richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico senza ricevere risposta dall'autorità competente.

Il Giudice ha accolto il primo motivo di opposizione, evidenziando che i procedimenti sanzionatori precedenti erano ancora pendenti al momento dell'adozione dell'ordinanza impugnata, violando così il principio giuridico che impedisce l'irrogazione di nuove sanzioni per il medesimo illecito fino alla conclusione del procedimento precedente. La sentenza ha quindi annullato l'ordinanza ingiunzione, assorbendo le ulteriori questioni sollevate dalla parte ricorrente e condannando l'amministrazione al rimborso delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Caltanissetta, sentenza 06/03/2025, n. 177
    Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
    Numero : 177
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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