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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 600/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv Francesco Gori
appellante contro
CP_1 con gli avv.ti Silvano Imbriaci, Elisa Nannucci
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 9.4.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti rilevanti nel presente contendere come risultanti dagli atti:
-con contratto 30.3.2015 il affidava alla Controparte_2 Parte_2
( ) il servizio di movimentazione merci e facchinaggio in relazione ad una commessa Parte_3 ricevuta dalla General Logistic System Enterprise RL (GLS) per le zone di Firenze, Empoli e Prato
-con verbale di accertamento n. 2016005753/TOI del 10.11.2016 veniva accertato nei CP_3 confronti della e nei confronti di una serie di Consorzi/Cooperative obbligati Parte_2
1 DA (tra cui il oggi ex art 29 D.l.vo n. 276/2003 una Controparte_2 Parte_1 serie di inadempienze contributive che avevano riguardato anche i lavoratori dipendenti della Pt_2
-con verbale n. 2016005753/SOI, riguardante specificamente il si accertava Controparte_2
(con riguardo al periodo 4/2015-6/2016) che alcuni dipendenti non erano stati retribuiti per Pt_2 il numero delle giornate e/o delle ore previsti dal CCNL applicato, in violazione della L. n. 152/1969
e della L. n. 389/1989 (assenze non retribuite e prive di giustificativi); che erano stati percepiti compensi a titolo di trasferte esenti e rimborsi chilometrici, senza che la relativa documentazione offerta indicasse il luogo di destinazione della trasferta o giustificasse i rimborsi;
che la aveva Pt_2 usufruito degli esoneri contributivi di cui alla L. n. 190/2014, in assenza dei relativi requisiti, in assenza cioè di una regolarità contributiva: accertando un dovuto pari a € 147.628,41 a titolo di contributi, con responsabilità in solido del Controparte_4 confronti del veniva emessa diffida di pagamento in data 16.2.2018
[...] CP_2
CP_
-l' otteneva dal Tribunale di Prato un decreto ingiuntivo (n. 680/2018) per l'importo di €
147.628,40 nei confronti del quale obbligato in solido ex art 29 D.l.vo n. Controparte_2
276/2003 con la cooperativa , per le citate omissioni contributive;
Pt_2
- il decreto veniva opposto dal davanti al Tribunale di Prato che respingeva l'opposizione CP_2 proposta dal , con conferma del decreto ingiuntivo e con compensazione integrale Controparte_2 delle spese di lite.
Il Tribunale, autorizzata la chiamata in causa di (che non si costituiva, accertandosi Pt_2 successivamente la sua cancellazione dal registro delle imprese), preliminarmente escludeva la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti dell'appalto, per essere intervenuta l'abrogazione della relativa disciplina nonché per la natura processuale di qualunque norma che imponesse il litisconsorzio (Cass. n. 34897/2022). Assumeva altresì che, in caso di obbligazione solidale passiva, non sorgeva un rapporto unico ed inscindibile, non ricorreva l'ipotesi del litisconsorzio necessario, né in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause: la sentenza, sebbene emessa nei confronti di più obbligati in solido, era solo formalmente unica, ma conteneva tante distinte pronunce in relazione al numero dei coobbligati nei cui confronti era stata pronunciata (Cass., n. 17559/2020; Cass. n. 14973/2020).
Ad avviso del Tribunale, in ogni caso, erano superate le questioni in materia di regresso e preventiva escussione per il fatto dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese dell'obbligata principale cooperativa (questioni, peraltro, rilevanti solo in sede esecutiva); oltre al fatto che nei Pt_2 confronti della cooperativa era stato emesso un avviso di addebito. Pt_2
Superata la questione relativa alla eccepita decadenza biennale di cui all'art 29, comma 2, D.l.vo n.
276/2003 e al richiamo nel ricorso monitorio di solo alcuni dei rilievi ispettivi, il Tribunale richiamava
2 preliminarmente l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità sul valore probatorio pieno dei verbali ispettivi in merito agli atti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e sul fatto che il materiale probatorio raccolto era sottoposto nel libero apprezzamento da parte del giudice (in ultimo, Cass. n. 16477/
2023), affermando che il medesimo verbale conteneva una ricostruzione analitica delle inadempienze contestate ad , con riferimento alle disposizioni violate e alle fonti di prova, permettendo la Pt_2 difesa anche da parte della obbligata in solido.
Il verbale in questione dava poi atto come, dall'esame del LUL, i lavoratori non venissero retribuiti per il numero delle giornate e/o delle ore previsti dal CCNL di settore o, per i lavoratori a tempo parziale, per le ore indicate sul contratto di lavoro stipulato. Il LUL riportava giornate senza attestare le presenze o le assenze giustificate e non, risultando affiancate ore di presenza ad ore di permessi non retribuiti, senza che la cooperativa fosse in grado di esibire la documentazione giustificativa al riguardo che era stata richiesta dagli ispettori.
In merito, l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore sull'articolazione dell'orario di lavoro e la presenza del lavoratore nell'impresa sulla rimodulazione dell'obbligo contributivo erano inopponibili CP_ all' se risultava una retribuzione inferiore al cd. minimale contributivo stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore). L'importo della retribuzione su cui viene calcolato l'obbligo previdenziale era autonomo rispetto alla misura della retribuzione effettiva e dal monte ore di lavoro concordato tra le parti, ragione per cui l'accordo tra lavoratore e datore di lavoro con cui si faceva ricorso sistematicamente a permessi retribuiti per accantonare ore CP_ da spendere per le ferie, non poteva opporsi all' se la retribuzione non raggiungeva il minimale contributivo.
Tale minimale operava sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, ossia l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale (Cass. n. 22986/ 2020; Cass., n. 15552/ 2022): infatti, se ai lavoratori venivano retribuite meno ore e su tale retribuzione veniva calcolata la contribuzione, non sussisteva il rispetto del minimo contributivo (sulla necessità che la retribuzione rispettosa del minimale fosse necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi, Corte Cost. n.
342/1992). Peraltro, tale supposta sospensione temporanea dal lavoro non era stata comunicata agli enti previdenziali per consentire i relativi controlli. Il principio del rispetto del minimale contributivo doveva operare anche con riguardo al computo di quelle voci retributive (13°, 14°, festività, giorni di carenza malattia ed infortunio a carico della ditta) che erano state oggetto di rinuncia in sede di assemblea nella quale era stato deliberato un piano di crisi della cooperativa ex art 6, comma 1, L. n.
142/2001 (crisi che peraltro presentava elementi di criticità per l'incremento dei soci occupati e del fatturato, passato da €. 777.982 a €. 2.395.461).
3 Del resto la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15172 del 2019 e in ultimo Cass. n. 16464/
2023) aveva escluso che la regola del minimale contributivo potesse essere derogata dalla deliberazione sullo stato di crisi che comportasse una riduzione delle retribuzioni al di sotto dei minimali retributivi.
Il verbale era poi fondato in merito all'assoggettamento a contribuzione delle somme a titolo di trasferta esente, rimborsi chilometrici e indennità ticket restaurant: in materia di esenzione da contribuzione, era onere probatorio della parte che rivendicava l'esonero offrire la prova del suo diritto (in ultimo Cass. n. 34076 del 2021). Il verbale ispettivo aveva dato atto che non era stata prodotta alcuna documentazione giustificativa a sostegno dei rimborsi chilometrici;
mentre la documentazione sulla trasferta dava soltanto atto del giorno in cui era stata effettuata, ma non del
Comune di destinazione o della sede presso cui i lavoratori si sarebbero recati, non comprendendosi come si sarebbe attuata la prestazione: peraltro sussisteva una sorta di incompatibilità tra l'istituto della trasferta e l'attività oggetto di subappalto (attività di magazzinaggio e movimentazione merci) presupponente una sua staticità (analoghe considerazioni in merito alla indennità di ticket restaurant che risultavano correlati ad un monte ore giornaliero inferiore alle sei ore).
Quanto all'esonero contributivo triennale ai sensi della Legge n. 190/2014 (esonero finalizzato a promuovere il ricorso allo strumento del contratto a tempo indeterminato al fine di garantire la stabilizzazione dei lavoratori) si era trattato di una disciplina eccezionale che non poteva essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica;
oltre al fatto che anche per tale esonero valeva il principio dell'onere probatorio a carico della parte interessata nonché la circostanza che, trattandosi di esonero subordinato al rispetto da parte del datore di lavoro delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai fini del rilascio del DURC), tale regolarità non sussisteva per le suindicate omissioni contributive.
