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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/09/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1093/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: somministrazione
Fra:
con sede in Genova, Piazza Piccapietra, in _1
persona del procuratore speciale pro tempore, Avv. Pt_2
,rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Filippini La
[...]
Rosa ) e M. Cristina Osmo Morris, presso il cui studio sito in
Genova, Via Interiano, 3/10,è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
in persona del legale Controparte_1
rappresentante protempore, con sede in Port Louis
(Mauritius),rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cupido e dall'Avv. Davide Schiaffino di Genova, presso il cui studio sito in in Genova, Via Assarotti, 11/3 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
1 -Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis rejectis,
– in riforma della Sentenza n. 2940/2024 del 15 novembre 2024 emessa
dal Tribunale di Genova, Sesta
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Chiara Russo, nell'ambito del
giudizio N.R.G. 10998/2023, vista
l'eccezione formulata con l'atto di appello, dichiarare la nullità
della procura alle liti rilasciata dai Signori Controparte_2
e e quindi il difetto di rappresentanza processuale Controparte_3
di Controparte_1
– in subordine e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in accoglimento
della proposta eccezione preliminare, dichiarare la nullità
dell'atto di citazione per assoluta incertezza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., e per mancato rispetto del termine
perentorio assegnato, dichiarando l'improcedibilità dell'azione, o
come meglio visto;
– in ulteriore subordine, dato atto dell'integrale pagamento da parte
di delle fatture prodotte in giudizio _1
antecedentemente all'asserita cessione del credito, respingere la
domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
– in via di estremo subordine, in riforma parziale della Sentenza
impugnata, dichiarare tenuta e condannare a _1
pagare gli interessi legali sulla somma indicata a far data dal
deposito della Sentenza.
Spese secondo giustizia”. “
Per l'appellata:
2 “ Nel merito:
- respingere le eccezioni e le domande formulate da _1
;
[...]
- confermare la sentenza n. 2940/2024 pubblicata in data 18.11.2024
dal Tribunale di Genova;
In via subordinata:
- accertare in ogni caso l'esistenza del credito vantato da
[...]
nei confronti di Controparte_1 _1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del dovuto,
oltre interessi.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2023, la società , in quanto cessionaria del Controparte_1
credito da parte di in data 6.07.2020, Parte_3
conveniva in giudizio , in qualità di debitrice _1
ceduta, al fine di sentirla condannare al pagamento della residua somma di Euro 91.416,27 oltre interessi.
2.Si costituiva eccependo, in via _1
preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt.
163 e 164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, risultando del tutto carente l'esposizione dei fatti oggetto di causa, eccependo altresì il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto la cessione non le era stata notificata.
Il giudice istruttore ordinava all'attrice l'integrazione della domanda anche quanto alla prova della legittimazione attiva, e
[...]
[...] nella memoria integrativa esponeva Controparte_4
che:
- aveva effettuato delle forniture alla Parte_3
dal dicembre 2019 al marzo 2020, per l'ammontare _1
complessivo di Euro 238.499,96;
- in data 6.07.2020 cedeva all'attrice i propri crediti nei Pt_3
confronti di;
_1
- in data 13.07.2020, la cessione veniva debitamente notificata alla debitrice ceduta, la quale nulla contestava e pagava parte delle fatture, per un ammontare di euro 147.083,69;
-la cedente trasmetteva all'attrice le fatture ed i relativi ordinativi a dimostrazione della certezza, esigibilità e liquidità
del credito;
-la convenuta ometteva il pagamento di n. 24 fatture, rimanendo debitrice nei confronti di della somma di euro 91.416,27. CP_1
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. nelle quali parte convenuta eccepiva l'inefficacia della prova della notificazione della cessione prodotta dall'attrice in quanto la sigla apposta sul documento non era riferibile a nessuno dei dipendenti di , i quali non erano presenti in sede a causa della Pt_1
pandemia da Covid-19. L'attrice si difendeva sul punto eccependo la tardività di tali rilievi, che la convenuta avrebbe dovuto sollevare in comparsa.
La convenuta rilevava inoltre di aver effettuato pagamenti per la somma di oltre 140.000,00 Euro in favore della cedente, e non alla cessionaria, in data successiva a quella della cessione.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2940 del 15 novembre 2024
, in parziale accoglimento della domanda, condannava la
[...]
[...] a corrispondere a parte attrice la somma di euro Controparte_5
91.326,27 oltre interessi.
Compensava per un quarto le spese di causa e condannava parte convenuta a rifondere alla controparte i residui tre quarti delle spese.
Il Tribunale riteneva che:
-la notifica della cessione risultava essere sottoscritta per accettazione da un soggetto non identificato;
-in ogni caso però la semplice notifica dell'atto di citazione era idonea a comunicare la cessione del credito al debitore ceduto;
-non risultavano pagamenti da parte della convenuta successivamente all'attrice dopo la cessione del credito;
-ciò nonostante l'attrice aveva chiesto non il pagamento dell'intera solla di oltre 230.000,00 Euro ma il minore importo in atto di citazione, evidentemente era consapevole dei pagamenti fatti alla cedente;
-l'attrice non aveva la necessità di indicare quali fatture e in che misura non fossero state pagate, essendo il credito determinato dalla somma dei corrispettivi dovuti per le forniture meno gli acconti ricevuti;
-la convenuta aveva effettuato due pagamenti: il primo per CP_6
134.507,69 in data 14.7.2020 e il secondo per Euro 12.666,00 del
20.10.2020. con un totale di euro 147.173,69, chiaramente riferibili al debito originario nel suo complesso;
-rimaneva quindi debitrice dell'importo di Euro 91.326,27.
4. proponeva appello contro la sentenza sulla _1
base dei seguenti motivi di appello.
Primo motivo di appello.
5 L'appellante eccepiva per la prima volta la nullità e/o irregolarità
della procura alle liti in quanto la società attrice aveva agito in nome del legale rappresentante pro tempore, senza dire chi fosse e quindi non identificabile e senza alcuna indicazione della fonte dalla quale sarebbe il potere rappresentativo.
Secondo motivo di appello.
L'appellante sosteneva la nullità dell'atto di citazione e alla mancata ottemperanza da parte di Controparte_1
all'ordine del giudice di integrare la domanda, con violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c. Infatti la stessa con la memoria
Cont integrativa si limitava a produrre la comunicazione di al fine di provare l'avvenuta consegna a della _1
comunicazione di cessione del credito.
Terzo motivo di appello.
La domanda attrice era infondata nel merito per violazione dell'articolo 2697 c.c.; sottolinea che nel _1
corso di tutto il processo non ha Controparte_1
contestato quanto dedotto dalla conchiudente circa la già avvenuta corresponsione, prima del giudizio, dell'intero importo in relazione a tutti i crediti vantati da Pt_3
Quindi, l'esecuzione della Sentenza impugnata comporterebbe un doppio addebito della somma di € 91.282,48, per identica causale,
sul conto corrente intestato a con evidente e ingiustificato Pt_1
danno economico a carico della stessa.
Quarto motivo di appello.
L'appellante rilevava la contraddittorietà fra motivazione e dispositivo della sentenza in punto pagamento degli interessi, con violazione dell'articolo 132 c.p.c.
6 aveva chiesto la corresponsione Controparte_1
degli interessi legali dalle singole fatture asseritamente non pagate da , senza individuarle;
al riguardo, il Giudice aveva Pt_1
ritenuto irrilevante/non necessaria la previa indicazione da parte dell'attrice delle fatture rimaste insolute, in quanto il debito risulterebbe comunque individuato nel suo importo complessivo.
Tuttavia, il Giudice condannava la convenuta a corrispondere gli interessi dalla data di ogni singola fattura al saldo.
5.Si costituiva chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Circa il primo motivo di appello osservava che l'eccezione era tardiva in quanto sollevata per la prima volta in appello ed in ogni caso infondata in fatto risultando nella procura il timbro e la sottoscrizione di due rappresentanti legali,
Circa il secondo motiva di appello la loro memoria integrativa aveva specificato sia il petitum che la causa petendi.
Circa il terzo motivo di appello era infondato ed il ragionamento del primo giudice era lineare trovando confermo nei documenti in atti e negli stessi pagamenti c'era l'indicazione delle fatture che vi erano ricomprese.
La parte residua non coperta dai pagamenti era appunto quella richiesta dall'appellata nella presente causa.
Circa il quarto motivo di appello gli interessi erano dovuti dalla data di emissione delle fatture rimaste impagate, poiché non oggetto della imputazione di pagamento di parte debitrice, e da lì sino al saldo del dovuto.
Proposta respingerei tutti i motivi di appello.
6.Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
7 collegio all'udienza dell'11 settembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7. Il primo motivo di appello è ammissibile benché formulato per la prima volta in appello ma infondato.
Secondo Cassazione civile , sez. un. , 04/03/2016 , n. 4248 “Il difetto di rappresentanza processuale può essere rilevato di ufficio
o contestato dalla controparte per la prima volta nel giudizio di
cassazione; il vizio è, tuttavia, sanabile con efficacia retroattiva
nel termine assegnato dal giudice – in caso di rilievo officioso –
oppure mediante la produzione dei documenti consentiti dall' art.
372 c.p.c. a fronte della contestazione formulata dalla
controparte.”.
Nel presente caso la procura alle liti rilasciata dalla società
appellata ai suoi difensori risulta contenere l'indicazione della società appellata a cui seguono i timbri e le sottoscrizioni di due dirigenti ( e ed infine Controparte_2 Controparte_3
l'autenticazione da parte dell'Avv. Marco Cupido.
Dalla documentazione prodotta dall'appellata è un Controparte_3
“businnes leader” e la sua sottoscrizione nello specimen corrisponde alla firma apposta sulla procura.
Non vi possono essere pertanto dubbi sulla validità della procura avendo il Pertab potere di firma, essendo sicura la sua indicazione nella procura e corrispondendo la firma apposta nell'atto allo specimen.
Il secondo motivo di appello è del tutto infondato in quanto la memoria integrativa risulta essere estremamente chiara e completa sul petitum e sulla causa petendi come si ricava da un suo esame.
Questo il testo di una parte della memoria integrativa:
8 “ Del credito di Controparte_8
Il credito azionato, sorto inizialmente in capo a Controparte_8
e poi ceduto all'odierna attrice, trova il suo
[...]
fondamento in forniture di vari prodotti, prevalentemente
alimentari, effettuate fra il mese di dicembre 2019 e il mese di
marzo 2020.
Trattasi delle merci debitamente elencate e dettagliate nelle
seguenti fatture (cfr. atto di citazione, doc. 2):
- n. IN006350 del 6.12.19 di Euro 2.690,00;
- n. IN006351 del 6.12.19 di Euro 46.246,22;
- n. IN006352 del 6.12.19 di Euro 10.378,06;
- IN006353 del 6.12.19 di Euro 1.205,28;
- IN006354 del 6.12.19 di Euro 762,00;
- IN006355 del 6.12.19 di Euro 26.153,72;
- IN006357 del 6.12.19 di Euro 319,20;
- IN006358 del 6.12.19 di Euro 3.390,00;
- IN006359 del 6.12.19 di Euro 138,00;
- IN006488 del 1.2.20 di Euro 12.930,00;
- IN006606 del 14.3.20 di Euro 14.599,00;
- IN006607 del 14.3.20 di Euro 43.464,56;
- IN006608 del 14.3.20 di Euro 14.249,12;
- IN006609 del 14.3.20 di Euro 13.606,44;
- IN006610 del 14.3.20 di Euro 4.109,24;
- IN006611 del 14.3.20 di Euro 1.708,70;
- IN006612 del 14.3.20 di Euro 669,60;
- IN006613 del 14.3.20 di Euro 148,00;
- IN006614 del 14.3.20 di Euro 4.086,40;
- IN006615 del 14.3.20 di Euro 4.543,35;
- IN006616 del 14.3.20 di Euro 8.605,07;
9 - IN006617 del 14.3.20 di Euro 1.350,00;
- IN006618 del 14.3.20 di Euro 7.200,00;
- IN006619 del 14.3.20 di Euro 15.948,00.
Le stesse merci sono dettagliate, inoltre, nei seguenti ordini di
acquisto emessi da (cfr. atto di citazione, _1
doc. 3):
- 000225CT793862 del 11.11.19 di Euro 2.690,00;
- 000225CT794423 del 12.11.19 di Euro 49.870,77;
- 000225CT794425 del 12.11.19 di Euro 10.831,96;
- 000225CT797006 del 25.11.19 di Euro 1.415,28;
- 000225CT797008 del 25.11.19 di Euro 762,00;
- 000225CT797115 del 25.11.19 di Euro 27.817,00;
- 000225CT811273 del 18.2.20 di Euro 14.658,40;
- 000225CT811298 del 18.2.20 di Euro 63.010,30;
- 000225CT811329 del 19.2.20 di Euro 25.852,88;
- 000225CT811835 del 27.2.20 di Euro 18.742,75;
- 000225CT812116 del 2.3.20 di Euro 3.510,00;
- 000225MCT037880 del 3.3.20 di Euro 4.000,00;
- 000225MCT037882 del 3.3.20 di Euro 5.467,50;
- 000225MCT037883 del 3.3.20 di Euro 10.792,50;
- 000225MCT037886 del 3.3.20 di Euro 1.350,00;
- 000225CT812526 del 6.3.20 di Euro 3.079,00;
- 000225CT812527 del 6.3.20 di Euro 669,60;
- 000225MCT037926 del 9.3.20 di Euro 7.200,00;
- 000225MCT037956 del 10.3.20 di Euro 5.924,00;
- 000225CT812823 del 11.3.20 di Euro 148,00.
Le merci dettagliate nei documenti ora citati, e allegati, sono state
debitamente consegnate a come provato dal _1
parziale pagamento delle fatture in esame e, di conseguenza, il
10 credito azionato, pari al residuo rimasto insoluto delle predette
fatture, deve ritenersi fondato e provato.
1. Della cessione del credito.
Nel giugno del 2020, i crediti relativi alle fatture azionate
venivano ceduti da (cfr. atto di Controparte_8
citazione, doc. 1) e la cessione veniva notificata a _1
in data 13 luglio 2020, come provato dalla ricevuta di
[...]
Cont consegna emessa da e che qui si riproduce assieme alla
comunicazione di cessione dei crediti (Doc. 6).
Ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione del credito ha effetto nei
confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli è stata notificata.
Nel presente caso, la cessione dei crediti in esame è stata
notificata, come prova la ricevuta qui prodotta, ma deve, ad opinione
della scrivente, ritenersi anche accettata dall'odierna convenuta.
, infatti, successivamente alla notifica della _1
cessione dei crediti, in data 13 luglio 2020, giustappunto, ha
provveduto a effettuare pagamenti, a favore della presente
cessionaria per un totale di Euro 147.083,69, motivo per cui il
credito azionato è inferiore al totale delle fatture i cui crediti
sono stati ceduti.
Alla luce di quanto fin qui esposto e provato, quindi, la cessione
del credito azionato deve ritenersi efficace nei confronti di
[...]
e dotata della legittimazione attiva per _1 CP_1
avviare e proseguire il presente procedimento. “
Il terzo motivo di appello è del tutto infondato.
L'appellata ha sempre ripetutamente affermato che una parte delle somme dovute non erano state pagate quindi non sussiste alcuna “non contestazione”.
11 Inoltre la ha provato documentalmente i due _1
versamenti parziali alla cedente, e non contestati, ma non il versamento della parte residua oggi richiesta in causa.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Ognuno dei due ordini di pagamento parziali indica specificatamente come causale le fatture che vengono pagate con tale ordine riportate una per una.
E' possibile quindi individuare quelle che sono le fatture non pagate e dalla loro emissione decorrono gli interessi come stabilito dalla normativa sui crediti commerciali.
L'appello della deve essere respinto e la _1
sentenza di primo grado confermata.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 12.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
( 3.000,00 Euro per la fase di studio, 2.000,00 Euro per la fase introduttiva,2.500,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria,5.000,00 Euro per la fase della decisione ) .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da contro la _1
sentenza del Tribunale di Genova n. 2940 del 15 novembre 2024
respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
12 Condanna a rifondere a _1 [...]
le spese legali del giudizio di appello liquidate Controparte_1
in 12.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A...
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: somministrazione
Fra:
con sede in Genova, Piazza Piccapietra, in _1
persona del procuratore speciale pro tempore, Avv. Pt_2
,rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Filippini La
[...]
Rosa ) e M. Cristina Osmo Morris, presso il cui studio sito in
Genova, Via Interiano, 3/10,è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
in persona del legale Controparte_1
rappresentante protempore, con sede in Port Louis
(Mauritius),rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cupido e dall'Avv. Davide Schiaffino di Genova, presso il cui studio sito in in Genova, Via Assarotti, 11/3 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
1 -Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis rejectis,
– in riforma della Sentenza n. 2940/2024 del 15 novembre 2024 emessa
dal Tribunale di Genova, Sesta
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Chiara Russo, nell'ambito del
giudizio N.R.G. 10998/2023, vista
l'eccezione formulata con l'atto di appello, dichiarare la nullità
della procura alle liti rilasciata dai Signori Controparte_2
e e quindi il difetto di rappresentanza processuale Controparte_3
di Controparte_1
– in subordine e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in accoglimento
della proposta eccezione preliminare, dichiarare la nullità
dell'atto di citazione per assoluta incertezza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., e per mancato rispetto del termine
perentorio assegnato, dichiarando l'improcedibilità dell'azione, o
come meglio visto;
– in ulteriore subordine, dato atto dell'integrale pagamento da parte
di delle fatture prodotte in giudizio _1
antecedentemente all'asserita cessione del credito, respingere la
domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
– in via di estremo subordine, in riforma parziale della Sentenza
impugnata, dichiarare tenuta e condannare a _1
pagare gli interessi legali sulla somma indicata a far data dal
deposito della Sentenza.
Spese secondo giustizia”. “
Per l'appellata:
2 “ Nel merito:
- respingere le eccezioni e le domande formulate da _1
;
[...]
- confermare la sentenza n. 2940/2024 pubblicata in data 18.11.2024
dal Tribunale di Genova;
In via subordinata:
- accertare in ogni caso l'esistenza del credito vantato da
[...]
nei confronti di Controparte_1 _1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del dovuto,
oltre interessi.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2023, la società , in quanto cessionaria del Controparte_1
credito da parte di in data 6.07.2020, Parte_3
conveniva in giudizio , in qualità di debitrice _1
ceduta, al fine di sentirla condannare al pagamento della residua somma di Euro 91.416,27 oltre interessi.
2.Si costituiva eccependo, in via _1
preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt.
163 e 164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, risultando del tutto carente l'esposizione dei fatti oggetto di causa, eccependo altresì il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto la cessione non le era stata notificata.
Il giudice istruttore ordinava all'attrice l'integrazione della domanda anche quanto alla prova della legittimazione attiva, e
[...]
[...] nella memoria integrativa esponeva Controparte_4
che:
- aveva effettuato delle forniture alla Parte_3
dal dicembre 2019 al marzo 2020, per l'ammontare _1
complessivo di Euro 238.499,96;
- in data 6.07.2020 cedeva all'attrice i propri crediti nei Pt_3
confronti di;
_1
- in data 13.07.2020, la cessione veniva debitamente notificata alla debitrice ceduta, la quale nulla contestava e pagava parte delle fatture, per un ammontare di euro 147.083,69;
-la cedente trasmetteva all'attrice le fatture ed i relativi ordinativi a dimostrazione della certezza, esigibilità e liquidità
del credito;
-la convenuta ometteva il pagamento di n. 24 fatture, rimanendo debitrice nei confronti di della somma di euro 91.416,27. CP_1
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. nelle quali parte convenuta eccepiva l'inefficacia della prova della notificazione della cessione prodotta dall'attrice in quanto la sigla apposta sul documento non era riferibile a nessuno dei dipendenti di , i quali non erano presenti in sede a causa della Pt_1
pandemia da Covid-19. L'attrice si difendeva sul punto eccependo la tardività di tali rilievi, che la convenuta avrebbe dovuto sollevare in comparsa.
La convenuta rilevava inoltre di aver effettuato pagamenti per la somma di oltre 140.000,00 Euro in favore della cedente, e non alla cessionaria, in data successiva a quella della cessione.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2940 del 15 novembre 2024
, in parziale accoglimento della domanda, condannava la
[...]
[...] a corrispondere a parte attrice la somma di euro Controparte_5
91.326,27 oltre interessi.
Compensava per un quarto le spese di causa e condannava parte convenuta a rifondere alla controparte i residui tre quarti delle spese.
Il Tribunale riteneva che:
-la notifica della cessione risultava essere sottoscritta per accettazione da un soggetto non identificato;
-in ogni caso però la semplice notifica dell'atto di citazione era idonea a comunicare la cessione del credito al debitore ceduto;
-non risultavano pagamenti da parte della convenuta successivamente all'attrice dopo la cessione del credito;
-ciò nonostante l'attrice aveva chiesto non il pagamento dell'intera solla di oltre 230.000,00 Euro ma il minore importo in atto di citazione, evidentemente era consapevole dei pagamenti fatti alla cedente;
-l'attrice non aveva la necessità di indicare quali fatture e in che misura non fossero state pagate, essendo il credito determinato dalla somma dei corrispettivi dovuti per le forniture meno gli acconti ricevuti;
-la convenuta aveva effettuato due pagamenti: il primo per CP_6
134.507,69 in data 14.7.2020 e il secondo per Euro 12.666,00 del
20.10.2020. con un totale di euro 147.173,69, chiaramente riferibili al debito originario nel suo complesso;
-rimaneva quindi debitrice dell'importo di Euro 91.326,27.
4. proponeva appello contro la sentenza sulla _1
base dei seguenti motivi di appello.
Primo motivo di appello.
5 L'appellante eccepiva per la prima volta la nullità e/o irregolarità
della procura alle liti in quanto la società attrice aveva agito in nome del legale rappresentante pro tempore, senza dire chi fosse e quindi non identificabile e senza alcuna indicazione della fonte dalla quale sarebbe il potere rappresentativo.
Secondo motivo di appello.
L'appellante sosteneva la nullità dell'atto di citazione e alla mancata ottemperanza da parte di Controparte_1
all'ordine del giudice di integrare la domanda, con violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c. Infatti la stessa con la memoria
Cont integrativa si limitava a produrre la comunicazione di al fine di provare l'avvenuta consegna a della _1
comunicazione di cessione del credito.
Terzo motivo di appello.
La domanda attrice era infondata nel merito per violazione dell'articolo 2697 c.c.; sottolinea che nel _1
corso di tutto il processo non ha Controparte_1
contestato quanto dedotto dalla conchiudente circa la già avvenuta corresponsione, prima del giudizio, dell'intero importo in relazione a tutti i crediti vantati da Pt_3
Quindi, l'esecuzione della Sentenza impugnata comporterebbe un doppio addebito della somma di € 91.282,48, per identica causale,
sul conto corrente intestato a con evidente e ingiustificato Pt_1
danno economico a carico della stessa.
Quarto motivo di appello.
L'appellante rilevava la contraddittorietà fra motivazione e dispositivo della sentenza in punto pagamento degli interessi, con violazione dell'articolo 132 c.p.c.
6 aveva chiesto la corresponsione Controparte_1
degli interessi legali dalle singole fatture asseritamente non pagate da , senza individuarle;
al riguardo, il Giudice aveva Pt_1
ritenuto irrilevante/non necessaria la previa indicazione da parte dell'attrice delle fatture rimaste insolute, in quanto il debito risulterebbe comunque individuato nel suo importo complessivo.
Tuttavia, il Giudice condannava la convenuta a corrispondere gli interessi dalla data di ogni singola fattura al saldo.
5.Si costituiva chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Circa il primo motivo di appello osservava che l'eccezione era tardiva in quanto sollevata per la prima volta in appello ed in ogni caso infondata in fatto risultando nella procura il timbro e la sottoscrizione di due rappresentanti legali,
Circa il secondo motiva di appello la loro memoria integrativa aveva specificato sia il petitum che la causa petendi.
Circa il terzo motivo di appello era infondato ed il ragionamento del primo giudice era lineare trovando confermo nei documenti in atti e negli stessi pagamenti c'era l'indicazione delle fatture che vi erano ricomprese.
