Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1978/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21 febbraio 2025, nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Po- tenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
Ha depositato note scritte:
l'Avv. Filomena Pinto per l'attore, la quale si riporta al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio chiedendone l'integrale accoglimento;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esplicitati in atti, e chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Giudice, terminata la discussione cartolare, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Auto- rizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla rac- colta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giulia Volpe pronunzia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1978/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) nato il [...] a [...] ivi Parte_1 C.F._1 CP_1
1
(c.f. ), in virtù di mandato in calce al ricorso in appello, ed elet- C.F._2
tivamente domiciliato presso il suo studio sito in alla Via Isca del Pioppo n. 67 CP_1
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: Appello - opposizione a sanzione amministrativa - violazione C.d.S.
CONCLUSIONI: Come da presente verbale nella parte che precede
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello del 19.05.2023 e notificato in data 24.08.2023, il Sig. Pt_1
impugnava la sentenza n. 548/2023 del Giudice di Pace di resa nel
[...] CP_1
giudizio recante n. R.G. 312/2023, emessa il 09.05.2023 e pubblicata in pari data, non notificata, con cui il Giudice di prime cure, definitivamente pronunciando sulla doman- da proposta dal Sig. , rigettava il ricorso e, per l'effetto, confermava il Parte_1
provvedimento impugnato con compensazione delle spese di lite.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta sulla scorta di tre motivi. Con il primo motivo, l'appellante eccepiva l'illogicità e l'insufficienza della motivazione rilevando che il Giudice di Pace avesse errato nella qualificazione della domanda, avendo richiamato, nella propria decisione, l'ipotesi di opposizione a ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministra- tiva mentre, nella specie, si trattava di opposizione a provvedimento prefettizio di so- spensione della patente di guida;
parte appellante assumeva, quindi, che il primo Giudi- ce non aveva rettamente esaminato le risultanze di causa né tantomeno adeguatamente esposto le ragioni del suo convincimento. Con il secondo motivo, l'appellante rilevava la mancata ed errata valutazione delle prove e il travisamento della realtà fattuale poi- ché, nel provvedimento impugnato, il Giudice di Pace ometteva di considerare prove of- ferte in corso di causa. Con il terzo e ultimo motivo, l'appellante eccepiva la violazione e falsa applicazione di legge di cui agli artt. 222 e 223 C.d.S. ritenendo errata l'applicazione delle ridette norme poiché, nel caso de quo, l'incidente non causava il decesso del pedone ma solo lesioni personali lievi. Chiedeva, quindi, che fosse dichiara-
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to illegittimo il decreto prefettizio emesso per l'ipotesi di omicidio stradale in violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 222 e 223 C.d.S. e, in ogni caso, la sua inefficacia per difetto di querela, che fosse riformata la sentenza impugnata e accolta l'opposizione proposta e, per l'effetto, che fosse annullato il decreto di sospensione della patente n.
0095786 del 12.12.2022 nonché gli ulteriori periodi di sospensione della patente, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generiche, oltre Iva e
Cpa per entrambi i gradi di giudizio.
La , pur a fronte della regolarità della notifica, rimaneva contuma- Controparte_1
ce.
Dopo diversi rinvii, resi necessari al fine di acquisire il fascicolo di primo grado nonché per la definizione di procedimenti di più vecchia iscrizione a ruolo, la causa veniva chiamata all'udienza del 18.10.2024 nella quale il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della . Controparte_1
Alla ridetta udienza, considerata la necessità di definizione di procedimenti più risalenti nel tempo, la causa veniva rinviata, in prosieguo discussione, all'udienza del
21.02.2025.
In via preliminare, rispetto all'esame del merito, deve essere dichiarata la contumacia della . Controparte_1
Nel merito, invece, si ritengono condivisibili le ragioni dell'appellante.
La Suprema Corte di Cassazione, relativamente alla materia per cui si controverte, ha statuito che “innovando rispetto al passato, il nuovo Codice della Strada, specificamente attribuisce la natura di sanzione amministrativa alla sospensione della patente di guida e prevede un regime particolare per l'ipotesi in cui questa sanzione acceda a reati contro la persona per violazione delle norme di circolazione stradale, un regime che in via di principio affida l'applicazione della sanzione amministrativa al giudice penale chiamato a conoscere del reato connesso, ripristinando invece la competenza propria dell'autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l'intervento di quel giudice” (cfr.
Cass. civ., sez. VI - 2, ord. del 21 novembre 2018 (data ud. 15 giugno 2018), n. 30150) facendo - quindi - salvo il principio per cui “la sospensione provvisoria della patente di guida ivi prevista costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile
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all'esito dell'accertamento giudiziale del reato;
è, cioè, misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con imme- diatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori perico- li.” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., del 5 febbraio 2024 (data ud. 21 novembre 2023), n.
3245; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. II, ord. del 23 giugno 2021 (data ud. 24 no- vembre 2020), n. 17999; Cass. civ., Sez. VI - 2, sent. del 15 dicembre 2016 (data ud. 15 settembre 2016), n. 25870)
Ciò premesso, questo Giudice non vede ragioni per discostarsi dal consolidato orienta- mento della giurisprudenza sopra richiamata per la quale “in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 d.lgs. n. 285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza pre- fettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un parti- colare e celere “iter” procedimentale.” (cfr. Cass. civ., sent. del 5 ottobre 2020, n.
21266)
In tale contesto è evidente che “per le ipotesi di reato di lesioni colpose (o omicidio col- poso), l'applicazione da parte del Prefetto della misura preventiva, prevista dall'articolo
223, in relazione all'articolo 222, del codice della strada (che è strumentale rispetto all'omologa sanzione accessoria rimessa al successivo giudizio penale ed è finalizzata alla tutela della pubblica incolumità), non è automaticamente correlata alla esistenza delle relative "notitiae criminis", ma esige, alla stregua di qualsiasi provvedimento di natura cautelare, una valutazione, sia pur delibativa, di fondatezza dell'accusa, come si desume dal testo del secondo comma del citato articolo 223, là dove l'adozione della misura preventiva viene subordinata alla sussistenza di "fondati elementi di evidente re- sponsabilità"; tale formula, infatti, esige il connotato dell'evidenza, che deve caratteriz- zare gli elementi di responsabilità, e chiaramente comporta che non sia sufficiente un giudizio di semplice plausibilità dell'accusa, occorrendo invece un'alta probabilità di fondatezza della stessa. Ne consegue che il giudice chiamato a pronunziarsi, a seguito di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che è esperibile anche in tale materia, avverso siffatti provvedimenti, ove ne sia contestata la legittimità, sotto il profilo della sussistenza del richiesto "fumus" a sostegno dell'accusa, non può limitarsi a ritenere la verosimiglianza dell'ipotesi accusatoria, in termini di
"compatibilità" degli indizi a carico con la stessa, ma deve riscontrare se in concreto gli
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elementi accusatori fossero connotati da quell'alto grado di probabilità richiesto dalla norma.” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 20 aprile 2006 (ud. del 15 febbraio 2006), n.
9271; Cass. civ., sez. I, sent. del 6 settembre 2004 (data ud. 06 luglio 2004), n. 17972;
Cass. civ., sez. I, sent. del 23 ottobre 2023 data ud. 10 aprile 2003), n. 15906)
Ne consegue che, in siffatte ipotesi, “il sindacato giurisdizionale deve avere riguardo al- la sussistenza - nel momento in cui il potere è stato esercitato - dei presupposti previsti dalla norma (ossia i "fondati elementi di una evidente responsabilità") e non può trarre argomento dagli esiti a posteriori dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illeci- to amministrativo, né, alla stregua di quest'ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità.” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. del 5 ottobre 2020 (data ud. 5 marzo 2020), n. 21266)
Nel caso di specie, per quanto qui rileva, il secondo comma dell'art. 223 C.d.S., nel te- sto applicabile ratione temporis (l'incidente si verificava in data 04.01.2022 e il verbale di contestazione reca la data del 26.03.2022) prevedeva che “le disposizioni del comma
1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, (nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del Codice penale). La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, di- spone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. (Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del Codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'eviden- te responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospen- sione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni).”
Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente di cui alla relazione del 04.01.2022 redatta dall'Ispettore , Persona_1
intervenuto sul luogo del sinistro, se da un parte emerge la responsabilità del Sig.
[...]
nella causazione dell'evento, dall'altra, si evince - altresì - che il pedone Parte_2 investito, Sig. , veniva ricoverato con il codice “giallo” presso il re- Controparte_2 parto di Traumatologia dell'Ospedale San Carlo di con prognosi di guarigione CP_1
di 28 giorni. (cfr. fascicolo di primo grado appellante)
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Rebus sic stantibus, l'ordinanza ingiunzione prefettizia appare ultronea poiché il Prefet- to erroneamente comminava la sanzione di cui all'art. 223, co. 2, quinto capoverso, che configura una responsabilità colposa nell'ipotesi di guida in stato di ebrezza alcolica
(ipotesi, questa, non integrata dalla fattispecie in esame) non tenendo conto, ai fini dell'emissione dell'ordinanza, dei presupposti previsti dalla norma, come sopra illustra- ti, che non appaiono corroborati nel caso in esame.
Invero, la prognosi di guarigione dei 28 giorni di cui agli atti, rientra nell'alveo delle le- sioni lievi (sono tali, a norma dell'art. 582 c.p., quelle giudicate guaribili tra i 21 giorni e i 40 giorni), pertanto, il Prefetto avrebbe dovuto applicare l'art. 222, co. 2, C.d.S. pri- mo capoverso il quale prevede che “quando dal fatto derivi una lesione personale colpo- sa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi” non potendo rientrare la fattispecie di che trattasi nell'ipotesi più grave disciplinata dall'art. 223 C.d.S..
Ritenuto, quindi, l'appello fondato, in riforma della sentenza n. 548/2023 del Giudice di
Pace di resa nel giudizio recante n. R.G. 312/2023, emessa in data 09.05.2023 CP_1
e pubblicata in pari data, non notificata, annulla il provvedimento n. 0095786 emesso, in data 12.12.2022, dal Prefetto di con il quale veniva irrogata la sospensione del- CP_1
la patente di guida a carico dell'appellante.
Le spese seguono la soccombenza ex art 91 e ss. c.p.c. e sono liquidate in applicazione del D.M. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura integralmente docu- mentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei con- Parte_1
fronti della Controparte_3
, così provvede:
[...]
- Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 548/2023 del Giudice di Pace di resa nel giudizio recante n. R.G. 312/2023, emessa in data 09.05.2023 pub- CP_1
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blicata in pari data, non notificata, annulla il provvedimento n. 0095786 emesso, in data
12.12.2022, dal Prefetto di con il quale veniva irrogata la sospensione della pa- CP_1 tente di guida a carico dell'appellante e, per l'effetto;
- Condanna la , in persona del Prefetto in carica, al pagamen- Controparte_1
to, in favore di , delle spese e competenze di lite del presente giudizio Parte_1
che liquida nella somma complessiva di euro 6.587,00 di cui euro 5.810,00 per compe- tenze legali ed euro 777,00 per contributo unificato, oltre accessori di legge;
- Condanna la , nella persona del Prefetto in carica, al paga- Controparte_1
mento, in favore di , delle spese di lite del giudizio primo grado che si Parte_1
liquidano in euro 1.523,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese ge- nerali, se dovuto, come per legge.
Potenza, lì 21 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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