Sentenza breve 23 marzo 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 23/03/2016, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2016, proposto da:
UR CE, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Fappani, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in CI, Via Carlo Zima, 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di CI, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in CI, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del 30/12/2014 di rigetto dell'istanza di emersione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di CI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Espone il ricorrente, cittadino albanese, di essere stato destinatario di una richiesta di emersione, ai sensi del D.lgs. 109/2012, da parte del datore di lavoro, sig. OV AB, titolare della ditta BENASSI.COM srl;
che la suddetta richiesta è stata respinta in data 30.12.2014 dalla Prefettura di CI – SUI per incapacità reddituale in capo al datore di lavoro e per versamento parziale del contributi previdenziali ;
che l’opposto diniego è stato esteso anche alla ipotesi di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Visti i motivi di ricorso e la documentazione prodotta in giudizio;
viste le controdeduzioni dell’amministrazione, la quale ha evidenziato che i contributi non sono stati effettuati, almeno, sino alla data del 9 novembre 2012, ossia dopo sei mesi di attività lavorativa;
ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
Va, invero, dato atto che il diniego qui impugnato risulta conseguente alla accertata insufficienza reddituale del datore di lavoro richiedente la regolarizzazione del lavoratore, così come puntualmente precisato nelle motivazioni del provvedimento.
Tuttavia, considerato che non risulta contestata la presenza dello straniero in Italia alle date rilevanti, né l’avvenuto versamento del contributo forfettario, né l’esistenza del rapporto, mentre, attesa la produzione documentale della difesa istante (cfr. doc.4) rappresentata dall’estratto conto previdenziale rilasciato dall’INPS, risultano effettuati i versamenti contributivi almeno sino al 30/4/2013;
non si ravvedono le ragioni per le quali non è stato possibile concedere allo straniero un permesso per attesa occupazione, così come attualmente previsto dalla normativa in materia di emersione laddove l’esito sfavorevole della richiesta sia dipeso unicamente da cause imputabili al datore di lavoro.
Da qui l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con obbligo per l’amministrazione intimata di rideterminarsi ai fini del rilascio in favore del lavoratore straniero di un permesso per attesa occupazione, ai sensi dell’art. 5, comma 5 D.lgs. 109/2012.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2016
IL SEGRETARIO