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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1645/2024 promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti in [...], rappresenta- C.F._2 ti e difesi dall'Avv. Nicoletta Ughi presso il cui studio, sito in Livorno via G. Pietri n. 3, sono elettivamente domiciliati;
attori contro
(C.F.: ), in persona del Curatore Dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Vitalizi presso il cui studio, sito in Controparte_2
Livorno via Grande n. 189, è elettivamente domiciliato;
convenuto
(C.F. e P.I.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n.
14;
convenuta contumace
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4
1 convenuta contumace
Oggetto: usucapione – cancellazione gravami
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in atti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Conclusioni: per parte attrice (come da foglio di PC del 20 febbraio 2025):
"Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza
a. accertare e dichiarare che gli attori e sono proprieta- Parte_1 Parte_2
ri esclusivi a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva, del locale ricovero au- to sito nel Comune di Livorno, distinto al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 47 Particella
990, Subalterno 1, Via Cesare Tarrini n. 44, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 47 mq.,
Superficie catastale 56 mq., R.C. Euro 220,89 a far data dall'8 aprile 1997.
b. conseguentemente ordinare al Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Terri- torio di Livorno – Ufficio Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione dell'ac- quisto a titolo originario dell'immobile sopra descritto in favore degli attori a far data dall'8.04.1997 e di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero dello stesso da ogni responsabilità, ed in particolare, ordinare la cancellazione delle seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli:
1. ISCRIZIONE del 22/07/2019 - Registro Particolare 2269 Registro Generale 12403 Pub- blico ufficiale Repertorio 1380/6119 del Controparte_3
22/07/2019 - IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da;
Per_1
2. ISCRIZIONE del 23/03/2021 - Registro Particolare 800 Registro Generale 4897 Pubbli- co ufficiale TRIBUNALE DI LIVORNO Repertorio 312 del 04/03/2021 - IPOTECA GIU-
DIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO;
3. TRASCRIZIONE del 02/12/2021 - Registro Particolare 15044 Registro Generale 21784
Pubblico ufficiale UFFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 3771 del 11/11/2021 - ATTO ESE-
CUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;
4. TRASCRIZIONE del 06/04/2022 - Registro Particolare 4242 Registro Generale 5972
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI LIVORNO Repertorio 93/2021 del 22/12/2021 - ATTO
2 GIUDIZIARIO – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. per parte convenuta (come da foglio di PC Controparte_5
del 13 febbraio 2025):
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo accogliere, per quanto di ragione, le domande attrici, con ogni consequenziale pronuncia e con compensazione integrale delle spese tra le parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, esperito con esito negativo il procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, e Parte_1
convenivano dinanzi all'intestato Tribunale la Falli- Parte_2 CP_6
e al fine di veder Controparte_7 Controparte_3 CP_8 accertato l'acquisto esclusivo a titolo originario per usucapione del locale ricovero auto sito nel Comune di Livorno (così meglio identificato: Catasto Edilizio Urbano Foglio 47 Parti- cella 990, Subalterno 1, Via Cesare Tarrini n. 44, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 47 mq., Superficie catastale 56 mq., R.C. Euro 220,89) a far data dall'8 aprile 1997 e, per l'effetto, venir ordinato al Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di
Livorno – Ufficio Pubblicità immobiliare di provvedere alla trascrizione dell'acquisto a ti- tolo originario dell'immobile sopra descritto in favore degli attori a far data dall'8 aprile
1997, nonché venir ordinata la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni in favore di e gravanti sul bene identificato. Controparte_3 Controparte_8
A fondamento delle pretese allegavano in fatto e diritto quanto segue:
- di aver acquistato (in regime di comunione legale) in data 8 aprile 1997 con atto a rogito
Notaio di Livorno dalla il diritto di proprietà di una pa- Persona_2 Controparte_9
lazzina indipendente da terra a tetto, compresa nel complesso edificato in Livorno in Via oggi Cesare Tarrini, numero civico 28, per la precisione compresa nel fabbricato a schiera contraddistinto con il n. 4 (palazzina composta da sala, cucina, e un bagno al piano terreno, tre vani e accessori al piano primo, oltre ad un locale ad uso ricovero auto ed una cantina al piano seminterrato, nonché giardino in proprietà esclusiva);
- che l'atto a rogito del Notaio rep. n. 29320, datato 08.04.1997 e registrato Persona_2
a Livorno il 24.04.1997, trascritto il 15.04.1997, identificava per mero errore materiale il
3 locale a uso ricovero auto come “particella 992. Sub 604, categoria C/6, classe 2, metri quadrati 24, RCL 55.200”, dati riferibili piuttosto al posto auto scoperto, e non come avrebbe dovuto essere “particella 990, sub 1” come risultante dalla planimetria depositata al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno e come corrispondente alla descrizione e ai confini riportati nell'atto di compravendita;
- pertanto, con atto Rep. 7799 Racc. 5773 del 14.07.2022 il Notaio predi- Persona_3
sponeva atto di rettifica al fine di identificare correttamente i locali che e Parte_1
avevano posseduto ininterrottamente, pubblicamente, pacificamente e ani- Parte_2
mo domini ai sensi dell'art. 1158 c.c. sin dall'8 aprile 1997, quindi da oltre 20 anni, e cioè:
a) posto auto scoperto, Foglio 47, Particella 992, Subalterno 604, Via Cesare Tarrini,
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 24 mq., Superficie catastale 24 mq., R.C. Euro 28,51;
b) locale a uso ricovero auto, Foglio 47, Particella 990, Subalterno 1, Via Cesare Tarrini
n. 44, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 47 mq., Superficie catastale 56 mq., R.C. Euro
220,89; quest'ultimo era tuttavia rimasto intestato alla venditrice-costruttrice CP_10
per mera identificazione catastale, così come si poteva evincere da una serie di
[...]
circostanze quali la descrizione dell'immobile oggetto di causa nel rogito notarile - nel cui possesso gli acquirenti furono immessi sin dalla stipula in data 08.04.1997- , o il fatto che il locale ricovero auto, cui era possibile accedere tramite porta esterna carrabile, fosse inter- namente collegato all'abitazione acquistata e fin da subito abitata dagli attori, o ancora la presenza di un unico impianto idrico ed elettrico per l'abitazione principale e per il locale ricovero auto e, infine, che tanto l'abitazione quanto il posto auto scoperto e il ricovero au- to facevano parte del e venivano occupati, anche al fine di de- Parte_3
terminare le quote di proprietà comune, come in proprietà esclusiva degli esponenti;
- vista la dichiarazione di fallimento della società con sentenza del Tri- CP_1
bunale di Livorno n. 68 del 23/12/2021 sarebbe sorto in capo agli attori, oltre all'interesse a ottenere il riconoscimento del proprio acquisto a titolo originario e le conseguenti variazio- ni ipo-catastali, anche la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto di causa, ovvero: 1) ISCRIZIONE del 22/07/2019 - Registro Partico- lare 2269 Registro Generale 12403 Pubblico ufficiale AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE Repertorio 1380/6119 del 22/07/2019 - IPOTECA
CONC.AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da in favore di Agenzia Per_1
4 delle Entrate Riscossione Provincia di Livorno;
2) ISCRIZIONE del 23/03/2021 - Registro
Particolare 800 Registro Generale 4897 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI LIVORNO
Repertorio 312 del 04/03/2021 - IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO IN-
GIUNTIVO in favore di 3) TRASCRIZIONE del 02/12/2021 - Registro CP_4
Particolare 15044 Registro Generale 21784 Pubblico ufficiale UFFICIALI GIUDIZIARI
Repertorio 3771 del 11/11/2021 - ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI
PIGNORAMENTO IMMOBILI in favore di 4) TRASCRIZIONE del CP_4
06/04/2022 - Registro Particolare 4242 Registro Generale 5972 Pubblico ufficiale TRIBU-
NALE DI LIVORNO Repertorio 93/2021 del 22/12/2021 - ATTO GIUDIZIARIO – SEN-
TENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO;
per questo, in linea con il pensiero giuri- sprudenziale (tra cui vedasi Cass. Civ. n. 18185/2023), al fine di rendere opponibile la sen- tenza emessa venivano citate nel presente procedimento anche e CP_4 [...]
. Controparte_3
Lo scrivente Giudicante, assegnatario della causa, confermava la prima udienza con data
5.12.2024 e dichiarava la contumacia delle convenute.
Si costituiva il on contestando alcunché Controparte_5
di quanto sollevato da parte attrice e limitandosi a osservare che, per questioni a lei non im- putabili, pur riconoscendo l'errore di trasferimento della proprietà così come risultante dalle verifiche tecniche compiute in seno alla procedura concorsuale e in base alle quali non era avvenuta l'acquisizione alla massa attiva dell'immobile conteso, non aveva tuttavia potuto confermare né in sede stragiudiziale né in questa sede la proprietà dell'area oggetto di causa
Part in capo al signor e alla signora Infatti, la convenuta non aveva effettiva cono- CP_11
scenza della situazione di fatto ovvero che il possesso degli odierni attori fosse stato ininter- rotto e pacifico uti domini per oltre vent'anni, in più sottolineava che la propria dichiara- zione confessoria non avrebbe permesso di procedere alla cancellazione dei gravami (po- tendo il G.D. procedere alla loro cancellazione ai sensi dell'art. 108, III comma, L.F., oggi art. 217, II comma, C.C.I., nel solo contesto collegato alla funzione liquidatoria della vendi- ta espropriativa - Cass. SS.UU. n. 7337/2024), né il poteva impegnarsi a ottene- CP_1
re il consenso dei creditori alla cancellazione delle formalità; tutte circostanze, queste, che avevano portato gli attori ad agire in giudizio per l'ottenimento di pretese verso le quali il
5 si dichiarava del tutto remissivo, limitandosi a chiedere ragionevolmente la sola CP_1
compensazione delle spese.
Alla prima udienza del 5 dicembre 2024 venivano ammesse le istanze istruttorie articolate da parte attrice in quanto ritenute ammissibili e rilevanti, per cui alla successiva udienza del
12 febbraio 2025 erano escussi quali testi i signori e Testimone_1 Tes_2
Part
, conoscenti di e e abitanti nella medesima via, e il signor
[...] PT ES
, figlio degli stessi.
[...]
Avendo le parti rinunciato all'escussione di ulteriori testi, lo scrivente Giudicante fissava in data 7 maggio 2025 udienza di remissione della causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189 per precisazione delle conclusioni, comparse e memorie di replica. Rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. l'udienza e depositate le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., in data 21 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tanto brevemente premesso, ritiene questo Giudice che le domande attoree siano fondate e vadano accolte per le ragioni di seguito specificate.
1.1. In via preliminare, è appena il caso di svolgere una breve premessa sistematica sulla fattispecie acquisitiva a titolo originario (usucapione) invocata dagli attori a fondamento della loro pretesa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è onere di chi chie- de accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che in- vochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
L'attore deve quindi fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può la- sciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corri- spondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti,
6 in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del pos- sesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
La Suprema Corte, con sentenza del 26.4.2011 n. 9325, ha infatti ribadito che “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acqui- sitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio
2000 n. 975); il secondo, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sic- ché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di ca- rattere soltanto personale (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944). Solo la sussistenza di un corpus, accompagnato dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà”.
Si rammenti, peraltro, che in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gra- vante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprez- zato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” propria del processo civile e non a quella della prova “oltre il ragionevole dubbio” propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gio- co tra accusa e difesa in quello penale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 3487 del 06/02/2019)1.
1.2 Alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito al processo, questo giudice
7 ritiene che possano dirsi soddisfatti tutti i requisiti previsti ex lege.
Parte attrice asseriva aver posseduto uti dominus pacificamente, continuativamente e inin- terrottamente da oltre venti anni - ovvero dall'aprile 1997- il locale a uso ricovero auto di cui al Foglio 47, Particella 990, Subalterno 1, Via Cesare Tarrini n. 44, Categoria C/6,
Classe 8, Consistenza 47 mq., Superficie catastale 56 mq., R.C. Euro 220,89.
L'immobile così correttamente identificato doveva - e per mero errore materiale, rettificato in data 14.07.2022 con atto del Notaio (doc. 4), così non era stato - inten- Persona_3
dersi venduto da in data 08.04.1997 assieme ad altri immobili come identifi- CP_1
cati nel contratto di acquisto di cui agli allegati in citazione (doc. 3), con conseguente tra- Part sferimento dello stesso in capo al signor e alla signora i quali lo hanno considera- PT to come di proprietà fin dall'acquisto, come emerso in atti e confermato in sede di istrutto- ria orale.
È pacifico che gli odierni attori abbiano acquistato il bene immobile sito in via oggi Cesare
Tarrini n. 28 (doc. 3) e che ivi abbiano preso la propria residenza già a partire dal 26 feb- braio 1997 (doc.ti 9 e 10), abitandovi così come corroborato dal loro figlio, ES
che escusso quale testimone all'udienza del 12.02.2025, alla domanda se la famiglia avesse vissuto sin dall'acquisto dell'immobile – avvenuto in data 8.04.1997 - e comunque da oltre
20 anni nell'immobile, ha confermato tale circostanza, avendo convissuto con loro fino ai suoi 25 anni (ovvero almeno fino all'anno 2010).
Alla medesima conclusione è possibile giungere in ragione delle dichiarazioni dei testi ed che andarono a vivere in analogo periodo nella mede- Testimone_4 Testimone_1 sima via e che hanno accreditato l'utilizzo in modo pacifico, indisturbato, esclusivo, pub- blico e continuativo del locale da parte degli attori, come è possibile evincere da una serie di circostanze riportate dagli stessi testimoni: ha affermato infatti che il CP_13
“locale ricovero auto è collegato all'unità abitativa del da una scala” e che egli Per_4
Part stesso avesse avuto occasione di salirla per accedere all'abitazione del signor (così
in risposta al cap. 3 e rispetto alle foto in atti, doc. da 13 a 19, verbale del Testimone_4
12.02.2025) e dichiarava di essere “entrato insieme al nel suo garage per dargli Per_4 una mano visto che in quel frangente il suo garage si era allagato”; mentre CP_14
[... viste le immagini raffiguranti un cancello identificato dagli attori come l'accesso all'immobile conteso (doc. 15 e 16 in atti), ha confermato con sicurezza di aver “sempre vi-
8 sto il e la di lui moglie entrarvi. Li ho visti uscire da quell'accesso con la spaz- Pt_1 zatura in mano”.
Esternamente risulta chiaro chi godesse del locale in questione e, pertanto, chi dovesse oc-
Part cuparsene rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero il signor e la si- gnora Ed invero il teste ha avuto modo di precisare quanto segue: PT Testimone_1
“Vedendoli transitare più volte da quel passo carrabile di cui ho detto sopra presumo che gli stessi si siano nel tempo occupati anche della manutenzione del locale ad uso ricovero auto in discorso”.
Anche il teste con narrato lineare, circostanziato e mai contraddittorio, Testimone_4 ha avuto modo di riferire che “i sigg.ri e da oltre 20 anni si oc- Per_4 Parte_2
cupano della manutenzione ordinaria e straordinaria sia del locale ad uso ricovero auto di cui alle foto che mi vengono esibite, sia dell'area adiacente”.
Le dichiarazioni testimoniali di e hanno ricevuto una piena con- Tes_4 Tes_1
ferma nelle dichiarazioni del teste il quale ha riferito che era il padre ES
(l'odierno attore) ad occuparsi nel tempo del garage, provvedendo, a titolo esemplificativo,
a imbiancarlo in più occasioni e a porre rimedio ai fenomeni di allagamento, frequentemen- te verificatesi, come in seguito all'alluvione che colpì Livorno nel 2017 e a seguito della quale, allagatosi il garage, fu anche chiesto giudizialmente il ristoro dei danni al condomi- nio (pag. 5, verbale udienza 12/2/2024).
Si deve, infine, aggiungere che l'immobile di proprietà degli odierni attori nonché il locale oggetto di causa risultano avere il medesimo impianto sia per l'utenza idrica che per quella elettrica (vds. affermazioni del teste : “Confermo. Il locale uso ricovero auto di ES
cui abbiamo detto è servito dal medesimo impianto idrico e dal medesimo impianto elettri- co dell'unità abitativa dei miei genitori di cui costituisce un'unica utenza”) e che le utenze sono a carico e pagate dall'odierno attore, (vedere doc. 11). Parte_1
L'istruttoria orale ha dato prova del fatto che il bene per cui è causa viene goduto in manie- ra pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa dai GN e Parte_1 sin dall' 08 aprile 1997 e comunque da oltre 20 anni. Parte_2
Tutti i dichiaranti escussi sono stati altresì concordi nel confermare la circostanza per cui il locale ad uso ricovero auto rappresentato dalle foto loro mostrate (all. da 13 a 19 alla pre-
Part sente) è ubicato al piano seminterrato della abitazione di residenza dei GN , al quale
9 è collegato da una scala interna (cfr. verbale ud. 12.2.2025), nonché l'ulteriore circostanza per cui gli attori provvedono da oltre 20 anni alla manutenzione ordinaria e straordinaria del locale ad uso ricovero auto de quo.
Pure confermato è l'uso pacifico ultraventennale del locale ad uso ricovero auto rappresen- tato nelle foto (all. da 13 a 19 alla presente) da parte degli attori, “senza essere disturbati e senza dovere rendere conto a nessuno ed appaiono pubblicamente e pacificamente gli unici veri ed esclusivi proprietari dello stesso” (cfr. verbale udienza 12.2.2025).
Ad ulteriore riprova del collegamento funzionale e strutturale del locale ad uso ricovero au-
Part to alla abitazione dei GN e il teste ha potuto specificare che “Il PT ES
locale uso ricovero auto di cui abbiamo detto è servito dal medesimo impianto idrico e dal medesimo impianto elettrico dell'unità abitativa dei miei genitori di cui costituisce un'unica utenza”.
In conclusione, alla luce delle emergenze istruttorie di cui si è dato conto, si impone il rico- noscimento in capo a e l'acquisto per usuca- Parte_1 Parte_2
pione del locale uso ricovero auto in quanto da essi posseduto uti dominus e mantenuto, an- che di fronte a terzi, da oltre 20 anni e, per l'esattezza, dall'8 aprile 1997, quando gli stessi sono entrati nella piena ed esclusiva disponibilità del bene.
2. In merito alla richiesta di parte attrice di ordinare la cancellazione delle formalità pregiu- dizievoli iscritte sull'immobile, così come documentate in atti (ad eccezione della sentenza dichiarativa di fallimento, rispetto alla quale parte attrice non ha versato in atti la relativa nota e parte convenuta nell'allegato 1 “istanza per costituirsi in giudizio” rivolta al G.D. il
Curatore del fallimento Primerose n. ha dato atto che la cancellazione della tra- Pt_4
scrizione della sentenza de qua è già avvenuta2) si impone l'accoglimento.
10 Come risulta dai documenti versati in atti, per mero errore del notaio rogante l'atto di com- pravendita dell'8 aprile 1997 della palazzina indipendente sita in Livorno, Via Tarrini n. 28
(comprensiva di un locale ad uso ricovero auto e cantina sita al piano seminterrato) – com- pravendita intercorsa tra gli odierni attori e la (allora in bonis) – Controparte_1 nell'atto de quo era stata indicata un'errata identificazione catastale del garage (il bene im- mobile per cui è causa), che rimase così formalmente intestato alla società venditrice
[...]
CP_10
Su tale bene pertinenziale sono state successivamente iscritte le ipoteche (per debiti propri della poi dichiarata finanche fallita) di cui gli attori chiedono la cancellazio- CP_1
ne.
Come ha correttamente osservato il difensore del convenuto in sede di comparsa CP_1
conclusionale, per emendare l'errore compiuto dal notaio rogante, il Notaio Persona_3
predispose atto di rettifica ai sensi dell'articolo 59 bis della Legge Notarile (atto del
14.07.2022, Rep. 7799 Racc. 5773), ma se ciò è stato sufficiente ad impedire che il bene venisse acquisito all'attivo del , la rettifica non poteva chiara- Controparte_5
mente riuscire a far ottenere agli acquirenti/odierni attori la liberazione dell'immobile dai gravami che tuttora vi insistono.
3. obbligarsi nel procedimento di cancellazione delle formalità pregiudizievoli presso la Conservatoria di Li- vorno, insistenti sul bene in oggetto anche tramite ordine del Giudice Delegato ovvero, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., ad ottenere il necessario consenso dei rispettivi creditori alla cancellazione delle formalità indicate nella proposta medesima. La proposta di transazione traeva origine da un errore commesso dal Notaio il quale nell'originario Per_2 atto di compravendita del 8/4/1997 ha erroneamente indicato la part. 992 sub 604 anziché quella corretta in- dividuata nella part. 990 sub 1, che poi il Notaio con atto di rettifica ai sensi dell'art. 59 della Leg- Per_3 ge Notarile in data 14/07/2022 provvedeva a correggere, ma nell'arco temporale intercorso fra l'acquisto del 1997 e l'atto di rettifica del Notaio sopra indicato, sono state eseguite sull'immobile le iscrizioni e Per_3 trascrizioni pregiudizievoli menzionate nella proposta a carico della che ne risultava formalmente CP_1 intestataria (ad eccezione della trascrizione della sentenza di fallimento che è stata nel frat- tempo già cancellata). Con atto di citazione che si allega notificato alla pec del fallimento in data 28/06/2024 l'Avv. Nicoletta Ughi ha convenuto il fallimento per l'udienza del 29/11/2024 ribadendo le medesime considerazioni già svolte nel- la proposta transattiva. Il legale della Curatela Avv. Vitalizi, con parere che si allega, ravvede l'opportunità di costituirsi in giudizio, che, anche se non adesiva alle dimande attrici ma remissiva al loro accoglimento, ha lo scopo di evitare una condanna alle spese legali. Alla luce di quanto sopra descritto, in mancanza del Comitato dei Creditori
CHIEDE che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare la eventuale costituzione in giudizio nella causa descritta con la nomina dell'Avv. Marco Vitalizi per i motivi sopra esposti”.
11 Da qui la necessità degli attori ad avanzare, unitamente alla domanda dichiarativa dell'usucapione intervenuta, anche la richiesta di cancellazione dei gravami che sono stati iscritti sull'immobile (gravami de quibus che prevarrebbero altrimenti sull'acquisito a titolo derivativo essendo stati iscritti prima della trascrizione dell'atto notarile di rettifica e che, per contro, sono destinati a soccombere dinanzi all'acquisto a titolo originario).
Non sembra superfluo rammentare che “l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ven- tennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizio- ni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis, bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 8792 del 28/06/2000, Rv. 538121-01)” (cfr. Cass. n. 29325 del
13/11/2019; oltre a Cass., n. 8590/2022). In aggiunta, poi, è bene richiamare la tendenza, nel regime ordinario del codice civile in caso di conflitto fra acquirente a titolo derivativo e a titolo di usucapione, a prediligere quest'ultimo, indipendentemente dalla anteriorità della trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo - e tale sarebbe per trasmissione del diritto del debitore esecutato all'acquirente con aggiudicazione in sede di esecuzione forzata – ciò at- teso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferi- mento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo deriva- tivo e acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal me- desimo dante causa” (Cass., n. 2161/2005).
Tuttavia, affinché la sentenza di accertamento dell'usucapione produca effetti contro il cre- ditore garantito dall'ipoteca iscritta su quel bene è necessario che il creditore partecipi al giudizio di usucapione (vds. Cassazione civile, sez. III, 26 Giugno 2023, n. 18185). Si tratta di una conseguenza logica e inevitabile in considerazione dell'effetto estintivo di ogni dirit- to reale formalmente insistente sul bene tale da travolgere la posizione dei creditori garanti- ti, terzi rispetto alla sfera dei rapporti tra nuovo e precedente proprietario, i quali pertanto sono da ritenersi litisconsorti necessari del relativo giudizio di accertamento dell'usucapione in ragione della titolarità di un loro diritto risultante dai pubblici registri e opponibile erga omnes.
Ebbene, nel caso di specie, la proprietà dell'immobile identificato come locale ricovero au- to sito nel Comune di Livorno, distinto al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 47 Particella
12 990, Subalterno 1, Via Cesare Tarrini n. 44, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 47 mq.,
Superficie catastale 56 mq., R.C. Euro 220,89 deve ritenersi acquisita retroattivamente a decorrere dall'8 aprile 1997.
Peraltro, il ventennio utile ai fini dell'acquisto a titolo originario si è perfezionato in data 8 aprile 2017 ovvero quando ancora le iscrizioni e trascrizioni pregiudiziali di cui gli attori chiedono la cancellazione non risultavano ancora formalizzate nei pubblici registri.
Va dato atto, poi, della rituale citazione in giudizio dei creditori iscritti Controparte_17
e i quali non costituendosi hanno palesato mancanza di
[...] CP_4 interesse e l'assenza di validi argomenti ad opporsi alla domanda attorea e, quindi, alla fon- datezza della stessa.
Considerato, infine, che lo stesso non ha sollevato in Controparte_1
ordine alle richieste cancellazioni di gravami alcuna contestazione di sorta ed ha, per con- tro, condiviso la fondatezza (oltre che l'opportunità) dell'azione giudiziale intrapresa dagli attori, si impone, in accoglimento della domanda de qua, la cancellazione di: 1) ISCRI-
ZIONE del 22/07/2019 - Registro Particolare 2269 Registro Generale 12403 Pubblico uffi- ciale Repertorio 1380/6119 del Controparte_3
22/07/2019 - IPOTECA CONC.AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da CP_18
[...
in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione Provincia di Livorno;
2) ISCRIZIONE del 23/03/2021 - Registro Particolare 800 Registro Generale 4897 Pubblico ufficiale TRI-
BUNALE DI LIVORNO Repertorio 312 del 04/03/2021 - IPOTECA GIUDIZIALE deri- vante da DECRETO INGIUNTIVO in favore di 3) TRASCRIZIONE del CP_4
02/12/2021 - Registro Particolare 15044 Registro Generale 21784 Pubblico ufficiale
[...]
GIUDIZIARI Repertorio 3771 del 11/11/2021 - ATTO ESECUTIVO O CAU- CP_19
TELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI in favore di CP_4
Come anticipato, non si ordina la cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento at- teso che in primis non risulta esser stata prodotta dagli attori la relativa nota di trascrizione e, poi, perché lo stesso Curatore nell'allegato 1 di cui alla produzione documentale del Fal- limento convenuto ha dato atto della già avvenuta cancellazione della trascrizione de qua
(sul punto gli attori né nelle udienze né nei successivi scritti difensivi hanno mai smentito tale circostanza).
13 3. Circa il regolamento delle spese di lite, ad avviso del Giudicante, avuto riguardo alla pe- culiarità della vicenda sostanziale e processuale dedotta in atti, tenuto conto dell'assenza di alcuna opposizione da parte del convenuto costituito e del contegno dei creditori garantiti, si ritengono integrate nel caso di specie quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92
c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea riguardante l'usucapione e per l'effetto dichiara che e sono proprietari a titolo originario per Parte_1 Parte_2
intervenuta usucapione del locale ricovero auto sito nel Comune di Livorno, di- stinto al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 47 Particella 990, Subalterno 1, Via
Cesare Tarrini n. 44, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 47 mq., Superficie catasta- le 56 mq., R.C. Euro 220,89;
2) ordina al competente Conservatore dei registri Immobiliari di provvedere alle conse- guenti e necessarie volture e trascrizioni di legge della presente sentenza nelle forme opportune, con suo esonero da ogni responsabilità;
3) ordina altresì e, per l'effetto, al competente Conservatore dei Pubblici Registri Im- mobiliari, con suo esonero da ogni responsabilità, la cancellazione - limitatamente all'immobile di cui è stato dichiarato l'acquisito per usucapione di cui al punto 1) del presente dispositivo – delle seguenti formalità:
1) ISCRIZIONE del 22/07/2019 - Registro Particolare 2269 Registro Generale
12403 Pubblico ufficiale Repertorio Controparte_3
1380/6119 del 22/07/2019 - IPOTECA CONC.AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da in favore di delle Entrate Riscossione Provincia di Li- Per_1 CP_3
vorno contro Controparte_1
2) ISCRIZIONE del 23/03/2021 - Registro Particolare 800 Registro Generale 4897
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI LIVORNO Repertorio 312 del 04/03/2021 -
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO in favore di
[...]
contro
; CP_4 CP_1
14 3) TRASCRIZIONE del 02/12/2021 - Registro Particolare 15044 Registro Generale
21784 Pubblico ufficiale UFFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 3771 del 11/11/2021
- ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IM-
MOBILI in favore di
contro
; CP_4 CP_1
4) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda attorea volta alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento in quanto già avvenuta;
5) spese interamente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in data 16 giugno 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo standard probatorio della preponderanza della prova vale anche in materia di usucapione, ove pure si sot- tolinea la necessità di rigore - anche alla luce della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel ca- so Pye c. Regno Unito (sentenza della Grande Camera 30.8.2007, 3.A. Ltd & J.A. Pye (Oxford) CP_12 Land Ltd c. United Kingdom (ricorso n. 44302/02) – nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussisten- za dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati Dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul pia- no probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). 2 All. 1 di parte convenuta “Il sottoscritto Dott. Controparte_15 CP_16[
, nella sua qualità di Curatore del fallimento in epigrafe, espone quanto segue:
- Con precedente provvedimento del 17/04/2024 che si allega, in adesione al parere negativo del legale e del sottoscritto Curatore, la S.V. ill.ma ebbe già modo di NON autorizzare la proposta transattiva ricevuto dall'Avv. Nicoletta Ughi per conto dei Sigg.ri con la quale la Curatela avrebbe dovuto rico- Parte_1 noscere:
1. il possesso ininterrotto per oltre 20 anni del locale a uso ricovero auto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno Foglio 47, Part. 990, sub. 1;
2. l'estromissione dall'attivo fallimentare del suddetto locale in quanto di piena proprietà dei Sigg.ri
[...] e a far data dall'8 Aprile 1997; Parte_5 Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1645/2024 promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti in [...], rappresenta- C.F._2 ti e difesi dall'Avv. Nicoletta Ughi presso il cui studio, sito in Livorno via G. Pietri n. 3, sono elettivamente domiciliati;
attori contro
(C.F.: ), in persona del Curatore Dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Vitalizi presso il cui studio, sito in Controparte_2
Livorno via Grande n. 189, è elettivamente domiciliato;
convenuto
(C.F. e P.I.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n.
14;
convenuta contumace
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4
1 convenuta contumace
Oggetto: usucapione – cancellazione gravami
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in atti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Conclusioni: per parte attrice (come da foglio di PC del 20 febbraio 2025):
"Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza
a. accertare e dichiarare che gli attori e sono proprieta- Parte_1 Parte_2
ri esclusivi a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva, del locale ricovero au- to sito nel Comune di Livorno, distinto al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 47 Particella
990, Subalterno 1, Via Cesare Tarrini n. 44, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 47 mq.,
Superficie catastale 56 mq., R.C. Euro 220,89 a far data dall'8 aprile 1997.
b. conseguentemente ordinare al Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Terri- torio di Livorno – Ufficio Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione dell'ac- quisto a titolo originario dell'immobile sopra descritto in favore degli attori a far data dall'8.04.1997 e di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero dello stesso da ogni responsabilità, ed in particolare, ordinare la cancellazione delle seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli:
1. ISCRIZIONE del 22/07/2019 - Registro Particolare 2269 Registro Generale 12403 Pub- blico ufficiale Repertorio 1380/6119 del Controparte_3
22/07/2019 - IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da;
Per_1
2. ISCRIZIONE del 23/03/2021 - Registro Particolare 800 Registro Generale 4897 Pubbli- co ufficiale TRIBUNALE DI LIVORNO Repertorio 312 del 04/03/2021 - IPOTECA GIU-
DIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO;
3. TRASCRIZIONE del 02/12/2021 - Registro Particolare 15044 Registro Generale 21784
Pubblico ufficiale UFFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 3771 del 11/11/2021 - ATTO ESE-
CUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;
4. TRASCRIZIONE del 06/04/2022 - Registro Particolare 4242 Registro Generale 5972
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI LIVORNO Repertorio 93/2021 del 22/12/2021 - ATTO
2 GIUDIZIARIO – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. per parte convenuta (come da foglio di PC Controparte_5
del 13 febbraio 2025):
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo accogliere, per quanto di ragione, le domande attrici, con ogni consequenziale pronuncia e con compensazione integrale delle spese tra le parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, esperito con esito negativo il procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, e Parte_1
convenivano dinanzi all'intestato Tribunale la Falli- Parte_2 CP_6
e al fine di veder Controparte_7 Controparte_3 CP_8 accertato l'acquisto esclusivo a titolo originario per usucapione del locale ricovero auto sito nel Comune di Livorno (così meglio identificato: Catasto Edilizio Urbano Foglio 47 Parti- cella 990, Subalterno 1, Via Cesare Tarrini n. 44, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 47 mq., Superficie catastale 56 mq., R.C. Euro 220,89) a far data dall'8 aprile 1997 e, per l'effetto, venir ordinato al Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di
Livorno – Ufficio Pubblicità immobiliare di provvedere alla trascrizione dell'acquisto a ti- tolo originario dell'immobile sopra descritto in favore degli attori a far data dall'8 aprile
1997, nonché venir ordinata la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni in favore di e gravanti sul bene identificato. Controparte_3 Controparte_8
A fondamento delle pretese allegavano in fatto e diritto quanto segue:
- di aver acquistato (in regime di comunione legale) in data 8 aprile 1997 con atto a rogito
Notaio di Livorno dalla il diritto di proprietà di una pa- Persona_2 Controparte_9
lazzina indipendente da terra a tetto, compresa nel complesso edificato in Livorno in Via oggi Cesare Tarrini, numero civico 28, per la precisione compresa nel fabbricato a schiera contraddistinto con il n. 4 (palazzina composta da sala, cucina, e un bagno al piano terreno, tre vani e accessori al piano primo, oltre ad un locale ad uso ricovero auto ed una cantina al piano seminterrato, nonché giardino in proprietà esclusiva);
- che l'atto a rogito del Notaio rep. n. 29320, datato 08.04.1997 e registrato Persona_2
a Livorno il 24.04.1997, trascritto il 15.04.1997, identificava per mero errore materiale il
3 locale a uso ricovero auto come “particella 992. Sub 604, categoria C/6, classe 2, metri quadrati 24, RCL 55.200”, dati riferibili piuttosto al posto auto scoperto, e non come avrebbe dovuto essere “particella 990, sub 1” come risultante dalla planimetria depositata al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno e come corrispondente alla descrizione e ai confini riportati nell'atto di compravendita;
- pertanto, con atto Rep. 7799 Racc. 5773 del 14.07.2022 il Notaio predi- Persona_3
sponeva atto di rettifica al fine di identificare correttamente i locali che e Parte_1
avevano posseduto ininterrottamente, pubblicamente, pacificamente e ani- Parte_2
mo domini ai sensi dell'art. 1158 c.c. sin dall'8 aprile 1997, quindi da oltre 20 anni, e cioè:
a) posto auto scoperto, Foglio 47, Particella 992, Subalterno 604, Via Cesare Tarrini,
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 24 mq., Superficie catastale 24 mq., R.C. Euro 28,51;
b) locale a uso ricovero auto, Foglio 47, Particella 990, Subalterno 1, Via Cesare Tarrini
n. 44, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 47 mq., Superficie catastale 56 mq., R.C. Euro
220,89; quest'ultimo era tuttavia rimasto intestato alla venditrice-costruttrice CP_10
per mera identificazione catastale, così come si poteva evincere da una serie di
[...]
circostanze quali la descrizione dell'immobile oggetto di causa nel rogito notarile - nel cui possesso gli acquirenti furono immessi sin dalla stipula in data 08.04.1997- , o il fatto che il locale ricovero auto, cui era possibile accedere tramite porta esterna carrabile, fosse inter- namente collegato all'abitazione acquistata e fin da subito abitata dagli attori, o ancora la presenza di un unico impianto idrico ed elettrico per l'abitazione principale e per il locale ricovero auto e, infine, che tanto l'abitazione quanto il posto auto scoperto e il ricovero au- to facevano parte del e venivano occupati, anche al fine di de- Parte_3
terminare le quote di proprietà comune, come in proprietà esclusiva degli esponenti;
- vista la dichiarazione di fallimento della società con sentenza del Tri- CP_1
bunale di Livorno n. 68 del 23/12/2021 sarebbe sorto in capo agli attori, oltre all'interesse a ottenere il riconoscimento del proprio acquisto a titolo originario e le conseguenti variazio- ni ipo-catastali, anche la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto di causa, ovvero: 1) ISCRIZIONE del 22/07/2019 - Registro Partico- lare 2269 Registro Generale 12403 Pubblico ufficiale AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE Repertorio 1380/6119 del 22/07/2019 - IPOTECA
CONC.AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da in favore di Agenzia Per_1
4 delle Entrate Riscossione Provincia di Livorno;
2) ISCRIZIONE del 23/03/2021 - Registro
Particolare 800 Registro Generale 4897 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI LIVORNO
Repertorio 312 del 04/03/2021 - IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO IN-
GIUNTIVO in favore di 3) TRASCRIZIONE del 02/12/2021 - Registro CP_4
Particolare 15044 Registro Generale 21784 Pubblico ufficiale UFFICIALI GIUDIZIARI
Repertorio 3771 del 11/11/2021 - ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI
PIGNORAMENTO IMMOBILI in favore di 4) TRASCRIZIONE del CP_4
06/04/2022 - Registro Particolare 4242 Registro Generale 5972 Pubblico ufficiale TRIBU-
NALE DI LIVORNO Repertorio 93/2021 del 22/12/2021 - ATTO GIUDIZIARIO – SEN-
TENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO;
per questo, in linea con il pensiero giuri- sprudenziale (tra cui vedasi Cass. Civ. n. 18185/2023), al fine di rendere opponibile la sen- tenza emessa venivano citate nel presente procedimento anche e CP_4 [...]
. Controparte_3
Lo scrivente Giudicante, assegnatario della causa, confermava la prima udienza con data
5.12.2024 e dichiarava la contumacia delle convenute.
Si costituiva il on contestando alcunché Controparte_5
di quanto sollevato da parte attrice e limitandosi a osservare che, per questioni a lei non im- putabili, pur riconoscendo l'errore di trasferimento della proprietà così come risultante dalle verifiche tecniche compiute in seno alla procedura concorsuale e in base alle quali non era avvenuta l'acquisizione alla massa attiva dell'immobile conteso, non aveva tuttavia potuto confermare né in sede stragiudiziale né in questa sede la proprietà dell'area oggetto di causa
Part in capo al signor e alla signora Infatti, la convenuta non aveva effettiva cono- CP_11
scenza della situazione di fatto ovvero che il possesso degli odierni attori fosse stato ininter- rotto e pacifico uti domini per oltre vent'anni, in più sottolineava che la propria dichiara- zione confessoria non avrebbe permesso di procedere alla cancellazione dei gravami (po- tendo il G.D. procedere alla loro cancellazione ai sensi dell'art. 108, III comma, L.F., oggi art. 217, II comma, C.C.I., nel solo contesto collegato alla funzione liquidatoria della vendi- ta espropriativa - Cass. SS.UU. n. 7337/2024), né il poteva impegnarsi a ottene- CP_1
re il consenso dei creditori alla cancellazione delle formalità; tutte circostanze, queste, che avevano portato gli attori ad agire in giudizio per l'ottenimento di pretese verso le quali il
5 si dichiarava del tutto remissivo, limitandosi a chiedere ragionevolmente la sola CP_1
compensazione delle spese.
Alla prima udienza del 5 dicembre 2024 venivano ammesse le istanze istruttorie articolate da parte attrice in quanto ritenute ammissibili e rilevanti, per cui alla successiva udienza del
12 febbraio 2025 erano escussi quali testi i signori e Testimone_1 Tes_2
Part
, conoscenti di e e abitanti nella medesima via, e il signor
[...] PT ES
, figlio degli stessi.
[...]
Avendo le parti rinunciato all'escussione di ulteriori testi, lo scrivente Giudicante fissava in data 7 maggio 2025 udienza di remissione della causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189 per precisazione delle conclusioni, comparse e memorie di replica. Rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. l'udienza e depositate le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., in data 21 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tanto brevemente premesso, ritiene questo Giudice che le domande attoree siano fondate e vadano accolte per le ragioni di seguito specificate.
1.1. In via preliminare, è appena il caso di svolgere una breve premessa sistematica sulla fattispecie acquisitiva a titolo originario (usucapione) invocata dagli attori a fondamento della loro pretesa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è onere di chi chie- de accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che in- vochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
L'attore deve quindi fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può la- sciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corri- spondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti,
6 in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del pos- sesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
La Suprema Corte, con sentenza del 26.4.2011 n. 9325, ha infatti ribadito che “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acqui- sitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio
2000 n. 975); il secondo, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sic- ché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di ca- rattere soltanto personale (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944). Solo la sussistenza di un corpus, accompagnato dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà”.
Si rammenti, peraltro, che in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gra- vante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprez- zato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” propria del processo civile e non a quella della prova “oltre il ragionevole dubbio” propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gio- co tra accusa e difesa in quello penale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 3487 del 06/02/2019)1.
1.2 Alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito al processo, questo giudice
7 ritiene che possano dirsi soddisfatti tutti i requisiti previsti ex lege.
Parte attrice asseriva aver posseduto uti dominus pacificamente, continuativamente e inin- terrottamente da oltre venti anni - ovvero dall'aprile 1997- il locale a uso ricovero auto di cui al Foglio 47, Particella 990, Subalterno 1, Via Cesare Tarrini n. 44, Categoria C/6,
Classe 8, Consistenza 47 mq., Superficie catastale 56 mq., R.C. Euro 220,89.
L'immobile così correttamente identificato doveva - e per mero errore materiale, rettificato in data 14.07.2022 con atto del Notaio (doc. 4), così non era stato - inten- Persona_3
dersi venduto da in data 08.04.1997 assieme ad altri immobili come identifi- CP_1
cati nel contratto di acquisto di cui agli allegati in citazione (doc. 3), con conseguente tra- Part sferimento dello stesso in capo al signor e alla signora i quali lo hanno considera- PT to come di proprietà fin dall'acquisto, come emerso in atti e confermato in sede di istrutto- ria orale.
È pacifico che gli odierni attori abbiano acquistato il bene immobile sito in via oggi Cesare
Tarrini n. 28 (doc. 3) e che ivi abbiano preso la propria residenza già a partire dal 26 feb- braio 1997 (doc.ti 9 e 10), abitandovi così come corroborato dal loro figlio, ES
che escusso quale testimone all'udienza del 12.02.2025, alla domanda se la famiglia avesse vissuto sin dall'acquisto dell'immobile – avvenuto in data 8.04.1997 - e comunque da oltre
20 anni nell'immobile, ha confermato tale circostanza, avendo convissuto con loro fino ai suoi 25 anni (ovvero almeno fino all'anno 2010).
Alla medesima conclusione è possibile giungere in ragione delle dichiarazioni dei testi ed che andarono a vivere in analogo periodo nella mede- Testimone_4 Testimone_1 sima via e che hanno accreditato l'utilizzo in modo pacifico, indisturbato, esclusivo, pub- blico e continuativo del locale da parte degli attori, come è possibile evincere da una serie di circostanze riportate dagli stessi testimoni: ha affermato infatti che il CP_13
“locale ricovero auto è collegato all'unità abitativa del da una scala” e che egli Per_4
Part stesso avesse avuto occasione di salirla per accedere all'abitazione del signor (così
in risposta al cap. 3 e rispetto alle foto in atti, doc. da 13 a 19, verbale del Testimone_4
12.02.2025) e dichiarava di essere “entrato insieme al nel suo garage per dargli Per_4 una mano visto che in quel frangente il suo garage si era allagato”; mentre CP_14
[... viste le immagini raffiguranti un cancello identificato dagli attori come l'accesso all'immobile conteso (doc. 15 e 16 in atti), ha confermato con sicurezza di aver “sempre vi-
8 sto il e la di lui moglie entrarvi. Li ho visti uscire da quell'accesso con la spaz- Pt_1 zatura in mano”.
Esternamente risulta chiaro chi godesse del locale in questione e, pertanto, chi dovesse oc-
Part cuparsene rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero il signor e la si- gnora Ed invero il teste ha avuto modo di precisare quanto segue: PT Testimone_1
“Vedendoli transitare più volte da quel passo carrabile di cui ho detto sopra presumo che gli stessi si siano nel tempo occupati anche della manutenzione del locale ad uso ricovero auto in discorso”.
Anche il teste con narrato lineare, circostanziato e mai contraddittorio, Testimone_4 ha avuto modo di riferire che “i sigg.ri e da oltre 20 anni si oc- Per_4 Parte_2
cupano della manutenzione ordinaria e straordinaria sia del locale ad uso ricovero auto di cui alle foto che mi vengono esibite, sia dell'area adiacente”.
Le dichiarazioni testimoniali di e hanno ricevuto una piena con- Tes_4 Tes_1
ferma nelle dichiarazioni del teste il quale ha riferito che era il padre ES
(l'odierno attore) ad occuparsi nel tempo del garage, provvedendo, a titolo esemplificativo,
a imbiancarlo in più occasioni e a porre rimedio ai fenomeni di allagamento, frequentemen- te verificatesi, come in seguito all'alluvione che colpì Livorno nel 2017 e a seguito della quale, allagatosi il garage, fu anche chiesto giudizialmente il ristoro dei danni al condomi- nio (pag. 5, verbale udienza 12/2/2024).
Si deve, infine, aggiungere che l'immobile di proprietà degli odierni attori nonché il locale oggetto di causa risultano avere il medesimo impianto sia per l'utenza idrica che per quella elettrica (vds. affermazioni del teste : “Confermo. Il locale uso ricovero auto di ES
cui abbiamo detto è servito dal medesimo impianto idrico e dal medesimo impianto elettri- co dell'unità abitativa dei miei genitori di cui costituisce un'unica utenza”) e che le utenze sono a carico e pagate dall'odierno attore, (vedere doc. 11). Parte_1
L'istruttoria orale ha dato prova del fatto che il bene per cui è causa viene goduto in manie- ra pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa dai GN e Parte_1 sin dall' 08 aprile 1997 e comunque da oltre 20 anni. Parte_2
Tutti i dichiaranti escussi sono stati altresì concordi nel confermare la circostanza per cui il locale ad uso ricovero auto rappresentato dalle foto loro mostrate (all. da 13 a 19 alla pre-
Part sente) è ubicato al piano seminterrato della abitazione di residenza dei GN , al quale
9 è collegato da una scala interna (cfr. verbale ud. 12.2.2025), nonché l'ulteriore circostanza per cui gli attori provvedono da oltre 20 anni alla manutenzione ordinaria e straordinaria del locale ad uso ricovero auto de quo.
Pure confermato è l'uso pacifico ultraventennale del locale ad uso ricovero auto rappresen- tato nelle foto (all. da 13 a 19 alla presente) da parte degli attori, “senza essere disturbati e senza dovere rendere conto a nessuno ed appaiono pubblicamente e pacificamente gli unici veri ed esclusivi proprietari dello stesso” (cfr. verbale udienza 12.2.2025).
Ad ulteriore riprova del collegamento funzionale e strutturale del locale ad uso ricovero au-
Part to alla abitazione dei GN e il teste ha potuto specificare che “Il PT ES
locale uso ricovero auto di cui abbiamo detto è servito dal medesimo impianto idrico e dal medesimo impianto elettrico dell'unità abitativa dei miei genitori di cui costituisce un'unica utenza”.
In conclusione, alla luce delle emergenze istruttorie di cui si è dato conto, si impone il rico- noscimento in capo a e l'acquisto per usuca- Parte_1 Parte_2
pione del locale uso ricovero auto in quanto da essi posseduto uti dominus e mantenuto, an- che di fronte a terzi, da oltre 20 anni e, per l'esattezza, dall'8 aprile 1997, quando gli stessi sono entrati nella piena ed esclusiva disponibilità del bene.
2. In merito alla richiesta di parte attrice di ordinare la cancellazione delle formalità pregiu- dizievoli iscritte sull'immobile, così come documentate in atti (ad eccezione della sentenza dichiarativa di fallimento, rispetto alla quale parte attrice non ha versato in atti la relativa nota e parte convenuta nell'allegato 1 “istanza per costituirsi in giudizio” rivolta al G.D. il
Curatore del fallimento Primerose n. ha dato atto che la cancellazione della tra- Pt_4
scrizione della sentenza de qua è già avvenuta2) si impone l'accoglimento.
10 Come risulta dai documenti versati in atti, per mero errore del notaio rogante l'atto di com- pravendita dell'8 aprile 1997 della palazzina indipendente sita in Livorno, Via Tarrini n. 28
(comprensiva di un locale ad uso ricovero auto e cantina sita al piano seminterrato) – com- pravendita intercorsa tra gli odierni attori e la (allora in bonis) – Controparte_1 nell'atto de quo era stata indicata un'errata identificazione catastale del garage (il bene im- mobile per cui è causa), che rimase così formalmente intestato alla società venditrice
[...]
CP_10
Su tale bene pertinenziale sono state successivamente iscritte le ipoteche (per debiti propri della poi dichiarata finanche fallita) di cui gli attori chiedono la cancellazio- CP_1
ne.
Come ha correttamente osservato il difensore del convenuto in sede di comparsa CP_1
conclusionale, per emendare l'errore compiuto dal notaio rogante, il Notaio Persona_3
predispose atto di rettifica ai sensi dell'articolo 59 bis della Legge Notarile (atto del
14.07.2022, Rep. 7799 Racc. 5773), ma se ciò è stato sufficiente ad impedire che il bene venisse acquisito all'attivo del , la rettifica non poteva chiara- Controparte_5
mente riuscire a far ottenere agli acquirenti/odierni attori la liberazione dell'immobile dai gravami che tuttora vi insistono.
3. obbligarsi nel procedimento di cancellazione delle formalità pregiudizievoli presso la Conservatoria di Li- vorno, insistenti sul bene in oggetto anche tramite ordine del Giudice Delegato ovvero, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., ad ottenere il necessario consenso dei rispettivi creditori alla cancellazione delle formalità indicate nella proposta medesima. La proposta di transazione traeva origine da un errore commesso dal Notaio il quale nell'originario Per_2 atto di compravendita del 8/4/1997 ha erroneamente indicato la part. 992 sub 604 anziché quella corretta in- dividuata nella part. 990 sub 1, che poi il Notaio con atto di rettifica ai sensi dell'art. 59 della Leg- Per_3 ge Notarile in data 14/07/2022 provvedeva a correggere, ma nell'arco temporale intercorso fra l'acquisto del 1997 e l'atto di rettifica del Notaio sopra indicato, sono state eseguite sull'immobile le iscrizioni e Per_3 trascrizioni pregiudizievoli menzionate nella proposta a carico della che ne risultava formalmente CP_1 intestataria (ad eccezione della trascrizione della sentenza di fallimento che è stata nel frat- tempo già cancellata). Con atto di citazione che si allega notificato alla pec del fallimento in data 28/06/2024 l'Avv. Nicoletta Ughi ha convenuto il fallimento per l'udienza del 29/11/2024 ribadendo le medesime considerazioni già svolte nel- la proposta transattiva. Il legale della Curatela Avv. Vitalizi, con parere che si allega, ravvede l'opportunità di costituirsi in giudizio, che, anche se non adesiva alle dimande attrici ma remissiva al loro accoglimento, ha lo scopo di evitare una condanna alle spese legali. Alla luce di quanto sopra descritto, in mancanza del Comitato dei Creditori
CHIEDE che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare la eventuale costituzione in giudizio nella causa descritta con la nomina dell'Avv. Marco Vitalizi per i motivi sopra esposti”.
11 Da qui la necessità degli attori ad avanzare, unitamente alla domanda dichiarativa dell'usucapione intervenuta, anche la richiesta di cancellazione dei gravami che sono stati iscritti sull'immobile (gravami de quibus che prevarrebbero altrimenti sull'acquisito a titolo derivativo essendo stati iscritti prima della trascrizione dell'atto notarile di rettifica e che, per contro, sono destinati a soccombere dinanzi all'acquisto a titolo originario).
Non sembra superfluo rammentare che “l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ven- tennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizio- ni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis, bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 8792 del 28/06/2000, Rv. 538121-01)” (cfr. Cass. n. 29325 del
13/11/2019; oltre a Cass., n. 8590/2022). In aggiunta, poi, è bene richiamare la tendenza, nel regime ordinario del codice civile in caso di conflitto fra acquirente a titolo derivativo e a titolo di usucapione, a prediligere quest'ultimo, indipendentemente dalla anteriorità della trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo - e tale sarebbe per trasmissione del diritto del debitore esecutato all'acquirente con aggiudicazione in sede di esecuzione forzata – ciò at- teso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferi- mento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo deriva- tivo e acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal me- desimo dante causa” (Cass., n. 2161/2005).
Tuttavia, affinché la sentenza di accertamento dell'usucapione produca effetti contro il cre- ditore garantito dall'ipoteca iscritta su quel bene è necessario che il creditore partecipi al giudizio di usucapione (vds. Cassazione civile, sez. III, 26 Giugno 2023, n. 18185). Si tratta di una conseguenza logica e inevitabile in considerazione dell'effetto estintivo di ogni dirit- to reale formalmente insistente sul bene tale da travolgere la posizione dei creditori garanti- ti, terzi rispetto alla sfera dei rapporti tra nuovo e precedente proprietario, i quali pertanto sono da ritenersi litisconsorti necessari del relativo giudizio di accertamento dell'usucapione in ragione della titolarità di un loro diritto risultante dai pubblici registri e opponibile erga omnes.
Ebbene, nel caso di specie, la proprietà dell'immobile identificato come locale ricovero au- to sito nel Comune di Livorno, distinto al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 47 Particella
12 990, Subalterno 1, Via Cesare Tarrini n. 44, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 47 mq.,
Superficie catastale 56 mq., R.C. Euro 220,89 deve ritenersi acquisita retroattivamente a decorrere dall'8 aprile 1997.
Peraltro, il ventennio utile ai fini dell'acquisto a titolo originario si è perfezionato in data 8 aprile 2017 ovvero quando ancora le iscrizioni e trascrizioni pregiudiziali di cui gli attori chiedono la cancellazione non risultavano ancora formalizzate nei pubblici registri.
Va dato atto, poi, della rituale citazione in giudizio dei creditori iscritti Controparte_17
e i quali non costituendosi hanno palesato mancanza di
[...] CP_4 interesse e l'assenza di validi argomenti ad opporsi alla domanda attorea e, quindi, alla fon- datezza della stessa.
Considerato, infine, che lo stesso non ha sollevato in Controparte_1
ordine alle richieste cancellazioni di gravami alcuna contestazione di sorta ed ha, per con- tro, condiviso la fondatezza (oltre che l'opportunità) dell'azione giudiziale intrapresa dagli attori, si impone, in accoglimento della domanda de qua, la cancellazione di: 1) ISCRI-
ZIONE del 22/07/2019 - Registro Particolare 2269 Registro Generale 12403 Pubblico uffi- ciale Repertorio 1380/6119 del Controparte_3
22/07/2019 - IPOTECA CONC.AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da CP_18
[...
in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione Provincia di Livorno;
2) ISCRIZIONE del 23/03/2021 - Registro Particolare 800 Registro Generale 4897 Pubblico ufficiale TRI-
BUNALE DI LIVORNO Repertorio 312 del 04/03/2021 - IPOTECA GIUDIZIALE deri- vante da DECRETO INGIUNTIVO in favore di 3) TRASCRIZIONE del CP_4
02/12/2021 - Registro Particolare 15044 Registro Generale 21784 Pubblico ufficiale
[...]
GIUDIZIARI Repertorio 3771 del 11/11/2021 - ATTO ESECUTIVO O CAU- CP_19
TELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI in favore di CP_4
Come anticipato, non si ordina la cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento at- teso che in primis non risulta esser stata prodotta dagli attori la relativa nota di trascrizione e, poi, perché lo stesso Curatore nell'allegato 1 di cui alla produzione documentale del Fal- limento convenuto ha dato atto della già avvenuta cancellazione della trascrizione de qua
(sul punto gli attori né nelle udienze né nei successivi scritti difensivi hanno mai smentito tale circostanza).
13 3. Circa il regolamento delle spese di lite, ad avviso del Giudicante, avuto riguardo alla pe- culiarità della vicenda sostanziale e processuale dedotta in atti, tenuto conto dell'assenza di alcuna opposizione da parte del convenuto costituito e del contegno dei creditori garantiti, si ritengono integrate nel caso di specie quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92
c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea riguardante l'usucapione e per l'effetto dichiara che e sono proprietari a titolo originario per Parte_1 Parte_2
intervenuta usucapione del locale ricovero auto sito nel Comune di Livorno, di- stinto al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 47 Particella 990, Subalterno 1, Via
Cesare Tarrini n. 44, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 47 mq., Superficie catasta- le 56 mq., R.C. Euro 220,89;
2) ordina al competente Conservatore dei registri Immobiliari di provvedere alle conse- guenti e necessarie volture e trascrizioni di legge della presente sentenza nelle forme opportune, con suo esonero da ogni responsabilità;
3) ordina altresì e, per l'effetto, al competente Conservatore dei Pubblici Registri Im- mobiliari, con suo esonero da ogni responsabilità, la cancellazione - limitatamente all'immobile di cui è stato dichiarato l'acquisito per usucapione di cui al punto 1) del presente dispositivo – delle seguenti formalità:
1) ISCRIZIONE del 22/07/2019 - Registro Particolare 2269 Registro Generale
12403 Pubblico ufficiale Repertorio Controparte_3
1380/6119 del 22/07/2019 - IPOTECA CONC.AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da in favore di delle Entrate Riscossione Provincia di Li- Per_1 CP_3
vorno contro Controparte_1
2) ISCRIZIONE del 23/03/2021 - Registro Particolare 800 Registro Generale 4897
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI LIVORNO Repertorio 312 del 04/03/2021 -
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO in favore di
[...]
contro
; CP_4 CP_1
14 3) TRASCRIZIONE del 02/12/2021 - Registro Particolare 15044 Registro Generale
21784 Pubblico ufficiale UFFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 3771 del 11/11/2021
- ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IM-
MOBILI in favore di
contro
; CP_4 CP_1
4) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda attorea volta alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento in quanto già avvenuta;
5) spese interamente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in data 16 giugno 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo standard probatorio della preponderanza della prova vale anche in materia di usucapione, ove pure si sot- tolinea la necessità di rigore - anche alla luce della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel ca- so Pye c. Regno Unito (sentenza della Grande Camera 30.8.2007, 3.A. Ltd & J.A. Pye (Oxford) CP_12 Land Ltd c. United Kingdom (ricorso n. 44302/02) – nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussisten- za dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati Dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul pia- no probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). 2 All. 1 di parte convenuta “Il sottoscritto Dott. Controparte_15 CP_16[
, nella sua qualità di Curatore del fallimento in epigrafe, espone quanto segue:
- Con precedente provvedimento del 17/04/2024 che si allega, in adesione al parere negativo del legale e del sottoscritto Curatore, la S.V. ill.ma ebbe già modo di NON autorizzare la proposta transattiva ricevuto dall'Avv. Nicoletta Ughi per conto dei Sigg.ri con la quale la Curatela avrebbe dovuto rico- Parte_1 noscere:
1. il possesso ininterrotto per oltre 20 anni del locale a uso ricovero auto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno Foglio 47, Part. 990, sub. 1;
2. l'estromissione dall'attivo fallimentare del suddetto locale in quanto di piena proprietà dei Sigg.ri
[...] e a far data dall'8 Aprile 1997; Parte_5 Parte_2