In merito al coinvolgimento della responsabilità del , l'art 29 D.l.vo n. 276/2003 aveva CP_2 inteso rafforzare la tutela dei lavoratori, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", intendendo evitare attraverso la responsabilità solidale del committente il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione andassero a detrimento dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto (regime di solidarietà che costituiva espressione dell'art. 3, comma 2, Cost e dell'art 41, comma 2 Cost).
In atti, era stato allegato il contratto di affidamento dei lavori da parte del per il servizio di CP_2 movimentazione merci e facchinaggio presso i magazzini di Campi Bisenzio, Prato ed Empoli: in caso di un contratto di appalto con un , il vincolo contrattuale tra committente e CP_2 CP_2
e tra quest'ultimo e le società consorziate implicava il sorgere della responsabilità solidale del committente per gl'inadempimenti delle consorziate, con applicazione dell'art 29 citato.
4 Era poi da ritenersi corretta l'imputazione dell'obbligazione solidale come effettuata nel verbale ispettivo (sulla base del fatturato), ossia considerando le fatture emesse da , calcolando il Pt_2 rapporto fra il fatturato globale e il fatturato specifico di ciascun committente e ripartendo, anno per anno nella stessa percentuale, il debito contributivo accertato e l'omissione salariale ai fini del calcolo del premio Inail, facendo salvi i rapporti di servizi cessati da oltre due anni.
In merito, il verbale aveva ricostruito gli accertamenti e gli accessi presso i magazzini e la ricostruzione documentale offerta dal in punto di lavoratori impiegati da aprile 2015 a CP_2 maggio 2016 nei tre magazzini;
mentre era stata parziale la prospettazione delle ore in economia
(teste , senza indicazioni dei lavoratori coinvolti;
così come nessun apporto concreto era Tes_1 stato dato dai testimoni e Tes_2 Tes_3
Il fatturato costituiva criterio presuntivo di determinazione dell'obbligo contributivo solidale in ragione della porzione di fatturato inerente alla committente rispetto al fatturato globale dell'appaltatrice; fatturato che costituiva anche il valore delle energie lavorative necessarie per l'esecuzione del servizio (sul fatturato come criterio oggettivo su cui fondare la contribuzione da richiedere alle ditte appaltatrici dei servizi resi dall'obbligata principale, Cass n. 10970/2022; Cass.
n. 29653/ 2022; Cass. n. 19735/ 2023).
Nella specie, tale criterio presuntivo poteva operare alla luce del fatto che la aveva CP_5 pacificamente appaltato solo servizi di facchinaggio e movimentazioni di merci, sussisteva omogeneità di inquadramento dei lavoratori impiegati nei vari appalti e non ricorrevano elementi da cui desumere una diversa modalità attuativa dell'attività di lavoro con riferimento alle singole committenti. Né risultava rilevante la diversa modalità con cui veniva concordato, con le varie committenti, il pagamento del corrispettivo dell'appalto, stante l'omogeneità della prestazione e della forza lavoro nel caso dell'appalto riguardante . Pt_2
Infine, in merito al quantum dovuto, non sussistevano contestazioni specifiche e comunque corroborate da documenti.
Pertanto, l'opposizione andava respinta, con regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione nel senso della loro integrale compensazione, per l'esistenza di un precedente di merito difforme e per le oscillazioni nella giurisprudenza di merito (in particolare, sul criterio oggettivo del fatturato per la determinazione dell'imputazione dell'obbligazione solidale).
ha appellato la sentenza reiterando le conclusioni di cui al primo grado Parte_1 di giudizio: “in tesi, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda proposta da per violazione del contraddittorio ai sensi del combinato disposto dell'art. 29, d.lgs. 276/2003, CP_1 art. 102 c.p.c, per i motivi esposti in atti;
5 - in ipotesi, dichiarare l'integrazione del contraddittorio, per i motivi esposti in atti, nei confronti di
con sede in via O. Rinuccini, n. 40 – Firenze;
Controparte_6
- in ipotesi subordinata, autorizzare la chiamata in causa di con sede in via O. Controparte_6
Rinuccini, n. 40 – Firenze, per i motivi esposti in atti;
nel merito
- accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1063/2018 RG. n. 680/2018 emesso il 26/11/2018 dal Tribunale di
Prato, notificato il 15/01/2019, per i motivi sopra esposti dichiarando che Parte_4 nulla deve all'Istituto di Previdenza Sociale;
- in caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda formulata dall' condannare CP_1 [...]
a manlevare e tenere indenne da ogni onere, costo e responsabilità per CP_6 CP_7 quanto la stessa dovesse essere condannata a pa-gare all' per i titoli e le causali di cui è causa, CP_1 condannando a pagare direttamente quanto dovuto dall' in ogni caso, con Controparte_6 CP_1 vittoria di spese di lite, con istanza di distrazione in favore del procuratore antistatario”.
L'appellante censura la sentenza sia sotto il profilo della sussistenza di un litisconsorzio necessario e della preventiva escussione del debitore principale sia nel merito:
1) seppur condivisibili i principi espressi dal Tribunale sulla solidarietà passiva in generale, non era condivisibile quanto dedotto con specifico riferimento all'art 29 D.l.vo n. 276/2003 e con particolare riferimento alla natura processuale del litisconsorzio. Riguardo a tale norma la natura sostanziale del litisconsorzio era infatti stata dedotta da Cass. n. 4237/2019 e ribadita da Cass. n. 30602/2021. In più occasioni, la Suprema Corte aveva rilevato la natura sostanziale di tale specifica solidarietà, distinguendo tra solidarietà in senso stretto (per cui il creditore poteva rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro debitore per l'intero, con conseguente liberazione anche dell'altro, e con successivo regresso nei rapporti interni) e solidarietà “sussidiaria”, in cui il creditore era obbligato a rivolgersi prima verso il debitore principale e, in caso di esito negativo, verso l'altro debitore. Con la riforma della L. n. 92/2012 la regola introdotta era stata quella della solidarietà sussidiaria, per cui se il committente avesse fatto valere il beneficium excussionis il creditore doveva rivolgersi in prima battuta all'obbligato principale, senza che questo mutasse la natura sostanziale dell'obbligazione solidale (Cass. n. 4237/2019), con costituzione del contraddittorio anche nei confronti dell'appaltatore (Corte Appello Brescia n. 52/2022), così agevolandosi la difesa in giudizio del committente.
Sussisteva pertanto una correlazione tra litisconsorzio necessario e beneficium excussionis (Cass n.
34982/2021), dal momento che per fare valere quest'ultimo in sede esecutiva l'obbligato principale doveva essere convenuto in giudizio. Era poi irrilevante il fatto dedotto in sentenza, ossia che contro
6 vi fosse stata un'autonoma azione, circostanza che non sanava il difetto di contraddittorio Pt_2 necessario per il pieno accertamento dei fatti e la garanzia di difesa del coobbligato. La sentenza era poi non motivata in merito all'avvenuta cancellazione della laddove si riteneva che tale Pt_2 cancellazione sarebbe stata idonea a superare l'eccezione di preventiva escussione. Infatti, il
Tribunale non aveva accertato se residuasse capitale sociale sufficiente a soddisfare il credito o l'eventuale responsabilità dei soci della cooperativa né risultava agli atti l'eventuale riparto effettuato in sede di bilancio finale di liquidazione
2) nel merito del contendere, posto che andava ribadita la posizione dell'appellante che, stante l'omessa integrazione del contraddittorio, non si trovava nelle condizioni di potere efficacemente contestare tutte le questioni, la sentenza era censurabile sotto i seguenti profili: CP_ a) non si era tenuto in conto che dal verbale emergeva come i lavoratori non fossero Pt_2 tutti occupati presso l'appalto con la comparente e che tale circostanza era stata confermata dal teste
Gori; che quindi non era provato il loro impiego sul cantiere di cui all'appalto né erano stati individuati nominativamente i lavoratori a cui si riferivano le omissioni contestate, in assenza di una lista con i loro nominativi (peraltro, tali lavoratori avevano lavorato anche per altro consorzio e per altre cooperative). Peraltro, gli stessi ispettori avevano ammesso espressamente che le indagini non avevano consentito di imputare agli stessi (da intendersi ai vari committenti) i servizi resi dai diversi soci lavoratori. Né era stato individuato il luogo in cui gli stessi lavoratori avevano operato, i periodi delle contestazioni (la documentazione consegnata riguardava solo il mese di giugno 2016), così non CP_ avendo l' assolto al proprio onere probatorio. Il Tribunale, sul presupposto che il non CP_2
CP_ aveva prodotto giustificativi a contrastare la ricostruzione aveva invertito l'onere probatorio.
b) il criterio presuntivo di ripartizione dell'obbligazione solidale individuato dal Tribunale (fatturato dell'impresa) era tutt'altro che logico, rilevandosi contraddittorio e confusionario. La giurisprudenza citata dal primo giudice aveva individuato tale parametro sulla base del fatto che l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni avesse concorso a determinare il fatturato: ma, nella specie, non erano stati indicati i nominativi dei lavoratori che avevano lavorato nell'appalto e quindi non era possibile stabilire se il loro apporto avesse comportato un aumento dello stesso fatturato. In sostanza, mancavano i criteri di gravità, precisione e concordanza che consentissero al giudice di CP_ decidere basandosi su semplici indizi (l stesso aveva dedotto che era stato possibile accertare i committenti, ma non di imputare agli stessi le prestazioni rese dai soci lavoratori). La teste Tes_4 aveva dichiarato che, nell'individuare la responsabilità, avevano fatto riferimento solo alle fatture e non sul numero medio dei lavoratori impiegati. Inoltre, era stato sentito un solo lavoratore impiegato nel magazzino e la documentazione si riferiva solo al mese di giugno a fronte di un periodo maggiore.
Né era stato provato l'omogeneità delle tempistiche, professionalità e modalità di retribuzione,
7 essendo le affermazioni effettuate dal Tribunale in merito del tutto apodittiche;
aveva Controparte_8 appalti su tre magazzini e l'attività di era impiegata anche per GLS e per i clienti di questa. Pt_2
Parimenti, non era possibile valutare l'omogeneità tra i vari appalti
c) la sentenza era errata anche laddove, a fronte della ritenuta operatività di detta presunzione, aveva invertito l'onere probatorio, affermando che l'opponente non aveva fornito un criterio di calcolo alternativo, mentre la prova sugli elementi del credito, compresa la sua entità, doveva gravare CP_ sull'
si è costituito, chiedendo la conferma della sentenza e rilevando che l'appellante aveva proposto CP_1 le medesime eccezioni di cui al primo grado di giudizio in punto di contraddittorio, non considerando che il Tribunale aveva comunque autorizzato la chiamata in causa di che non si era costituita Pt_2 perché cancellata. Andava poi ribadito che era stato emesso avviso di addebito anche verso la stessa cooperativa prima della sua cancellazione, passando il credito al Concessionario per la Pt_2 riscossione;
che la cooperativa non aveva impugnato il verbale (a riprova della correttezza degli accertamenti) né aveva opposto l'avviso di addebito emesso.
Non corrispondeva poi al vero che non fossero stati identificati i lavoratori a cui si riferivano le violazioni, i cui nominativi erano contenuti nell'allegato 20, non contestato. Il criterio poi utilizzato CP_ per l'imputazione contributiva era stato quello del fatturato. L' aveva dato la prova dello stesso fatturato attraverso le fatture e le scritture contabili che facevano prova contro l'imprenditore; a fronte di ciò, l'opponente non aveva fornito dimostrazione di fatti impeditivi (la giurisprudenza di merito aveva ritenuto condivisibile il criterio del fatturato (Trib. Pesaro n. 138/2017; Trib. Rovigo n.
266/2015, confermata da Corte Appello Venezia n. 517/2018). si occupava di facchinaggio e CP_2 magazzino e utilizzava professionalità omogenee, circostanza contestata genericamente, senza fornire elementi a supporto.
******
Il primo motivo di appello attiene alla questione sulla natura (sostanziale o processuale) del litisconsorzio di cui all'art 29 del D.l.vo n. 276/2003 nella formulazione introdotta dalla L. n. 92/2012.
In primo grado, l'odierno appellante aveva dedotto che il D.I. doveva essere revocato per essere stato emesso nei soli confronti del e non anche nei confronti della;
Controparte_2 Parte_2 che doveva trovare applicazione detta norma nella formulazione applicabile a seguito dell'intervento della L. n. 92/2012 (“Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere
8 intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. …”), dovendosi fare riferimento alla normativa sussistente al momento dell'insorgere del credito (il contratto di appalto era del 30.3.2015 e il credito riguardava il periodo 2015-2016), poiché si trattava di litisconsorzio avente natura sostanziale (la norma era inserita nel medesimo periodo in cui era previsto il beneficium excussionis con il quale si trovava in rapporto di strumentalità).
In questo grado, l'appellante contesta la natura processuale del litisconsorzio riconosciuta dal
Tribunale, insistendo sulla sua natura sostanziale, sulla correlazione tra litisconsorzio e beneficium excussionis e sul fatto che il Tribunale avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti una volta che, chiamata in causa , questa era risultata cancellata dal registro delle imprese. Pt_2
Le argomentazioni dell'appellante sul punto non sono fondate.
La giurisprudenza di legittimità (Cass n. 10672/2024), premesso che la norma sul liticonsorzio era venuta meno in data 17.3.2017 ad opera del DL n. 25/2017, conv. nella L. n. 49/2017, ha rilevato che la norma in questione è norma a carattere processuale e non sostanziale impositiva di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (affermazione che veniva effettuata in merito all'ambito di applicazione temporale della stessa, rispetto alla quale opererebbe il principio tempus regit actum).
La Corte osserva che comunque il Tribunale aveva autorizzato la chiamata in causa di (alla Pt_2 quale era stata inviata notifica via PEC, regolarmente consegnata;
solo in sede di memorie finali CP_ veniva dato atto da che dalla visura risultava la cancellazione della cooperativa) e che comunque
- stante la natura processuale del litisconsorzio - l'omesso rinnovo della notifica, previ gli accertamenti evidenziati dall'appellante, non avrebbe comunque inciso sulla revoca del D.I. come richiesto in primo grado. CP_ In merito alle considerazioni riguardanti il beneficium excussionis, si evidenzia che l' aveva documentato in primo grado di avere comunque proceduto all'iscrizione a ruolo delle inadempienze contestate anche nei confronti di , verso la quale erano stati emessi avvisi di addebito Pt_2
(documentazione incontestata): non risultando proposta opposizione giudiziale a tale avvisi, deve CP_ ritenersi che aveva un titolo per procedere anche nei confronti di quale obbligato Pt_2 principale.
Quanto al secondo motivo di appello, si osserva che il merito del contendere come deciso dal
Tribunale viene contestato soltanto sotto alcuni specifici e circoscritti aspetti, come sopra dedotti sub a), b), c); aspetti che possono trattarsi congiuntamente essendo tra loro collegati.
In sintesi, l'appellante contesta che:
-i lavoratori (come da verbale) non erano tutti occupati presso l'appalto con la comparente Pt_2
(lavorando per altri consorzi e cooperative), come anche confermato dal teste mancava Tes_5
9 una lista dei lavoratori occupati presso il cantiere della , essendo altresì indeterminati il luogo CP_2
e i tempi di lavoro. Il Tribunale aveva invertito l'onere probatorio laddove aveva affermato che non erano stati prodotti i giustificativi delle assenze (motivo su a).
- non sarebbe stato possibile desumere il fatturato apportato da in relazione ad , Pt_2 CP_2 proprio perché non si conoscevano i lavoratori impiegati e quindi era indeterminato l'apporto dato dalla loro attività al : ragione per cui, secondo l'appellante, non sussisterebbero i criteri di CP_2 operatività dell'istituto della presunzione e il Tribunale aveva operato un'errata inversione dell'onere probatorio (motivi sub b e c).
Ciò premesso, il teste (attualmente amministratore delegato di ) aveva dichiarato Tes_5 CP_2 che il si avvaleva di per alcune commesse di facchinaggio, essendo Controparte_2 Pt_2 quest'ultima specializzata nella movimentazione della merce e del facchinaggio;
che la li Pt_2 supportava su tre appalti: GLS di Firenze, GLS di Prato e GLS di Empoli;
che esistevano altri committenti di;
di non sapere quali lavoratori operassero sui loro impianti. Pt_2
Che sussistessero altri committenti di trova conferma nel verbale di accertamento n. Pt_2
2016005753/TOI nei confronti di (quello a contenuto generale, verso più committenti), in Pt_2 cui si faceva riferimento anche ad altri consorzi/cooperative, quali responsabili in solido, seppur all'intero di detto verbale le posizioni dei singoli committenti (tra cui il ) fossero Controparte_2 trattate distintamente.
Inoltre, al era stato notificato il distinto verbale di accertamento n. 2016005755/SOI Controparte_2 nei confronti di e che riguardava la sola e le inadempienze ivi riscontrate. Pt_2 CP_2
Il raffronto tra i due verbali consente di potere affermare che i lavoratori operanti su e a cui si CP_2 riferivano le inadempienze erano stati individuati analiticamente nel verbale n. 2016005755/SOI, nel quale si indicavano nominativamente i lavoratori che avevano lavorato un numero di ore superiore a quelle considerate nel LUL (prodotto da ): che tali lavoratori operassero con certezza sul Pt_2
CP_ cantiere risultava dai prospetti di rilevazione presenze consegnati dalla stessa all CP_2 CP_2
Nel capitolo immediatamente successivo del verbale si dava atto che i lavoratori avevano percepito compensi a titolo di trasferta esente, onde deve ritenersi che si trattasse degli stessi lavoratori.
Parimenti individuati nominativamente nel verbale i lavoratori a cui si riferiva l'esonero contributivo triennale ex L. n. 190/2014. CP_ Inoltre, il doc. 20 prodotto da contiene una lista dei singoli lavoratori nonché dei luoghi in cui gli stessi erano impiegati: magazzini di Prato, Empoli e Firenze e il documento riporta stampigliature che lo ricollegano chiaramente al rapporto Atlantik/Elettra.
Quanto all'incertezza sui tempi di accertamento (il verbale verso copriva il periodo 4/2015- CP_2
6/2016), in relazione alla documentazione consegnata e che riguardava il solo giugno 2016 (mentre
10 il periodo di accertamento era ben maggiore), si osserva che la documentazione consegnata e riferita al solo giugno 2016 afferiva alla sola contestazione relativa alle maggiori ore lavorate;
mentre ad es. per le trasferte, il verbale dava atto che era stata trasmessa documentazione relativa al periodo 4/2015-
9/2015; per le inadempienze relative all'esonero contributivo si faceva riferimento all'anno 2015 come periodo di godimento dell'esonero in assenza dei relativi requisiti: in sostanza, gli accertamenti avevano coperto l'intero periodo.
Pertanto, alla luce di tale risultanze di cui al verbale, l aveva adempiuto al proprio onere CP_9 probatorio, ricostruendo correttamente le inadempienze, a fronte delle quali nulla di diverso era stato dedotto e comprovato dalla , la quale ad es. non aveva fornito i giustificativi delle assenze. CP_2
Peraltro, per le contestazioni in materia di esonero contributivo (trasferte, L. n. 190/2014) è la parte interessata all'esonero onerata della prova del relativo diritto.
In merito alle contestazioni avanzate dall'appellante sul criterio di determinazione dell'importo dovuto dalla obbligata solidale e basato sul fatturato, si considera quanto segue.
L'appellante assume che l'indeterminatezza dei lavoratori occupati in e il fatto che operassero CP_2 anche su altri appalti rendeva del tutto errato il criterio indicato (basato appunto sul fatturato): a dimostrazione, ha richiamato la conclusione degli ispettori di cui al verbale nei confronti di e CP_2 la deposizione della ispettrice Inail, Tes_1
Nel verbale di accertamento nei confronti di si legge, in ultimo: “Le indagini svolte hanno CP_2 consentito di accertare i committenti, ma non di imputare agli stessi i servizi resi dai diversi soci lavoratori poiché alcuni di essi non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione attestante quanti e quali soci lavoratori della cooperativa avessero prestato servizio presso le loro strutture e per quali periodi, mentre altri lo hanno fatto in maniera parziale, solo per alcuni mesi.
Quanto affermato dall'amministratore pro tempore della cooperativa, che il personale viene utilizzato in modo variabile e non assegnato ad un appalto fisso, trova conferma nella documentazione trasmessa dai committenti poiché gli stessi lavoratori vengono impiegati di periodo in periodo presso committenti diversi.
Di conseguenza la suddivisione dell'obbligazione in solido è stata fatta sulla base delle fatture emesse da , più specificamente calcolando la percentuale annuale di fatturato per ogni Pt_2 committente e suddividendo anno per anno nella stessa percentuale il debito contributivo accertato, facendo salvi i rapporti di servizio cessati da oltre due anni”.
La teste (ispettrice Inail) aveva fatto riferimento ad una impossibilità di individuazione Tes_1 del numero di persone che avevano lavorato nell'appalto , nel senso che non era stato Pt_2 possibile accertare per ciascun mese quando il lavoratore era stato impiegato presso il CP_2
e quando era stato invece impiegato presso altri committenti;
ragione per cui avevano preso
[...]
11 in considerazione le fatture emesse da ed avevano calcolato l'incidenza percentuale delle Pt_2 stesse sul fatturato di (e non in base al numero medio dei lavoratori). Pt_2
Sebbene i lavoratori sul cantiere fossero stati individuati con riferimento alle singole Pt_2 CP_2 violazioni (per come sopra argomentato), nell'impossibilità di accertare quanto avessero lavorato presso un committente o presso altri (attesa la loro movimentazione da un cantiere ad un altro), considerato altresì che non tutti i medesimi committenti avevano fornito la documentazione richiesta, la suddivisione dell'obbligazione in solido era stata fatta sulla base delle fatture emesse da , Pt_2 più specificamente calcolando la percentuale annuale di fatturato per ogni committente e suddividendo anno per anno nella stessa percentuale il debito contributivo accertato.
In sostanza, il criterio del fatturato, secondo gli ispettori, era quello più adatto per addivenire ad una determinazione del quantum dovuto e il Tribunale aveva aderito alla conclusione in questione, operando un ragionamento di tipo presuntivo.
In proposito, la Corte di Cassazione (Cass n. 10970 /2022, in caso simile) ha richiamato propri precedenti, secondo cui “Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile." (ex multis, cfr. Cass. Civ. n. 22366 del 2021; Cass. Civ. n. 5279 del 2020) (in tale fattispecie, era stato affermato dalla Corte territoriale che il fatturato, ossia il volume delle vendite di beni da parte della nel periodo considerato, rispetto al fatturato globale delle imprese Parte_5 terziste, costituiva l'elemento oggettivo da cui muovere, in assenza di prova circa la sussistenza di elementi di fatto contrari da parte dell'opponente).
Nel caso oggetto del presente giudizio, per addivenire alla ripartizione dell'obbligazione contributiva, si era partiti da un fatto certo (il fatturato), pur in assenza di dati noti sulla presenza dei lavoratori nei vari cantieri (muovendosi gli stessi da un cantiere ad un altro).
12 A ciò non era di ostacolo una mancanza di omogeneità tra i vari appalti, in ordine alla manodopera impiegata: come dedotto dalla teste tutti i lavoratori assunti da (cooperativa che aveva Tes_1 Pt_2 competenza e operava nel settore della movimentazione merci) erano stati assunti come facchini ed erano tutti addetti a tale movimentazione;
avevano tutti lo stesso tipo di contratto;
erano quasi tutti a tempo parziale.
Per tale ragione, era stato corretto l'utilizzo del criterio del fatturato, dovendosi concludere per una effettiva omogeneità degli appalti che avevano riguardato , dal momento che nel caso di Pt_2 specie non sono emersi dall'istruttoria compiuta elementi che potessero mettere in discussione il principio per cui l'incidenza della manodopera sul fatturato era stata eguale in tutti gli appalti.
In definitiva, per le suesposte considerazioni, l'appello va respinto.
