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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12819 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 43458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI ON, spirati i termini assegnati – fino al 10.12.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Fortunato Vitale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini 140
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque CP_1
Giornate 3, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale Inail per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo per procura alle liti per atto notaio
[...] del 1.8.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.11.2024 e ritualmente notificato Parte_1
CP_ dedotto che l' aveva accertato la natura professionale della malattia denunciata in
1 data 17.10.2023 (“Severa spondilodiscoartrosi con protrusioni e E.D. del rachide lombo-sacrale”) riconoscendo un grado di menomazione pari al 7% e che l' CP_2 aveva confermato tale valutazione anche a seguito del suo ricorso amministrativo (per il riconoscimento di danni permanenti in misura quantomeno pari al 18%), chiedeva al
Tribunale di voler “- accertata la natura professionale della malattia professionale “Severa spondilodiscoartrosi con protrusioni e E.D. del rachide lombo-sacrale” denunciata in data CP_ 17.10.2023 (così come già riconosciuta dall , accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che sono derivati al ricorrente, in misura maggiorata rispetto al 7% accertato dall'Istituto in via amministrativa, percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, CP_ di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; - condannare l in persona del Presidente pro-tempore, alla corresponsione della rendita vitalizia laddove venga accertata una percentuale di invalidità pari o superiore al 16%, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
o al pagamento dell'indennizzo in capitale del danno biologico, nel caso in cui venga accertato un danno inferiore al 16%, ma comunque superiore al 7% già riconosciuto dall' in via amministrativa, oltre accessori come per legge. Con CP_2 vittoria di spese e compensi professionali di giudizio ai sensi del DM 147/22 e successive modifiche, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fortunato
Vitale, Procuratore Antistatario”.
L' convenuto, costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso chiedendone il CP_2 rigetto.
La causa era istruita mediante un TU medico legale e rinviata per la decisione con assegnazione di termini per note conclusionali;
spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 10.12.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il TU nominato, visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, ha riconosciuto l'origine professionale della malattia deducendo che le lesioni riscontrate
2 (protrusioni discali dorso-lombari multiple a moderato impegno funzionale con ernia discale D11-D12) “possono essere riconosciute come malattia professionale”.
Ha concluso, pertanto, il TU, con l'affermare che “…1) la malattia denunciata dal ricorrente in data 17.10.2023 è da attribuire a causa preponderante e necessaria;
2) la malattia professionale riscontrata nel ricorrente, diagnosticata nel mese di giugno 2023, dipende da un rischio specifico della lavorazione cui è stato addetto ed è valutabile, per analogia, nella misura del 10%
(dieci per cento) (codice 213 delle tabelle allegate al Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000).vendo come riferimento la voce tabellare 204 – Anchilosi del tratto lombare - e opportunamente CP_1 ridotta in quanto non si tratta di anchilosi, bensì di un complessivo risentimento doloroso e costante conseguente alle lesioni già descritte, si quantifica la menomazione del ricorrente, Parte_2 nella misura del 6% (sei per cento). Si pone la decorrenza a partire dalla data della domanda amministrativa, agosto 2020”.
Le predette conclusioni, motivate con ineccepibile rigore logico e scientifico e basate su accurate indagini, sono, a giudizio del Tribunale, pienamente condivisibili tanto con riferimento alla sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologie riscontrate, tanto avuto riguardo alla determinazione della misura percentuale del danno biologico.
Le stesse non appaiono inficiate neppure da serie critiche di parte, non avendo l' convenuto, né del resto il ricorrente, fatto pervenire osservazioni neppure in CP_2 sede di trasmissione della bozza dell'elaborato peritale da parte del TU.
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente si trovi nelle condizioni previste dall'art. 13
D.Lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo in capitale nella corrispondente misura individuata dal TU (10%); l' convenuto va dunque in tal senso condannato. CP_2
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la CP_ soccombenza dell a carico dell' medesimo vanno altresì poste le spese CP_2 relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
3 - condanna l' alla corresponsione, in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 nella misura prevista per il danno biologico pari al 10%, oltre accessori come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1 complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi in favore del difensore antistatario;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Roma, 12.12.2025
Il Giudice
VI ON
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI ON, spirati i termini assegnati – fino al 10.12.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Fortunato Vitale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini 140
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque CP_1
Giornate 3, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale Inail per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo per procura alle liti per atto notaio
[...] del 1.8.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.11.2024 e ritualmente notificato Parte_1
CP_ dedotto che l' aveva accertato la natura professionale della malattia denunciata in
1 data 17.10.2023 (“Severa spondilodiscoartrosi con protrusioni e E.D. del rachide lombo-sacrale”) riconoscendo un grado di menomazione pari al 7% e che l' CP_2 aveva confermato tale valutazione anche a seguito del suo ricorso amministrativo (per il riconoscimento di danni permanenti in misura quantomeno pari al 18%), chiedeva al
Tribunale di voler “- accertata la natura professionale della malattia professionale “Severa spondilodiscoartrosi con protrusioni e E.D. del rachide lombo-sacrale” denunciata in data CP_ 17.10.2023 (così come già riconosciuta dall , accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che sono derivati al ricorrente, in misura maggiorata rispetto al 7% accertato dall'Istituto in via amministrativa, percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, CP_ di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; - condannare l in persona del Presidente pro-tempore, alla corresponsione della rendita vitalizia laddove venga accertata una percentuale di invalidità pari o superiore al 16%, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
o al pagamento dell'indennizzo in capitale del danno biologico, nel caso in cui venga accertato un danno inferiore al 16%, ma comunque superiore al 7% già riconosciuto dall' in via amministrativa, oltre accessori come per legge. Con CP_2 vittoria di spese e compensi professionali di giudizio ai sensi del DM 147/22 e successive modifiche, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fortunato
Vitale, Procuratore Antistatario”.
L' convenuto, costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso chiedendone il CP_2 rigetto.
La causa era istruita mediante un TU medico legale e rinviata per la decisione con assegnazione di termini per note conclusionali;
spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 10.12.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il TU nominato, visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, ha riconosciuto l'origine professionale della malattia deducendo che le lesioni riscontrate
2 (protrusioni discali dorso-lombari multiple a moderato impegno funzionale con ernia discale D11-D12) “possono essere riconosciute come malattia professionale”.
Ha concluso, pertanto, il TU, con l'affermare che “…1) la malattia denunciata dal ricorrente in data 17.10.2023 è da attribuire a causa preponderante e necessaria;
2) la malattia professionale riscontrata nel ricorrente, diagnosticata nel mese di giugno 2023, dipende da un rischio specifico della lavorazione cui è stato addetto ed è valutabile, per analogia, nella misura del 10%
(dieci per cento) (codice 213 delle tabelle allegate al Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000).vendo come riferimento la voce tabellare 204 – Anchilosi del tratto lombare - e opportunamente CP_1 ridotta in quanto non si tratta di anchilosi, bensì di un complessivo risentimento doloroso e costante conseguente alle lesioni già descritte, si quantifica la menomazione del ricorrente, Parte_2 nella misura del 6% (sei per cento). Si pone la decorrenza a partire dalla data della domanda amministrativa, agosto 2020”.
Le predette conclusioni, motivate con ineccepibile rigore logico e scientifico e basate su accurate indagini, sono, a giudizio del Tribunale, pienamente condivisibili tanto con riferimento alla sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologie riscontrate, tanto avuto riguardo alla determinazione della misura percentuale del danno biologico.
Le stesse non appaiono inficiate neppure da serie critiche di parte, non avendo l' convenuto, né del resto il ricorrente, fatto pervenire osservazioni neppure in CP_2 sede di trasmissione della bozza dell'elaborato peritale da parte del TU.
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente si trovi nelle condizioni previste dall'art. 13
D.Lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo in capitale nella corrispondente misura individuata dal TU (10%); l' convenuto va dunque in tal senso condannato. CP_2
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la CP_ soccombenza dell a carico dell' medesimo vanno altresì poste le spese CP_2 relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
3 - condanna l' alla corresponsione, in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 nella misura prevista per il danno biologico pari al 10%, oltre accessori come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1 complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi in favore del difensore antistatario;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Roma, 12.12.2025
Il Giudice
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