Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01614/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Bardelli e Maria Alessandra Bazzani, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Parco Naturale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, non costituito in giudizio;
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, alla piazza S. Oronzo;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
- del mancato completamento del procedimento e conseguente silenzio-inadempimento da parte dal Parco Naturale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase e del Comune di-OMISSIS- sull'istanza di sanatoria ex artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004 presentata dai ricorrenti in data 10 gennaio 2020 prot.-OMISSIS- del 10/01/2020;
- in via gradata per la declaratoria di nullità della nota dell'Ente Parco naturale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase prot. -OMISSIS- del 10 agosto 2020, con la condanna del detto Parco a provvedere sulla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
- nonché per l'accertamento altresì, della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio dai ricorrenti e conseguente condanna del Parco Naturale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase e del Comune di-OMISSIS- all'adozione dei provvedimenti richiesti ex art. 31, comma 3 c.p.a.;
- nonché per l'annullamento per quanto occorrer possa, del silenzio rigetto serbato dal Comune di-OMISSIS- sulla domanda di sanatoria edilizia ex art. 36 DPR 380/2001
Sui motivi aggiunti presentati in data il 5/3/2021, per quanto occorrer possa, per l’annullamento del silenzio-rigetto serbato dal Comune di-OMISSIS- sulla domanda di sanatoria edilizia, ex art. 36 DPR 380/2001
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS- e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Vista la memoria del 9 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. RE IE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’imminenza dell’udienza, parte ricorrente, con memoria, ha dedotto che, con provvedimento prot. -OMISSIS- del 30.12.2025, il Comune di-OMISSIS- ha rigettato l’istanza di sanatoria “ stante la piena validità ed efficacia del permesso di costruire n° 42 del 22 luglio 2019 che già autorizza i medesimi interventi ”.
Di conseguenza, attesa la dichiarata legittimità del permesso di costruire n. 42/2019, i ricorrenti non hanno interesse a conseguire alcuna sanatoria di opere riconosciute legittime dall’Amministrazione comunale e, quindi, risulta venuto meno l’interesse alla decisione della impugnativa proposta.
Al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta causa di improcedibilità.
Le spese del giudizio vanno compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI Moro, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
RE IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IE | RI Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.