Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di GG EM, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.695/2024 promossa da:
(CF ), nata a [...] C.F._1
Bologna (BO) - il 27/09/88, residente in [...], rappresentata e difesa dall'AVV.
VITTORIO RAVAGLIA
- RICORRENTE –
c o n t r o
(C.F. – P.IVA ), corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tonelli
-CONVENUTO -
in punto a: impugnazione licenziamento per giusta causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig. conviene in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Giudice del Lavoro la propria Controparte_1
ex datrice di lavoro, assumendo di essere stata illegittimamente
La lavoratrice rassegna le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E
DICHIARARE, per i motivi e documenti tutti sopra esposti ed allegati, visto, salvo altri, l'art. 18 legge 300/70 (commi, salvo altri, 1/2/3), ratione temporis applicabile al caso di specie, la nullità
(invalidità/illegittimità) del licenziamento perché ritorsivo (per ritorsione-indiretta e/o ritorsione-diretta) e/o discriminatorio e per l'effetto disporre la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro
(sede PA Ovest), oltre a disporsi il risarcimento del CP_2 danno nella misura di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (euro 2.439,83), dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, comunque nella misura non inferiore al minimo di legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. II – IN VIA SUBORDINATA:
ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi e documenti tutti sopra esposti ed allegati, visto, salvo altri, l'art. 18 legge 300/70 (comma 4, salvo altri), ratione temporis applicabile al caso di specie,
l'illegittimità (comunque l'invalidità/la nullità/l'infondatezza) del licenziamento, mancando la giusta causa (e/o comunque anche il giustificato motivo soggettivo), stante l'insussistenza del fatto contestato, in denegata ipotesi perché punibile con sanzione conservativa sulla base del CCNL applicabile, e per l'effetto disporsi la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro (sede
- PA Ovest), oltre a disporsi il risarcimento del danno CP_2
nella misura di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (euro 2.439,83), dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, comunque nei limiti di legge,
Pag. 2 di 11 oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. III –
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi e documenti tutti sopra esposti ed allegati, in ogni caso, la nullità, l'invalidità, l'illegittimità, l'infondatezza e l'inefficacia del licenziamento subito dalla ricorrente e per l'effetto disporsi in ogni caso la tutela reale, con il ripristino della posizione lavorativa (sede
BarAtlantic - PA Ovest), da intendersi come mai venuta meno, disponendosi conseguentemente il risarcimento/indennizzo di tutti i danni medio tempore subiti per la perdita della dovuta retribuzione diretta/indiretta/differita, oltrechè per contributi previdenziali/assistenziali, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico ratione temporis applicabile al caso di specie, ovvero in funzione di quanto verrà dal Giudice del Lavoro adito ritenuto equo e di giustizia. IV – IN VIA DI ULTERIORE ESTREMO SUBORDINE
ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi e documenti tutti sopra esposti ed allegati, visto, salvo altri, l'art. 18 legge 300/70 (comma 5, salvo altri, “il Giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa …”), ratione temporis applicabile al caso di specie,
l'illegittimità del licenziamento (e/o l'invalidità/nullità/infondatezza/inefficacia), mancando la giusta causa (e/o comunque il giustificato motivo soggettivo), quindi disporsi il massimo della sanzione pervista dal coma 5 dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori in funzione dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a euro 2.439,83, oltre ai conseguenti contributi previdenziali ed assistenziali. V - IN OGNI CASO -Con il beneficio degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria su tutte le somme riconosciute in sentenza;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nel caso disponendosi la distrazione in favore del difensore.”
Pag. 3 di 11 La ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze di Controparte_1
(società con socio unico soggetto a direzione e coordinamento di che gestisce diversi esercizi bar e di ristorazione Controparte_3 collocati all'interno dei supermercati ) dal 11.04.2009, da CP_3
ultimo con inquadramento al IV livello CCNL Turismo Pubblici esercizi con qualifica di Barman e sede di lavoro PA.
Anche il di lei marito è dipendente di con Persona_1 CP_1
sede di lavoro GG EM.
Con lettera del 20.02.2019 contestava alla fatti CP_1 Pt_1
disciplinarmente rilevanti avvenuti in data 14.02.2024 presso il bar di GG EM, ove la ricorrente era temporaneamente CP_1
distaccata, nonché la violazione del codice etico, disponendo sospensione cautelativa ed invitandola a fornire le giustificazioni.
La contestazione è la seguente:
Pag. 4 di 11 La ricorrente afferma che in realtà l'episodio contestato, di natura
'bagatellare' e scaturito dalla reazione eccessiva e 'sessista' del cliente non si sarebbe svolto nei termini di cui alla missiva, e ne fornisce un propria ricostruzione alternativa, legittima ove si consideri lo stato di salute della (sofferente da anni di crisi di panico, Pt_1
come da certificati prodotti) e lo stress legato al ricovero del coniuge e alla necessità di accudire in esclusiva le due figlie piccole.
La lavoratrice sostiene poi di essere vittima di vendetta (definita condotta ritorsiva indiretta) nei confronti del coniuge, 'reo' di avere impugnato una sanzione disciplinare che l'Azienda sarebbe stata costretta a revocare.
Ritualmente radicato il contraddittorio, si è costituita l'Azienda evocata, contestando ogni avversario assunto e chiedendo il rigetto del ricorso e evidenziando, in via subordinata, la rioccupazione della ai fini dell'aliunde peceptum. Pt_1
Previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, la causa
è stata istruita con l'escussione dei testi indotti dalla società ed oggi decisa previo deposito di note scritte e discussione orale.
Il ricorso proposto non è fondato e va respinto.
La ricostruzione dell'episodio fornita dai due testi presenti e anzi coinvolti in prima persona nella vicenda contestata alla lavoratrice ha confermato che l'episodio si è svolto esattamente come narrato nella lettera di contestazione.
Il teste vice responsabile presso il punto vendita di Testimone_1
Sassuolo ma quel giorno applicato a GG EM, sentito sui capitoli di prova di cui alla memoria difensiva, oltre a confermare i capitoli dedotti, ha ricostruito con le sue parole l'episodio: “ …preciso che in quella giornata io lavoravo nel punto vendita di GG
EM..L'ordinazione la riceveva la alla quale il cliente Pt_1
aveva chiesto due brioches ma lei gli consegnava tre brioches, da
Pag. 5 di 11 quello che ho sentito personalmente. In quel momento mi trovavo alla macchina del caffè ed ero passato proprio davanti alla cassa perché avevo visto altri clienti al banco…Cap. 23, 24, 25, 26, 27 e 28): “Ho sentito che il cliente diceva alla che aveva chiesto due Pt_1
brioches e non tre. La ha sbuffato e scocciata gli ha tolto Pt_1
una brioches. Il cliente ha detto alla di non fare così e di Pt_1
non essere arrabbiata, da quello che ho sentito direttamente. Poi il cliente è venuto al banco da me e ha iniziato a spiegarmi cosa era successo in cassa. Nel momento in cui il cliente mi stava spiegando la si è avvicinata a me al banco e ad alta voce ha detto al Pt_1 cliente “ancora che parli?” e poi ”se quando parli non si capisce un cazzo non è colpa mia”. Ho allora invitato la ad andare in Pt_1
cucina e a finirla ed è iniziato un battibecco con il cliente, il quale ha detto alla di non continuare ad offenderlo perchè altrimenti Pt_1
l'avrebbe denunciata. La gli ha risposto con una frase del Pt_1 genere “ti pianto una denuncia in culo e ti mando al tuo paese”. Il cliente, che è un cliente abituale e di solito persona molto pacata, ha iniziato ad innervosirsi pure lui e ha detto alla che era una Pt_1
razzista e che doveva finirla. Io continuavo a dire alla di Pt_1
chiudere la conversazione e di andare in cucina perché i toni erano troppo alti ma lei non mi ha ascoltato e ha iniziato ad alzare ancora di più la voce ed è uscita dal banco andando faccia a faccia con il cliente. In quel momento mi sono un po' spaventato e per fortuna, a causa delle urla soprattutto della si è avvicinato un addetto Pt_1
alla vigilanza, di cui non so il nome, e la vedendolo è Pt_1
ritornata sul banco. Ricordo che il cliente si è poi messo a sedere per fare colazione ma non l'ha finita perché era troppo nervoso e che è andato a fare la segnalazione al punto informazioni”… “La Tes_2
risposta della al cliente, quando il medesimo le aveva detto Pt_1
di non continuare ad offenderlo perchè altrimenti l'avrebbe denunciata, è quella che ho scritto nella dichiarazione che è stata
Pag. 6 di 11 rilasciata subito dopo l'accaduto ovvero “ti pianto giù io una denuncia e ti rispedisco al tuo paese” e non “ti pianto una denuncia in culo e ti mando al tuo paese”. Cap. 30): “Sì è vero, confermo le circostanze e preciso che nel momento in cui il cliente stava facendo colazione al tavolo sono uscito da dietro il banco e sono andato da lui a chiedergli scusa a nome dell'azienda, dicendogli che noi non siamo razzisti”.
L'altra teste presente, dipendente della Testimone_3
società in qualità di barman presso il punto vendita di GG CP_1
EM ha dichiarato: “Cap. 21): “Sì è vero, confermo le circostanze perché in quella giornata lavoravo pure io”.
Capp. 22 e 23): “Posso solo dire di aver sentito il cliente fare l'ordine in generale delle brioches alla Preciso che io mi trovavo Pt_1
davanti al banco a prendere un caffè perché ero in pausa, che la era alla cassa e che dietro al banco c'era Pt_1 ES
..Capp. 24, 25, 26 e 27): “Posso solo dire che ho sentito
[...]
parlare il cliente con ma non gli ho dato peso e ricordo che ES
il cliente gli diceva che la cassiera era stata maleducata. Allora mi sono avvicinata al cliente per capire cosa fosse successo in cassa e lui mi ha detto che la cassiera era stata maleducata e che l'aveva aggredito verbalmente per l'ordine che lui aveva fatto. Sia io che abbiamo cercato di tranquillizzare il cliente perché era ES
arrabbiato e il cliente mi ha detto “non vengo più in questo bar” ed io gli ho risposto in modo scherzoso e ridendo “ma dai, perché non viene più?” e lui mi ha risposto a sua volta “perché la cassiera era stata maleducata”. Mentre stavo parlando con il cliente si è Pt_1
spostata dietro il banco verso il cliente e ha continuato a litigare con il cliente, ma ora non ricordo esattamente le parole che ha detto.
due o tre volte ha detto a di andare in cucina e che ES Pt_1
ci pensava lui a gestire la situazione con il cliente ma lei non ci è andata. ha ripetuto nuovamente a di andare in ES Pt_1
Pag. 7 di 11 cucina e lei questa volta ci è andata. Nel frattempo io e ES parlavamo con il cliente e quest'ultimo, che si era tranquillizzato, aveva preso il vassoio con le brioches e la sua colazione e stava parlando con me. Ci stavamo spostando dal banco quando è Pt_1
uscita dalla cucina tutta arrabbiata e, urlando contro il cliente, è venuta tra me e il cliente, continuando ad urlare contro di lui. Io ho detto a di lasciare stare, che ci avevo già pensato io a Pt_1
tranquillizzare il cliente e che la situazione si era messa abbastanza a posto. continuava ad urlare ed era arrabbiata e mentre mi Pt_1 sono girata ho sentito che diceva al cliente “che ci fai qua? Pt_1
Vattene al tuo paese”. è sceso dal banco e ha portato al ES
tavolo il cliente e si sono messi a parlare. Io sono uscita dal punto vendita per andare a fumare la sigaretta perché stava terminando la mia pausa e mi ricordo che è salita sul bancone del Pt_1
bar…Cap. 28): “Sì è vero che è arrivata la guardia giurata quando si è messa tra me e il cliente perché la guardia giurata Pt_1
sentiva urlare. Ricordo che, quando è arrivata la guardia giurata per capire cosa stava succedendo, si è messa proprio di fronte al Pt_1
cliente e gli urlava in faccia…A.D.R.: “All'interno del Centro
Commerciale c'è la guardia giurata che controlla tutto e non un portiere”.
Le due testimonianze, che coincidono in modo pressochè integrale con le due dichiarazioni scritte rese dagli stessi soggetti a distanza di due giorni dal fatto (cfr. docc. 8 e 9 conv.) sono dirimenti per la ricostruzione della vicenda, che assume connotati di particolare gravità.
Non c'è alcun motivo di ritenere inattendibili i testi, che non solo hanno reso due dichiarazioni perfettamente coincidenti, ma che non hanno motivi di inimicizia con la Nemmeno è possibile Pt_1
ritenere che il metus aziendale si spinga al punto da ricostruire nei termini sopra riprodotti la vicenda, atteso che i testi non hanno riferito
Pag. 8 di 11 proprie sensazioni (che potrebbero ritenersi amplificate o edulcorate dall'essere allo stato ancora dipendenti ) ma una serie di CP_1
attività oggettive poste in essere reiteratamente dalla ricorrente, che per ben due volte ha disatteso l'ordine del (suo superiore ES
gerarchico) di andare in cucina e comunque allontanarsi dall'utente, pervicacemente insistendo nell'aggressione e negli insulti (anche razzisti).
Tanto da spingere il cliente (che era stato calmato sia da che ES
dalla ) ad andare a sporgere reclamo (circostanza non in Tes_3
contestazione); e tanto da far intervenire la guardia giurata a presidio del punto vendita, attirata dalle urla della ricorrente.
Sotto altro aspetto, preme rilevare come le patologie psichiche delle quali afferma soffrire la ricorrente, consistenti in attacchi di panico, nulla abbiano a che vedere con l'atteggiamento dolosamente aggressivo e provocatorio tenuto dalla stessa nel frangente ricostruito;
e che in ogni caso ma l'azienda ne è venuta a conoscenza. Del pari, nemmeno era noto alla società il particolare momento di stress che la lavoratrice afferma stare vivendo, tanto che la stessa nulla segnalò alla responsabile risorse umane che quel giorno si Persona_2
trovava proprio a GG EM (cfr. deposizione resa dalla stessa all'udienza del 26/11/2024).
Neppure è ipotizzabile che l'applicazione a GG EM della le abbia causato ansia e tensione, atteso che l'azienda ha Pt_1
dimostrato come il Bar di GG EM fosse addirittura più vicino di quello di PA all'abitazione della stessa (cfr. docc.5 e 6 conv.).
E' da escludere un trattamento artatamente di disfavore rispetto alle colleghe e sanzionate per altri differenti episodi Parte_2 Pt_3
certamente di rilevanza molto inferiore (cfr. docc. 13 e 14 conv.).
E' poi rimasta pura ipotesi (non solo del tutto sfornita di prova, ma anche di semplici elementi indiziari o di mera verosimiglianza) la tesi della vendetta trasversale di , che non volendo liberarsi del CP_1
Pag. 9 di 11 marito della lo avrebbe comunque 'punito' licenziando la Pt_1
moglie.
La realtà è ben altra: e cioè che la lavoratrice ha, nell'episodio come ricostruito, fatto tutto da sola. E cioè, con una inusitata prepotenza ha non soltanto tenuto una condotta fuori luogo nei confronti del cliente
(tutto sommato era lei ad essersi sbagliata nelle operazioni di vendita) sbuffando e affermando che era lui a non parlare bene l'italiano; ma ha insultato e reagito con violenza verbale e fisica reiterata, disattendendo l'ordine di andare in cucina.
E' violenza fisica l'atteggiamento della che si para davanti al Pt_1
cliente con tono aggressivo interponendosi tra lo stesso e il collega
(cfr. “Ci stavamo spostando dal banco quando è ES Pt_1
uscita dalla cucina tutta arrabbiata e, urlando contro il cliente, è venuta tra me e il cliente, continuando ad urlare contro di lui” test. “Ricordo che, quando è arrivata la guardia giurata per ES
capire cosa stava succedendo, si è messa proprio di fronte al Pt_1
cliente e gli urlava in faccia…” test.Scognamiglio).
Orbene, l'episodio del 14/2/2024, come ricostruito più sopra, appare di estrema gravità perché, oltre a evidenziare l'indole prepotente e impositiva della ricorrente nei confronti dei colleghi e dei clienti, introduce un elemento di violenza fisica e non solo verbale che non appare tollerabile in un consesso civile, e ancor meno in un ambiente di lavoro a contatto con il pubblico, ove la regola è che il cliente ha sempre ragione. In ogni caso, la norma è la cortesia e non l'insulto, per altro di contenuto razzista.
Il che poi è ancor più grave in quanto il bar in questione è frequentato da numerosa utenza extracomunitaria, con il pericolo di creare un corto circuito di particolare tensione (in tal senso è la testimonianza di
“…In quel momento mi sono un po' spaventato e per ES
fortuna, a causa delle urla soprattutto della si è avvicinato Pt_1
Pag. 10 di 11 un addetto alla vigilanza, di cui non so il nome, e la Pt_1 vedendolo è ritornata sul banco”.).
La vicenda, sfociata in due momenti di aggressione palesemente dolosi in quanto commessi con coscienza e volontà e anzi accanimento, trascende l'ipotesi di “alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro”; la condotta della ben può essere Pt_1 annoverata tra quelle dell'art. 213 di cui al CCNL lett. f) “gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario … della clientela”, punita con la sanzione espulsiva.
In un caso analogo al presente la Cassazione, con la sentenza 26440 del 10.10.2024, confermando la sentenza della Corte d'Appello di
Cagliari n. 248 del 18.11.2021, ha concluso per la legittimità del licenziamento intimato da un'azienda ad un dipendente che aveva utilizzato frasi irriguardose ed ingiuriose nei confronti di un cliente.
La sig. come nel caso analizzato dalla S.C. è risultata Pt_1
incapace di contenere la propria aggressività nei confronti dell'utenza ma anche del personale, con la conseguenza amara ma necessaria adottata dall'Azienda, anche al fine di adempiere al debito di sicurezza ex art.2087 gravante nei confronti degli altri lavoratori.
Ne consegue la legittimità della sanzione espulsiva.
Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte della differente posizione economica delle stesse.
PQM
1. rigetta il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in GG EM, li 18/2/2025
Il Giudice
Dott.Elena Vezzosi
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