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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/08/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 595/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MICHELAGNOLI MARIACHIARA Parte_1
APPELLANTE/I nei confronti di già (CF ) con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. BONALUME PAOLO (CF ) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2399/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/09/2021
CONCLUSIONI
In data 8-28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, valutato quanto dedotto nelle presenti note, tenuto conto dell'intervenuta costituzione della parte convenuta, Voglia considerare sanata la nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello per intervenuta costituzione della parte convenuta;
in ipotesi autorizzare la rinnovazione della citazione dell'atto di appello a
CP_2
pagina 1 di 8 Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello dichiarare inammissibile l'appello promosso dal
per inesistenza della notificazione” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_1 CP_1
(già' , proponendo gravame avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2
2399/2021, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/09/2021, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal aveva così deciso: “ - Pt_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 89.831,01, oltre interessi come computati nel provvedimento monitorio;
- condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate nel complessivo importo di € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese del procedimento monitorio a carico di parte opponente”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Il conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6203/2016 del 23.12.2016, con CP_1 cui era stato ad esso intimato il pagamento della somma di € 176.808,53 (oltre spese ed interessi Con legali), vantata da quale cessionaria dei crediti maturati dalle società Acea Energia s.p.a. e
Gala s.p.a. per forniture eseguite a favore dell . CP_3
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la mancanza di prova della cessione del credito, cessione di cui lamentava, comunque, l'omessa notifica. Con Rilevava, altresì, l'inesistenza del credito azionato dal in quanto, con riferimento alle fatture
Acea, l'TE aveva provveduto all'integrale pagamento, mentre, con riferimento alle fatture Gala, alcune era stato pagate mentre altre non erano state mai recapitate.
Contestava, infine, la spettanza degli interessi moratori ed anatocistici.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, di accertare la minore somma dovuta. Con 1.2. – Si costituiva in giudizio dando atto che, nel frattempo, il aveva proceduto ad Pt_1 un pagamento parziale della somma intimata che, pertanto, si era ridotta ad € 128.389,57; per il resto, contestava l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) i crediti azionati in via monitoria risultavano documentati, così come vi era prova della notifica al degli atti di cessione;
Pt_1
pagina 2 di 8 (-) in corso di causa, l'opposta aveva dato atto che il suo credito si era ridotto, a seguito dei pagamenti eseguiti medio tempore dal ad € 89.831,01, in relazione alle fatture emesse Pt_1 unicamente dal fornitore Gala;
(-) in proposito, l'opponente non aveva dato prova di aver estinto tale posizione debitoria, in quanto i mandati di pagamento prodotti erano successivi alla notifica della cessione del credito, di talché essi non potevano avere efficacia liberatoria per il Pt_1
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello il , per i seguenti Parte_1 motivi: Con 1) con il primo, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire di non avendo l'TE accettato la cessione dei crediti azionati in via monitoria, requisito necessario ai fini dell'opponibilità nei suoi confronti, così come imposto dall'art. 70 del RD 2440/1923 e dall'art. 9 della l.n. 2248/1865.
2) Con il secondo, rilevava che il credito relativo alla fornitura Acea era stato integralmente pagato prima della notifica del decreto ingiuntivo, sicché era errata l'affermazione del tribunale secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto in corso di causa.
Quanto alla fornitura Gala, il primo giudice non aveva considerato che le fatture erano state integralmente saldate dal Pt_1 Con In ogni caso, l'eccezione sollevata da in ordine all'inopponibilità dei mandati di pagamento doveva considerarsi tardiva perché sollevata, per la prima volta, solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.
3) Con il terzo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva posto integralmente a carico del le spese di lite, pur sussistendo i presupposti per la loro Pt_1 compensazione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, (già ), nel Controparte_1 Controparte_2 costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'appello stante l'inesistenza della notifica, per essere stata eseguita, a mezzo p.e.c., nei confronti dell'Avv. Monica Fazio che, però, non assisteva la parte nel corso del giudizio di primo grado.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 8-28-1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 3 di 8 ***
3 – Deve, innanzi tutto, essere affrontata l'eccezione, in quanto avente carattere preliminare, relativa all'inammissibilità dell'impugnazione, per essere l'appello stato notificato ad un Con procuratore diverso da quello che assisteva nel corso del giudizio di primo grado.
Difatti, è incontestato (oltre che documentalmente provato) che l'appello sia stato notificato, in Con data 24.3.2022, a mezzo p.e.c., all'Avv. Monica Fazio la quale, però, non assisteva nel corso del giudizio di primo grado (dal momento che quest'ultima risultava difesa dagli Avv.ti Marisa Olga
Meroni ed Alberto Sciumè, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Francesco Vallini).
Si tratta, quindi, di accertare le conseguenze derivanti da tale vizio del procedimento notificatorio che, secondo l'appellante, integrerebbe l'ipotesi della nullità (con conseguente possibilità di sanatoria), mentre, secondo l'appellata, quella dell'inesistenza (con conseguente impossibilità di sanatoria).
3.1.1. – Ritiene il Collegio che, tra le due impostazioni, debba essere preferita la prima.
Al riguardo, è sicuramente pertinente il riferimento, da parte dell'appellante, a Cass. civ. n.
23512/2023 la quale si inserisce nel solco giurisprudenziale tracciato dalle Sezioni Unite, secondo cui “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”; con l'aggiunta che: "Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della
pagina 4 di 8 rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c." (cfr. Cass. civ., sez. un., 20.7.2016, n. 14916).
Alla luce di tale principio, la Suprema Corte, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, ha affermato: “non si possono condividere le conseguenze che il ricorrente per cassazione intenderebbe far derivare da tanto, e, cioè, l'inesistenza della suddetta notificazione (invece che la sua nullità) e, quindi, l'improcedibilità dell'appello a suo tempo proposto dalla controparte. Più in particolare, trattandosi di notificazione eseguita con modalità telematica (a mezzo di c.d. pec), in tema di nullità viene in considerazione la specifica ed ampia previsione di cui alla L. n. 53 del
1994, art. 11. Ebbene, nel caso in esame, circa l'attività di trasmissione, non è discutibile, né contestato, che il professionista che eseguì la suddetta notificazione, quale avvocato a tanto abilitato, potesse compiere la relativa attività a mezzo di posta elettronica certificata.
Analogamente, circa la fase di consegna, essa risulta formalmente perfezionatasi (essendo state generate le apposite ricevute di accettazione e di consegna della cit. L. n. 54 del 1994, ex art. 3 bis, comma 3), in quanto tale notificazione non è stata rifiutata dal destinatario, e non risulta, perciò, un esito della notificazione assimilabile alla pura e semplice restituzione al mittente dell'atto. Pertanto, non si è in presenza di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei
a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, e piuttosto trattasi di notificazione in cui manca nel destinatario che l'ha ricevuta il requisito soggettivo (cfr. la L. n. 54 del 1994, cit. art. 11) costituito dall'essere lo stesso il procuratore costituito della controparte, ai fini di cui all'art. 330 c.p.c., comma 1. D'altronde, in casi analoghi a quello in esame è stato appunto ritenuto che la notifica fosse nulla, e non inesistente (cfr. Cass. n. 20840/2021 cit., relativa a notifica di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione;
id. n. 9104/2020, pure cit., attinente a notifica di atto di appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si era volontariamente cancellato dall'albo professionale). Alla luce dei principi di diritto stabiliti dalle
Sezioni Unite, infatti, deve reputarsi superato il precedente orientamento secondo il quale poteva ritenersi inesistente la notificazione quando difettasse qualsiasi collegamento (o riferimento) tra il luogo della notificazione e il destinatario oppure tra il destinatario e la persona cui l'atto era stato notificato. E, del resto, in ipotesi di notificazione con modalità telematica neppure ricorre un
"luogo" fisico della notificazione” (cfr. Cass. civ., n. 23512/2023 cit.).
Risulta, allora, integrata l'ipotesi della nullità della notifica, con conseguente possibilità di sanatoria.
Tuttavia, ciò non è sufficiente per evitare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non avendo l'appellante proceduto alla rinnovazione della notificazione. pagina 5 di 8 3.1.2. – Invero, il massimo organo della nomofilachia ha precisato: “ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione;
nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare” (cfr. Cass. civ., n.
34272/2023).
Anche tale principio risulta coniato con riferimento ad una fattispecie del tutto identica a quella in esame.
In particolare, la Suprema Corte, dopo aver ribadito (sulla scia di S.U. n. 14916/2016) che la notifica dell'impugnazione eseguita nei confronti di un soggetto privo di qualsiasi legame processuale con la parte (e, cioè, presso altro difensore) è da considerarsi nulla (e non inesistente), ha ritenuto non tempestiva la sua rinnovazione, in quanto effettuata dall'appellante dopo la scadenza del termine per la proposizione del gravame (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata).
In quel caso, infatti, si verteva nell'ipotesi di notifica non andata a buon fine per colpa del notificante (che aveva errato nell'individuare il destinatario della notificazione dell'atto), di talché costituiva suo precipuo onere attivarsi tempestivamente (e, quindi, prima della scadenza del termine per proporre impugnazione), per procedere alla sua rinnovazione.
Situazione pressoché identica a quella in esame, in cui l'appellante ha sbagliato nel notificare l'atto Con di appello (ad un difensore diverso da quello che assisteva e, poi, ha del tutto omesso di attivarsi per procedere alla rinnovazione della notifica.
Invero, pur scadendo il termine per proporre il gravame il 27.3.2022, la difesa del solo Pt_1 nelle note di trattazione scritta depositate il 6.3.2024 ha, per la prima volta, chiesto l'autorizzazione a procedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di appello.
Autorizzazione, quindi, che non solo risultava tardivamente richiesta ma che, in ogni caso, era anche superflua perché non esonerava la parte dall'obbligo di attivarsi tempestivamente (e, cioè, entro il termine per la proposizione del gravame) e spontaneamente per rinnovare la notifica.
Ciò tanto più se si considera che, da un lato, l'appellante non ha né dedotto né tanto meno provato l'impossibilità di rendersi immediatamente conto del suo errore e, dall'altro, con nota pagina 6 di 8 depositata il 23.5.2023, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio d'appello, con ciò manifestando chiaramente, per un consistente lasso di tempo, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione della notifica.
Insomma, non vi può essere dubbio sulla tardività dell'iniziativa assunta dalla difesa dell'TE (con le note di trattazione scritta depositate il 6.3.2024) per instaurare correttamente il contraddittorio processuale – tra l'altro in palese contrasto con la precedente manifestazione di volontà di rinuncia agli atti del giudizio – in quanto posta in essere a notevole distanza di tempo (circa due anni) dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
3.1.3. – D'altra parte, è da escludere che la costituzione dell'appellata possa avere sanato la nullità.
Difatti, tale costituzione risulta avvenuta al solo scopo di eccepire l'inesistenza della notificazione e la conseguente improcedibilità/inammissibilità dell'appello, e questo, di per sé, impedisce di attribuirvi qualsiasi efficacia sanante.
In ogni caso, giova considerare che, in ipotesi di nullità della notifica, la relativa sanatoria con la costituzione in giudizio del destinatario stesso è ammissibile soltanto a condizione che non si sia medio tempore verificata alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello qualora prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., sez. 3,
5/03/2020, n. 6164). Con Il che è avvenuto nel caso di specie, in quanto la costituzione di è avvenuta con comparsa depositata il 7.1.2025 e, dunque, ben oltre il termine per impugnare (che scadeva il 27.3.2022).
4 – Per quanto esposto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000), che tiene conto del valore minimo per tutte le fasi, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 956,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore minimo): € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore pagina 7 di 8 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 2399/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/09/2021, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.160,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 595/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MICHELAGNOLI MARIACHIARA Parte_1
APPELLANTE/I nei confronti di già (CF ) con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. BONALUME PAOLO (CF ) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2399/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/09/2021
CONCLUSIONI
In data 8-28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, valutato quanto dedotto nelle presenti note, tenuto conto dell'intervenuta costituzione della parte convenuta, Voglia considerare sanata la nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello per intervenuta costituzione della parte convenuta;
in ipotesi autorizzare la rinnovazione della citazione dell'atto di appello a
CP_2
pagina 1 di 8 Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello dichiarare inammissibile l'appello promosso dal
per inesistenza della notificazione” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_1 CP_1
(già' , proponendo gravame avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2
2399/2021, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/09/2021, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal aveva così deciso: “ - Pt_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 89.831,01, oltre interessi come computati nel provvedimento monitorio;
- condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate nel complessivo importo di € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese del procedimento monitorio a carico di parte opponente”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Il conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6203/2016 del 23.12.2016, con CP_1 cui era stato ad esso intimato il pagamento della somma di € 176.808,53 (oltre spese ed interessi Con legali), vantata da quale cessionaria dei crediti maturati dalle società Acea Energia s.p.a. e
Gala s.p.a. per forniture eseguite a favore dell . CP_3
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la mancanza di prova della cessione del credito, cessione di cui lamentava, comunque, l'omessa notifica. Con Rilevava, altresì, l'inesistenza del credito azionato dal in quanto, con riferimento alle fatture
Acea, l'TE aveva provveduto all'integrale pagamento, mentre, con riferimento alle fatture Gala, alcune era stato pagate mentre altre non erano state mai recapitate.
Contestava, infine, la spettanza degli interessi moratori ed anatocistici.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, di accertare la minore somma dovuta. Con 1.2. – Si costituiva in giudizio dando atto che, nel frattempo, il aveva proceduto ad Pt_1 un pagamento parziale della somma intimata che, pertanto, si era ridotta ad € 128.389,57; per il resto, contestava l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) i crediti azionati in via monitoria risultavano documentati, così come vi era prova della notifica al degli atti di cessione;
Pt_1
pagina 2 di 8 (-) in corso di causa, l'opposta aveva dato atto che il suo credito si era ridotto, a seguito dei pagamenti eseguiti medio tempore dal ad € 89.831,01, in relazione alle fatture emesse Pt_1 unicamente dal fornitore Gala;
(-) in proposito, l'opponente non aveva dato prova di aver estinto tale posizione debitoria, in quanto i mandati di pagamento prodotti erano successivi alla notifica della cessione del credito, di talché essi non potevano avere efficacia liberatoria per il Pt_1
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello il , per i seguenti Parte_1 motivi: Con 1) con il primo, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire di non avendo l'TE accettato la cessione dei crediti azionati in via monitoria, requisito necessario ai fini dell'opponibilità nei suoi confronti, così come imposto dall'art. 70 del RD 2440/1923 e dall'art. 9 della l.n. 2248/1865.
2) Con il secondo, rilevava che il credito relativo alla fornitura Acea era stato integralmente pagato prima della notifica del decreto ingiuntivo, sicché era errata l'affermazione del tribunale secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto in corso di causa.
Quanto alla fornitura Gala, il primo giudice non aveva considerato che le fatture erano state integralmente saldate dal Pt_1 Con In ogni caso, l'eccezione sollevata da in ordine all'inopponibilità dei mandati di pagamento doveva considerarsi tardiva perché sollevata, per la prima volta, solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.
3) Con il terzo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva posto integralmente a carico del le spese di lite, pur sussistendo i presupposti per la loro Pt_1 compensazione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, (già ), nel Controparte_1 Controparte_2 costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'appello stante l'inesistenza della notifica, per essere stata eseguita, a mezzo p.e.c., nei confronti dell'Avv. Monica Fazio che, però, non assisteva la parte nel corso del giudizio di primo grado.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 8-28-1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 3 di 8 ***
3 – Deve, innanzi tutto, essere affrontata l'eccezione, in quanto avente carattere preliminare, relativa all'inammissibilità dell'impugnazione, per essere l'appello stato notificato ad un Con procuratore diverso da quello che assisteva nel corso del giudizio di primo grado.
Difatti, è incontestato (oltre che documentalmente provato) che l'appello sia stato notificato, in Con data 24.3.2022, a mezzo p.e.c., all'Avv. Monica Fazio la quale, però, non assisteva nel corso del giudizio di primo grado (dal momento che quest'ultima risultava difesa dagli Avv.ti Marisa Olga
Meroni ed Alberto Sciumè, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Francesco Vallini).
Si tratta, quindi, di accertare le conseguenze derivanti da tale vizio del procedimento notificatorio che, secondo l'appellante, integrerebbe l'ipotesi della nullità (con conseguente possibilità di sanatoria), mentre, secondo l'appellata, quella dell'inesistenza (con conseguente impossibilità di sanatoria).
3.1.1. – Ritiene il Collegio che, tra le due impostazioni, debba essere preferita la prima.
Al riguardo, è sicuramente pertinente il riferimento, da parte dell'appellante, a Cass. civ. n.
23512/2023 la quale si inserisce nel solco giurisprudenziale tracciato dalle Sezioni Unite, secondo cui “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”; con l'aggiunta che: "Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della
pagina 4 di 8 rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c." (cfr. Cass. civ., sez. un., 20.7.2016, n. 14916).
Alla luce di tale principio, la Suprema Corte, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, ha affermato: “non si possono condividere le conseguenze che il ricorrente per cassazione intenderebbe far derivare da tanto, e, cioè, l'inesistenza della suddetta notificazione (invece che la sua nullità) e, quindi, l'improcedibilità dell'appello a suo tempo proposto dalla controparte. Più in particolare, trattandosi di notificazione eseguita con modalità telematica (a mezzo di c.d. pec), in tema di nullità viene in considerazione la specifica ed ampia previsione di cui alla L. n. 53 del
1994, art. 11. Ebbene, nel caso in esame, circa l'attività di trasmissione, non è discutibile, né contestato, che il professionista che eseguì la suddetta notificazione, quale avvocato a tanto abilitato, potesse compiere la relativa attività a mezzo di posta elettronica certificata.
Analogamente, circa la fase di consegna, essa risulta formalmente perfezionatasi (essendo state generate le apposite ricevute di accettazione e di consegna della cit. L. n. 54 del 1994, ex art. 3 bis, comma 3), in quanto tale notificazione non è stata rifiutata dal destinatario, e non risulta, perciò, un esito della notificazione assimilabile alla pura e semplice restituzione al mittente dell'atto. Pertanto, non si è in presenza di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei
a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, e piuttosto trattasi di notificazione in cui manca nel destinatario che l'ha ricevuta il requisito soggettivo (cfr. la L. n. 54 del 1994, cit. art. 11) costituito dall'essere lo stesso il procuratore costituito della controparte, ai fini di cui all'art. 330 c.p.c., comma 1. D'altronde, in casi analoghi a quello in esame è stato appunto ritenuto che la notifica fosse nulla, e non inesistente (cfr. Cass. n. 20840/2021 cit., relativa a notifica di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione;
id. n. 9104/2020, pure cit., attinente a notifica di atto di appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si era volontariamente cancellato dall'albo professionale). Alla luce dei principi di diritto stabiliti dalle
Sezioni Unite, infatti, deve reputarsi superato il precedente orientamento secondo il quale poteva ritenersi inesistente la notificazione quando difettasse qualsiasi collegamento (o riferimento) tra il luogo della notificazione e il destinatario oppure tra il destinatario e la persona cui l'atto era stato notificato. E, del resto, in ipotesi di notificazione con modalità telematica neppure ricorre un
"luogo" fisico della notificazione” (cfr. Cass. civ., n. 23512/2023 cit.).
Risulta, allora, integrata l'ipotesi della nullità della notifica, con conseguente possibilità di sanatoria.
Tuttavia, ciò non è sufficiente per evitare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non avendo l'appellante proceduto alla rinnovazione della notificazione. pagina 5 di 8 3.1.2. – Invero, il massimo organo della nomofilachia ha precisato: “ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione;
nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare” (cfr. Cass. civ., n.
34272/2023).
Anche tale principio risulta coniato con riferimento ad una fattispecie del tutto identica a quella in esame.
In particolare, la Suprema Corte, dopo aver ribadito (sulla scia di S.U. n. 14916/2016) che la notifica dell'impugnazione eseguita nei confronti di un soggetto privo di qualsiasi legame processuale con la parte (e, cioè, presso altro difensore) è da considerarsi nulla (e non inesistente), ha ritenuto non tempestiva la sua rinnovazione, in quanto effettuata dall'appellante dopo la scadenza del termine per la proposizione del gravame (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata).
In quel caso, infatti, si verteva nell'ipotesi di notifica non andata a buon fine per colpa del notificante (che aveva errato nell'individuare il destinatario della notificazione dell'atto), di talché costituiva suo precipuo onere attivarsi tempestivamente (e, quindi, prima della scadenza del termine per proporre impugnazione), per procedere alla sua rinnovazione.
Situazione pressoché identica a quella in esame, in cui l'appellante ha sbagliato nel notificare l'atto Con di appello (ad un difensore diverso da quello che assisteva e, poi, ha del tutto omesso di attivarsi per procedere alla rinnovazione della notifica.
Invero, pur scadendo il termine per proporre il gravame il 27.3.2022, la difesa del solo Pt_1 nelle note di trattazione scritta depositate il 6.3.2024 ha, per la prima volta, chiesto l'autorizzazione a procedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di appello.
Autorizzazione, quindi, che non solo risultava tardivamente richiesta ma che, in ogni caso, era anche superflua perché non esonerava la parte dall'obbligo di attivarsi tempestivamente (e, cioè, entro il termine per la proposizione del gravame) e spontaneamente per rinnovare la notifica.
Ciò tanto più se si considera che, da un lato, l'appellante non ha né dedotto né tanto meno provato l'impossibilità di rendersi immediatamente conto del suo errore e, dall'altro, con nota pagina 6 di 8 depositata il 23.5.2023, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio d'appello, con ciò manifestando chiaramente, per un consistente lasso di tempo, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione della notifica.
Insomma, non vi può essere dubbio sulla tardività dell'iniziativa assunta dalla difesa dell'TE (con le note di trattazione scritta depositate il 6.3.2024) per instaurare correttamente il contraddittorio processuale – tra l'altro in palese contrasto con la precedente manifestazione di volontà di rinuncia agli atti del giudizio – in quanto posta in essere a notevole distanza di tempo (circa due anni) dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
3.1.3. – D'altra parte, è da escludere che la costituzione dell'appellata possa avere sanato la nullità.
Difatti, tale costituzione risulta avvenuta al solo scopo di eccepire l'inesistenza della notificazione e la conseguente improcedibilità/inammissibilità dell'appello, e questo, di per sé, impedisce di attribuirvi qualsiasi efficacia sanante.
In ogni caso, giova considerare che, in ipotesi di nullità della notifica, la relativa sanatoria con la costituzione in giudizio del destinatario stesso è ammissibile soltanto a condizione che non si sia medio tempore verificata alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello qualora prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., sez. 3,
5/03/2020, n. 6164). Con Il che è avvenuto nel caso di specie, in quanto la costituzione di è avvenuta con comparsa depositata il 7.1.2025 e, dunque, ben oltre il termine per impugnare (che scadeva il 27.3.2022).
4 – Per quanto esposto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000), che tiene conto del valore minimo per tutte le fasi, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 956,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore minimo): € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore pagina 7 di 8 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 2399/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/09/2021, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.160,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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