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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/10/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Benedetta Rossella Setta - GIUDICE
3) Dott. Mario Miele - GIUDICE ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 55 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ), entrambi elettivamente domiciliati in Agropoli (SA) alla Via A. De C.F._2
Gasperi n. 65, nello studio dell'avv.Angela Sciammarella dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 30/1/2025 i ricorrenti – premesso di aver in data 8.10.1994 contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Agropoli (SA), n. 85, anno 1994 – Parte II – serie A e che dall'unione coniugale erano nate due figlie, il 25.12.1999 Per_1
e il 09.09.2005, entrambe maggiorenni e non economicamente autosufficienti – chiedevano di Per_2 pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) Voglia il Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Agropoli (SA) alla Via C. Coppola n. 37, già di esclusiva proprietà della sig.ra , resta assegnata alla stessa, che la abiterà unitamente Parte_1 alle figlie e , ancora studentesse universitarie e non autonome economicamente 3) il sig. che ha già trasferito la Per_1 Per_3 Parte_2
propria residenza anagrafica in Albanella (Sa) alla Via Codone VI n. 13, continuerà ad abitare presso la casa coniugale fino a quando non termineranno i lavori di sistemazione della sua nuova abitazione e comunque non oltre il 31 luglio 2025; 4) per quella data il sig. Parte_2 consegnerà le chiavi dell'abitazione coniugale alla sig.ra e dichiarando di non avere oggetti personali e più nulla da ritirare presso Pt_1 tale immobile 5) i coniugi, così autorizzati a vivere separati, provvederanno a pagare per proprio conto le utenze delle proprie rispettive abitazioni nonché ogni altra spesa relativa a tasse e tributi ed alla gestione ordinaria e straordinaria dei rispettivi immobili;
6) a titolo di mantenimento per le figlie, maggiorenni ma non autonome, che abiteranno la casa coniugale con la madre, il sig. verserà mensilmente alla sig.ra Parte_2 la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) quale assegno di mantenimento ordinario che comprenderà: vitto, abbigliamento, Pt_1 utenze dell'abitazione, materiale scolastico, medicinali da banco, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali), costi di carburante, cura degli animali domestici delle figlie7) tutte le altre spese da intendersi straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, e in esse si ricomprendono: spese universitarie, libri scolastici, attività ludiche (danza, musica), spese per scuole formative, di abilitazione, di specializzazione, soggiorni all'estero per motivi di studio, spese mediche, spese di trasporto extraurbano, spese di acquisto del mezzo di trasporto e relativo bollo auto ed assicurazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo di trasporto;
8) tali spese se superiori ad € 500,00 andranno concordate tra i genitori a mezzo formale richiesta scritta anche a mezzo email, il dissenso per iscritto verrà motivato nei successivi venti giorni ed in difetto il silenzio verrà inteso come consenso alla spesa;
9) 9) il sig. si impegna, Parte_2
inoltre, a sostenere per intero le spese per la figlia per ottenere la patente e per conseguire il diploma di danza, restando le spese per il Per_3 saggio di fine anno di danza a carico della sig.ra 10) per quanto riguarda il mantenimento dei coniugi, entrambi i coniugi dichiarano di Pt_1
essere autosufficienti, di conseguenza, ciascuno di essi provvederà da sé al proprio mantenimento;
11) il sig. non ha beni ed effetti personali presso la casa coniugale da Parte_2 ritirare;
12) i coniugi dichiarano di non avere beni in comproprietà da dividere;
13) le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.
All'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi telematicamente mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Il tribunale riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo
2 raggiunto, non essendovi figli minori e rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/10/2025
La Presidente Est. dott.ssa Elvira Bellantoni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Benedetta Rossella Setta - GIUDICE
3) Dott. Mario Miele - GIUDICE ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 55 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ), entrambi elettivamente domiciliati in Agropoli (SA) alla Via A. De C.F._2
Gasperi n. 65, nello studio dell'avv.Angela Sciammarella dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 30/1/2025 i ricorrenti – premesso di aver in data 8.10.1994 contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Agropoli (SA), n. 85, anno 1994 – Parte II – serie A e che dall'unione coniugale erano nate due figlie, il 25.12.1999 Per_1
e il 09.09.2005, entrambe maggiorenni e non economicamente autosufficienti – chiedevano di Per_2 pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) Voglia il Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Agropoli (SA) alla Via C. Coppola n. 37, già di esclusiva proprietà della sig.ra , resta assegnata alla stessa, che la abiterà unitamente Parte_1 alle figlie e , ancora studentesse universitarie e non autonome economicamente 3) il sig. che ha già trasferito la Per_1 Per_3 Parte_2
propria residenza anagrafica in Albanella (Sa) alla Via Codone VI n. 13, continuerà ad abitare presso la casa coniugale fino a quando non termineranno i lavori di sistemazione della sua nuova abitazione e comunque non oltre il 31 luglio 2025; 4) per quella data il sig. Parte_2 consegnerà le chiavi dell'abitazione coniugale alla sig.ra e dichiarando di non avere oggetti personali e più nulla da ritirare presso Pt_1 tale immobile 5) i coniugi, così autorizzati a vivere separati, provvederanno a pagare per proprio conto le utenze delle proprie rispettive abitazioni nonché ogni altra spesa relativa a tasse e tributi ed alla gestione ordinaria e straordinaria dei rispettivi immobili;
6) a titolo di mantenimento per le figlie, maggiorenni ma non autonome, che abiteranno la casa coniugale con la madre, il sig. verserà mensilmente alla sig.ra Parte_2 la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) quale assegno di mantenimento ordinario che comprenderà: vitto, abbigliamento, Pt_1 utenze dell'abitazione, materiale scolastico, medicinali da banco, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali), costi di carburante, cura degli animali domestici delle figlie7) tutte le altre spese da intendersi straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, e in esse si ricomprendono: spese universitarie, libri scolastici, attività ludiche (danza, musica), spese per scuole formative, di abilitazione, di specializzazione, soggiorni all'estero per motivi di studio, spese mediche, spese di trasporto extraurbano, spese di acquisto del mezzo di trasporto e relativo bollo auto ed assicurazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo di trasporto;
8) tali spese se superiori ad € 500,00 andranno concordate tra i genitori a mezzo formale richiesta scritta anche a mezzo email, il dissenso per iscritto verrà motivato nei successivi venti giorni ed in difetto il silenzio verrà inteso come consenso alla spesa;
9) 9) il sig. si impegna, Parte_2
inoltre, a sostenere per intero le spese per la figlia per ottenere la patente e per conseguire il diploma di danza, restando le spese per il Per_3 saggio di fine anno di danza a carico della sig.ra 10) per quanto riguarda il mantenimento dei coniugi, entrambi i coniugi dichiarano di Pt_1
essere autosufficienti, di conseguenza, ciascuno di essi provvederà da sé al proprio mantenimento;
11) il sig. non ha beni ed effetti personali presso la casa coniugale da Parte_2 ritirare;
12) i coniugi dichiarano di non avere beni in comproprietà da dividere;
13) le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.
All'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi telematicamente mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Il tribunale riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo
2 raggiunto, non essendovi figli minori e rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/10/2025
La Presidente Est. dott.ssa Elvira Bellantoni
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