Le spese del grado sono a carico di parte appellante, soccombente e vanno liquidate ex DM n. 55/2014
e successivi aggiornamenti, in relazione al valore della causa e alle attività compiute, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto il medesimo raddoppio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
- dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Firenze, 14 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
13 14
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 600/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv Francesco Gori
appellante contro
CP_1 con gli avv.ti Silvano Imbriaci, Elisa Nannucci
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 9.4.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti rilevanti nel presente contendere come risultanti dagli atti:
-con contratto 30.3.2015 il affidava alla Controparte_2 Parte_2
( ) il servizio di movimentazione merci e facchinaggio in relazione ad una commessa Parte_3 ricevuta dalla General Logistic System Enterprise RL (GLS) per le zone di Firenze, Empoli e Prato
-con verbale di accertamento n. 2016005753/TOI del 10.11.2016 veniva accertato nei CP_3 confronti della e nei confronti di una serie di Consorzi/Cooperative obbligati Parte_2
1 DA (tra cui il oggi ex art 29 D.l.vo n. 276/2003 una Controparte_2 Parte_1 serie di inadempienze contributive che avevano riguardato anche i lavoratori dipendenti della Pt_2
-con verbale n. 2016005753/SOI, riguardante specificamente il si accertava Controparte_2
(con riguardo al periodo 4/2015-6/2016) che alcuni dipendenti non erano stati retribuiti per Pt_2 il numero delle giornate e/o delle ore previsti dal CCNL applicato, in violazione della L. n. 152/1969
e della L. n. 389/1989 (assenze non retribuite e prive di giustificativi); che erano stati percepiti compensi a titolo di trasferte esenti e rimborsi chilometrici, senza che la relativa documentazione offerta indicasse il luogo di destinazione della trasferta o giustificasse i rimborsi;
che la aveva Pt_2 usufruito degli esoneri contributivi di cui alla L. n. 190/2014, in assenza dei relativi requisiti, in assenza cioè di una regolarità contributiva: accertando un dovuto pari a € 147.628,41 a titolo di contributi, con responsabilità in solido del Controparte_4 confronti del veniva emessa diffida di pagamento in data 16.2.2018
[...] CP_2
CP_
-l' otteneva dal Tribunale di Prato un decreto ingiuntivo (n. 680/2018) per l'importo di €
147.628,40 nei confronti del quale obbligato in solido ex art 29 D.l.vo n. Controparte_2
276/2003 con la cooperativa , per le citate omissioni contributive;
Pt_2
- il decreto veniva opposto dal davanti al Tribunale di Prato che respingeva l'opposizione CP_2 proposta dal , con conferma del decreto ingiuntivo e con compensazione integrale Controparte_2 delle spese di lite.
Il Tribunale, autorizzata la chiamata in causa di (che non si costituiva, accertandosi Pt_2 successivamente la sua cancellazione dal registro delle imprese), preliminarmente escludeva la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti dell'appalto, per essere intervenuta l'abrogazione della relativa disciplina nonché per la natura processuale di qualunque norma che imponesse il litisconsorzio (Cass. n. 34897/2022). Assumeva altresì che, in caso di obbligazione solidale passiva, non sorgeva un rapporto unico ed inscindibile, non ricorreva l'ipotesi del litisconsorzio necessario, né in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause: la sentenza, sebbene emessa nei confronti di più obbligati in solido, era solo formalmente unica, ma conteneva tante distinte pronunce in relazione al numero dei coobbligati nei cui confronti era stata pronunciata (Cass., n. 17559/2020; Cass. n. 14973/2020).
Ad avviso del Tribunale, in ogni caso, erano superate le questioni in materia di regresso e preventiva escussione per il fatto dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese dell'obbligata principale cooperativa (questioni, peraltro, rilevanti solo in sede esecutiva); oltre al fatto che nei Pt_2 confronti della cooperativa era stato emesso un avviso di addebito. Pt_2
Superata la questione relativa alla eccepita decadenza biennale di cui all'art 29, comma 2, D.l.vo n.
276/2003 e al richiamo nel ricorso monitorio di solo alcuni dei rilievi ispettivi, il Tribunale richiamava
2 preliminarmente l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità sul valore probatorio pieno dei verbali ispettivi in merito agli atti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e sul fatto che il materiale probatorio raccolto era sottoposto nel libero apprezzamento da parte del giudice (in ultimo, Cass. n. 16477/
2023), affermando che il medesimo verbale conteneva una ricostruzione analitica delle inadempienze contestate ad , con riferimento alle disposizioni violate e alle fonti di prova, permettendo la Pt_2 difesa anche da parte della obbligata in solido.
Il verbale in questione dava poi atto come, dall'esame del LUL, i lavoratori non venissero retribuiti per il numero delle giornate e/o delle ore previsti dal CCNL di settore o, per i lavoratori a tempo parziale, per le ore indicate sul contratto di lavoro stipulato. Il LUL riportava giornate senza attestare le presenze o le assenze giustificate e non, risultando affiancate ore di presenza ad ore di permessi non retribuiti, senza che la cooperativa fosse in grado di esibire la documentazione giustificativa al riguardo che era stata richiesta dagli ispettori.
In merito, l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore sull'articolazione dell'orario di lavoro e la presenza del lavoratore nell'impresa sulla rimodulazione dell'obbligo contributivo erano inopponibili CP_ all' se risultava una retribuzione inferiore al cd. minimale contributivo stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore). L'importo della retribuzione su cui viene calcolato l'obbligo previdenziale era autonomo rispetto alla misura della retribuzione effettiva e dal monte ore di lavoro concordato tra le parti, ragione per cui l'accordo tra lavoratore e datore di lavoro con cui si faceva ricorso sistematicamente a permessi retribuiti per accantonare ore CP_ da spendere per le ferie, non poteva opporsi all' se la retribuzione non raggiungeva il minimale contributivo.
Tale minimale operava sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, ossia l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale (Cass. n. 22986/ 2020; Cass., n. 15552/ 2022): infatti, se ai lavoratori venivano retribuite meno ore e su tale retribuzione veniva calcolata la contribuzione, non sussisteva il rispetto del minimo contributivo (sulla necessità che la retribuzione rispettosa del minimale fosse necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi, Corte Cost. n.
342/1992). Peraltro, tale supposta sospensione temporanea dal lavoro non era stata comunicata agli enti previdenziali per consentire i relativi controlli. Il principio del rispetto del minimale contributivo doveva operare anche con riguardo al computo di quelle voci retributive (13°, 14°, festività, giorni di carenza malattia ed infortunio a carico della ditta) che erano state oggetto di rinuncia in sede di assemblea nella quale era stato deliberato un piano di crisi della cooperativa ex art 6, comma 1, L. n.
142/2001 (crisi che peraltro presentava elementi di criticità per l'incremento dei soci occupati e del fatturato, passato da €. 777.982 a €. 2.395.461).
3 Del resto la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15172 del 2019 e in ultimo Cass. n. 16464/
2023) aveva escluso che la regola del minimale contributivo potesse essere derogata dalla deliberazione sullo stato di crisi che comportasse una riduzione delle retribuzioni al di sotto dei minimali retributivi.
Il verbale era poi fondato in merito all'assoggettamento a contribuzione delle somme a titolo di trasferta esente, rimborsi chilometrici e indennità ticket restaurant: in materia di esenzione da contribuzione, era onere probatorio della parte che rivendicava l'esonero offrire la prova del suo diritto (in ultimo Cass. n. 34076 del 2021). Il verbale ispettivo aveva dato atto che non era stata prodotta alcuna documentazione giustificativa a sostegno dei rimborsi chilometrici;
mentre la documentazione sulla trasferta dava soltanto atto del giorno in cui era stata effettuata, ma non del
Comune di destinazione o della sede presso cui i lavoratori si sarebbero recati, non comprendendosi come si sarebbe attuata la prestazione: peraltro sussisteva una sorta di incompatibilità tra l'istituto della trasferta e l'attività oggetto di subappalto (attività di magazzinaggio e movimentazione merci) presupponente una sua staticità (analoghe considerazioni in merito alla indennità di ticket restaurant che risultavano correlati ad un monte ore giornaliero inferiore alle sei ore).
Quanto all'esonero contributivo triennale ai sensi della Legge n. 190/2014 (esonero finalizzato a promuovere il ricorso allo strumento del contratto a tempo indeterminato al fine di garantire la stabilizzazione dei lavoratori) si era trattato di una disciplina eccezionale che non poteva essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica;
oltre al fatto che anche per tale esonero valeva il principio dell'onere probatorio a carico della parte interessata nonché la circostanza che, trattandosi di esonero subordinato al rispetto da parte del datore di lavoro delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai fini del rilascio del DURC), tale regolarità non sussisteva per le suindicate omissioni contributive.
In merito al coinvolgimento della responsabilità del , l'art 29 D.l.vo n. 276/2003 aveva CP_2 inteso rafforzare la tutela dei lavoratori, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", intendendo evitare attraverso la responsabilità solidale del committente il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione andassero a detrimento dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto (regime di solidarietà che costituiva espressione dell'art. 3, comma 2, Cost e dell'art 41, comma 2 Cost).
In atti, era stato allegato il contratto di affidamento dei lavori da parte del per il servizio di CP_2 movimentazione merci e facchinaggio presso i magazzini di Campi Bisenzio, Prato ed Empoli: in caso di un contratto di appalto con un , il vincolo contrattuale tra committente e CP_2 CP_2
e tra quest'ultimo e le società consorziate implicava il sorgere della responsabilità solidale del committente per gl'inadempimenti delle consorziate, con applicazione dell'art 29 citato.
4 Era poi da ritenersi corretta l'imputazione dell'obbligazione solidale come effettuata nel verbale ispettivo (sulla base del fatturato), ossia considerando le fatture emesse da , calcolando il Pt_2 rapporto fra il fatturato globale e il fatturato specifico di ciascun committente e ripartendo, anno per anno nella stessa percentuale, il debito contributivo accertato e l'omissione salariale ai fini del calcolo del premio Inail, facendo salvi i rapporti di servizi cessati da oltre due anni.
In merito, il verbale aveva ricostruito gli accertamenti e gli accessi presso i magazzini e la ricostruzione documentale offerta dal in punto di lavoratori impiegati da aprile 2015 a CP_2 maggio 2016 nei tre magazzini;
mentre era stata parziale la prospettazione delle ore in economia
(teste , senza indicazioni dei lavoratori coinvolti;
così come nessun apporto concreto era Tes_1 stato dato dai testimoni e Tes_2 Tes_3
Il fatturato costituiva criterio presuntivo di determinazione dell'obbligo contributivo solidale in ragione della porzione di fatturato inerente alla committente rispetto al fatturato globale dell'appaltatrice; fatturato che costituiva anche il valore delle energie lavorative necessarie per l'esecuzione del servizio (sul fatturato come criterio oggettivo su cui fondare la contribuzione da richiedere alle ditte appaltatrici dei servizi resi dall'obbligata principale, Cass n. 10970/2022; Cass.
n. 29653/ 2022; Cass. n. 19735/ 2023).
Nella specie, tale criterio presuntivo poteva operare alla luce del fatto che la aveva CP_5 pacificamente appaltato solo servizi di facchinaggio e movimentazioni di merci, sussisteva omogeneità di inquadramento dei lavoratori impiegati nei vari appalti e non ricorrevano elementi da cui desumere una diversa modalità attuativa dell'attività di lavoro con riferimento alle singole committenti. Né risultava rilevante la diversa modalità con cui veniva concordato, con le varie committenti, il pagamento del corrispettivo dell'appalto, stante l'omogeneità della prestazione e della forza lavoro nel caso dell'appalto riguardante . Pt_2
Infine, in merito al quantum dovuto, non sussistevano contestazioni specifiche e comunque corroborate da documenti.
Pertanto, l'opposizione andava respinta, con regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione nel senso della loro integrale compensazione, per l'esistenza di un precedente di merito difforme e per le oscillazioni nella giurisprudenza di merito (in particolare, sul criterio oggettivo del fatturato per la determinazione dell'imputazione dell'obbligazione solidale).
ha appellato la sentenza reiterando le conclusioni di cui al primo grado Parte_1 di giudizio: “in tesi, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda proposta da per violazione del contraddittorio ai sensi del combinato disposto dell'art. 29, d.lgs. 276/2003, CP_1 art. 102 c.p.c, per i motivi esposti in atti;
5 - in ipotesi, dichiarare l'integrazione del contraddittorio, per i motivi esposti in atti, nei confronti di
con sede in via O. Rinuccini, n. 40 – Firenze;
Controparte_6
- in ipotesi subordinata, autorizzare la chiamata in causa di con sede in via O. Controparte_6
Rinuccini, n. 40 – Firenze, per i motivi esposti in atti;
nel merito
- accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1063/2018 RG. n. 680/2018 emesso il 26/11/2018 dal Tribunale di
Prato, notificato il 15/01/2019, per i motivi sopra esposti dichiarando che Parte_4 nulla deve all'Istituto di Previdenza Sociale;
- in caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda formulata dall' condannare CP_1 [...]
a manlevare e tenere indenne da ogni onere, costo e responsabilità per CP_6 CP_7 quanto la stessa dovesse essere condannata a pa-gare all' per i titoli e le causali di cui è causa, CP_1 condannando a pagare direttamente quanto dovuto dall' in ogni caso, con Controparte_6 CP_1 vittoria di spese di lite, con istanza di distrazione in favore del procuratore antistatario”.
L'appellante censura la sentenza sia sotto il profilo della sussistenza di un litisconsorzio necessario e della preventiva escussione del debitore principale sia nel merito:
1) seppur condivisibili i principi espressi dal Tribunale sulla solidarietà passiva in generale, non era condivisibile quanto dedotto con specifico riferimento all'art 29 D.l.vo n. 276/2003 e con particolare riferimento alla natura processuale del litisconsorzio. Riguardo a tale norma la natura sostanziale del litisconsorzio era infatti stata dedotta da Cass. n. 4237/2019 e ribadita da Cass. n. 30602/2021. In più occasioni, la Suprema Corte aveva rilevato la natura sostanziale di tale specifica solidarietà, distinguendo tra solidarietà in senso stretto (per cui il creditore poteva rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro debitore per l'intero, con conseguente liberazione anche dell'altro, e con successivo regresso nei rapporti interni) e solidarietà “sussidiaria”, in cui il creditore era obbligato a rivolgersi prima verso il debitore principale e, in caso di esito negativo, verso l'altro debitore. Con la riforma della L. n. 92/2012 la regola introdotta era stata quella della solidarietà sussidiaria, per cui se il committente avesse fatto valere il beneficium excussionis il creditore doveva rivolgersi in prima battuta all'obbligato principale, senza che questo mutasse la natura sostanziale dell'obbligazione solidale (Cass. n. 4237/2019), con costituzione del contraddittorio anche nei confronti dell'appaltatore (Corte Appello Brescia n. 52/2022), così agevolandosi la difesa in giudizio del committente.
Sussisteva pertanto una correlazione tra litisconsorzio necessario e beneficium excussionis (Cass n.
34982/2021), dal momento che per fare valere quest'ultimo in sede esecutiva l'obbligato principale doveva essere convenuto in giudizio. Era poi irrilevante il fatto dedotto in sentenza, ossia che contro
6 vi fosse stata un'autonoma azione, circostanza che non sanava il difetto di contraddittorio Pt_2 necessario per il pieno accertamento dei fatti e la garanzia di difesa del coobbligato. La sentenza era poi non motivata in merito all'avvenuta cancellazione della laddove si riteneva che tale Pt_2 cancellazione sarebbe stata idonea a superare l'eccezione di preventiva escussione. Infatti, il
Tribunale non aveva accertato se residuasse capitale sociale sufficiente a soddisfare il credito o l'eventuale responsabilità dei soci della cooperativa né risultava agli atti l'eventuale riparto effettuato in sede di bilancio finale di liquidazione
2) nel merito del contendere, posto che andava ribadita la posizione dell'appellante che, stante l'omessa integrazione del contraddittorio, non si trovava nelle condizioni di potere efficacemente contestare tutte le questioni, la sentenza era censurabile sotto i seguenti profili: CP_ a) non si era tenuto in conto che dal verbale emergeva come i lavoratori non fossero Pt_2 tutti occupati presso l'appalto con la comparente e che tale circostanza era stata confermata dal teste
Gori; che quindi non era provato il loro impiego sul cantiere di cui all'appalto né erano stati individuati nominativamente i lavoratori a cui si riferivano le omissioni contestate, in assenza di una lista con i loro nominativi (peraltro, tali lavoratori avevano lavorato anche per altro consorzio e per altre cooperative). Peraltro, gli stessi ispettori avevano ammesso espressamente che le indagini non avevano consentito di imputare agli stessi (da intendersi ai vari committenti) i servizi resi dai diversi soci lavoratori. Né era stato individuato il luogo in cui gli stessi lavoratori avevano operato, i periodi delle contestazioni (la documentazione consegnata riguardava solo il mese di giugno 2016), così non CP_ avendo l' assolto al proprio onere probatorio. Il Tribunale, sul presupposto che il non CP_2
CP_ aveva prodotto giustificativi a contrastare la ricostruzione aveva invertito l'onere probatorio.
