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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1066/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Sonvico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Giulini, 14
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Livio Pierpaolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Gallio, 10
- parte convenuta -
(C.F. ), con il Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Francesco Ferroni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Via Durini, 25
- terza chiamata -
(C.F. ), società elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. che assiste la parte per delega in calce/ a margine
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così giudicare: Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità professionale della Rag.
[...] per le negligenti omissioni poste in essere nell'esercizio della professione e CP_1 causando per diretta conseguenza un danno patrimoniale all'istante in misura corrispondente agli importi già versati e/o tuttora a debito dell'Agenzia delle Entrate, dell' ed altri enti per sorte capitale, interessi, sanzioni e spese;
per l'effetto, CP_3
pagina 1 di 11 condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice pari a complessivi Euro 25.325,00 di cui Euro 15.325,00 ed Euro 10.000,00 per parcella del Rag.
[...]
, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito Persona_1 dell'istruttoria, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa In via istruttoria: si richiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze articolate nei capitoli indicati nelle depositate memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., con i testimoni ivi indicati.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte convenuta, si richiede ammettersi a prova contraria sulle circostanze ivi dedotte, con i medesimi testi già indicati nelle depositate memorie. All'occorrenza, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere le violazioni commesse dalla convenuta nell'attività di consulenza e assistenza Controparte_1 professionale svolta a favore dell'attrice, quantificandone i danni subiti. Si richiamano i documenti prodotti.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e domanda, così giudicare:
Nel merito in via principale : rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice nei confronti della Rag. in quanto infondate in fatto e in diritto, per i Controparte_1 motivi di cui alla narrativa.
Nel merito in via subordinata : nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate nei confronti della Rag. condannare Controparte_1 [...]
0in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Mogliano CP_2
Veneto (TV), Via Marocchesa, n.14, a tenere indenne e manlevare la convenuta da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivarne, anche in punto di spese di lite, per i motivi di cui alla narrativa.
In ogni caso : con vittoria di spese, anticipazioni e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: solo per scrupolo difensivo, in ipotesi di riproposizione delle istanze istruttorie formualte dall'attrice, già rigettate, si ribadiscono i motivi di opposizione svolti nella memoria ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c. (di seguito riportati), insistendo nuovamente per l'ammissione della prova contraria ivi dedotta:
“Cap. 1) vertente su circostanza irrilevante ai fini del decidere;
in ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulla seguente circostanza: A)“Vero che, nel periodo 2015 - 2017, la signora ha intrattenuto il rapporto Parte_1 professionale per attività di consulenza contabile anche con la Dott.ssa . Testimone_1
Cap. 2) vertente su circostanza generica, non veritiera e smentita dalla documentazione in esso richiamata;
in ipotesi di ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulle seguenti circostanze: B)“Vero che la Rag. per poter effettuare i pagamenti di tasse e imposte Controparte_1 per conto della signora aveva la necessità di ricevere da quest'ultima specifica Parte_1 autorizzazione, stante l'assenza di una delega per l'addebito automatico sul conto corrente”. C)“Vero che per i pagamenti di tasse e imposte dovute dalla signora Parte_1 quest'ultima doveva provvedere a procurare la provvista sufficiente, per poi autorizzare la Rag. all'operazione di pagamento”. Controparte_1
pagina 2 di 11 D)“Vero che il documento che si rammostra (doc. 4 memoria istruttoria di parte attrice) indica eslcusivamente il luogo in cui sono state tenute le scritture contabili della signora
. Parte_1 E)“Vero che il termine per l'esecuzione delle attività professionali di cui al documento che si rammostra (doc.5 memoria istruttoria di parte attrice) era successivo al 19.11.2019, data nella quale la signora revocava il mandato alla Rag. . Parte_1 Controparte_1
Cap. 3) vertente su circostanza non veritiera e irrilevante ai fini del decidere;
in ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulla seguente circostanza: F)“Vero che nel periodo 2015-2019 la Rag. procedeva al pagamento Controparte_1 dei contributi dovuti dalla signora allorché da quest'ultima a ciò CP_3 Parte_1 autorizzata, così come da F24 che si rammostrano” (doc.6). Cap.4) vertente su circostanza non veritiera e del tutto irrilevante ai fini del decidere. Cap.5) vertente su circostanza non veritiera e smentita dalla documentazione in esso richiamata;
in ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulle seguenti circostanze: G)“Vero che, nel corso del rapporto professionale, la Rag. provvedeva, Controparte_1 su richiesta della signora alla consegna di documentazione contabile, così Parte_1 come da ricevute sottoscritte dalla cliente che si rammostrano” (doc.7). H)“Vero che la comunicazione pec che si rammostra (doc.6 memoria istruttoria di parte attrice), inviata prima della revoca del mandato, si rendeva necessaria a seguito dell'avvenuta consegna, a mani della signora della documentazione contabile Parte_1 richiesta, stante la mancata sottoscrizione, da parte della cliente, della relativa ricevuta attestante la consegna stessa”. I)“Vero che la comunicazione pec di cui al capitolo che precede rimaneva priva di riscontri da parte della signora . Parte_1
Cap.6) vertente su circostanze non veritiere e non demandabili a teste;
in ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulle seguenti circostanze: L)“Vero che, con riferimento agli anni 2015-2016-2017, la signora nulla Parte_1 doveva versare a titolo di IRAP, così come alla stessa comunicato dalla Rag.
[...]
. CP_1 M)“Vero che per la presentazione di Modello Unico e Dichiarazione Iva la signora Pt_1 si avvaleva anche della consulenza professionale della Dott.ssa .
[...] Testimone_1 N)“Vero che il termine per gli adempimenti fiscali relativi all'anno 2018 era successivo al 19.11.2019, data nella quale la signora revocava il mandato alla Rag. Parte_1 [...]
. CP_1
Cap.7) vertente su circostanza generica e non veritiera, e in ogni caso non demandabile a teste, con particolare riferimento all'asserito utilizzo di crediti inesisenti (circostanza questa mai avvenuta e, in ogni caso, da dimostrarsi documentalmente). Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria sulle seguenti circostanze: O)“Vero che i termini per la presentazione del modello unico per gli anni 2018, 2019 e 2020 erano successivi al 19.11.2019, data nella quale la signora revocava il Parte_1 mandato alla Rag. . Controparte_1 P)“Vero che eventuali errori nell'indicazione del codice tributo possono essere sanati senza incorrere in sanzioni e con consequenziale riconoscimento del tributo stesso, ove versato”.
