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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.03.2025 svoltasi con modalità cartolari;
lette le note scritte d'udienza depositate telematicamente solo nell'interesse di parte appellante che, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, ha insistito per l'accoglimento delle istanze e conclusioni già in atti;
vista l'udienza figurata fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.,
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1057/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F.: ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
l'11.12.1969, elettivamente domiciliata in Bovalino, c.so Umberto I 221, presso lo studio dell'avv. Manglaviti Giuseppe che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Appellante-
E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1
(C.F.: , con sede in Catanzaro Viale Europa - Cittadella P.IVA_1
Regionale -loc. Germaneto,
-Appellata contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 727/2023 pubblicata il 31.08.2023 dal Giudice di Pace di Locri – Opposizione avverso ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del
27.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
I. Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
2 Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Locri Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 493289 emessa dalla , Controparte_1
notificata il 30.11.2021; con detta ordinanza le veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 1.424,00 (di cui € 1.166,67 quale importo ridotto della sanzione, € 233,33 quale importo dell'infrazione determinata secondo i criteri previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 281/07, € 14,90 per interessi legali ed € 9,50 per spese di notifica), per la violazione degli artt.
16, comma 1 e 2, e 18, comma 3, del D.lgs 109/92 contestatagli nell'immediatezza con il verbale nr 48/2016 elevato dai Carabinieri del
Corpo Forestale di Brancaleone in data 27.11.2016. L'opposizione - vertente unicamente sull'assunto dell'intervenuta prescrizione, ex art. 28 L.
689/81, del diritto della a riscuotere la sanzione - veniva Controparte_1
rigettata dal Giudice di Pace con sentenza n. 727/23, in ragione del fatto che
“… il procedimento amministrativo con finalità di irrogazione di sanzioni amministrative non soggiace al termine decadenziale di cui all'art. 2 della legge 241/1990 ma piuttosto al termine quinquennale di prescrizione, per il computo del quale deve aversi riguardo alla data di emissione del provvedimento e non a quello della notifica dello stesso”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erronea interpretazione, ad opera del Giudice di prime cure, dell'art. 28 L.
689/81, non potendosi ritenere – a proprio avviso - valido atto interruttivo della prescrizione, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione (15.11.2021); pertanto, a dire dell'appellante, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81 andava fatto decorrere dalla data della commessa
3 violazione avvenuta il 27.11.2016, data in cui i Carabinieri del Corpo
Forestale di Brancaleone avevano elevato e notificato il verbale n. 48/2016,
e poiché nelle more non erano stati notificati idonei atti interruttivi attesa la tardività della notifica dell'ordinanza ingiunzione, effettuata solo il
30.11.2021, il diritto della si sarebbe a proprio avviso Controparte_1
prescritto. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale civile di Locri, in persona del G.I. adito, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Locri, n. 727/2023 del
30/08/2023, 1. Accogliere l'atto di appello e riformare l'impugnata per i motivi indicati in premessa;
2. Conseguentemente, condannare gli appellati
e/o in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio di prime cure, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore;
3. Condannare
l'appellata al pagamento delle spese e competenze anche del presente giudizio di appello, in favore del sottoscritto procuratore. Con sentenza esecutiva come per legge”.
I.
2- Celebrata la prima udienza, il Giudice in persona di altro magistrato, ha preliminarmente disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione a rito lavoro. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, dopo una serie di rinvii, la causa è stata differita all'udienza del
27.03.2025, svoltasi con modalità cartolari, per la discussione e decisione.
II.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, la quale pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di appello non si è costituita in giudizio.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito illustrate con conseguente riforma dell'impugnata sentenza. Invero, non possono considerarsi condivisibili le argomentazioni addotte dal primo giudice a fondamento della sua decisione che verte essenzialmente nel ritenere la data
4 dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata quale atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 28 Legge 689/81.
Al fine di vagliare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, è necessario prendere le mosse dall'art. 28 L. 689/1981, il quale statuisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”
Il termine prescrizionale dettato dalla norma non si riferisce soltanto al diritto di riscuotere la somma ma si estende anche al potere dell'amministrazione medesima di applicare la sanzione comminata dalla legge. Nel caso de quo l'eccepita prescrizione del diritto dell'Amministrazione ad escutere la sanzione amministrativa è fondata, essendo la notifica dell'ordinanza di contestazione della violazione avvenuta in data 30.11.2021 e, quindi oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla infrazione elevata con il verbale n. 48/2016 emesso il 26.11.2016 e notificato in pari data.
La giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite è intervenuta sul tema ed ha chiarito la decorrenza del dies a quo e la natura del termine prescrizionale sancito dall'art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689, affermando quanto segue: “…resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione.” (si veda Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 9591 del
27/04/2006). Allo stesso modo la Suprema Corte di Cassazione nella
Sentenza n. 7951, Sez. Lavoro, del 01/04/2009 ha precisato, seppure in via incidentale quanto alla decorrenza del termine di prescrizione che “….in
5 tema di sanzioni amministrative i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto, della legge 24 novembre 1981, n. 689) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata”.
L'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione (si richiamano, tra le altre, Cass. Civ. Sez. 5 n. 12264 del 25.05.2007; Cass. Sez. L n. 17099 del 21.07.2010; Cass. Civ. Sez. 6 Ord. n.18574 del 03.09.2014) individua, dunque, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione nel momento in cui la violazione è stata commessa, che nel caso di specie va ricondotta al
26.11.2016.
Ad avviso di chi scrive, il richiamo alla normativa generale del codice civile previsto nel secondo comma dell'art. 28 della L. 1981/689 non può certamente essere interpretato in senso derogativo rispetto a quanto disposto nel comma 1 del citato art. 28 , costituente una disciplina speciale rispetto a quella codicistica;
il predetto riferimento alle norme di carattere generale va dunque inteso con riferimento ad altri aspetti, tra i quali atti interruttivi e la natura recettizia della notifica del provvedimento impositivo.
La notifica dell'ordinanza di contestazione in data 30.11.2021, non preceduta da idonei atti interruttivi, va, quindi, considerata tardiva e la violazione ormai prescritta, come il diritto a far valere la relativa pretesa sanzionatoria.
Secondo l'orientamento della Cassazione che si ritiene di condividere “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione
6 ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943
c.c. con conseguente effetto interruttivo della prescrizione” (Vedi
Cassazione civile sez. II, 18.01.2007, n. 1081); analogo principio ha enunciato la Suprema Corte nella sentenza n. 1226, sez. V del 25.05.2007, laddove ha affermato che “…l'interruzione della prescrizione è disciplinata dall'art 28, secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689…” ; la consegna dell'ordinanza -ingiunzione al servizio postale per la notifica non
è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale – secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, “la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perché l'atto produca
l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario” ( si veda Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, n. 19143; in tal senso, Corte
App. Salerno n. 717/2018 del 23/05/2018)
Orbene, condividendosi l'impostazione di parte appellante poiché il verbale n. 48/2016 a monte della sanzione era stato notificato dagli agenti del Corpo
Forestale di Brancaleone nell'immediatezza – ossia contestualmente al momento in cui era stata riscontrata l'infrazione in seguito all'accesso avvenuto in data 26.11.2016 - al momento della notifica dell'ordinanza- ingiunzione impugnata in questa sede avvenuta in data 30.11.2021 era maturato il termine di prescrizione sancito dall'art. 28 L. 689/81. Per altro
7 verso l'Amministrazione, rimasta contumace, come detto, non ha fornito prova di aver provveduto ad interrompere il termine di prescrizione.
Con maggiore impegno esplicativo si evince che la notifica dell'accertamento della violazione ha effetto interruttivo istantaneo sul termine prescrizionale previsto dall'art. 28, con la conseguenza che dalla detta notifica comincia a decorrere un nuovo termine.
Sulla base di siffatte considerazioni, l'appello in esame va accolto risultando fondato l'originario ricorso proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 493289 emessa dalla Controparte_1
notificata il 30.11.2021, per la violazione degli artt. 16, comma 1 e 2, e18, comma 3, del d.lgs 109/92 contestatagli nell'immediatezza con il verbale nr
48/2016.
III.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari tenuto conto della unicità della questione esaminata e dello svolgimento del giudizio nella contumacia della controparte in relazione alle fasi studio, introduttiva e decisoria avuto riguardo al valore della controversia (euro
1.166,67) con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Si da' atto dell'omesso pagamento del contributo unificato per la presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 1057/2023 avverso la sentenza n. 727/2023 del Giudice di Pace di Locri depositata in data
31.08.2023, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_1
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in accoglimento dell'originario ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace (n. 1498/2021 r.g.),
8 annulla l'ordinanza ingiunzione n. 493289 emessa dalla CP_1
nei confronti di e notificata il 30.11.2021 per le
[...] Parte_1
ragioni di cui in parte motiva;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi euro 582,00 (di cui euro 125,00 per esborsi ed euro
457,00 per compensi professionali) e per la presente fase in complessivi euro 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Locri, 25.4.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
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