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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/04/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11115/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione Quinta civile
Nella persona della dr.ssa Daniela Galazzi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 111153 del Ruolo Generale del 2021
TRA
e , elettivamente domiciliati in Palermo via Parte_1 Parte_2
Vincenzo Di Marco n. 41 presso lo studio dell'Avv. Anna Floriana Rizzo e dell'Avv. Vincenzo Napoli, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Opponenti contro rappresentata da rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
Fulvio Sinagra, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Francesco Crispi,
n. 258, giusta procura in atti;
Opposta
e nei confronti di rappresentata da , cessionaria di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Sinagra, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo, via Francesco Crispi, n. 258, giusta procura in atti;
interveniente
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto tempestiva opposizione avverso l'atto di Parte_1 Parte_2
precetto notificato in data 22.07.2021 da al fine di ottenere il pagamento della Controparte_4 somma di € 160.993,28 in adempimento al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 10.01.2006 e pagina 1 di 5 rogato dal Notaio Dott. di Bagheria (PA) in seguito alla sua risoluzione ex art. 40 Persona_1
co II TUB.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità dell'atto opposto per l'omessa indicazione analitica delle somme richieste;
la prescrizione della pretesa e, nel merito, hanno contestato la violazione della clausola generale di buona fede e l'inosservanza degli artt. 1346 c.c., 1284 c.c.,1418 c.c., attinenti alla determinabilità dell'oggetto e alla trasparenza delle condizioni economiche praticate nel contratto di mutuo e nell'atto di successiva rinegoziazione del 2016; hanno quindi chiesto il ricalcolo delle somme dovute, ritenendo di avere versato in più del dovuto € 35.235,47.
Hanno quindi concluso chiedendo al Tribunale di: “preliminarmente, ritenere la presenza di gravi motivi e pertanto sospendere immediatamente l'esecuzione; - ritenere e dichiarare non dovute le somme indicate in atto di precetto a titolo di sorte capitale e di interessi sul debito;
- nel merito, accogliere per la forma la presente opposizione e, con ogni statuizione, dichiarare privo di effetti, e/o nullo e/o o inefficace l'atto di precetto sopra descritto per le motivazioni esplicate in parte narrativa;
- nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare l'assenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in quanto ha violato le norme civilistiche art. 1346 c.c., 1284
c.c.,1418 c..c, attinenti alla determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate nel contratto di mutuo stipulato in data 11.01.2006 e la relativa rinegoziazione del 2016 e la conseguente nullità. In via istruttoria, si chiede di disporre la nomina di un C.T.U per l'esame del mutuo del 2006 e della rinegoziazione del 2016”.
Si è costituita sia , che ha contestato in toto le pretese avversarie, sia, nel corso del Controparte_4
giudizio, quale cessionaria del credito controverso, entrambe chiedendo al Tribunale di CP_3
“in via preliminare: ritenere e dichiarare comunque prescritte le richieste di restituzione tutte degli opponenti, giusta le motivazioni di cui in narrativa;
rigettare la domanda di inibitoria formulata dagli opponenti in mancanza dei requisiti di legge;
nel merito: rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso;
ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa,
l'opposizione proposta dai sig.ri e , e con qualunque statuizione Parte_1 Parte_2 rigettare e/o respingere l'opposizione medesima e le domande tutte ivi formulate”.
Va in primo luogo accolta l'eccezione spiegata dagli opponenti relativa al difetto di legittimazione passiva di costituitasi nel corso del giudizio. CP_3
infatti, non ha depositato il contratto di cessione, ma solo l'avviso contenuto in Gazzetta CP_3
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, che assume rilevanza solo ai fini della pubblicità dell'avvenuta cessione e non anche ai fini della prova di quest'ultima: tale assunto è stato ribadito recentemente pagina 2 di 5 anche dalla Corte di Cassazione secondo cui “non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art.
58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione”(Cass., n. 3405/2024).
Peraltro, nel caso di specie, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non contiene elementi ritenuti idonei a identificare in maniera precisa il credito de quo.
Nel merito, l'opposizione è però infondata.
Non coglie nel segno l'eccezione relativa all'avvenuta prescrizione del credito derivante dal contratto di mutuo: è invero pacifico che, nel contratto di mutuo, il pagamento rateale delle somme dovute configura un'unica obbligazione sicché il termine ordinario di prescrizione inizia a decorrere non già a partire dalla scadenza di ogni singola rata, ma dalla scadenza del contratto stesso ovvero dal momento in cui questo sia stato risolto (da ultimo, ex multis, Cass. n. 4232/2023).
Parimenti infondata è la doglianza riguardante la mancanza di un prospetto che indichi le somme dovute all'interno dell'atto di precetto. In tal senso, va ricordato che ai fini della regolarità formale del precetto, è sufficiente l'indicazione della somma dovuta, senza rendersi necessaria la menzione di alcun prospetto analitico che ricostruisca la genesi del debito. La stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass., n. 8906/2022).
Non colgono nel segno, inoltre, le considerazioni per cui la spedizione in forma esecutiva attiene al contratto di mutuo stipulato nel 2006, ma la richiesta delle somme nell'atto di precetto è relativo al mutuo rinegoziato che non è munito di nessuna spedizione in forma esecutiva. Ed infatti, come riconosciuto anche dagli stessi opponenti, la rinegoziazione del contratto di mutuo non dà vita ad un fenomeno novatorio rispetto al contratto originariamente stipulato e, pertanto, le somme dovute al mutuante trovano pur sempre la loro fonte nel primo negozio che, rivestendo la forma dell'atto pubblico, è suscettibile di valere quale titolo esecutivo ex art. 474 cpc. L'atto di precetto de quo, peraltro, richiama oltre al contratto di mutuo stipulato nel 2006, anche l'atto di rinegoziazione, che ha allungato la durata del mutuo e gli ha attribuito un nuovo numero.
La circostanza, poi, che non sia stato depositato il piano di ammortamento non rende indeterminate ed indeterminabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che il mutuatario è tenuto a sostenere,
pagina 3 di 5
considerato che
, nel contratto originario, all'art. 4 sono specificamente indicate le modalità di calcolo delle rate del mutuo, l'adozione di un piano di ammortamento alla francese ed il tasso di interessi applicato, e che, in sede di rinegoziazione del contratto di mutuo avvenuta nel 2016, gli opponenti si sono riconosciuti debitori dell'importo indicato dalla (cfr. atto di rinegoziazione del 9.3.2016). CP_5
All'atto di rinegoziazione è poi allegato il piano di ammortamento, sicché il consulente ha potuto accertare la legittimità dei tassi applicati.
Anche alla luce delle risultanze della consulenza contabile, non sono condivisibili le ulteriori doglianze relative all'applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Questa tipologia di ammortamento prevede l'applicazione di rate costanti, con quote di capitale sempre crescenti ed interessi decrescenti;
l'importo della rata viene calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, tasso di interesse e numero di rate (inserita dalle parti nel contratto con la espressa determinazione della somma oggetto di mutuo, del tasso di interessi e del numero di rate) tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Tale sistema garantisce per il mutuatario la possibilità di conoscere sin dall'accensione del mutuo l'importo delle singole rate (costanti nel tempo) e così programmare il rimborso e, pertanto, a nulla rileva che la banca non abbia fatto espressa menzione del tipo di regime applicato al contratto.
A rafforzare tali considerazioni contribuisce la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, in maniera tranciante, ha escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.” (Cass., 1530/2024)
Al contempo, occorre evidenziare che la capitalizzazione composta degli interessi prevista dal piano di ammortamento alla francese non rientra nel fenomeno dell'anatocismo, atteso che gli interessi di ogni singola rata vengono calcolati sulla base del montante residuo e non sulla quota di capitale maggiorata degli interessi delle rate precedenti, non configurandosi in tal senso l'ipotesi delineata dall'art. 1283
c.c.
Risulta poi dalla consulenza disposta nel corso del giudizio, che i tassi di interessi pattuiti nell'atto di rinegoziazione non sono affatto usurari.
In ultima analisi, l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 9.142,00 (considerato il valore del giudizio, applicando i medi per la fase di studio ed introduttivi;
i minimi per la fase istruttoria e decisionale) oltre IVA, cpa e spese generali come per legge.
