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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona della dr. MR Lombardi funzione di giudice del lavoro ha emesso a seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9707 del 2024 R.G. Previdenza
TRA
in persona del legale rapp.te p.trappresentato e difeso dall'Avv.Maria Parte_1
Vitiello
OPPONENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rapp.to Controparte_1 e difeso dall'Avv. Roberto Maisto OPPOSTO
OGGETTO: accertamento negativo del credito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024 parte ricorrente in epigrafe indicata agiva dinanzi questo
Giudice al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1.Voglia l'On.le Tribunale adito – in funzione di Giudice del Lavoro -, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere il ricorso perché fondato in fatto ed in diritto e per le motivazioni esposte in premessa, accertando e dichiarando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge per beneficiare dell'esonero contributivo e, per l'effetto annullare/ revocare / dichiarare nullo l'atto prot. n. 5105.14/11/2023.058673, nonché, il successivo provvedimento di reiezione delibera n. 482 del
26.02.2024; -vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.. In punto di fatto evidenziava di avere ricevuto l'atto prot. n. 5105.14/11/2023.058673 con il quale l'ente contestava la fruizione indebita dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato ed in particolare contestava la predetta per l'assunzione della lavoratrice relativamente al periodo 10/2021 – 09/2023. Controparte_2 In diritto deduceva la mancata e/o erronea applicazione dell'art 1 comma 103 della Legge 27/12/2017 n. 205 (legge bilancio 2018). Si costituiva l' che contestava in diritto quanto assunto dalla parte chiedendo il rigetto della CP_1 domanda .
Non necessitando istruttoria supplementare la causa veniva decisa. E' incontestato che la società abbia assunto la lavoratrice in data 09.10.2021 con Controparte_2 contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa in precedenza era stata assunta da altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato.
Parte ricorrente sostiene che l'unica causa ostativa alla fruizione degli sgravi, è la sussistenza di precedenti assunzioni del lavoratore, per le quali sarebbe stato consumato il periodo di durata massima dell'esonero contributivo. Diversamente l' afferma che l'assunzione a tempo CP_1 indeterminato del lavoratore presso lo stesso o altro datore di lavoro in precedenza costituisca una causa ostativa alla concessione del beneficio .
Al fine di poter decidere la presente controversia appare fondamentale richiamare le disposizioni rilevanti nella fattispecie in esame . L'art 1 comma 10 della L 30.12.2020 n. 178 testualmente recita: “per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contatti da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuati nel biennio 2021-2022 al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'art. 1 commi da 100 a 105 e 107 della legge 205/2017 è riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi… omissis… con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei comma da 11 a 15 del presente articolo, non abbiano compiuto il 36° anno si età” L'art 1 comma 100 della Ln 205 del 2017 stabilisce che “Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018,assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a
3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Il comma 101 prevede “che l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103”
Il comma 102 inoltre “ Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101”
Il comma 103 . Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio e' riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.”
A parere di chi scrive non può condividersi l'interpretazione fornita dalla società ricorrente.
Osta a tanto il carattere eccezionale delle disposizioni che in quanto comportanti un beneficio sono di stretta interpretazione .
Ed invero dall'interpretazione letterale e sistematica, nonché storica delle norme riportate si evince che l'agevolazione contributiva è stata prevista dal legislatore unicamente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato salvo l'eccezione di cui al comma 103 .
La disposizione applicabile ratione temporis richiama integralmente i commi dal 100 al 105.
Il comma 101 , delimita l'applicazione ai soli lavoratori che non siano stati precedentemente assunti con contratto a tempo indeterminato mentre il comma 103 prevede la possibilità di fruirne per coloro che ne hanno beneficiato per il periodo residuo con datori di lavoro diversi .
Ciò modificando la previgente previsione secondo cui ciò non era consentito
Ed infatti l'esonero contributivo di cui all'art. 1 commi da 118-124 della legge 190/2014 spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni a tempo indeterminato.
La lettura della precedente normativa rispetto a quella invocata nel presente giudizio consente di affermare che le precedenti agevolazioni non erano consentite per assunzioni di lavoratori che nel precedente semestre fossero stati assunti a tempo indeterminato nonché per quei lavoratori per le cui assunzioni il beneficio fosse già stato fruito.
Le disposizioni applicate al caso di specie fanno ritenere quindi , sia, per la loro stretta interpretazione sia, per quanto letteralmente si legge, che detto beneficio non è ammesso per le assunzioni di lavoratori che già in precedenza fossero stati assunti a tempo indeterminato (sia presso lo stesso datore di lavoro che altri) , mentre è possibile fruirne solo quando nel corso dell'applicazione di tali norme il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato fruendo dell'esonero contributivo con altro datore di lavoro privato.
Le norme in questione disciplinano quindi i contratti di lavoro nuovi con soggetti inoccupati salvo l'eccezione sopra riportata.
Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della novità della questione trattata nella misura della metà , mentre per la restante parte seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle metà delle spese del giudizio liquidata in € 700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge
Si Comunichi Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025 IL GIUDICE
Dott. M.Rosaria Lombardi