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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 150/2024
Tribunale Ordinario di Rimini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Maria Carla Corvetta Giudice relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da:
LL IL + ALTRI nei confronti della società:
SUMMER & WINTER SRLS IN LIQUIDAZIONE (04545240402), in persona del l.r.p.t.
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede legale nel circondario del Tribunale di Rimini e non essendo emersi elementi idonei a superare le presunzioni di cui all'art. 27 CC;
ritenuta la legittimazione dei creditori istanti a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto titolari di decreti ingiuntivi rilasciati nelle forme dell'art. 642 c.p.c. dal Giudice del Lavoro di Rimini per una somma complessiva pari ad euro 35.101,41; rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI e, come tale, assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, per quanto si ricava dal certificato camerale in atti;
rilevato come il debitore non si sia costituito, con ciò non assolvendo all'onere della prova sullo stesso incombenti circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCI;
ritenuti, dunque, sussistenti i limiti dimensionali necessari per essere soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della società in liquidazione, e ciò avuto riguardo: all'ingente debito verso gli odierni istanti;
al debito tributario non esiguo;
all'irreperibilità presso la sede constatata dall'ufficiale giudiziario in occasione dei tentativi di pignoramento mobiliare;
all'inattività della società dal 2021; tutte circostanze altamente sintomatiche dell'insolvenza. si ricorda, al riguardo, che “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass.
Sez. 1 , Sentenza n.25167 del 07/12/2016 (Rv. 642141 - 01); ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa il debitore e l'impossibilità per l'impresa di far fronte alle obbligazioni assunte con il valore di liquidazione del proprio patrimonio;
osservato, peraltro, che il liquidatore della società – comparso personalmente in udienza – si è limitato ad attestare la sussistenza di un accordo sindacale stretto, a suo tempo, coi lavoratori odierni istante, di cui però è riuscito ad onorare solamente il primo rateo e riconoscendo di non aver potuto ottemperare al pagamento del residuo, rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI, anche tenuto conto della informativa pervenuta ex art. 42 CCI da Agenzia delle Entrate;
così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt 125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SUMMER &
WINTER SRLS IN LIQUIDAZIONE (04545240402), in persona del l.r.p.t., con sede in 47921 RIMINI (RN), viale Ortigara n. 55;
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Maria Carla Corvetta e Curatore la dott.ssa Eleonora URSINI CASALENA
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA
il giorno 27.11.2025 ore 11.40 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata del fallimento, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Maria Carla Corvetta Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
Tribunale Ordinario di Rimini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Maria Carla Corvetta Giudice relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da:
LL IL + ALTRI nei confronti della società:
SUMMER & WINTER SRLS IN LIQUIDAZIONE (04545240402), in persona del l.r.p.t.
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede legale nel circondario del Tribunale di Rimini e non essendo emersi elementi idonei a superare le presunzioni di cui all'art. 27 CC;
ritenuta la legittimazione dei creditori istanti a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto titolari di decreti ingiuntivi rilasciati nelle forme dell'art. 642 c.p.c. dal Giudice del Lavoro di Rimini per una somma complessiva pari ad euro 35.101,41; rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI e, come tale, assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, per quanto si ricava dal certificato camerale in atti;
rilevato come il debitore non si sia costituito, con ciò non assolvendo all'onere della prova sullo stesso incombenti circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCI;
ritenuti, dunque, sussistenti i limiti dimensionali necessari per essere soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della società in liquidazione, e ciò avuto riguardo: all'ingente debito verso gli odierni istanti;
al debito tributario non esiguo;
all'irreperibilità presso la sede constatata dall'ufficiale giudiziario in occasione dei tentativi di pignoramento mobiliare;
all'inattività della società dal 2021; tutte circostanze altamente sintomatiche dell'insolvenza. si ricorda, al riguardo, che “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass.
Sez. 1 , Sentenza n.25167 del 07/12/2016 (Rv. 642141 - 01); ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa il debitore e l'impossibilità per l'impresa di far fronte alle obbligazioni assunte con il valore di liquidazione del proprio patrimonio;
osservato, peraltro, che il liquidatore della società – comparso personalmente in udienza – si è limitato ad attestare la sussistenza di un accordo sindacale stretto, a suo tempo, coi lavoratori odierni istante, di cui però è riuscito ad onorare solamente il primo rateo e riconoscendo di non aver potuto ottemperare al pagamento del residuo, rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI, anche tenuto conto della informativa pervenuta ex art. 42 CCI da Agenzia delle Entrate;
così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt 125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SUMMER &
WINTER SRLS IN LIQUIDAZIONE (04545240402), in persona del l.r.p.t., con sede in 47921 RIMINI (RN), viale Ortigara n. 55;
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Maria Carla Corvetta e Curatore la dott.ssa Eleonora URSINI CASALENA
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA
il giorno 27.11.2025 ore 11.40 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata del fallimento, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Maria Carla Corvetta Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi