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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/02/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Giovanna Gianì Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al NRG 71/2024, riservata per la decisione all'udienza del 16.12.2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta
TRA
1. Controparte_1 C.F._1
2. BA IA C.F._2
3. Controparte_2 C.F._3
4. Controparte_3 C.F._4
5. Controparte_4 C.F._5
6. Controparte_5 C.F._6
7. CP_6 C.F._7
8. D'AM NN C.F._8
9. DI Controparte_7 C.F._9
10. Controparte_8 C.F._10
11. HAMMAD CP_9 C.F._11
12. Controparte_10 C.F._12
13. Controparte_11 C.F._13
14. Controparte_12 C.F._14 15. AR NT C.F._15
16. Controparte_13 C.F._16
17. Controparte_14 C.F._17
18. CP_15 C.F._18
19. CP_16 C.F._19
20. Parte_1 C.F._20 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI
E
(CF , Controparte_17 P.IVA_1 Controparte_18
(C.F. ,
[...] P.IVA_2 Controparte_19
(C.F. , (C.F.
[...] P.IVA_3 Controparte_20
) rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_4
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8622/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 31.05.2023, non notificata.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello alla CGUE
- perché questa chiarisca se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto;
- perché, in particolare, chiarisca se la direttiva comunitaria 82/76/CEE oltre a stabilire l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale.
In via principale, condannare le Amministrazioni appellate, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni appellanti per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad Euro 50.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione e conseguenti:
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45 D.Lgs. 368/99);
- alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs. 368/99, artt. 34 e seguenti
e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
Condannare, altresì, le Amministrazioni appellate, in solido, al pagamento nei confronti degli appellanti, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs. n. 257/91, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e
l'importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione delle spese del doppio grado.
In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado in favore del legale antistatario.”
Per gli appellati:
“si chiede che codesta Ecc.ma Corte di appello Voglia rigettare l'appello in quanto inammissibile ex art. 348 bis cpc e, comunque, infondato con conferma integrale della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado anche per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, stante la palese contrarietà dell'atto di appello, alla data della sua notifica del 29.12.2023, alla più che consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia, ed in solido tra le parti, ex art. 97 cpc, stante la comunanza di interessi. Si chiede, altresì, il risarcimento del danno da lite temeraria, in solido ed in favore dell'Amministrazione appellata, della somma da determinarsi in via equitativa e che, in via prudenziale, si quantifica in € 5.000,00 per ciascuno dei medici appellanti ed a favore di ciscuna
Amministrazione appellata.”
Motivi della decisione
I soggetti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Roma riferendo di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione in anni accademici successivi al 1991/1992 e anteriori al 2006/2007, e di aver usufruito solamente di una borsa di studio prevista D.lgs. 257/1991.
Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n. 368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione-lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
Chiedevano, pertanto, la condanna delle parti convenute al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie sopra richiamate da liquidarsi nella misura pari a 50.000,00 euro per ogni anno di specializzazione svolto ovvero di quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione alla:
- mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera;
- mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.lgs 368/99 artt.34 e seguenti e successive modificazioni nonché previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
Chiedevano, altresì, il pagamento della differenza tra quanto percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati al tasso annuale di inflazione, ovvero fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente al SSN, ovvero alla maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8622/2023, rigettava le domande attoree.
Gli odierni appellanti ritenendo errata la valutazione di liceità della condotta dello Stato per mancata attuazione delle Direttive comunitarie proponevano il gravame avverso la predetta sentenza chiedendone, previo interpello della CGUE con rinvio pregiudiziale, la totale riforma.
Si sono costituiti gli appellati instando per il rigetto dell'appello in quanto infondato e chiedendo la condanna degli appellanti ex art. 96 cpc..
L'appello è infondato.
Rispetto alla domanda risarcitoria per violazione dell'obbligazione ex lege che impone allo
Stato il corretto e tempestivo recepimento della normativa di fonte comunitaria non self- executing deve escludersi che il nuovo trattamento economico e previdenziale previsto per gli specializzandi medici a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, alla stregua degli artt. 39
e 41 e 46 D.Lgs. n. 368/1999, come sostituiti dall'art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, rilevi come tardivo ed erroneo adempimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive indicate.
Va rilevato, infatti, che la direttiva n. 93/16/CEE, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata. Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata.
Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91;3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa. Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato, a partire dalla sentenza 4449/2018, che in tema di trattamento economico: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs.
n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del
SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica” (in senso conforme Cass. 13445/2018 e 14168/2019).
In tema di trattamento previdenziale la Corte di Cassazione con l'ordinanza 11761/2022 ha precisato: “Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.”.
In merito alla domanda relativa all'adeguamento triennale della borsa di studio, la Corte di
Cassazione con sentenza 4449/2018 ha precisato: “L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non
è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6” (in senso conforme Cass.13572/2019, Cass. n. 12702/2023; 23810/2021; 26923,
18106, 13283, 8997/2020).
Alla luce dei consolidati arresti della Suprema Corte, in tema di mancata indicizzazione della borsa di studio, si osserva che con l'ordinanza 9104/2021 la Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.”
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2513/2024 e con la sentenza a Sez. Un. 20006/2024.
Ne consegue che l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande.
Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la pretestuosità dello stesso, anche a fronte dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sulla questione sottesa alla presente controversia, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte. Ciò impone l'applicazione dell'art 96 III co. c.p.c. con condanna di ciascun appellante al pagamento di una somma che si ritiene congruo liquidare in € 2.000,00, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto. A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della
Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa, come da dispositivo a norma dei parametri forensi vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispetto all'appello proposto avverso la sentenza n. 8622/2023 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 30.000,00 per compensi oltre rimborso spese gen.;
C) Condanna ciascun appellante al pagamento di € 2.000,00 ex art. 96 III co. c.p.c. in favore delle parti appellate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. ssa Giovanna Gianì Dott. Nicola Saracino