pagina 4 di 5 Rimangono a carico di le spese di giudizio dalla stessa anticipate. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: dichiara carente di legittimazione CP_3 rigetta l'opposizione proposta da e avverso l'atto di precetto Parte_1 Parte_2
notificato in data 22.07.2021 da;
Controparte_4
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'istituto di credito precettante, liquidate in complessivi € 9.142,00 oltre IVA, cpa e spese generali come per legge;
le spese sostenute da rimangono a suo carico. CP_3
Palermo, 20.4.2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione Quinta civile
Nella persona della dr.ssa Daniela Galazzi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 111153 del Ruolo Generale del 2021
TRA
e , elettivamente domiciliati in Palermo via Parte_1 Parte_2
Vincenzo Di Marco n. 41 presso lo studio dell'Avv. Anna Floriana Rizzo e dell'Avv. Vincenzo Napoli, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Opponenti contro rappresentata da rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
Fulvio Sinagra, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Francesco Crispi,
n. 258, giusta procura in atti;
Opposta
e nei confronti di rappresentata da , cessionaria di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Sinagra, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo, via Francesco Crispi, n. 258, giusta procura in atti;
interveniente
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto tempestiva opposizione avverso l'atto di Parte_1 Parte_2
precetto notificato in data 22.07.2021 da al fine di ottenere il pagamento della Controparte_4 somma di € 160.993,28 in adempimento al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 10.01.2006 e pagina 1 di 5 rogato dal Notaio Dott. di Bagheria (PA) in seguito alla sua risoluzione ex art. 40 Persona_1
co II TUB.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità dell'atto opposto per l'omessa indicazione analitica delle somme richieste;
la prescrizione della pretesa e, nel merito, hanno contestato la violazione della clausola generale di buona fede e l'inosservanza degli artt. 1346 c.c., 1284 c.c.,1418 c.c., attinenti alla determinabilità dell'oggetto e alla trasparenza delle condizioni economiche praticate nel contratto di mutuo e nell'atto di successiva rinegoziazione del 2016; hanno quindi chiesto il ricalcolo delle somme dovute, ritenendo di avere versato in più del dovuto € 35.235,47.
Hanno quindi concluso chiedendo al Tribunale di: “preliminarmente, ritenere la presenza di gravi motivi e pertanto sospendere immediatamente l'esecuzione; - ritenere e dichiarare non dovute le somme indicate in atto di precetto a titolo di sorte capitale e di interessi sul debito;
- nel merito, accogliere per la forma la presente opposizione e, con ogni statuizione, dichiarare privo di effetti, e/o nullo e/o o inefficace l'atto di precetto sopra descritto per le motivazioni esplicate in parte narrativa;
- nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare l'assenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in quanto ha violato le norme civilistiche art. 1346 c.c., 1284
c.c.,1418 c..c, attinenti alla determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate nel contratto di mutuo stipulato in data 11.01.2006 e la relativa rinegoziazione del 2016 e la conseguente nullità. In via istruttoria, si chiede di disporre la nomina di un C.T.U per l'esame del mutuo del 2006 e della rinegoziazione del 2016”.
Si è costituita sia , che ha contestato in toto le pretese avversarie, sia, nel corso del Controparte_4
giudizio, quale cessionaria del credito controverso, entrambe chiedendo al Tribunale di CP_3
“in via preliminare: ritenere e dichiarare comunque prescritte le richieste di restituzione tutte degli opponenti, giusta le motivazioni di cui in narrativa;
rigettare la domanda di inibitoria formulata dagli opponenti in mancanza dei requisiti di legge;
nel merito: rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso;
ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa,
l'opposizione proposta dai sig.ri e , e con qualunque statuizione Parte_1 Parte_2 rigettare e/o respingere l'opposizione medesima e le domande tutte ivi formulate”.
Va in primo luogo accolta l'eccezione spiegata dagli opponenti relativa al difetto di legittimazione passiva di costituitasi nel corso del giudizio. CP_3
infatti, non ha depositato il contratto di cessione, ma solo l'avviso contenuto in Gazzetta CP_3
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, che assume rilevanza solo ai fini della pubblicità dell'avvenuta cessione e non anche ai fini della prova di quest'ultima: tale assunto è stato ribadito recentemente pagina 2 di 5 anche dalla Corte di Cassazione secondo cui “non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art.
58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione”(Cass., n. 3405/2024).
Peraltro, nel caso di specie, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non contiene elementi ritenuti idonei a identificare in maniera precisa il credito de quo.
Nel merito, l'opposizione è però infondata.
Non coglie nel segno l'eccezione relativa all'avvenuta prescrizione del credito derivante dal contratto di mutuo: è invero pacifico che, nel contratto di mutuo, il pagamento rateale delle somme dovute configura un'unica obbligazione sicché il termine ordinario di prescrizione inizia a decorrere non già a partire dalla scadenza di ogni singola rata, ma dalla scadenza del contratto stesso ovvero dal momento in cui questo sia stato risolto (da ultimo, ex multis, Cass. n. 4232/2023).
