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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14751/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 14751/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Normanni Sandra OPPONENTI contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Coluccino Luigi Controparte_1
OPPOSTA
Conclusioni. Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.02.2025 e, pertanto:
- Parte opponente precisa come da foglio di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024:
“Voglia il Giudice adito, in accoglimento dei motivi esposti, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3760/2023 perché infondato, ingiusto e illegittimo. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”;
- Parte opposta precisa come da foglio di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024: “Alla stregua delle evidenze emerse nel corso del giudizio, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente,
[...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Sig. Parte_2 Parte_1
, quest'ultimo, quindi, quale debitore principale, ma anche in proprio, quale garante,
[...] hanno convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di vedere accolte le Controparte_1 seguenti conclusioni nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del D.I. n. 3760/2023.
Nel merito: voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi sopra esposti, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3760/2023 perché infondato, ingiusto e illegittimo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
2. In particolare, gli opponenti lamentano l'infondatezza, ingiustizia ed illegittimità del decreto ingiuntivo n. 3760/2023 emesso in data 15.09.2023 dal Tribunale di Bologna per la somma di
€21.340,03, oltre interessi e spese e di cui chiedono la revoca.
Più nel dettaglio, parte opponente contesta la titolarità del credito in capo alla ricorrente e, conseguentemente, il difetto di legittimazione ad agire per mancata produzione del contenuto del contratto di cessione, nonché per mancanza di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle indicazioni specifiche dei crediti ceduti.
Parte opponente evidenzia, altresì, che il credito vantato deriverebbe da un contratto di apertura del credito sottoscritto in data 18.04.2008 e di fideiussione in pari data, per cui ampiamente prescritto per decorrenza del termine decennale, non risultando atti interruttivi.
Infine, eccepisce la mancata prova della somma ingiunta.
3. Si è costituita parte opposta in persona dell'Amministratore Unico p.t., e per Controparte_1 essa, quale mandataria, in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_3 contrariis reiectis: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3760/2023 oggetto della presente controversia, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
4. All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 28.03.2024 il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatorio.
5. All'udienza del 07.11.2024 il Giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione ed assegnato alle parti i termini di legge a ritroso ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 20.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
6. L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono:
pagina 2 di 6 - Parte opponente, in seguito all'emanazione nei suoi confronti del decreto ingiuntivo n.
3760/2023 ad opera del Tribunale di Bologna, contesta in primo luogo il difetto di titolarità del credito in capo a parte opposta, in qualità di cessionaria di Controparte_1 [...]
e, conseguentemente, il difetto di legittimazione ad agire della stessa, lamentando Controparte_3 la mancata prova del contratto di cessione del credito nonché dell'indicazione, in Gazzetta Ufficiale, degli specifici crediti ceduti. La materia è regolata dall'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), il quale disciplina la cessione in blocco dei crediti, in parziale deroga al regime tipizzato ex art. 1260
c.c. e art. 1264 c.c. In particolare, l'art. 58 D. L.g.s. 385/1993 definisce la cartolarizzazione dei crediti come la cessione di crediti pecuniari sia esistenti, che futuri, da parte di una società, la c.d. società cedente, ad un'altra società, c.d. società cessionaria o veicolo di cartolarizzazione, consentendo così alla banca o all'istituto finanziario di trasferire i crediti alla società veicolo, la quale, a sua volta, li cartolarizza emettendo titoli negoziabili.
La giurisprudenza di legittimità si è recentemente pronunciata in tema di onere della prova della cessione dei crediti in blocco. In particolare, la Cassazione con ordinanza n. 17944/2023 afferma: “In tema di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del d. l.g.s. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. l.g.s., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Ancora, la Cassazione ha specificato che: “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. L.g.s. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione” (Cass. Civ. sentenza n. 7866/2024). Più recentemente, la Cassazione ha sottolineato che: “La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d. l.g.s. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Pertanto, alla luce della recente giurisprudenza, non è sufficiente, per provare la titolarità del credito, la semplice invocazione della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale. E', infatti, necessario a tale scopo l'allegazione e la produzione di documentazione specifica (es. contrato di cessione, elenchi dettagliati dei crediti ceduti etc.), in modo da ricondurre inequivocabilmente il singolo credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
Nel caso di specie, risulta che parte opposta abbia documentalmente, già in sede monitoria, provato la titolarità del credito, non solo mediante l'allegazione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni Parte Seconda n. 145 del
12.12.2020, con cui veniva data notizia della cessione pro soluto in favore di Controparte_4 di un pacchetto di crediti, tra cui quello oggetto del presente giudizio, originariamente in capo a pagina 3 di 6 ma anche producendo sia la dichiarazione di cessione sottoscritta Controparte_3 dalla cedente, sia un elenco borrower riportante le posizioni cedute (doc. 7 di parte opposta).
Inoltre, nel presente giudizio, la cessionaria risulta essere in possesso tanto del contratto ceduto, quanto dell'atto di diffida e messa in mora inviato ai debitori dalla cedente e della certificazione ex art. 50 TUB, sempre sottoscritta dalla cedente. In tal modo, ha sufficientemente adempiuto l'onere probatorio su di essa Controparte_1 incombente, dimostrando la titolarità del credito e, conseguentemente, la legittimazione sostanziale ad agire tramite non la semplice allegazione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, bensì attraverso indicazioni ricavabili dalla documentazione prodotta in atti.
- Per quanto attiene all'eccepita mancata prova sostanziale del credito ingiunto per la carenza in atti degli estratti conto sin dall'apertura del c/c., deve premettersi che con riferimento all'estratto conto la riforma della normativa bancaria di cui al T.U. n.385 del 1993, prescrive all'art. 50 che il provvedimento di cui all'art.633 c.p.c. può essere richiesto dalle banche sulla base dell'estratto conto, contente la relativa certificazione, oggetto di richiamo anche dall'art. 119 TUB sotto la rubrica comunicazioni periodiche alla clientela, a tenore del quale, l'estratto conto deve essere “inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile”. Ciò posto, va del pari ricordato come l'art. 50 TUB è norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva, cosicché l'efficacia probatoria dell'estratto conto deve intendersi essere limitata alla fase monitoria. Pertanto, secondo la ricostruzione proposta in dottrina e consolidata in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione e in genere nei procedimenti di cognizione, l'estratto conto costituisce elemento idoneo a determinare la convinzione del giudice dell'opposizione esclusivamente in ragione del valore probatorio che ad esso si può ascrivere alla stregua dei principi ordinari, con assimilazione alle scritture contabili dell'imprenditore idonee in base all'art. 2710 c.c. a spiegare efficacia probatoria anche nei giudizi di cognizione.
In altri termini, il legislatore ha attribuito ad un documento, quale l'estratto conto, purché corredato delle formalità prescritte dall'art.50 T.U. 385/93, il valore di “prova scritta” idonea ad ottenere ingiunzioni giudiziali di pagamento derogando ai principi generali in materia di prove, in primis quello secondo cui la dichiarazione resa o il documento redatto da una delle parti in lite è invocabile a suo danno, non già in suo favore.
Tuttavia, la Suprema Corte (cfr. Cass. sentenza n. 14234/2003) ha ritenuto che, diversamente dal saldaconto che nella previsione di cui all'art. 102 legge bancaria previgente aveva efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto conforme alla previsione di cui all'art.50 del T. U. bancario e creditizio ricognitivo delle partite di dare ed avere intervenute nel periodo tra le parti, una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista senza essere oggetto di contestazione o impugnazione, costituisce prova del credito anche nel successivo giudizio di opposizione in quanto rivestito della connotazione di incontestabilità limitatamente alle annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti, senza peraltro precludere al correntista il diritto di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite annotate sul conto derivano, distinguendo così il piano formale dei rapporti da quello sostanziale dell'esistenza degli stessi e dei titoli che ne sono il fondamento.
Più recentemente ed espressamente, pur ritenendo idoneo il saldaconto ex art. 50 tub a provare l'an ed il quantum del credito bancario anche nei giudizi di cognizione, la Suprema Corte rimane ferma nel riconoscere al correntista la possibilità di eccepire l'invalidità del rapporto (per negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, fondato su situazione d'illiceità), gravandolo del relativo onere ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c. con il solo limite derivante dalla completezza del documento prodotto. In particolare, la S.C., con sentenza pagina 4 di 6 12818/24, al punto 6.1, ha ritenuto che corte territoriale, in ordine all'idoneità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B., c.d. saldaconto, a dimostrare la consistenza del credito per cui è causa. Corretto è il richiamo operato nella sentenza impugnata a precedenti di legittimità (Cass. n. 279/2019 e Cass. n.
25857/2011) ove si è affermato che il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale. Tale idoneità è ancor più evidente in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità (v. Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7872) >> [ v., anche massima Cass. della 12818/24 cit <In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito)>>; la Cassazione, peraltro, con ordinanza 14640/18, ha già avuto occasione di affermare che: <La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultra legali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa>>].
Nel caso di specie, parte opposta non ha prodotto nel corso del presente giudizio di opposizione gli integrali estratti conto con preciso e specifico riferimento alle partite di dare e avere necessarie all'individuazione del saldo, ragion per la quale il quantum debeatur del credito non risulta essere provato nel presente giudizio su tale base.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opposta è, come detto, onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
pagina 5 di 6 L'eventuale produzione parziale degli estratti conto, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, può comportare il rigetto della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova. Peraltro, nel presente giudizio, parte opponente si è limitata ad un'opposizione formale, nel merito, in punto di quantum debeatur, limitata ad una generica contestazione, contenuta solo nell'atto introduttivo con l'eccepita inutilizzabilità della certificazione ex art. 50 tub (inferibile dalla e sottesa all'eccepita mancanza di idoneo estratto) e neppure specificamente ribadita nei successivi scritti difensivi. Si ritengono, pertanto, non idoneamente contestati gli importi indicati nella certificazione ex art. 50 TUB (se non per quanto attiene alla parimenti genericamente formulata eccezione di prescrizione, parimenti non reiterata negli atti successivi all'atto di citazione, comportamento che si ritiene rilevante ex art. 116 c.p.c. anche). Tenuto conto della normativa di cui all'art.119 TUB e di cui all'art.115 c.p.c., si ritiene non idoneamente contestato, pertanto, il quantum oggetto di originaria tutela monitoria e, conseguentemente, che la prova di tali importi sia estranea al thema probandum, nonostante mancanza di certificazione ex art. 50 TUB contenente preciso e specifico riferimento alle partite di dare e avere necessarie all'individuazione del saldo.
Ne consegue, alla luce delle superiori considerazioni, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di definitiva esecutorietà dello stesso.
Disattesa o assorbita ogni altra istanza, le spese di lite devono essere compensate, vista, alla luce della superiore giurisprudenza, la situazione processualmente limite relativa alle difese delle parti nella causa in esame che vede, da un lato, una scarna produzione documentale in punto di quantum da parte dell'opposta e, dall'altra, un deficit di allegazione e di ottemperanza a oneri di contestazione specifici già in capo al debitore principale, con conseguenze in punto di thema probandum ex art. 115 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3760/2023 emesso dall'intestato
Tribunale in data 15.09.2023 che acquista definitiva esecutorietà.
Spese di lite compensate.
Bologna, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 14751/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Normanni Sandra OPPONENTI contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Coluccino Luigi Controparte_1
OPPOSTA
Conclusioni. Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.02.2025 e, pertanto:
- Parte opponente precisa come da foglio di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024:
“Voglia il Giudice adito, in accoglimento dei motivi esposti, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3760/2023 perché infondato, ingiusto e illegittimo. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”;
- Parte opposta precisa come da foglio di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024: “Alla stregua delle evidenze emerse nel corso del giudizio, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente,
[...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Sig. Parte_2 Parte_1
, quest'ultimo, quindi, quale debitore principale, ma anche in proprio, quale garante,
[...] hanno convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di vedere accolte le Controparte_1 seguenti conclusioni nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del D.I. n. 3760/2023.
Nel merito: voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi sopra esposti, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3760/2023 perché infondato, ingiusto e illegittimo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
2. In particolare, gli opponenti lamentano l'infondatezza, ingiustizia ed illegittimità del decreto ingiuntivo n. 3760/2023 emesso in data 15.09.2023 dal Tribunale di Bologna per la somma di
€21.340,03, oltre interessi e spese e di cui chiedono la revoca.
Più nel dettaglio, parte opponente contesta la titolarità del credito in capo alla ricorrente e, conseguentemente, il difetto di legittimazione ad agire per mancata produzione del contenuto del contratto di cessione, nonché per mancanza di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle indicazioni specifiche dei crediti ceduti.
Parte opponente evidenzia, altresì, che il credito vantato deriverebbe da un contratto di apertura del credito sottoscritto in data 18.04.2008 e di fideiussione in pari data, per cui ampiamente prescritto per decorrenza del termine decennale, non risultando atti interruttivi.
Infine, eccepisce la mancata prova della somma ingiunta.
3. Si è costituita parte opposta in persona dell'Amministratore Unico p.t., e per Controparte_1 essa, quale mandataria, in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_3 contrariis reiectis: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3760/2023 oggetto della presente controversia, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
4. All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 28.03.2024 il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatorio.
5. All'udienza del 07.11.2024 il Giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione ed assegnato alle parti i termini di legge a ritroso ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 20.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
6. L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono:
pagina 2 di 6 - Parte opponente, in seguito all'emanazione nei suoi confronti del decreto ingiuntivo n.
3760/2023 ad opera del Tribunale di Bologna, contesta in primo luogo il difetto di titolarità del credito in capo a parte opposta, in qualità di cessionaria di Controparte_1 [...]
e, conseguentemente, il difetto di legittimazione ad agire della stessa, lamentando Controparte_3 la mancata prova del contratto di cessione del credito nonché dell'indicazione, in Gazzetta Ufficiale, degli specifici crediti ceduti. La materia è regolata dall'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), il quale disciplina la cessione in blocco dei crediti, in parziale deroga al regime tipizzato ex art. 1260
c.c. e art. 1264 c.c. In particolare, l'art. 58 D. L.g.s. 385/1993 definisce la cartolarizzazione dei crediti come la cessione di crediti pecuniari sia esistenti, che futuri, da parte di una società, la c.d. società cedente, ad un'altra società, c.d. società cessionaria o veicolo di cartolarizzazione, consentendo così alla banca o all'istituto finanziario di trasferire i crediti alla società veicolo, la quale, a sua volta, li cartolarizza emettendo titoli negoziabili.
La giurisprudenza di legittimità si è recentemente pronunciata in tema di onere della prova della cessione dei crediti in blocco. In particolare, la Cassazione con ordinanza n. 17944/2023 afferma: “In tema di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del d. l.g.s. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. l.g.s., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Ancora, la Cassazione ha specificato che: “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. L.g.s. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione” (Cass. Civ. sentenza n. 7866/2024). Più recentemente, la Cassazione ha sottolineato che: “La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d. l.g.s. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Pertanto, alla luce della recente giurisprudenza, non è sufficiente, per provare la titolarità del credito, la semplice invocazione della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale. E', infatti, necessario a tale scopo l'allegazione e la produzione di documentazione specifica (es. contrato di cessione, elenchi dettagliati dei crediti ceduti etc.), in modo da ricondurre inequivocabilmente il singolo credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
Nel caso di specie, risulta che parte opposta abbia documentalmente, già in sede monitoria, provato la titolarità del credito, non solo mediante l'allegazione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni Parte Seconda n. 145 del
12.12.2020, con cui veniva data notizia della cessione pro soluto in favore di Controparte_4 di un pacchetto di crediti, tra cui quello oggetto del presente giudizio, originariamente in capo a pagina 3 di 6 ma anche producendo sia la dichiarazione di cessione sottoscritta Controparte_3 dalla cedente, sia un elenco borrower riportante le posizioni cedute (doc. 7 di parte opposta).
Inoltre, nel presente giudizio, la cessionaria risulta essere in possesso tanto del contratto ceduto, quanto dell'atto di diffida e messa in mora inviato ai debitori dalla cedente e della certificazione ex art. 50 TUB, sempre sottoscritta dalla cedente. In tal modo, ha sufficientemente adempiuto l'onere probatorio su di essa Controparte_1 incombente, dimostrando la titolarità del credito e, conseguentemente, la legittimazione sostanziale ad agire tramite non la semplice allegazione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, bensì attraverso indicazioni ricavabili dalla documentazione prodotta in atti.
- Per quanto attiene all'eccepita mancata prova sostanziale del credito ingiunto per la carenza in atti degli estratti conto sin dall'apertura del c/c., deve premettersi che con riferimento all'estratto conto la riforma della normativa bancaria di cui al T.U. n.385 del 1993, prescrive all'art. 50 che il provvedimento di cui all'art.633 c.p.c. può essere richiesto dalle banche sulla base dell'estratto conto, contente la relativa certificazione, oggetto di richiamo anche dall'art. 119 TUB sotto la rubrica comunicazioni periodiche alla clientela, a tenore del quale, l'estratto conto deve essere “inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile”. Ciò posto, va del pari ricordato come l'art. 50 TUB è norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva, cosicché l'efficacia probatoria dell'estratto conto deve intendersi essere limitata alla fase monitoria. Pertanto, secondo la ricostruzione proposta in dottrina e consolidata in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione e in genere nei procedimenti di cognizione, l'estratto conto costituisce elemento idoneo a determinare la convinzione del giudice dell'opposizione esclusivamente in ragione del valore probatorio che ad esso si può ascrivere alla stregua dei principi ordinari, con assimilazione alle scritture contabili dell'imprenditore idonee in base all'art. 2710 c.c. a spiegare efficacia probatoria anche nei giudizi di cognizione.
In altri termini, il legislatore ha attribuito ad un documento, quale l'estratto conto, purché corredato delle formalità prescritte dall'art.50 T.U. 385/93, il valore di “prova scritta” idonea ad ottenere ingiunzioni giudiziali di pagamento derogando ai principi generali in materia di prove, in primis quello secondo cui la dichiarazione resa o il documento redatto da una delle parti in lite è invocabile a suo danno, non già in suo favore.
Tuttavia, la Suprema Corte (cfr. Cass. sentenza n. 14234/2003) ha ritenuto che, diversamente dal saldaconto che nella previsione di cui all'art. 102 legge bancaria previgente aveva efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto conforme alla previsione di cui all'art.50 del T. U. bancario e creditizio ricognitivo delle partite di dare ed avere intervenute nel periodo tra le parti, una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista senza essere oggetto di contestazione o impugnazione, costituisce prova del credito anche nel successivo giudizio di opposizione in quanto rivestito della connotazione di incontestabilità limitatamente alle annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti, senza peraltro precludere al correntista il diritto di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite annotate sul conto derivano, distinguendo così il piano formale dei rapporti da quello sostanziale dell'esistenza degli stessi e dei titoli che ne sono il fondamento.
Più recentemente ed espressamente, pur ritenendo idoneo il saldaconto ex art. 50 tub a provare l'an ed il quantum del credito bancario anche nei giudizi di cognizione, la Suprema Corte rimane ferma nel riconoscere al correntista la possibilità di eccepire l'invalidità del rapporto (per negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, fondato su situazione d'illiceità), gravandolo del relativo onere ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c. con il solo limite derivante dalla completezza del documento prodotto. In particolare, la S.C., con sentenza pagina 4 di 6 12818/24, al punto 6.1, ha ritenuto che corte territoriale, in ordine all'idoneità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B., c.d. saldaconto, a dimostrare la consistenza del credito per cui è causa. Corretto è il richiamo operato nella sentenza impugnata a precedenti di legittimità (Cass. n. 279/2019 e Cass. n.
25857/2011) ove si è affermato che il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale. Tale idoneità è ancor più evidente in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità (v. Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7872) >> [ v., anche massima Cass. della 12818/24 cit <In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito)>>; la Cassazione, peraltro, con ordinanza 14640/18, ha già avuto occasione di affermare che: <La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultra legali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa>>].
Nel caso di specie, parte opposta non ha prodotto nel corso del presente giudizio di opposizione gli integrali estratti conto con preciso e specifico riferimento alle partite di dare e avere necessarie all'individuazione del saldo, ragion per la quale il quantum debeatur del credito non risulta essere provato nel presente giudizio su tale base.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opposta è, come detto, onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
pagina 5 di 6 L'eventuale produzione parziale degli estratti conto, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, può comportare il rigetto della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova. Peraltro, nel presente giudizio, parte opponente si è limitata ad un'opposizione formale, nel merito, in punto di quantum debeatur, limitata ad una generica contestazione, contenuta solo nell'atto introduttivo con l'eccepita inutilizzabilità della certificazione ex art. 50 tub (inferibile dalla e sottesa all'eccepita mancanza di idoneo estratto) e neppure specificamente ribadita nei successivi scritti difensivi. Si ritengono, pertanto, non idoneamente contestati gli importi indicati nella certificazione ex art. 50 TUB (se non per quanto attiene alla parimenti genericamente formulata eccezione di prescrizione, parimenti non reiterata negli atti successivi all'atto di citazione, comportamento che si ritiene rilevante ex art. 116 c.p.c. anche). Tenuto conto della normativa di cui all'art.119 TUB e di cui all'art.115 c.p.c., si ritiene non idoneamente contestato, pertanto, il quantum oggetto di originaria tutela monitoria e, conseguentemente, che la prova di tali importi sia estranea al thema probandum, nonostante mancanza di certificazione ex art. 50 TUB contenente preciso e specifico riferimento alle partite di dare e avere necessarie all'individuazione del saldo.
Ne consegue, alla luce delle superiori considerazioni, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di definitiva esecutorietà dello stesso.
Disattesa o assorbita ogni altra istanza, le spese di lite devono essere compensate, vista, alla luce della superiore giurisprudenza, la situazione processualmente limite relativa alle difese delle parti nella causa in esame che vede, da un lato, una scarna produzione documentale in punto di quantum da parte dell'opposta e, dall'altra, un deficit di allegazione e di ottemperanza a oneri di contestazione specifici già in capo al debitore principale, con conseguenze in punto di thema probandum ex art. 115 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3760/2023 emesso dall'intestato
Tribunale in data 15.09.2023 che acquista definitiva esecutorietà.
Spese di lite compensate.
Bologna, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
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