Cap.8) vertente su circostanze generiche, ipotetiche e da provarsi documentalmente.
Capp.9-10) vertenti su circostanze valutative, generiche, irrilevanti ai fini del decidere e, in ogni caso, false e smentite dalla documentazione agli atti;
si vedano, al riguardo, i modelli F24 relativi ai pagamenti nel tempo autorizzati dalla signora la quale, pertanto, Parte_1 nel corso del rapporto con la Rag. era pienamente informata e ben Controparte_1
pagina 3 di 11 consapevole degli adempimenti fiscali cui la contribuente era tenuta: se la cliente ha scientemente deciso di autorizzare solo alcuni dei pagamenti, non è certo circostanza da imputarsi alla responsabilità della professionista.
Capp.11-12) vertenti su circostanze generiche e non veritiere;
si evidenzia altresì la totale irrilevanza probatoria del doc. 28 (memoria istruttoria di parte attrice), che nulla dimostra.
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulla seguente circostanza: Q)“Vero che la casella PEC della signora veniva attivata nel 2013, prima Parte_1 ancora che l'attrice conferisse mandato professionale alla Rag. . Controparte_1
Cap.13) vertente su circostanza irrilevante ai fini del decidere e non demandabile a teste;
si rileva, altresì, che la relazione prodotta da parte attrice espone sanzioni ipotetiche e voci di spesa arbitrarie, unilaterali e prive della relativa ricevuta di effettivo pagamento.
Cap.14) vertente su circostanza generica e del tutto irrilevante ai fini del decidere. Cap.15) vertente su circostanza non veritiera e irrilevante ai fini del decidere;
a prova contraria, si produce documentazione (doc.8) attestante la titolarità esclusiva, in capo alla
Rag. del proprio account di posta elettronica certificata, attualmente Controparte_1 ancora in corso di validità (avente scadenza 19.01.2025).
Cap.16) vertente su circostanza non veritiera e irrilevante ai fini del decidere;
a prova contraria, nel precisare che la convenuta è , si produce (doc.9) Controparte_4 documentazione attestante l'iscrizione della Rag. all'Associazione Controparte_1
A.N.CO.T. (Associazione Nazionale dei Consulenti Tributaristi), abilitata da Agenzia delle
Entrate, CCIAA, e INAIL. Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria CP_3 sulle seguenti circostanze: R)“Vero che l'iscrizione all'Associazione A.N.CO.T. consente al professionista abilitato di interfacciarsi con Agenzia delle Entrate, CCIAA, e INAIL”. CP_3
S)“Vero che l'attività svolta dalla Rag. prescinde dall'iscrizione ad un Controparte_1 Albo”. Si insiste, dunque, in ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti, per l'ammissione a prova contraria, diretta e indiretta, sui capitoli articolati dall'attrice (con i testimoni indicati dalla presente difesa), nonché sui capitoli articolati a prova contraria nella presente memoria, con i testi di seguito indicati, tutti sui capitoli da A) a S):
-Dott.ssa con studio a Cabiate (CO), Via Foscolo, n.17; Testimone_1
-Sig.ra residente a [...]; Testimone_2
-Rag. , con studio a Giussano (MB), Via Cavour, n.33. Persona_1
Conclusioni di parte terza chiamata Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 420122829, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare in ogni caso la domanda di manleva avanzata nei confronti di;
Controparte_2
- in via, ulteriormente, preliminare: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., l'intervenuta prescrizione del diritto ad essere garantita della rag. Controparte_1
- nel merito, in via principale: respingere integralmente le domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, quelle avanzate nei confronti di Controparte_2
- in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti della rag. e in denegata ipotesi di rigetto delle domande Controparte_1 preliminari, contenere l'obbligo di manleva gravante su entro i limiti Controparte_2 di polizza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del
15%,
pagina 4 di 11 Iva e C.p.a..
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo che: CP_1
- l'attrice, titolare di una ditta individuale, tra l'anno 2015 e l'anno 2019 aveva intrattenuto con la convenuta un rapporto professionale avente ad oggetto l'affidamento alla seconda di tutti gli adempimenti fiscali e contabili, con delega fiscale, tributaria e finanziaria nell'addebito diretto delle imposte e tasse da versare;
- nell'ottobre 2019, aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate una Parte_1
comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, dal quale aveva appreso il mancato versamento di contributi negli anni 2016, 2017 e 2018, per l'importo CP_3 di € 8.934,25;
- la convenuta non si era resa disponibile a fornire spiegazioni e, pertanto, l'attrice si era rivolta ad altro professionista che, esaminata la situazione, aveva riscontrato la mancata trasmissione di comunicazioni fiscali, tributarie e amministrative obbligatorie (Modello Unico, Dichiarazione IVA e IRAP, Modello 770) per gli anni di imposta dal 2015 al 2018;
- il nuovo professionista aveva provveduto all'invio delle dichiarazioni mancanti, riscontrando altresì numerose imprecisioni ed omissioni nel pagamento di tasse e contributi;
- tali omissioni e imprecisioni sicuramente comporteranno l'erogazione di sanzioni amministrative, non ancora comminate;
- la convenuta, inoltre, gestiva direttamente la casella di posta elettronica certificata dell'attrice e aveva omesso di riferirle le comunicazioni ricevute;
aveva, inoltre, occultato ed eliminato messaggi pervenuti alla predetta casella PEC;
- la grave negligenza dell'attrice nell'espletamento del mandato avrebbe causato un danno patrimoniale corrispondente alle somme dovute all'Agenzia delle Entrate, all' e “ad altri enti”, pari a complessivi € 25.325,00, di cui € 10.000,00 per la CP_3 parcella del nuovo professionista incaricato dall'attrice.
Ha quindi chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito, pari ad €
25.325,00 o quella diversa somma, maggiore o minore, risultane all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e “risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa”.
pagina 5 di 11 Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- l'attrice era pienamente consapevole del mancato versamento dei contributi CP_3
per gli anni 2016, 2017 e 2018, per non avervi la stessa consapevolmente provveduto;
difatti, la convenuta non aveva mai ricevuto alcuna delega per l'addebito automatico sul conto corrente e, quindi, i pagamenti avrebbero dovuto essere specificamente autorizzati dalla cliente, dopo aver procurato la provvista sufficiente;
- quanto alle mancanze addebitatele dall'attrice, da una parte, l'IRAP per gli anni dal
2015 al 2018 non sarebbe stata dovuta da mentre non potrebbe essere Parte_1
imputato alla convenuta il mancato invio delle dichiarazioni obbligatorie successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, comunicato dalla cliente prima della scadenza dei termini per gli invii telematici;
- la convenuta non aveva mai gestito la casella PEC della cliente;
- non vi sarebbe prova di alcun danno subito dall'attrice ed eziologicamente derivante dagli inadempimenti imputati alla convenuta e, comunque, dell'ammontare delle ipotetiche sanzioni comminabili all'attrice;
- non vi sarebbe comunque prova dell'avvenuto pagamento della somma di €
10.000,00 al nuovo consulente e, comunque, si tratterebbe di somma esorbitante;
- la convenuta si era astenuta dal pretendere il saldo delle proprie competenze, esposte nella nota consegnata a mani a e mai onorata;
Parte_1
- aveva stipulato con polizza assicurativa a Controparte_1 Controparte_2 copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, e, pertanto,
l'assicurazione dovrebbe essere chiamata a tenerla indenne da tutte le domande formulate nei suoi confronti.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, il differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa di nel merito, in via principale, il rigetto delle Controparte_2
domande attoree e, in subordine, di condannare a tenerla indenne e Controparte_2
manlevarla da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivarne, anche in punto di spese di lite, per i motivi di cui alla narrativa.
Ritualmente chiamata in causa, si è costituita in giudizio aderendo, nel Controparte_2 merito, alle difese dell'assicurata, ma altresì eccependo:
pagina 6 di 11 - l'inoperatività della polizza, in quanto aveva diffidato, per la prima Parte_1
volta, la convenuta, in data 28.10.2020 e, quindi, prima della decorrenza della polizza, operante dal 22.04.2022;
- la previsione di un massimale di polizza di € 300.000,00, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500,00;
- la prescrizione del diritto della convenuta ad essere garantita ex art. 2952, c. 2, c.c., avendo quest'ultima denunciato il sinistro all'assicurazione solo il 09.05.2023, mentre la prima richiesta risarcitoria risaliva al 28.10.2020.
Ha quindi chiesto, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attore e di quelle svolte nei suoi confronti e, in subordine, di contenere l'obbligo di manleva gravante su entro i limiti di polizza. Controparte_2
All'udienza del 02.11.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 22.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in giudizio per sentir condannare al risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta agli obblighi sulla stessa gravanti in virtù di un contratto di prestazione professionale, avente ad oggetto l'esecuzione, da parte della convenuta, tutti gli adempimenti fiscali e contabili dell'attrice, per gli anni dal 2015 al 2019.
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010). Grava, inoltre sul creditore, l'onere dell'allegazione e della prova del danno, patrimoniale o non patrimoniale, eventualmente subito quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (cfr., Cass. n.
21140/2007).
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato l'avvenuta stipula con la convenuta del contratto di prestazione d'opera professionale di cui si è detto poc'anzi e la convenuta non ha contestato specificamente la circostanza, sicché, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., deve dirsi provata pagina 7 di 11 la conclusione tra le parti di un contratto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte della convenuta, tutti gli adempimenti fiscali e contabili dell'attrice, per gli anni dal 2015 al
2019.
L'attrice ha, inoltre, specificamente allegato l'inadempimento della convenuta agli obblighi sulla stessa gravanti in forza del contratto e, in particolare, l'omesso invio delle seguenti comunicazioni fiscali, tributarie e amministrative obbligatorie: a) Modello Unico 2016,
Dichiarazione IVA 2016 e Dichiarazione IRAP 2016 riferiti all'anno di imposta 2015; b)
Modello Unico 2017, Dichiarazione IRAP 2017 e Modello 770/2017 riferiti all'anno di imposta 2016; c) Modello Unico 2018, Dichiarazione IRAP 2018 e Modello 770/2018 riferiti all'anno di imposta 2017; d) Modello Unico 2019, Dichiarazione IVA 2019 e
Dichiarazione IRAP 2019 riferiti all'anno di imposta 2018.
A fronte di quanto sopra, non ha provato di aver effettuato la Controparte_1
trasmissione delle comunicazioni di cui sopra, pacificamente rientrante tra gli obblighi sulla stessa gravanti, limitandosi a sostenere che l'IRAP non sarebbe stata dovuta da Parte_1
per gli anni 2015-2018 e che l'incarico le sarebbe stato revocato prima della scadenza dei termini per le trasmissioni delle predette comunicazioni. Le difese della convenuta appaiono tuttavia infondate, in quanto, da una parte, l'eventuale non debenza dell'imposta – peraltro, indimostrata - non implica esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione;
dall'altra parte, la revoca dell'incarico professionale da parte della cliente è intervenuta in data 19.11.2019 (cfr., doc. n. 4 convenuta) e, quindi, in un momento in cui tutte le contestate comunicazioni fiscali e tributarie dell'anno 2019 (Modello Unico, Dichiarazioni
IVA e IRAP), riferite all'anno 2018, nonché quelle riferite agli anni precedenti, avrebbero già dovuto essere state effettuate.
Pertanto, può dirsi accertato l'inadempimento di all'obbligo di Controparte_1
trasmissione delle comunicazioni fiscali oggetto della contestazione attorea.
Quanto al danno risarcibile conseguente all'inadempimento, con la memoria ex art. 183, c.
6, n. 2 c.p.c., ha prodotto, sub docc. nn. 20-25, delle stampe del proprio Parte_1 cassetto fiscale, dalle quali risulterebbe l'avvenuta irrogazione, e il relativo pagamento
(cfr., doc. n. 25), di diverse sanzioni (di € 250,00 od € 75,00 ciascuna), per “altre violazioni tributarie relative alle imposte sui re..”, relative agli anni dal 2015 al 2018, per complessivi
€ 2.325,00. Tuttavia, dalla predetta documentazione, non è in alcun modo possibile comprendere quale condotta del contribuente sia stata sanzionata dall'amministrazione e, quindi, non è possibile affermare che la sanzione si riferisca alle omissioni contestate alla pagina 8 di 11 professionista convenuta. In mancanza di prova della condotta sanzionata, pertanto, non è possibile ritenere dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento della convenuta e la sanzione e, quindi, che l'avvenuta irrogazione della sanzione costituisca un danno eziologicamente riconducibile all'inadempimento di L'attrice, Controparte_1
inoltre, non ha in alcun modo dimostrato l'avvenuta irrogazione di sanzioni ulteriori e diverse da quelle documentate e di cui si è detto, né ha provato che l'irrogazione di ulteriori sanzioni sarebbe “certa” - anche in considerazione del lungo tempo trascorso e degli effetti della prescrizione sui diritti dell'amministrazione finanziaria -, né, comunque, il loro preciso ammontare (non avendo nemmeno l'attrice indicato con precisione i dati da prendere a base di calcolo), sicché risulta non provato nemmeno il danno futuro che Pt_1
subirebbe quale conseguenza delle omissioni imputabili alla convenuta. Quanto,
[...] invece, alle somme richieste dal nuovo professionista, al quale l'attrice si era affidata dopo la cessazione dei rapporti con la convenuta, pari ad € 10.000,00, deve innanzitutto osservarsi che non è stata prodotta in atti alcuna formale richiesta di pagamento da parte del professionista incaricato, né, comunque, vi è prova dell'avvenuto pagamento, da parte dell'attrice, della somma suindicata. Tuttavia, deve ritenersi che costituisca danno risarcibile, conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta, l'esborso da sostenersi per il compenso del professionista che abbia provveduto all'esecuzione delle attività omesse dalla convenuta (cfr., docc. da n. 7 a n. 19 attrice). In mancanza di documentazione idonea a provare l'esatto ammontare del danno, lo stesso può quindi essere liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c.. Considerando che, per le attività di consulenza professionale di cui si tratta, aveva richiesto alla convenuta il Controparte_1 pagamento di € 800,00 annui, oltre IVA, (cfr., doc. n. 5 convenuta), pare quindi equo determinare il danno subito dalla convenuta, pari ai costi da sostenersi per incaricare il consulente che ha provveduto al regolarizzare le omissioni della convenuta, in € 1.000,00, oltre IVA, per ogni anno di imposta (2015, 2016, 2017 e 2018), in considerazione della maggiore difficoltà e urgenza della prestazione, che ha dovuto riguardare numerosi anni passati. Pertanto, il danno risarcibile all'attrice in conseguenza dell'inadempimento della convenuta va liquidato in via equitativa in complessivi € 4.880,00.
Al contrario, non è stato provato in giudizio dall'attrice, quale circostanza specificamente contestata dalla convenuta, l'avvenuto affidamento a dell'incarico di Controparte_1 gestione della casella PEC dell'attrice e, con esso, la sussistenza di un obbligo della convenuta di informare dei messaggi di posta elettronica certificata pervenuti, Parte_1
pagina 9 di 11 né, comunque, è stato provato che la convenuta avesse accesso alla predetta casella e che avesse proceduto alla cancellazione di alcuni messaggi email (peraltro, neppure specificamente indicati).
Ancora, non è risultata provata, all'esito del giudizio, la circostanza, specificamente contestata dalla convenuta, che l'attrice avesse delegato la convenuta all'esecuzione dei pagamenti delle somme dovute alle pubbliche amministrazioni in adempimento agli obblighi fiscali e contribuivi, né, comunque, che l'attrice avesse fornito alla convenuta la provvista per l'esecuzione dei pagamenti (cfr., art. 1719 c.c.). Pertanto, non potendo dirsi accertato alcun inadempimento della convenuta all'obbligo, non assunto, di provvedere ai suddetti pagamenti, non possono essere considerati danni risarcibili gli importi dovuti dall'attrice all' a titolo di sanzioni per omesso versamento dei contributi (cfr., docc. CP_3
nn. 26 e 27 attrice).
In definitiva, pertanto, deve essere condannata a pagare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento al contratto stipulato inter partes, la somma complessiva di € 4.880,00, oltre rivalutazione monetaria (quale componente indispensabile del risarcimento, il cui riconoscimento prescinde da apposita domanda) dalla cessazione dell'incarico professionale (19.11.2019) al saldo. Nulla, al contrario, può essere riconosciuto a titolo di interessi. Parte attrice, infatti, non ha formulato alcuna specifica domanda diretta all'ottenimento dei c.d. “interessi compensativi”, limitandosi a richiedere il pagamento degli “interessi legali” dalla data del “dovuto” al saldo. Se non che, nei debiti di valore, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (cfr., Cass. n. 4938/2023; Cass. n. 1906/2023).
Venendo alla domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
risulta documentalmente che la convenuta sottoscrisse con la terza chiamata la polizza n.
420122829, “Assicurazione responsabilità civile professionale tributarista”, con decorrenza dal 22.04.2022 al 22.04.2025 (cfr., doc. n. 1 terza chiamata). Le condizioni generali dell'assicurazione (cfr., art. 7, p. 11 doc. n. 2 terza chiamata), prevedono espressamente che: “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all' durante il periodo di efficacia dell'assicurazione…”. Nel Parte_2
caso in esame, è provato documentalmente che la prima richiesta di risarcimento in pagina 10 di 11 relazione agli inadempimenti contestati nell'odierno giudizio pervenne a
[...] in data 28.10.2020 (cfr., docc. nn. 5 e 6 attrice), sicché è fondata l'eccezione di CP_1
inoperatività della polizza svolta dalla terza chiamata, essendo la prima richiesta risarcitoria, oggetto dell'odierno giudizio, stata formulata stragiudizialmente alla convenuta prima del periodo di efficacia dell'assicurazione.
Pertanto, la domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Controparte_1
condannata a rifondere sia a che a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_2
presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 2.127,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuna parte, attrice e terza chiamata, oltre € 264,00 per spese in favore della sola attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a pagare a a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno derivante dall'inadempimento al contratto stipulato inter partes, la somma complessiva di € 4.880,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 19.11.2019 al saldo;
2) rigetta le domande svolte da contro Controparte_1 Controparte_2
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.127,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute Controparte_1 Controparte_2
per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.127,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
21 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1066/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Sonvico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Giulini, 14
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Livio Pierpaolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Gallio, 10
- parte convenuta -
(C.F. ), con il Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Francesco Ferroni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Via Durini, 25
- terza chiamata -
(C.F. ), società elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. che assiste la parte per delega in calce/ a margine
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così giudicare: Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità professionale della Rag.
[...] per le negligenti omissioni poste in essere nell'esercizio della professione e CP_1 causando per diretta conseguenza un danno patrimoniale all'istante in misura corrispondente agli importi già versati e/o tuttora a debito dell'Agenzia delle Entrate, dell' ed altri enti per sorte capitale, interessi, sanzioni e spese;
per l'effetto, CP_3
pagina 1 di 11 condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice pari a complessivi Euro 25.325,00 di cui Euro 15.325,00 ed Euro 10.000,00 per parcella del Rag.
[...]
, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito Persona_1 dell'istruttoria, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa In via istruttoria: si richiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze articolate nei capitoli indicati nelle depositate memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., con i testimoni ivi indicati.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte convenuta, si richiede ammettersi a prova contraria sulle circostanze ivi dedotte, con i medesimi testi già indicati nelle depositate memorie. All'occorrenza, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere le violazioni commesse dalla convenuta nell'attività di consulenza e assistenza Controparte_1 professionale svolta a favore dell'attrice, quantificandone i danni subiti. Si richiamano i documenti prodotti.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e domanda, così giudicare:
Nel merito in via principale : rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice nei confronti della Rag. in quanto infondate in fatto e in diritto, per i Controparte_1 motivi di cui alla narrativa.
Nel merito in via subordinata : nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate nei confronti della Rag. condannare Controparte_1 [...]
0in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Mogliano CP_2
Veneto (TV), Via Marocchesa, n.14, a tenere indenne e manlevare la convenuta da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivarne, anche in punto di spese di lite, per i motivi di cui alla narrativa.
In ogni caso : con vittoria di spese, anticipazioni e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: solo per scrupolo difensivo, in ipotesi di riproposizione delle istanze istruttorie formualte dall'attrice, già rigettate, si ribadiscono i motivi di opposizione svolti nella memoria ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c. (di seguito riportati), insistendo nuovamente per l'ammissione della prova contraria ivi dedotta:
“Cap. 1) vertente su circostanza irrilevante ai fini del decidere;
in ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulla seguente circostanza: A)“Vero che, nel periodo 2015 - 2017, la signora ha intrattenuto il rapporto Parte_1 professionale per attività di consulenza contabile anche con la Dott.ssa . Testimone_1
Cap. 2) vertente su circostanza generica, non veritiera e smentita dalla documentazione in esso richiamata;
in ipotesi di ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulle seguenti circostanze: B)“Vero che la Rag. per poter effettuare i pagamenti di tasse e imposte Controparte_1 per conto della signora aveva la necessità di ricevere da quest'ultima specifica Parte_1 autorizzazione, stante l'assenza di una delega per l'addebito automatico sul conto corrente”. C)“Vero che per i pagamenti di tasse e imposte dovute dalla signora Parte_1 quest'ultima doveva provvedere a procurare la provvista sufficiente, per poi autorizzare la Rag. all'operazione di pagamento”. Controparte_1
pagina 2 di 11 D)“Vero che il documento che si rammostra (doc. 4 memoria istruttoria di parte attrice) indica eslcusivamente il luogo in cui sono state tenute le scritture contabili della signora
. Parte_1 E)“Vero che il termine per l'esecuzione delle attività professionali di cui al documento che si rammostra (doc.5 memoria istruttoria di parte attrice) era successivo al 19.11.2019, data nella quale la signora revocava il mandato alla Rag. . Parte_1 Controparte_1
Cap. 3) vertente su circostanza non veritiera e irrilevante ai fini del decidere;
in ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulla seguente circostanza: F)“Vero che nel periodo 2015-2019 la Rag. procedeva al pagamento Controparte_1 dei contributi dovuti dalla signora allorché da quest'ultima a ciò CP_3 Parte_1 autorizzata, così come da F24 che si rammostrano” (doc.6). Cap.4) vertente su circostanza non veritiera e del tutto irrilevante ai fini del decidere. Cap.5) vertente su circostanza non veritiera e smentita dalla documentazione in esso richiamata;
in ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulle seguenti circostanze: G)“Vero che, nel corso del rapporto professionale, la Rag. provvedeva, Controparte_1 su richiesta della signora alla consegna di documentazione contabile, così Parte_1 come da ricevute sottoscritte dalla cliente che si rammostrano” (doc.7). H)“Vero che la comunicazione pec che si rammostra (doc.6 memoria istruttoria di parte attrice), inviata prima della revoca del mandato, si rendeva necessaria a seguito dell'avvenuta consegna, a mani della signora della documentazione contabile Parte_1 richiesta, stante la mancata sottoscrizione, da parte della cliente, della relativa ricevuta attestante la consegna stessa”. I)“Vero che la comunicazione pec di cui al capitolo che precede rimaneva priva di riscontri da parte della signora . Parte_1
Cap.6) vertente su circostanze non veritiere e non demandabili a teste;
in ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulle seguenti circostanze: L)“Vero che, con riferimento agli anni 2015-2016-2017, la signora nulla Parte_1 doveva versare a titolo di IRAP, così come alla stessa comunicato dalla Rag.
[...]
. CP_1 M)“Vero che per la presentazione di Modello Unico e Dichiarazione Iva la signora Pt_1 si avvaleva anche della consulenza professionale della Dott.ssa .
[...] Testimone_1 N)“Vero che il termine per gli adempimenti fiscali relativi all'anno 2018 era successivo al 19.11.2019, data nella quale la signora revocava il mandato alla Rag. Parte_1 [...]
. CP_1
Cap.7) vertente su circostanza generica e non veritiera, e in ogni caso non demandabile a teste, con particolare riferimento all'asserito utilizzo di crediti inesisenti (circostanza questa mai avvenuta e, in ogni caso, da dimostrarsi documentalmente). Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria sulle seguenti circostanze: O)“Vero che i termini per la presentazione del modello unico per gli anni 2018, 2019 e 2020 erano successivi al 19.11.2019, data nella quale la signora revocava il Parte_1 mandato alla Rag. . Controparte_1 P)“Vero che eventuali errori nell'indicazione del codice tributo possono essere sanati senza incorrere in sanzioni e con consequenziale riconoscimento del tributo stesso, ove versato”.
Cap.8) vertente su circostanze generiche, ipotetiche e da provarsi documentalmente.
Capp.9-10) vertenti su circostanze valutative, generiche, irrilevanti ai fini del decidere e, in ogni caso, false e smentite dalla documentazione agli atti;
si vedano, al riguardo, i modelli F24 relativi ai pagamenti nel tempo autorizzati dalla signora la quale, pertanto, Parte_1 nel corso del rapporto con la Rag. era pienamente informata e ben Controparte_1
pagina 3 di 11 consapevole degli adempimenti fiscali cui la contribuente era tenuta: se la cliente ha scientemente deciso di autorizzare solo alcuni dei pagamenti, non è certo circostanza da imputarsi alla responsabilità della professionista.
Capp.11-12) vertenti su circostanze generiche e non veritiere;
si evidenzia altresì la totale irrilevanza probatoria del doc. 28 (memoria istruttoria di parte attrice), che nulla dimostra.
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulla seguente circostanza: Q)“Vero che la casella PEC della signora veniva attivata nel 2013, prima Parte_1 ancora che l'attrice conferisse mandato professionale alla Rag. . Controparte_1
Cap.13) vertente su circostanza irrilevante ai fini del decidere e non demandabile a teste;
si rileva, altresì, che la relazione prodotta da parte attrice espone sanzioni ipotetiche e voci di spesa arbitrarie, unilaterali e prive della relativa ricevuta di effettivo pagamento.
Cap.14) vertente su circostanza generica e del tutto irrilevante ai fini del decidere. Cap.15) vertente su circostanza non veritiera e irrilevante ai fini del decidere;
a prova contraria, si produce documentazione (doc.8) attestante la titolarità esclusiva, in capo alla
Rag. del proprio account di posta elettronica certificata, attualmente Controparte_1 ancora in corso di validità (avente scadenza 19.01.2025).
Cap.16) vertente su circostanza non veritiera e irrilevante ai fini del decidere;
a prova contraria, nel precisare che la convenuta è , si produce (doc.9) Controparte_4 documentazione attestante l'iscrizione della Rag. all'Associazione Controparte_1
A.N.CO.T. (Associazione Nazionale dei Consulenti Tributaristi), abilitata da Agenzia delle
Entrate, CCIAA, e INAIL. Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria CP_3 sulle seguenti circostanze: R)“Vero che l'iscrizione all'Associazione A.N.CO.T. consente al professionista abilitato di interfacciarsi con Agenzia delle Entrate, CCIAA, e INAIL”. CP_3
S)“Vero che l'attività svolta dalla Rag. prescinde dall'iscrizione ad un Controparte_1 Albo”. Si insiste, dunque, in ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti, per l'ammissione a prova contraria, diretta e indiretta, sui capitoli articolati dall'attrice (con i testimoni indicati dalla presente difesa), nonché sui capitoli articolati a prova contraria nella presente memoria, con i testi di seguito indicati, tutti sui capitoli da A) a S):
-Dott.ssa con studio a Cabiate (CO), Via Foscolo, n.17; Testimone_1
-Sig.ra residente a [...]; Testimone_2
-Rag. , con studio a Giussano (MB), Via Cavour, n.33. Persona_1
Conclusioni di parte terza chiamata Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 420122829, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare in ogni caso la domanda di manleva avanzata nei confronti di;
Controparte_2
- in via, ulteriormente, preliminare: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., l'intervenuta prescrizione del diritto ad essere garantita della rag. Controparte_1
- nel merito, in via principale: respingere integralmente le domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, quelle avanzate nei confronti di Controparte_2
- in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti della rag. e in denegata ipotesi di rigetto delle domande Controparte_1 preliminari, contenere l'obbligo di manleva gravante su entro i limiti Controparte_2 di polizza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del
15%,
pagina 4 di 11 Iva e C.p.a..
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo che: CP_1
- l'attrice, titolare di una ditta individuale, tra l'anno 2015 e l'anno 2019 aveva intrattenuto con la convenuta un rapporto professionale avente ad oggetto l'affidamento alla seconda di tutti gli adempimenti fiscali e contabili, con delega fiscale, tributaria e finanziaria nell'addebito diretto delle imposte e tasse da versare;
- nell'ottobre 2019, aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate una Parte_1
comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, dal quale aveva appreso il mancato versamento di contributi negli anni 2016, 2017 e 2018, per l'importo CP_3 di € 8.934,25;
- la convenuta non si era resa disponibile a fornire spiegazioni e, pertanto, l'attrice si era rivolta ad altro professionista che, esaminata la situazione, aveva riscontrato la mancata trasmissione di comunicazioni fiscali, tributarie e amministrative obbligatorie (Modello Unico, Dichiarazione IVA e IRAP, Modello 770) per gli anni di imposta dal 2015 al 2018;
- il nuovo professionista aveva provveduto all'invio delle dichiarazioni mancanti, riscontrando altresì numerose imprecisioni ed omissioni nel pagamento di tasse e contributi;
- tali omissioni e imprecisioni sicuramente comporteranno l'erogazione di sanzioni amministrative, non ancora comminate;
- la convenuta, inoltre, gestiva direttamente la casella di posta elettronica certificata dell'attrice e aveva omesso di riferirle le comunicazioni ricevute;
aveva, inoltre, occultato ed eliminato messaggi pervenuti alla predetta casella PEC;
- la grave negligenza dell'attrice nell'espletamento del mandato avrebbe causato un danno patrimoniale corrispondente alle somme dovute all'Agenzia delle Entrate, all' e “ad altri enti”, pari a complessivi € 25.325,00, di cui € 10.000,00 per la CP_3 parcella del nuovo professionista incaricato dall'attrice.
Ha quindi chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito, pari ad €
25.325,00 o quella diversa somma, maggiore o minore, risultane all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e “risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa”.
pagina 5 di 11 Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- l'attrice era pienamente consapevole del mancato versamento dei contributi CP_3
per gli anni 2016, 2017 e 2018, per non avervi la stessa consapevolmente provveduto;
difatti, la convenuta non aveva mai ricevuto alcuna delega per l'addebito automatico sul conto corrente e, quindi, i pagamenti avrebbero dovuto essere specificamente autorizzati dalla cliente, dopo aver procurato la provvista sufficiente;
- quanto alle mancanze addebitatele dall'attrice, da una parte, l'IRAP per gli anni dal
2015 al 2018 non sarebbe stata dovuta da mentre non potrebbe essere Parte_1
imputato alla convenuta il mancato invio delle dichiarazioni obbligatorie successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, comunicato dalla cliente prima della scadenza dei termini per gli invii telematici;
- la convenuta non aveva mai gestito la casella PEC della cliente;
- non vi sarebbe prova di alcun danno subito dall'attrice ed eziologicamente derivante dagli inadempimenti imputati alla convenuta e, comunque, dell'ammontare delle ipotetiche sanzioni comminabili all'attrice;
- non vi sarebbe comunque prova dell'avvenuto pagamento della somma di €
10.000,00 al nuovo consulente e, comunque, si tratterebbe di somma esorbitante;
- la convenuta si era astenuta dal pretendere il saldo delle proprie competenze, esposte nella nota consegnata a mani a e mai onorata;
Parte_1
- aveva stipulato con polizza assicurativa a Controparte_1 Controparte_2 copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, e, pertanto,
l'assicurazione dovrebbe essere chiamata a tenerla indenne da tutte le domande formulate nei suoi confronti.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, il differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa di nel merito, in via principale, il rigetto delle Controparte_2
domande attoree e, in subordine, di condannare a tenerla indenne e Controparte_2
manlevarla da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivarne, anche in punto di spese di lite, per i motivi di cui alla narrativa.
Ritualmente chiamata in causa, si è costituita in giudizio aderendo, nel Controparte_2 merito, alle difese dell'assicurata, ma altresì eccependo:
pagina 6 di 11 - l'inoperatività della polizza, in quanto aveva diffidato, per la prima Parte_1
volta, la convenuta, in data 28.10.2020 e, quindi, prima della decorrenza della polizza, operante dal 22.04.2022;
- la previsione di un massimale di polizza di € 300.000,00, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500,00;
- la prescrizione del diritto della convenuta ad essere garantita ex art. 2952, c. 2, c.c., avendo quest'ultima denunciato il sinistro all'assicurazione solo il 09.05.2023, mentre la prima richiesta risarcitoria risaliva al 28.10.2020.
Ha quindi chiesto, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attore e di quelle svolte nei suoi confronti e, in subordine, di contenere l'obbligo di manleva gravante su entro i limiti di polizza. Controparte_2
All'udienza del 02.11.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 22.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in giudizio per sentir condannare al risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta agli obblighi sulla stessa gravanti in virtù di un contratto di prestazione professionale, avente ad oggetto l'esecuzione, da parte della convenuta, tutti gli adempimenti fiscali e contabili dell'attrice, per gli anni dal 2015 al 2019.
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010). Grava, inoltre sul creditore, l'onere dell'allegazione e della prova del danno, patrimoniale o non patrimoniale, eventualmente subito quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (cfr., Cass. n.
21140/2007).
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato l'avvenuta stipula con la convenuta del contratto di prestazione d'opera professionale di cui si è detto poc'anzi e la convenuta non ha contestato specificamente la circostanza, sicché, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., deve dirsi provata pagina 7 di 11 la conclusione tra le parti di un contratto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte della convenuta, tutti gli adempimenti fiscali e contabili dell'attrice, per gli anni dal 2015 al
2019.
L'attrice ha, inoltre, specificamente allegato l'inadempimento della convenuta agli obblighi sulla stessa gravanti in forza del contratto e, in particolare, l'omesso invio delle seguenti comunicazioni fiscali, tributarie e amministrative obbligatorie: a) Modello Unico 2016,
Dichiarazione IVA 2016 e Dichiarazione IRAP 2016 riferiti all'anno di imposta 2015; b)
Modello Unico 2017, Dichiarazione IRAP 2017 e Modello 770/2017 riferiti all'anno di imposta 2016; c) Modello Unico 2018, Dichiarazione IRAP 2018 e Modello 770/2018 riferiti all'anno di imposta 2017; d) Modello Unico 2019, Dichiarazione IVA 2019 e
Dichiarazione IRAP 2019 riferiti all'anno di imposta 2018.
A fronte di quanto sopra, non ha provato di aver effettuato la Controparte_1
trasmissione delle comunicazioni di cui sopra, pacificamente rientrante tra gli obblighi sulla stessa gravanti, limitandosi a sostenere che l'IRAP non sarebbe stata dovuta da Parte_1
per gli anni 2015-2018 e che l'incarico le sarebbe stato revocato prima della scadenza dei termini per le trasmissioni delle predette comunicazioni. Le difese della convenuta appaiono tuttavia infondate, in quanto, da una parte, l'eventuale non debenza dell'imposta – peraltro, indimostrata - non implica esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione;
dall'altra parte, la revoca dell'incarico professionale da parte della cliente è intervenuta in data 19.11.2019 (cfr., doc. n. 4 convenuta) e, quindi, in un momento in cui tutte le contestate comunicazioni fiscali e tributarie dell'anno 2019 (Modello Unico, Dichiarazioni
IVA e IRAP), riferite all'anno 2018, nonché quelle riferite agli anni precedenti, avrebbero già dovuto essere state effettuate.
Pertanto, può dirsi accertato l'inadempimento di all'obbligo di Controparte_1
trasmissione delle comunicazioni fiscali oggetto della contestazione attorea.
Quanto al danno risarcibile conseguente all'inadempimento, con la memoria ex art. 183, c.
6, n. 2 c.p.c., ha prodotto, sub docc. nn. 20-25, delle stampe del proprio Parte_1 cassetto fiscale, dalle quali risulterebbe l'avvenuta irrogazione, e il relativo pagamento
(cfr., doc. n. 25), di diverse sanzioni (di € 250,00 od € 75,00 ciascuna), per “altre violazioni tributarie relative alle imposte sui re..”, relative agli anni dal 2015 al 2018, per complessivi
€ 2.325,00. Tuttavia, dalla predetta documentazione, non è in alcun modo possibile comprendere quale condotta del contribuente sia stata sanzionata dall'amministrazione e, quindi, non è possibile affermare che la sanzione si riferisca alle omissioni contestate alla pagina 8 di 11 professionista convenuta. In mancanza di prova della condotta sanzionata, pertanto, non è possibile ritenere dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento della convenuta e la sanzione e, quindi, che l'avvenuta irrogazione della sanzione costituisca un danno eziologicamente riconducibile all'inadempimento di L'attrice, Controparte_1
inoltre, non ha in alcun modo dimostrato l'avvenuta irrogazione di sanzioni ulteriori e diverse da quelle documentate e di cui si è detto, né ha provato che l'irrogazione di ulteriori sanzioni sarebbe “certa” - anche in considerazione del lungo tempo trascorso e degli effetti della prescrizione sui diritti dell'amministrazione finanziaria -, né, comunque, il loro preciso ammontare (non avendo nemmeno l'attrice indicato con precisione i dati da prendere a base di calcolo), sicché risulta non provato nemmeno il danno futuro che Pt_1
subirebbe quale conseguenza delle omissioni imputabili alla convenuta. Quanto,
[...] invece, alle somme richieste dal nuovo professionista, al quale l'attrice si era affidata dopo la cessazione dei rapporti con la convenuta, pari ad € 10.000,00, deve innanzitutto osservarsi che non è stata prodotta in atti alcuna formale richiesta di pagamento da parte del professionista incaricato, né, comunque, vi è prova dell'avvenuto pagamento, da parte dell'attrice, della somma suindicata. Tuttavia, deve ritenersi che costituisca danno risarcibile, conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta, l'esborso da sostenersi per il compenso del professionista che abbia provveduto all'esecuzione delle attività omesse dalla convenuta (cfr., docc. da n. 7 a n. 19 attrice). In mancanza di documentazione idonea a provare l'esatto ammontare del danno, lo stesso può quindi essere liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c.. Considerando che, per le attività di consulenza professionale di cui si tratta, aveva richiesto alla convenuta il Controparte_1 pagamento di € 800,00 annui, oltre IVA, (cfr., doc. n. 5 convenuta), pare quindi equo determinare il danno subito dalla convenuta, pari ai costi da sostenersi per incaricare il consulente che ha provveduto al regolarizzare le omissioni della convenuta, in € 1.000,00, oltre IVA, per ogni anno di imposta (2015, 2016, 2017 e 2018), in considerazione della maggiore difficoltà e urgenza della prestazione, che ha dovuto riguardare numerosi anni passati. Pertanto, il danno risarcibile all'attrice in conseguenza dell'inadempimento della convenuta va liquidato in via equitativa in complessivi € 4.880,00.
Al contrario, non è stato provato in giudizio dall'attrice, quale circostanza specificamente contestata dalla convenuta, l'avvenuto affidamento a dell'incarico di Controparte_1 gestione della casella PEC dell'attrice e, con esso, la sussistenza di un obbligo della convenuta di informare dei messaggi di posta elettronica certificata pervenuti, Parte_1
pagina 9 di 11 né, comunque, è stato provato che la convenuta avesse accesso alla predetta casella e che avesse proceduto alla cancellazione di alcuni messaggi email (peraltro, neppure specificamente indicati).
Ancora, non è risultata provata, all'esito del giudizio, la circostanza, specificamente contestata dalla convenuta, che l'attrice avesse delegato la convenuta all'esecuzione dei pagamenti delle somme dovute alle pubbliche amministrazioni in adempimento agli obblighi fiscali e contribuivi, né, comunque, che l'attrice avesse fornito alla convenuta la provvista per l'esecuzione dei pagamenti (cfr., art. 1719 c.c.). Pertanto, non potendo dirsi accertato alcun inadempimento della convenuta all'obbligo, non assunto, di provvedere ai suddetti pagamenti, non possono essere considerati danni risarcibili gli importi dovuti dall'attrice all' a titolo di sanzioni per omesso versamento dei contributi (cfr., docc. CP_3
nn. 26 e 27 attrice).
In definitiva, pertanto, deve essere condannata a pagare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento al contratto stipulato inter partes, la somma complessiva di € 4.880,00, oltre rivalutazione monetaria (quale componente indispensabile del risarcimento, il cui riconoscimento prescinde da apposita domanda) dalla cessazione dell'incarico professionale (19.11.2019) al saldo. Nulla, al contrario, può essere riconosciuto a titolo di interessi. Parte attrice, infatti, non ha formulato alcuna specifica domanda diretta all'ottenimento dei c.d. “interessi compensativi”, limitandosi a richiedere il pagamento degli “interessi legali” dalla data del “dovuto” al saldo. Se non che, nei debiti di valore, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (cfr., Cass. n. 4938/2023; Cass. n. 1906/2023).
Venendo alla domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
risulta documentalmente che la convenuta sottoscrisse con la terza chiamata la polizza n.
420122829, “Assicurazione responsabilità civile professionale tributarista”, con decorrenza dal 22.04.2022 al 22.04.2025 (cfr., doc. n. 1 terza chiamata). Le condizioni generali dell'assicurazione (cfr., art. 7, p. 11 doc. n. 2 terza chiamata), prevedono espressamente che: “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all' durante il periodo di efficacia dell'assicurazione…”. Nel Parte_2
caso in esame, è provato documentalmente che la prima richiesta di risarcimento in pagina 10 di 11 relazione agli inadempimenti contestati nell'odierno giudizio pervenne a
[...] in data 28.10.2020 (cfr., docc. nn. 5 e 6 attrice), sicché è fondata l'eccezione di CP_1
inoperatività della polizza svolta dalla terza chiamata, essendo la prima richiesta risarcitoria, oggetto dell'odierno giudizio, stata formulata stragiudizialmente alla convenuta prima del periodo di efficacia dell'assicurazione.
Pertanto, la domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Controparte_1
condannata a rifondere sia a che a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_2
presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 2.127,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuna parte, attrice e terza chiamata, oltre € 264,00 per spese in favore della sola attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a pagare a a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno derivante dall'inadempimento al contratto stipulato inter partes, la somma complessiva di € 4.880,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 19.11.2019 al saldo;
2) rigetta le domande svolte da contro Controparte_1 Controparte_2
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.127,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute Controparte_1 Controparte_2
per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.127,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
21 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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