Articolo 5 della Legge 14 luglio 1967, n. 568
Articolo 4
Versione
11 agosto 1967
Art. 5.
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annui, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 agosto 1967