Parimenti infondata è la doglianza riguardante la mancanza di un prospetto che indichi le somme dovute all'interno dell'atto di precetto. In tal senso, va ricordato che ai fini della regolarità formale del precetto, è sufficiente l'indicazione della somma dovuta, senza rendersi necessaria la menzione di alcun prospetto analitico che ricostruisca la genesi del debito. La stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass., n. 8906/2022).
Non colgono nel segno, inoltre, le considerazioni per cui la spedizione in forma esecutiva attiene al contratto di mutuo stipulato nel 2006, ma la richiesta delle somme nell'atto di precetto è relativo al mutuo rinegoziato che non è munito di nessuna spedizione in forma esecutiva. Ed infatti, come riconosciuto anche dagli stessi opponenti, la rinegoziazione del contratto di mutuo non dà vita ad un fenomeno novatorio rispetto al contratto originariamente stipulato e, pertanto, le somme dovute al mutuante trovano pur sempre la loro fonte nel primo negozio che, rivestendo la forma dell'atto pubblico, è suscettibile di valere quale titolo esecutivo ex art. 474 cpc. L'atto di precetto de quo, peraltro, richiama oltre al contratto di mutuo stipulato nel 2006, anche l'atto di rinegoziazione, che ha allungato la durata del mutuo e gli ha attribuito un nuovo numero.
La circostanza, poi, che non sia stato depositato il piano di ammortamento non rende indeterminate ed indeterminabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che il mutuatario è tenuto a sostenere,
pagina 3 di 5
considerato che
, nel contratto originario, all'art. 4 sono specificamente indicate le modalità di calcolo delle rate del mutuo, l'adozione di un piano di ammortamento alla francese ed il tasso di interessi applicato, e che, in sede di rinegoziazione del contratto di mutuo avvenuta nel 2016, gli opponenti si sono riconosciuti debitori dell'importo indicato dalla (cfr. atto di rinegoziazione del 9.3.2016). CP_5
All'atto di rinegoziazione è poi allegato il piano di ammortamento, sicché il consulente ha potuto accertare la legittimità dei tassi applicati.
Anche alla luce delle risultanze della consulenza contabile, non sono condivisibili le ulteriori doglianze relative all'applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Questa tipologia di ammortamento prevede l'applicazione di rate costanti, con quote di capitale sempre crescenti ed interessi decrescenti;
l'importo della rata viene calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, tasso di interesse e numero di rate (inserita dalle parti nel contratto con la espressa determinazione della somma oggetto di mutuo, del tasso di interessi e del numero di rate) tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Tale sistema garantisce per il mutuatario la possibilità di conoscere sin dall'accensione del mutuo l'importo delle singole rate (costanti nel tempo) e così programmare il rimborso e, pertanto, a nulla rileva che la banca non abbia fatto espressa menzione del tipo di regime applicato al contratto.
A rafforzare tali considerazioni contribuisce la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, in maniera tranciante, ha escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.” (Cass., 1530/2024)
Al contempo, occorre evidenziare che la capitalizzazione composta degli interessi prevista dal piano di ammortamento alla francese non rientra nel fenomeno dell'anatocismo, atteso che gli interessi di ogni singola rata vengono calcolati sulla base del montante residuo e non sulla quota di capitale maggiorata degli interessi delle rate precedenti, non configurandosi in tal senso l'ipotesi delineata dall'art. 1283
c.c.
Risulta poi dalla consulenza disposta nel corso del giudizio, che i tassi di interessi pattuiti nell'atto di rinegoziazione non sono affatto usurari.
In ultima analisi, l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 9.142,00 (considerato il valore del giudizio, applicando i medi per la fase di studio ed introduttivi;
i minimi per la fase istruttoria e decisionale) oltre IVA, cpa e spese generali come per legge.
pagina 4 di 5 Rimangono a carico di le spese di giudizio dalla stessa anticipate. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: dichiara carente di legittimazione CP_3 rigetta l'opposizione proposta da e avverso l'atto di precetto Parte_1 Parte_2
notificato in data 22.07.2021 da;
Controparte_4
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'istituto di credito precettante, liquidate in complessivi € 9.142,00 oltre IVA, cpa e spese generali come per legge;
le spese sostenute da rimangono a suo carico. CP_3
Palermo, 20.4.2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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