Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1608/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1608/2024 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
16.09.2024, congiuntamente da:
(c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'08.09.1982 e residente in [...] lettera P,
e
(c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(PT) il 29.03.1982 e residente in [...] interno 3, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniele
Tofanelli e GI Pieri ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Monsummano Terme (PT), Via Ottaviano Colzi n.14, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 16.09.2024, e Parte_1 esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
13.02.2016 in Monsummano Terme (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli e GI (il 05.06.2016). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 81/2024 del 22.01.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e rinunciano, rispettivamente e reciprocamente, a qualsiasi diritto per mantenimento od altro.
2) I figli minori e GI sono affidati ad entrambi i Per_1 genitori, secondo le previsioni di legge vigenti in materia di affidamento condiviso.
I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà sui medesimi figli minori.
Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e gli impegni ricreativi dei figli minori medesimi saranno prese congiuntamente dai genitori, di comune accordo tra loro, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni naturali dei figli minori.
La potestà in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei figli minori sarà esercitata disgiuntamente dalla madre e dal padre durante i rispettivi periodi di convivenza con i medesimi.
3) I genitori concordano una frequentazione paritaria dei figli minori, sia con riguardo al periodo scolastico, sia con riguardo al periodo
2 extra-scolastico e durante le festività, secondo il PIANO GENITORIALE allegato al presente atto.
4) Alla luce della frequentazione paritaria dei figli minori, ed in ragione del fatto che, per l'effetto, nel corso dell'anno i medesimi saranno collocati presso ciascuno dei genitori – secondo lo schema esplicato nell'allegato PIANO GENITORIALE – per un periodo di pari durata, i genitori provvederanno al mantenimento diretto ordinario dei figli minori, mentre concorreranno a sostenere le spese straordinarie necessarie per i figli minori così come segue:
- le spese scolastiche, per la mensa e per il trasporto con pulmino saranno a carico del padre nella misura del 100%;
- le spese mediche e per attività sportive saranno a carico del padre nella misura del 75% ed a carico della madre nella misura del 25%.
Per la disciplina delle spese straordinarie, comprese quelle sopra richiamate specificamente, i genitori rinviano a quanto previsto nell'art. 6 del PROTOCOLLO DI INTESA sottoscritto in data 01/10/2018 tra il
Tribunale di Pistoia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.
5) I ricorrenti dichiarano di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali.
6) Ciascuno dei ricorrenti, all'occorrenza, consentirà, manifestando il proprio consenso nelle forme previste dalla legge, il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio, nonché dei figli minori, l'espatrio dei quali, anche temporaneo, dovrà essere di volta in volta concordato da entrambi i ricorrenti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 08.01.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso
3 introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Monsummano
Terme (PT) in data 13.02.2016 tra i coniugi nato a [...] Parte_1
(PT) l'08.09.1982 e nata a [...] il [...], Parte_2 alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano
Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 6, P. 1, anno 2016);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 27.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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