Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2025, proposto da Acque di ET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti e Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la Presidenza della Regione Siciliana; l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, sono per legge domiciliati;
- l’Assemblea Territoriale Idrica ATO di ET, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni De Nigris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive – IRSAP; Consorzio ASI di ET in Liquidazione; Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Gela in Liquidazione; Ambito Territoriale Ottimale di ET in Liquidazione; tutti non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Assemblea Territoriale Idrica ATO di ET in ordine all’obbligo di adottare gli atti necessari al trasferimento ad Acque di ET S.p.A. della gestione degli impianti idrici, fognari e di depurazione, ubicati negli agglomerati industriali di ET, San Cataldo Scalo e di Gela;
e per la conseguente condanna
dell’Assemblea Territoriale Idrica ATO di ET ad adottare gli atti necessari al suindicato trasferimento;
nonché, per la nomina, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
di un Commissario ad acta che si sostituisca all’Assemblea Territoriale Idrica ATO di ET in caso di ulteriore inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assemblea Territoriale Idrica ATO di ET;
Vista la memoria delle Amministrazioni regionali, e vista la memoria di replica di parte ricorrente;
Viste la memoria e la documentazione depositate dall’ATI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, promosso ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., notificato il 25 marzo 2025 e depositato il 27 marzo, la società istante ha impugnato il silenzio asseritamente serbato dall’Assemblea Territoriale Idrica ATO di ET rispetto all’obbligo di adottare gli atti necessari al trasferimento alla predetta della gestione degli impianti idrici, fognari e di depurazione, ubicati negli agglomerati industriali di ET, San Cataldo Scalo e di Gela.
Espone al riguardo che:
- la società istante è il gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) dell’ambito territoriale ottimale di ET, selezionato mediante procedura concorsuale, con rapporto disciplinato dalla convenzione sottoscritta il 27 luglio 2006 con il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di ET (ATO CL 6), modificata il 27 novembre 2017 al fine di adeguarsi alla convenzione tipo predisposta dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 152/2006;
- tale concessione ha ad oggetto esclusivamente i servizi idrici ad usi civili e, in base all’art. 4, non comprende la depurazione degli scarichi derivanti da usi industriali dell’acqua, svolti direttamente dalle ASI;
- dopo la riorganizzazione degli enti di governo, le funzioni attribuite all’ATO CL 6 sono state assegnate all’Assemblea Territoriale Idrica ATO ET (ATI) che è quindi subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti facenti capo all’ATO CL 6, posto in liquidazione;
- Il 27 aprile 2021 la ricorrente, l’ATI e l’ATO CL 6 hanno quindi formalizzato il subentro dell’ATI nel rapporto contrattuale originario, rimanendo per il resto confermate tutte le previsioni e il quadro organizzativo della convenzione;
- nello stesso ambito territoriale insistono le infrastrutture con le quali l’IRSAP – subentrato al Consorzio ASI per la provincia di ET – effettua il servizio idrico in favore degli operatori economici ubicati all’interno degli agglomerati industriali e, in particolare, gestisce gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione ad uso industriale concernenti gli agglomerati industriali di ET “Calderaro”, San Cataldo e Gela;
- a seguito di apposita richiesta dell’IRSAP, la Regione Siciliana ha avviato, ai sensi dell’art. 172, co. 6, del d. lgs. n. 152/2006, un iter volto al trasferimento della gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dall’IRSAP ai gestori dei SII territorialmente competenti, con correlativa approvazione, da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 153 del 4 aprile 2018, del “Piano di ricognizione dei sistemi idrici, fognari e depurativi degli agglomerati industriali IRSAP”, con cui l’IRSAP ha genericamente individuato le diverse infrastrutture insistenti sul territorio oggetto del previsto trasferimento; con contestuale autorizzazione al trasferimento in concessione d’uso, demandando tale compito al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- con il successivo D.A. n. 130 del 16 novembre 2018 il Dipartimento ha definito le modalità operative per il trasferimento delle infrastrutture, prevedendo la consegna da parte del soggetto che ne detiene la proprietà all’ATI competente per territorio, e la contestuale consegna al gestore del SII, previa verifica in contraddittorio fra le parti in ordine all’identificazione delle opere oggetto di trasferimento, della loro consistenza e del loro stato di conservazione e d’uso;