La parte residua non coperta dai pagamenti era appunto quella richiesta dall'appellata nella presente causa.
Circa il quarto motivo di appello gli interessi erano dovuti dalla data di emissione delle fatture rimaste impagate, poiché non oggetto della imputazione di pagamento di parte debitrice, e da lì sino al saldo del dovuto.
Proposta respingerei tutti i motivi di appello.
6.Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
7 collegio all'udienza dell'11 settembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7. Il primo motivo di appello è ammissibile benché formulato per la prima volta in appello ma infondato.
Secondo Cassazione civile , sez. un. , 04/03/2016 , n. 4248 “Il difetto di rappresentanza processuale può essere rilevato di ufficio
o contestato dalla controparte per la prima volta nel giudizio di
cassazione; il vizio è, tuttavia, sanabile con efficacia retroattiva
nel termine assegnato dal giudice – in caso di rilievo officioso –
oppure mediante la produzione dei documenti consentiti dall' art.
372 c.p.c. a fronte della contestazione formulata dalla
controparte.”.
Nel presente caso la procura alle liti rilasciata dalla società
appellata ai suoi difensori risulta contenere l'indicazione della società appellata a cui seguono i timbri e le sottoscrizioni di due dirigenti ( e ed infine Controparte_2 Controparte_3
l'autenticazione da parte dell'Avv. Marco Cupido.
Dalla documentazione prodotta dall'appellata è un Controparte_3
“businnes leader” e la sua sottoscrizione nello specimen corrisponde alla firma apposta sulla procura.
Non vi possono essere pertanto dubbi sulla validità della procura avendo il Pertab potere di firma, essendo sicura la sua indicazione nella procura e corrispondendo la firma apposta nell'atto allo specimen.
Il secondo motivo di appello è del tutto infondato in quanto la memoria integrativa risulta essere estremamente chiara e completa sul petitum e sulla causa petendi come si ricava da un suo esame.
Questo il testo di una parte della memoria integrativa:
8 “ Del credito di Controparte_8
Il credito azionato, sorto inizialmente in capo a Controparte_8
e poi ceduto all'odierna attrice, trova il suo
[...]
fondamento in forniture di vari prodotti, prevalentemente
alimentari, effettuate fra il mese di dicembre 2019 e il mese di
marzo 2020.
Trattasi delle merci debitamente elencate e dettagliate nelle
seguenti fatture (cfr. atto di citazione, doc. 2):
- n. IN006350 del 6.12.19 di Euro 2.690,00;
- n. IN006351 del 6.12.19 di Euro 46.246,22;
- n. IN006352 del 6.12.19 di Euro 10.378,06;
- IN006353 del 6.12.19 di Euro 1.205,28;
- IN006354 del 6.12.19 di Euro 762,00;
- IN006355 del 6.12.19 di Euro 26.153,72;
- IN006357 del 6.12.19 di Euro 319,20;
- IN006358 del 6.12.19 di Euro 3.390,00;
- IN006359 del 6.12.19 di Euro 138,00;
- IN006488 del 1.2.20 di Euro 12.930,00;
- IN006606 del 14.3.20 di Euro 14.599,00;
- IN006607 del 14.3.20 di Euro 43.464,56;
- IN006608 del 14.3.20 di Euro 14.249,12;
- IN006609 del 14.3.20 di Euro 13.606,44;
- IN006610 del 14.3.20 di Euro 4.109,24;
- IN006611 del 14.3.20 di Euro 1.708,70;
- IN006612 del 14.3.20 di Euro 669,60;
- IN006613 del 14.3.20 di Euro 148,00;
- IN006614 del 14.3.20 di Euro 4.086,40;
- IN006615 del 14.3.20 di Euro 4.543,35;
- IN006616 del 14.3.20 di Euro 8.605,07;
9 - IN006617 del 14.3.20 di Euro 1.350,00;
- IN006618 del 14.3.20 di Euro 7.200,00;
- IN006619 del 14.3.20 di Euro 15.948,00.
Le stesse merci sono dettagliate, inoltre, nei seguenti ordini di
acquisto emessi da (cfr. atto di citazione, _1
doc. 3):
- 000225CT793862 del 11.11.19 di Euro 2.690,00;
- 000225CT794423 del 12.11.19 di Euro 49.870,77;
- 000225CT794425 del 12.11.19 di Euro 10.831,96;
- 000225CT797006 del 25.11.19 di Euro 1.415,28;
- 000225CT797008 del 25.11.19 di Euro 762,00;
- 000225CT797115 del 25.11.19 di Euro 27.817,00;
- 000225CT811273 del 18.2.20 di Euro 14.658,40;
- 000225CT811298 del 18.2.20 di Euro 63.010,30;
- 000225CT811329 del 19.2.20 di Euro 25.852,88;
- 000225CT811835 del 27.2.20 di Euro 18.742,75;
- 000225CT812116 del 2.3.20 di Euro 3.510,00;
- 000225MCT037880 del 3.3.20 di Euro 4.000,00;
- 000225MCT037882 del 3.3.20 di Euro 5.467,50;
- 000225MCT037883 del 3.3.20 di Euro 10.792,50;
- 000225MCT037886 del 3.3.20 di Euro 1.350,00;
- 000225CT812526 del 6.3.20 di Euro 3.079,00;
- 000225CT812527 del 6.3.20 di Euro 669,60;
- 000225MCT037926 del 9.3.20 di Euro 7.200,00;
- 000225MCT037956 del 10.3.20 di Euro 5.924,00;
- 000225CT812823 del 11.3.20 di Euro 148,00.
Le merci dettagliate nei documenti ora citati, e allegati, sono state
debitamente consegnate a come provato dal _1
parziale pagamento delle fatture in esame e, di conseguenza, il
10 credito azionato, pari al residuo rimasto insoluto delle predette
fatture, deve ritenersi fondato e provato.
1. Della cessione del credito.
Nel giugno del 2020, i crediti relativi alle fatture azionate
venivano ceduti da (cfr. atto di Controparte_8
citazione, doc. 1) e la cessione veniva notificata a _1
in data 13 luglio 2020, come provato dalla ricevuta di
[...]
Cont consegna emessa da e che qui si riproduce assieme alla
comunicazione di cessione dei crediti (Doc. 6).
Ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione del credito ha effetto nei
confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli è stata notificata.
Nel presente caso, la cessione dei crediti in esame è stata
notificata, come prova la ricevuta qui prodotta, ma deve, ad opinione
della scrivente, ritenersi anche accettata dall'odierna convenuta.
, infatti, successivamente alla notifica della _1
cessione dei crediti, in data 13 luglio 2020, giustappunto, ha
provveduto a effettuare pagamenti, a favore della presente
cessionaria per un totale di Euro 147.083,69, motivo per cui il
credito azionato è inferiore al totale delle fatture i cui crediti
sono stati ceduti.
Alla luce di quanto fin qui esposto e provato, quindi, la cessione
del credito azionato deve ritenersi efficace nei confronti di
[...]
e dotata della legittimazione attiva per _1 CP_1
avviare e proseguire il presente procedimento. “
Il terzo motivo di appello è del tutto infondato.
L'appellata ha sempre ripetutamente affermato che una parte delle somme dovute non erano state pagate quindi non sussiste alcuna “non contestazione”.
11 Inoltre la ha provato documentalmente i due _1
versamenti parziali alla cedente, e non contestati, ma non il versamento della parte residua oggi richiesta in causa.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Ognuno dei due ordini di pagamento parziali indica specificatamente come causale le fatture che vengono pagate con tale ordine riportate una per una.
E' possibile quindi individuare quelle che sono le fatture non pagate e dalla loro emissione decorrono gli interessi come stabilito dalla normativa sui crediti commerciali.
L'appello della deve essere respinto e la _1
sentenza di primo grado confermata.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 12.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
( 3.000,00 Euro per la fase di studio, 2.000,00 Euro per la fase introduttiva,2.500,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria,5.000,00 Euro per la fase della decisione ) .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da contro la _1
sentenza del Tribunale di Genova n. 2940 del 15 novembre 2024
respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
12 Condanna a rifondere a _1 [...]
le spese legali del giudizio di appello liquidate Controparte_1
in 12.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A...
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
13