b) il criterio presuntivo di ripartizione dell'obbligazione solidale individuato dal Tribunale (fatturato dell'impresa) era tutt'altro che logico, rilevandosi contraddittorio e confusionario. La giurisprudenza citata dal primo giudice aveva individuato tale parametro sulla base del fatto che l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni avesse concorso a determinare il fatturato: ma, nella specie, non erano stati indicati i nominativi dei lavoratori che avevano lavorato nell'appalto e quindi non era possibile stabilire se il loro apporto avesse comportato un aumento dello stesso fatturato. In sostanza, mancavano i criteri di gravità, precisione e concordanza che consentissero al giudice di CP_ decidere basandosi su semplici indizi (l stesso aveva dedotto che era stato possibile accertare i committenti, ma non di imputare agli stessi le prestazioni rese dai soci lavoratori). La teste Tes_4 aveva dichiarato che, nell'individuare la responsabilità, avevano fatto riferimento solo alle fatture e non sul numero medio dei lavoratori impiegati. Inoltre, era stato sentito un solo lavoratore impiegato nel magazzino e la documentazione si riferiva solo al mese di giugno a fronte di un periodo maggiore.
Né era stato provato l'omogeneità delle tempistiche, professionalità e modalità di retribuzione,
7 essendo le affermazioni effettuate dal Tribunale in merito del tutto apodittiche;
aveva Controparte_8 appalti su tre magazzini e l'attività di era impiegata anche per GLS e per i clienti di questa. Pt_2
Parimenti, non era possibile valutare l'omogeneità tra i vari appalti
c) la sentenza era errata anche laddove, a fronte della ritenuta operatività di detta presunzione, aveva invertito l'onere probatorio, affermando che l'opponente non aveva fornito un criterio di calcolo alternativo, mentre la prova sugli elementi del credito, compresa la sua entità, doveva gravare CP_ sull'
si è costituito, chiedendo la conferma della sentenza e rilevando che l'appellante aveva proposto CP_1 le medesime eccezioni di cui al primo grado di giudizio in punto di contraddittorio, non considerando che il Tribunale aveva comunque autorizzato la chiamata in causa di che non si era costituita Pt_2 perché cancellata. Andava poi ribadito che era stato emesso avviso di addebito anche verso la stessa cooperativa prima della sua cancellazione, passando il credito al Concessionario per la Pt_2 riscossione;
che la cooperativa non aveva impugnato il verbale (a riprova della correttezza degli accertamenti) né aveva opposto l'avviso di addebito emesso.
Non corrispondeva poi al vero che non fossero stati identificati i lavoratori a cui si riferivano le violazioni, i cui nominativi erano contenuti nell'allegato 20, non contestato. Il criterio poi utilizzato CP_ per l'imputazione contributiva era stato quello del fatturato. L' aveva dato la prova dello stesso fatturato attraverso le fatture e le scritture contabili che facevano prova contro l'imprenditore; a fronte di ciò, l'opponente non aveva fornito dimostrazione di fatti impeditivi (la giurisprudenza di merito aveva ritenuto condivisibile il criterio del fatturato (Trib. Pesaro n. 138/2017; Trib. Rovigo n.
266/2015, confermata da Corte Appello Venezia n. 517/2018). si occupava di facchinaggio e CP_2 magazzino e utilizzava professionalità omogenee, circostanza contestata genericamente, senza fornire elementi a supporto.
******
Il primo motivo di appello attiene alla questione sulla natura (sostanziale o processuale) del litisconsorzio di cui all'art 29 del D.l.vo n. 276/2003 nella formulazione introdotta dalla L. n. 92/2012.
In primo grado, l'odierno appellante aveva dedotto che il D.I. doveva essere revocato per essere stato emesso nei soli confronti del e non anche nei confronti della;
Controparte_2 Parte_2 che doveva trovare applicazione detta norma nella formulazione applicabile a seguito dell'intervento della L. n. 92/2012 (“Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere
8 intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. …”), dovendosi fare riferimento alla normativa sussistente al momento dell'insorgere del credito (il contratto di appalto era del 30.3.2015 e il credito riguardava il periodo 2015-2016), poiché si trattava di litisconsorzio avente natura sostanziale (la norma era inserita nel medesimo periodo in cui era previsto il beneficium excussionis con il quale si trovava in rapporto di strumentalità).
In questo grado, l'appellante contesta la natura processuale del litisconsorzio riconosciuta dal
Tribunale, insistendo sulla sua natura sostanziale, sulla correlazione tra litisconsorzio e beneficium excussionis e sul fatto che il Tribunale avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti una volta che, chiamata in causa , questa era risultata cancellata dal registro delle imprese. Pt_2
Le argomentazioni dell'appellante sul punto non sono fondate.
La giurisprudenza di legittimità (Cass n. 10672/2024), premesso che la norma sul liticonsorzio era venuta meno in data 17.3.2017 ad opera del DL n. 25/2017, conv. nella L. n. 49/2017, ha rilevato che la norma in questione è norma a carattere processuale e non sostanziale impositiva di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (affermazione che veniva effettuata in merito all'ambito di applicazione temporale della stessa, rispetto alla quale opererebbe il principio tempus regit actum).
La Corte osserva che comunque il Tribunale aveva autorizzato la chiamata in causa di (alla Pt_2 quale era stata inviata notifica via PEC, regolarmente consegnata;
solo in sede di memorie finali CP_ veniva dato atto da che dalla visura risultava la cancellazione della cooperativa) e che comunque
- stante la natura processuale del litisconsorzio - l'omesso rinnovo della notifica, previ gli accertamenti evidenziati dall'appellante, non avrebbe comunque inciso sulla revoca del D.I. come richiesto in primo grado. CP_ In merito alle considerazioni riguardanti il beneficium excussionis, si evidenzia che l' aveva documentato in primo grado di avere comunque proceduto all'iscrizione a ruolo delle inadempienze contestate anche nei confronti di , verso la quale erano stati emessi avvisi di addebito Pt_2
(documentazione incontestata): non risultando proposta opposizione giudiziale a tale avvisi, deve CP_ ritenersi che aveva un titolo per procedere anche nei confronti di quale obbligato Pt_2 principale.
Quanto al secondo motivo di appello, si osserva che il merito del contendere come deciso dal
Tribunale viene contestato soltanto sotto alcuni specifici e circoscritti aspetti, come sopra dedotti sub a), b), c); aspetti che possono trattarsi congiuntamente essendo tra loro collegati.
In sintesi, l'appellante contesta che:
-i lavoratori (come da verbale) non erano tutti occupati presso l'appalto con la comparente Pt_2
(lavorando per altri consorzi e cooperative), come anche confermato dal teste mancava Tes_5
9 una lista dei lavoratori occupati presso il cantiere della , essendo altresì indeterminati il luogo CP_2
e i tempi di lavoro. Il Tribunale aveva invertito l'onere probatorio laddove aveva affermato che non erano stati prodotti i giustificativi delle assenze (motivo su a).
- non sarebbe stato possibile desumere il fatturato apportato da in relazione ad , Pt_2 CP_2 proprio perché non si conoscevano i lavoratori impiegati e quindi era indeterminato l'apporto dato dalla loro attività al : ragione per cui, secondo l'appellante, non sussisterebbero i criteri di CP_2 operatività dell'istituto della presunzione e il Tribunale aveva operato un'errata inversione dell'onere probatorio (motivi sub b e c).
Ciò premesso, il teste (attualmente amministratore delegato di ) aveva dichiarato Tes_5 CP_2 che il si avvaleva di per alcune commesse di facchinaggio, essendo Controparte_2 Pt_2 quest'ultima specializzata nella movimentazione della merce e del facchinaggio;
che la li Pt_2 supportava su tre appalti: GLS di Firenze, GLS di Prato e GLS di Empoli;
che esistevano altri committenti di;
di non sapere quali lavoratori operassero sui loro impianti. Pt_2
Che sussistessero altri committenti di trova conferma nel verbale di accertamento n. Pt_2
2016005753/TOI nei confronti di (quello a contenuto generale, verso più committenti), in Pt_2 cui si faceva riferimento anche ad altri consorzi/cooperative, quali responsabili in solido, seppur all'intero di detto verbale le posizioni dei singoli committenti (tra cui il ) fossero Controparte_2 trattate distintamente.
Inoltre, al era stato notificato il distinto verbale di accertamento n. 2016005755/SOI Controparte_2 nei confronti di e che riguardava la sola e le inadempienze ivi riscontrate. Pt_2 CP_2
Il raffronto tra i due verbali consente di potere affermare che i lavoratori operanti su e a cui si CP_2 riferivano le inadempienze erano stati individuati analiticamente nel verbale n. 2016005755/SOI, nel quale si indicavano nominativamente i lavoratori che avevano lavorato un numero di ore superiore a quelle considerate nel LUL (prodotto da ): che tali lavoratori operassero con certezza sul Pt_2
CP_ cantiere risultava dai prospetti di rilevazione presenze consegnati dalla stessa all CP_2 CP_2
Nel capitolo immediatamente successivo del verbale si dava atto che i lavoratori avevano percepito compensi a titolo di trasferta esente, onde deve ritenersi che si trattasse degli stessi lavoratori.
Parimenti individuati nominativamente nel verbale i lavoratori a cui si riferiva l'esonero contributivo triennale ex L. n. 190/2014. CP_ Inoltre, il doc. 20 prodotto da contiene una lista dei singoli lavoratori nonché dei luoghi in cui gli stessi erano impiegati: magazzini di Prato, Empoli e Firenze e il documento riporta stampigliature che lo ricollegano chiaramente al rapporto Atlantik/Elettra.
Quanto all'incertezza sui tempi di accertamento (il verbale verso copriva il periodo 4/2015- CP_2
6/2016), in relazione alla documentazione consegnata e che riguardava il solo giugno 2016 (mentre
10 il periodo di accertamento era ben maggiore), si osserva che la documentazione consegnata e riferita al solo giugno 2016 afferiva alla sola contestazione relativa alle maggiori ore lavorate;
mentre ad es. per le trasferte, il verbale dava atto che era stata trasmessa documentazione relativa al periodo 4/2015-
9/2015; per le inadempienze relative all'esonero contributivo si faceva riferimento all'anno 2015 come periodo di godimento dell'esonero in assenza dei relativi requisiti: in sostanza, gli accertamenti avevano coperto l'intero periodo.
Pertanto, alla luce di tale risultanze di cui al verbale, l aveva adempiuto al proprio onere CP_9 probatorio, ricostruendo correttamente le inadempienze, a fronte delle quali nulla di diverso era stato dedotto e comprovato dalla , la quale ad es. non aveva fornito i giustificativi delle assenze. CP_2
Peraltro, per le contestazioni in materia di esonero contributivo (trasferte, L. n. 190/2014) è la parte interessata all'esonero onerata della prova del relativo diritto.
In merito alle contestazioni avanzate dall'appellante sul criterio di determinazione dell'importo dovuto dalla obbligata solidale e basato sul fatturato, si considera quanto segue.
L'appellante assume che l'indeterminatezza dei lavoratori occupati in e il fatto che operassero CP_2 anche su altri appalti rendeva del tutto errato il criterio indicato (basato appunto sul fatturato): a dimostrazione, ha richiamato la conclusione degli ispettori di cui al verbale nei confronti di e CP_2 la deposizione della ispettrice Inail, Tes_1
Nel verbale di accertamento nei confronti di si legge, in ultimo: “Le indagini svolte hanno CP_2 consentito di accertare i committenti, ma non di imputare agli stessi i servizi resi dai diversi soci lavoratori poiché alcuni di essi non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione attestante quanti e quali soci lavoratori della cooperativa avessero prestato servizio presso le loro strutture e per quali periodi, mentre altri lo hanno fatto in maniera parziale, solo per alcuni mesi.
Quanto affermato dall'amministratore pro tempore della cooperativa, che il personale viene utilizzato in modo variabile e non assegnato ad un appalto fisso, trova conferma nella documentazione trasmessa dai committenti poiché gli stessi lavoratori vengono impiegati di periodo in periodo presso committenti diversi.
Di conseguenza la suddivisione dell'obbligazione in solido è stata fatta sulla base delle fatture emesse da , più specificamente calcolando la percentuale annuale di fatturato per ogni Pt_2 committente e suddividendo anno per anno nella stessa percentuale il debito contributivo accertato, facendo salvi i rapporti di servizio cessati da oltre due anni”.
La teste (ispettrice Inail) aveva fatto riferimento ad una impossibilità di individuazione Tes_1 del numero di persone che avevano lavorato nell'appalto , nel senso che non era stato Pt_2 possibile accertare per ciascun mese quando il lavoratore era stato impiegato presso il CP_2
e quando era stato invece impiegato presso altri committenti;
ragione per cui avevano preso
[...]
11 in considerazione le fatture emesse da ed avevano calcolato l'incidenza percentuale delle Pt_2 stesse sul fatturato di (e non in base al numero medio dei lavoratori). Pt_2
Sebbene i lavoratori sul cantiere fossero stati individuati con riferimento alle singole Pt_2 CP_2 violazioni (per come sopra argomentato), nell'impossibilità di accertare quanto avessero lavorato presso un committente o presso altri (attesa la loro movimentazione da un cantiere ad un altro), considerato altresì che non tutti i medesimi committenti avevano fornito la documentazione richiesta, la suddivisione dell'obbligazione in solido era stata fatta sulla base delle fatture emesse da , Pt_2 più specificamente calcolando la percentuale annuale di fatturato per ogni committente e suddividendo anno per anno nella stessa percentuale il debito contributivo accertato.
In sostanza, il criterio del fatturato, secondo gli ispettori, era quello più adatto per addivenire ad una determinazione del quantum dovuto e il Tribunale aveva aderito alla conclusione in questione, operando un ragionamento di tipo presuntivo.
In proposito, la Corte di Cassazione (Cass n. 10970 /2022, in caso simile) ha richiamato propri precedenti, secondo cui “Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile." (ex multis, cfr. Cass. Civ. n. 22366 del 2021; Cass. Civ. n. 5279 del 2020) (in tale fattispecie, era stato affermato dalla Corte territoriale che il fatturato, ossia il volume delle vendite di beni da parte della nel periodo considerato, rispetto al fatturato globale delle imprese Parte_5 terziste, costituiva l'elemento oggettivo da cui muovere, in assenza di prova circa la sussistenza di elementi di fatto contrari da parte dell'opponente).
Nel caso oggetto del presente giudizio, per addivenire alla ripartizione dell'obbligazione contributiva, si era partiti da un fatto certo (il fatturato), pur in assenza di dati noti sulla presenza dei lavoratori nei vari cantieri (muovendosi gli stessi da un cantiere ad un altro).
12 A ciò non era di ostacolo una mancanza di omogeneità tra i vari appalti, in ordine alla manodopera impiegata: come dedotto dalla teste tutti i lavoratori assunti da (cooperativa che aveva Tes_1 Pt_2 competenza e operava nel settore della movimentazione merci) erano stati assunti come facchini ed erano tutti addetti a tale movimentazione;
avevano tutti lo stesso tipo di contratto;
erano quasi tutti a tempo parziale.
Per tale ragione, era stato corretto l'utilizzo del criterio del fatturato, dovendosi concludere per una effettiva omogeneità degli appalti che avevano riguardato , dal momento che nel caso di Pt_2 specie non sono emersi dall'istruttoria compiuta elementi che potessero mettere in discussione il principio per cui l'incidenza della manodopera sul fatturato era stata eguale in tutti gli appalti.
In definitiva, per le suesposte considerazioni, l'appello va respinto.
Le spese del grado sono a carico di parte appellante, soccombente e vanno liquidate ex DM n. 55/2014
e successivi aggiornamenti, in relazione al valore della causa e alle attività compiute, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto il medesimo raddoppio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
- dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Firenze, 14 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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