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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/06/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5129/2024 R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
, , , Pt_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , con Parte_14 Parte_15 Parte_16
Avv. Concetta Piacente
ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. CP_1
Rosalba Valenzano resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.12.2024 ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l' e, premesso di essere alle sue CP_1 dipendenze e di aver conseguito negli anni le progressioni economiche orizzontali, ciascuno con le decorrenze meglio indicate nell'atto introduttivo, deducevano che mentre la voce accessoria della retribuzione relativa al lavoro straordinario era stata adeguata a partire dal cedolini paga con il quale era stata riconosciuta la superiore fascia economica conseguita per effetto delle
1 citate progressioni, non erano stati, tuttavia, liquidati gli arretrati maturati a tale titolo.
Lamentavano, quindi, che a fronte del riconoscimento della fascia con efficacia retroattiva e dell'adeguamento da parte dell'Azienda convenuta della retribuzione base e della voce accessoria costituita dallo straordinario, nondimeno l'adeguamento non aveva riguardato anche lo straordinario già espletato.
Dopo aver argomentato in diritto concludevano chiedendo “[..] Accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto, in conseguenza dell'attribuzione di ciascuna progressione economica, alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario agli stessi erogato per tutto il periodo intercorrente tra la data di inserimento della fascia economica in busta paga e quella della sua decorrenza
[..]” e la conseguente condanna al pagamento, a tale titolo, delle somme indicate in ricorso o della diversa da accertarsi.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e chiedendo CP_1
“[..] accertare e dichiarare l'insufficienza e/o l'irrilevanza e/o
l'indeterminatezza della deduzione dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio in relazione all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4 e, di conseguenza, rigettare nel merito il ricorso [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 10.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento per quanto di seguito esposto.
Oggetto del contendere è il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il diritto alla riliquidazione delle somme ricevute a titolo di straordinario con la medesima decorrenza retroattiva con la quale il datore di lavoro ha adeguato la retribuzione di base e quella accessoria, in particolare, lo straordinario, per effetto dell'inquadramento dei ricorrenti in una superiore fascia economica a seguito di progressione economica orizzontale.
Hanno i ricorrenti lamentato, in particolare, che per effetto dell'inquadramento nella superiore fascia economica conseguito con la progressione economica
2 Contr orizzontale l' non ha provveduto a corrispondere gli arretrati maturati sullo straordinario già espletato, avendo unicamente adeguato il compenso spettante a tale titolo soltanto a partire dal cedolino paga con il quale è stata riconosciuta la nuova fascia economica.
Nello specifico parte ricorrente ha dedotto “[..] Per i sig.ri Parte_1
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e il compenso per lavoro Parte_7 Parte_8 Parte_9 straordinario veniva adeguato a marzo 2021, ma non venivano corrisposti gli arretrati maturati sullo straordinario già espletato a decorrere da gennaio del
2020 e sino a marzo 2021.
- Per i sig.ri , , e Parte_10 Parte_11 Parte_12
, il compenso per lavoro straordinario veniva adeguato a Parte_13 maggio 2017, ma non venivano corrisposti gli arretrati maturati sullo straordinario già espletato a decorrere da gennaio del 2016 e sino a maggio del
2017.
- Per i sig.ri , e , il Parte_14 Parte_15 Parte_16 compenso per lavoro straordinario veniva adeguato a Gennaio 2022, ma non venivano corrisposti gli arretrati maturati sullo straordinario già espletato a decorrere da gennaio del 2021 a gennaio del 2022 [..]” (cfr. pag. 3 del ricorso). Contr La pretesa è contrastata dall' convenuta che ha eccepito la insufficienza ed indeterminatezza delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e la conseguente violazione dell'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. deducendo che “[..] parte ricorrente: si è limitata ad allegare genericamente che n. 9 ricorrenti avrebbero conseguito la fascia economica superiore “a far data dal gennaio del
2020”, n. 4 ricorrenti avrebbero conseguito la progressione economica “a far data dal gennaio 2016”, n. 3 ricorrenti avrebbero conseguito la progressione economica “a far data dal gennaio del 2021” (pagine 3 e 4 del ricorso) senza fornire alcun riscontro documentale a supporto di tale deduzione. Le buste paga prodotte ex adverso sub doc. 3 non consentono di individuare la esatta decorrenza, per ciascun ricorrente, della fascia economica superiore nonché
l'inquadramento economico precedentemente posseduto da ciascun lavoratore
3 conseguito). Le suddette buste paga, peraltro, non specificano le mensilità cui si riferiscono [..]
• ha prodotto sub doc. 1 la Deliberazione n. 322 del 29.12.2016 intitolata
“presa atto graduatorie selezioni interne per l'attribuzione della fascia economica superiore anno 2016 al personale del comparto” da cui non si evince la decorrenza, per ciascun ricorrente, della progressione economica conseguita;
• si è limitata a riportare, nel corpo del ricorso, l'elenco dei ricorrenti con
l'indicazione, per ciascuno, dell'importo dovuto a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e dell'anno a decorrere dal quale tale emolumento sarebbe maturato senza alcuna allegazione: - delle ragioni per le quali i ricorrenti avrebbero diritto alla rivendicata riliquidazione con le decorrenze indicate;
- del numero di ore di lavoro straordinario effettuate da ciascun ricorrente nei periodi genericamente dedotti in giudizio;
- dell'importo precedentemente percepito a titolo di lavoro straordinario e del maggiore importo che, a detta di controparte, avrebbero dovuto percepire a seguito delle progressioni economiche nonché della analitica illustrazione del percorso di calcolo da cui scaturirebbe la differenza retributiva riportata nell'elenco; - dei criteri di calcolo attraverso cui si è giunti ad una tale quantificazione [..]” (così alle pag. 6 della memoria).
Le contestazioni dell' resistente non meritano condivisione. CP_2
L'art. 414 c.p.c., rubricato "Forma della domanda", prevede al n. 4 che il ricorso deve contenere l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda attorea ed è noto l'orientamento di legittimità secondo per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, n. 6140/1993; Cass. Sez.
Lav. n. 2257/2000; Cass. Sez. Lav. n. 2572/2000; Cass. Sez. Lav. n.
4 10154/2001; Cass. Sez. Lav. n. 14090/2001; Cass. Sez. Lav. n. 16855/2003,
Cass. Sez. Lav. n. 5794/2004; Cass. Sez. Lav. n. 18930/2004).
Ebbene, nel caso di specie l'esame complessivo dell'atto consente a controparte di ben comprendere quale sia l'oggetto della domanda e quali i presupposti fattuali su cui la stessa si fonda - e quindi di articolare una piena difesa - avendo parte ricorrente agito in giudizio per ottenere la riliquidazione delle somme ricevute a titolo di straordinario con la medesima decorrenza retroattiva con la quale il datore di lavoro ha adeguato la retribuzione di base e quella accessoria, in particolare, lo straordinario, a seguito delle progressioni economiche ed avendo indicato, al riguardo, gli elementi di fatto posti alla base della domanda (l'adeguamento dello straordinario soltanto partire dal cedolino paga con il quale è stata riconosciuta la nuova fascia economica senza il riconoscimento degli arretrati maturati sullo straordinario già espletato) allegando le delibere con le quali sono state bandite e riconosciute le fasce economiche con la relativa decorrenza, le busta paga (contenenti le indicazioni sulla fascia economica posseduta prima e dopo ciascuna progressione economica, il mese in cui sono stati corrisposti gli arretrati e la loro decorrenza nonchè la differenza di tariffa oraria relativa allo straordinario applicata antecedentemente e successivamente alle progressioni economiche) ed argomentato in diritto con il richiamo alle norme collettive sullo straordinario e sulla retribuzione base deducendo che “[…] seguito dell'attribuzione della progressione economica, i ricorrenti [..] hanno diritto alla riliquidazione, per i suddetti periodi, delle voci del trattamento economico variabile, ed in specie dello straordinario, atteso che per la loro quantificazione le disposizioni contrattuali fanno riferimento alla nozione di retribuzione base mensile, che ricomprende anche le progressioni economiche orizzontali [..]” (così a pagg. 4-
5 del ricorso).
A fronte di tali allegazioni – che non sono affatto insufficienti ed indeterminate
– la resistente si è limitata ad una mera negazione della fondatezza della domanda attorea - dolendosi, più che altro, del difetto di prova delle deduzioni di controparte (cfr. pag. 5 della memoria laddove lamenta la inidoneità/insufficienza delle buste paghe ex adverso prodotte) – ma non ha in
5 alcun modo né contestato la circostanza dedotta dai ricorrenti, ossia il mancato adeguamento con efficacia retroattiva relativo allo straordinario già espletato, né dedotto, in positivo (e tanto meno provato), che nell'adeguare la retribuzione base e la voce accessoria dello straordinario abbia corrisposto anche gli arretrati maturati sullo straordinario. Contr Contrariamente a quanto sostiene l' convenuta i ricorrenti hanno, come detto, allegato le ragioni per le quali assumono di aver diritto alla rivendicata riliquidazione - argomentando sulle norme in materia di straordinario (art. 31, comma 7, del CCNL sanità 2016-2018), sulla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dello compenso per straordinario (art. 37, comma 2, lett. b del CCNL integrativo del 20.09.2001), sulla misura di tale compenso
(art. 47, comma 7, del CCNL sanità 2019-2021) e sulla retribuzione base mensile (art. 94 comma 2 lett. b) CCNL integrativo del 20.09.2001) – nonché sulle decorrenze indicate (allegando le delibere, all. 1 fasc. ricorrente); le buste paga prodotte dai ricorrenti indicano, poi, come detto, la fascia economica posseduta prima e dopo ciascuna progressione economica nonchè il mese in cui sono stati corrisposti gli arretrati, la loro decorrenza e la differenza di tariffa oraria relativa allo straordinario applicata antecedentemente e successivamente alle progressioni economiche.
Generica e come tale da disattendere è ancora la contestazione operata dalla resistente in merito ai conteggi prodotti dai ricorrenti (“[..] non consentono di effettuare una genuina verifica della correttezza dei calcoli esposti non fornendo alcun elemento/dato che consenta un tale riscontro [..]”): il conteggio indica, invero, per ciascun ricorrente, la data di riconoscimento della fascia economica superiore, il valore di ogni ora di lavoro straordinario ante e post riconoscimento della fascia, il valore dell'aggiornamento spettante a tale titolo, il numero di ore di straordinario svolte nel periodo di interesse ed il quantum dovuto.
Posto che, come correttamente deduce parte ricorrente, a seguito dell'attribuzione della progressione economica il dipendente ha diritto alla riliquidazione dello straordinario, quale voce del trattamento variabile, posto che per la sua quantificazione le norme collettive fanno riferimento alla nozione
6 di retribuzione base mensile che ricomprende anche le progressioni economiche orizzontali la domanda deve essere accolta e, in difetto di specifica Contr contestazione dei conteggi, l' è quindi tenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indicate a fianco di ciascuno:
€ 69,03; : € 119,05; : € Parte_1 Parte_2 Parte_3
304,50; : € 87,76; : € 302,25; : € Parte_4 Parte_5 Parte_6
95,02; € 690,77; : € 68,86; : € Parte_7 Parte_8 Parte_9
131,52; : € 117,94; : € 199,59; Parte_10 Parte_11 Pt_12
: € 503,99; : € 365,94; : € 68,35;
[...] Parte_13 Parte_14
: € 80,18; : € 232,52. Parte_15 Parte_16
Su tali somme dovranno, altresì, essere corrisposti gli interessi dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Contr accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: : € 69,03; : € Parte_1 Parte_2
119,05; : € 304,50; : € 87,76; : € Parte_3 Parte_4 Parte_5
302,25; : € 95,02; € 690,77; : € Parte_6 Parte_7 Parte_8
68,86; : € 131,52; : € 117,94; Parte_9 Parte_10 [...]
: € 199,59; : € 503,99; : € Pt_11 Parte_12 Parte_13
365,94; : € 68,35; : € 80,18; Parte_14 Parte_15 Parte_16
Contr : € 232,52; condanna l' a corrispondere gli interessi dalla debenza al
[...]
Contr saldo sulle somme adesso indicate;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 49,00
a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5129/2024 R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
, , , Pt_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , con Parte_14 Parte_15 Parte_16
Avv. Concetta Piacente
ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. CP_1
Rosalba Valenzano resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.12.2024 ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l' e, premesso di essere alle sue CP_1 dipendenze e di aver conseguito negli anni le progressioni economiche orizzontali, ciascuno con le decorrenze meglio indicate nell'atto introduttivo, deducevano che mentre la voce accessoria della retribuzione relativa al lavoro straordinario era stata adeguata a partire dal cedolini paga con il quale era stata riconosciuta la superiore fascia economica conseguita per effetto delle
1 citate progressioni, non erano stati, tuttavia, liquidati gli arretrati maturati a tale titolo.
Lamentavano, quindi, che a fronte del riconoscimento della fascia con efficacia retroattiva e dell'adeguamento da parte dell'Azienda convenuta della retribuzione base e della voce accessoria costituita dallo straordinario, nondimeno l'adeguamento non aveva riguardato anche lo straordinario già espletato.
Dopo aver argomentato in diritto concludevano chiedendo “[..] Accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto, in conseguenza dell'attribuzione di ciascuna progressione economica, alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario agli stessi erogato per tutto il periodo intercorrente tra la data di inserimento della fascia economica in busta paga e quella della sua decorrenza
[..]” e la conseguente condanna al pagamento, a tale titolo, delle somme indicate in ricorso o della diversa da accertarsi.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e chiedendo CP_1
“[..] accertare e dichiarare l'insufficienza e/o l'irrilevanza e/o
l'indeterminatezza della deduzione dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio in relazione all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4 e, di conseguenza, rigettare nel merito il ricorso [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 10.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento per quanto di seguito esposto.
Oggetto del contendere è il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il diritto alla riliquidazione delle somme ricevute a titolo di straordinario con la medesima decorrenza retroattiva con la quale il datore di lavoro ha adeguato la retribuzione di base e quella accessoria, in particolare, lo straordinario, per effetto dell'inquadramento dei ricorrenti in una superiore fascia economica a seguito di progressione economica orizzontale.
Hanno i ricorrenti lamentato, in particolare, che per effetto dell'inquadramento nella superiore fascia economica conseguito con la progressione economica
2 Contr orizzontale l' non ha provveduto a corrispondere gli arretrati maturati sullo straordinario già espletato, avendo unicamente adeguato il compenso spettante a tale titolo soltanto a partire dal cedolino paga con il quale è stata riconosciuta la nuova fascia economica.
Nello specifico parte ricorrente ha dedotto “[..] Per i sig.ri Parte_1
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e il compenso per lavoro Parte_7 Parte_8 Parte_9 straordinario veniva adeguato a marzo 2021, ma non venivano corrisposti gli arretrati maturati sullo straordinario già espletato a decorrere da gennaio del
2020 e sino a marzo 2021.
- Per i sig.ri , , e Parte_10 Parte_11 Parte_12
, il compenso per lavoro straordinario veniva adeguato a Parte_13 maggio 2017, ma non venivano corrisposti gli arretrati maturati sullo straordinario già espletato a decorrere da gennaio del 2016 e sino a maggio del
2017.
- Per i sig.ri , e , il Parte_14 Parte_15 Parte_16 compenso per lavoro straordinario veniva adeguato a Gennaio 2022, ma non venivano corrisposti gli arretrati maturati sullo straordinario già espletato a decorrere da gennaio del 2021 a gennaio del 2022 [..]” (cfr. pag. 3 del ricorso). Contr La pretesa è contrastata dall' convenuta che ha eccepito la insufficienza ed indeterminatezza delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e la conseguente violazione dell'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. deducendo che “[..] parte ricorrente: si è limitata ad allegare genericamente che n. 9 ricorrenti avrebbero conseguito la fascia economica superiore “a far data dal gennaio del
2020”, n. 4 ricorrenti avrebbero conseguito la progressione economica “a far data dal gennaio 2016”, n. 3 ricorrenti avrebbero conseguito la progressione economica “a far data dal gennaio del 2021” (pagine 3 e 4 del ricorso) senza fornire alcun riscontro documentale a supporto di tale deduzione. Le buste paga prodotte ex adverso sub doc. 3 non consentono di individuare la esatta decorrenza, per ciascun ricorrente, della fascia economica superiore nonché
l'inquadramento economico precedentemente posseduto da ciascun lavoratore
3 conseguito). Le suddette buste paga, peraltro, non specificano le mensilità cui si riferiscono [..]
• ha prodotto sub doc. 1 la Deliberazione n. 322 del 29.12.2016 intitolata
“presa atto graduatorie selezioni interne per l'attribuzione della fascia economica superiore anno 2016 al personale del comparto” da cui non si evince la decorrenza, per ciascun ricorrente, della progressione economica conseguita;
• si è limitata a riportare, nel corpo del ricorso, l'elenco dei ricorrenti con
l'indicazione, per ciascuno, dell'importo dovuto a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e dell'anno a decorrere dal quale tale emolumento sarebbe maturato senza alcuna allegazione: - delle ragioni per le quali i ricorrenti avrebbero diritto alla rivendicata riliquidazione con le decorrenze indicate;
- del numero di ore di lavoro straordinario effettuate da ciascun ricorrente nei periodi genericamente dedotti in giudizio;
- dell'importo precedentemente percepito a titolo di lavoro straordinario e del maggiore importo che, a detta di controparte, avrebbero dovuto percepire a seguito delle progressioni economiche nonché della analitica illustrazione del percorso di calcolo da cui scaturirebbe la differenza retributiva riportata nell'elenco; - dei criteri di calcolo attraverso cui si è giunti ad una tale quantificazione [..]” (così alle pag. 6 della memoria).
Le contestazioni dell' resistente non meritano condivisione. CP_2
L'art. 414 c.p.c., rubricato "Forma della domanda", prevede al n. 4 che il ricorso deve contenere l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda attorea ed è noto l'orientamento di legittimità secondo per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, n. 6140/1993; Cass. Sez.
Lav. n. 2257/2000; Cass. Sez. Lav. n. 2572/2000; Cass. Sez. Lav. n.
4 10154/2001; Cass. Sez. Lav. n. 14090/2001; Cass. Sez. Lav. n. 16855/2003,
Cass. Sez. Lav. n. 5794/2004; Cass. Sez. Lav. n. 18930/2004).
Ebbene, nel caso di specie l'esame complessivo dell'atto consente a controparte di ben comprendere quale sia l'oggetto della domanda e quali i presupposti fattuali su cui la stessa si fonda - e quindi di articolare una piena difesa - avendo parte ricorrente agito in giudizio per ottenere la riliquidazione delle somme ricevute a titolo di straordinario con la medesima decorrenza retroattiva con la quale il datore di lavoro ha adeguato la retribuzione di base e quella accessoria, in particolare, lo straordinario, a seguito delle progressioni economiche ed avendo indicato, al riguardo, gli elementi di fatto posti alla base della domanda (l'adeguamento dello straordinario soltanto partire dal cedolino paga con il quale è stata riconosciuta la nuova fascia economica senza il riconoscimento degli arretrati maturati sullo straordinario già espletato) allegando le delibere con le quali sono state bandite e riconosciute le fasce economiche con la relativa decorrenza, le busta paga (contenenti le indicazioni sulla fascia economica posseduta prima e dopo ciascuna progressione economica, il mese in cui sono stati corrisposti gli arretrati e la loro decorrenza nonchè la differenza di tariffa oraria relativa allo straordinario applicata antecedentemente e successivamente alle progressioni economiche) ed argomentato in diritto con il richiamo alle norme collettive sullo straordinario e sulla retribuzione base deducendo che “[…] seguito dell'attribuzione della progressione economica, i ricorrenti [..] hanno diritto alla riliquidazione, per i suddetti periodi, delle voci del trattamento economico variabile, ed in specie dello straordinario, atteso che per la loro quantificazione le disposizioni contrattuali fanno riferimento alla nozione di retribuzione base mensile, che ricomprende anche le progressioni economiche orizzontali [..]” (così a pagg. 4-
5 del ricorso).
A fronte di tali allegazioni – che non sono affatto insufficienti ed indeterminate
– la resistente si è limitata ad una mera negazione della fondatezza della domanda attorea - dolendosi, più che altro, del difetto di prova delle deduzioni di controparte (cfr. pag. 5 della memoria laddove lamenta la inidoneità/insufficienza delle buste paghe ex adverso prodotte) – ma non ha in
5 alcun modo né contestato la circostanza dedotta dai ricorrenti, ossia il mancato adeguamento con efficacia retroattiva relativo allo straordinario già espletato, né dedotto, in positivo (e tanto meno provato), che nell'adeguare la retribuzione base e la voce accessoria dello straordinario abbia corrisposto anche gli arretrati maturati sullo straordinario. Contr Contrariamente a quanto sostiene l' convenuta i ricorrenti hanno, come detto, allegato le ragioni per le quali assumono di aver diritto alla rivendicata riliquidazione - argomentando sulle norme in materia di straordinario (art. 31, comma 7, del CCNL sanità 2016-2018), sulla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dello compenso per straordinario (art. 37, comma 2, lett. b del CCNL integrativo del 20.09.2001), sulla misura di tale compenso
(art. 47, comma 7, del CCNL sanità 2019-2021) e sulla retribuzione base mensile (art. 94 comma 2 lett. b) CCNL integrativo del 20.09.2001) – nonché sulle decorrenze indicate (allegando le delibere, all. 1 fasc. ricorrente); le buste paga prodotte dai ricorrenti indicano, poi, come detto, la fascia economica posseduta prima e dopo ciascuna progressione economica nonchè il mese in cui sono stati corrisposti gli arretrati, la loro decorrenza e la differenza di tariffa oraria relativa allo straordinario applicata antecedentemente e successivamente alle progressioni economiche.
Generica e come tale da disattendere è ancora la contestazione operata dalla resistente in merito ai conteggi prodotti dai ricorrenti (“[..] non consentono di effettuare una genuina verifica della correttezza dei calcoli esposti non fornendo alcun elemento/dato che consenta un tale riscontro [..]”): il conteggio indica, invero, per ciascun ricorrente, la data di riconoscimento della fascia economica superiore, il valore di ogni ora di lavoro straordinario ante e post riconoscimento della fascia, il valore dell'aggiornamento spettante a tale titolo, il numero di ore di straordinario svolte nel periodo di interesse ed il quantum dovuto.
Posto che, come correttamente deduce parte ricorrente, a seguito dell'attribuzione della progressione economica il dipendente ha diritto alla riliquidazione dello straordinario, quale voce del trattamento variabile, posto che per la sua quantificazione le norme collettive fanno riferimento alla nozione
6 di retribuzione base mensile che ricomprende anche le progressioni economiche orizzontali la domanda deve essere accolta e, in difetto di specifica Contr contestazione dei conteggi, l' è quindi tenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indicate a fianco di ciascuno:
€ 69,03; : € 119,05; : € Parte_1 Parte_2 Parte_3
304,50; : € 87,76; : € 302,25; : € Parte_4 Parte_5 Parte_6
95,02; € 690,77; : € 68,86; : € Parte_7 Parte_8 Parte_9
131,52; : € 117,94; : € 199,59; Parte_10 Parte_11 Pt_12
: € 503,99; : € 365,94; : € 68,35;
[...] Parte_13 Parte_14
: € 80,18; : € 232,52. Parte_15 Parte_16
Su tali somme dovranno, altresì, essere corrisposti gli interessi dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Contr accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: : € 69,03; : € Parte_1 Parte_2
119,05; : € 304,50; : € 87,76; : € Parte_3 Parte_4 Parte_5
302,25; : € 95,02; € 690,77; : € Parte_6 Parte_7 Parte_8
68,86; : € 131,52; : € 117,94; Parte_9 Parte_10 [...]
: € 199,59; : € 503,99; : € Pt_11 Parte_12 Parte_13
365,94; : € 68,35; : € 80,18; Parte_14 Parte_15 Parte_16
Contr : € 232,52; condanna l' a corrispondere gli interessi dalla debenza al
[...]
Contr saldo sulle somme adesso indicate;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 49,00
a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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