- nonostante le riunioni tenutesi a tal fine, non si è approdati alla formazione di uno stato di consistenza, né all’acquisizione dei necessari dati; sicché il Presidente della Regione, esercitando i poteri sostitutivi previsti dall’art. 152, co. 3, del d.lgs. 152/2006, con decreto 16 agosto 2021 n. 580 ha nominato un Commissario ad acta con il compito di “porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini” del predetto trasferimento;
- la ricorrente ha quindi rappresentato al Commissario le problematiche connesse al trasferimento degli impianti, tra cui la mancanza di uno stato di consistenza delle infrastrutture di rete e lo stato delle stesse, con correlati profili di criticità ambientale di cui la ricorrente aveva dato notizia anche alla competente Autorità giudiziaria con esposto del 17 settembre 2021 integrato il 24 settembre;
- nonostante ciò, il Commissario ad acta ha adottato la deliberazione n. 1 del 17 settembre 2021 di approvazione della “Convenzione per la concessione d’uso del sistema idrico integrato nelle aree industriali di ET - sistema Calderaro e San Cataldo”, sottoscritta da soggetti terzi rispetto al rapporto concessorio (dal Consorzio ASI, dall’IRSAP e dal Commissario ad acta in sostituzione dell’ATI ET), ma non da Caltaqua – al fine di disciplinare il trasferimento degli impianti dell’IRSAP e dal Consorzio ASI ET all’ATI ET; con la previsione della contestuale consegna dall’ATI alla ricorrente degli impianti in questione, con decorrenza dal 1° ottobre 2021;
- detta deliberazione è stata impugnata davanti a questo T.A.R. con ricorso N.R.G. 1663/2021, nelle more della cui definizione la ricorrente ha manifestato la disponibilità al subentro, evidenziando tuttavia la necessità di adeguate modalità procedurali, e la mancanza di atti necessari quali il piano d’ambito e la relativa convenzione, mai posti in essere dall’ATI;
- inoltre, sempre nella pendenza del suddetto giudizio, il Tribunale di ET – GIP, con decreto del 15 novembre 2021 ha disposto il sequestro preventivo degli impianti, nominando amministratore giudiziario l’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; e tuttavia l’ATI, con nota del 2 febbraio 2022 – impugnata dalla ricorrente con ricorso N.R.G. 511/2022 – ha ordinato di prendere possesso delle infrastrutture dell’IRSAP diverse da quelle interessate dal provvedimento di sequestro; provvedimento confermato da un’ulteriore nota del 19 dicembre 2022, che la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti al su citato ricorso;
- i due ricorsi (N.R.G. 1663/2021 e N.R.G. 511/2022) sono stati riuniti da questo T.A.R. e respinti con sentenza 8 marzo 2024, n. 908, impugnata dalla ricorrente dinanzi al C.G.A. (ricorso attualmente pendente, N.R.G. 426/2024);
- con atto del 28 marzo 2024 la ricorrente ha formalmente diffidato l’ATI a porre in essere gli atti necessari al fine di fare subentrare la predetta nella gestione degli impianti prima gestiti dall’IRSAP; ma, nonostante sia trascorso quasi un anno, l’ATI non ha prodotto i documenti necessari a disciplinare tali rapporti; e non è ancora avvenuto il subentro nella gestione per mancanza dei necessari documenti (elenco beni; elenco utenti e relativi contratti; regolamento del servizio; elenco autorizzazione allo scarico in fognatura; eventuali contratti in corso di esecuzione, strumentali alla gestione).
Deduce, pertanto, avverso la denunciata inerzia serbata dall’ATI l’articolata censura di Violazione degli articoli 1, comma 2-bis, e 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione degli articoli 149 e 151 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione dei principi di certezza del diritto e buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione ; assumendo la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 31 e 117 cod. proc. amm..
Ha, quindi, chiesto:
- la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ATI, la declaratoria dell’obbligo di provvedere adottando gli atti necessari al trasferimento ad Acque di ET S.p.A. della gestione degli impianti idrici, fognari e di depurazione, ubicati negli agglomerati industriali di ET, San Cataldo Scalo e di Gela, e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’ente; con vittoria di spese.
B. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità; nonché l’Assemblea Territoriale Idrica ATO di ET.
C. – Con memoria in vista della camera di consiglio la difesa erariale ha reso noto, in punto di fatto, che:
- con l’art. 12 commi 1 e 2, della l.r. n. 8/2023 sono state rese disponibili le somme per l’esecuzione degli interventi di ripristino funzionale degli impianti di depurazione di Calderaro e San Cataldo-Scalo;
- con successivo D.D.G. n. 1464 del 20 novembre 2023, il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha finanziato per un importo di € 2.500.000 il primo stralcio degli interventi di ripristino in favore dell’A.T.I. di ET, la cui esecuzione è affidata al gestore del S.I.I. di ET, odierna ricorrente;
- con l’art. 13 della l.r. n. 1/2025 è stata, inoltre, resa disponibile l’ulteriore somma di € 1.165.000,00 per il completamento degli interventi di ripristino avviati con il citato D.D.G. n. 1464/2023.
Ha, quindi, eccepito l’insussistenza della lamentata inerzia e la conseguente inammissibilità del ricorso, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni regionali; con vittoria di spese.
La ricorrente ha replicato a tale scritto difensivo, evidenziando, quanto alla posizione dell’ATI quale emergente anche dalla sentenza di questa Sezione n. 908/2024, la sussistenza dell’obbligo di predisporre la convenzione e il piano d’ambito aggiornato, quali atti necessari per consentire alla ricorrente di gestire gli impianti interessati dal trasferimento.
D. – La difesa dell’ATI ha depositato documentazione e, con memoria, ha avversato il ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
E. – Alla camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale, sono stati resi brevi chiarimenti e il procuratore di parte ricorrente ha confutato le difese dell’ATI.
Ciascun difensore presente ha insistito nelle proprie conclusioni, e la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., con il quale la società istante ha impugnato il silenzio asseritamente serbato dall’Assemblea Territoriale Idrica ATO di ET (d’ora in poi solo “ATI”) rispetto all’obbligo di adottare gli atti necessari al trasferimento alla predetta della gestione degli impianti idrici, fognari e di depurazione, ubicati negli agglomerati industriali di ET, San Cataldo Scalo e di Gela.
B. – Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della Regione Siciliana.
Tale eccezione è fondata, in quanto la ricorrente si duole del presunto silenzio serbato dall’ATI, senza formulare alcuna domanda nei riguardi delle Amministrazioni regionali, che restano estranee alla lite, con conseguente estromissione dal presente giudizio.
C. – Il ricorso avverso il silenzio inadempimento non è fondato.
Deve in via preliminare darsi atto dell’accettazione del contraddittorio, da parte della ricorrente, sui documenti e la memoria depositati dall’ATI il 4 giugno 2025, espressamente confutati in sede di discussione.
Osserva inoltre il Collegio che la maggior parte dei documenti versati in atti dall’ATI erano già conosciuti dalla ricorrente, in quanto relativi al rapporto in essere e ai su menzionati ricorsi promossi dalla predetta; nonché, quanto a talune note, venendo in rilievo atti inviati alla stessa società istante.
Ciò precisato, la prospettazione della ricorrente – come si evincerebbe anche dalla sentenza di questa Sezione n. 908/2024 – è che l’ATI deve predisporre la convenzione d’ambito necessaria per la gestione degli impianti dell’IRSAP, oltre all’aggiornamento del Piano d’ambito quale parte integrante della Convenzione; e che in atto non avrebbe posto in essere tale complessiva attività propedeutica alla presa in carico degli impianti.
Tale prospettazione non persuade per le ragioni appresso precisate.
E’ innanzitutto necessario ricostruire, seppure brevemente, gli atti prodromici alla gestione degli impianti in interesse, richiamando in particolare:
- l’art. 3 del D.A. n. 130/2018, il quale ha previsto che il trasferimento degli impianti sarebbe dovuto avvenire attraverso la consegna da parte del soggetto che ne detiene la proprietà, all’ATI competente per territorio che contestualmente deve provvedere alla consegna degli stessi al gestore del S.I.I. ( id est : alla ricorrente); e che tale trasferimento dovrebbe essere preceduto da una verifica in contraddittorio fra le parti relativa alla perfetta identificazione delle opere oggetto di trasferimento, della loro consistenza e del loro stato di conservazione e d’uso (vedasi il comma 2 dell’art. 3);
- l’art. 2 della convenzione tra il Consorzio ASI di ET in liquidazione, l’IRSAP e l’ATI – alla quale sono stati trasferiti in concessione d’uso “La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere ed impianti idrici e fognari inerenti la zona industriale” – il quale prevede che l’ATI provvede “ contestualmente alla consegna degli stessi al proprio Gestore ”;
- l’art. 7 della stessa convenzione, il quale stabilisce che “ In relazione alla presa in consegna delle infrastrutture oggetto della presente Convenzione, l’Autorità provvederà alla revisione del Piano d’Ambito e delle tariffe ”;
- i punti 3 e 4 del provvedimento commissariale a suo tempo impugnato, i quali comporta(va)no l’immediato trasferimento con contestuale consegna degli impianti al Gestore, in applicazione dell’art. 3, co. 1, del su citato D.A. n. 130/2018.
Ciò premesso sul piano dei principali atti amministrativi relativi alla complessa vicenda di trasferimento e consegna di detti impianti, deve a questo punto precisarsi che quanto preteso dalla ricorrente con la diffida del 28 marzo 2024 non trova riscontro nell’art. 3 del D.A. n. 130/2018 – che, peraltro, la predetta non ha impugnato (v. sentenza n. 908/2024) – il quale descrive le modalità procedurali di trasferimento dei beni in interesse (materiale consegna/presa in carico degli impianti da parte della ricorrente, previa verifica in contraddittorio).
Deve anche osservarsi che, con riferimento all’oggetto della presunta inerzia – il mancato adeguamento del piano d’ambito e la mancata predisposizione della relativa convenzione con il Gestore – l’ATI con nota del 6 marzo 2025 ha notiziato il Dipartimento regionale sull’avvio della procedura negoziata per l’individuazione del professionista cui conferire l’incarico per aggiornare il Piano d’Ambito, tenendo conto dell’annessione al S.I.I. degli agglomerati industriali di ET e Gela.
Viene pertanto in rilievo un’attività complessa, che l’ATI ha già avviato e che ricomprende diverse attività propedeutiche (documentate in atti), quali:
- quelle relative agli impianti industriali di depurazione di ET, località Calderaro e San Cataldo scalo, i cui lavori di rifunzionalizzazione sono stati finanziati con D.D.G. n. 1464 del 20 novembre 2023, per l’importo di € 2.500.000,00, con consegna dei lavori il 24 gennaio 2025;
- in ordine all’aggiornamento del Piano d’Ambito, la richiesta da parte dell’ATI al Dipartimento regionale con nota del 6 marzo 2025, di reiscrizione dell’impegno definitivo nel conto esercizio 2025, in relazione all’individuazione delle professionalità cui conferire l’incarico per tale aggiornamento e per la relativa VAS;
- la correlata annessione al SII degli agglomerati industriali di ET e Gela, secondo quanto previsto dal D.A. n. 130/2018, preliminare all’aggiornamento dello stesso Piano d’ambito.
Come evidenziato dalla difesa dell’ATI, con riferimento all’area industriale di Gela sussiste una obiettiva difficoltà, in quanto gli impianti sono di proprietà del Consorzio A.S.I. di Gela in liquidazione, gestiti dall’I.R.S.A.P. (rete fognaria) e da ENI Rewind s.p.a. (impianto di depurazione).
Con riferimento, poi, al presunto silenzio dell’ATI anche sulla diffida del 28 marzo 2024, deve rilevarsi che:
- l’ATI, con nota del 20 febbraio 2024 indirizzata anche alla ricorrente, ha chiarito che ai fini dell’aggiornamento del Piano d’Ambito sono necessarie talune fasi propedeutiche, tra cui il completamento dei “lavori relativi alla rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione (e reti connesse) a servizio delle aree I.R.S.A.P di “Calderaro” in ET e “Scalo” in San Cataldo, i quali avranno refluenze sul piano degli investimenti e sul gettito tariffario, entrambi adeguati ai principi del nuovo metodo tariffario MTI-4”; contestualmente precisando, a chiarimento per il Gestore, che il predetto, in presenza di rete fognaria e impianti di depurazione funzionanti, può applicare la tariffa di fognatura e depurazione delle utenze civili;
- la ricorrente ha partecipato il 10 aprile 2024 ad un tavolo tecnico indetto dall’ATI, nel quale è stata affrontata la complessa tematica di Gela – cui è connessa l’attività di due diligence finalizzata alla ricognizione e consistenza degli impianti – durante il quale il rappresentante della ricorrente ha dichiarato di partecipare fattivamente alle attività in contraddittorio; e, in data 13 dicembre 2024, è stato redatto verbale sulle procedure da adottare per il trasferimento di tale agglomerato industriale del Comune di Gela
- l’ATI, successivamente alla diffida del 28 marzo 2024, con nota del 27 maggio 2024 – non contestata – ha nuovamente disposto il trasferimento degli agglomerati industriali con effetto immediato, di ET e Gela.
La ricorrente era, pertanto, a conoscenza del complesso iter intrapreso, sicché non si ritiene sussistere la lamentata inerzia, in quanto “… Compito del giudice del “silenzio” è la verifica asettica e ab externo (rispetto al contenuto sostanziale del rapporto tra le parti) della inerzia mantenuta dalla Pubblica amministrazione, che dovrà ritenersi sciolta a fronte di una risposta dell’amministrazione che non sia meramente soprassessoria, ovvero priva di qualsiasi motivazione …” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 maggio 2025, n. 4502).
In definitiva, considerata la complessità degli adempimenti, ad avviso del Collegio l’ATI ha posto in essere quanto possibile, tenuto conto della situazione quale documentata anche in relazione a taluni impianti, al fine di giungere all’aggiornamento del Piano d’Ambito e alla predisposizione della relativa convenzione.
D. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, vanno adottate le seguenti statuizioni:
- va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della Regione Siciliana, e, per l’effetto, va disposta l’estromissione dal giudizio;
- il ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. deve essere rigettato.
E. – Tenuto conto dei peculiari profili della complessa vicenda contenziosa, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della Regione Siciliana, e, per l’effetto, dispone l’estromissione dal giudizio;
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO