Art. 6. ((Alla scadenza della concessione gli impianti costituenti funivie comunque sussidiate dallo Stato, passeranno gratuitamente in proprieta' del Comune o del consorzio di Comuni interessati i quali potranno esercitarli, previa nuova concessione governativa che non potra' eccedere la durata di anni venti, salvo rinnovo.
Per le funivie impiantate senza sussidio statale, il Governo potra' alla scadenza della concessione rilasciare ai concessionari una nuova concessione per una durata non eccedente i venti anni sempre che gli impianti corrispondano alle accertate necessita' del traffico.
Qualora il concessionario non richieda, o non ottenga dal Governo una nuova concessione per continuare l'esercizio, e' data facolta' ai Comuni o ai consorzi di Comuni interessati di acquistare gli impianti a prezzo di stima per esercitarli in base a concessione governativa da rilasciarsi ai sensi del primo comma del presente articolo.
In nessuno dei casi suaccennati potra' essere accordato alcun sussidio a carico dello Stato. Quando trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extraurbane saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per le medesime))
Per le funivie impiantate senza sussidio statale, il Governo potra' alla scadenza della concessione rilasciare ai concessionari una nuova concessione per una durata non eccedente i venti anni sempre che gli impianti corrispondano alle accertate necessita' del traffico.
Qualora il concessionario non richieda, o non ottenga dal Governo una nuova concessione per continuare l'esercizio, e' data facolta' ai Comuni o ai consorzi di Comuni interessati di acquistare gli impianti a prezzo di stima per esercitarli in base a concessione governativa da rilasciarsi ai sensi del primo comma del presente articolo.
In nessuno dei casi suaccennati potra' essere accordato alcun sussidio a carico dello Stato. Quando trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extraurbane saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per le medesime))