Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
SANNINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in CC (LU), frazione San
Marco, via del Brennero n. 109, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato RAFFAELLA Parte_2 C.F._2
RONCONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in CC (LU), viale San
Concordio n. 1270, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora Parte_2
e dal signor in data 23 luglio 1988, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_1
Comune di CC al N. 182 P. 2 S. A anno 1988;
B) il figlio studente minorenne, affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 dell'affidamento condiviso, ha residenza e domicilio con la madre, presso la casa coniugale, posta in
CC, Via Lazzareschi Eugenio n. 59;
C) in merito ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, si dà atto che il figlio, quattordicenne, deciderà di concerto con il padre, di volta in volta, le modalità di incontro e frequentazione con lo stesso. Questo sia durante i periodi infrasettimanali, che nel fine settimana, che durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
1
Michele) entro il giorno 15 del mese di riferimento;
E) porre le spese straordinarie necessarie per il figlio a carico dei genitori nella misura del Per_1
50% ciascuno. I ricorrenti, in ordine alla individuazione delle spese straordinarie ed alle modalità di refusione, si riportano a quanto disposto dal richiamato Protocollo adottato dal Tribunale di CC in data 7 ottobre 2020, in cui si legge che: “le spese extra assegno rimborsabili (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi tra i genitori sono: spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche ed acustiche.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio - es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo sono: Spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori.
Spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private.
Spese extra scolastiche: baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico- ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo
2 in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per comunione, cresima
(servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax PEC ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario: tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte, dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato. Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto”.
Si precisa che le spese straordinarie relative alle lezioni private di ripetizioni delle materie di matematica, chimica e fisica che il figlio sta già frequentando per la durata di una, massimo Per_1 due ore settimanali a seconda della necessità, saranno suddivise al 50% tra i ricorrenti come da Piano
Genitoriale, già depositato in sede di separazione consensuale All.to 12), senza preventivo accordo e senza presentazione della relativa ricevuta/fattura (essendo le stesse prestate da studenti universitari non aventi p.iva);
F) prendere atto che il padre, corrisponde la somma di €. 70,00 (settanta/00) mensile, quale
“paghetta” direttamente al figlio sul suo conto corrente, appositamente acceso presso Per_1
l'istituto BPER Banca S.p.A. Tale somma di €. 70,00 dovrà essere disponibile sul conto corrente di
(Codice Iban [...]) entro il giorno 15 del mese di riferimento Per_1
e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
G) prendere atto che il signor e la signora sono economicamente indipendenti talché Pt_1 Pt_2 non sussistono i presupposti per la corresponsione di un reciproco assegno di mantenimento e/o divorzile cui in ogni caso e per quanto occorrer possa, espressamente rinunciano;
F) prendere atto che le parti hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economica - patrimoniale e nulla hanno a pretendere reciprocamente;
G) prendere atto che l'autovettura Pegout 3008 targata FJ255JM già intestata al signor Pt_1 resterà in piena proprietà, possesso e godimento dello stesso;
H) prendere atto che l'autovettura Clio targata EZ375AC già intestata alla signora resterà in Pt_2 piena proprietà, possesso e godimento della stessa;
I) la casa coniugale, di proprietà del signor , padre della ricorrente, sita in CC, Via Persona_2
Lazzareschi Eugenio n. 59, è assegnata alla signora con tutti gli arredi;
Parte_2
L) spese legali compensate;
M) disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CC, affinché proceda alla trascrizione a margine del citato atto di matrimonio e alle consequenziali incombenze di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in CC (LU) il 23/7/1988, dal quale sono nati i tre figli (nata il Per_3
21/5/1990), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (nata l'[...]), anch'ella Per_4 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), ancora minorenne - Per_1 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n CC (LU) in data 23/7/1988, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di CC (LU) all'Atto Numero 182, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1988;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di CC (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in CC, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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