TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1928/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente rispettivamente
TRA
– C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in C.so Vittorio Emanuele n. 61, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata con Parte_1 separato atto, dall'Avv. Marco Vizzini ed elettivamente domiciliata in via Libertà n. 114, presso Parte_1 lo studio del difensore.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta dagli Avv.ti Carmela Lissandrello e dall'Avv. S. Mezzasalma ed elettivamente domiciliata presso la sede in v.le Regina Margherita Parte_1
n. 28.
Resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza di ingiunzione.
In Fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 7.12.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 1527/23 del 2.11.2023, con la quale le veniva irrogata la sanzione di: a) € 3.3000,00 per la violazione del superamento dei limiti di cui alla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, sanzionata dall'art.133 comma 1 del medesimo decreto;
b) € 6.600,00 per la violazione del mancato rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, sanzionata dall'art. 133, comma 2, del D. Lgs. 152/06; c) 1.650,00 per la violazione del mancato adempimento alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico presso l'impianto di depurazione dei reflui civili a servizio della rete fognaria del , sanzionata dall'art.133, Controparte_2 comma 3, del D.Lgs. 152/06.
Parte opponente ha eccepito: 1) la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza, poiché per i medesimi fatti l'autorità emanante aveva già più volte contestato le violazioni di cui sopra e pertanto, ritenuto che trattasi di illeciti amministrativi di natura permanente, non poteva procedersi all'irrogazione della sanzione fino a quando i precedenti procedimenti non fossero stati conclusi con ordinanza di archiviazione o di ingiunzione;
2) la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza per difetto di motivazione, poiché: a) l'ARPA non avrebbe specificato in cosa consista l'incompleta realizzazione della barriera arborea e quindi il mancato rispetto dell'autorizzazione allo scarico in precedenza rilasciata con il D.D.G. n.16 del 16.01.2009. Peraltro, nel caso sarebbe contraddittorio da un lato affermare che l'autorizzazione sia ormai scaduta e dall'altro contestare il mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In ogni caso, poi, la mancata realizzazione di parte della barriera arborea non sarebbe imputabile alla società ricorrente, poiché nel caso di specie “non sussistono le condizioni per la piantumazione di alberi ad alto fusto senza incorrere nella violazione della normativa vigente in materia di distanze legali previste sia dall'art.892 c.c., sia dall'art.16 Cod. Strada”; b) l'ARPA avrebbe violato le procedure di cui all'allegato 5 del D. Lgs 152/2006 per aver proceduto al prelievo dei campioni con la modalità istantanea in luogo del prelievo dei campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore;
3) la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza per la mancanza dell'elemento soggettivo e, in particolare, della volontarietà della condotta da cui è poi scaturita la violazione normativa, atteso che essa aveva proceduto a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione nel 2017 e tuttavia l'istanza non era stata ancora esitata dall'assessorato regionale competente, nonostante le numerose e reiterate diffide inviate dalla stessa ricorrente.
Si è costituito il , il quale ha contestato gli assunti di controparte Controparte_1 ed ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione poiché, per le medesime contestazioni relative all'impianto del , vi sarebbero diverse pronunce giudiziali del Tribunale e Controparte_2 della Corte di Appello di Caltanissetta, le quali avrebbero confermato la giustezza e correttezza delle sanzioni irrogate nei confronti della società ricorrente. Tali precedenti costituirebbero giudicato esterno al presente giudizio e quindi renderebbero inammissibile l'odierna opposizione.
Nel merito, il ha eccepito quanto segue: 1) i precedenti procedimenti relativi alle violazioni Controparte_1 per i medesimi fatti contestati con l'ordinanza ingiunzione impugnata, sarebbero stati definiti con l'ordinanza n.1537 del 16.11.2022, che ha concluso il relativo procedimento sanzionatorio. I fatti che hanno dato luogo alla presente vicenda sarebbero successivi a tale data, poiché scaturiscono dal sopralluogo effettuato in data
7/8.3.2023, che ha dato origine al verbale prot.n.9397 del 31.8.2023 e quindi all'ordinanza ingiunzione n.1527 del 2.11.2023, in questa sede impugnata;
2) non ricorre alcuna carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, poiché: a) la società era comunque tenuta a rispettare le prescrizioni Parte_1 dell'autorizzazione n.16 del 26.1.2009, scaduta nel 2013, e che nella fattispecie si verte in tema di illecito permanente che può essere contestato fino a quando l'omissione sussiste;
del resto, l'impianto avrebbe comunque dovuto rispettare le prescrizioni imposte dal provvedimento autorizzativo originario, sebbene questo fosse ormai scaduto;
b) in merito all'incompleta realizzazione della barriera arborea, le controdeduzioni tecniche dell'ARPA renderebbero evidente che la società non ha ottemperato sin dall'origine alle prescrizioni imposte dal provvedimento autorizzativo rilasciato nel 2009, né tantomeno essa ha chiesto eventuali modifiche allo stesso;
c) le procedure di controllo per il campionamento sarebbero state integralmente rispettate e comunque riguardo all'attività di campionamento l'amministrazione gode di discrezionalità tecnica, come conformemente riconosciuto dalla giurisprudenza in altri casi analoghi.
Peraltro, nel caso il superamento dei limiti tabellari sarebbe riferito al batterio dell'Escherichia Coli, per il quale andrebbe effettuato soltanto il campionamento istantaneo;
d) la società ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per chiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico un anno prima della sua scadenza, prevista per il 2013, ma invece ha colpevolmente continuato ad operare senza richiedere il rinnovo, la cui richiesta è intervenuta soltanto nel 2017.
Così brevemente riassunte le posizioni delle parti in lite, si osserva che il primo motivo di opposizione risulta fondato per le considerazioni di seguito esposte.
Risulta pacifico dagli atti di causa che, con l'ordinanza ingiunzione n.1537 del 16.11.2022, il Controparte_1 aveva ingiunto alla società la sanzione di € 6.600,00 per la mancanza Parte_2 di autorizzazione allo scarico e di € 3.300,00 per il superamento dei limiti tabellari;
il suddetto procedimento era scaturito dalla comunicazione di illecito amministrativo prot.n.14517 del 21.03.2018.
Con successiva ordinanza n.1523 del 20.10.2023 - sulla scorta della comunicazione di illecito amministrativo prot.n.16167 del 19.10.2022, che aveva contestato: a) il superamento dei limiti tabellari per il parametro “Cloro attivo libero”; b) l'incompletezza della barriera vegetale;
- il Libero ha archiviato il CP_1 procedimento relativo alla violazione dei limiti tabellari, applicando la sanzione di € 1.650,00 per la mancata ottemperanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione, relativamente alla incompleta realizzazione della barriera vegetale.
Con altra ordinanza n. 1528 del 2.11.2023 – sulla scorta della comunicazione di illecito amministrativo prot.n.18692/2020 del 05.05.2020, che aveva contestato: a) la mancanza di autorizzazione allo scarico;
b) il superamento dei limiti tabellari per il parametro COD e Solidi Sospesi;
- il aveva archiviato Controparte_1 il procedimento relativo alla mancanza di autorizzazione allo scarico, mentre aveva irrogato la sanzione di €
3.300,00 per il superamento dei limiti tabellari.
La contestazione di illecito amministrativo prot.n.9397 del 31.08.2023, posta a fondamento dell'ordinanza di ingiunzione in questa sede impugnata (n.1527 del 2.11.2023), imputa alla società la Parte_1 contestuale violazione: a) del superamento dei limiti tabellari;
b) della mancanza di autorizzazione allo scarico;
c) della incompleta realizzazione della barriera vegetale.
Ebbene, dalla sequenza degli atti sopra riportati appare evidente che, alla data del 31.08.2023, risultavano ancora pendenti e non definiti i procedimenti scaturiti dalle contestazioni di illecito amministrativo avviate nel 2020 e nel 2022, che avevano ad oggetto le contestazioni relative ai medesimi fatti in questa sede addebitati alla società ricorrente con l'ordinanza impugnata.
Ne consegue che nel caso di specie risulta violato il principio affermato dalla giurisprudenza, peraltro condiviso dalla stessa autorità amministrativa, secondo cui “…Nell'illecito amministrativo di tipo permanente, il persistere dell'autore dell'infrazione nel proprio comportamento illegittimo, dopo la contestazione del fatto, non consente un'ulteriore esercizio del potere sanzionatorio in considerazione del carattere unitario dell'illecito medesimo, fino a quando il procedimento attivato con quella contestazione, non si sia concluso con la notificazione dell'ordinanza di ingiunzione irrogativa della pena pecuniaria, mentre solo dopo tale notificazione, che segna l'interruzione dell'indicata permanenza, è configurabile un nuovo autonomo illecito
e quindi un nuovo esercizio del relativo potere…” (Cass.Civ. 23.09.2022 n.27975).
Al riguardo, non appare condivisibile l'assunto dell'amministrazione resistente, secondo cui l'ordinanza n.1357 del 16.11.2022 costituirebbe il discrimine temporale oltre il quale sarebbe stato possibile procedere ad una nuova contestazione degli illeciti e, quindi, il procedimento sanzionatorio che ha portato all'adozione dell'ordinanza in questa sede impugnata, scaturito dalla contestazione degli illeciti risalente al 2023, sarebbe perfettamente valido e legittimo.
In proposito, si osserva che il procedimento sanzionatorio culminato nell'adozione dell'ordinanza n.1357 del
16.11.2022 scaturiva dalla contestazione di illecito avviata nel 2018, mentre le successive contestazioni avviate nel 2020 e nel 2022 hanno avuto definizione soltanto con le ordinanze adottate dal Controparte_1 nei mesi di ottobre/novembre 2023, sopra richiamate.
Ne consegue che alla data in cui è stato avviato il nuovo procedimento sanzionatorio, scaturente dalla contestazione di illecito prot.n.9397 del 31.08.2023, i precedenti procedimenti risultavano ancora non definiti e quindi ciò precludeva un nuovo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità amministrativa.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione, che devono ritenersi pertanto assorbiti.
In conclusione il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento, con il conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda respinta:
in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione n.1527 del 2.11.2023 e la conseguente sanzione amministrativa irrogata dal COMUNALE di;
Controparte_1 Parte_1
condanna l'opposto al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.359,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta 5 marzo 2025
Il G.O.P.
Andrea Ingiulla