Ordinanza cautelare 9 giugno 2017
Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00837/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2017, proposto da
AN EL, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Villa Ravenna S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C. A. Mannarino n. 11/A;
contro
Comune di Sannicola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Gualtiero Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Piazza Mazzini n. 72;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n° 13 del 06.02.2017, notificata in data 06.03.2017, con la quale il Responsabile del 3° Settore del Comune di Sannicola ha ingiunto alla ricorrente in qualità di legale rappresentante della Società “ Villa Ravenna s.r.l. ” la demolizione delle opere nella stessa descritte, con espresso avvertimento che, in difetto di adempimento nel termine di 90 giorni dalla relativa notifica, le opere eseguite in difformità e la relativa area di sedime saranno di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune;
- di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresa, ove occorra, la “relazione tecnica del 05.01.2016” nella stessa così richiamata [allo stato non conosciuta dalla ricorrente] e redatta in esito al sopralluogo congiunto con l’Ufficio di Polizia Municipale del 17.11.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Con il mezzo di gravame all’esame, parte ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, in epigrafe indicato, con cui la P.A. aveva ingiunto la demolizione di una struttura ombreggiante - realizzata nel fabbricato di cui è proprietaria - in difformità rispetto alla SCIA presentata.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione, chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza cautelare n. 292 del 9.6.2017 la Sezione accordava la tutela interinale invocata dalla ricorrente.
In vista della trattazione del merito della causa, la difesa di parte ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 19.5.2022 la causa veniva riservata in decisione.
Ciò premesso, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da istanza a firma del procuratore della ricorrente, depositata in data 2.5.2022.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Sussistono giusti motivi, considerata la definizione in rito della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO