Art. 2.
S'intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le seguenti Gestioni svolte dall'A.R.A.R. per incarico del Governo italiano, conferite anche per il tramite del Comitato interministeriale della ricostruzione:
a) importazione di merci in applicazione dell'accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 e successivi, nonche' l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730 , modificata con legge 12 giugno 1955, n. 538 (Gestione E.R.P.);
b) acquisti all'estero di merci destinate alla costituzione di scorte, finanziate ai sensi del decreto-legge 7 luglio 1951 n. 490 , convertito con modificazioni nella legge 30 agosto 1951, n. 950 , e della legge 21 marzo 1953, n. 203 , oltre che quelli effettuati per l'approvvigionamento dei Paese mediante finanziamenti bancari o con l'utilizzazione di una parte delle disponibilita', esistenti presso la Delegazione tecnica italiana a Washington, di cui all' art. 9 della legge 22 novembre 1954, n. 1127 , o con utilizzazione di altre disponibilita' in possesso dell'A.R.A.R. medesima;
c) acquisti all'estero per conto dello Stato di macchinari, apparecchi ed attrezzature da cedersi in uso ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici, finanziati ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 203 .
S'intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le seguenti Gestioni svolte dall'A.R.A.R. per incarico del Governo italiano, conferite anche per il tramite del Comitato interministeriale della ricostruzione:
a) importazione di merci in applicazione dell'accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 e successivi, nonche' l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730 , modificata con legge 12 giugno 1955, n. 538 (Gestione E.R.P.);
b) acquisti all'estero di merci destinate alla costituzione di scorte, finanziate ai sensi del decreto-legge 7 luglio 1951 n. 490 , convertito con modificazioni nella legge 30 agosto 1951, n. 950 , e della legge 21 marzo 1953, n. 203 , oltre che quelli effettuati per l'approvvigionamento dei Paese mediante finanziamenti bancari o con l'utilizzazione di una parte delle disponibilita', esistenti presso la Delegazione tecnica italiana a Washington, di cui all' art. 9 della legge 22 novembre 1954, n. 1127 , o con utilizzazione di altre disponibilita' in possesso dell'A.R.A.R. medesima;
c) acquisti all'estero per conto dello Stato di macchinari, apparecchi ed attrezzature da cedersi in uso ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici, finanziati ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 203 .