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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/03/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8712/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata, promossa da: (già , nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Massimiliano C.F._1
GIOTTI, presso il cui studio sito in Monghidoro (BO), via Garibaldi n. 48, è elettivamente domiciliata ATTRICE contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv. Federico C.F._2
BRESCHI e Simone SACCHETTI, presso lo studio dei quali, sito in Pianoro (BO). Località Rastignano, via Andrea Costa n. 43 CONVENUTO con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da note scritte depositate telematicamente il 7 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito,
- Confermare la sentenza di divorzio n. 264/23 pubblicata il 08.02.2023 afferente lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 22.06.2017 in Loiano (BO), all'atto. 3 part. 1 del registro matrimoni del Comune di Loiano.
- Affidare le minori e IN VIA ESCLUSIVA alla madre, Persona_1 Persona_2 Parte_1 con collocazione prevalente presso l'abitazione materna. - In conseguenza del disposto affido esclusivo
pagina 1 di 12 delle minori alla madre, disporre che il 100% degli assegni familiari e/o altre misure di sostegno alla famiglia previste dal Governo, vengano percepiti dalla sola sig.ra Parte_1
- Disporre che il sig. potrà tenere con sé le bimbe secondo le seguenti modalità a) a Parte_3 settimane alterne il sabato e la domenica, senza pernottamento, il cui inserimento potrà essere eventualmente valutato in futuro se nell'interesse delle minori e comunque solamente presso la casa dei nonni paterni. b) nelle vacanze natalizie le minori trascorreranno il periodo natalizio ad anni alterni (secondo la turnazione in essere dall' omologa della separazione consensuale) con ciascun genitore dal termine della scuola al 30/12 con un genitore e dal 30/12 sino alla ripresa scolastica con l'altro genitore (salvo diverso ed ulteriore accordo tra i genitori). Durante il periodo che le minori trascorreranno con il padre il pernottamento potrà avvenire solamente presso la casa dei nonni paterni ovvero in altro luogo di vacanza con la presenza continuativa di almeno di uno dei nonni paterni. c) nelle vacanze pasquali le minori trascorreranno le vacanze ad anni alterni (secondo la turnazione in essere dall' omologa della separazione consensuale) con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze sino al termine (salvo diverso ed ulteriore accordo tra i genitori). Durante il periodo che le minori trascorreranno con il padre il pernottamento potrà avvenire solamente presso la casa dei nonni paterni ovvero in altro luogo di vacanza con la presenza continuativa di almeno di uno dei nonni paterni. d) nelle vacanze estive il padre potrà tenere con se le figlie per più pomeriggi, concordandoli preventivamente con la madre, senza pernottamento. d) le festività nazionali (25 Aprile- 1Maggio – 2
Giugno – 1 Novembre -8 Dicembre ecc.) compresi i ponti verranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date (salvo diverso ed ulteriore accordo tra i genitori). Durante il periodo che le minori trascorreranno con il padre il pernottamento potrà avvenire solamente presso la casa dei nonni paterni ovvero in altro luogo di vacanza con la presenza continuativa di almeno di uno dei nonni paterni.
- Disporre che il sig. versi alla madre la somma mensile di € 600,00 (€ 300 per Controparte_1 ciascuna figlia) a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio, nonché al rimborso del
50% delle spese straordinarie (come da protocolli in uso), di volta in volta, anticipate e documentate dalla sig.ra nell'interesse di ed Parte_1 Per_1 Persona_3
- Disporre che entrambi i genitori prestano il reciproco consenso all'eventuale emissione del passaporto individuale e/o cara d'identità valida per l'espatrio di ed se previsto e/o Per_1 Per_2 alla loro iscrizione sul passaporto di ciascuno, fermo restando che eventuali gite delle figlie all'estero, anche se accompagnate da uno solo dei genitori, dovranno essere preventivamente comunicate all'altro genitore, in caso di mancato accordo, dovranno essere autorizzate dal Giudice Tutelare. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.”
Il convenuto ha concluso come da memoria del 20 gennaio 2023:
“ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previa ogni e più opportuna declaratoria di legge e del caso
SUL VINCOLO dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile la annotazione della emananda sentenza;
NEL MERITO DELL'AFFIDAMENTO disporre l'affidamento congiunto delle minori nata Persona_4 il 22.02.17 e nata il [...], ai genitori, con esercizio disgiunto della Persona_3 responsabilità genitoriale da parte di ciascun genitore nei periodi in cui le avrà̀ con sé, e con adozione congiunta e condivisa delle decisioni di maggiore interesse riguardo alla salute, all'educazione e all'istruzione delle stesse, mantenendo la loro collocazione presso l'abitazione materna e determinare il diritto di visita del padre come segue: Il signor otrà vedere e tenere con sé le bambine CP_1 secondo le seguenti modalità̀, restando sempre salvo il diverso accordo tra i genitori: - a settimane alterne il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, al momento senza pernottamento, il cui inserimento sarà valutato in futuro dai genitori;
- vacanze natalizie: le minori, a decorrere dalle
pagina 2 di 12 vacanze natalizie 2023/2024, trascorreranno il periodo natalizio ad anni alterni con ciascun genitore dal termine della scuola al 30/12 con un genitore e dal 30/12 alla ripresa scolastica con l'altro genitore;
- vacanze pasquali: a decorrere dalle vacanze pasquali 2023/2024 le minori trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze sino al termine delle vacanze;
- vacanze estive: nel periodo di ferie del padre, questi potrà tenere con sé le figlie più pomeriggi, concordandoli preventivamente con la madre;
- le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, verranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date;
- compleanni: i compleanni delle minori verranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza. DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO confermare il contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori a carico del padre nella misura di € 250,00 cadauna, e così per complessivi € 500,00, come già stabilito in sede di separazione, oltre al rimborso della quota del 50 % delle spese straordinarie, come da vigente protocollo;
nulla disponendo in merito al contributo in favore della signora la quale - non avendo svolto corrispondente domanda - ha implicitamente rinunciato al Pt_1 medesimo. IN VIA ISTRUTTORIA con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice voglia disporre ogni accertamento fiscale e / o tributario relativo alla posizione della ricorrente nata in [...] il [...]. Parte_2
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (originariamente e si Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sono uniti in matrimonio il 22 giugno 2017 a Loiano. Dalla loro unione sono nate (il 22 febbraio 2017) e (il 3 febbraio Per_1 Per_2
2018). Del nucleo faceva parte anche nata nel 2009 da una precedente relazione Per_5 della signora Pt_1
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni stabilite nel verbale dell'udienza di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale 9 giugno 2021, omologato il successivo 7 luglio. Hanno in particolare stabilito che:
- le figlie fossero affidate ai genitori in forma condivisa;
- fossero collocate presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- salvi diversi accordi, il signor le potesse incontrare a settimane CP_1 alterne il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, inizialmente senza pernottamento, ma con la possibilità di prevederlo per il futuro;
nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal termine della scuola al 30 dicembre o dal 30 dicembre alla ripresa scolastica con l'altro genitore;
ad anni alterni per l'intero periodo delle vacanze pasquali;
in estate per più pomeriggi, concordandoli preventivamente con la madre;
in occasione delle festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, seguendo il principio dell'alternanza;
pagina 3 di 12 - il padre versasse un contributo mensile di 500,00 euro (250,00 per ciascuna bambina) per il mantenimento delle figlie, oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie;
- il signor corrispondesse un assegno maritale di 100,00 euro alla CP_1 moglie;
- il marito si impegnasse a provvedere in via esclusiva al rimborso di tutti i finanziamenti ancora in essere sino alla loro estinzione (in particolare del finanziamento Compass sottoscritto il 26 novembre 2020 di cui egli e la signora sono Pt_1 coobbligati) senza richiedere alcun contributo né rimborso alla moglie e rinunciando a qualsiasi azione di regresso, ripetizione e in generale restituzione delle somme versate. Successivamente alla separazione la signora rimasta a vivere con le figlie Pt_1 nella ex casa coniugale sita in Loiano, via Sabbioni n. 6, di proprietà dei genitori e da lei condotta in comodato gratuito. Il signor i è invece stabilito in un appartamento nello stesso paese, in CP_1 via Ca' dei Righi n. 17, che conduce in locazione pagando un canone di 320,00 euro mensili. Il 24 novembre 2023 la signora è divenuta madre di , Pt_1 Persona_6 nato da una relazione con il signor Persona_7
Dopo la separazione l'unione non si è ricostituita.
2. Con ricorso depositato il 20 luglio 2022 la signora ha chiesto che sia Pt_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio con domandando Controparte_1 che:
- le minori le siano affidate in forma esclusiva e siano collocate presso di lei;
- il padre le possa incontrare solo alla presenza sua o dei nonni materni, previo accordo tra i genitori o secondo quanto stabilito dal Tribunale;
- sia previsto un contributo di 300,00 euro per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia. Ha in particolare lamentato che il convenuto non rispetterebbe le regole concordate, nè in relazione al diritto/dovere di visita alle bambine, né in ordine al pagamento del contributo. Si è costituito in giudizio il signor il quale ha integralmente CP_1 contestato quanto allegato da controparte e ha domandato che:
- e siano affidate in forma condivisa ai due genitori;
Per_1 Per_2
- siano collocate presso la madre;
- egli le possa incontrare secondo il calendario previsto in sede di separazione. All'esito dell'udienza celebrata il 17 novembre 2022 la Presidente delegata ha confermato le condizioni di separazione. Con sentenza non definitiva n. 264/23, depositata il 30 gennaio 2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con ordinanza emessa nella stessa data la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione sulle domande accessorie. Nell'udienza del 9 gennaio 2025 la causa -istruita documentalmente, tramite pagina 4 di 12 l'acquisizione di relazioni dei servizi sociali, con l'audizione di testimoni e con l'interrogatorio formale della signora è stata rimessa al Collegio per la Pt_1 decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò posto in fatto, possono essere esaminate le domande presentate dall'attore. 3a. Va premesso che nulla deve essere disposto sullo scioglimento del matrimonio che è già stato pronunciato con la sentenza non definitiva n. 264/23. 3b. In relazione all'affidamento della prole minorenne non vi è motivo di derogare al generale principio della bi-genitorialità. I servizi sociali hanno depositato tre relazioni, datate 7 settembre 2023, 7 marzo 2024 e 28 dicembre 2024. Nella prima hanno dato atto che entrambi i genitori hanno tenuto un atteggiamento partecipativo e collaborante. Hanno osservato che la madre risultava essere il principale riferimento per le bambine e che il padre dopo la separazione non aveva avuto una gestione continuativa dei bisogni primari delle figlie, che vedeva solo nei fine settimana e in orari diurni. Hanno peraltro dato atto che l'incontro tra il signor le CP_1 figlie era stato sereno e non vi erano state tensioni o ritrosie delle minori al contatto fisico con il genitore. Hanno rilevato che non emergevano particolari criticità in ordine a e le quali si presentavano ben curate nell'aspetto e nell'igiene, con Per_1 Per_2 buone risorse ideo-affettive. Hanno sottolineato come il principale fattore di criticità sia rappresentato “dal rapporto di sfiducia e diffidenza tra i genitori, che mina in modo considerevole la capacità di assolvere una cogenitorialità funzionale e collaborativa”. Hanno concluso che è opportuno proseguire il monitoraggio sul nucleo, valutando anche la possibilità di avviare la signora un percorso di sostegno alla genitorialità. Pt_1
Nella relazione del 7 marzo 2024, oltre a confermare le valutazioni espresse nella precedente, hanno riferito di valutare idonea l'allocazione prioritaria delle figlie presso la madre. Hanno confermato che non si riscontravano criticità nell'espletamento della finzione composita genitoriale da parte dei signori e Hanno Pt_1 CP_1 inoltre rilevato come la relazione affettiva tra il padre e le bambine costituisca una risorsa e possa essere sperimentato un ampliamento dei momenti di visita paterni attraverso la mediazione della famiglia di origine del signor prevedendo CP_1 un pernottamento mensile di e presso l'abitazione dei nonni paterni, Per_1 Per_2 che si sono detti disponibili. Infine, hanno sottolineato che -essendo l'unico fattore problematico il permanere della sfiducia e della conflittualità tra le parti, che impedisce l'adeguato esercizio della co-genitorialità, hanno ipotizzato interventi di supporto e mediazione. Infine, nella relazione del 28 dicembre 2024 hanno concluso ribadendo l'atteggiamento partecipativo e collaborativo dei genitori, e in particolare l'apertura della madre verso i servizi e la sua disponibilità ad aderire alle proposte avanzate dagli operatori. Hanno ribadito che -nonostante dopo la separazione il padre non abbia gestito in modo continuativo i bisogni primari delle figlie- egli ha con loro un legame pagina 5 di 12 significativo. Hanno confermato la persistenza di un'accesa conflittualità tra i signor e che costituisce un impedimento al corretto esercizio della co- Pt_1 CP_1 genitorialità, e l'opportunità di mantenere il collocamento delle minori presso la madre.
Hanno infine ripetuto che sarebbe opportuno prevedere un pernottamento mensile di e presso i nonni paterni in uno dei fine settimana di spettanza del Per_1 Per_2 convenuto. Tanto premesso, stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, i servizi sociali hanno dato atto che e sono due Per_1 Per_2 bambine curate, in grado di rapportarsi con i pari, bene inserite a scuola e hanno sottolineato che, sebbene la madre sia la loro principale figura di riferimento, hanno un forte legame affettivo con il padre, in cui compagnia si dimostrano a loro agio e con il quale si scambiano senza ritrosia gesti di affetto. Il signor dal canto suo, ha dato prova di essere in grado di tenere un CP_1 comportamento adeguato con le figlie e si è rivelato disponibile e collaborativo con gli operatori. Proprio a causa del buon rapporto tra il convenuto e le bambine, i servizi sociali hanno suggerito di consentire alle minori un pernottamento mensile presso i nonni paterni onde tentare di favorire la creazione di una relazione più stretta con il signor Pt_4
Orbene, le circostanze evidenziate nelle tre relazioni sopra compendiate non consentono di ritenere che un affido esclusivo alla signora sia rispondente al Pt_1 preminente interesse delle minori, il cui rapporto con il padre verrebbe a ulteriormente rarefarsi. Né i fatti che emergono dalle denunce dell'attrice e dalle sommarie informazioni dei suoi genitori inducono ad adottare una diversa decisione. Invero, i signori e non hanno mai assistito a Parte_5 Parte_6 condotte fisicamente violente del genero ai danni della figlia e anzi hanno precisato che pagina 6 di 12 quest'ultima ha detto loro che l'unico atto violento che aveva subito dal signor era stato uno strattonamento. Le condotte del convenuto, sostanziatesi in CP_1 ingiurie (e confermate anche dall'informatore e frasi sgradevoli, si Controparte_2 sono verificate in costanza di matrimonio e -pur se sono state giudicate rilevanti per la condanna del signor er il reato di maltrattamenti- non incidono sulla sua CP_1 adeguatezza genitoriale, attestata nelle menzionate relazioni dei servizi sociali. Invero, il fatto che il convenuto abbia spesso rivolto alla controparte parole ingiuriose dimostra una sua scarsa sensibilità e delicatezza, ma non pare essere di gravità tale da fare concludere che egli non possa esercitare correttamente la responsabilità su e Per_1
Per_2
Del pari, le condotte successive alla fine dell'unione, anch'esse ritenute in sede penale tali da integrare il delitto di atti persecutori, non provano l'inadeguatezza genitoriale del convenuto, atteso che non è emerso dagli atti del presente giudizio che siano state poste in essere in presenza delle bambine. Infine, la signora non ha dimostrato la fondatezza delle sue accuse al Pt_1 convenuto di fare uso di alcolici e di sostanze stupefacenti. Alla luce delle sopra esposte considerazioni deve ritenersi che il regime dell'affido condiviso sia quello maggiormente aderente all'interesse delle minori. 3c. Data la persistente conflittualità tra i genitori, appare tuttavia necessario prevedere la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni con il mandato che verrà indicato in dispositivo, al fine di aiutare le parti, i cui rapporti sono attualmente fortemente conflittuali, a recuperare capacità di dialogo, in modo da divenire in grado di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale nell'esclusivo e preminente interesse di e Per_1 Per_2
Sebbene il Tribunale non abbia il potere di imporre a persone adulte di intraprendere terapie di sostegno, nondimeno appare opportuno invitare entrambe le parti a cominciare con la massima possibile celerità un iter di supporto alla genitorialità. 3d. Va inoltre confermato il regime di allocazione, atteso che questa sistemazione, in essere ormai da anni, appare adeguata alle esigenze delle minori. Per quanto concerne il diritto di visita la richiesta relativa alle vacanze non può essere accolta, atteso che e non hanno mai pernottato con il signor Per_1 Per_2
e dunque appare più opportuno prevedere che inizino a farlo con CP_1 gradualità e con la collaborazione dei nonni paterni, come del resto suggerito dai servizi sociali. Pertanto, va disposto che le bambine:
- stiano con il convenuto a settimane alterne il sabato e la domenica, in un weekend senza pernottamento e nell'altro con pernottamento, solo qualora i nonni paterni accettino di tenerle per la notte presso la loro abitazione.
- nelle vacanze natalizie passino con il padre -oltre che i giorni previsti nel calendario ordinario- ad anni alterni dalla mattina alle 10,00 alla sera alle 21,30 del 25 dicembre (o dalle 10,00 del 25 alle 21,30 del 26 dicembre, qualora i nonni paterni accettano di farle pernottare a casa loro) oppure il 1° gennaio dalla mattina alle 10,00
pagina 7 di 12 alla sera alle 21,30 (o dalla mattina alle 10,00 del 31 dicembre alla sera alle 21,30 del 1° gennaio, qualora in nonni paterni accettino di ospitarle nella loro abitazione per la notte);
- nel periodo pasquale trascorrano con il padre o la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle 10,00 alle 21,30 (ovvero, nel caso in cui i nonni paterni acconsentano a ospitarle per la notte, dalle 10,00 del sabato alle 21,30 della domenica o dalle 10,00 del lunedì alle 21,30 del martedì);
- in estate, se i nonni acconsentano a tenere bambine a casa loro per la notte, quattro fine settimana dal venerdì alle 17.30 alla domenica sera in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
qualora i nonni paterni non diano il loro assenso a ospitare le nipoti secondo il calendario ordinario;
- nelle giornate festive laiche e religiose ad anni alterni. Tale calendario appare adeguato a consentire un graduale maggiore avvicinamento del signor alle bambine con la collaborazione, almeno iniziale, dei suoi CP_1 genitori.
3e. Per quanto riguarda il contributo economico al mantenimento ordinario e straordinario della prole si deve premettere che ai sensi dell'art. 316 bis, primo comma, c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, anche se nati fuori da matrimonio, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò posto, Parte_1
- abita in un appartamento sito in Loiano, via Simiani n. 9/1 che è di proprietà dei suoi genitori e che conduce in comodato gratuito;
- dall'ottobre 2022 lavora come operatrice socio-sanitaria alle dipendenze della
“ ; Controparte_3
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 65,00 euro (CU della “Umana s.p.a.” per la quale ha lavorato dal 2 al 5 marzo 2021), a 11.418,00 euro (emergente dal Modello 730) e a 10.666,00 euro (CU della “C.G.E. s.a.s. di Zorzati Emanuela”, di cui è stata dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 e della “ , per la quale ha lavorato dal 10 ottobre Controparte_3
2022);
- ha dichiarato di percepire l'importo di 740,00 euro mensili a titolo di assegno unico (somma pari all'intero per e e alla metà per e . Per_5 Per_6 Per_1 Per_2
Dal canto suo, il signor CP_1
- abita a Loiano in un appartamento in locazione per il quale paga un canone di 320,00 euro;
- dal 1° aprile 2019 è dipendente della “LA.CO. s.r.l.”;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 23.859,00 euro (1.988,00 mensili), a 23.269,00 euro (1.939,00 mensili) e a 23.040,00 euro (1.920,00 mensili);
- è inoltre pacifico che sta rimborsando un finanziamento in rate che sono state indicate in 300,00 euro dalla signora in 395,00 dal signor Pt_1 CP_1
- quest'ultimo ha altresì allegato, ma non dimostrato (tuttavia la circostanza non è
pagina 8 di 12 contestata dall'attrice), che sta rifondendo un prestito contratto prima del matrimonio per sue esigenze personali in rate di 87,00 euro mensili (dunque non rilevante in questa sede) e sta subendo la cessione del quinto dello stipendio in trattenute di 170,00 euro per pagare spese conseguenti alla separazione. Ai fini della determinazione da porre a carico del signor occorre CP_1 tenere in considerazione altresì che:
- egli contribuisce in maniera molto modesta al loro mantenimento in forma diretta;
- e sono ancora bambine e dunque hanno bisogni ed esigenze Per_1 Per_2 limitati. Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo porre a carico del convenuto un contributo mensile complessivo di 500,00 euro (250,00 euro per ciascuna) per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. 3f. La signora ha inoltre chiesto l'assegnazione a sé dell'intero assegno Pt_1 unico spettante per e Per_1 Per_2
La domanda deve essere accolta. Una recente ordinanza della Suprema Corte (ordinanza 4672 del 22 febbraio 2025) ha stabilito che si debba condividere l'interpretazione contenuta nella Circolare dell' (ovvero dell'organo preposto al pagamento dell'assegno unico) n. 23/22 che CP_4 ha specificato che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale, può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. La Corte di Cassazione ha in particolare ritenuto che l'interpretazione dell sia CP_4 conforme “alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”. Ha altresì puntualizzato che l'art. 6, comma quarto D.Lgs.230/2021, “nella parte in cui stabilisce che, in mancanza dell'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all' Tale norme non CP_4 pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo rilevare che l'assegno in questione (omissis) è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' Ne consegue che la suddetta decisione del Giudice è esente CP_4
pagina 9 di 12 da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole e sotto il controllo giudiziale”. Orbene, nel caso di specie è pacifico che il signor trascorre CP_1 pochissimo tempo con le figlie (cfr. relazioni dei servizi sociali) che la gestione delle stesse grava in larghissima parte sulla signora Pt_1
Ergo, sembra ricorrere l'ipotesi esaminata dalla Corte di Legittimità e pertanto l'assegno unico per e va assegnato integralmente alla madre. Per_1 Per_2
4. Le spese debbono essere poste a carico della signora in virtù della Pt_1 soccombenza prevalente. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompreso tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra questione disattesa e respinta,
1) affida e a entrambi i genitori in via condivisa;
e Per_1 Per_2 Parte_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e Controparte_1 prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria importanza relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la prole si troverà di volta in volta;
2) dispone la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente mandato:
- verificare il corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- favorire il rapporto tra i signori e supportandoli Pt_1 CP_1 nell'esercizio comune della genitorialità nell'interesse delle figlie;
- segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le situazioni di pregiudizio per le minori che eventualmente si verifichino;
3) colloca le minori presso la madre;
4) prevede che il padre possa tenere con sé le figlie:
- il sabato e la domenica, in un weekend senza pernottamento e nell'altro con pagina 10 di 12 pernottamento, solo qualora i nonni paterni accettino di tenerle per la notte presso la loro abitazione;
- nelle vacanze natalizie -oltre nei giorni previsti nel calendario ordinario- ad anni alterni dalla mattina alle 10,00 alla sera alle 21,30 del 25 dicembre (o dalle 10,00 del 25 alle 21,30 del 26 dicembre, qualora i nonni paterni accettano di farle pernottare a casa loro) oppure il 1° gennaio dalla mattina alle 10,00 alla sera alle 21,30 (o dalla mattina alle 10,00 del 31 dicembre alla sera alle 21,30 del 1° gennaio, qualora i nonni paterni accettino di ospitarle nella loro abitazione per la notte);
- nel periodo pasquale la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle 10,00 alle 21,30 (ovvero, nel caso in cui i nonni paterni acconsentano a ospitarle per la notte dalle 10,00 del sabato alle 21,30 della domenica o dalle 10,00 del lunedì alle 21,30 del martedì);
- in estate, se i nonni paterni acconsentano a tenere bambine a casa loro per la notte, quattro fine settimana dal venerdì alle 17.30 alla domenica sera in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
qualora i nonni paterni non diano il loro assenso a ospitare le nipoti secondo il calendario ordinario;
- nelle giornate festive laiche e religiose ad anni alterni;
5) a partire dalla data del deposito del ricorso, pone a carico dell'attore l'obbligo di versare alla convenuta, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, la somma complessiva di 500,00 euro mensili (250,00 euro per ciascuna bambina), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone altresì a carico dell'attore l'obbligo di corrispondere alla convenuta in misura pari al 50%, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 11 di 12 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che la signora riceva integralmente l'assegno unico per le figlie a Pt_1 decorrere dalla data di deposito della domanda;
8) invita entrambe le parti a intraprendere con la massima possibile celerità percorsi sostegno alla genitorialità che li aiutino a superare i loro contrasti e a divenire in grado di collaborare nell'esclusivo interesse delle figlie;
9) condanna al pagamento in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi euro 5.400,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, in data 26 marzo 2025 La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata, promossa da: (già , nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Massimiliano C.F._1
GIOTTI, presso il cui studio sito in Monghidoro (BO), via Garibaldi n. 48, è elettivamente domiciliata ATTRICE contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv. Federico C.F._2
BRESCHI e Simone SACCHETTI, presso lo studio dei quali, sito in Pianoro (BO). Località Rastignano, via Andrea Costa n. 43 CONVENUTO con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da note scritte depositate telematicamente il 7 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito,
- Confermare la sentenza di divorzio n. 264/23 pubblicata il 08.02.2023 afferente lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 22.06.2017 in Loiano (BO), all'atto. 3 part. 1 del registro matrimoni del Comune di Loiano.
- Affidare le minori e IN VIA ESCLUSIVA alla madre, Persona_1 Persona_2 Parte_1 con collocazione prevalente presso l'abitazione materna. - In conseguenza del disposto affido esclusivo
pagina 1 di 12 delle minori alla madre, disporre che il 100% degli assegni familiari e/o altre misure di sostegno alla famiglia previste dal Governo, vengano percepiti dalla sola sig.ra Parte_1
- Disporre che il sig. potrà tenere con sé le bimbe secondo le seguenti modalità a) a Parte_3 settimane alterne il sabato e la domenica, senza pernottamento, il cui inserimento potrà essere eventualmente valutato in futuro se nell'interesse delle minori e comunque solamente presso la casa dei nonni paterni. b) nelle vacanze natalizie le minori trascorreranno il periodo natalizio ad anni alterni (secondo la turnazione in essere dall' omologa della separazione consensuale) con ciascun genitore dal termine della scuola al 30/12 con un genitore e dal 30/12 sino alla ripresa scolastica con l'altro genitore (salvo diverso ed ulteriore accordo tra i genitori). Durante il periodo che le minori trascorreranno con il padre il pernottamento potrà avvenire solamente presso la casa dei nonni paterni ovvero in altro luogo di vacanza con la presenza continuativa di almeno di uno dei nonni paterni. c) nelle vacanze pasquali le minori trascorreranno le vacanze ad anni alterni (secondo la turnazione in essere dall' omologa della separazione consensuale) con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze sino al termine (salvo diverso ed ulteriore accordo tra i genitori). Durante il periodo che le minori trascorreranno con il padre il pernottamento potrà avvenire solamente presso la casa dei nonni paterni ovvero in altro luogo di vacanza con la presenza continuativa di almeno di uno dei nonni paterni. d) nelle vacanze estive il padre potrà tenere con se le figlie per più pomeriggi, concordandoli preventivamente con la madre, senza pernottamento. d) le festività nazionali (25 Aprile- 1Maggio – 2
Giugno – 1 Novembre -8 Dicembre ecc.) compresi i ponti verranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date (salvo diverso ed ulteriore accordo tra i genitori). Durante il periodo che le minori trascorreranno con il padre il pernottamento potrà avvenire solamente presso la casa dei nonni paterni ovvero in altro luogo di vacanza con la presenza continuativa di almeno di uno dei nonni paterni.
- Disporre che il sig. versi alla madre la somma mensile di € 600,00 (€ 300 per Controparte_1 ciascuna figlia) a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio, nonché al rimborso del
50% delle spese straordinarie (come da protocolli in uso), di volta in volta, anticipate e documentate dalla sig.ra nell'interesse di ed Parte_1 Per_1 Persona_3
- Disporre che entrambi i genitori prestano il reciproco consenso all'eventuale emissione del passaporto individuale e/o cara d'identità valida per l'espatrio di ed se previsto e/o Per_1 Per_2 alla loro iscrizione sul passaporto di ciascuno, fermo restando che eventuali gite delle figlie all'estero, anche se accompagnate da uno solo dei genitori, dovranno essere preventivamente comunicate all'altro genitore, in caso di mancato accordo, dovranno essere autorizzate dal Giudice Tutelare. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.”
Il convenuto ha concluso come da memoria del 20 gennaio 2023:
“ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previa ogni e più opportuna declaratoria di legge e del caso
SUL VINCOLO dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile la annotazione della emananda sentenza;
NEL MERITO DELL'AFFIDAMENTO disporre l'affidamento congiunto delle minori nata Persona_4 il 22.02.17 e nata il [...], ai genitori, con esercizio disgiunto della Persona_3 responsabilità genitoriale da parte di ciascun genitore nei periodi in cui le avrà̀ con sé, e con adozione congiunta e condivisa delle decisioni di maggiore interesse riguardo alla salute, all'educazione e all'istruzione delle stesse, mantenendo la loro collocazione presso l'abitazione materna e determinare il diritto di visita del padre come segue: Il signor otrà vedere e tenere con sé le bambine CP_1 secondo le seguenti modalità̀, restando sempre salvo il diverso accordo tra i genitori: - a settimane alterne il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, al momento senza pernottamento, il cui inserimento sarà valutato in futuro dai genitori;
- vacanze natalizie: le minori, a decorrere dalle
pagina 2 di 12 vacanze natalizie 2023/2024, trascorreranno il periodo natalizio ad anni alterni con ciascun genitore dal termine della scuola al 30/12 con un genitore e dal 30/12 alla ripresa scolastica con l'altro genitore;
- vacanze pasquali: a decorrere dalle vacanze pasquali 2023/2024 le minori trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze sino al termine delle vacanze;
- vacanze estive: nel periodo di ferie del padre, questi potrà tenere con sé le figlie più pomeriggi, concordandoli preventivamente con la madre;
- le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, verranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date;
- compleanni: i compleanni delle minori verranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza. DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO confermare il contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori a carico del padre nella misura di € 250,00 cadauna, e così per complessivi € 500,00, come già stabilito in sede di separazione, oltre al rimborso della quota del 50 % delle spese straordinarie, come da vigente protocollo;
nulla disponendo in merito al contributo in favore della signora la quale - non avendo svolto corrispondente domanda - ha implicitamente rinunciato al Pt_1 medesimo. IN VIA ISTRUTTORIA con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice voglia disporre ogni accertamento fiscale e / o tributario relativo alla posizione della ricorrente nata in [...] il [...]. Parte_2
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (originariamente e si Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sono uniti in matrimonio il 22 giugno 2017 a Loiano. Dalla loro unione sono nate (il 22 febbraio 2017) e (il 3 febbraio Per_1 Per_2
2018). Del nucleo faceva parte anche nata nel 2009 da una precedente relazione Per_5 della signora Pt_1
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni stabilite nel verbale dell'udienza di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale 9 giugno 2021, omologato il successivo 7 luglio. Hanno in particolare stabilito che:
- le figlie fossero affidate ai genitori in forma condivisa;
- fossero collocate presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- salvi diversi accordi, il signor le potesse incontrare a settimane CP_1 alterne il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, inizialmente senza pernottamento, ma con la possibilità di prevederlo per il futuro;
nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal termine della scuola al 30 dicembre o dal 30 dicembre alla ripresa scolastica con l'altro genitore;
ad anni alterni per l'intero periodo delle vacanze pasquali;
in estate per più pomeriggi, concordandoli preventivamente con la madre;
in occasione delle festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, seguendo il principio dell'alternanza;
pagina 3 di 12 - il padre versasse un contributo mensile di 500,00 euro (250,00 per ciascuna bambina) per il mantenimento delle figlie, oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie;
- il signor corrispondesse un assegno maritale di 100,00 euro alla CP_1 moglie;
- il marito si impegnasse a provvedere in via esclusiva al rimborso di tutti i finanziamenti ancora in essere sino alla loro estinzione (in particolare del finanziamento Compass sottoscritto il 26 novembre 2020 di cui egli e la signora sono Pt_1 coobbligati) senza richiedere alcun contributo né rimborso alla moglie e rinunciando a qualsiasi azione di regresso, ripetizione e in generale restituzione delle somme versate. Successivamente alla separazione la signora rimasta a vivere con le figlie Pt_1 nella ex casa coniugale sita in Loiano, via Sabbioni n. 6, di proprietà dei genitori e da lei condotta in comodato gratuito. Il signor i è invece stabilito in un appartamento nello stesso paese, in CP_1 via Ca' dei Righi n. 17, che conduce in locazione pagando un canone di 320,00 euro mensili. Il 24 novembre 2023 la signora è divenuta madre di , Pt_1 Persona_6 nato da una relazione con il signor Persona_7
Dopo la separazione l'unione non si è ricostituita.
2. Con ricorso depositato il 20 luglio 2022 la signora ha chiesto che sia Pt_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio con domandando Controparte_1 che:
- le minori le siano affidate in forma esclusiva e siano collocate presso di lei;
- il padre le possa incontrare solo alla presenza sua o dei nonni materni, previo accordo tra i genitori o secondo quanto stabilito dal Tribunale;
- sia previsto un contributo di 300,00 euro per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia. Ha in particolare lamentato che il convenuto non rispetterebbe le regole concordate, nè in relazione al diritto/dovere di visita alle bambine, né in ordine al pagamento del contributo. Si è costituito in giudizio il signor il quale ha integralmente CP_1 contestato quanto allegato da controparte e ha domandato che:
- e siano affidate in forma condivisa ai due genitori;
Per_1 Per_2
- siano collocate presso la madre;
- egli le possa incontrare secondo il calendario previsto in sede di separazione. All'esito dell'udienza celebrata il 17 novembre 2022 la Presidente delegata ha confermato le condizioni di separazione. Con sentenza non definitiva n. 264/23, depositata il 30 gennaio 2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con ordinanza emessa nella stessa data la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione sulle domande accessorie. Nell'udienza del 9 gennaio 2025 la causa -istruita documentalmente, tramite pagina 4 di 12 l'acquisizione di relazioni dei servizi sociali, con l'audizione di testimoni e con l'interrogatorio formale della signora è stata rimessa al Collegio per la Pt_1 decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò posto in fatto, possono essere esaminate le domande presentate dall'attore. 3a. Va premesso che nulla deve essere disposto sullo scioglimento del matrimonio che è già stato pronunciato con la sentenza non definitiva n. 264/23. 3b. In relazione all'affidamento della prole minorenne non vi è motivo di derogare al generale principio della bi-genitorialità. I servizi sociali hanno depositato tre relazioni, datate 7 settembre 2023, 7 marzo 2024 e 28 dicembre 2024. Nella prima hanno dato atto che entrambi i genitori hanno tenuto un atteggiamento partecipativo e collaborante. Hanno osservato che la madre risultava essere il principale riferimento per le bambine e che il padre dopo la separazione non aveva avuto una gestione continuativa dei bisogni primari delle figlie, che vedeva solo nei fine settimana e in orari diurni. Hanno peraltro dato atto che l'incontro tra il signor le CP_1 figlie era stato sereno e non vi erano state tensioni o ritrosie delle minori al contatto fisico con il genitore. Hanno rilevato che non emergevano particolari criticità in ordine a e le quali si presentavano ben curate nell'aspetto e nell'igiene, con Per_1 Per_2 buone risorse ideo-affettive. Hanno sottolineato come il principale fattore di criticità sia rappresentato “dal rapporto di sfiducia e diffidenza tra i genitori, che mina in modo considerevole la capacità di assolvere una cogenitorialità funzionale e collaborativa”. Hanno concluso che è opportuno proseguire il monitoraggio sul nucleo, valutando anche la possibilità di avviare la signora un percorso di sostegno alla genitorialità. Pt_1
Nella relazione del 7 marzo 2024, oltre a confermare le valutazioni espresse nella precedente, hanno riferito di valutare idonea l'allocazione prioritaria delle figlie presso la madre. Hanno confermato che non si riscontravano criticità nell'espletamento della finzione composita genitoriale da parte dei signori e Hanno Pt_1 CP_1 inoltre rilevato come la relazione affettiva tra il padre e le bambine costituisca una risorsa e possa essere sperimentato un ampliamento dei momenti di visita paterni attraverso la mediazione della famiglia di origine del signor prevedendo CP_1 un pernottamento mensile di e presso l'abitazione dei nonni paterni, Per_1 Per_2 che si sono detti disponibili. Infine, hanno sottolineato che -essendo l'unico fattore problematico il permanere della sfiducia e della conflittualità tra le parti, che impedisce l'adeguato esercizio della co-genitorialità, hanno ipotizzato interventi di supporto e mediazione. Infine, nella relazione del 28 dicembre 2024 hanno concluso ribadendo l'atteggiamento partecipativo e collaborativo dei genitori, e in particolare l'apertura della madre verso i servizi e la sua disponibilità ad aderire alle proposte avanzate dagli operatori. Hanno ribadito che -nonostante dopo la separazione il padre non abbia gestito in modo continuativo i bisogni primari delle figlie- egli ha con loro un legame pagina 5 di 12 significativo. Hanno confermato la persistenza di un'accesa conflittualità tra i signor e che costituisce un impedimento al corretto esercizio della co- Pt_1 CP_1 genitorialità, e l'opportunità di mantenere il collocamento delle minori presso la madre.
Hanno infine ripetuto che sarebbe opportuno prevedere un pernottamento mensile di e presso i nonni paterni in uno dei fine settimana di spettanza del Per_1 Per_2 convenuto. Tanto premesso, stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, i servizi sociali hanno dato atto che e sono due Per_1 Per_2 bambine curate, in grado di rapportarsi con i pari, bene inserite a scuola e hanno sottolineato che, sebbene la madre sia la loro principale figura di riferimento, hanno un forte legame affettivo con il padre, in cui compagnia si dimostrano a loro agio e con il quale si scambiano senza ritrosia gesti di affetto. Il signor dal canto suo, ha dato prova di essere in grado di tenere un CP_1 comportamento adeguato con le figlie e si è rivelato disponibile e collaborativo con gli operatori. Proprio a causa del buon rapporto tra il convenuto e le bambine, i servizi sociali hanno suggerito di consentire alle minori un pernottamento mensile presso i nonni paterni onde tentare di favorire la creazione di una relazione più stretta con il signor Pt_4
Orbene, le circostanze evidenziate nelle tre relazioni sopra compendiate non consentono di ritenere che un affido esclusivo alla signora sia rispondente al Pt_1 preminente interesse delle minori, il cui rapporto con il padre verrebbe a ulteriormente rarefarsi. Né i fatti che emergono dalle denunce dell'attrice e dalle sommarie informazioni dei suoi genitori inducono ad adottare una diversa decisione. Invero, i signori e non hanno mai assistito a Parte_5 Parte_6 condotte fisicamente violente del genero ai danni della figlia e anzi hanno precisato che pagina 6 di 12 quest'ultima ha detto loro che l'unico atto violento che aveva subito dal signor era stato uno strattonamento. Le condotte del convenuto, sostanziatesi in CP_1 ingiurie (e confermate anche dall'informatore e frasi sgradevoli, si Controparte_2 sono verificate in costanza di matrimonio e -pur se sono state giudicate rilevanti per la condanna del signor er il reato di maltrattamenti- non incidono sulla sua CP_1 adeguatezza genitoriale, attestata nelle menzionate relazioni dei servizi sociali. Invero, il fatto che il convenuto abbia spesso rivolto alla controparte parole ingiuriose dimostra una sua scarsa sensibilità e delicatezza, ma non pare essere di gravità tale da fare concludere che egli non possa esercitare correttamente la responsabilità su e Per_1
Per_2
Del pari, le condotte successive alla fine dell'unione, anch'esse ritenute in sede penale tali da integrare il delitto di atti persecutori, non provano l'inadeguatezza genitoriale del convenuto, atteso che non è emerso dagli atti del presente giudizio che siano state poste in essere in presenza delle bambine. Infine, la signora non ha dimostrato la fondatezza delle sue accuse al Pt_1 convenuto di fare uso di alcolici e di sostanze stupefacenti. Alla luce delle sopra esposte considerazioni deve ritenersi che il regime dell'affido condiviso sia quello maggiormente aderente all'interesse delle minori. 3c. Data la persistente conflittualità tra i genitori, appare tuttavia necessario prevedere la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni con il mandato che verrà indicato in dispositivo, al fine di aiutare le parti, i cui rapporti sono attualmente fortemente conflittuali, a recuperare capacità di dialogo, in modo da divenire in grado di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale nell'esclusivo e preminente interesse di e Per_1 Per_2
Sebbene il Tribunale non abbia il potere di imporre a persone adulte di intraprendere terapie di sostegno, nondimeno appare opportuno invitare entrambe le parti a cominciare con la massima possibile celerità un iter di supporto alla genitorialità. 3d. Va inoltre confermato il regime di allocazione, atteso che questa sistemazione, in essere ormai da anni, appare adeguata alle esigenze delle minori. Per quanto concerne il diritto di visita la richiesta relativa alle vacanze non può essere accolta, atteso che e non hanno mai pernottato con il signor Per_1 Per_2
e dunque appare più opportuno prevedere che inizino a farlo con CP_1 gradualità e con la collaborazione dei nonni paterni, come del resto suggerito dai servizi sociali. Pertanto, va disposto che le bambine:
- stiano con il convenuto a settimane alterne il sabato e la domenica, in un weekend senza pernottamento e nell'altro con pernottamento, solo qualora i nonni paterni accettino di tenerle per la notte presso la loro abitazione.
- nelle vacanze natalizie passino con il padre -oltre che i giorni previsti nel calendario ordinario- ad anni alterni dalla mattina alle 10,00 alla sera alle 21,30 del 25 dicembre (o dalle 10,00 del 25 alle 21,30 del 26 dicembre, qualora i nonni paterni accettano di farle pernottare a casa loro) oppure il 1° gennaio dalla mattina alle 10,00
pagina 7 di 12 alla sera alle 21,30 (o dalla mattina alle 10,00 del 31 dicembre alla sera alle 21,30 del 1° gennaio, qualora in nonni paterni accettino di ospitarle nella loro abitazione per la notte);
- nel periodo pasquale trascorrano con il padre o la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle 10,00 alle 21,30 (ovvero, nel caso in cui i nonni paterni acconsentano a ospitarle per la notte, dalle 10,00 del sabato alle 21,30 della domenica o dalle 10,00 del lunedì alle 21,30 del martedì);
- in estate, se i nonni acconsentano a tenere bambine a casa loro per la notte, quattro fine settimana dal venerdì alle 17.30 alla domenica sera in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
qualora i nonni paterni non diano il loro assenso a ospitare le nipoti secondo il calendario ordinario;
- nelle giornate festive laiche e religiose ad anni alterni. Tale calendario appare adeguato a consentire un graduale maggiore avvicinamento del signor alle bambine con la collaborazione, almeno iniziale, dei suoi CP_1 genitori.
3e. Per quanto riguarda il contributo economico al mantenimento ordinario e straordinario della prole si deve premettere che ai sensi dell'art. 316 bis, primo comma, c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, anche se nati fuori da matrimonio, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò posto, Parte_1
- abita in un appartamento sito in Loiano, via Simiani n. 9/1 che è di proprietà dei suoi genitori e che conduce in comodato gratuito;
- dall'ottobre 2022 lavora come operatrice socio-sanitaria alle dipendenze della
“ ; Controparte_3
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 65,00 euro (CU della “Umana s.p.a.” per la quale ha lavorato dal 2 al 5 marzo 2021), a 11.418,00 euro (emergente dal Modello 730) e a 10.666,00 euro (CU della “C.G.E. s.a.s. di Zorzati Emanuela”, di cui è stata dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 e della “ , per la quale ha lavorato dal 10 ottobre Controparte_3
2022);
- ha dichiarato di percepire l'importo di 740,00 euro mensili a titolo di assegno unico (somma pari all'intero per e e alla metà per e . Per_5 Per_6 Per_1 Per_2
Dal canto suo, il signor CP_1
- abita a Loiano in un appartamento in locazione per il quale paga un canone di 320,00 euro;
- dal 1° aprile 2019 è dipendente della “LA.CO. s.r.l.”;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 23.859,00 euro (1.988,00 mensili), a 23.269,00 euro (1.939,00 mensili) e a 23.040,00 euro (1.920,00 mensili);
- è inoltre pacifico che sta rimborsando un finanziamento in rate che sono state indicate in 300,00 euro dalla signora in 395,00 dal signor Pt_1 CP_1
- quest'ultimo ha altresì allegato, ma non dimostrato (tuttavia la circostanza non è
pagina 8 di 12 contestata dall'attrice), che sta rifondendo un prestito contratto prima del matrimonio per sue esigenze personali in rate di 87,00 euro mensili (dunque non rilevante in questa sede) e sta subendo la cessione del quinto dello stipendio in trattenute di 170,00 euro per pagare spese conseguenti alla separazione. Ai fini della determinazione da porre a carico del signor occorre CP_1 tenere in considerazione altresì che:
- egli contribuisce in maniera molto modesta al loro mantenimento in forma diretta;
- e sono ancora bambine e dunque hanno bisogni ed esigenze Per_1 Per_2 limitati. Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo porre a carico del convenuto un contributo mensile complessivo di 500,00 euro (250,00 euro per ciascuna) per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. 3f. La signora ha inoltre chiesto l'assegnazione a sé dell'intero assegno Pt_1 unico spettante per e Per_1 Per_2
La domanda deve essere accolta. Una recente ordinanza della Suprema Corte (ordinanza 4672 del 22 febbraio 2025) ha stabilito che si debba condividere l'interpretazione contenuta nella Circolare dell' (ovvero dell'organo preposto al pagamento dell'assegno unico) n. 23/22 che CP_4 ha specificato che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale, può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. La Corte di Cassazione ha in particolare ritenuto che l'interpretazione dell sia CP_4 conforme “alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”. Ha altresì puntualizzato che l'art. 6, comma quarto D.Lgs.230/2021, “nella parte in cui stabilisce che, in mancanza dell'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all' Tale norme non CP_4 pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo rilevare che l'assegno in questione (omissis) è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' Ne consegue che la suddetta decisione del Giudice è esente CP_4
pagina 9 di 12 da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole e sotto il controllo giudiziale”. Orbene, nel caso di specie è pacifico che il signor trascorre CP_1 pochissimo tempo con le figlie (cfr. relazioni dei servizi sociali) che la gestione delle stesse grava in larghissima parte sulla signora Pt_1
Ergo, sembra ricorrere l'ipotesi esaminata dalla Corte di Legittimità e pertanto l'assegno unico per e va assegnato integralmente alla madre. Per_1 Per_2
4. Le spese debbono essere poste a carico della signora in virtù della Pt_1 soccombenza prevalente. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompreso tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra questione disattesa e respinta,
1) affida e a entrambi i genitori in via condivisa;
e Per_1 Per_2 Parte_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e Controparte_1 prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria importanza relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la prole si troverà di volta in volta;
2) dispone la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente mandato:
- verificare il corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- favorire il rapporto tra i signori e supportandoli Pt_1 CP_1 nell'esercizio comune della genitorialità nell'interesse delle figlie;
- segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le situazioni di pregiudizio per le minori che eventualmente si verifichino;
3) colloca le minori presso la madre;
4) prevede che il padre possa tenere con sé le figlie:
- il sabato e la domenica, in un weekend senza pernottamento e nell'altro con pagina 10 di 12 pernottamento, solo qualora i nonni paterni accettino di tenerle per la notte presso la loro abitazione;
- nelle vacanze natalizie -oltre nei giorni previsti nel calendario ordinario- ad anni alterni dalla mattina alle 10,00 alla sera alle 21,30 del 25 dicembre (o dalle 10,00 del 25 alle 21,30 del 26 dicembre, qualora i nonni paterni accettano di farle pernottare a casa loro) oppure il 1° gennaio dalla mattina alle 10,00 alla sera alle 21,30 (o dalla mattina alle 10,00 del 31 dicembre alla sera alle 21,30 del 1° gennaio, qualora i nonni paterni accettino di ospitarle nella loro abitazione per la notte);
- nel periodo pasquale la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle 10,00 alle 21,30 (ovvero, nel caso in cui i nonni paterni acconsentano a ospitarle per la notte dalle 10,00 del sabato alle 21,30 della domenica o dalle 10,00 del lunedì alle 21,30 del martedì);
- in estate, se i nonni paterni acconsentano a tenere bambine a casa loro per la notte, quattro fine settimana dal venerdì alle 17.30 alla domenica sera in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
qualora i nonni paterni non diano il loro assenso a ospitare le nipoti secondo il calendario ordinario;
- nelle giornate festive laiche e religiose ad anni alterni;
5) a partire dalla data del deposito del ricorso, pone a carico dell'attore l'obbligo di versare alla convenuta, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, la somma complessiva di 500,00 euro mensili (250,00 euro per ciascuna bambina), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone altresì a carico dell'attore l'obbligo di corrispondere alla convenuta in misura pari al 50%, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 11 di 12 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che la signora riceva integralmente l'assegno unico per le figlie a Pt_1 decorrere dalla data di deposito della domanda;
8) invita entrambe le parti a intraprendere con la massima possibile celerità percorsi sostegno alla genitorialità che li aiutino a superare i loro contrasti e a divenire in grado di collaborare nell'esclusivo interesse delle figlie;
9) condanna al pagamento in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi euro 5.400,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, in data 26 marzo 2025 La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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